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	<title>decreto legge 18 2020 &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>decreto legge 18 2020 &#8211; Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Presti e Finanziamenti garanti fino all&#8217;80% dal Fondo Centrale di Garanzia</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/fondo-centrale-di-garanzia-pmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 09:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
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		<category><![CDATA[emergenza sanitaria]]></category>
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		<category><![CDATA[PMI]]></category>
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					<description><![CDATA[Gli articoli 49 e 56 del decreto-legge 18/2020 anche denominato decreto “Cura Italia”, trattano la tematica delle misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario al fine di sostenere interventi mirati alla concessione di credito al sistema italiano gravemente danneggiato dall’emergenza sanitaria COVID-19.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/fondo-centrale-di-garanzia-pmi/">Presti e Finanziamenti garanti fino all&#8217;80% dal Fondo Centrale di Garanzia</a> was first posted on Marzo 26, 2020 at 10:03 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I provvedimenti disposti dal decreto, entrati già in vigore, si rivolgono a tutte le PMI e alle imprese con numero di dipendenti fino a 499 con sede sull’intero territorio nazionale per un periodo di 9 mesi dalla data del vigore. </p>
<p>Lo scopo principale delle nuove misure è quello di attenuare i requisiti di accesso alla garanzia e di potenziare ulteriormente l’intervento del Fondo. </p>
<p>I provvedimenti disposti dal decreto, entrati già in vigore, si rivolgono a tutte le PMI e alle imprese con numero di dipendenti fino a 499 con sede sull’intero territorio nazionale per un periodo di 9 mesi dalla data del vigore. </p>
<p>Lo scopo principale delle nuove misure è quello di attenuare i requisiti di accesso alla garanzia e di potenziare ulteriormente l’intervento del Fondo. </p>
<p>Cosa è il Fondo centrale di garanzia? </p>
<p>Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000. La sua finalità è quella di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali  portate dalle imprese. Grazie al Fondo l’impresa ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fideiussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo, che non offre comunque contributi in denaro. </p>
<p>Quali sono le novità introdotte dall’articolo 49? </p>
<p>    La concessione della garanzia del Fondo alle imprese diventa gratuita per tutte le operazioni finanziare previste<br />
    Fino a un importo garantito di 1,5 milioni di euro per impresa, viene applicata la percentuale massima di copertura della garanzia consentita dalla normativa europea (pari all’80% del finanziamento per la garanzia “diretta” e al 90% dell&#8217;importo garantito da confidi o altri fondi di garanzia). L&#8217;importo massimo garantito per impresa è stato innalzato da 2,5 milioni di euro a 5 milioni di euro. La valutazione per l’accesso alla garanzia del Fondo viene effettuata esclusivamente sulla base delle informazioni economico-finanziarie riferite agli ultimi due bilanci chiusi e approvati o, per le imprese non soggette alla redazione del bilancio, alle due ultime dichiarazioni fiscali presentate. Ai fini dell’accesso al Fondo, non sono, dunque, valutate le informazioni di tipo andamentale della Centrale dei rischi. Tale previsione consente l’accesso alla garanzia da parte di quelle imprese  economicamente e finanziariamente sane prima dell’emergenza epidemiologica, sterilizzando, in tal modo, gli effetti della crisi economica che ne è scaturita ai fini dell’accesso all’incentivo pubblico. I finanziamenti con durata fino a 18 mesi e importo fino a 3. 000 euro concessi a persone fisiche che esercitano l’attività di impresa, arti o professioni, la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, sono ammessi alla garanzia del Fondo gratuitamente e senza alcuna valutazione del soggetto beneficiario. Diventano ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a patto che il nuovo finanziamento preveda l&#8217;erogazione di un credito aggiuntivo all’impresa pari almeno del 10% dell&#8217;importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Viene aumentato l’importo massimo per operazioni di microcredito da 25 mila euro a 40 mila euro. La “Sezione speciale microcredito” del Fondo garantirà, pertanto, operazioni fino al massimo dell’importo di finanziamento. </p>
<p>Quali sono le novità introdotte dall’articolo 56 intitolato “Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19”? </p>
<p>    La durata della garanzia del Fondo è estesa automaticamente per le PMI che concordano con la banca la sospensione dei pagamenti ai sensi di quanto previsto dall’articolo 56 del decreto Cura Italia (cosiddetta moratoria). I finanziamenti per i quali sia concessa la sospensione di cui all’articolo 56 sono assistiti, fino al 30 settembre 2020, dalla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo, avente una dotazione di 1,73 miliardi di euro. La garanzia della sezione speciale del Fondo è concessa a titolo gratuito e senza alcuna valutazione della PMI beneficiaria. </p>
<p>Per informazioni ed assistenza contattaci alla mail <a href="mailto:RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM">RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</a>, saremmo lieti di occuparci della tua pratica. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/fondo-centrale-di-garanzia-pmi/">Presti e Finanziamenti garanti fino all&#8217;80% dal Fondo Centrale di Garanzia</a> was first posted on Marzo 26, 2020 at 10:03 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INDENNITA’ LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL’AGO</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/indennita-lavoratori-autonomi-iscritti-alle-gestioni-speciali-dellago/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 15:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[autonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Cura Italia]]></category>
		<category><![CDATA[decreto legge 18 2020]]></category>
		<category><![CDATA[gestione speciale AGO]]></category>
		<category><![CDATA[indennità]]></category>
		<category><![CDATA[Messaggio INPS]]></category>
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					<description><![CDATA[Il messaggio n. 1288 dell'INPS informa che entro la fine del mese di marzo le domande saranno rese disponibili.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/indennita-lavoratori-autonomi-iscritti-alle-gestioni-speciali-dellago/">INDENNITA’ LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL’AGO</a> was first posted on Marzo 25, 2020 at 4:38 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 28 prevede che “ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995 n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad € 600,00.  L’Indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. </p>
<p>L’articolo 28 prevede che “ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, ad esclusione della Gestione separata di cui all&#8217;articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995 n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad € 600,00.  L’Indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. </p>
<p>L’articolo 28 fa quindi riferimento a tutti coloro che sono iscritti all&#8217;assicurazione Generale obbligatoria AGO, cioè iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni.  </p>
<p>Il secondo comma dell’art. 28 prevede che l’indennità prevista al 1° comma dello stesso articolo è erogata dall’INPS, previa domanda da presentare secondo modalità che verranno stabilite dallo stesso istituto. </p>
<p>L’INPS spiega nel messaggio n. 1288 del 20 marzo 2020 che i lavoratori, al fine di ricevere la prestazione, dovranno presentare domanda mediante via telematica utilizzando il consueto canale <a href="http://www. Inps. It/">www. Inps. It</a>. </p>
<p>Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche. </p>
<p>Per informazioni ed assistenza invia mail a RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/indennita-lavoratori-autonomi-iscritti-alle-gestioni-speciali-dellago/">INDENNITA’ LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL’AGO</a> was first posted on Marzo 25, 2020 at 4:38 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARTICOLO 75 DECRETO CURA ITALIA: LAVORO AGILE</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-75-decreto-cura-italia-lavoro-agile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 16:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
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		<category><![CDATA[decreto legge 18 2020]]></category>
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					<description><![CDATA[Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese come ulteriore misura di contrasto agli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-75-decreto-cura-italia-lavoro-agile/">ARTICOLO 75 DECRETO CURA ITALIA: LAVORO AGILE</a> was first posted on Marzo 23, 2020 at 5:25 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 75 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 tratta la tematica del lavoro agile, infatti al fine di agevolare la sua diffusione, favorire la propagazione di servizi in rete e agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, le amministrazioni aggiudicatrici e le autorità amministrative indipendenti sono autorizzate ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività. </p>
<p>L’articolo 75 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 tratta la tematica del lavoro agile, infatti al fine di agevolare la sua diffusione, favorire la propagazione di servizi in rete e agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, le amministrazioni aggiudicatrici e le autorità amministrative indipendenti sono autorizzate ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività. </p>
<p>Le amministrazioni aggiudicatrici sono definite dall’articolo 3 del d. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e sono:</p>
<p>&#8211;       le amministrazioni dello Stato;</p>
<p>&#8211;       gli enti pubblici territoriali;</p>
<p>&#8211;       gli altri enti pubblici non economici;</p>
<p>&#8211;       gli organismi di diritto pubblico;</p>
<p>&#8211;       le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti. </p>
<p>Oltre alle amministrazioni aggiudicatrici e alle autorità amministrative indipendenti, anche la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, SONO AUTORIZZATE, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici preferibilmente basati sul modello cloud SaaS, nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bado di gara. </p>
<p>Il loro compito è quello di selezionare l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una &lt;&gt; o una &lt;&gt; iscritta nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese. </p>
<p>Cos’è il modello cloud SaaS: Il software come un servizio (SaaS, acronimo di “Software as a Service”) consente agli utenti di connettersi ed utilizzare app basate sul cloud tramite Internet. Esempi comuni sono la posta elettronica, i calendari e gli strumenti di produttività. </p>
<p>Il secondo comma del medesimo articolo specifica che le amministrazioni trasmettono al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate. </p>
<p>Le amministrazioni possono comunque stipulare il contratto previa acquisizione di un’autocertificazione dell’operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e l’assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico di Anac. Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto e avviano l’esecuzione degli stessi. </p>
<p>Gli acquisti devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione e gli interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi informativi devono prevedere l’integrazione con le piattaforme abilitanti. </p>
<p>Per informazioni ed assistenza invia mail a  RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-75-decreto-cura-italia-lavoro-agile/">ARTICOLO 75 DECRETO CURA ITALIA: LAVORO AGILE</a> was first posted on Marzo 23, 2020 at 5:25 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARTICOLO 26 DECRETO CURA ITALIA</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-26-decreto-cura-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 14:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[art. 26 dl 18 2020]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[decreto cura Italia]]></category>
		<category><![CDATA[decreto legge 18 2020]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza epidemiologica]]></category>
		<category><![CDATA[malattia]]></category>
		<category><![CDATA[permanenza domiciliare fiduciaria]]></category>
		<category><![CDATA[quarantena]]></category>
		<category><![CDATA[sorveglianza attiva]]></category>
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					<description><![CDATA[Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-26-decreto-cura-italia/">ARTICOLO 26 DECRETO CURA ITALIA</a> was first posted on Marzo 19, 2020 at 3:42 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 26 del decreto “Cura Italia” al primo comma prevede che “ il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, di cui all’articolo 1, comma 2 lettere h) e i) del decreto legge 23 febbraio 2020, dai lavoratori privati, è equiparato  a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. ” ( Il periodo di comporto è quel periodo durante il quale il dipendente in malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro). </p>
<p>ARTICOLO 26 DECRETO CURA ITALIA</p>
<p>Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato. </p>
<p>L’articolo 26 del decreto “Cura Italia” al primo comma prevede che “ il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, di cui all’articolo 1, comma 2 lettere h) e i) del decreto legge 23 febbraio 2020, dai lavoratori privati, è equiparato  a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. ” ( Il periodo di comporto è quel periodo durante il quale il dipendente in malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro). </p>
<p>La  sorveglianza attiva sulla base della lettera h) si applica agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa mentre la lettera i) prevede che gli individui che hanno fatto ingresso in Italia, provenienti da zone identificate dall’Organizzazione mondiale della Sanità come zone a rischio epidemiologico, devono obbligatoriamente comunicare questa circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare con sorveglianza fiduciaria attiva. </p>
<p>Per il periodo trascorso in quarantena il medico provvede a redigere il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria esaminata in precedenza; gli eventuali certificati di malattia trasmessi prima dell’entrata in vigore del decreto “cura Italia”, sono validi anche in assenza del provvedimento che ha dato origine alla quarantena, redatto dall’operatore di sanità pubblica. </p>
<p>In deroga alle vigenti disposizioni gli oneri a carico del datore di lavoro che presenta domanda all’ente previdenziale e degli istituti previdenziali connessi alla tutela della malattia, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni  di euro per l’anno 2020. </p>
<p>Gli enti previdenziali provvederanno a monitorare il limite di spesa previsto e nel caso in cui da questo monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa gli stessi enti provvederanno a non prendere in considerazione altre domande. </p>
<p>In ogni caso se il lavoratore si trova in malattia accertata da COVID-19,  il certificato viene redatto dal medico curante tramite i canali telematici senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica. </p>
<p>Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-26-decreto-cura-italia/">ARTICOLO 26 DECRETO CURA ITALIA</a> was first posted on Marzo 19, 2020 at 3:42 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Decreto Legge n.18/2020: Sospensione dei pagamenti delle rate di prestiti e finanziamenti e dei canoni di leasing</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-legge-n182020-sospensione-dei-pagamenti-delle-rate-di-prestiti-e-finanziamenti-e-dei-canoni-di-leasing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 13:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto dei Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 56 dl 18 2020]]></category>
		<category><![CDATA[autodichiarazione]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione sospensione mutui]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione sospensione pagamento canoni di leas]]></category>
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		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
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		<category><![CDATA[decreto legge 18 2020]]></category>
		<category><![CDATA[fac simile comunicazione sospensione pagamento rat]]></category>
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					<description><![CDATA[Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dalla crisi epidemiologia da COVID-19, la Comunicazione ed il modello di Autocertificazione<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-legge-n182020-sospensione-dei-pagamenti-delle-rate-di-prestiti-e-finanziamenti-e-dei-canoni-di-leasing/">Decreto Legge n.18/2020: Sospensione dei pagamenti delle rate di prestiti e finanziamenti e dei canoni di leasing</a> was first posted on Marzo 18, 2020 at 2:58 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Decreto Legge n. 18/2020: Sospensione dei pagamenti delle rate di prestiti e finanziamenti e dei canoni di leasing</h2>
<p>Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dalla crisi epidemiologia da COVID-19, la Comunicazione ed il modello di Autocertificazione</p>
<p>Il Decreto “Marzo” o “Cura Italia” ai sensi dell’articolo 56 ha riconosciuto l’epidemia da COVID-19  come  evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea ed al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 ha stabilito che le micro, piccole e medie imprese tramite comunicazione in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art. 106 TUB del d. Lgs. N. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia.</p>
<h2>seguenti misure di sostegno finanziario:</h2>
<p>a)     per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;</p>
<p>b)     per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;</p>
<p>c)     per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.</p>
<p>La comunicazione prevista al comma 2 dell’articolo 56 del D. L. 18/2020 è corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.</p>
<p>Possono beneficiare delle misure in oggetto le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-legge-n182020-sospensione-dei-pagamenti-delle-rate-di-prestiti-e-finanziamenti-e-dei-canoni-di-leasing/">Decreto Legge n.18/2020: Sospensione dei pagamenti delle rate di prestiti e finanziamenti e dei canoni di leasing</a> was first posted on Marzo 18, 2020 at 2:58 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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