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	<title>deducibilità Ires erogazioni liberali &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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		<title>Sconti fiscali per le società che finanziano la ricerca</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sconti-fiscali-per-le-societ224-che-finanziano-la-ricerca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2021 09:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Deducibilità donazioni aziende]]></category>
		<category><![CDATA[deducibilità erogazioni liberali 2021]]></category>
		<category><![CDATA[deducibilità Ires erogazioni liberali]]></category>
		<category><![CDATA[erogazioni liberali a favore degli Enti del terzo]]></category>
		<category><![CDATA[quali donazioni sono deducibili]]></category>
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					<description><![CDATA[Come fare per accedere alla deduzione delle donazioni: norme applicabili e presupposti formali<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sconti-fiscali-per-le-societ224-che-finanziano-la-ricerca/">Sconti fiscali per le società che finanziano la ricerca</a> was first posted on Maggio 18, 2021 at 11:22 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>Le società e i privati possono compiere elargizioni spontanee a favore di enti no profit che svolgono attività di particolare rilevanza sociale. La legge premia gli autori delle liberalità con una serie di sconti fiscali. </p>
<p>Verifichiamo la normativa applicabile con riferimento ai soggetti Ires. </p>
<p> </p>
<p>Cos&#8217;è</p>
<p>La legge premia gli autori delle liberalità  riconoscendo nello specifico, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, la deduzione e la detrazione. </p>
<p>La misura generale è la deduzione dal reddito sia per le persone fisiche (soggetti Irpef) che per le società (soggetti Ires). Le sole persone fisiche hanno però la facoltà di optare per la detrazione. </p>
<p>Erogazioni liberali a favore di ONLUS, ODV e APS</p>
<p>Il Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017), benché non abbia avuto ancora piena attuazione nelle sue disposizioni generali, è già efficace dal 1° gennaio 2018 per quanto riguarda le disposizioni dell’art. 83 relative alle deduzioni e detrazioni fiscali delle erogazioni liberali. </p>
<p>Ai sensi dell’articolo 83, c 2, D Lgs 117/17 le erogazioni liberali a favore di enti non commerciali (“ETS”) con qualifica di ONLUS, ODV o APS iscritti al Registro unico nazione del terzo settore (RUNTS) sono deducibili dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. </p>
<p>Una volta che la Riforma del terzo settore sarà a regime, la misura sarà applicabile a tutti gli enti non commerciali iscritti al RUNTS ed a talune condizioni anche alle cooperative sociali e imprese sociali non costituite in forma di società. </p>
<p>La deducibilità prevista dalla norma non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge. </p>
<p>Le erogazioni liberali a favore della ricerca scientifica</p>
<p>Le erogazioni liberali a favore di enti del terzo settore (enti iscritti nell’omonimo registro) che svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività di “ricerca scientifica di particolare interesse sociale” (articolo 5 lett. H del CTS) godono del medesimo trattamento fiscale sopra descritto, contenuto nell’articolo 83 CTS così come le erogazioni a favore di altri enti del terzo settore. </p>
<p>Va segnalato, per completezza, che una serie di norme previgenti si affiancano alla nuova normativa illustrata. Si tratta pur sempre di disposizioni riguardanti nello specifico la deducibilità delle donazioni a favore di enti di ricerca scientifica e che resteranno in vigore anche dopo l’entrata in funzione del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS). </p>
<p>Per i soggetti Ires resta in vigore l’articolo 1, comma 353, L 266/05, DPCM 8 luglio 2019. </p>
<p>Quindi in alternativa alla deducibilità del 10% delle donazioni compiute ai sensi dell’articolo 83, c 2, D Lgs 117/17 in favore degli ETS, invece per le sole donazioni erogate dalle società ai fini della ricerca scientifica nei confronti di associazioni e fondazioni riconosciute, enti pubblici di ricerca, con oggetto statutario lo svolgimento o promozione della ricerca scientifica, elencate in apposito DPCM periodicamente aggiornato, si applica la deducibilità totale dell’importo erogato, senza vincoli assoluti o in percentuale. </p>
<p>Come dedurre le donazioni a favore della ricerca. </p>
<p>I contributi devono essere versati in modo tracciabile attraverso il sistema bancario o postale, anche utilizzando il pagamento online con carta di credito. La dicitura “erogazione liberale” va indicata con chiarezza. </p>
<p>Ai fini della deducibilità, infatti, deve allegarsi alla propria dichiarazione dei redditi il documento idoneo attestante il versamento effettuato (es. Contabile bancaria, estratto conto, vaglia postale).  </p>
<p>Non è quindi ammessa deducibilità per i contributi versati in contanti e come quote associative. </p>
<p>Inoltre, dal 2021, in applicazione delle vigenti disposizioni in ambito tributario (Decreto del 30/01/2018 – Min. Economia e Finanze), l’associazione beneficiaria è tenuta a trasmettere il codice fiscale del donante e l’importo dell’erogazione liberale direttamente all’Agenzia delle Entrate per la registrazione del dato nella dichiarazione precompilata. </p>
<p>Perciò è necessario che la società erogante la liberalità indichi anche il proprio codice fiscale nella causale del bollettino postale, del bonifico bancario o nel form di donazione online predisposto dalla associazione ricevente. </p>
<p> </p>
<p>Agevolazioni fiscali per le donazioni a supporto dell’Emergenza Coronavirus</p>
<p>Da ultimo, si segnala che per le donazioni effettuate nel 2020 con causale di “donazione a favore dei progetti di contenimento e gestione dell’Emergenza Covid-19” godono dei seguenti benefici fiscali (articolo 66, Dl. 18/2020):</p>
<p>• per le persone fisiche è prevista la detrazione al 30% dell’erogazione liberale fino a donazioni di 30mila euro;</p>
<p>• per le aziende e altri soggetti titolari di reddito d’impresa è prevista la deduzione senza limiti ai fini IRES  e ai fini IRAP. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sconti-fiscali-per-le-societ224-che-finanziano-la-ricerca/">Sconti fiscali per le società che finanziano la ricerca</a> was first posted on Maggio 18, 2021 at 11:22 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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