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	<title>Cura Italia &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>Cura Italia &#8211; Commercialista.it</title>
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		<title>INDENNITA&#8217; COLLABORATORI SPORTIVI: DA DOMANI IL VIA ALLE DOMANDE!!!</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/indennita-collaboratori-sportivi-da-domani-il-via-alle-domande/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 14:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[art.96]]></category>
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					<description><![CDATA[Da domani 07 aprile 2020 sarà possibile richiedere l'indennità per i collaboratori sportivi. Qui in allegato il decreto interministeriale!!<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/indennita-collaboratori-sportivi-da-domani-il-via-alle-domande/">INDENNITA&#8217; COLLABORATORI SPORTIVI: DA DOMANI IL VIA ALLE DOMANDE!!!</a> was first posted on Aprile 6, 2020 at 4:34 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In data odierna, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, ha emanato il decreto con cui sono state individuate le modalità di presentazione delle domande per l’indennità ai collaboratori sportivi. <br />
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva a breve sul sito istituzionale di Sport e Salute (<a href="http://www. Sportesalute. Eu/">www. Sportesalute. Eu</a>), che consentirà agli utenti di procedere, previo accreditamento, alla presentazione formale della domanda, delle autocertificazioni e dei documenti richiesti dal decreto ministeriale. </p>
<p>In data odierna, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, ha emanato il decreto con cui sono state individuate le modalità di presentazione delle domande per l’indennità ai collaboratori sportivi. <br />
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva a breve sul sito istituzionale di Sport e Salute (<a href="http://www. Sportesalute. Eu/">www. Sportesalute. Eu</a>), che consentirà agli utenti di procedere, previo accreditamento, alla presentazione formale della domanda, delle autocertificazioni e dei documenti richiesti dal decreto ministeriale. </p>
<p>TERMINI: Le richieste possono essere presentate entro il 30/04/2020. </p>
<p>
PRIORITà PREVISTA DAL DECRETO MINISTERIALE: è espressamente prevista una priorità per i collaboratori sportivi che nel periodo d’imposta 2019 non abbiano percepito compensi sportivi complessivamente superiori a 10. 000 euro. </p>
<p>
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: La domanda dovrà essere compilata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva dalle ore 14. 00 di martedì 7 aprile sul sito di Sport e Salute. </p>
<p>La procedura prevede tre fasi:</p>
<p>    la prenotazione: per prenotarsi è necessario inviare un SMS con il proprio codice fiscale al numero che verrà comunicato da martedì 7 aprile 2020 sul sito (<a href="http://www. Sportesalute. Eu/">www. Sportesalute. Eu</a>) e sui canali istituzionali di Sport e Salute. Dopo aver inviato l’SMS, si riceverà un codice di prenotazione e l’indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma;<br />
    l’accreditamento: per accreditarsi è necessario disporre di un proprio indirizzo mail, del proprio codice fiscale e del codice di prenotazione ricevuto a seguito dell’invio dell’SMS;<br />
    la compilazione e l’invio della domanda: immediatamente a seguito dell’accreditamento, sarà possibile accedere alla piattaforma, compilare la domanda, allegare i documenti e procedere con l’invio. </p>
<p>PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA CONTATTATECI ALLA MAIL RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/indennita-collaboratori-sportivi-da-domani-il-via-alle-domande/">INDENNITA&#8217; COLLABORATORI SPORTIVI: DA DOMANI IL VIA ALLE DOMANDE!!!</a> was first posted on Aprile 6, 2020 at 4:34 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INDENNITA’ PROFESSIONISTI E LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/indennita-professionisti-e-lavoratori-con-rapporto-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 16:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti ai lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[co.co.co]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Cura Italia]]></category>
		<category><![CDATA[DL 18/2020]]></category>
		<category><![CDATA[indennità]]></category>
		<category><![CDATA[liberi professionisti]]></category>
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					<description><![CDATA[Il messaggio n. 1288 del 20 marzo 2020 dell'INPS informa che i lavoratori che le domande saranno rese disponibili entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/indennita-professionisti-e-lavoratori-con-rapporto-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa/">INDENNITA’ PROFESSIONISTI E LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA</a> was first posted on Marzo 25, 2020 at 5:17 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co. Co. Co) attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all&#8217;articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. </p>
<p>Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co. Co. Co) attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all&#8217;articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, il quale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal già menzionato monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa imposto, non sono adottati altri provvedimenti concessori. </p>
<p>L’INPS spiega nel messaggio n. 1288 del 20 marzo 2020 che i lavoratori, al fine di ricevere la prestazione, dovranno presentare domanda mediante via telematica utilizzando il consueto canale <a href="http://www. Inps. It/">www. Inps. It</a>. </p>
<p>Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche. </p>
<p>Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/indennita-professionisti-e-lavoratori-con-rapporto-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa/">INDENNITA’ PROFESSIONISTI E LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA</a> was first posted on Marzo 25, 2020 at 5:17 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INDENNITA’ LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL’AGO</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/indennita-lavoratori-autonomi-iscritti-alle-gestioni-speciali-dellago/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 15:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[autonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Cura Italia]]></category>
		<category><![CDATA[decreto legge 18 2020]]></category>
		<category><![CDATA[gestione speciale AGO]]></category>
		<category><![CDATA[indennità]]></category>
		<category><![CDATA[Messaggio INPS]]></category>
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					<description><![CDATA[Il messaggio n. 1288 dell'INPS informa che entro la fine del mese di marzo le domande saranno rese disponibili.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/indennita-lavoratori-autonomi-iscritti-alle-gestioni-speciali-dellago/">INDENNITA’ LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL’AGO</a> was first posted on Marzo 25, 2020 at 4:38 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 28 prevede che “ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995 n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad € 600,00.  L’Indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. </p>
<p>L’articolo 28 prevede che “ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, ad esclusione della Gestione separata di cui all&#8217;articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995 n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad € 600,00.  L’Indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. </p>
<p>L’articolo 28 fa quindi riferimento a tutti coloro che sono iscritti all&#8217;assicurazione Generale obbligatoria AGO, cioè iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni.  </p>
<p>Il secondo comma dell’art. 28 prevede che l’indennità prevista al 1° comma dello stesso articolo è erogata dall’INPS, previa domanda da presentare secondo modalità che verranno stabilite dallo stesso istituto. </p>
<p>L’INPS spiega nel messaggio n. 1288 del 20 marzo 2020 che i lavoratori, al fine di ricevere la prestazione, dovranno presentare domanda mediante via telematica utilizzando il consueto canale <a href="http://www. Inps. It/">www. Inps. It</a>. </p>
<p>Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche. </p>
<p>Per informazioni ed assistenza invia mail a RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/indennita-lavoratori-autonomi-iscritti-alle-gestioni-speciali-dellago/">INDENNITA’ LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL’AGO</a> was first posted on Marzo 25, 2020 at 4:38 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Art. 106 D.L. 18/2020: Proroga approvazione bilanci Srl, Spa e Cooperative dal 30.04 al 30.06</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/art-106-dl-182020-norme-in-materia-di-svolgimento-delle-assemblee-di-societ224/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 10:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[assemblee ordinarie]]></category>
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					<description><![CDATA[Le nuove disposizioni per le assemblee di società cambiano le scadenze limitatamente a questo periodo caratterizzato dall'emergenza COVID-19<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/art-106-dl-182020-norme-in-materia-di-svolgimento-delle-assemblee-di-societ224/">Art. 106 D.L. 18/2020: Proroga approvazione bilanci Srl, Spa e Cooperative dal 30.04 al 30.06</a> was first posted on Marzo 25, 2020 at 11:09 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In data 17 marzo 2020 è entrato in vigore il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. </p>
<p>L’art. 106 del decreto-legge contiene specifiche norme in materia di svolgimento delle assemblee di società. Il primo comma dice che in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, co. 2, e 2478-bis del Codice civile che prevedono la convocazione dell’assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, questa, data la situazione di estrema emergenza epidemiologica da COVID-19, è convocata entro 180 giorni. </p>
<p>In data 17 marzo 2020 è entrato in vigore il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. </p>
<p>L’art. 106 del decreto-legge contiene specifiche norme in materia di svolgimento delle assemblee di società. Il primo comma dice che in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, co. 2, e 2478-bis del Codice civile che prevedono la convocazione dell’assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, questa, data la situazione di estrema emergenza epidemiologica da COVID-19, è convocata entro 180 giorni. </p>
<p>Le società per azioni (S. P. A. ), le società in accomandita per azioni (S. A. P. A), le società a responsabilità limitata (S. R. L), le società cooperative e le mutue assicuratrici, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, possono prendere in considerazione l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza. Possono inoltre contemplare che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi del diritto di voto senza che si trovino il presidente, il segretario e il notaio nel medesimo luogo. </p>
<p>Le società a responsabilità limitata, inoltre, possono consentire che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. </p>
<p>Per quanto riguarda le società con azioni quotate, queste possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’art. 135-undicies del decreto legislativo 58/1998 anche nel caso in cui lo statuto disponga diversamente. Quindi, secondo quanto riportato dal menzionato articolo:” Le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all&#8217;ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. ” Oltre a ciò, tali società possono prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea di svolga solo ed esclusivamente tramite il rappresentante designato, al quale possono essere conferite deleghe o subdeleghe. </p>
<p>Le disposizioni dell’art. 106 si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 o entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza dell’epidemia da COVID-19. </p>
<p>Quindi la convocazione dell’assemblea è rimandata al 30 giugno 2020, l’approvazione del bilancio al 30 agosto 2020 e il deposito del bilancio deve essere effettuato entro il 30 settembre 2020. </p>
<p>Contattaci alla mail <a href="mailto:RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM">RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</a> per informazioni e assistenza. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/art-106-dl-182020-norme-in-materia-di-svolgimento-delle-assemblee-di-societ224/">Art. 106 D.L. 18/2020: Proroga approvazione bilanci Srl, Spa e Cooperative dal 30.04 al 30.06</a> was first posted on Marzo 25, 2020 at 11:09 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID-19: PROROGA DEI VERSAMENTI NEL SETTORE DEI GIOCHI</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/covid-19-proroga-dei-versamenti-nel-settore-dei-giochi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Silvia Picca]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 15:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[bingo]]></category>
		<category><![CDATA[Cura Italia]]></category>
		<category><![CDATA[PREU]]></category>
		<category><![CDATA[sale gioco]]></category>
		<category><![CDATA[settore giochi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/covid-19-proroga-dei-versamenti-nel-settore-dei-giochi/</guid>

					<description><![CDATA[Analizziamo l’art. 69 dedicato e l'art. 61 del decreto-legge<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/covid-19-proroga-dei-versamenti-nel-settore-dei-giochi/">COVID-19: PROROGA DEI VERSAMENTI NEL SETTORE DEI GIOCHI</a> was first posted on Marzo 19, 2020 at 4:42 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con il Decreto “Marzo” o “Cura Italia”, ai sensi dell’articolo 69, il Governo viene incontro ad uno dei settori maggiormente colpito dall&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19; il settore dei giochi. </p>
<p>COVID-19: PROROGA DEI VERSAMENTI NEL SETTORE DEI GIOCHI</p>
<p>Analizziamo l’articolo 69 dedicato</p>
<p> </p>
<p>Con il Decreto “Marzo” o “Cura Italia”, ai sensi dell’articolo 69, il Governo viene incontro ad uno dei settori maggiormente colpito dall&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19; il settore dei giochi. </p>
<p>Sono prorogati al 29 maggio 2020 i versamenti in scadenza entro il 30 aprile 2020 relativi al:</p>
<p>&#8211;      Prelievo erariale unico;</p>
<p>&#8211;      canone concessorio. </p>
<p>Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. </p>
<p>La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020. </p>
<p>Per le sale bingo, a seguito della sospensione dell’attività non è dovuto il pagamento dei canoni concessori previsti per la proroga delle concessioni del gioco del bingo a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell’attività. </p>
<p>Considerata la grave situazione sono per giunta prorogati di 6 mesi i termini previsti per l’indizione delle gare delle scommesse e del bingo, della gara per gli apparecchi da intrattenimento, dell’entrata in vigore del Registro unico del gioco e dell’entrata a regime degli apparecchi con controllo da remoto. </p>
<p>Inoltre, </p>
<p>Ai sensi dell’art. 61, per i soggetti che gestiscono scommesse, sale gioco e biliardi, è prevista la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte, dei contributi previdenziali e assistenziali ed i premi per l&#8217;assicurazione obbligatoria fino al 30 aprile 2020 e la sospensione dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020. </p>
<p>I suddetti versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. </p>
<p>Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. </p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/covid-19-proroga-dei-versamenti-nel-settore-dei-giochi/">COVID-19: PROROGA DEI VERSAMENTI NEL SETTORE DEI GIOCHI</a> was first posted on Marzo 19, 2020 at 4:42 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Art. 27 del decreto “Cura Italia”: indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/art-27-del-decreto-cura-italia-indennit224-professionisti-e-lavoratori-con-rapporto-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 14:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Cura Italia]]></category>
		<category><![CDATA[decreto marzo]]></category>
		<category><![CDATA[indennità]]></category>
		<category><![CDATA[partita iva]]></category>
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					<description><![CDATA[Il testo del decreto “Cura Italia”, tra le varie agevolazioni, aggiunge un’indennità di 600 euro ai liberi professionisti. Vediamo come si configura la norma in questo momento di emergenza epidemiologica per tutelare le partite IVA.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/art-27-del-decreto-cura-italia-indennit224-professionisti-e-lavoratori-con-rapporto-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa/">Art. 27 del decreto “Cura Italia”: indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa</a> was first posted on Marzo 19, 2020 at 3:06 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co. Co. Co) attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all&#8217;articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. </p>
<p>Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co. Co. Co) attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all&#8217;articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. Come negli altri casi trattati dal decreto Cura Italia, L&#8217;INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal già menzionato monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa imposto, non sono adottati altri provvedimenti concessori. </p>
<p>La stessa indennità viene riconosciuta anche a:</p>
<p>    lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 28);<br />
    lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione e purchè gli stessi non risultino titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente (art. 29);<br />
    lavoratori del settore agricolo a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (art. 30);<br />
    lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo (con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo) da cui è derivato un reddito non superiore a 50. 000 euro, e non titolari di pensione  purchè non risultino titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione (art. 38). </p>
<p>Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/art-27-del-decreto-cura-italia-indennit224-professionisti-e-lavoratori-con-rapporto-di-collaborazione-coordinata-e-continuativa/">Art. 27 del decreto “Cura Italia”: indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa</a> was first posted on Marzo 19, 2020 at 3:06 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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