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	<title>donazioni - Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>donazioni - Commercialista.it</title>
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		<title>Guida fiscale alle donazioni ed erogazioni liberali ad associazioni ed enti non profit</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Guida-fiscale-alle-donazioni-ed-erogazioni-liberali-ad-associazioni-ed-enti-non-profit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 11:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DONAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[Associazioni di promozione sociale (APS)]]></category>
		<category><![CDATA[donazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Enti del Servizio Civile Nazionale (SC)]]></category>
		<category><![CDATA[enti non profit]]></category>
		<category><![CDATA[Organizzazioni di volontariato (ODV)]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le erogazioni liberali e le donazioni rappresentano strumenti preziosi per sostenere le attività di enti non profit, associazioni e organizzazioni che operano in svariati ambiti di interesse sociale. Oltre al nobile fine di supportare cause meritevoli, tali erogazioni possono godere di agevolazioni fiscali per i soggetti eroganti, sia persone fisiche che imprese. Detrazione e deduzione: [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p data-sourcepos="5:1-5:37">Le erogazioni liberali e le donazioni rappresentano strumenti preziosi per sostenere le attività di enti non profit, associazioni e organizzazioni che operano in svariati ambiti di interesse sociale. Oltre al nobile fine di supportare cause meritevoli, tali erogazioni possono godere di <strong>agevolazioni fiscali</strong> per i soggetti eroganti, sia persone fisiche che imprese.</p>
<p data-sourcepos="5:1-5:37">
<h2 data-sourcepos="7:1-7:67">Detrazione e deduzione: le due principali forme di agevolazione</h2>
<p data-sourcepos="9:1-9:23">Le agevolazioni fiscali previste per le donazioni ed erogazioni liberali si distinguono principalmente in due categorie:</p>
<ul data-sourcepos="11:1-13:0">
<li data-sourcepos="11:1-11:197"><strong>Detrazione:</strong> consiste in una riduzione diretta dell&#8217;imposta sul reddito (IRPEF o IRES) calcolata sull&#8217;ammontare donato. La detrazione è fruibile dalle persone fisiche e dagli enti commerciali.</li>
<li data-sourcepos="12:1-13:0"><strong>Deduzione:</strong> comporta una riduzione del reddito imponibile ai fini del calcolo dell&#8217;imposta. La deduzione è riservata esclusivamente alle persone fisiche che esercitano attività d&#8217;impresa e agli enti commerciali.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="14:1-14:20">Enti beneficiari</h2>
<p data-sourcepos="16:1-16:47">Per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, le erogazioni liberali e le donazioni devono essere effettuate a favore di enti e organizzazioni che risultano iscritti al <strong>Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)</strong>. Tra i soggetti ammessi figurano:</p>
<ul data-sourcepos="18:1-26:0">
<li data-sourcepos="18:1-18:42"><strong>Organizzazioni di volontariato (ODV)</strong></li>
<li data-sourcepos="19:1-19:46"><strong>Associazioni di promozione sociale (APS)</strong></li>
<li data-sourcepos="20:1-20:45"><strong>Enti del Servizio Civile Nazionale (SC)</strong></li>
<li data-sourcepos="21:1-21:11"><strong>Onlus</strong></li>
<li data-sourcepos="22:1-22:24"><strong>Enti ecclesiastici</strong></li>
<li data-sourcepos="23:1-23:16"><strong>Fondazioni</strong></li>
<li data-sourcepos="24:1-24:50"><strong>Associazioni sportive dilettantistiche (ASD)</strong></li>
<li data-sourcepos="25:1-26:0"><strong>Società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata (SSD a r.l.)</strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="27:1-27:21">Limiti di importo</h2>
<p data-sourcepos="29:1-29:174">Le agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali e le donazioni sono soggette a dei limiti di importo che variano a seconda del tipo di erogazione e del soggetto erogante.</p>
<p data-sourcepos="29:1-29:174">
<h2 data-sourcepos="31:1-31:12">Erogazioni in denaro</h2>
<ul data-sourcepos="33:1-35:0">
<li data-sourcepos="33:1-33:95"><strong>Detrazione IRPEF:</strong> 30% dell&#8217;ammontare donato, per un importo massimo di 30.000 euro annui.</li>
<li data-sourcepos="34:1-35:0"><strong>Deduzione IRES:</strong> 30% dell&#8217;ammontare donato, senza limiti di importo.</li>
</ul>
<p data-sourcepos="36:1-36:41"><strong>Erogazioni in beni diversi dal denaro</strong></p>
<ul data-sourcepos="38:1-40:0">
<li data-sourcepos="38:1-38:100"><strong>Detrazione IRPEF:</strong> 10% del valore del bene donato, per un importo massimo di 15.000 euro annui.</li>
<li data-sourcepos="39:1-40:0"><strong>Deduzione IRES:</strong> 10% del valore del bene donato, senza limiti di importo.</li>
</ul>
<p data-sourcepos="41:1-41:38"><strong>Erogazione in favore di ODV e APS:</strong></p>
<ul data-sourcepos="43:1-44:0">
<li data-sourcepos="43:1-44:0">La detrazione IRPEF sale al 35% per le erogazioni in denaro effettuate a favore di ODV e APS.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="45:1-45:29">Documentazione necessaria</h2>
<p data-sourcepos="47:1-47:168">Per fruire delle agevolazioni fiscali, è necessario conservare la <strong>documentazione</strong> che attesta l&#8217;avvenuta erogazione liberale o donazione. La documentazione richiesta varia a seconda del tipo di erogazione e del soggetto erogante. In generale, è consigliabile conservare:</p>
<ul data-sourcepos="49:1-52:0">
<li data-sourcepos="49:1-49:44">Ricevuta rilasciata dall&#8217;ente beneficiario</li>
<li data-sourcepos="50:1-50:39">Copia del bonifico bancario o postale</li>
<li data-sourcepos="51:1-52:0">Fattura o altra documentazione che attesti il valore del bene donato</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="53:1-53:25">Modalità di pagamento</h2>
<p data-sourcepos="55:1-55:90">Le erogazioni liberali e le donazioni possono essere effettuate mediante diverse modalità:</p>
<ul data-sourcepos="57:1-61:0">
<li data-sourcepos="57:1-57:33"><strong>Bonifico bancario o postale</strong></li>
<li data-sourcepos="58:1-58:22"><strong>Carta di credito</strong></li>
<li data-sourcepos="59:1-59:34"><strong>Assegno bancario o circolare</strong></li>
<li data-sourcepos="60:1-61:0"><strong>Versamento in contanti</strong> (solo per importi fino a 30 euro)</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="62:1-62:18">Consigli utili</h2>
<ul data-sourcepos="64:1-67:0">
<li data-sourcepos="64:1-64:98">Verificare sempre l&#8217;iscrizione dell&#8217;ente beneficiario al RUNTS prima di effettuare l&#8217;erogazione.</li>
<li data-sourcepos="65:1-65:65">Conservare la documentazione che attesta l&#8217;avvenuta erogazione.</li>
<li data-sourcepos="66:1-67:0">In caso di dubbi o per maggiori informazioni, consultare il sito web dell&#8217;Agenzia delle Entrate o rivolgersi a un professionista abilitato.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 data-sourcepos="68:1-68:15">Conclusione</h2>
<p data-sourcepos="70:1-70:386">Le erogazioni liberali e le donazioni rappresentano un importante strumento di sostegno per le organizzazioni non profit e, al tempo stesso, una vantaggiosa opportunità per i soggetti eroganti di beneficiare di agevolazioni fiscali. Grazie a questa guida, i contribuenti possono ora compiere scelte consapevoli e informate sulle loro erogazioni, contribuendo al contempo al bene comune.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Guida-fiscale-alle-donazioni-ed-erogazioni-liberali-ad-associazioni-ed-enti-non-profit/">Guida fiscale alle donazioni ed erogazioni liberali ad associazioni ed enti non profit</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Guida-fiscale-alle-donazioni-ed-erogazioni-liberali-ad-associazioni-ed-enti-non-profit/">Guida fiscale alle donazioni ed erogazioni liberali ad associazioni ed enti non profit</a> was first posted on Giugno 12, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come Abbattere le Imposte fino al 70%: Strategie Efficaci per Risparmiare sulle Tasse</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-Abbattere-le-Imposte-fino-al-70-Strategie-Efficaci-per-Risparmiare-sulle-Tasse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 12:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni fiscali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In un contesto economico sempre più complesso e in continua evoluzione, la pressione fiscale rappresenta una delle maggiori preoccupazioni per cittadini e imprenditori. Tuttavia, esistono strategie legali e metodologie approvate per ridurre significativamente l&#8217;onere fiscale, fino al 70% in alcuni casi. Questo articolo si propone di esplorare alcune delle tecniche più efficaci per ottimizzare il [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>In un contesto economico sempre più complesso e in continua evoluzione, la pressione fiscale rappresenta una delle maggiori preoccupazioni per cittadini e imprenditori.</p>
<p>Tuttavia, esistono <strong>strategie legali</strong> e metodologie approvate per ridurre significativamente l&#8217;onere fiscale, fino al 70% in alcuni casi.</p>
<p>Questo articolo si propone di esplorare alcune delle tecniche più efficaci per ottimizzare il carico fiscale, garantendo al contempo il pieno rispetto delle normative vigenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Strategie di Pianificazione Fiscale: Come Risparmiare Legalmente sulle Tasse</h2>
<p>La <a href="https://www.pianificazionefiscale.it/">pianificazione fiscale</a> è il primo passo fondamentale per chi mira a ridurre legalmente le proprie tasse. Essa consiste nell&#8217;organizzare in modo ottimale le proprie attività economiche e finanziarie, sfruttando le agevolazioni fiscali previste dalla legge.</p>
<p>Tra le strategie più efficaci, troviamo:</p>
<ul>
<li><strong>Investimenti in Strumenti di Risparmio Energetico</strong>: investire in tecnologie verdi e in miglioramenti dell&#8217;efficienza energetica non solo contribuisce alla tutela dell&#8217;ambiente ma permette anche di accedere a significativi sgravi fiscali. La detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica, ad esempio, consente di recuperare fino al 65% delle spese sostenute.</li>
<li><strong>Regimi Fiscali Agevolati per Nuove Imprese e Start-Up</strong>: l&#8217;adesione a regimi fiscali dedicati, come il Regime Forfettario per i piccoli contribuenti o le agevolazioni per start-up innovative, può portare a una notevole riduzione dell&#8217;aliquota fiscale applicata.</li>
<li><strong>Contributi Previdenziali Volontari</strong>: versare contributi previdenziali volontari non solo incrementa la futura pensione ma consente anche di beneficiare di detrazioni fiscali, abbattendo l&#8217;imponibile IRPEF.</li>
</ul>
<p>Questi sono solo alcuni esempi di come sia possibile ridurre il carico fiscale attraverso scelte informate e strategiche. È fondamentale, tuttavia, procedere sempre con la consulenza di un professionista del settore, per assicurarsi di agire in piena conformità con le leggi vigenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>L&#8217;Importanza di Una Consulenza Professionale</h2>
<p>Affrontare la complessità del sistema fiscale richiede conoscenze specifiche e aggiornate. Ecco perché la figura del consulente fiscale diventa cruciale per individui e aziende che desiderano ottimizzare il proprio carico fiscale. Un professionista del settore può fornire una guida preziosa attraverso:</p>
<ul>
<li><strong>Analisi della Situazione Fiscale Personale o Aziendale</strong>: ogni realtà è unica e richiede un&#8217;approfondita valutazione per individuare le migliori strategie di risparmio fiscale applicabili.</li>
<li><strong>Aggiornamenti su Normative e Agevolazioni</strong>: le leggi fiscali sono in costante evoluzione. Un consulente fiscale mantiene i suoi clienti informati su eventuali novità legislative che possono offrire nuove opportunità di risparmio.</li>
<li><strong>Assistenza nelle Pratiche Fiscali</strong>: dalla compilazione della dichiarazione dei redditi all&#8217;adesione a specifici regimi fiscali, il supporto di un esperto assicura la correttezza formale e sostanziale di ogni pratica, evitando errori che potrebbero costare cari in termini di sanzioni.</li>
</ul>
<p>Investire in una consulenza fiscale professionale non è solo un modo per garantirsi la tranquillità di una gestione fiscale impeccabile; è anche un investimento strategico che può portare a un notevole risparmio di risorse, permettendo di reinvestirle in modo più produttivo nella propria attività o nel proprio benessere personale.</p>
<p>In conclusione, <strong>abbattere le imposte fino al 70% è un obiettivo raggiungibile</strong> attraverso la pianificazione fiscale, l&#8217;investimento in specifici settori e la generosità verso la ricerca e la cultura. Tuttavia, la chiave per un&#8217;ottimizzazione fiscale di successo risiede nella consulenza di esperti qualificati, capaci di guidare verso le scelte più vantaggiose in base alle ultime normative.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-Abbattere-le-Imposte-fino-al-70-Strategie-Efficaci-per-Risparmiare-sulle-Tasse/">Come Abbattere le Imposte fino al 70%: Strategie Efficaci per Risparmiare sulle Tasse</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Come-Abbattere-le-Imposte-fino-al-70-Strategie-Efficaci-per-Risparmiare-sulle-Tasse/">Come Abbattere le Imposte fino al 70%: Strategie Efficaci per Risparmiare sulle Tasse</a> was first posted on Marzo 11, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guida fiscale alle Donazioni ed Elargizioni liberali ad associazioni ed enti non profit (PDV, APS ASD, SSD Onlus)</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-Sport-e-Non-Profit/Donazioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[APS ASD]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Guida fiscale alle donazioni ed elargizioni liberali ad associazioni ed enti non profit (odv, aps asd, ssd onlus), costi deducibili, oneri detraibili ed iva studio commercialista esperto in associazioni culturali e sportive.</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Fisco-Sport-e-Non-Profit/Donazioni/">Guida fiscale alle Donazioni ed Elargizioni liberali ad associazioni ed enti non profit (PDV, APS ASD, SSD Onlus)</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-Sport-e-Non-Profit/Donazioni/">Guida fiscale alle Donazioni ed Elargizioni liberali ad associazioni ed enti non profit (PDV, APS ASD, SSD Onlus)</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Guida fiscale alle donazioni ed elargizioni liberali ad associazioni ed enti non profit (odv, aps asd, ssd onlus), costi deducibili, oneri detraibili ed iva studio commercialista esperto in associazioni culturali e sportive.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Fisco-Sport-e-Non-Profit/Donazioni/">Guida fiscale alle Donazioni ed Elargizioni liberali ad associazioni ed enti non profit (PDV, APS ASD, SSD Onlus)</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-Sport-e-Non-Profit/Donazioni/">Guida fiscale alle Donazioni ed Elargizioni liberali ad associazioni ed enti non profit (PDV, APS ASD, SSD Onlus)</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Donazioni ed elargizioni in denaro ad enti non profit effettuate da aziende o imprenditori</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/donazioni-ed-elargizioni-in-denaro-ad-enti-non-profit-effettuate-da-aziende-o-imprenditori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2016 13:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASSOCIAZIONI CULTURALI (APS) ED ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD – SSD)]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Guida fiscale alle deduzioni e detrazioni dal reddito d’impresa</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Le donazioni e/o elargizioni liberali in somme di denaro effettuate dalle aziende agli enti non profit, siano esse associazioni culturali che sportivo dilettantesche entro certi limiti generano costi deducibili ai fini delle imposte dirette e sono escluse Iva dal punto di vista delle imposte indirette. </p>
<p>La percentuale di deducibilità fiscale ai fini delle imposte dirette varia in funzione di una serie di requisiti esposti nella tabella sottostante. </p>
<p> </p>
<p>Le donazioni e/o elargizioni liberali in somme di denaro effettuate dalle aziende agli enti non profit, siano esse associazioni culturali che sportivo dilettantesche entro certi limiti generano costi deducibili ai fini delle imposte dirette e sono escluse Iva dal punto di vista delle imposte indirette. </p>
<p>La deducibilità fiscale può essere totale o parziale in funzione della natura del soggetto destinatario delle liberalità e delle attività da questo svolte. </p>
<p>Le regole che disciplinano la deducibilità sono quelle di cui all&#8217;articolo14, co. 1, Legge n. 80 del 2005 (che ha convertito il D. L. 35/2005) o all&#8217;articolo100, co. 2, lett. A), b), g), f), h), l), m), n), o), o-bis), d. P. R. 917/1986 (T. U. I. R. ), anche queste non cumulabili tra loro. </p>
<p>Con riferimento alle imprese, ai sensi dell&#8217;articolo13, co. 2 e co. 3, d. Lgs. 460/1997, non costituiscono ricavi e pertanto non sono assoggettati a tassazione (se sono rispettati determinati adempimenti espressamente indicati dalla norma):</p>
<p>&#8211; le cessioni, a titolo gratuito e a favore di ONLUS, di derrate alimentari e di prodotti farmaceutici esclusi dal circuito commerciale;</p>
<p>&#8211; le cessioni, sempre a titolo gratuito e a favore di ONLUS, di beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici fino ad un ammontare di € 1. 032,91, a condizione che si tratti di beni cui è diretta l&#8217;attività dell&#8217;impresa. </p>
<p>Ancora, sempre con riferimento alle imprese, ai sensi dell&#8217;articolo100, co. 2, lettera i), d. P. R. 917/1986 (TUIR):</p>
<p>&#8211; è possibile portare in deduzione dal reddito d’impresa fino al 5‰ delle spese sostenute per prestazione di lavoro dipendente con riferimento al costo del personale per servizi resi a favore delle ONLUS, limitatamente ai costi del personale assunto con contratto a tempo indeterminato. </p>
<p>Le norme vigenti prevedono, come ulteriori presupposti per la deducibilità delle erogazioni liberali, a carico del soggetto beneficiario delle erogazioni (il cui inadempimento si riflette, però, a carico del soggetto che eroga le liberalità):</p>
<p>&#8211; la tenuta di scritture contabili, complete e analitiche, rappresentative dei fatti di gestione;</p>
<p>&#8211; la redazione di un apposito documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. </p>
<p>Nel caso in cui tali condizioni non siano soddisfatte, il donante perde il beneficio della deduzione fiscale ed è passibile di sanzione amministrativa. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>  </p>
<p>Sintesi e guida fiscale per aziende che donano </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<p>EROGAZIONI PER SINGOLO ANNO</p>
</td>
<td>
<p>RIFERIMENTO NORMATIVO</p>
</td>
<td>
<p>RISPARMIO FISCALE</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute impegnate in attività di studio, ricerca, e in attività di rilevante valore culturale o artistico</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 100, comma 2, lettera f), DPR n. 917/1986 (TUIR)</p>
</td>
<td>
<p>Deduzione dal reddito d&#8217;impresa</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute per lo svolgimento di compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 100, comma 2, lettera m), DPR n. 917/1986 (TUIR)</p>
</td>
<td>
<p>Deduzione dal reddito d&#8217;impresa</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi o riserve naturali o di altre zone soggette a tutela paesaggistica</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 100, comma 2, lettera n), DPR n. 917/1986 (TUIR)</p>
</td>
<td>
<p>Deduzione dal reddito d&#8217;impresa</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 100, comma 2, lettera o), DPR n. 917/1986 (TUIR)</p>
</td>
<td>
<p>Deduzione dal reddito d&#8217;impresa</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Erogazioni liberali alle ONLUS, alle APS iscritte nei registri nazionali, alle fondazioni ed associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e paesaggistico, nonché quelle aventi per scopo statutario la ricerca scientifica</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 14, comma 1, Legge n. 80 del 2005</p>
</td>
<td>
<p>In alternativa ad altre deduzioni, deduzione pari al 10% del reddito dichiarato fino a un massimo di 70. 000 euro annui</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Erogazioni liberali in denaro a favore di persone giuridiche che operano nell&#8217;ambito dell&#8217;educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 100, comma 2, lettera a), DPR n. 917/1986 (TUIR)</p>
</td>
<td>
<p>Deduzione fino al 2% del reddito d&#8217;impresa</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Erogazioni liberali in denaro a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno e che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 100, comma 2, lettera b), DPR n. 917/1986 (TUIR)</p>
</td>
<td>
<p>Deduzione fino al 2% del reddito d&#8217;impresa</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente articolo100, comma 2, lettera g), TUIR attività nello spettacolo</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 100, comma 2, lettera g), DPR n. 917/1986 (TUIR)</p>
</td>
<td>
<p>Deduzione fino al 2% del reddito d&#8217;impresa</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Contributi, donazioni, oblazioni versate alle Organizzazioni Non Governative (ONG)</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 100, comma 2, lettera a), DPR n. 917/1986 (TUIR)</p>
</td>
<td>
<p>Deduzione fino al 2% del reddito d&#8217;impresa</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Erogazioni liberali in denaro a favore di istituti scolastici senza scopo di lucro finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 100, comma 2, lettera o-bis), DPR n. 917/1986 (TUIR)</p>
</td>
<td>
<p>Deduzione totale dal reddito d&#8217;impresa, nei limiti di € 70. 000 o del 2% del reddito d&#8217;impresa dichiarato</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Erogazioni liberali in denaro a favore di Onlus, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati, ed enti individuati con Dpcm nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, OCSE</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 100, comma 2, lettera h), DPR n. 917/1986 (TUIR)</p>
</td>
<td>
<p>Deduzione totale dal reddito d&#8217;impresa, nei limiti di € 30. 000,00 o del 2% del reddito d&#8217;impresa dichiarato</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Erogazioni liberali in denaro a favore delle Associazioni di Promozione sociale (APS)</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 100, comma 2, lettera l), DPR n. 917/1986 (TUIR)</p>
</td>
<td>
<p>Deduzione totale dal reddito d&#8217;impresa, nei limiti di € 1. 549,37 o del 2% del reddito d&#8217;impresa dichiarato</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Costo del personale per servizi resi a favore delle ONLUS</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 100, comma 2, lettera i), DPR n. 917/1986 (TUIR)</p>
</td>
<td>
<p>Deduzione dal reddito d&#8217;impresa fino al 5 ‰ delle spese sostenute per prestazioni di lavoro dipendente</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Cessione gratuita alle ONLUS di derrate alimentari e prodotti farmaceutici esclusi dal circuito commerciale</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 13, comma 2 e 3, D. Lgs. N. 460 del 1997</p>
</td>
<td>
<p>Queste cessioni non costituiscono ricavi</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Cessione gratuita di beni diversi da derrate alimentari e prodotti farmaceutici a condizione che siano beni a cui è diretta l&#8217;attività dell&#8217;impresa</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 13, comma 2 e 3, D. Lgs. N. 460 del 1997</p>
</td>
<td>
<p>Non costituiscono ricavi fino ad un ammontare di € 1. 032,91, tale somma deve concorrere alla determinazione del limite di € 30. 000,00 o al 2% del reddito dichiarato</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<p>Fonti normative:</p>
<p>·       14, co. 1, Legge n. 80 del 2005 (che ha convertito il D. L. 35/2005);</p>
<p>·       articolo100, co. 2, lett. A), b), g), f), h), l), m), n), o), o-bis), d. P. R. 917 del 1986 (T. U. I. R. );</p>
<p>·       articolo 2 DPR n. 633 del 1972. </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td> <a href="http://www. Networkfiscale. Com/alessio-ferretti"><img decoding="async" src="/alessio_banner.jpg? Ver=2016-04-13-004535-093" alt="Dottor Alessio Ferretti" /></a><a href="http://www. Networkfiscale. Com/alessio-ferretti"></p>
<p>            Dott. Alessio Ferretti</a></td>
<td>
             </p>
<p><a>per assistenza contabile e/o tributaria agli enti non profit chiamaci al<br />
            </a></p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/portals/26/NUMERO%20VERDE. Png? Ver=2016-04-17-165008-940" alt="NUMERO%20VERDE. Png? Ver=2016-04-17-165008-940" /></p>
<p></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/donazioni-ed-elargizioni-in-denaro-ad-enti-non-profit-effettuate-da-aziende-o-imprenditori/">Donazioni ed elargizioni in denaro ad enti non profit effettuate da aziende o imprenditori</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/donazioni-ed-elargizioni-in-denaro-ad-enti-non-profit-effettuate-da-aziende-o-imprenditori/">Donazioni ed elargizioni in denaro ad enti non profit effettuate da aziende o imprenditori</a> was first posted on Novembre 9, 2016 at 2:34 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESCORT: REDDITOMETRO, AVVISO DI ACCERTAMENTO SINTETICO INDUTTIVO AI FINI IRPEF ED IVA, DA UNO A DIECI ANNI DI ANNUALITÀ ACCERTATE CON COMMISSIONE DI REATO TRIBUTARIO</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/escort-redditometro-avviso-di-accertamento-sintetico-induttivo-ai-fini-irpef-ed-iva-da-uno-a-dieci-anni-di-annualit-192-accertate-con-commissione-di-reato-tributario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accertamento Sintetico induttivo]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Escort o Accompagnatrice Professionale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Guida alla tutela da controlli ed accertamenti fiscali</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/escort-redditometro-avviso-di-accertamento-sintetico-induttivo-ai-fini-irpef-ed-iva-da-uno-a-dieci-anni-di-annualit-192-accertate-con-commissione-di-reato-tributario/">ESCORT: REDDITOMETRO, AVVISO DI ACCERTAMENTO SINTETICO INDUTTIVO AI FINI IRPEF ED IVA, DA UNO A DIECI ANNI DI ANNUALITÀ ACCERTATE CON COMMISSIONE DI REATO TRIBUTARIO</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/escort-redditometro-avviso-di-accertamento-sintetico-induttivo-ai-fini-irpef-ed-iva-da-uno-a-dieci-anni-di-annualit-192-accertate-con-commissione-di-reato-tributario/">ESCORT: REDDITOMETRO, AVVISO DI ACCERTAMENTO SINTETICO INDUTTIVO AI FINI IRPEF ED IVA, DA UNO A DIECI ANNI DI ANNUALITÀ ACCERTATE CON COMMISSIONE DI REATO TRIBUTARIO</a> was first posted on Gennaio 3, 2013 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’attività di Escort accertata dal giudice di merito è assoggettabile ad Iva, pertanto a seguito di avviso di accertamento sintetico induttivo ai fini Irpef, oggi chi non pianifica da punto di vista fiscale la propria posizione, subirà attraverso il Redditometro rettifiche ai fini Irpef ed Iva per l’anno in oggetto, con il rischio di estensione dei controlli per gli anni non prescritti.  </p>
<p> </p>
<p>Escort: Redditometro, Avviso di accertamento sintetico induttivo ai fini Irpef ed Iva, da uno ad dieci annualità accertate con commissione di reato tributario</p>
<p>L’attività di Escort accertata dal giudice di merito è assoggettabile ad Iva, pertanto a seguito di avviso di accertamento sintetico induttivo ai fini Irpef, oggi chi non pianifica da punto di vista fiscale la propria posizione, subirà attraverso il Redditometro rettifiche ai fini Irpef ed Iva per l’anno in oggetto ed almeno i quattro a seguire. Nell’ipotesi altamente probabile che fosse superata la soglia dei 30. 000 (Irpef, ma anche: omesso versamento, omessa dichiarazione, etc. ) per singola annualità si configura facilmente il reato tributario con raddoppio dei termini a dieci anni in capo alla Agenzia delle Entrate per emettere avviso di accertamento avverso il contribuente, onde poi attaccarne il patrimonio (appartamenti e beni mobili) attraverso misure cautelari (sequestro conservativo ed ipoteche). </p>
<p>In presenza di accertamenti bancari, è onere del contribuente dimostrare che i proventi desumibili dalla movimentazione bancaria non debbono essere recuperati a tassazione o perché egli ne ha già tenuto conto nelle dichiarazioni o perché non sono fiscalmente rilevanti, in quanto non si riferiscono ad operazioni imponibili. </p>
<p>SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE </p>
<p>Sezione Tributaria </p>
<p>Sentenza 2 marzo – 13 maggio 2011, n. 10578</p>
<p>(Presidente D’Alonzo &#8211; Relatore Sambito) </p>
<p>Svolgimento del processo </p>
<p>Con avviso di accertamento relativo ad IVA ed IRPEF per l&#8217;anno d&#8217;imposta del 1999, è stata contestata a M. A. Z. La mancata contabilizzazione e dichiarazione dei ricavi da lavoro autonomo, in aggiunta ai redditi da lavoro dipendente, da lei svolto presso alcuni locali notturni, quale ballerina. La CTP di Sondrio ha accolto il ricorso della contribuente e l&#8217;appello dell&#8217;Ufficio e stato rigettato dalla CTR della Lombardia, con sentenza n. 35/31/05, depositata il 31. 3. 2006, sul rilievo che competeva all&#8217;Amministrazione finanziaria di provare la ricorrenza dell&#8217;attività lavorativa autonoma, prova che non poteva esser desunta dagli accrediti annoiati nei conti correnti della contribuente, la quale aveva, ad ogni modo, giustificato la percezione del denaro in riferimento a rapporti amicali o sentimentali, da lei intrattenuti. La CTR ha, inoltre, affermato che i proventi derivanti dall&#8217;esercizio della prostituzione non costituiscono reddito assoggettabile a tassazione. </p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso l&#8217;Agenzia delle Entrate, sulla scorta di due motivi, cui l&#8217;intimata resiste, con controricorso. </p>
<p>Motivi della decisione </p>
<p>Con il primo motivo, l&#8217;Agenzia delle Entrate, deducendo violazione e falsa applicazione del D. P. R. N. 600 del 1973, artt. 32, 38 e 39, nonché del D. P. R. N. 633 del 1972, art. 51, in relazione all&#8217;art. 360 c. P. C. , comma 1, n. 3, afferma che la ripresa a tassazione è avvenuta in base agli accertamenti dalla Guardia di Finanza, da cui era emerso un notevole divano tra le retribuzioni da lavoro dipendente della contribuente ed i versamenti dalla stessa effettuati sui propri conti correnti, versamenti che dovevano considerarsi ricavi, in assenza di prova contraria da parte della stessa. </p>
<p>La ricorrente sottopone, dunque, alla Corte il seguente quesito di diritto: &#8220;se, ai sensi del D. P. R. N. 600 del 1973, art. 32, e del D. P. R. N. 633 del 1972, art. 51, i singoli dati ed elementi risultanti dai conti correnti bancari, dei quali il titolare del conto non fornisca adeguata giustificazione, possono essere ritenuti rilevanti ai fini della ricostruzione del reddito imponibile&#8221;. </p>
<p>Col secondo motivo, l&#8217;Agenzia, deducendo violazione e falsa applicazione del D. P. R. N. 917 del 1986, artt. 1, 3 e 6 e della L. N. 537 del 1993, art. 14, comma 4, in relazione all&#8217;art. 360 c. P. C. , comma 1, n. 3, afferma che la sentenza non ha considerato che, in base a tali disposizioni, ogni corrispettivo, anche derivante da attività illecite, concorre a formare l&#8217;imponibile e formula il seguente quesito di diritto: &#8220;se, ai sensi delle disposizioni del TUIR e della L. N. 537 del 1993, artt. 14, 4, qualsivoglia corrispettivo, percepito a qualsiasi titolo, ove non espressamente escluso, contribuisce a formare il reddito complessivo del contribuente, sul quale si deve determinare l&#8217;imposta dovuta&#8221;. </p>
<p>Procedendo alla valutazione congiunta dei motivi, tra loro connessi, va, anzitutto, disattesa l&#8217;eccezione d&#8217;inammissibilità del secondo motivo, sollevata dalla controricorrente per supposta violazione dell&#8217;art. 366 c. P. C. Per essere il &#8220;thema decidendum&#8221; pienamente individuabile, nonostante i refusi dattilografici su cui si basa l&#8217;eccezione. </p>
<p>Nel merito, i motivi sono fondati. In tema d&#8217;accertamento dell&#8217;imposta sui redditi, la giurisprudenza di legittimità (Cass. N. 18081 del 2010; n. 7766 del 2008) ha, già, affermato il principio, che qui si condivide, secondo cui, quando l&#8217;accertamento, effettuato dall&#8217;ufficio finanziario, si fonda su verifiche di conti correnti bancari, l&#8217;onere probatorio dell&#8217;Amministrazione è soddisfatto, secondo il D. P. R. N. 600 del 1973, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, e si determina un&#8217;inversione dell&#8217;onere della prova, a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili. Questa Corte ha, inoltre, precisato (Cass. N. 18111/2009; n. 9573/2007), con indirizzo al quale si intende dare continuità, che quando sussistono flussi finanziari che non trovano corrispondenza nella dichiarazione dei redditi, il recupero fiscale non è subordinato alla prova preventiva che il contribuente eserciti una specifica attività; in assenza di contestazione sulla legittimità dell&#8217;acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, i dati medesimi possono, infatti, essere utilizzati sia per dimostrare l&#8217;esistenza di un&#8217;eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito ricavato da tale attività, incombendo al contribuente l&#8217;onere di dimostrare che i movimenti bancari, che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni, non sono fiscalmente rilevanti. </p>
<p>Tale principio non soffre eccezioni se il reddito da assoggettare a tassazione costituisca provento di &#8220;tatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo&#8221; tenuto conto del disposto di cui al D. L. N. 223 del 2006, art. 36, comma 34 &#8211; bis, (inserito dalla L. N. 248 del 2006, art. 1, di conversione) secondo il quale &#8220;in deroga alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, la disposizione di cui della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all&#8217;art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come redditi diversi&#8221;. </p>
<p>Con tale disposizione, alla quale va attribuita efficacia retroattiva (Cass. N. 13213/2007, n. 18111/2009, n. 37/2010), per esser stata emanata in espressa deroga al principio di irretroattività delle disposizioni tributarie, sancito dalla L. N. 212 del 2000, art. 3, è stato introdotto nell&#8217;ordinamento il principio, di carattere generale, della tassabilità dei redditi per il fatto stesso della loro sussistenza, a prescindere dalla loro provenienza, e, dunque, dalla sussumibilità della relativa fonte in una delle specifiche categorie reddituali di cui al D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, essendo normativamente considerati, in via residuale, come redditi diversi, da ascriversi, appunto, alla lettera f) di detto art. 6. </p>
<p>Ne consegue che il reddito tratto dalla controricorrente dall&#8217;esercizio dell&#8217;attività di prostituzione &#8211; tale natura va riconosciuta a quello derivante &#8220;da donativi e regali relativi a rapporti di natura &#8220;affettuosa&#8221;, secondo l&#8217;accertamento contenuto nell&#8217;impugnata sentenza &#8211; va assoggettato all&#8217;imposta diretta, dovendo condividersi l&#8217;orientamento espresso da questa Corte, con la sentenza n. 20528/2010 &#8211; emessa, proprio, nei confronti della controricorrente per gli anni d&#8217;imposta 1996, 1997 e 1998 -, secondo cui la risposta del Ministero delle Finanze all&#8217;interrogazione parlamentare (del 31. 7. 1990), invocata dalla contribuente, risalente a tempo antecedente l&#8217;emanazione delle disposizioni legislative, sopra menzionate, non vincola, in alcun modo, i giudici tributari e, ovviamente, questa Corte nell&#8217;interpretazione delle disposizioni normative applicabili al caso in esame. Deve, dunque, affermarsi il principio secondo cui i singoli dati ed elementi risultanti dai conti correnti bancari vanno ritenuti rilevanti ai fini della ricostruzione del reddito imponibile, ai sensi del D. P. R. N. 600 del 1973, art. 32, se il titolare del conto non fornisca adeguata giustificazione, a prescindere dalla prova preventiva che il contribuente eserciti una determinata attività, e dalla natura lecita o illecita dell&#8217;attività stessa. </p>
<p>La natura dell&#8217;attività svolta è rilevante, invece, ai fini dell&#8217; IVA, che, in base al D. P. R. N. 633 del 1972, art. 1 &#8220;si applica sulle cessioni dei beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell&#8217;esercizio d&#8217;imprese o nell&#8217;esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuale&#8221;. In base al D. P. R. N. 633, art. 3, comma 1, in esame, &#8220;costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratto d&#8217;opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, non fare e di permettere quale ne sia la fonte&#8221;; laddove il successivo art. 5, comma 1, specifica che &#8220;per esercizio di arti e professioni si intende l&#8217;esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l&#8217;esercizio in forma associata delle attività stesse&#8221;. </p>
<p>A tale stregua, deve affermarsi l&#8217;assoggettabilità ad IVA dell&#8217;attività di prostituzione, quando sia autonomamente svolta dal prestatore, con carattere di abitualità: seppur contraria al buon costume, in quanto avvertita dalla generalità delle persone come trasgressiva di condivise norme etiche che rifiutano il commercio per danaro del proprio corpo, l&#8217;attività predetta non costituisce reato, e consiste, appunto, in una prestazione di servizio verso corrispettivo, inquadrabile nell&#8217;ampia previsione contenuta nel secondo periodo del citato D. P. R. N. 633 del 1972, art. 3, comma 1. La qualificazione della prostituzione in termini di &#8220;prestazione di servizi retribuita&#8221; risulta, peraltro, già, affermata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee nella sentenza n. 268 del 20. 11. 2001, in causa C-268/99, in cui la Corte muovendo dalla giurisprudenza, costante, secondo la quale una prestazione di lavoro subordinato o una prestazione di servizi retribuita dev&#8217;essere considerata come attività economica ai sensi dell&#8217;art. 2 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 2 CE), purché le attività esercitate siano reali ed effettive e non tali da presentarsi come puramente marginali e accessorie, ha affermato che &#8220;la prostituzione costituisce una prestazione di servizi retribuita&#8221;, che rientra nella nozione di &#8220;attività economiche&#8221;, demandando al giudice nazionale di &#8220;accertare in ciascun caso, alla luce degli elementi di prova che gli sono forniti, se sussistono le condizioni che consentono di ritenere che la prostituzione sia svolta come lavoro autonomo, ossia: senza alcun vincolo di subordinazione per quanto riguarda la scelta di tale attività, le condizioni di lavoro e retributive, sotto la propria responsabilità, e a fronte di una retribuzione che gli sia pagata integralmente e direttamente&#8221;. </p>
<p>Posto, dunque, che i proventi tratti dalla controricorrente, dall&#8217;attività di prostituzione, quale accertata dal giudice del merito, vanno assoggettati ad IVA, deve, qui, ribadirsi in relazione al D. P. R. N. 633 del 1972, art. 51, quanto sopra si è esposto per l&#8217;omologo D. P. R. N. 600 del 1973, art. 32, in tema d&#8217;imposta sul reddito, e, cioè, che (Cass. N. 8041/2008; 4589/2009, 18081/2010), in presenza di accertamenti bancari, condotti ex art. 51 cit. è onere del contribuente dimostrare che i proventi desumibili dalla movimentazione bancaria non debbono essere recuperati a tassazione o perché egli ne ha già tenuto conto nelle dichiarazioni o perché (cfr. Pure Cass. N. 9573/2007, n. 1739/07, n. 28324/07) non sono fiscalmente rilevanti, in quanto non si riferiscono ad operazioni imponibili. </p>
<p>L&#8217;impugnata sentenza, che non si è attenuta ai predetti principi, va cassata ed, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, col rigetto del ricorso della contribuente. </p>
<p>Si ravvisano giusti motivi, in considerazione della novità delle questioni affrontate, per compensare tra le parti le spese dell&#8217;intero giudizio. </p>
<p>P. Q. M. </p>
<p>Accoglie il ricorso, cassa e decidendo nel merito, rigetta il ricorso della contribuente. Compensa le spese del giudizio. </p>
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