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	<title>decreto marzo &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>decreto marzo &#8211; Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>DECRETO CURA ITALIA: FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-cura-italia-fondo-per-il-reddito-di-ultima-istanza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2020 16:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Decreto Cura Italia riconosce ai professionisti iscritti alle Casse un’indennità per l’anno 2020 ma serve un decreto attuativo<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-cura-italia-fondo-per-il-reddito-di-ultima-istanza/">DECRETO CURA ITALIA: FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA</a> was first posted on Marzo 20, 2020 at 5:12 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 44 del decreto Cura Italia, disciplina l’istituzione del “Fondo per il reddito di ultima istanza”, destinato ai lavoratori dipendenti e autonomi che conseguentemente all’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Tale fondo è volto a garantire il riconoscimento di un’indennità nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2020. </p>
<p>L’articolo 44 del decreto Cura Italia, disciplina l’istituzione del “Fondo per il reddito di ultima istanza”, destinato ai lavoratori dipendenti e autonomi che conseguentemente all’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Tale fondo è volto a garantire il riconoscimento di un’indennità nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2020. </p>
<p>Il secondo comma dice che con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità, nonché l’eventuale quota del limite di spesa da destinare al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Per questo punto la norma rimanda ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509. </p>
<p>Quali sono gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria? </p>
<p>Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 indica: </p>
<p>      ·       Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali. </p>
<p>·       Cassa di previdenza tra dottori commercialisti. </p>
<p>·       Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri. </p>
<p>·       Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti. </p>
<p>·       Cassa nazionale del notariato. </p>
<p>·       Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali. </p>
<p>·       Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO). </p>
<p>·       Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL). </p>
<p>·       Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM). </p>
<p>·       Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF). </p>
<p>·       Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV). </p>
<p>·       Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell&#8217;agricoltura (ENPAIA). </p>
<p>·       Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime. </p>
<p>·       Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI). </p>
<p>·       Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI). </p>
<p>·       Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI). </p>
<p>Come verrà finanziato il Fondo per il reddito di ultima istanza? </p>
<p>L’articolo 126 del decreto stabilisce che è autorizzata l’emissione di titoli di stato per un importo fino a 25. 000 milioni di euro per l’anno 2020.  Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di bilancio, in conformità con la risoluzione di approvazione. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-cura-italia-fondo-per-il-reddito-di-ultima-istanza/">DECRETO CURA ITALIA: FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA</a> was first posted on Marzo 20, 2020 at 5:12 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Art. 27 del decreto “Cura Italia”: indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/art-27-del-decreto-cura-italia-indennit224-professionisti-e-lavoratori-con-rapporto-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 14:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Cura Italia]]></category>
		<category><![CDATA[decreto marzo]]></category>
		<category><![CDATA[indennità]]></category>
		<category><![CDATA[partita iva]]></category>
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					<description><![CDATA[Il testo del decreto “Cura Italia”, tra le varie agevolazioni, aggiunge un’indennità di 600 euro ai liberi professionisti. Vediamo come si configura la norma in questo momento di emergenza epidemiologica per tutelare le partite IVA.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/art-27-del-decreto-cura-italia-indennit224-professionisti-e-lavoratori-con-rapporto-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa/">Art. 27 del decreto “Cura Italia”: indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa</a> was first posted on Marzo 19, 2020 at 3:06 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co. Co. Co) attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all&#8217;articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. </p>
<p>Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co. Co. Co) attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all&#8217;articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. Come negli altri casi trattati dal decreto Cura Italia, L&#8217;INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal già menzionato monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa imposto, non sono adottati altri provvedimenti concessori. </p>
<p>La stessa indennità viene riconosciuta anche a:</p>
<p>    lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 28);<br />
    lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione e purchè gli stessi non risultino titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente (art. 29);<br />
    lavoratori del settore agricolo a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (art. 30);<br />
    lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo (con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo) da cui è derivato un reddito non superiore a 50. 000 euro, e non titolari di pensione  purchè non risultino titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione (art. 38). </p>
<p>Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/art-27-del-decreto-cura-italia-indennit224-professionisti-e-lavoratori-con-rapporto-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa/">Art. 27 del decreto “Cura Italia”: indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa</a> was first posted on Marzo 19, 2020 at 3:06 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID-19: ACCESSO ALL&#8217;ASSEGNO ORDINARIO</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/covid-19-accesso-allassegno-ordinario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 14:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti alle imprese]]></category>
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					<description><![CDATA[Analisi della parte dell'articolo 19 del decreto marzo, contenente il tema dell'accesso all'assegno ordinario.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/covid-19-accesso-allassegno-ordinario/">COVID-19: ACCESSO ALL&#8217;ASSEGNO ORDINARIO</a> was first posted on Marzo 18, 2020 at 3:45 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il decreto Cura Italia si è impegnato ad allargare i confini delle leggi già esistenti in materia di ammortizzatori sociali. </p>
<p>Analizziamo insieme il tema dell&#8217;assegno ordinario e cosa è cambiato nel 2020 rispetto al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. </p>
<p>Il decreto Cura Italia si è impegnato ad allargare i confini delle leggi già esistenti in materia di ammortizzatori sociali. </p>
<p>Analizziamo insieme il tema dell&#8217;assegno ordinario e cosa è cambiato nel 2020 rispetto al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. </p>
<p>
I datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di accesso all’assegno ordinario con causale “COVID-19” per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto.  
</p>
<p>I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall’ articolo 15, comma 2, nonché dall’articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l’assegno ordinario, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventive ma in ogni caso la domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. La domanda non è soggetta a verifica dei requisiti esposti all’articolo 11 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015. </p>
<p>I periodi di assegno ordinario concessi non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 30 del già menzionato decreto del 2015, pertanto esso rimarrà invariato e limitatamente a tali periodi, data la situazione di crisi derivante dall’emergenza epidemiologica già espressa in precedenza, non si applica tutta la normativa trattata dall’articolo 5 all’articolo 29 e 33, comma 2 del suddetto decreto legislativo. </p>
<p>L’assegno ordinario è concesso, relativamente per il periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. </p>
<p>I lavoratori destinatari del trattamento di integrazione salariale devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la condizione di anzianità di almeno 90 giorni. </p>
<p>Le prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1. 347,2 milioni di euro per l’anno 2020. L&#8217;INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande. </p>
<p> </p>
<p>Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<p>Se non desideri ricevere ulteriori e-mail comunicalo a <a href="mailto:newsletter@networkfiscale. Com">newsletter@networkfiscale. Com</a></p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/covid-19-accesso-allassegno-ordinario/">COVID-19: ACCESSO ALL&#8217;ASSEGNO ORDINARIO</a> was first posted on Marzo 18, 2020 at 3:45 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CONCESSIONE DEL TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/concessione-del-trattamento-ordinario-di-integrazione-salariale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 13:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
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		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/lavoro-e-diritto/concessione-del-trattamento-ordinario-di-integrazione-salariale/</guid>

					<description><![CDATA[Il decreto marzo all'articolo 19 disciplina le modifiche del trattamento ordinario di integrazione salariale limitatamente all'emergenza epidemiologica da COVID-19<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/concessione-del-trattamento-ordinario-di-integrazione-salariale/">CONCESSIONE DEL TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE</a> was first posted on Marzo 18, 2020 at 2:24 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale “COVID-19” per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto. </p>
<p>I datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale “COVID-19” per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto. </p>
<p>I datori che presentano domanda sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 che dispone la comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati, oltre il successivo esame congiunto della situazione avente come oggetto la tutela dei lavoratori previa richiesta di una delle parti. </p>
<p>Sono dispensati anche da quanto disciplinato dall’articolo 15 comma 2 del già menzionato decreto legislativo in tema di termini del procedimento, ma in ogni caso la domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. La domanda non è soggetta a verifica dei requisiti esposti all’articolo 11 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015. </p>
<p>Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, data la situazione di crisi derivante dall’emergenza epidemiologica già espressa in precedenza, non si applica tutta la normativa trattata dall’articolo 5 all’articolo 29 e 33, comma 2 del suddetto decreto legislativo. </p>
<p>I lavoratori destinatari del trattamento di integrazione salariale devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la condizione di anzianità di almeno 90 giorni. </p>
<p> </p>
<p>Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<p>Se non desideri ricevere ulteriori e-mail comunicalo a <a href="mailto:newsletter@networkfiscale. Com">newsletter@networkfiscale. Com</a></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/concessione-del-trattamento-ordinario-di-integrazione-salariale/">CONCESSIONE DEL TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE</a> was first posted on Marzo 18, 2020 at 2:24 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 &#8220;DECRETO MARZO&#8221; O &#8220;CURA ITALIA&#8221;: TESTO DEFINITIVO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-legge-17-marzo-2020-n-18-decreto-marzo-o-cura-italia-testo-definitivo-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 07:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
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		<category><![CDATA[sospensione pagamenti]]></category>
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					<description><![CDATA[LE MISURE DEL GOVERNO PER SUPPORTARE E SOSTENERE SISTEMA SANITARIO, FAMIGLIE ED AZIENDA A FRONTE  L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-legge-17-marzo-2020-n-18-decreto-marzo-o-cura-italia-testo-definitivo-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale/">DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 &#8220;DECRETO MARZO&#8221; O &#8220;CURA ITALIA&#8221;: TESTO DEFINITIVO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE</a> was first posted on Marzo 18, 2020 at 8:49 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18</h2>
<p>Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU Serie Generale n. 70 del 17-03-2020), testo integrale scaricabile in formato pdf.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-legge-17-marzo-2020-n-18-decreto-marzo-o-cura-italia-testo-definitivo-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale/">DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 &#8220;DECRETO MARZO&#8221; O &#8220;CURA ITALIA&#8221;: TESTO DEFINITIVO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE</a> was first posted on Marzo 18, 2020 at 8:49 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>DECRETO MARZO O CURA ITALIA DEL 16.03.2020 COMUNICATO</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-marzo-o-cura-italia-del-16032020-comunicato-importante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 09:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza mirata]]></category>
		<category><![CDATA[decreto cura Italia]]></category>
		<category><![CDATA[decreto marzo]]></category>
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					<description><![CDATA[Misure a sostegno delle imprese e delle famiglie<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-marzo-o-cura-italia-del-16032020-comunicato-importante/">DECRETO MARZO O CURA ITALIA DEL 16.03.2020 COMUNICATO</a> was first posted on Marzo 17, 2020 at 10:49 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Amici, clienti,  ai 9. 000 colleghi iscritti su Commercialista. Com, ai 7. 000 avvocati iscritti su  Quiavvocato. Com, ed ai 50. 000 della newsletter della  rivista telematica Commercialista. It, al momento della stesura di questo comunicato il testo del decreto &#8220;Marzo&#8221; o &#8220;Cura Italia&#8221; del 16. 03. 2020 emesso dal Governo ancora non è stato diffuso nella forma integrale e definitiva, attendiamo pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Vi Comunichiamo che la nostra struttura è attiva a pieno organico in tutte le sedi nazionali, tesa ad esaminare in ogni dettaglio il decreto onde poter erogare assistenza mirata e la corretta strategia in modo puntuale e tempestivo per ogni famiglia, azienda e consulente. A fronte delle centinaia richieste giornaliere, siamo a comunicare che a partire dalla prossima settimana le nostre assistenti e professionisti saranno a disposizione per un appuntamento in videochiamata della durata massima di trenta minuti, preghiamo di inviare richiesta di contatto alla mail risparmiolecito@networkfiscale.Com, sarete prontamente chiamati per fissare data ed ora.  I clienti dei nostri studi avranno priorità e saranno da noi contattati telefonicamente per concordare appuntamento.</p>
<p>E&#8217; il momento per il nostro popolo e tutti coloro che vivono in Italia e l&#8217;hanno scelta come casa,  di unirsi e fare squadra, &#8220;e pluribus unum&#8221;, soffriremo, ma il popolo italiano è immensamente grande, saremo più forti di prima ed ancora una volta presi come modello ed esempio a livello planetario. Dopo una notta buia, sorge sempre il sole.</p>
<p>Ad maiora.</p>
<p>Alessio Ferretti</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-marzo-o-cura-italia-del-16032020-comunicato-importante/">DECRETO MARZO O CURA ITALIA DEL 16.03.2020 COMUNICATO</a> was first posted on Marzo 17, 2020 at 10:49 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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