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	<title>decreto cura Italia &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>decreto cura Italia &#8211; Commercialista.it</title>
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		<title>ARTICOLO 96 DECRETO CURA ITALIA “INDENNITA’ COLLABORATORI SPORTIVI”</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-96-decreto-cura-italia-indennita-collaboratori-sportivi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 16:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
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					<description><![CDATA[Analisi dell’articolo 96 del  decreto 18/2020 che prevede un’indennità per i collaboratori sportivi<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-96-decreto-cura-italia-indennita-collaboratori-sportivi/">ARTICOLO 96 DECRETO CURA ITALIA “INDENNITA’ COLLABORATORI SPORTIVI”</a> was first posted on Marzo 25, 2020 at 5:20 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il &#8220;decreto Cura Italia&#8221; prevede, all’articolo 96, un’indennità pari a 600 euro per i collaboratori sportivi; in particolare il primo comma prevede che l’ indennità è riconosciuta da Sport e Salute S. P. A nel limite massimo di 50 milioni per i rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, previste dall’articolo 67  comma 1 lettera m del decreto del presidente della repubblica n. 917 del 1986; inoltre sempre alla base del predetto decreto del presidente della repubblica, l’indennità non concorre alla formazione del reddito. </p>
<p>ARTICOLO 96 DECRETO CURA ITALIA “INDENNITA’ COLLABORATORI SPORTIVI”</p>
<p>Analisi dell’articolo 96 del  decreto 18/2020 che prevede un’indennità per i collaboratori sportivi</p>
<p>Il &#8220;decreto Cura Italia&#8221;prevede, all’articolo 96, un’indennità pari a 600 euro per i collaboratori sportivi; in particolare il primo comma prevede che l’ indennità è riconosciuta da Sport e Salute S. P. A nel limite massimo di 50 milioni per i rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, previste dall’articolo 67  comma 1 lettera m del decreto del presidente della repubblica n. 917 del 1986; inoltre sempre alla base del predetto decreto del presidente della repubblica, l’indennità non concorre alla formazione del reddito. </p>
<p>I collaboratori sportivi dovranno presentare apposita domanda, corredata da un’autocertificazione che attesti la preesistenza del rapporto di collaborazione sportiva e la mancata percezione di altro reddito di lavoro, alla società Sport e Salute S. P. A che sulla base delle disposizioni previste dall’articolo 7 comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004 n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004 n. 186 acquisito dal CONI, le acquisisce in base all’ordine cronologico di presentazione. </p>
<p>Le modalità di presentazione delle domande saranno individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dal 18 marzo (data di pubblicazione del decreto “Cura Italia”). Con lo stesso decreto verranno definiti i criteri di gestione del fondo e le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.  </p>
<p>Attualmente siamo in attesa del decreto che stabilisca le modalità di presentazione, che dovrebbe essere emanato entro la fine del mese di Marzo.  </p>
<p>Per qualsiasi informazione rispondete alla seguente email: RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-96-decreto-cura-italia-indennita-collaboratori-sportivi/">ARTICOLO 96 DECRETO CURA ITALIA “INDENNITA’ COLLABORATORI SPORTIVI”</a> was first posted on Marzo 25, 2020 at 5:20 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARTICOLO 38 DECRETO CURA ITALIA “INDENNITA’ LAVORATORI DELLO SPETTACOLO”</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-38-decreto-cura-italia-indennita-lavoratori-dello-spettacolo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 16:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
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					<description><![CDATA[Analisi dell’articolo 38 del Decreto Legge n. 18 del 2020  che prevede un’indennità di 600 euro per i lavoratori dello spettacolo.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-38-decreto-cura-italia-indennita-lavoratori-dello-spettacolo/">ARTICOLO 38 DECRETO CURA ITALIA “INDENNITA’ LAVORATORI DELLO SPETTACOLO”</a> was first posted on Marzo 25, 2020 at 5:07 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 38 del decreto Cura Italia prevede un’indennità per i lavoratori iscritti al “Fondo pensioni lavoratori dello Spettacolo” che sono in possesso dei seguenti requisiti:</p>
<p>·        hanno almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo (Enpals);</p>
<p>·        hanno prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50. 000 euro;</p>
<p>·        non sono titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020. </p>
<p>ARTICOLO 38 DECRETO CURA ITALIA “INDENNITA’ LAVORATORI DELLO SPETTACOLO”    </p>
<p>Analisi dell’articolo 38 del Decreto Legge n. 18 del 2020  che prevede un’indennità di 600 euro per i lavoratori dello spettacolo. </p>
<p>L’articolo 38 del decreto Cura Italia prevede un’indennità per i lavoratori iscritti al “Fondo pensioni lavoratori dello Spettacolo” che sono in possesso dei seguenti requisiti:</p>
<p>·        hanno almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo (Enpals);</p>
<p>·        hanno prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50. 000 euro;</p>
<p>·        non sono titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020. </p>
<p>L’indennità prevista dall’articolo 38 è pari ad € 600,00 e viene erogata direttamente dall’INPS nel limite di spesa di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020; l’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati al ministero del lavoro e delle politiche sociali e se dal controllo dovesse emergere un verificarsi di scostamenti dal limite di spesa previsto non verranno adottati altri provvedimenti concessori. </p>
<p>Attualmente il servizio di presentazione della domanda di indennità COVID-19 non è ancora disponibile nel sito Inps ma dovrebbe essere disponibile a breve. </p>
<p>Per qualsiasi informazione rispondete alla seguente email: RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<p></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-38-decreto-cura-italia-indennita-lavoratori-dello-spettacolo/">ARTICOLO 38 DECRETO CURA ITALIA “INDENNITA’ LAVORATORI DELLO SPETTACOLO”</a> was first posted on Marzo 25, 2020 at 5:07 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARTICOLO 30 DECRETO CURA ITALIA: INDENNITA’ LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-30-decreto-cura-italia-indennita-lavoratori-del-settore-agricolo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 16:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
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					<description><![CDATA[Analisi dell’articolo 30 del decreto Cura Italia che prevede un’indennità per i lavoratori del settore agricolo con contratto a tempo determinato<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-30-decreto-cura-italia-indennita-lavoratori-del-settore-agricolo/">ARTICOLO 30 DECRETO CURA ITALIA: INDENNITA’ LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO</a> was first posted on Marzo 25, 2020 at 5:03 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 30 del decreto “cura Italia” al primo comma prevede che agli operai agricoli, assunti con contratto a tempo determinato e non titolari di pensione, che nel 2019 hanno effettuato almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad € 600,00; questa indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del presidente della repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917. </p>
<p>ARTICOLO 30 DECRETO CURA ITALIA: INDENNITA’ LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO </p>
<p>Analisi dell’articolo 30 del decreto Cura Italia che prevede un’indennità per i lavoratori del settore agricolo con contratto a tempo determinato</p>
<p>L’articolo 30 del decreto “cura Italia” al primo comma prevede che agli operai agricoli, assunti con contratto a tempo determinato e non titolari di pensione, che nel 2019 hanno effettuato almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad € 600,00; questa indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del presidente della repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917. </p>
<p>L’indennità viene erogata dall’INPS previa domanda nel limite di spesa di 396 milioni di euro per il 2020; l’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati al ministero del lavoro e delle politiche sociali e se dal controllo dovesse emergere un verificarsi di scostamenti dal limite di spesa previsto non verranno adottati altri provvedimenti concessori. </p>
<p>Attualmente il servizio di presentazione della domanda di indennità COVID-19 non è ancora disponibile nel sito Inps ma dovrebbe essere disponibile a breve. </p>
<p>Per qualsiasi informazione rispondete alla seguente email: RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<p></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-30-decreto-cura-italia-indennita-lavoratori-del-settore-agricolo/">ARTICOLO 30 DECRETO CURA ITALIA: INDENNITA’ LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO</a> was first posted on Marzo 25, 2020 at 5:03 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARTICOLO 63 DECRETO LEGGE “CURA ITALIA”: Premio ai dipendenti come funziona</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-63-decreto-legge-cura-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 14:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
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		<category><![CDATA[premio lavoratori dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[quarantena]]></category>
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					<description><![CDATA[Misura di incentivo e supporto alle risorse umane delle aziende colpite causa crisi epidemiologica covid-19<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-63-decreto-legge-cura-italia/">ARTICOLO 63 DECRETO LEGGE “CURA ITALIA”: Premio ai dipendenti come funziona</a> was first posted on Marzo 24, 2020 at 3:39 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 63 del decreto legge “cura Italia” prevede che “ai titolari di reddito da lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, che possiedono un reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore ai 40. 000 € spetta, un premio per il mese idi marzo 2020 che non concorre alla formazione di reddito, pari ad € 100,00 da rapportare al numero dei giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. </p>
<p>ARTICOLO 63 DECRETO LEGGE “CURA ITALIA”</p>
<p>Premio ai lavoratori dipendenti. </p>
<p>L’articolo 63 del decreto legge “cura Italia” prevede che “ai titolari di reddito da lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, che possiedono un reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore ai 40. 000 € spetta, un premio per il mese di marzo 2020 che non concorre alla formazione di reddito, pari ad € 100,00 da rapportare al numero dei giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. </p>
<p>Quindi per poter accedere al premio sono necessarie le seguenti condizioni:</p>
<p>·        si deve essere lavoratori dipendenti;</p>
<p>·        si deve possedere un reddito complessivo da lavoratore dipendente non superiore a 40. 000 euro;</p>
<p>·        il premio è previsto per il mese di marzo;</p>
<p>·        il premio è di 100 euro ma va rapportato al numero di giorni svolti nella propria sede nel predetto mese di marzo. </p>
<p>I redditi da lavoro dipendente secondo l’articolo 49 comma 1 del summenzionato DPR n. 917/86, sono quelli “che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e’ considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro”. </p>
<p>Il premio sarà corrisposto a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno; inoltre i datori di lavoro compensano l’incentivo erogato mediante l’istituto di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 che prevede la cosìdetta compensazione “orizzontale”,  che dà la facoltà di compensare debiti e crediti nei confronti anche di diversi enti impositori (Stato, Inps, Inail, Enpals, ecc. ). </p>
<p>La compensazione orizzontale consiste nella somma algebrica di crediti e debiti di diversa natura  nei confronti di diversi enti impositori, risultanti da dichiarazioni annuali o denunce periodiche contributive e si effettua compilando gli appositi spazi del modello di pagamento F24. </p>
<p>Per qualsiasi informazione rispondete alla seguente email: RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM
</p>
<p></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-63-decreto-legge-cura-italia/">ARTICOLO 63 DECRETO LEGGE “CURA ITALIA”: Premio ai dipendenti come funziona</a> was first posted on Marzo 24, 2020 at 3:39 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DECRETO CURA ITALIA: INDENNITA’ COLLABORATORI SPORTIVI</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-cura-italia-indennita-collaboratori-sportivi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 07:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco per Sport e Non Profit]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[decreto cura Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Indennità collaboratori sportivi]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Sport e Salute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-sport-e-non-profit/decreto-cura-italia-indennita-collaboratori-sportivi/</guid>

					<description><![CDATA[Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 con l'articolo 96 disciplina le indennità per i collaboratori sportivi<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-cura-italia-indennita-collaboratori-sportivi/">DECRETO CURA ITALIA: INDENNITA’ COLLABORATORI SPORTIVI</a> was first posted on Marzo 23, 2020 at 8:48 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 96 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, disciplina l’argomento dell’indennità a favore dei collaboratori sportivi pari a 600 euro per i rapporti di collaborazione già in essere alla data del 23 febbraio 2020 &#8220;presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche&#8221;. </p>
<p>L’articolo 96 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, disciplina l’argomento dell’indennità a favore dei collaboratori sportivi pari a 600 euro per i rapporti di collaborazione già in essere alla data del 23 febbraio 2020 &#8220;presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche&#8221;. </p>
<p>Essa è riconosciuta da Sport e Salute S. P. A, azienda pubblica italiana che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia, producendo e fornendo servizi di carattere generale. Il limite della spesa è di 50 milioni di euro per l’anno 2020 e non concorre alla formazione del reddito. </p>
<p>Le domande degli interessati, accompagnate dall’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute S. P. A. Che, sulla base del registro acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione. </p>
<p>Le modalità di presentazione delle domande saranno individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di comune accordo con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dal 18 marzo 2020, data di pubblicazione del decreto &#8220;Cura Italia&#8221;. Con lo stesso decreto verranno definiti i criteri di gestione del fondo e le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo. </p>
<p>In attesa di sapere quali saranno le modalità di presentazione delle domande è comunque possibile verificare che il contratto di collaborazione esistente sia regolarmente sottoscritto con uno dei soggetti dell’ordinamento sportivo sopra indicati e verificare se l’ASD/SSD con cui si intratteneva il rapporto di collaborazione sportiva è attualmente iscritta al Registro CONI. </p>
<p>
</p>
<p>Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-cura-italia-indennita-collaboratori-sportivi/">DECRETO CURA ITALIA: INDENNITA’ COLLABORATORI SPORTIVI</a> was first posted on Marzo 23, 2020 at 8:48 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>DECRETO CURA ITALIA: FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-cura-italia-fondo-per-il-reddito-di-ultima-istanza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2020 16:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Decreto Cura Italia riconosce ai professionisti iscritti alle Casse un’indennità per l’anno 2020 ma serve un decreto attuativo<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-cura-italia-fondo-per-il-reddito-di-ultima-istanza/">DECRETO CURA ITALIA: FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA</a> was first posted on Marzo 20, 2020 at 5:12 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 44 del decreto Cura Italia, disciplina l’istituzione del “Fondo per il reddito di ultima istanza”, destinato ai lavoratori dipendenti e autonomi che conseguentemente all’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Tale fondo è volto a garantire il riconoscimento di un’indennità nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2020. </p>
<p>L’articolo 44 del decreto Cura Italia, disciplina l’istituzione del “Fondo per il reddito di ultima istanza”, destinato ai lavoratori dipendenti e autonomi che conseguentemente all’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Tale fondo è volto a garantire il riconoscimento di un’indennità nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2020. </p>
<p>Il secondo comma dice che con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità, nonché l’eventuale quota del limite di spesa da destinare al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Per questo punto la norma rimanda ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509. </p>
<p>Quali sono gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria? </p>
<p>Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 indica: </p>
<p>      ·       Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali. </p>
<p>·       Cassa di previdenza tra dottori commercialisti. </p>
<p>·       Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri. </p>
<p>·       Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti. </p>
<p>·       Cassa nazionale del notariato. </p>
<p>·       Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali. </p>
<p>·       Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO). </p>
<p>·       Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL). </p>
<p>·       Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM). </p>
<p>·       Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF). </p>
<p>·       Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV). </p>
<p>·       Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell&#8217;agricoltura (ENPAIA). </p>
<p>·       Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime. </p>
<p>·       Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI). </p>
<p>·       Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI). </p>
<p>·       Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI). </p>
<p>Come verrà finanziato il Fondo per il reddito di ultima istanza? </p>
<p>L’articolo 126 del decreto stabilisce che è autorizzata l’emissione di titoli di stato per un importo fino a 25. 000 milioni di euro per l’anno 2020.  Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di bilancio, in conformità con la risoluzione di approvazione. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-cura-italia-fondo-per-il-reddito-di-ultima-istanza/">DECRETO CURA ITALIA: FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA</a> was first posted on Marzo 20, 2020 at 5:12 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/credito-dimposta-per-le-spese-di-sanificazione-degli-ambienti-di-lavoro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2020 15:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
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		<category><![CDATA[sanificazione ambienti]]></category>
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					<description><![CDATA[Il decreto Cura Italia, con l’articolo 64, disciplina il credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro per il periodo d’imposta 2020.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/credito-dimposta-per-le-spese-di-sanificazione-degli-ambienti-di-lavoro/">Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro</a> was first posted on Marzo 20, 2020 at 4:34 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Col decreto Cura Italia, al fine di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, come indispensabile misura di sicurezza e contenimento del contagio del virus Covid-19, è riconosciuto per il periodo d’imposta 2020, un credito nella misura del 50% delle spese sostenute. </p>
<p>Col decreto Cura Italia, al fine di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, come indispensabile misura di sicurezza e contenimento del contagio del virus Covid-19, è riconosciuto per il periodo d’imposta 2020, un credito nella misura del 50% delle spese sostenute. </p>
<p>Chi sono i beneficiari del credito d’imposta? Possono fare domanda per il credito d’imposta i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, e quindi tutti quei datori di lavoro che sono tenuti a garantire l’igienicità degli ambienti di lavoro e degli strumenti propedeutici allo svolgimento dell’attività lavorativa. </p>
<p>Limite di spesa: Le spese sostenute devono essere documentate fino ad un massimo di 20. 000 euro per ciascun beneficiario per un limite massimo di 50 milioni di euro esclusivamente per l’anno 2020. </p>
<p>E’ importante essere a conoscenza del fatto che entro trenta giorni dovrà essere emanato il decreto attuativo del Ministro dello sviluppo economico di comune accordo con il Ministro dell’economia e delle finanze in cui verranno esplicati i criteri di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, anche al fine di rispettare il limite di spesa indicato. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/credito-dimposta-per-le-spese-di-sanificazione-degli-ambienti-di-lavoro/">Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro</a> was first posted on Marzo 20, 2020 at 4:34 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>ARTICOLO 28 DECRETO CURA ITALIA</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-28-decreto-cura-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 15:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
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		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
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					<description><![CDATA[Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-28-decreto-cura-italia/">ARTICOLO 28 DECRETO CURA ITALIA</a> was first posted on Marzo 19, 2020 at 4:53 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 28 prevede che “ ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995 n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad € 600,00. L’Indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. </p>
<p>ARTICOLO 28 DECRETO CURA ITALIA</p>
<p>Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago</p>
<p>L’articolo 28 prevede che “ ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995 n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad € 600,00. L’Indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. </p>
<p>L’articolo 28 fa quindi riferimento a tutti coloro che sono iscritti all’assicurazione Generale obbligatoria AGO, cioè iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni.  </p>
<p>L&#8217;Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), è gestito in Italia dall’INPS e le prestazioni erogate dall&#8217;assicurazione generale obbligatoria sono:</p>
<p>·        pensione di vecchiaia (al raggiungimento dell&#8217;età pensionabile)</p>
<p>·        pensione di anzianità (al raggiungimento dell&#8217;anzianità contributiva)</p>
<p>·        pensione di inabilità (al verificarsi di un evento invalidante totale)</p>
<p>·        assegno di invalidità (al verificarsi di una riduzione della capacità lavorativa)</p>
<p>·        pensione ai superstiti (indiretta e di reversibilità)</p>
<p>·        pensione supplementare di vecchiaia (per il lavoratore che pur titolare di un&#8217;altra pensione liquidata presso un fondo previdenziale esonerativo, esclusivo o sostitutivo, non abbia maturato i contributi sufficienti per il diritto alla pensione autonoma)</p>
<p>Gli artigiani, i commercianti , i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli sono iscritti in apposite sezioni (gestioni speciali), dotate di autonomia finanziaria e di separata contabilità. </p>
<p>Le prestazioni previdenziali sono dovute al lavoratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia versato con regolarità i contributi (principio dell&#8217;automaticità delle prestazioni), pur nei limiti della prescrizione. </p>
<p>L’articolo 28 fa riferimento proprio agli iscritti alle gestioni speciali. </p>
<p>Il secondo comma dell’art. 28 prevede che l’indennità prevista al 1° comma dello stesso articolo è erogata dall’INPS, previa domanda da presentare secondo modalità che verranno stabilite dallo stesso istituti, nel limite di spesa complessiva di 2. 160 milioni di euro per l’anno 2020; l’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, comunicando il risultato di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Se dal controllo effettuato dovesse emergere il verificarsi di scostamenti dal limite previsto non sono adottati ulteriori provvedimenti concessori. </p>
<p>Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-28-decreto-cura-italia/">ARTICOLO 28 DECRETO CURA ITALIA</a> was first posted on Marzo 19, 2020 at 4:53 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARTICOLO 26 DECRETO CURA ITALIA</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-26-decreto-cura-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 14:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
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		<category><![CDATA[sorveglianza attiva]]></category>
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					<description><![CDATA[Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-26-decreto-cura-italia/">ARTICOLO 26 DECRETO CURA ITALIA</a> was first posted on Marzo 19, 2020 at 3:42 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 26 del decreto “Cura Italia” al primo comma prevede che “ il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, di cui all’articolo 1, comma 2 lettere h) e i) del decreto legge 23 febbraio 2020, dai lavoratori privati, è equiparato  a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. ” ( Il periodo di comporto è quel periodo durante il quale il dipendente in malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro). </p>
<p>ARTICOLO 26 DECRETO CURA ITALIA</p>
<p>Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato. </p>
<p>L’articolo 26 del decreto “Cura Italia” al primo comma prevede che “ il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, di cui all’articolo 1, comma 2 lettere h) e i) del decreto legge 23 febbraio 2020, dai lavoratori privati, è equiparato  a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. ” ( Il periodo di comporto è quel periodo durante il quale il dipendente in malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro). </p>
<p>La  sorveglianza attiva sulla base della lettera h) si applica agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa mentre la lettera i) prevede che gli individui che hanno fatto ingresso in Italia, provenienti da zone identificate dall’Organizzazione mondiale della Sanità come zone a rischio epidemiologico, devono obbligatoriamente comunicare questa circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare con sorveglianza fiduciaria attiva. </p>
<p>Per il periodo trascorso in quarantena il medico provvede a redigere il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria esaminata in precedenza; gli eventuali certificati di malattia trasmessi prima dell’entrata in vigore del decreto “cura Italia”, sono validi anche in assenza del provvedimento che ha dato origine alla quarantena, redatto dall’operatore di sanità pubblica. </p>
<p>In deroga alle vigenti disposizioni gli oneri a carico del datore di lavoro che presenta domanda all’ente previdenziale e degli istituti previdenziali connessi alla tutela della malattia, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni  di euro per l’anno 2020. </p>
<p>Gli enti previdenziali provvederanno a monitorare il limite di spesa previsto e nel caso in cui da questo monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa gli stessi enti provvederanno a non prendere in considerazione altre domande. </p>
<p>In ogni caso se il lavoratore si trova in malattia accertata da COVID-19,  il certificato viene redatto dal medico curante tramite i canali telematici senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica. </p>
<p>Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-26-decreto-cura-italia/">ARTICOLO 26 DECRETO CURA ITALIA</a> was first posted on Marzo 19, 2020 at 3:42 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID-19: ACCESSO ALL&#8217;ASSEGNO ORDINARIO</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/covid-19-accesso-allassegno-ordinario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 14:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti alle imprese]]></category>
		<category><![CDATA[assegno ordinario]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[decreto cura Italia]]></category>
		<category><![CDATA[decreto marzo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/lavoro-e-diritto/covid-19-accesso-allassegno-ordinario/</guid>

					<description><![CDATA[Analisi della parte dell'articolo 19 del decreto marzo, contenente il tema dell'accesso all'assegno ordinario.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/covid-19-accesso-allassegno-ordinario/">COVID-19: ACCESSO ALL&#8217;ASSEGNO ORDINARIO</a> was first posted on Marzo 18, 2020 at 3:45 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il decreto Cura Italia si è impegnato ad allargare i confini delle leggi già esistenti in materia di ammortizzatori sociali. </p>
<p>Analizziamo insieme il tema dell&#8217;assegno ordinario e cosa è cambiato nel 2020 rispetto al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. </p>
<p>Il decreto Cura Italia si è impegnato ad allargare i confini delle leggi già esistenti in materia di ammortizzatori sociali. </p>
<p>Analizziamo insieme il tema dell&#8217;assegno ordinario e cosa è cambiato nel 2020 rispetto al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. </p>
<p>
I datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di accesso all’assegno ordinario con causale “COVID-19” per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto.  
</p>
<p>I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall’ articolo 15, comma 2, nonché dall’articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l’assegno ordinario, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventive ma in ogni caso la domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. La domanda non è soggetta a verifica dei requisiti esposti all’articolo 11 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015. </p>
<p>I periodi di assegno ordinario concessi non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 30 del già menzionato decreto del 2015, pertanto esso rimarrà invariato e limitatamente a tali periodi, data la situazione di crisi derivante dall’emergenza epidemiologica già espressa in precedenza, non si applica tutta la normativa trattata dall’articolo 5 all’articolo 29 e 33, comma 2 del suddetto decreto legislativo. </p>
<p>L’assegno ordinario è concesso, relativamente per il periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. </p>
<p>I lavoratori destinatari del trattamento di integrazione salariale devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la condizione di anzianità di almeno 90 giorni. </p>
<p>Le prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1. 347,2 milioni di euro per l’anno 2020. L&#8217;INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande. </p>
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<p>Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
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<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/covid-19-accesso-allassegno-ordinario/">COVID-19: ACCESSO ALL&#8217;ASSEGNO ORDINARIO</a> was first posted on Marzo 18, 2020 at 3:45 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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