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	<title>decreto legislativo 472 | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>decreto legislativo 472 | Commercialista.it</title>
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		<title>Ravvedimento operoso 2019: tutto ciò che si deve sapere e guida al calcolo</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tutto-ci242-che-si-deve-sapere-sul-ravvedimento-operoso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Luisa Vinelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2019 13:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
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					<description><![CDATA[Ogni giorno con il ravvedimento operoso vengono regolarizzati omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tutto-ci242-che-si-deve-sapere-sul-ravvedimento-operoso/">Ravvedimento operoso 2019: tutto ciò che si deve sapere e guida al calcolo</a> was first posted on Maggio 2, 2019 at 3:40 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pubblichiamo un&#8217;utilissima guida fiscale alla comprensione ed uso del ravvedimento operoso, cos&#8217;è, come funziona e come si calcola. Si tratta di un istituto disciplinato all’articolo 13 del D. Lgs n. 472 del 1997, rinnovato dalla Legge di stabilità per l&#8217;anno 2015 prima, e per l’anno 2016 poi, che permette di ravvedere imposte, tasse e tributi. </p>
<p> </p>
<p>Tutto ciò che si deve sapere sul ravvedimento operoso </p>
<p>Ogni giorno con il ravvedimento operoso vengono regolarizzati omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni</p>
<p>Si tratta di un istituto disciplinato all’articolo 13 del D. Lgs n. 472 del 1997, rinnovato dalla Legge di stabilità per l&#8217;anno 2015 prima, e per l’anno 2016 poi, che permette di ravvedere imposte, tasse e tributi. </p>
<p> </p>
<p>Chi può beneficiarne </p>
<p>Prima delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità per il 2015, per poterne usufruire occorreva rispettare determinati limiti di tempo. Inoltre, era necessario che:</p>
<p>    la violazione non fosse già stata constatata e notificata a chi l’avesse commessa;<br />
    non fossero iniziati accessi, ispezioni e verifiche;<br />
    non fossero iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore. </p>
<p>Tali preclusioni, per i tributi amministrati dall&#8217;Agenzia delle Entrate, non operano più e il ravvedimento è inibito solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni). </p>
<p>In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l&#8217;inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento. </p>
<p> </p>
<p>Come avviene la regolarizzazione</p>
<p>Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:</p>
<p>    dell’imposta dovuta;<br />
    degli interessi, calcolati al tasso legale annuo (0,80% dal 1° gennaio 2019) dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;<br />
    della sanzione in misura ridotta. </p>
<p>La sanzione ridotta, nei vari casi di ravvedimento che seguono, ammonta a:</p>
<p>    ravvedimento breve &#8211; 1/10 di quella ordinaria (1,50%) nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza;<br />
    ravvedimento intermedio &#8211; a 1/9 del minimo (1,67%) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall&#8217;omissione o dall&#8217;errore;<br />
    ravvedimento lungo &#8211; a 1/8 del minimo (3,75%), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all&#8217;anno in cui è avvenuta la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall&#8217;omissione o dall&#8217;errore;<br />
    ravvedimento lunghissimo &#8211; a 1/7 del minimo (4,29%), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all&#8217;anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall&#8217;omissione o dall&#8217;errore; oppure a 1/6 del minimo (5%), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all&#8217;anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall&#8217;omissione o dall&#8217;errore;<br />
    ravvedimento su p. V. C. &#8211; a 1/5 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell&#8217;articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l&#8217;emissione dello scontrino fiscale;<br />
    a 1/10 del minimo (10 o 12%) di quella prevista per l&#8217;omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l&#8217;omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. </p>
<p>Il decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%. </p>
<p>Pertanto, se la regolarizzazione avviene, per esempio, entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà). </p>
<p>Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni (ravvedimento sprint). In tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (0,1%). </p>
<p>Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%). </p>
<p> </p>
<p>Modalità di versamento </p>
<p>Per i versamenti occorre utilizzare:<br />
• il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l&#8217;IVA, l&#8217;IRAP, le ritenute e, obbligatoriamente dal 1° gennaio 2017, per le imposte autoliquidate per le successioni;<br />
• il modello F24 con elementi identificativi (cd ELIDE), per l&#8217;imposta di registro sulle locazioni e sugli affitti di beni immobili;<br />
• il modello F23, per gli altri tributi indiretti. </p>
<p>Gli interessi devono essere indicati utilizzando gli appositi codici tributo. Quelli sulle ritenute vanno invece versati dai sostituti d&#8217;imposta sommandoli al tributo. </p>
<p>Anche per le sanzioni sono stati previsti appositi codici da riportare sul modello di versamento. </p>
<p>Non è consentito pagare a rate le somme dovute per effetto del ravvedimento. E&#8217;, invece, possibile effettuare la compensazione con eventuali crediti d&#8217;imposta vantati per i tributi per i quali è ammessa (per esempio, Irpef, Iva, Ires, ecc. ). </p>
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