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	<title>decreto sostegni bis professionisti &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>decreto sostegni bis professionisti &#8211; Commercialista.it</title>
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		<title>Tax credit: novità nel Decreto sostegni bis</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tax-credit-novit224-nel-decreto-sostegni-bis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2021 09:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Credito di imposta - Tax Credit]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
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					<description><![CDATA[Focus sulle proroghe, modifiche e i nuovi crediti di imposta<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tax-credit-novit224-nel-decreto-sostegni-bis/">Tax credit: novità nel Decreto sostegni bis</a> was first posted on Maggio 26, 2021 at 11:56 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Novità tax credit: tra gli ambiti di intervento del decreto-legge sostegni bis (dl. 73/2021) finalizzati ad arginare l’impatto economico delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid 19, rientrano anche le misure relative ai crediti di imposta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Il recente provvedimento modifica alcuni tax credit già previsti e introduce nuove tipologie.</h2>
<p>Estensione e proroga del credito d&#8217;imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d&#8217;azienda</p>
<p>Il bonus affitti per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, è stato introdotto dall’articolo 28 del decreto rilancio (dl. 34/2020).</p>
<p>Il decreto sostegni bis, all’articolo 4, ha rinnovato il tax credit affitti e la possibilità di fruirne per l’importo pari al 60% dei canoni di locazione relativi i mesi da gennaio a maggio 2021.</p>
<p>Sono stati infatti modificati i requisiti di accesso.</p>
<p>Il limite di ricavi o compensi richiesto per il periodo precedente di imposta, al fine dell’accesso al tax credit, viene innalzato da 5 milioni a 15 milioni di euro.</p>
<p>Inoltre, la diminuzione del 50% del fatturato o dei corrispettivi, richiesta rispetto al singolo mese (2020) in relazione allo stesso mese dell’anno precedente (2019), è sostituita dal calo del fatturato pari almeno al 30% registrato nel confronto tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi di due periodi: 01/4/2020 e 31/03/2021; 01/04/2019 e 31/03/2020.</p>
<p>Quindi per la verifica del calo del fatturato non si mette più a paragone l’ammontare medio mensile del 2020 con il 2019, ma si fa riferimento ad un periodo più ampio.</p>
<p>Il bonus affitto 2021 spetta dunque a coloro che, confrontando l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei periodi 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 e 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 hanno registrato un calo del fatturato pari ad almeno il 30 per cento e nel 2019 non hanno superato il limite di ricavi o compensi di 15 milioni di euro.</p>
<p>Il credito di imposta spetta anche ai soggetti privi dei requisiti appena descritti, purchè abbiano iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Il bonus affitti</h2>
<p>Il bonus affitti è stato confermato anche per le imprese del settore turismo con proroga sino al 31 luglio.</p>
<p>Per tali imprese però restano invariati i requisiti di accesso: le imprese del turismo potranno continuare a beneficiare del bonus, senza alcun limite sul volume di ricavi e compensi, nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione (o del 50% dei canoni d’affitto d’azienda) a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Modifiche alla disciplina del credito d&#8217;imposta per beni strumentali nuovi non 4. 0</h2>
<p>L’articolo 1 della legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) prevede un credito d’imposta per le aziende che acquistano beni strumentali nuovi e semplici.</p>
<p>Il credito per i beni strumentali nuovi 4. 0, oggetto di precedente focus, è previsto per le sole imprese che investono per la trasformazione tecnologica dell’azienda.</p>
<p>Il credito per i beni strumentali semplici (non 4. 0) è riconosciuto ad aziende, ma anche a professionisti e titolari di partita IVA, nella misura del 10% per gli acquisti effettuati entro il 31/12/2021, o entro il 30/06/2022 in caso di acconto del 20% versato entro il 2021. Per l’anno seguente l’aliquota scende al 6%.</p>
<p>Questo credito d’imposta va fruito in 3 anni, ma già la legge di bilancio 2021 ha previsto che le aziende con fatturato inferiore a 5 milioni possono fruirlo in un’unica quota già nel 2021.</p>
<p>La novità introdotta con il decreto Sostegni bis (articolo 20) consente, invece, anche alle aziende con un volume di ricavi o compensi pari o superiore a 5 milioni di euro di fruire del credito d’imposta in un’unica soluzione.</p>
<p>è quindi ammesso l’utilizzo immediato in compensazione nel modello F24 del credito d’imposta spettante ad imprese e professionisti, con ricavi o compensi di ammontare superiore a 5 milioni di euro, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, diversi da quelli strumentali 4. 0, nell’intervallo temporale compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>I nuovi crediti di imposta</h2>
<p>L’articolo 32 del nuovo decreto ha introdotto il credito d&#8217;imposta per la sanificazione e l&#8217;acquisto di dispositivi di protezione. Le imprese, professionisti, gli enti non commerciali ma anche gli enti del terzo settore e le strutture ricettive extra alberghiere possono fruirne nella misura del 30% per le spese di sanificazione degli ambienti lavorativi sostenute nei mesi di giugno-agosto 2021 e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori e degli utenti (incluse le spese per la somministrazione di tamponi). Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60. 000 euro per ciascun beneficiario.</p>
<p>Sono previsti infine ulteriori crediti di imposta per imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini (articolo 31) e per le imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano accordi di filiera per la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa nei piccoli comuni (articolo 67).</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tax-credit-novit224-nel-decreto-sostegni-bis/">Tax credit: novità nel Decreto sostegni bis</a> was first posted on Maggio 26, 2021 at 11:56 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Decreto sostegni bis</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-sostegni-bis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 10:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[cosa prevede il decreto sostegni bis]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto sostegni bis contributo a fondo perduto]]></category>
		<category><![CDATA[decreto sostegni bis professionisti]]></category>
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					<description><![CDATA[I nuovi contributi a fondo perduto per la ripresa economica post Covid 19<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-sostegni-bis/">Decreto sostegni bis</a> was first posted on Maggio 25, 2021 at 12:47 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il decreto sostegni bis (dl. 73/2021) prevede un nuovo pacchetto di contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita iva che svolgono attività d’impresa, arte o professione, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate.</p>
<h2>Le tre tipologie di contributi</h2>
<p>L’articolo 1 del decreto sostegni bis prevede tre tipi di aiuti, per supportare un numero più ampio di soggetti danneggiati dalla pandemia da Covid 19:</p>
<p>1.      replica del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto sostegni uno (dl. 41/2021);</p>
<p>2.      nuovo contributo basato sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021;</p>
<p>3.      nuovo contributo con finalità perequativa che si concentra sui risultati economici anziché sul fatturato.</p>
<p>Replica del contributo a fondo perduto (Decreto sostegni uno) per le partite iva con determinate classi di ricavi.</p>
<p>I professionisti e partite iva che hanno già ricevuto il contributo di marzo percepiranno l’ulteriore contributo in automatico, senza alcuna ulteriore istanza e l’importo ricevuto sarà identico a quello già erogato.</p>
<p>I professionisti e partite iva che non hanno ancora usufruito dell’aiuto, dovranno presentare apposita istanza telematica all’Agenzia delle entrate entro il 28 maggio 2021.</p>
<p>Il contributo a fondo perduto presuppone il calo del fatturato di almeno il 30% tra il 2019 e il 2020.</p>
<p>Spetta nella misura del 100% del contributo già riconosciuto nel Decreto sostegni uno.</p>
<p>è corrisposto dall’Agenzia delle entrate a condizione che, alla data di entrata in vigore del decreto, i destinatari abbiano la partita Iva attiva, non abbiano già restituito il precedente contributo, o quest’ultimo non risulti indebitamente percepito.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>In caso di accoglimento dell’istanza, l’aiuto è erogato a scelta tra:</h2>
<p>&#8211;      accredito diretto sul conto corrente bancario o postale;</p>
<p>&#8211;      sotto forma di credito d’imposta, se il richiedente ha effettuato tale scelta per il precedente contributo.</p>
<p>Il nuovo contributo basato sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021.</p>
<p>Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del Decreto sostegni uno è possibile accedere anche al nuovo bonus.</p>
<p>Il contributo, per i titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, presuppone:</p>
<p>&#8211;      ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto;</p>
<p>&#8211;      un calo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.</p>
<p>Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, a soggetti la cui la partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del decreto ed enti pubblici.</p>
<p>L’ammontare viene poi determinato applicando delle percentuali, decrescenti in funzione del reddito, alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.</p>
<p>Le percentuali applicate sono identiche alle precedenti (dal 60% al 20%). Sono più elevate se il contribuente ha non ha ancora ottenuto il precedente contributo.</p>
<p>Infatti, è possibile presentare istanza di accesso al nuovo aiuto anche in quest’ultimo caso.</p>
<p>Per tutti i soggetti, l’istanza per il riconoscimento del contributo deve essere presentata via telematica alla Agenzia delle entrate, secondo le modalità che saranno definite con provvedimento direttoriale dell’Agenzia. Il termine, a pena di decadenza, è di 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica.</p>
<p>Se dall’istanza per il riconoscimento di questo contributo emerge un contributo inferiore rispetto a quello già ottenuto di cui al decreto sostegni uno, l’Agenzia non darà seguito all’istanza. Viceversa, se il nuovo bonus spettante è superiore, si ha diritto a percepire la differenza.</p>
<p>L’importo di questo contributo non può essere superiore a 150mila euro e non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta.</p>
<p>Il contribuente può usare il contributo sotto forma di credito d’imposta, in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Nuovo contributo a fondo perduto per partite iva con peggioramento del risultato economico</h2>
<p>Il decreto sostegni bis non tralascia gli operatori economici più colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid.</p>
<p>Ai titolari di partita iva che producono reddito agrario ed alle partite iva esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno registrato ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a condizione che abbiano subito un peggioramento del risultato economico d’esercizio nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 (in misura pari o superiore alla percentuale ancora da definire con decreto del Ministro dell’economia).</p>
<p>L’importo del contributo non può essere superiore a 150mila euro e non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta.</p>
<p>Anche in questo caso, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.</p>
<p>I soggetti interessati presentano istanza telematica all’Agenzia delle entrate, anche tramite intermediario, entro 30 giorni dall’avvio della procedura telematica di presentazione.</p>
<p>L’istanza va trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d’imposta in corso al 31/12/2020, è presentata entro il 10/09/2021.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-sostegni-bis/">Decreto sostegni bis</a> was first posted on Maggio 25, 2021 at 12:47 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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