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	<title>decreto ristori &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>decreto ristori &#8211; Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Lo sgravio contributivo per le assunzioni degli apprendisti</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/lo-sgravio-contributivo-per-le-assunzioni-degli-apprendisti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
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					<description><![CDATA[Approvato un emendamento al "Decreto Ristori" in merito alla proroga, fino al 31 dicembre 2021, dell'esonero contributivo per le assunzioni di apprendistati di primo livello nelle aziende fino a 9 dipendenti.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/lo-sgravio-contributivo-per-le-assunzioni-degli-apprendisti/">Lo sgravio contributivo per le assunzioni degli apprendisti</a> was first posted on Febbraio 5, 2021 at 9:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La legge di conversione del decreto Ristori prevede il riconoscimento, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari od inferiore a 9, di uno.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Lo sgravio contributivo per le assunzioni di apprendisti</h2>
<p>Approvato un emendamento al &#8220;Decreto Ristori&#8221; in merito alla proroga, fino al 31 dicembre 2021, dell&#8217;esonero contributivo per le assunzioni di apprendistati di primo livello nelle aziende fino a 9 dipendenti.</p>
<p>La legge di conversione del decreto Ristori prevede il riconoscimento, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari od inferiore a 9, di uno sgravio totale della contribuzione dovuta per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2021, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Il contratto di apprendistato di primo livello</h2>
<p>Il contratto di apprendistato di primo livello si rivolge ai giovani che si trovano ancora all’interno del circuito scolastico, favorendo tramite un piano formativo realizzato in parte in azienda e in parte a scuola, l’opportunità di conseguire uno dei titoli di studio della formazione secondaria, maturando contemporaneamente un’esperienza lavorativa in azienda.</p>
<p>Il contratto di apprendistato di primo livello può essere stipulato in tutti i settori di attività a condizione che gli apprendisti abbiamo tra i 15 e i 25 anni; lo scopo del contatto è il conseguimento della formazione secondaria:</p>
<p>·         qualifica e diploma professionale;</p>
<p>·         diploma di istruzione secondaria superiore;</p>
<p>·         certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS).</p>
<p>La durata del contratto varia in base alla qualifica o al diploma da conseguire ma in ogni caso non può essere inferiore a 6 mesi o superiore a 3 anni (4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale).</p>
<p>Il contratto di apprendistato di primo livello può essere prorogato fino ad un anno per consolidare le competenze tecnico-professionali e specialistiche, necessarie anche per conseguire il certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) o per conseguire il diploma di istruzione secondaria superiore; può essere prorogato anche nel caso in cui al termine del percorso di studi l’apprendista non ha conseguito il titolo.</p>
<p>Alla fine del contratto, una volta conseguito il titolo, c’è la possibilità di trasformare il contratto in apprendistato di primo livello in un apprendistato professionalizzante ai fini dell’acquisizione della qualificazione professionale ai fini contrattuali.</p>
<p>La legge di bilancio 2018, ha prorogato gli incentivi per l’assunzione di apprendisti in contratto di apprendistato di primo livello, introdotti in via sperimentale dall’articolo 32 del D. Lgs n. 150/2015 in vigore dal 24 settembre 2015.</p>
<p>L’aliquota contributiva ordinaria, attualmente in vigore in riferimento a questa tipologia di contratto di apprendistato è pari:</p>
<p>&#8211;          All’1,5 % per il 1°anno, al 3% per il 2° anno e al 5% per il 3° anno per le aziende fino a 9 dipendenti;</p>
<p>&#8211;          Al 5% per le aziende con più di 9 dipendenti.</p>
<p>E’ prevista inoltre l’esenzione dal pagamento del contributo NASPI dell’1,31 % e del contributo di formazione continua pari allo 0,30 % (fondi interprofessionali) così come l’esenzione del pagamento del ticket di licenziamento.</p>
<p>La disciplina attualmente in vigore prevede lo sgravio totale della contribuzione per aziende che occupano fino a 9 dipendenti fino ad un massimo di € 3. 000,00 su base annua, per un periodo di 36 mesi riservato ai datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato gli studenti under 30 che hanno svolto l’apprendistato di 1° livello.</p>
<p>Per usufruire di tale agevolazione post apprendistato è necessario che l’assunzione avvenga entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio.</p>
<p>Secondo quanto previsto dall’articolo 11 bis del disegno di legge di conversione in legge del decreto Ristori, a partire dal 2021 lo sgravio contributivo sarà pari al 100% dei contributi totali dovuti dal datore di lavoro che occupa un numero di lavoratori non superiore a 9; l’aliquota di contribuzione INPS, ordinariamente pari al 10% viene quindi azzerata per i primi tre anni di contratto ,mentre dal quarto anno in poi torna ad applicarsi la contribuzione ordinaria che prevede un’aliquota del 5%.</p>
<p>Nel computo della soglia dimensionale vanno considerati tutti i lavoratori subordinati, compresi i lavoratori a domicilio e i lavoratori assenti per malattia, infortunio, gravidanza con l’esclusione dei sostituti qualora assunti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>I lavoratori a tempo parziale</h2>
<p>I lavoratori a tempo parziale vanno computati pro quota, quelli con contratto a termine in proporzione al periodo di lavoro dedotto in contratto, mentre i lavoratori intermittenti in relazione alle giornate prestate nel semestre precedente.</p>
<p>Sono esclusi invece dal computo:</p>
<p>&#8211;          gli apprendisti;</p>
<p>&#8211;          i lavoratori somministrati;</p>
<p>&#8211;          i dipendenti assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della legge 223/1991.</p>
<p>La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto dei seguenti requisiti di base:</p>
<p>-essere in regola con le norme sul de minimis (regolamento UE. N. 1407/2013);</p>
<p>-essere in regola con il DURC;</p>
<p>&#8211; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale;</p>
<p>&#8211; rispetto del diritto di precedenza;</p>
<p>&#8211; assunzione non derivante da un obbligo di legge o di contratto collettivo;</p>
<p>&#8211; nell’unità produttiva interessata all’assunzione non devono essere in corso sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro riguardanti lavoratori in possesso della stessa qualifica.</p>
<p>​</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/lo-sgravio-contributivo-per-le-assunzioni-degli-apprendisti/">Lo sgravio contributivo per le assunzioni degli apprendisti</a> was first posted on Febbraio 5, 2021 at 9:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Decreto ristori bis (DPCM 09.11.2020): Elenco delle Attività a cui spetta il  credito d’imposta da locazione immobili strumentali &#8211; commerciali (Tax Credit Affitti 60%) e quello per affitto d’azienda</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-ristori-bis-dpcm-09112020-elenco-delle-attivit224-a-cui-spetta-il-credito-dimposta-da-locazione-immobili-strumentali-commerciali-tax-credit-affitti-60-e-quello-per-affitto-dazienda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 11:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[come ottenere ristori]]></category>
		<category><![CDATA[Contributi fondo perduto]]></category>
		<category><![CDATA[credito imposta locazioni commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[decreto ristori]]></category>
		<category><![CDATA[Elenco attività ristori]]></category>
		<category><![CDATA[elenco aziende tax credit]]></category>
		<category><![CDATA[ristori bis]]></category>
		<category><![CDATA[tax credit affitto azienda]]></category>
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					<description><![CDATA[Misure a sostegno delle imprese causa crisi economico finanziaria (stagflazione) da pandemia covid-19<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-ristori-bis-dpcm-09112020-elenco-delle-attivit224-a-cui-spetta-il-credito-dimposta-da-locazione-immobili-strumentali-commerciali-tax-credit-affitti-60-e-quello-per-affitto-dazienda/">Decreto ristori bis (DPCM 09.11.2020): Elenco delle Attività a cui spetta il  credito d’imposta da locazione immobili strumentali &#8211; commerciali (Tax Credit Affitti 60%) e quello per affitto d’azienda</a> was first posted on Novembre 12, 2020 at 12:21 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il DPCM del 09. 11. 2020 all’articolo 4 (con riferimento all’articolo 8 del DPCM del 28. 10. 2020 “Decreto ristori 1”), ha ampliato le attività economiche che hanno diritto di usufruire del tax credit derivante dal pagamento di locazioni commerciali, estendendo i codici ATECO per attività/unità locali/stabilimenti che ubicati in “zona rossa” rispetto a coloro che avevano dovuto sospendere attività o ridurlà in funzione del codici ATECO indipendentemente ove fossero ubicati.</p>
<p>Il credito d’imposta spetta alle imprese operanti nei settori di cui all’allegato 1 e  2 del D. L. N. 149/20 e quelle che svolgono attività di cui ai codici ATECO 79. 1, 79. 11, e 79. 12 (leggi nota sottostante), la cui sede operativa/unità locale è ubicata nel territorio nazionale, all’interno delle “zone rosse”. Il credito di imposta per le locazioni spetta con un calo del fatturato di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 comparato allo stesso periodo del 2019) in relazione alla singola mensilità.</p>
<p>Decreto ristori bis (DPCM 09. 11. 2020): Elenco delle Attività a cui spetta il  credito d’imposta da locazione immobili strumentali &#8211; commerciali (Tax Credit Affitti 60%) e quello per affitto d’azienda (Tax Credit fitto azienda 30%)</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Misura del Tax Credit</h2>
<p>La misura del beneficio è pari al 60% dei canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo strumentale/commerciale. Per gli affitti di azienda è possibile beneficiare di un credito di imposta del 30%.</p>
<h2></h2>
<h2>Rilevazione contabile e non imponibilità</h2>
<p>Va ricordato che in contabilità il credito va imputato in avere tra i ricavi del Conto Economico ed in dare tra i crediti dello Stato Patrimoniale da usare a compensazione in F24. Tale contributo a fondo perduto non è imponibile ai fini delle imposte dirette (IRPEF – IRES – IRAP).</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Modalità di utilizzo</h2>
<p>Per quel che attiene alla modalità di fruizione dell’agevolazione, il credito d’imposta (in tutte le sue edizioni):</p>
<p>A.    Può essere ceduto al locatore o al concedente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito;</p>
<p>B.     è utilizzabile in compensazione nel modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, ed indicando il codice tributo “6920”;</p>
<p>C.    è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; nel caso di utilizzo diretto da parte del locatario, il credito spettante e i corrispondenti utilizzi vanno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa relativa ai canoni agevolabili si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione sia la quota compensata tramite modello F24, l’eventuale residuo sarà riportabile nei periodi d’imposta successivi e non potrà essere richiesto a rimborso.</p>
<p>FOCUS: A differenza di quanto previsto dal decreto Rilancio il riconoscimento del credito d’imposta (locazioni e fitto azienda) non è più subordinato al conseguimento di ricavi o compensi non superiori a 5 milioni euro nel periodo d’imposta 2019, ma soltanto alla verifica del calo del fatturato di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019.</p>
<h2></h2>
<h2>Elenco Attività aventi diritto per CODICE ATECO</h2>
<p>Allegato 1 (Articolo 1)</p>
<p>(nuova tabella richiamata dall’articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Codice ATECO</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>493210 &#8211; Trasporto con taxi</td>
<td>100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>493220 &#8211; Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente</td>
<td>100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>493901 &#8211; Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-</p>
<p>urbano</td>
<td>200,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>522190 – Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA</td>
<td>100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>551000 &#8211; Alberghi</td>
<td>150,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>552010 &#8211; Villaggi turistici</td>
<td>150,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>552020 &#8211; Ostelli della gioventù</td>
<td>150,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>552030 &#8211; Rifugi di montagna</td>
<td>150,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>552040 &#8211; Colonie marine e montane</td>
<td>150,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>552051 &#8211; Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence</td>
<td>150,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>552052 &#8211; Attività di alloggio connesse alle aziende agricole</td>
<td>150,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>553000 &#8211; Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte</td>
<td>150,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>559020 &#8211; Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero</td>
<td>150,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>561011-Ristorazione con somministrazione</td>
<td>200,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole</td>
<td>200,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>561030-Gelaterie e pasticcerie</td>
<td>150,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti</td>
<td>150,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>561042-Ristorazione ambulante</td>
<td>200,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>561050-Ristorazione su treni e navi</td>
<td>200,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>562100-Catering per eventi, banqueting</td>
<td>200,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina</td>
<td>150,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>591300 &#8211; Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi</td>
<td>200,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>591400-Attività di proiezione cinematografica</td>
<td>200,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>749094 &#8211; Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport</td>
<td>200,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>773994 &#8211; Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi</td>
<td>200,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>799011 &#8211; Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d&#8217;intrattenimento</td>
<td>200,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>799019 &#8211; Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca</td>
<td>200,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>799020 &#8211; Attività delle guide e degli accompagnatori turistici</td>
<td>200,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>823000-Organizzazione di convegni e fiere</td>
<td>200,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>855209 &#8211; Altra formazione culturale</td>
<td>200,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>900101 &#8211; Attività nel campo della recitazione</td>
<td>200,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>900109 &#8211; Altre rappresentazioni artistiche</td>
<td>200,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>900201 &#8211; Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli</td>
<td>200,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>900209 &#8211; Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche</td>
<td>200,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>900309 &#8211; Altre creazioni artistiche e letterarie</td>
<td>200,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche</td>
<td>200,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>920009 &#8211; Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo}</td>
<td>200,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>931110-Gestione di stadi</td>
<td>200,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>931120-Gestione di piscine</td>
<td>200,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti</td>
<td>200,00%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Codice ATECO</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>931190-Gestione di altri impianti sportivi nca</td>
<td>200,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>931200-Attività di club sportivi</td>
<td>200,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>931300-Gestione di palestre</td>
<td>200,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi</td>
<td>200,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>931999-Altre attività sportive nca</td>
<td>200,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>932100-Parchi di divertimento e parchi tematici</td>
<td>200,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili</td>
<td>400,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>932930-Sale giochi e biliardi</td>
<td>200,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca</td>
<td>200,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>949920 &#8211; Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby</td>
<td>200,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>949990 &#8211; Attività di altre organizzazioni associative nca</td>
<td>200,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali}</td>
<td>200,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>960420-Stabilimenti termali</td>
<td>200,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>960905 &#8211; Organizzazione di feste e cerimonie</td>
<td>200,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>493909-Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca</td>
<td>100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>503000-Trasporto di passeggeri per vie d&#8217;acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)</td>
<td>100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>619020-Posto telefonico pubblico ed Internet Point</td>
<td>50,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>742011-Attività di fotoreporter</td>
<td>100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>742019-Altre attività di riprese fotografiche</td>
<td>100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>855100-Corsi sportivi e ricreativi</td>
<td>200,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>855201-Corsi di danza</td>
<td>100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>920002-Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone</td>
<td>100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>960110-Attività delle lavanderie industriali</td>
<td>100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>477835-Commercio al dettaglio di bomboniere</td>
<td>100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>522130-Gestione di stazioni per autobus</td>
<td>100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>931992-Attività delle guide alpine</td>
<td>200,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>743000-Traduzione e interpretariato</td>
<td>100,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>561020-Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto</td>
<td>50,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>910100-Attività di biblioteche ed archivi</td>
<td>200,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>910200-Attività di musei</td>
<td>200,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>910300-Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili</td>
<td>200,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>910400-Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali</td>
<td>200,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>205102-Fabbricazione di articoli esplosivi</td>
<td>100,00%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Allegato 2 (Articolo 2)</h2>
<p>(tabella dei codici ATECO a cui è destinato il nuovo contributo a fondo perduto)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Codice ATECO</td>
<td>Descrizione</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>47. 19. 10</td>
<td>Grandi magazzini</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>47. 19. 90</td>
<td>Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>47. 51. 10</td>
<td>Commercio al dettaglio di tessuti per l&#8217;abbigliamento, l&#8217;arredamento e di biancheria per la</p>
<p>casa</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>47. 51. 20</td>
<td>Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>47. 53. 11</td>
<td>Commercio al dettaglio di tende e tendine</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>47. 53. 12</td>
<td>Commercio al dettaglio di tappeti</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>47. 53. 20</td>
<td>Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>47. 54. 00</td>
<td>Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>47. 64. 20</td>
<td>Commercio al dettaglio di natanti e accessori</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>47. 78. 34</td>
<td>Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>47. 59. 10</td>
<td>Commercio al dettaglio di mobili per la casa</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>47. 59. 20</td>
<td>Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>47. 59. 40</td>
<td>Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>47. 59. 60</td>
<td>Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>47. 59. 91</td>
<td>Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso</p>
<p>domestico</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>47. 59. 99</td>
<td>Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>47. 63. 00</td>
<td>Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>47. 71. 10</td>
<td>Commercio al dettaglio di confezioni per adulti</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>47. 71. 40</td>
<td>Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>47. 71. 50</td>
<td>Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>47. 72. 20</td>
<td>Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>47. 77. 00</td>
<td>Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>47. 78. 10</td>
<td>Commercio al dettaglio di mobili per ufficio</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>47. 78. 31</td>
<td>Commercio al dettaglio di oggetti d&#8217;arte (incluse le gallerie d&#8217;arte)</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>47. 78. 32</td>
<td>Commercio al dettaglio di oggetti d&#8217;artigianato</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>47. 78. 33</td>
<td>Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>47. 78. 35</td>
<td>Commercio al dettaglio di bomboniere</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>47. 78. 36</td>
<td>Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di</p>
<p>promozione pubblicitaria)</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>47. 78. 37</td>
<td>Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>47. 78. 50</td>
<td>Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>47. 78. 91</td>
<td>Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>47. 78. 92</td>
<td>Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l&#8217;imballaggio</p>
<p>(esclusi quelli in carta e cartone)</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>47. 78. 94</td>
<td>Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>47. 78. 99</td>
<td>Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>47. 79. 10</td>
<td>Commercio al dettaglio di libri di seconda mano</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>47. 79. 20</td>
<td>Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>47. 79. 30</td>
<td>Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>47. 79. 40</td>
<td>Case d&#8217;asta al dettaglio (escluse aste via internet)</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>47. 81. 01</td>
<td>Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli</td>
<td>200%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Codice ATECO</td>
<td>Descrizione</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>47. 81. 02</td>
<td>Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>47. 81. 03</td>
<td>Commercio al dettaglio ambulante di carne</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>47. 81. 09</td>
<td>Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>47. 82. 01</td>
<td>Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>47. 82. 02</td>
<td>Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>47. 89. 01</td>
<td>Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>47. 89. 02</td>
<td>Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l&#8217;agricoltura;</p>
<p>attrezzature per il giardinaggio</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>47. 89. 03</td>
<td>Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>47. 89. 04</td>
<td>Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>47. 89. 05</td>
<td>Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie;</p>
<p>articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>47. 89. 09</td>
<td>Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>47. 99. 10</td>
<td>Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l&#8217;intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>96. 02. 02</td>
<td>Servizi degli istituti di bellezza</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>96. 02. 03</td>
<td>Servizi di manicure e pedicure</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>96. 09. 02</td>
<td>Attività di tatuaggio e piercing</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>96. 09. 03</td>
<td>Agenzie matrimoniali e d&#8217;incontro</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>96. 09. 04</td>
<td>Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)</td>
<td>200%</td>
</tr>
<tr>
<td>96. 09. 09</td>
<td>Altre attività di servizi per la persona nca</td>
<td>200%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Codice ATECO</h2>
<p>79. 1 Attività delle Agenzie di Viaggio e dei Tout Operator</p>
<p>79. 11. 00 Attività delle Agenzie di Viaggio (attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali</p>
<p>&#8211; attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura</p>
<p>Dalla classe 79. 11 sono escluse:</p>
<p>&#8211; vendita di biglietti per trasporto passeggeri non connessa con l&#8217;attività delle agenzie di viaggio, cfr. 52. 2</p>
<p>&#8211; attività dei tour operator, cfr. 79. 12</p>
<p>&#8211; attività degli uffici di informazioni sul turismo locale e sugli alloggi per turisti, cfr. 79. 90</p>
<p>&#8211; attività delle guide e degli accompagnatori turistici, cfr. 79. 90)</p>
<p>79. 12. 00 Attività dei tour operator (- attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi)</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-ristori-bis-dpcm-09112020-elenco-delle-attivit224-a-cui-spetta-il-credito-dimposta-da-locazione-immobili-strumentali-commerciali-tax-credit-affitti-60-e-quello-per-affitto-dazienda/">Decreto ristori bis (DPCM 09.11.2020): Elenco delle Attività a cui spetta il  credito d’imposta da locazione immobili strumentali &#8211; commerciali (Tax Credit Affitti 60%) e quello per affitto d’azienda</a> was first posted on Novembre 12, 2020 at 12:21 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Decreto ristori &#8211; Contributo a fondo perduto: chi può richiederlo e in quale misura?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-ristori-contributo-a-fondo-perduto-chi-pu210-richiederlo-ed-in-quale-misura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Silvia Picca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 13:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[contributo]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[decreto ristori]]></category>
		<category><![CDATA[dpcm]]></category>
		<category><![CDATA[fondo perduto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/lavoro-e-diritto/decreto-ristori-contributo-a-fondo-perduto-chi-pu210-richiederlo-ed-in-quale-misura/</guid>

					<description><![CDATA[Pasticcerie, sale bingo, ristoranti, hotel et similia...<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-ristori-contributo-a-fondo-perduto-chi-pu210-richiederlo-ed-in-quale-misura/">Decreto ristori &#8211; Contributo a fondo perduto: chi può richiederlo e in quale misura?</a> was first posted on Novembre 2, 2020 at 2:35 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Decreto ristori &#8211; Contributo a fondo perduto: chi può richiederlo e in quale misura?</h2>
<h2>Pasticcerie, sale bingo, ristoranti, hotel et similia.</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Al fine di  sostenere gli imprenditori più penalizzati dalle misure restrittive, introdotte con  il  Decreto  del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  del  24  ottobre  2020 per contenere la diffusione dell&#8217;epidemia &#8220;Covid-19&#8221;, è riconosciuto  un contributo a fondo perduto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Quali sono i soggetti interessati?</h2>
<p>Il contributo spetta ai soggetti che, alla  data  del 25  ottobre  2020,  hanno  la  partita  IVA  attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell&#8217;Allegato 1 al DPCM Ristori.</p>
<p>A titolo informativo, sono sicuramente presenti nell’Allegato 1: alberghi, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, affittacamere, attività delle guide e degli accompagnatori turistici, teatri, piscine, impianti sportivi, palestre, sale giochi e biliardi, sale bingo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>A chi spetta?</h2>
<p>Il  contributo spetta  a   condizione   che: l&#8217;ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai  due  terzi  dell&#8217;ammontare  del  fatturato  e  dei corrispettivi del  mese  di  aprile  2019.</p>
<p>In assenza dei requisiti di fatturato, il contributo spetta comunque ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 nella misura minima prevista.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Come ottenerlo?</h2>
<p>&#8211;        Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all&#8217;articolo 25 del DL 19 maggio  2020,  n. 34, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo è  corrisposto  dall&#8217;Agenzia  delle  entrate  mediante accreditamento diretto, entro il 16 novembre, sul conto  corrente  bancario  o  postale  sul quale è stato erogato il precedente contributo.</p>
<p>&#8211;        Per i soggetti che NON hanno presentato richiesta di contributo di cui all&#8217;articolo 25 del DL 19 maggio  2020,  n. 34, il contributo è riconosciuto  previa presentazione  di  apposita  istanza   esclusivamente   mediante   la procedura web  ed  il  modello  approvato  con  il  provvedimento  del Direttore  dell&#8217;Agenzia  delle  entrate  del  10  giugno   2020.</p>
<p>Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui  partita  Iva risulti cessata alla data di presentazione dell&#8217;istanza.</p>
<h2></h2>
<h2>A quanto ammonta?</h2>
<p>L’ammontare del contributo varierà dal 100% al 400% di quanto previsto in precedenza dall’articolo 25 del DL 19 maggio  2020,  n. 34, in funzione dell’attività esercitata:</p>
<p>&#8211;        100% per gli esercizi e le attività per i quali è stata prevista la chiusura alle ore 18. 00;</p>
<p>&#8211;        150% per chi ha subito un danno parziale;</p>
<p>&#8211;        200% per i più colpiti, ovvero attività costrette alla chiusura;</p>
<p>&#8211;        400% per le attività che erano state chiuse ancor prima del nuovo DPCM.</p>
<p>Il contributo, in ogni caso, non può essere superiore a 150 mila euro.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-ristori-contributo-a-fondo-perduto-chi-pu210-richiederlo-ed-in-quale-misura/">Decreto ristori &#8211; Contributo a fondo perduto: chi può richiederlo e in quale misura?</a> was first posted on Novembre 2, 2020 at 2:35 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gli ammortizzatori sociali nel “decreto ristori”</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/gli-ammortizzatori-sociali-nel-decreto-ristori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 11:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[ammortizzatori sociali]]></category>
		<category><![CDATA[assegno ordinario]]></category>
		<category><![CDATA[autodichiarazione]]></category>
		<category><![CDATA[calo del fatturato]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione in deroga]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione ordinaria]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[decreto ristori]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza epidemiologia]]></category>
		<category><![CDATA[fondo di integrazione salariale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/leggi-e-giurisprudenza/gli-ammortizzatori-sociali-nel-decreto-ristori/</guid>

					<description><![CDATA[Analisi dell’articolo 12 del DL 137/2020 che disciplina gli ammortizzatori sociali.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/gli-ammortizzatori-sociali-nel-decreto-ristori/">Gli ammortizzatori sociali nel “decreto ristori”</a> was first posted on Novembre 2, 2020 at 12:02 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il &#8220;decreto ristori&#8221; entrato in vigore il 29. 10. 2020 effettua  un ulteriore intervento in materia di ammortizzatori sociali legati all’emergenza epidemiologica, con riferimento alla cassa integrazione ordinaria, all’assegno ordinario dei fondi di solidarietà e alla cassa integrazione in deroga. </p>
<p>Gli ammortizzatori sociali nel “decreto ristori”</p>
<p>Analisi dell’articolo 12 del DL 137/2020 che disciplina gli ammortizzatori sociali. </p>
<p>Il &#8220;decreto ristori&#8221; entrato in vigore il 29. 10. 2020 effettua  un ulteriore intervento in materia di ammortizzatori sociali legati all’emergenza epidemiologica, con riferimento alla cassa integrazione ordinaria, all’assegno ordinario dei fondi di solidarietà e alla cassa integrazione in deroga. </p>
<p>In particolare, l’articolo 12 prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID 19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previsti nel decreto marzo, per una durata massima di sei settimane; le sei settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 16 novembre e il 31 gennaio 2021. Questa è la durata massima che può essere richiesta con causale COVID 19; i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati collocati anche parzialmente in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane previste dal 1° comma del decreto-legge. </p>
<p>Le ulteriori 6 settimane verranno riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane previste dal decreto agosto nonché ai datori di lavoro che appartengono ai settori interessati dal DPCM che dispone la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. </p>
<p>I datori di lavoro che presentano la domanda di concessione di ulteriori sei settimane, dovranno inoltre versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019; il contributo sarà pari:</p>
<p>&#8211;          al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;</p>
<p>&#8211;          al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato. </p>
<p>Il contributo addizionale non è invece dovuto:</p>
<p>&#8211;          dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%;</p>
<p>&#8211;          dai datori di lavoro he hanno avviato l’attività d’impresa successivamente al primo gennaio 2019;</p>
<p>&#8211;          dai datori di lavoro che appartengono ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre che dispone la chiusura o la limitazione di alcune attività economiche. </p>
<p>Per l’accesso alle ulteriori sei domande, il datore di lavoro dovrà presentare apposita domanda all’INPS, nella quale dovrà autocertificare la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato; l’INPS provvederà poi ad autorizzare i trattamenti e sulla base dell’autocertificazione allegata individuerà l’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale. In caso di mancanza di autocertificazione si applica l’aliquota del 18%. In ogni caso l’INPS e l’agenzia delle entrate provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati. </p>
<p>Le domande dovranno essere presentate all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cuoi ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione invece il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge. </p>
<p>Il datore di lavoro, in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS deve inviare all’istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero se posteriore entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. </p>
<p>Trascorsi inutilmente i termini il pagamento il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/gli-ammortizzatori-sociali-nel-decreto-ristori/">Gli ammortizzatori sociali nel “decreto ristori”</a> was first posted on Novembre 2, 2020 at 12:02 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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