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	<title>decreto rilancio | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>decreto rilancio | Commercialista.it</title>
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		<title>Superbonus 110% prorogato fino al 2026 per i terremotati: tutte le novità del DL 95/2025</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Superbonus-110-prorogato-fino-al-2026-per-i-terremotati-tutte-le-novita-del-DL-952025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariana Maxwel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 04:15:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[amministrativo e fiscale]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Superbonus al 110% continua a far parlare di sé e torna protagonista grazie alle ultime novità introdotte dal Decreto Omnibus, in vigore dal 1° luglio 2025. In un momento in cui le agevolazioni fiscali sugli interventi edilizi stanno subendo continue modifiche e restrizioni, arriva una boccata d’ossigeno per le popolazioni colpite dai terremoti. Il [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Superbonus-110-prorogato-fino-al-2026-per-i-terremotati-tutte-le-novita-del-DL-952025/">Superbonus 110% prorogato fino al 2026 per i terremotati: tutte le novità del DL 95/2025</a> was first posted on Luglio 10, 2025 at 6:15 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" data-start="251" data-end="1084">Il Superbonus al 110% continua a far parlare di sé e torna protagonista grazie alle ultime novità introdotte dal <strong data-start="364" data-end="383">Decreto Omnibus</strong>, in vigore dal <strong data-start="399" data-end="417">1° luglio 2025</strong>. In un momento in cui le agevolazioni fiscali sugli interventi edilizi stanno subendo continue modifiche e restrizioni, arriva una boccata d’ossigeno per le popolazioni colpite dai terremoti.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="251" data-end="1084">Il nuovo decreto, infatti, estende <strong data-start="645" data-end="673">fino al 31 dicembre 2026</strong> il diritto ad accedere al Superbonus al 110% per gli immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi dopo il <strong data-start="787" data-end="805">1° aprile 2009</strong> e situati nei Comuni per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Questa importante proroga mira a garantire continuità agli interventi di ricostruzione e riqualificazione energetica e antisismica degli edifici in aree particolarmente fragili del territorio italiano.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1086" data-end="1785">Il Decreto Omnibus, convertito in <strong data-start="1120" data-end="1144">Legge n. 95 del 2025</strong>, non si limita a una semplice estensione temporale ma conferma la volontà del Governo di supportare i cittadini che vivono nelle zone terremotate, molti dei quali si trovavano in difficoltà a rispettare le precedenti scadenze. La proroga consente di completare i lavori senza perdere l&#8217;agevolazione fiscale, che prevede la possibilità di ottenere una detrazione pari al <strong data-start="1515" data-end="1545">110% delle spese sostenute</strong> o, in alternativa, di cedere il credito o ottenere lo sconto in fattura. La norma si applica a tutte le categorie di immobili danneggiati e non solo alle prime case, purché situati nei Comuni riconosciuti come colpiti da calamità naturali.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1086" data-end="1785"><strong>Superbonus 110%</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="366" data-end="1010">Con l’<strong data-start="372" data-end="415">articolo 4 del Decreto Legge n. 95/2025</strong>, il Governo ha ufficializzato una misura molto attesa: il <strong data-start="474" data-end="530">Superbonus al 110% viene prorogato anche per il 2026</strong> per consentire il completamento dei lavori di ricostruzione nei <strong data-start="595" data-end="627">Comuni colpiti dai terremoti</strong>. Questa proroga si applica in particolare ai territori di <strong data-start="686" data-end="721">Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria</strong> colpiti dagli eventi sismici a partire dal <strong data-start="765" data-end="783">24 agosto 2016</strong>, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. La norma riconosce l’importanza di assicurare il proseguimento dei cantieri nelle zone terremotate, evitando che i beneficiari si trovino penalizzati da scadenze troppo rigide.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1012" data-end="1679">Una delle principali novità riguarda la <strong data-start="1052" data-end="1186">possibilità di continuare a beneficiare del Superbonus al 110% tramite le due modalità alternative alla detrazione fiscale diretta</strong>: lo <strong data-start="1191" data-end="1212">sconto in fattura</strong> e la <strong data-start="1218" data-end="1252">cessione del credito d’imposta</strong>, strumenti essenziali per coloro che non hanno sufficiente capienza fiscale per fruire direttamente della detrazione. La proroga estende quindi al 2026 la <strong data-start="1408" data-end="1459">deroga al divieto di utilizzo di queste opzioni</strong>, prevista dall’<strong data-start="1475" data-end="1525">articolo 121 del Decreto Rilancio (DL 34/2020)</strong>. Questo consente di proseguire i lavori senza anticipare liquidità, una soluzione fondamentale per le famiglie e le imprese colpite da calamità naturali.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1681" data-end="2166">Inoltre, il provvedimento garantisce anche la <strong data-start="1727" data-end="1843">proroga degli Uffici speciali per la ricostruzione dell’Aquila e dei Comuni del cratere fino al 31 dicembre 2026</strong>, assicurando continuità amministrativa e tecnica agli interventi in corso. Si tratta di un passo importante che tiene conto delle difficoltà reali dei cittadini e delle imprese nei territori colpiti, offrendo loro più tempo e strumenti per portare a termine i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1681" data-end="2166"><strong>Beneficiari</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="271" data-end="830">La proroga al <strong data-start="285" data-end="305">31 dicembre 2026</strong> del <strong data-start="310" data-end="332">Superbonus al 110%</strong> non si applica indistintamente a tutti, ma riguarda esclusivamente gli immobili situati nei <strong data-start="425" data-end="461">Comuni colpiti da eventi sismici</strong>, per i quali sia stato <strong data-start="485" data-end="521">dichiarato lo stato di emergenza</strong> e dove siano in corso attività di ricostruzione o riparazione. In particolare, la norma interessa i territori danneggiati dai terremoti che hanno colpito le regioni <strong data-start="687" data-end="722">Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria</strong> dal <strong data-start="727" data-end="745">24 agosto 2016</strong> in poi, con particolare attenzione ai Comuni del cosiddetto <strong data-start="806" data-end="827">“cratere sismico”</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="832" data-end="1361">I beneficiari sono dunque i proprietari o titolari di diritti reali su immobili danneggiati, i condomìni e, in alcuni casi, anche le imprese e gli enti del terzo settore coinvolti nei processi di ricostruzione. La condizione essenziale per poter fruire del <strong data-start="1089" data-end="1142">Superbonus al 110% sulle spese sostenute nel 2026</strong> è che il beneficio venga <strong data-start="1168" data-end="1231">esercitato tramite sconto in fattura o cessione del credito</strong>, in quanto la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi non è prevista per le spese 2026 in questa particolare fattispecie.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1363" data-end="1891">È importante sottolineare che il <strong data-start="1396" data-end="1415">Decreto Omnibus</strong> proroga anche la possibilità di utilizzare queste opzioni alternative, solitamente vietate dalle recenti strette normative, proprio per garantire che chi non dispone di capienza fiscale possa comunque procedere con gli interventi edilizi necessari. In questo modo si tutela chi ha subito gravi danni patrimoniali e si preserva il diritto alla sicurezza abitativa ed energetica, senza obbligare i cittadini ad anticipare ingenti somme di denaro per lavori di pubblica utilità.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="wp-image-33122 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/man-holding-wooden-block-with-bonus-text-1-1024x577.jpg" alt="" width="696" height="392" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/man-holding-wooden-block-with-bonus-text-1-1024x577.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/man-holding-wooden-block-with-bonus-text-1-300x169.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/man-holding-wooden-block-with-bonus-text-1-768x432.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/man-holding-wooden-block-with-bonus-text-1-1536x865.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/man-holding-wooden-block-with-bonus-text-1-746x420.jpg 746w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/man-holding-wooden-block-with-bonus-text-1-150x84.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/man-holding-wooden-block-with-bonus-text-1-600x338.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/man-holding-wooden-block-with-bonus-text-1-696x392.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/man-holding-wooden-block-with-bonus-text-1-1068x601.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/man-holding-wooden-block-with-bonus-text-1.jpg 1920w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Interventi ammessi </strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="310" data-end="792">La proroga del <strong data-start="325" data-end="369">Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2026</strong> per i terremotati consente di completare una vasta gamma di interventi edilizi finalizzati non solo alla <strong data-start="475" data-end="503">ricostruzione post-sisma</strong>, ma anche alla <strong data-start="519" data-end="550">riqualificazione energetica</strong> e al <strong data-start="556" data-end="599">miglioramento antisismico degli edifici</strong>. Rientrano nel beneficio tutti quegli interventi previsti dall’<strong data-start="663" data-end="713">articolo 119 del Decreto Rilancio (DL 34/2020)</strong>, ovvero sia i cosiddetti <strong data-start="739" data-end="761">“lavori trainanti”</strong> sia i <strong data-start="768" data-end="789">“lavori trainati”</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="794" data-end="827">Tra i lavori trainanti rientrano:</h3>
<ul style="text-align: justify;" data-start="828" data-end="1206">
<li data-start="828" data-end="926">
<p data-start="830" data-end="926"><strong data-start="830" data-end="890">Interventi di isolamento termico sugli involucri edilizi</strong> (il cosiddetto “cappotto termico”);</p>
</li>
<li data-start="927" data-end="1071">
<p data-start="929" data-end="1071"><strong data-start="929" data-end="989">Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale</strong> con caldaie a condensazione, pompe di calore o sistemi ibridi ad alta efficienza;</p>
</li>
<li data-start="1072" data-end="1206">
<p data-start="1074" data-end="1206"><strong data-start="1074" data-end="1121">Interventi di riduzione del rischio sismico</strong>, ovvero le opere di miglioramento o adeguamento antisismico sugli edifici esistenti.</p>
</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1208" data-end="1263">Possono essere agevolati anche i lavori trainati, come:</h3>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1264" data-end="1466">
<li data-start="1264" data-end="1309">
<p data-start="1266" data-end="1309"><strong data-start="1266" data-end="1308">Installazione di impianti fotovoltaici</strong>;</p>
</li>
<li data-start="1310" data-end="1347">
<p data-start="1312" data-end="1347"><strong data-start="1312" data-end="1346">Sistemi di accumulo energetico</strong>;</p>
</li>
<li data-start="1348" data-end="1398">
<p data-start="1350" data-end="1398"><strong data-start="1350" data-end="1397">Colonnine di ricarica per veicoli elettrici</strong>;</p>
</li>
<li data-start="1399" data-end="1466">
<p data-start="1401" data-end="1466"><strong data-start="1401" data-end="1465">Interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche</strong>.</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1468" data-end="1910">Tutti questi interventi sono cumulabili nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. La condizione chiave, come stabilito dal <strong data-start="1616" data-end="1630">DL 95/2025</strong>, è che le spese siano sostenute entro il 31 dicembre 2026 e che il contribuente scelga l’opzione dello <strong data-start="1734" data-end="1755">sconto in fattura</strong> o della <strong data-start="1764" data-end="1788">cessione del credito</strong>. Questo consente anche ai soggetti più fragili economicamente di accedere all’incentivo senza dover anticipare liquidità.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>Proroga </strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="344" data-end="965">La decisione di prorogare il <strong data-start="373" data-end="446">Superbonus al 110% fino al 2026 per i territori colpiti dai terremoti</strong> non è casuale, ma nasce da precise esigenze sociali, economiche e di tutela del territorio. Le zone coinvolte sono tra le più vulnerabili del Paese, sia per la loro esposizione ai rischi sismici sia per le difficoltà economiche e burocratiche legate ai processi di ricostruzione post-sisma. Molti cantieri sono ancora aperti a causa dei ritardi accumulati nel corso degli anni, dovuti a iter amministrativi complessi, mancanza di risorse e, non da ultimo, alle recenti incertezze normative in materia di bonus edilizi.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="967" data-end="1182">Il Governo, attraverso il <strong data-start="993" data-end="1007">DL 95/2025</strong>, ha scelto di <strong data-start="1022" data-end="1061">tutelare le popolazioni terremotate</strong> estendendo la possibilità di usufruire del Superbonus al 110% anche per le spese sostenute nel 2026, con l’obiettivo di:</p>
<ol style="text-align: justify;" data-start="1183" data-end="1529">
<li data-start="1183" data-end="1257">
<p data-start="1186" data-end="1257"><strong data-start="1186" data-end="1217">Accelerare la ricostruzione</strong> degli immobili danneggiati o distrutti;</p>
</li>
<li data-start="1258" data-end="1345">
<p data-start="1261" data-end="1345"><strong data-start="1261" data-end="1299">Garantire la sicurezza antisismica</strong> delle abitazioni e delle strutture pubbliche;</p>
</li>
<li data-start="1346" data-end="1445">
<p data-start="1349" data-end="1445"><strong data-start="1349" data-end="1387">Migliorare l’efficienza energetica</strong> degli edifici, riducendo consumi e costi per i cittadini;</p>
</li>
<li data-start="1446" data-end="1529">
<p data-start="1449" data-end="1529"><strong data-start="1449" data-end="1480">Sostenere l’economia locale</strong>, fortemente provata da anni di crisi e calamità.</p>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;" data-start="1531" data-end="2025">La misura rappresenta un importante intervento di equità sociale: mentre il Superbonus per il resto d’Italia ha subito riduzioni e restrizioni, per le zone colpite da terremoti il Governo ha scelto di <strong data-start="1732" data-end="1766">mantenere il beneficio massimo</strong>, riconoscendo il valore sociale della ricostruzione e la necessità di garantire un ritorno alla normalità per migliaia di famiglie e imprese. La proroga mira a scongiurare lo spettro dei “cantieri bloccati” e a rilanciare l’economia dei territori martoriati.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1531" data-end="2025"><strong>Passaggi operativi</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="313" data-end="856">Per beneficiare concretamente del <strong data-start="347" data-end="381">Superbonus 110% anche nel 2026</strong> nelle aree terremotate, i contribuenti devono seguire precise modalità operative, molte delle quali già previste dal quadro normativo del <strong data-start="520" data-end="553">Decreto Rilancio (DL 34/2020)</strong>, ma ora confermate e prorogate dal <strong data-start="589" data-end="603">DL 95/2025</strong>. La condizione essenziale è che l’immobile oggetto degli interventi sia situato in un Comune per il quale sia stato dichiarato lo <strong data-start="734" data-end="775">stato di emergenza per eventi sismici</strong> e che i lavori siano avviati e le spese sostenute entro il <strong data-start="835" data-end="855">31 dicembre 2026</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="858" data-end="887">I passaggi fondamentali sono:</p>
<ol style="text-align: justify;" data-start="888" data-end="1870">
<li data-start="888" data-end="1018">
<p data-start="891" data-end="1018"><strong data-start="891" data-end="941">Verifica dei requisiti urbanistici e catastali</strong>: l’immobile deve essere regolarmente censito e conforme alle norme edilizie.</p>
</li>
<li data-start="1019" data-end="1238">
<p data-start="1022" data-end="1238"><strong data-start="1022" data-end="1056">Redazione dei progetti tecnici</strong> da parte di professionisti abilitati (ingegneri, architetti, geometri), con asseverazioni tecniche relative alla <strong data-start="1170" data-end="1203">riduzione del rischio sismico</strong> e al <strong data-start="1209" data-end="1237">miglioramento energetico</strong>.</p>
</li>
<li data-start="1239" data-end="1465">
<p data-start="1242" data-end="1465"><strong data-start="1242" data-end="1304">Comunicazione ENEA e presentazione delle pratiche edilizie</strong> presso i competenti uffici comunali o gli <strong data-start="1347" data-end="1387">Uffici speciali per la ricostruzione</strong>, che resteranno operativi fino al 31 dicembre 2026 come previsto dal decreto.</p>
</li>
<li data-start="1466" data-end="1723">
<p data-start="1469" data-end="1723"><strong data-start="1469" data-end="1524">Scelta tra sconto in fattura e cessione del credito</strong>: i beneficiari devono optare per una di queste modalità, che permettono di ottenere il vantaggio fiscale immediatamente, senza attendere i tempi lunghi delle detrazioni in dichiarazione dei redditi.</p>
</li>
<li data-start="1724" data-end="1870">
<p data-start="1727" data-end="1870"><strong data-start="1727" data-end="1789">Trasmissione della Comunicazione all’Agenzia delle Entrate</strong> per esercitare formalmente l’opzione, utilizzando i modelli telematici appositi.</p>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;" data-start="1872" data-end="2256">È importante ricordare che l’accesso al Superbonus richiede anche il rispetto delle normative antimafia e di tutte le verifiche previste per contrastare eventuali frodi, tema particolarmente attenzionato negli ultimi anni. L’assistenza di un commercialista esperto o di un consulente fiscale può risultare determinante per orientarsi correttamente e massimizzare il beneficio.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1872" data-end="2256"><img decoding="async" class="alignnone wp-image-33123 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/street-lamp-batteries-from-solar-panel-against-high-voltage-tower-1024x627.jpg" alt="" width="696" height="426" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/street-lamp-batteries-from-solar-panel-against-high-voltage-tower-1024x627.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/street-lamp-batteries-from-solar-panel-against-high-voltage-tower-300x184.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/street-lamp-batteries-from-solar-panel-against-high-voltage-tower-768x470.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/street-lamp-batteries-from-solar-panel-against-high-voltage-tower-1536x940.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/street-lamp-batteries-from-solar-panel-against-high-voltage-tower-686x420.jpg 686w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/street-lamp-batteries-from-solar-panel-against-high-voltage-tower-150x92.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/street-lamp-batteries-from-solar-panel-against-high-voltage-tower-600x367.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/street-lamp-batteries-from-solar-panel-against-high-voltage-tower-696x426.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/street-lamp-batteries-from-solar-panel-against-high-voltage-tower-1068x654.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/07/street-lamp-batteries-from-solar-panel-against-high-voltage-tower.jpg 1920w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1872" data-end="2256"><strong>Vantaggi economici</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="324" data-end="951">La proroga del <strong data-start="339" data-end="371">Superbonus 110% fino al 2026</strong> per i territori colpiti da eventi sismici non rappresenta solo una misura emergenziale, ma offre anche <strong data-start="475" data-end="522">vantaggi economici e fiscali molto concreti</strong> per cittadini, condomìni e imprese locali. Il primo e più evidente beneficio è la possibilità di <strong data-start="620" data-end="707">realizzare interventi di riqualificazione e ricostruzione a costo praticamente zero</strong>, grazie all’utilizzo dello <strong data-start="735" data-end="756">sconto in fattura</strong> o della <strong data-start="765" data-end="789">cessione del credito</strong>. In questo modo, i beneficiari possono avviare i lavori senza dover anticipare ingenti somme di denaro, il che è fondamentale in aree già provate economicamente.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="953" data-end="1061">Dal punto di vista fiscale, il <strong data-start="984" data-end="1013">credito d’imposta al 110%</strong> consente di coprire integralmente le spese per:</h3>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1062" data-end="1328">
<li data-start="1062" data-end="1141">
<p data-start="1064" data-end="1141">Interventi antisismici che aumentano la sicurezza e il valore degli immobili;</p>
</li>
<li data-start="1142" data-end="1240">
<p data-start="1144" data-end="1240">Lavori di efficientamento energetico che riducono le bollette e migliorano la classe energetica;</p>
</li>
<li data-start="1241" data-end="1328">
<p data-start="1243" data-end="1328">Installazione di impianti innovativi come il fotovoltaico o le colonnine di ricarica.</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1330" data-end="1746">Inoltre, il Superbonus permette di <strong data-start="1365" data-end="1406">valorizzare il patrimonio immobiliare</strong> e di contribuire alla <strong data-start="1429" data-end="1454">transizione ecologica</strong>, abbattendo le emissioni di CO2 e migliorando il comfort abitativo. Per le imprese e i professionisti del settore edilizio, la proroga rappresenta anche un’opportunità di <strong data-start="1626" data-end="1663">ripresa economica e occupazionale</strong>, con l’avvio di nuovi cantieri e il coinvolgimento di tutta la filiera produttiva.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1748" data-end="2110">Un ulteriore vantaggio consiste nella <strong data-start="1786" data-end="1808">certezza normativa</strong> fino al 2026, che consente di programmare gli interventi senza il timore di modifiche improvvise alle aliquote o alle condizioni di accesso, situazione che ha spesso generato confusione negli anni precedenti. Con la proroga, il Governo invia un segnale di stabilità e continuità a cittadini e imprese.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="148" data-end="220"><strong>Consigli pratici </strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="222" data-end="605">Per i cittadini che vivono nei territori colpiti dai terremoti e che intendono usufruire del <strong data-start="315" data-end="352">Superbonus 110% prorogato al 2026</strong>, è fondamentale adottare un approccio organizzato e consapevole per evitare errori, ritardi o addirittura la perdita dell’agevolazione. Ecco alcuni <strong data-start="501" data-end="521">consigli pratici</strong> per massimizzare i vantaggi fiscali e garantire la buona riuscita degli interventi.</p>
<ol style="text-align: justify;" data-start="607" data-end="2091">
<li data-start="607" data-end="915">
<p data-start="610" data-end="915"><strong data-start="610" data-end="646">Verifica immediata dei requisiti</strong>: prima di tutto, è importante verificare se il proprio Comune rientra tra quelli per i quali è stato dichiarato lo <strong data-start="762" data-end="792">stato di emergenza sismica</strong>. Questo passaggio è cruciale, perché solo gli immobili situati in questi territori potranno accedere alla proroga al 2026.</p>
</li>
<li data-start="917" data-end="1259">
<p data-start="920" data-end="1259"><strong data-start="920" data-end="963">Rivolgersi a professionisti qualificati</strong>: uno degli errori più comuni è affidarsi a consulenti improvvisati. È essenziale coinvolgere <strong data-start="1057" data-end="1078">tecnici abilitati</strong> (ingegneri, architetti, geometri) per le asseverazioni e <strong data-start="1136" data-end="1183">commercialisti o consulenti fiscali esperti</strong> per la gestione delle pratiche di cessione del credito o sconto in fattura.</p>
</li>
<li data-start="1261" data-end="1539">
<p data-start="1264" data-end="1539"><strong data-start="1264" data-end="1295">Attenzione alle tempistiche</strong>: anche se la scadenza è stata spostata al <strong data-start="1338" data-end="1358">31 dicembre 2026</strong>, è consigliabile <strong data-start="1376" data-end="1410">non attendere l’ultimo momento</strong>. I tempi di progettazione, approvazione e realizzazione dei lavori possono essere lunghi, soprattutto in aree ad alta richiesta.</p>
</li>
<li data-start="1541" data-end="1834">
<p data-start="1544" data-end="1834"><strong data-start="1544" data-end="1582">Controllo delle imprese esecutrici</strong>: scegliere imprese affidabili e regolarmente iscritte alla <strong data-start="1642" data-end="1665">Camera di Commercio</strong> riduce il rischio di frodi e contestazioni. È buona norma richiedere referenze, documentazione completa e verificare la disponibilità ad applicare lo sconto in fattura.</p>
</li>
<li data-start="1836" data-end="2091">
<p data-start="1839" data-end="2091"><strong data-start="1839" data-end="1863">Gestione del credito</strong>: per chi opta per la <strong data-start="1885" data-end="1909">cessione del credito</strong>, è utile informarsi preventivamente sulle banche o sulle piattaforme che ancora acquistano crediti fiscali, in modo da evitare sorprese e blocchi nella monetizzazione del beneficio.</p>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;" data-start="2093" data-end="2333">Seguendo questi consigli, i cittadini delle aree terremotate potranno <strong data-start="2163" data-end="2218">sfruttare al massimo la proroga del Superbonus 110%</strong>, migliorare la sicurezza e il comfort delle proprie abitazioni e contribuire al rilancio economico del territorio.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="56" data-end="159"><strong>Conclusione</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="161" data-end="601">La proroga del <strong data-start="176" data-end="220">Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2026</strong> per i territori colpiti dai terremoti rappresenta una <strong data-start="275" data-end="308">vera opportunità di rinascita</strong> per le famiglie, le imprese e le comunità locali. Non si tratta solo di una misura fiscale, ma di un intervento strategico per <strong data-start="436" data-end="504">garantire sicurezza, sostenibilità ambientale e valore economico</strong> a territori che, troppo spesso, hanno subito ritardi e incertezze nei percorsi di ricostruzione.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="603" data-end="1077">Grazie alla possibilità di accedere ancora allo <strong data-start="651" data-end="672">sconto in fattura</strong> e alla <strong data-start="680" data-end="704">cessione del credito</strong>, anche i cittadini con minori risorse possono finalmente completare i lavori di adeguamento sismico ed energetico senza doversi sobbarcare costi proibitivi. Allo stesso tempo, il prolungamento del lavoro degli <strong data-start="915" data-end="955">Uffici speciali per la ricostruzione</strong> fino al 2026 assicura una macchina amministrativa funzionante e pronta a sostenere chi decide di usufruire del beneficio.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1079" data-end="1472">Tuttavia, per evitare complicazioni, è essenziale <strong data-start="1129" data-end="1148">agire per tempo</strong>, affidarsi a <strong data-start="1162" data-end="1192">professionisti qualificati</strong> e mantenere alta l&#8217;attenzione su eventuali aggiornamenti normativi. Il Superbonus al 110% per i terremotati è un tassello importante nel mosaico della <strong data-start="1344" data-end="1381">rigenerazione urbana e ambientale</strong> del nostro Paese, ma richiede consapevolezza e correttezza per essere sfruttato al meglio.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1474" data-end="1770">Chi vive in queste aree ha ora una concreta possibilità di <strong data-start="1533" data-end="1607">ricostruire il proprio futuro su basi più solide, sicure e sostenibili</strong>. Agire adesso significa non solo approfittare di un beneficio fiscale straordinario, ma anche contribuire al <strong data-start="1717" data-end="1750">rilancio sociale ed economico</strong> di intere comunità.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Superbonus-110-prorogato-fino-al-2026-per-i-terremotati-tutte-le-novita-del-DL-952025/">Superbonus 110% prorogato fino al 2026 per i terremotati: tutte le novità del DL 95/2025</a> was first posted on Luglio 10, 2025 at 6:15 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rivalutazione-terreni-e-partecipazioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Silvia Picca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 14:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 137]]></category>
		<category><![CDATA[decreto rilancio]]></category>
		<category><![CDATA[partecipazioni]]></category>
		<category><![CDATA[rivalutazione]]></category>
		<category><![CDATA[terreni]]></category>
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					<description><![CDATA[Articolo 137 del Decreto Rilancio<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rivalutazione-terreni-e-partecipazioni/">RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI</a> was first posted on Luglio 20, 2020 at 4:21 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Decreto Rilancio, all&#8217;articolo 137,  ha introdotto la possibilità di rivalutare i terreni e le partecipazioni entro il 30 settembre 2020. </p>
<p>In sede di conversione in legge del Decreto Rilancio il termine del 30 settembre è stato posticipato al 15 novembre 2020, sia per il versamento della prima rata che per la redazione ed il giuramento della perizia.  </p>
<p>RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI</p>
<p>Articolo 137 del Decreto Rilancio</p>
<p>
</p>
<p>Il Decreto Rilancio, all&#8217;articolo 137,  ha introdotto la possibilità di rivalutare i terreni e le partecipazioni entro il 30 settembre 2020. </p>
<p>In sede di conversione in legge del Decreto Rilancio il termine del 30 settembre è stato posticipato al 15 novembre 2020, sia per il versamento della prima rata che per la redazione ed il giuramento della perizia.  </p>
<p>Tale disposizione prevede la possibilità di effettuare una rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, posseduti alla data del 1° luglio 2020. </p>
<p>Gli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, avevano introdotto la facoltà di rideterminare i valori dei terreni e delle partecipazioni, possedute da persone fisiche non esercenti attività d’impresa, società semplici ed enti non commerciali con riferimento alle attività non inerenti all’attività d’impresa, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia redatta e giurata. </p>
<p>La rivalutazione è subordinata al versamento di predetta imposta, fissata nella misura dell’11 per cento. </p>
<p>Tale imposta può essere pagata in unica soluzione o rateizzata, fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. </p>
<p></p>
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<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/rivalutazione-terreni-e-partecipazioni/">RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI</a> was first posted on Luglio 20, 2020 at 4:21 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>IL DECRETO RILANCIO E’ FINALMENTE LEGGE&#8230;</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-decreto-rilancio-e-finalmente-legge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Silvia Picca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2020 14:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[conversione]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[decreto rilancio]]></category>
		<category><![CDATA[legge]]></category>
		<category><![CDATA[Senato]]></category>
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					<description><![CDATA[Decreto Rilancio 19 maggio 2020, n. 34<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-decreto-rilancio-e-finalmente-legge/">IL DECRETO RILANCIO E’ FINALMENTE LEGGE&#8230;</a> was first posted on Luglio 17, 2020 at 4:15 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Arriva il via libero definitivo del Senato per la conversione in legge del Decreto Rilancio. </p>
<p>IL DECRETO RILANCIO E’ FINALMENTE LEGGE. </p>
<p>Decreto Rilancio 19 maggio 2020, n. 34</p>
<p> </p>
<p>Arriva il via libero definitivo del Senato per la conversione in legge del Decreto Rilancio. </p>
<p>Così, il Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all&#8217;economia, nonché di politiche sociali connesse all&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19”, approdato in Parlamento per l’iter di conversione in legge, è stato approvato ed è finalmente legge. </p>
<p>Il provvedimento è stato approvato con 159 voti favorevoli e 121 contrari. </p>
<p>Sono previsti interventi per circa 55 miliardi di euro, con l’intento di limitare l’impatto negativo economico dell’emergenza sanitaria su famiglie ed imprese e rilanciare l&#8217;economia del Paese. </p>
<p> </p>
<p>Scarica il PDF del testo nella sezione &#8220;Documenti da scaricare&#8221;. </p>
<p> </p>
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<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-decreto-rilancio-e-finalmente-legge/">IL DECRETO RILANCIO E’ FINALMENTE LEGGE&#8230;</a> was first posted on Luglio 17, 2020 at 4:15 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bonus centri estivi 2020: il messaggio dell’INPS</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/bonus-centri-estivi-2020-il-messaggio-dellinps/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 08:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[bonus centri estivi]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[decreto rilancio]]></category>
		<category><![CDATA[DECRETO-LEGGE 34/2020]]></category>
		<category><![CDATA[messaggio 2209]]></category>
		<category><![CDATA[Messaggio INPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/bonus-centri-estivi-2020-il-messaggio-dellinps/</guid>

					<description><![CDATA[L'INPS fornisce le prime indicazioni sul nuovo bonus centri estivi previsto nel decreto rilancio.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/bonus-centri-estivi-2020-il-messaggio-dellinps/">Bonus centri estivi 2020: il messaggio dell’INPS</a> was first posted on Giugno 1, 2020 at 10:42 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il 27 maggio 2020 l’INPS ha emanato il messaggio numero 2209 al fine di fornire le prime indicazioni in merito al nuovo bonus centri estivi di 1200 euro (o 2000 euro in alcuni casi) per i figli fino a 12 anni da richiedere fino al 31 luglio 2020. </p>
<p>Il 27 maggio 2020 l’INPS ha emanato il messaggio numero 2209 al fine di fornire le prime indicazioni in merito al nuovo bonus centri estivi di 1200 euro (o 2000 euro in alcuni casi) per i figli fino a 12 anni da richiedere fino al 31 luglio 2020. 
</p>
<p>A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e della conseguente chiusura delle scuole per ogni ordine e grado, il Governo ha istituito diverse misure in sostegno delle famiglie con bambini. Col “decreto rilancio”, cioè il decreto legge 34/2020, entrato in vigore il 19 maggio, il congedo parentale straordinario e il bonus baby sitter sono stati prorogati e intensificati. Inoltre, è prevista la possibilità di scegliere servizi alternativi al baby-sitting. </p>
<p>Il Bonus centri estivi prevede la possibilità per i beneficiari del bonus baby sitter, di usare le somme disponibili per l’iscrizione dei figli a:</p>
<p>    centri estivi;<br />
    centri educativi per l’infanzia;<br />
    servizi socio-educativi;<br />
    centri con funzione educativa e ricreativa;<br />
    servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. </p>
<p>Con il decreto rilancio le somme previste dal Cura Italia sono state raddoppiate, pertanto sarà possibile beneficiare:</p>
<p>    fino a 1200 euro per lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, lavoratori autonomi iscritti all’INPS e alle casse professionali;<br />
    fino a 2000 euro per i lavoratori dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario, pubblico e privato accreditato. </p>
<p>La domanda può essere effettuata entro il 31 luglio 2020 e si potrà richiedere il totale di 1200 euro (o 2000) se è mai stato richiesto il bonus baby sitter, oppure la differenza fra le somme richieste. </p>
<p>Il bonus centri estivi come il bonus baby sitter, può essere richiesto dai genitori di bambini di età non superiore ai 12 anni, anche in caso di adozione e di affidamento pre-adottivo, ma tale limite di età viene meno qualora si trattasse di figli con disabilità iscritti a scuola o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. </p>
<p>Nel caso di genitori che non fanno parte dello stesso nucleo familiare, il beneficio verrà riconosciuto al soggetto convivente con il minore. </p>
<p>Il Bonus baby sitter per centri estivi può essere richiesto dalle famiglie solo in alternativa al congedo parentale straordinario e al bonus baby sitter covid-19. </p>
<p>Il beneficio non spetta se nel nucleo familiare un genitore è beneficiario di strumenti di sostegno al reddito come la NASPI, CIGO, CIGS, ecc. , oppure se è disoccupato, inoccupato o non lavoratore. </p>
<p>A differenza del bonus baby-sitting, il bonus per il pagamento dei centri estivi non è compatibile con il bonus asili nido. </p>
<p>Come fare domanda? </p>
<p>Con il messaggio numero 2209 del 27 maggio 2020 l’INPS comunica che sono in corso di implementazione le procedure telematiche per adeguare lo strumento di richiesta di uno o più bonus per i centri estivi. Le modalità di richiesta del contributo INPS saranno oggetto di un successivo messaggio da parte dell’Istituto. </p>
<p>Vuoi consulenza sulla materia trattata da questo articolo? </p>
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<p>Abbiamo vinto il premio <a href="https://www. Commercialista. It/LinkClick. Aspx? Link=https%3A%2F%2Fxn--contabilitincloud-xob. Com%2F&amp;tabid=10206&amp;portalid=232&amp;mid=19778">Studio Professionale dell&#8217;anno da &#8220;Le Fonti Awards&#8221;</a>. </p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/bonus-centri-estivi-2020-il-messaggio-dellinps/">Bonus centri estivi 2020: il messaggio dell’INPS</a> was first posted on Giugno 1, 2020 at 10:42 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Servizi digitali e credito d’imposta, cosa prevede il decreto rilancio</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/servizi-digitali-e-credito-dimposta-cosa-prevede-il-decreto-rilancio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Bocale]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 06:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco Editoria TV Internet]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[30%.]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[ARTICOLO 190]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio dei ministri]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[credito d'imposta]]></category>
		<category><![CDATA[decreto rilancio]]></category>
		<category><![CDATA[dpcm]]></category>
		<category><![CDATA[SERVIZI DIGITALI]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Decreto Rilancio, all’articolo 190, prevede un credito d’imposta nella misura del 30% della spesa effettivamente sostenuta nell’anno 2019 per i servizi digitali.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/servizi-digitali-e-credito-dimposta-cosa-prevede-il-decreto-rilancio/">Servizi digitali e credito d’imposta, cosa prevede il decreto rilancio</a> was first posted on Maggio 28, 2020 at 8:20 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Potranno beneficiarne, per il 2020, le imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato. Per beneficiare di tale agevolazione bisognerà presentare un’istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Dunque, occorrerà attendere il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) che definirà modalità, contenuti, documentazione richiesta e termini per la presentazione della domanda.</p>
<h2>SERVIZI DIGITALI E CREDITO D’IMPOSTA, COSA PREVEDE IL DECRETO RILANCIO</h2>
<p>Il Decreto Rilancio, all’articolo 190, prevede un credito d’imposta nella misura del 30% della spesa effettivamente sostenuta nell’anno 2019 per i servizi digitali.</p>
<p>Potranno beneficiarne, per il 2020, le imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato. Per beneficiare di tale agevolazione bisognerà presentare un’istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Dunque, occorrerà attendere il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) che definirà modalità, contenuti, documentazione richiesta e termini per la presentazione della domanda.</p>
<h2>Le spese ammissibili</h2>
<p>Il testo della norma fornisce un elenco delle spese ammissibili: “servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività”.</p>
<p>Il credito è riconosciuto nella misura di 8 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa, non sarà cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni previste da normativa statale, regionale o europea. Inoltre sarà possibile utilizzare il credito esclusivamente in compensazione, mentre il modello F24 andrà presentato in via telematica, pena lo scarto dello stesso.</p>
<h2>Come richiederlo?</h2>
<p>Le modalità di presentazione dell’istanza saranno definite con DPCM, emanato entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.</p>
<h2>Approfondimenti</h2>
<p>Il Decreto Rilancio ha introdotto una serie di misure per sostenere le imprese editrici di quotidiani e periodici che investono nei servizi digitali. Tra queste disposizioni, il credito d&#8217;imposta rappresenta un incentivo significativo per favorire l&#8217;adozione di soluzioni digitali nell&#8217;ambito dell&#8217;editoria. Ecco una panoramica delle principali disposizioni del decreto:</p>
<h3>Credito d&#8217;Imposta per i Servizi Digitali</h3>
<ul>
<li>Definizione e beneficiari: L&#8217;articolo 190 del Decreto Rilancio prevede un credito d&#8217;imposta pari al 30% delle spese sostenute nel 2019 per i servizi digitali. Possono beneficiarne le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato.</li>
<li>Presentazione dell&#8217;istanza: Per ottenere il credito d&#8217;imposta, le imprese dovranno presentare un&#8217;istanza diretta al Dipartimento per l&#8217;informazione e l&#8217;editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. I dettagli sulle modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda saranno definiti attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM).</li>
<li>Spese ammissibili: Le spese ammissibili includono i servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate digitali, nonché i servizi di information technology per la gestione della connettività.</li>
<li>Importo del credito d&#8217;imposta: Il credito d&#8217;imposta è riconosciuto nella misura massima di 8 milioni di euro per l&#8217;anno 2020, che costituisce il tetto di spesa.</li>
<li>Utilizzo e dichiarazione del credito: Il credito d&#8217;imposta potrà essere utilizzato solo in compensazione, mentre la dichiarazione F24 dovrà essere presentata in via telematica per evitare il suo scarto.</li>
</ul>
<h3>Procedure e Aggiornamenti</h3>
<p>Definizione delle modalità: Le modalità di presentazione dell&#8217;istanza saranno definite tramite un DPCM, che sarà emanato entro trenta giorni dall&#8217;entrata in vigore della legge di conversione del decreto.</p>
<p>È importante rimanere aggiornati sulle ultime disposizioni normative e fare riferimento al testo ufficiale del Decreto Rilancio per conoscere tutti i dettagli e gli adempimenti necessari per beneficiare di questa agevolazione fiscale. Le misure previste dal decreto rappresentano un&#8217;opportunità per le imprese editrici di quotidiani e periodici di adattarsi alla trasformazione digitale e promuovere la sostenibilità economica nel settore dell&#8217;editoria.</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/servizi-digitali-e-credito-dimposta-cosa-prevede-il-decreto-rilancio/">Servizi digitali e credito d’imposta, cosa prevede il decreto rilancio</a> was first posted on Maggio 28, 2020 at 8:20 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>FONDO PATRIMONIO PMI</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/fondo-patrimonio-pmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Silvia Picca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 14:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[art.26]]></category>
		<category><![CDATA[decreto rilancio]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo patrimonio pmi]]></category>
		<category><![CDATA[obbligazioni]]></category>
		<category><![CDATA[titoli di debito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/fondo-patrimonio-pmi/</guid>

					<description><![CDATA[Rafforzamento patrimoniale delle imprese<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/fondo-patrimonio-pmi/">FONDO PATRIMONIO PMI</a> was first posted on Maggio 26, 2020 at 4:51 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’art. 26 del Decreto Rilancio prevede, ai   fini   del   sostegno    e    rilancio    del    sistema economico-produttivo italiano, l’istituzione del  fondo  denominato  “Fondo Patrimonio PMI”, finalizzato  a sottoscrivere entro  il  31  dicembre  2020,  entro  i  limiti  della dotazione del  Fondo,  obbligazioni  o  titoli  di  debito  di  nuova emissione, emessi da:</p>
<p>FONDO PATRIMONIO PMI</p>
<p>Rafforzamento patrimoniale delle imprese</p>
<p> </p>
<p>L’art. 26 del Decreto Rilancio prevede, ai   fini   del   sostegno    e    rilancio    del    sistema economico-produttivo italiano, l’istituzione del  fondo  denominato  “Fondo Patrimonio PMI”, finalizzato  a sottoscrivere entro  il  31  dicembre  2020,  entro  i  limiti  della dotazione del  Fondo,  obbligazioni  o  titoli  di  debito  di  nuova emissione, emessi da:</p>
<p>società  per   azioni,   società   in accomandita per azioni, società a  responsabilità  limitata,  anche semplificata, società cooperative, società  europee  e società cooperative europee, aventi  sede  legale  in  Italia, ad esclusione di intermediari finanziari e imprese che esercitano attività assicurative, </p>
<p>qualora la società, regolarmente costituita e  iscritta nel registro delle imprese, soddisfi le seguenti  condizioni: </p>
<p>&#8211; ammontare di ricavi relativo al periodo d&#8217;imposta 2019, superiore  a  dieci milioni di euro e fino a cinquanta milioni di euro;</p>
<p>&#8211; abbia subito, a causa dell&#8217;emergenza epidemiologica da  COVID-19 nei  mesi  di  marzo  e  aprile  2020,  una   riduzione   complessiva dell&#8217;ammontare dei ricavi  rispetto allo stesso periodo dell&#8217;anno precedente in misura non  inferiore  al 33%; </p>
<p>&#8211; abbia deliberato  ed  eseguito  dopo  l&#8217;entrata  in  vigore  del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre  2020  un  aumento  di capitale a pagamento e  integralmente  versato, per  l&#8217;accesso  al Fondo Patrimonio Pmi l&#8217;aumento di capitale non è inferiore a 250. 000 euro. </p>
<p>La  società soddisfa altresì le seguenti condizioni: </p>
<p>&#8211; alla data del 31 dicembre 2019  non  rientrava  nella  categoria delle imprese  in  difficoltà;</p>
<p>&#8211; si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;</p>
<p>&#8211; si trova in regola con le disposizioni  vigenti  in  materia  di normativa edilizia ed  urbanistica,  del  lavoro,  della  prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell&#8217;ambiente; </p>
<p>&#8211; non  rientra  tra   le   società  che   hanno   ricevuto   e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea; </p>
<p>&#8211; non si trova nelle condizioni ostative di  cui  all&#8217;articolo  67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; </p>
<p>&#8211; nei confronti degli amministratori,  dei  soci  e  del  titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell&#8217;evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; </p>
<p>&#8211; il numero di occupati è inferiore a 250 persone. </p>
<p>Le suddette obbligazioni o titoli di debito sono emessi per  un ammontare massimo pari al minore importo tra  tre  volte  l&#8217;ammontare dell&#8217;aumento di capitale e il 12,5 per cento dell&#8217;ammontare dei ricavi. </p>
<p>Qualora la società sia beneficiaria di  finanziamenti  assistiti  da garanzia pubblica in attuazione di un regime di aiuto  ai  sensi  del paragrafo 3. 2 della Comunicazione della Commissione  europea  recante un &#8220;Quadro temporaneo per le misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno dell&#8217;economia nell&#8217;attuale emergenza del COVID-19&#8221;, ovvero  di  aiuti sotto forma di tassi d&#8217;interesse agevolati in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3. 3 della  stessa  Comunicazione,  la somma   degli   importi   garantiti,   dei   prestiti   agevolati   e dell&#8217;ammontare degli Strumenti Finanziari sottoscritti non supera  il maggiore tra il 25 per cento dell&#8217;ammontare  dei  ricavi, il doppio dei costi del personale della società relativi al  2019,  come  risultanti  dal  bilancio  ovvero  da  dati certificati se l&#8217;impresa non ha approvato il bilancio; il  fabbisogno di liquidità della società per  i  diciotto  mesi  successivi  alla concessione  della  misura  di  aiuto,   come   risultante   da   una autocertificazione   del   rappresentante   legale.    </p>
<p>La gestione del Fondo è  affidata  all&#8217;Agenzia  nazionale  per l&#8217;attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  di  impresa  Spa  &#8211; Invitalia, o a società da questa interamente controllata. </p>
<p>Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione. </p>
<p>La società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata decorsi  tre  anni  dalla  sottoscrizione.   </p>
<p>Gli  Strumenti Finanziari sono immediatamente rimborsati  in  caso  di  informazione antimafia interdittiva. Nel caso in cui  la  società  emittente  sia assoggettata a fallimento o altra procedura  concorsuale,  i  crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo  i  crediti  chirografari  e  prima  di  quelli previsti dall&#8217;articolo 2467 del codice civile. </p>
<p>La società emittente assume l&#8217;impegno di: </p>
<p>&#8211;  non deliberare o effettuare,  dalla  data  dell&#8217;istanza  e  fino all&#8217;integrale rimborso degli Strumenti Finanziari,  distribuzioni  di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di  non  procedere  al rimborso di finanziamenti dei soci; </p>
<p> &#8211; destinare il  finanziamento  a  sostenere  costi  di  personale, investimenti  o  capitale  circolante   impiegati   in   stabilimenti produttivi e  attività imprenditoriali  che  siano  localizzati  in Italia; </p>
<p>&#8211;  fornire al Gestore un rendiconto periodico, con i contenuti,  la cadenza  e  le  modalità da  quest&#8217;ultimo  indicati,  al  fine   di consentire la verifica degli impegni assunti. </p>
<p>L&#8217;istanza è trasmessa al Gestore secondo il  modello  uniforme da questo reso disponibile sul proprio sito Internet, corredata della documentazione ivi indicata. </p>
<p>Il Gestore può prevedere ai fini  della verifica della sussistenza dei requisiti la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell&#8217;atto di notorietà. </p>
<p>Il  Gestore procede, secondo l&#8217;ordine cronologico di presentazione delle istanze </p>
<p>Il Gestore, verificata la sussistenza dei requisiti, l&#8217;esecuzione dell&#8217;aumento di capitale, la conformità della  deliberazione  di  emissione  degli Strumenti Finanziari e l&#8217;assunzione degli impegni, procede, entro i limiti della  dotazione  del  Fondo,  alla sottoscrizione degli stessi e  al  versamento  del  relativo  apporto nell&#8217;anno 2020. </p>
<p>Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a 4  miliardi  di  euro per l&#8217;anno 2020. </p>
<p>
</p>
<p>Per informazioni ed assistenza contattaci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/fondo-patrimonio-pmi/">FONDO PATRIMONIO PMI</a> was first posted on Maggio 26, 2020 at 4:51 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DECRETO RILANCIO: ECOBONUS 110%</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-rilancio-ecobonus-110/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 13:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[110%]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[decreto rilancio]]></category>
		<category><![CDATA[DECRETO-LEGGE 34/2020]]></category>
		<category><![CDATA[ECOBONUS]]></category>
		<category><![CDATA[ECOSOSTENIBILITA']]></category>
		<category><![CDATA[GREEN]]></category>
		<category><![CDATA[RISTRUTTURAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[SISMABONUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/finanza-ed-agevolazioni-alle-imprese/decreto-rilancio-ecobonus-110/</guid>

					<description><![CDATA[L’articolo 119 del decreto-legge 34/2020 disciplina gli incentivi per l’efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-rilancio-ecobonus-110/">DECRETO RILANCIO: ECOBONUS 110%</a> was first posted on Maggio 26, 2020 at 3:52 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il decreto rilancio propone una maximanovra da 55 miliardi per aiutare le famiglie e le imprese a fronteggiare la crisi da Covid-19. Infatti, l’obiettivo primario è quello di agevolare la ripartenza in seguito al lock down ordinato dal governo intorno alla metà di marzo. </p>
<p>Il decreto rilancio propone una maximanovra da 55 miliardi per aiutare le famiglie e le imprese a fronteggiare la crisi da Covid-19. Infatti, l’obiettivo primario è quello di agevolare la ripartenza in seguito al lock down ordinato dal governo intorno alla metà di marzo. 
</p>
<p>Tra le misure più apprezzate, troviamo al centro dell’attenzione l’ecobonus al 110%, disciplinato dall’articolo 119, relativo alle detrazioni per le spese di riqualificazione energetica, le misure antisismiche e le installazioni di impianti fotovoltaici sostenute fino al 31/12/2021. </p>
<p>Di cosa si tratta? </p>
<p>Gli interventi presi in considerazione dal decreto sono i seguenti:</p>
<p>    interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l&#8217;involucro dell&#8217;edificio. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60. 000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l&#8217;edificio;<br />
    interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30. 000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l&#8217;edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell&#8217;impianto sostituito;<br />
    interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all&#8217;installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo o con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30. 000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell&#8217;impianto sostituito;<br />
    l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici;<br />
    l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con il superbonus, alle stesse condizioni negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo. </p>
<p>A chi è rivolto? </p>
<p>Possono usufruire di tale bonus:</p>
<p>    i condomini;<br />
    le persone fisiche, al di fuori dell&#8217;esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;<br />
    gli istituti autonomi case popolari (IACP) e coloro che hanno le stesse finalità delle già menzionate strutture;<br />
    le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. </p>
<p>Condizioni di accesso:</p>
<p>Per accedere all&#8217;ecobonus potenziato al 110% sarà necessario il rispetto del decreto requisiti minimi (decreto Mise 26 maggio 2015) e il miglioramento di due classi energetiche dell&#8217;edificio o, se non possibile (perché si è già nelle prime due classi) il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l&#8217;attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. </p>
<p>Per eventuali nuovi requisiti occorre un provvedimento del direttore dell&#8217;Agenzia delle Entrate, che definisca le modalità attuative della detrazione al 110 per cento, da emanare entro il 18 giugno (entro 30 giorni dall&#8217;entrata in vigore del Dl cosiddetto Rilancio). </p>
<p>La cessione del credito e lo sconto in fattura:</p>
<p>L&#8217;art. 119 prevede inoltre, la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. </p>
<p>Per poter utilizzare una delle due opzioni, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che hanno diritto al superbonus del 110%. Il visto di conformità può essere rilasciato da gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; e dai soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria. </p>
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<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-rilancio-ecobonus-110/">DECRETO RILANCIO: ECOBONUS 110%</a> was first posted on Maggio 26, 2020 at 3:52 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/contributo-a-fondo-perduto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Bocale]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2020 14:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti alle imprese]]></category>
		<category><![CDATA[ART.25]]></category>
		<category><![CDATA[artigiani e commercianti]]></category>
		<category><![CDATA[contributo a fondo perduto]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[decreto rilancio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/contributo-a-fondo-perduto/</guid>

					<description><![CDATA[E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo definitivo del Decreto Rilancio, il maxi-provvedimento del Governo per sostenere l’economia italiana colpita dalla crisi economica legata all’epidemia di Covid-19.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/contributo-a-fondo-perduto/">CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO</a> was first posted on Maggio 21, 2020 at 4:36 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tra le novità contenute nel Decreto Legge (D. L. 19 maggio 2020, n. 34) anche i contributi a fondo perduto per imprese e partite IVA. Una misura molto attesa da imprenditori e professionisti colpiti dalla crisi legata al Coronavirus, introdotta dall’articolo 25 del Decreto Rilancio. </p>
<p>Tra le novità contenute nel Decreto Legge (D. L. 19 maggio 2020, n. 34) anche i contributi a fondo perduto per imprese e partite IVA. Una misura molto attesa da imprenditori e professionisti colpiti dalla crisi legata al Coronavirus, introdotta dall’articolo 25 del Decreto Rilancio. </p>
<p>Analizziamo nel dettaglio i contenuti essenziali con evidenza dei soggetti ammessi, di quelli esclusi, nonché dei requisiti e delle condizioni che devono ricorrere per ottenere il beneficio. </p>
<p> </p>
<p>I soggetti che possono richiedere il contributo sono i seguenti:</p>
<p> </p>
<p>&#8211;         imprese con un ammontare di ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, relativi al periodo d’imposta 2019, non superiori a 5 milioni di euro;</p>
<p>&#8211;         lavoratori autonomi con un ammontare di compensi di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR relativi al periodo d’imposta 2019, non superiori a 5 milioni di euro;</p>
<p>&#8211;         titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 del TUIR. </p>
<p>La condizione essenziale per poter essere ammessi al beneficio riguarda il calo del fatturato in quanto l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 deve essere inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019. Per esempio, se nel mese di aprile 2019 il contribuente ha fatturato 6. 000 euro, il beneficio spetta se il fatturato nel mese di aprile 2020 è minore di 4. 000 euro. </p>
<p>Il contributo spetta, anche in assenza della predetta condizione, ai contribuenti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019. La condizione del calo del fatturato aprile 2020 vs/aprile 2019 non ricorre se si tratta di soggetti che hanno iniziato l’attività nel primo trimestre 2019. Se invece è possibile effettuare un confronto rispetto al calo del fatturato tra aprile 2019 e aprile 2020, dovrebbero applicarsi le regole ordinarie. </p>
<p>Restano esclusi, a prescindere da qualsiasi condizione:</p>
<p>·         i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza del beneficio del contributo;</p>
<p>·         gli Enti pubblici (art. 74 TUIR);</p>
<p>·         gli intermediari finanziari e società di partecipazione (art. 162-bis TUIR);</p>
<p>·         i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (D. Lgs. 509/1994 e 103/1996);</p>
<p>·         coloro che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 del D. L. N. 18 del 2020. </p>
<p>Su quest’ultimo punto, le indennità che impediscono il diritto alla percezione del contributo a fondo perduto sono le seguenti:</p>
<p>·         indennità di cui all’art. 27 del Decreto riservata ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata INPS;</p>
<p>·         indennità di cui all’art. 38, riservata ai lavoratori dello spettacolo. </p>
<p>La norma non cita tra i soggetti esclusi gli artigiani e i commercianti che hanno beneficiato dell’indennità di 600 euro nel mese di marzo ex art. 28 del DL 18/2020. </p>
<p>Come si è accennato, condizione per accedere al contributo è che nel mese di aprile 2020 si sia verificato un ammontare di fatturato e dei corrispettivi inferiore ai 2/3 rispetto a quello del mese di aprile 2019. Rispetto al criterio di calcolo del fatturato, la norma precisa che si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazioni di servizi. </p>
<p>Sussistendo la riduzione del fatturato, il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020. Tale percentuale è così determinata:</p>
<p>·         20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400. 000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (2019 per i soggetti solari);</p>
<p>·         15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400. 000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente;</p>
<p>·         10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente. </p>
<p>In ogni caso, l’ammontare del contributo è riconosciuto per un importo non inferiore a 1. 000 euro per le persone fisiche, 2. 000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. </p>
<p>Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi nonché dell’IRAP. </p>
<p>Per accedere ai contributi a fondo perduto, il contribuente dovrà presentare apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, entro 60 giorni dal provvedimento attuativo che dovrà seguire la pubblicazione del Decreto. Nell’ambito di tale istanza il richiedente sarà tenuto anche ad autocertificare i requisiti antimafia, che saranno in un secondo tempo verificati dalla GdF con il Ministero competente. L’istanza, inoltre, sarà successivamente verificata nel merito dall’Agenzia delle Entrate. </p>
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<p>
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<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/contributo-a-fondo-perduto/">CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO</a> was first posted on Maggio 21, 2020 at 4:36 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>ARTICOLO 28 DECRETO RILANCIO: TAX CREDIT</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-28-decreto-rilancio-tax-credit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2020 08:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Affitto d’azienda]]></category>
		<category><![CDATA[credito d'imposta]]></category>
		<category><![CDATA[decreto rilancio]]></category>
		<category><![CDATA[DL 34/2020]]></category>
		<category><![CDATA[IMMOBILI USO NON ABITATIVO]]></category>
		<category><![CDATA[tax credit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/finanza-ed-agevolazioni-alle-imprese/articolo-28-decreto-rilancio-tax-credit/</guid>

					<description><![CDATA[CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D’AZIENDA<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-28-decreto-rilancio-tax-credit/">ARTICOLO 28 DECRETO RILANCIO: TAX CREDIT</a> was first posted on Maggio 21, 2020 at 10:57 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, rinominato “decreto rilancio” tratta la tematica dei canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, infatti al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento attuate per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, è previsto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. </p>
<p>L’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, rinominato “decreto rilancio” tratta la tematica dei canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, infatti al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento attuate per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, è previsto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. 
</p>
<p>Possono beneficiare di tale credito i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso. </p>
<p>Il credito d&#8217;imposta, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d&#8217;azienda, comprensivi<br />
di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all&#8217;esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Spetta inoltre, alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d&#8217;imposta precedente, e anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale. </p>
<p>Il credito d&#8217;imposta previsto dal nuovo decreto è commisurato all&#8217;importo versato nel periodo d&#8217;imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Ai soggetti locatari<br />
esercenti attività economica, il credito d&#8217;imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d&#8217;imposta precedente. </p>
<p>Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell&#8217;articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all&#8217;avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d&#8217;imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell&#8217;imposta regionale sulle attività produttive. I commi 7 e 8 stabiliscono che Il soggetto avente diritto al credito d’imposta, in luogo dell&#8217;utilizzo diretto dello stesso, può optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. </p>
<p>
</p>
<p>CONTATTACI PER ULTERIORI INFORMAZIONI! </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-28-decreto-rilancio-tax-credit/">ARTICOLO 28 DECRETO RILANCIO: TAX CREDIT</a> was first posted on Maggio 21, 2020 at 10:57 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>STOP ALL’IRAP ✋🛑</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/stop-allirap/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Silvia Picca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 15:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CALENDARIO O SCADENZARIO FISCALE]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[decreto rilancio]]></category>
		<category><![CDATA[IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[irap]]></category>
		<category><![CDATA[saldo e acconto]]></category>
		<category><![CDATA[taglio imposta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/stop-allirap/</guid>

					<description><![CDATA[Taglio dell’imposta regionale sulle attività produttive<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/stop-allirap/">STOP ALL’IRAP ✋🛑</a> was first posted on Maggio 20, 2020 at 5:05 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Data la situazione di crisi connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 il Governo è intervenuto in aiuto di famiglie ed imprese attraverso misure di sostegno al lavoro ed all’economia. </p>
<p>STOP ALL’IRAP ✋🛑</p>
<p>Taglio dell’imposta regionale sulle attività produttive</p>
<p>
</p>
<p>Data la situazione di crisi connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 il Governo è intervenuto in aiuto di famiglie ed imprese attraverso misure di sostegno al lavoro ed all’economia. </p>
<p>Pertanto, in materia di versamento IRAP, il Decreto-legge 19 maggio 2020 dichiara che:</p>
<p>&#8211;          Non è dovuto il versamento del saldo dell&#8217;imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, codice tributo 3800, fermo restando il  versamento  dell&#8217;acconto  dovuto per il medesimo  periodo  di  imposta. </p>
<p>&#8211;          Non  è dovuto  il versamento della prima rata dell&#8217;acconto dell&#8217;imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) relativa al  periodo  di  imposta  2020, codice tributo 3812. </p>
<p>Tale misura si applica ai  soggetti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d&#8217;imposta precedente a quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto-legge. </p>
<p>Sono escluse da tale misura: banche ed altri enti e società finanziarie, imprese di assicurazione, Amministrazioni ed enti pubblici. </p>
<p>Nello stato di previsione del Ministero dell&#8217;economia  e  delle finanze è istituito un fondo con una dotazione  di  448  milioni  di euro finalizzato a ristorare alle Regioni e alle Province autonome le minori  entrate  derivanti  dal  presente  articolo   non   destinate originariamente a finanziare il fondo sanitario nazionale. </p>
<p> </p>
<p>Per informazioni ed assistenza contattaci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/stop-allirap/">STOP ALL’IRAP ✋🛑</a> was first posted on Maggio 20, 2020 at 5:05 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
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