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	<title>dpcm &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>dpcm &#8211; Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Due per mille Associazioni culturali come chiedere ed ottenerlo</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-Sport-e-Non-Profit/due-per-mille-Associazioni-culturali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2 per mille]]></category>
		<category><![CDATA[2 per mille aps culturali]]></category>
		<category><![CDATA[aps]]></category>
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					<description><![CDATA[Due Per Mille Associazioni Culturali<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-Sport-e-Non-Profit/due-per-mille-Associazioni-culturali/">Due per mille Associazioni culturali come chiedere ed ottenerlo</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Come chiedere ed ottenere il due per mille alla associazioni culturali, studio commercialista esperto in non profit.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-Sport-e-Non-Profit/due-per-mille-Associazioni-culturali/">Due per mille Associazioni culturali come chiedere ed ottenerlo</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Decreto ristori &#8211; Contributo a fondo perduto: chi può richiederlo e in quale misura?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-ristori-contributo-a-fondo-perduto-chi-pu210-richiederlo-ed-in-quale-misura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Silvia Picca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 13:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[contributo]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
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		<category><![CDATA[dpcm]]></category>
		<category><![CDATA[fondo perduto]]></category>
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					<description><![CDATA[Pasticcerie, sale bingo, ristoranti, hotel et similia...<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-ristori-contributo-a-fondo-perduto-chi-pu210-richiederlo-ed-in-quale-misura/">Decreto ristori &#8211; Contributo a fondo perduto: chi può richiederlo e in quale misura?</a> was first posted on Novembre 2, 2020 at 2:35 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Decreto ristori &#8211; Contributo a fondo perduto: chi può richiederlo e in quale misura?</h2>
<h2>Pasticcerie, sale bingo, ristoranti, hotel et similia.</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Al fine di  sostenere gli imprenditori più penalizzati dalle misure restrittive, introdotte con  il  Decreto  del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  del  24  ottobre  2020 per contenere la diffusione dell&#8217;epidemia &#8220;Covid-19&#8221;, è riconosciuto  un contributo a fondo perduto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Quali sono i soggetti interessati?</h2>
<p>Il contributo spetta ai soggetti che, alla  data  del 25  ottobre  2020,  hanno  la  partita  IVA  attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell&#8217;Allegato 1 al DPCM Ristori.</p>
<p>A titolo informativo, sono sicuramente presenti nell’Allegato 1: alberghi, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, affittacamere, attività delle guide e degli accompagnatori turistici, teatri, piscine, impianti sportivi, palestre, sale giochi e biliardi, sale bingo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>A chi spetta?</h2>
<p>Il  contributo spetta  a   condizione   che: l&#8217;ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai  due  terzi  dell&#8217;ammontare  del  fatturato  e  dei corrispettivi del  mese  di  aprile  2019.</p>
<p>In assenza dei requisiti di fatturato, il contributo spetta comunque ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 nella misura minima prevista.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Come ottenerlo?</h2>
<p>&#8211;        Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all&#8217;articolo 25 del DL 19 maggio  2020,  n. 34, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo è  corrisposto  dall&#8217;Agenzia  delle  entrate  mediante accreditamento diretto, entro il 16 novembre, sul conto  corrente  bancario  o  postale  sul quale è stato erogato il precedente contributo.</p>
<p>&#8211;        Per i soggetti che NON hanno presentato richiesta di contributo di cui all&#8217;articolo 25 del DL 19 maggio  2020,  n. 34, il contributo è riconosciuto  previa presentazione  di  apposita  istanza   esclusivamente   mediante   la procedura web  ed  il  modello  approvato  con  il  provvedimento  del Direttore  dell&#8217;Agenzia  delle  entrate  del  10  giugno   2020.</p>
<p>Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui  partita  Iva risulti cessata alla data di presentazione dell&#8217;istanza.</p>
<h2></h2>
<h2>A quanto ammonta?</h2>
<p>L’ammontare del contributo varierà dal 100% al 400% di quanto previsto in precedenza dall’articolo 25 del DL 19 maggio  2020,  n. 34, in funzione dell’attività esercitata:</p>
<p>&#8211;        100% per gli esercizi e le attività per i quali è stata prevista la chiusura alle ore 18. 00;</p>
<p>&#8211;        150% per chi ha subito un danno parziale;</p>
<p>&#8211;        200% per i più colpiti, ovvero attività costrette alla chiusura;</p>
<p>&#8211;        400% per le attività che erano state chiuse ancor prima del nuovo DPCM.</p>
<p>Il contributo, in ogni caso, non può essere superiore a 150 mila euro.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-ristori-contributo-a-fondo-perduto-chi-pu210-richiederlo-ed-in-quale-misura/">Decreto ristori &#8211; Contributo a fondo perduto: chi può richiederlo e in quale misura?</a> was first posted on Novembre 2, 2020 at 2:35 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Servizi digitali e credito d’imposta, cosa prevede il decreto rilancio</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/servizi-digitali-e-credito-dimposta-cosa-prevede-il-decreto-rilancio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Bocale]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 06:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco Editoria TV Internet]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[30%.]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[ARTICOLO 190]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio dei ministri]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[credito d'imposta]]></category>
		<category><![CDATA[decreto rilancio]]></category>
		<category><![CDATA[dpcm]]></category>
		<category><![CDATA[SERVIZI DIGITALI]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Decreto Rilancio, all’articolo 190, prevede un credito d’imposta nella misura del 30% della spesa effettivamente sostenuta nell’anno 2019 per i servizi digitali.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/servizi-digitali-e-credito-dimposta-cosa-prevede-il-decreto-rilancio/">Servizi digitali e credito d’imposta, cosa prevede il decreto rilancio</a> was first posted on Maggio 28, 2020 at 8:20 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Potranno beneficiarne, per il 2020, le imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato. Per beneficiare di tale agevolazione bisognerà presentare un’istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Dunque, occorrerà attendere il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) che definirà modalità, contenuti, documentazione richiesta e termini per la presentazione della domanda.</p>
<h2>SERVIZI DIGITALI E CREDITO D’IMPOSTA, COSA PREVEDE IL DECRETO RILANCIO</h2>
<p>Il Decreto Rilancio, all’articolo 190, prevede un credito d’imposta nella misura del 30% della spesa effettivamente sostenuta nell’anno 2019 per i servizi digitali.</p>
<p>Potranno beneficiarne, per il 2020, le imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato. Per beneficiare di tale agevolazione bisognerà presentare un’istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Dunque, occorrerà attendere il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) che definirà modalità, contenuti, documentazione richiesta e termini per la presentazione della domanda.</p>
<h2>Le spese ammissibili</h2>
<p>Il testo della norma fornisce un elenco delle spese ammissibili: “servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività”.</p>
<p>Il credito è riconosciuto nella misura di 8 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa, non sarà cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni previste da normativa statale, regionale o europea. Inoltre sarà possibile utilizzare il credito esclusivamente in compensazione, mentre il modello F24 andrà presentato in via telematica, pena lo scarto dello stesso.</p>
<h2>Come richiederlo?</h2>
<p>Le modalità di presentazione dell’istanza saranno definite con DPCM, emanato entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.</p>
<h2>Approfondimenti</h2>
<p>Il Decreto Rilancio ha introdotto una serie di misure per sostenere le imprese editrici di quotidiani e periodici che investono nei servizi digitali. Tra queste disposizioni, il credito d&#8217;imposta rappresenta un incentivo significativo per favorire l&#8217;adozione di soluzioni digitali nell&#8217;ambito dell&#8217;editoria. Ecco una panoramica delle principali disposizioni del decreto:</p>
<h3>Credito d&#8217;Imposta per i Servizi Digitali</h3>
<ul>
<li>Definizione e beneficiari: L&#8217;articolo 190 del Decreto Rilancio prevede un credito d&#8217;imposta pari al 30% delle spese sostenute nel 2019 per i servizi digitali. Possono beneficiarne le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato.</li>
<li>Presentazione dell&#8217;istanza: Per ottenere il credito d&#8217;imposta, le imprese dovranno presentare un&#8217;istanza diretta al Dipartimento per l&#8217;informazione e l&#8217;editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. I dettagli sulle modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda saranno definiti attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM).</li>
<li>Spese ammissibili: Le spese ammissibili includono i servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate digitali, nonché i servizi di information technology per la gestione della connettività.</li>
<li>Importo del credito d&#8217;imposta: Il credito d&#8217;imposta è riconosciuto nella misura massima di 8 milioni di euro per l&#8217;anno 2020, che costituisce il tetto di spesa.</li>
<li>Utilizzo e dichiarazione del credito: Il credito d&#8217;imposta potrà essere utilizzato solo in compensazione, mentre la dichiarazione F24 dovrà essere presentata in via telematica per evitare il suo scarto.</li>
</ul>
<h3>Procedure e Aggiornamenti</h3>
<p>Definizione delle modalità: Le modalità di presentazione dell&#8217;istanza saranno definite tramite un DPCM, che sarà emanato entro trenta giorni dall&#8217;entrata in vigore della legge di conversione del decreto.</p>
<p>È importante rimanere aggiornati sulle ultime disposizioni normative e fare riferimento al testo ufficiale del Decreto Rilancio per conoscere tutti i dettagli e gli adempimenti necessari per beneficiare di questa agevolazione fiscale. Le misure previste dal decreto rappresentano un&#8217;opportunità per le imprese editrici di quotidiani e periodici di adattarsi alla trasformazione digitale e promuovere la sostenibilità economica nel settore dell&#8217;editoria.</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/servizi-digitali-e-credito-dimposta-cosa-prevede-il-decreto-rilancio/">Servizi digitali e credito d’imposta, cosa prevede il decreto rilancio</a> was first posted on Maggio 28, 2020 at 8:20 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Due per mille Irpef alle Associazioni che promuovono cultura ed hanno cinque anni di vita</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/due-per-mille-irpef-alle-associazioni-che-promuovono-cultura-ed-hanno-cinque-anni-di-vita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2016 19:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASSOCIAZIONI CULTURALI (APS) ED ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD – SSD)]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Due per mille Associazioni Culturali]]></category>
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					<description><![CDATA[Importante strumento di raccolta fondi<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/due-per-mille-irpef-alle-associazioni-che-promuovono-cultura-ed-hanno-cinque-anni-di-vita/">Due per mille Irpef alle Associazioni che promuovono cultura ed hanno cinque anni di vita</a> was first posted on Aprile 6, 2016 at 9:39 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Una delle novità più rilevanti, della Legge  n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) al comma 985 ha disposto per l&#8217;anno finanziario 2016, con riferimento al precedente periodo d&#8217;imposta (anno 2015) che ciascun contribuente possa destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un&#8217;associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. </p>
<p>Due per mille Irpef alle Associazioni che promuovono cultura ed hanno cinque anni di vita</p>
<p>Importante strumento di raccolta fondi</p>
<p>Una delle novità più rilevanti, della Legge  n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) al comma 985 ha disposto per l&#8217;anno finanziario 2016, con riferimento al precedente periodo d&#8217;imposta (anno 2015) che ciascun contribuente possa destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un&#8217;associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. </p>
<p>Dalle ore 18 dello scorso 23 marzo è possibile presentare la richiesta di iscrizione all’elenco dei soggetti che possono ricevere il “2 per mille alla cultura”, novità introdotta dall’articolo 1, comma 985, della Legge di stabilità 2016. </p>
<p>Chi sono i soggetti che possono fare domanda? </p>
<p>I soggetti che possono presentare domanda di iscrizione all’elenco sono esclusivamente: le associazioni, sia riconosciute che non riconosciute, le quali: </p>
<p>·        abbiano nel proprio Statuto la finalità di svolgere e/o promuovere attività culturali;</p>
<p>·        risultino esistenti da almeno 5 anni al momento della presentazione della domanda. </p>
<p>Le associazioni che avessero i requisiti sopra menzionati possono presentare domanda di iscrizione, e quelle ammesse saranno poi iscritte in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. </p>
<p>La procedura di iscrizione</p>
<p>La domanda di iscrizione al due per mille deve essere presentata esclusivamente dal legale rappresentante dell’associazione richiedente, in forma telematica tramite il <a href="https://procedimenti. Beniculturali. Gov. It/php/? I=62-1">Portale Procedimenti del sito del Ministero dei beni e della attività culturali e del turismo. </a><br />
E’ richiesta una registrazione al portale ed in seguito occorre compilare la domanda di iscrizione allegando i documenti richiesti: al fine di comprendere i diversi e articolati passaggi che la procedura comporta, si consiglia di seguire e consultare il tutorial messo a disposizione sul sito del Ministero. </p>
<p>N. B. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente con modalità telematica, e le istanze presentate in qualunque altra modalità non saranno considerate ammissibili. <br />
 <br />
Termine di presentazione della domanda</p>
<p>L’istanza di iscrizione dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 14:00  dell’11 aprile 2016. </p>
<p> </p>
<p></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td> <img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/Portals/84/DONNE/WELCOME%20WOMEN%203. Jpg" alt="WELCOME%20WOMEN%203. Jpg" /></td>
<td>
             </p>
<p><a>per assistenza contattare<br />
            </a></p>
<p><a href="https://form.typeform.com/to/Q4UUtwf7?typeform-source=www.commercialista.it#campagna=piede_articoli"><br />
            </a></p>
<p>IL NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52</p>
<p>Tariffa per i clienti del Network ridotta del 30%</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/due-per-mille-irpef-alle-associazioni-che-promuovono-cultura-ed-hanno-cinque-anni-di-vita/">Due per mille Irpef alle Associazioni che promuovono cultura ed hanno cinque anni di vita</a> was first posted on Aprile 6, 2016 at 9:39 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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