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	<title>covid-19 | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>covid-19 | Commercialista.it</title>
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		<title>Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/credito-dimposta-per-ladeguamento-degli-ambienti-di-lavoro-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Franchi Francesca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 15:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
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					<description><![CDATA[La recente Legge di Bilancio L. n.178 del 2020 all’art. 1 commi 1098-1100 ha prorogato il termine previsto per usufruire del Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/credito-dimposta-per-ladeguamento-degli-ambienti-di-lavoro-3/">Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro</a> was first posted on Marzo 9, 2021 at 4:38 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La recente Legge di Bilancio L. N. 178 del 2020 all’art. 1 commi 1098-1100 ha prorogato il termine previsto per usufruire del Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti previsto dal Decreto Rilancio, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 all’art. 120, fino a giugno 2021. </p>
<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate recepisce le novità sulle scadenze, con il provvedimento dell&#8217;8 gennaio 2021: il nuovo termine per l&#8217;utilizzo in compensazione con modello F24 o per la cessione è il 30 giugno 2021. </p>
<p>Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro </p>
<p> </p>
<p>Riferimenti normativi: </p>
<p>La recente Legge di Bilancio L. N. 178 del 2020 all’art. 1 commi 1098-1100 ha prorogato il termine previsto per usufruire del Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti previsto dal Decreto Rilancio, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 all’art. 120, fino a giugno 2021. </p>
<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate recepisce le novità sulle scadenze, con il provvedimento dell&#8217;8 gennaio 2021: il nuovo termine per l&#8217;utilizzo in compensazione con modello F24 o per la cessione è il 30 giugno 2021. </p>
<p> </p>
<p>Che cos’è</p>
<p>Si tratta di un’agevolazione fiscale prevista per i contribuenti che, durante l’emergenza epidemiologica, hanno sostenuto spese ingenti per adottare le misure di adeguamento degli ambienti di lavoro nel rispetto della normativa anti Covid-19. </p>
<p>L’ammontare massimo fruibile da ciascun beneficiario è pari al 60% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata all’Agenzia delle Entrate. L’ammontare massimo delle spese ammissibili non può eccedere il limite di 80. 000 euro. Tale limite massimo è riferito all&#8217;importo delle spese ammissibili e, di conseguenza, l&#8217;ammontare del credito non può eccedere il limite di 48. 000 euro. Pertanto, nel caso in cui dette spese siano superiori a tale ultimo importo, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo consentito di 48. 000 euro. </p>
<p> </p>
<p>A chi spetta? </p>
<p>Con il provvedimento del 10 luglio 2020 dell’Agenzia delle entrate sono stati definiti i criteri e le modalità per la fruizione dei crediti d’imposta. </p>
<p>La platea dei soggetti possibili beneficiari è costituita:</p>
<p>    dagli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. In particolare, deve trattarsi di: attività di impresa, arte o professione esercitata in luogo aperto al pubblico (ovvero in luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o nei limiti della capienza)<br />
    associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore. </p>
<p> </p>
<p>Come usufruirne</p>
<p>L&#8217;agevolazione spetta in relazione alle spese sostenute nel 2020, anche prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del sopra citato Decreto Rilancio. </p>
<p>Per poter accedere al credito d’imposta i contribuenti interessati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate</p>
<p>    l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione</p>
<p>    l’importo che prevedono di sostenere successivamente. </p>
<p>
</p>
<p>Come fare la richiesta</p>
<p>Per la richiesta del credito d’imposta deve essere utilizzato l’apposito modello di comunicazione. </p>
<p>I contribuenti interessati possono trasmettere la comunicazione, esclusivamente in modalità telematica, sia direttamente sia avvalendosi di un intermediario, utilizzando l’applicativo web dedicato disponibile in area riservata (Entratel/Fisconline) o i tradizionali canali telematici dell’Agenzia. </p>
<p>
</p>
<p>Termini</p>
<p>La comunicazione può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 31 maggio 2021. Nel caso in cui sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, devono essere indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020. </p>
<p> </p>
<p>Utilizzo del credito</p>
<p>Come detto questo il credito d’imposta, fino all’ammontare massimo fruibile, può essere utilizzato:</p>
<p>    in compensazione direttamente negli F24 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021;</p>
<p>    oppure i soggetti beneficiari del credito possono optare per la cessione dello stesso, ai sensi dell’articolo 122 del decreto legge n. 34 del 2020, fino al 30 giugno 2021. La cessione, anche parziale, del credito può essere fatta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari e può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/credito-dimposta-per-ladeguamento-degli-ambienti-di-lavoro-3/">Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro</a> was first posted on Marzo 9, 2021 at 4:38 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La riforma dello sport: nasce la figura del lavoratore sportivo</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-riforma-dello-sport-nasce-la-figura-del-lavoratore-sportivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 10:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASSOCIAZIONI CULTURALI (APS) ED ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD – SSD)]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco per Sport e Non Profit]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
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		<category><![CDATA[legge delega 86/2019]]></category>
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		<category><![CDATA[Sportivo lavoratore]]></category>
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					<description><![CDATA[Il consiglio dei ministri a data 26 febbraio 2021 ha finalmente approvato i cinque decreti legislativi della legge delega numero 86 dell’8 agosto 2019 apportando grandi cambiamenti nell’ordinamento sportivo.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-riforma-dello-sport-nasce-la-figura-del-lavoratore-sportivo/">La riforma dello sport: nasce la figura del lavoratore sportivo</a> was first posted on Marzo 2, 2021 at 11:19 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Una delle novità più importanti è sicuramente l’introduzione della figura del lavoratore sportivo che comporta un aumento delle tutele previste per gli atleti dilettanti,  senza più distinzioni in base all’attività sportiva svolta in forma professionistica o dilettantistica; le associazioni sportive dilettantistiche grazie alla ridefinizione del concetto di scopo di lucro, potranno distribuire dividendi ed acquisire qualsiasi tipologia di forma societaria tra quelle previste nel titolo V del codice civile. Inoltre vengono ridefinite le norme che regolano l’attività dei procuratori sportivi, degli impianti e degli stadi, vengono stabilite nuove disposizioni per la sicurezza delle discipline sportive invernali e vengono aumentate le tutele degli atleti disabili, con l’introduzione delle sezioni paraolimpiche nei corpi civili e militari dello stato.</p>
<p>Aggiornato a febbraio 2023</p>
<h2>La riforma dello sport: nasce la figura del lavoratore sportivo</h2>
<p>Il consiglio dei ministri a data 26 febbraio 2021 ha finalmente approvato i cinque decreti legislativi della legge delega numero 86 dell’8 agosto 2019 apportando grandi cambiamenti nell’ordinamento sportivo.</p>
<p>Una delle novità più importanti è sicuramente l’introduzione della figura del lavoratore sportivo che comporta un aumento delle tutele previste per gli atleti dilettanti,  senza più distinzioni in base all’attività sportiva svolta in forma professionistica o dilettantistica; le associazioni sportive dilettantistiche grazie alla ridefinizione del concetto di scopo di lucro, potranno distribuire dividendi ed acquisire qualsiasi tipologia di forma societaria tra quelle previste nel titolo V del codice civile. Inoltre vengono ridefinite le norme che regolano l’attività dei procuratori sportivi, degli impianti e degli stadi, vengono stabilite nuove disposizioni per la sicurezza delle discipline sportive invernali e vengono aumentate le tutele degli atleti disabili, con l’introduzione delle sezioni paraolimpiche nei corpi civili e militari dello stato.</p>
<p>Per molti lo sport non è un hobby ma costituisce un vero e proprio lavoro: in Italia, ci sono centinaia di migliaia di atleti di varie discipline sportive, allenatori, istruttori, direttori di gara e molte altre figure che svolgono queste attività, in modo professionale o dilettantistico, senza una chiara regolamentazione giuridica delle prestazioni e dei compensi.</p>
<h2>Differenza tra professionisti e dilettanti</h2>
<p>In riferimento al lavoro sportivo, la riforma elimina le differenze di inquadramento tra professionisti e dilettanti: viene definito lavoratore sportivo “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che senza alcuna distinzione di genere e, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo, al di fuori delle prestazioni amatoriali”.</p>
<p>Dunque, ciò che qualifica questa nuova figura professionale non è il settore di attività (sono compresi tutti gli sport) e neppure l’intensità dell’impegno (viene superata la tradizionale distinzione tra professionisti e dilettanti) ma il fatto di percepire un corrispettivo per prestazioni che esulano dalle attività sportive svolte a livello puramente amatoriale.</p>
<h2>Tutele previdenziali per gli atleti</h2>
<p>Dal 1° luglio del 2022, anziché da settembre 2021 come inizialmente era previsto, ad ogni atleta saranno garantite tutele previdenziali e assistenziali, a prescindere dal suo status di professionista o dilettante.</p>
<p>Prima di questa importante modifica, infatti, lo status di <a href="https://www.informazionefiscale.it/bonus-sport-sponsorizzazioni-2020-domanda-scadenza-credito-di-imposta" target="_blank" rel="nofollow noopener">lavoratore sportivo</a> veniva riconosciuto esclusivamente all’atleta professionista che esercitava attività sportiva a pagamento sotto contratto con una società, appunto, professionistica.</p>
<p>Ai dilettanti, al contrario, non veniva attribuito alcun riconoscimento, tant’è che le somme di denaro da loro ricevute per l’attività svolta non venivano versate a titolo di remunerazione per una prestazione lavorativa ma solo come rimborso spese o premio.</p>
<h2>Nuovi costi da sostenere per le associazioni</h2>
<p>Questo comporta che per le associazioni cambierà la prospettiva dei costi da sostenere: fino ad oggi infatti gli atleti che operano all’interno di federazioni non professionistiche ( le federazioni professionistiche in Italia sono calcio, basket, ciclismo e golf ma solo al maschile) sono stati inquadrati come dilettanti e questo comporta un costo minore per la società non avendo un’iscrizione previdenziale obbligatoria.</p>
<p>Gli operatori dello sport dal 1° luglio del 2022 potranno stipulare contratti di lavoro subordinato o autonomo anche in forma di collaborazione continuata e continuativa, in luogo dei precedenti accordi collaborazione privati a cui erano obbligati e dovranno versare, peraltro, a fronte dei diritti previdenziali ed assistenziali che verranno loro riconosciuti, i relativi contributi alla <a href="https://www.informazionefiscale.it/gestione-separata-INPS-aliquote-contributi-2021-minimale-massimale" target="_blank" rel="nofollow noopener">Gestione separata dell’INPS</a>.</p>
<p>Il Dlgs prevede infatti il cambio di nome del “Fondo pensione sportivi professionisti”, che diventerà il “Fondo pensione dei lavoratori sportivi&#8221;.</p>
<p>Se sei interessato ad avere maggiori informazioni compila <a href="https://ps37mp82fs6.typeform.com/to/Q4UUtwf7#campagna=articolo" target="_blank" rel="noopener">form di contatto</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-riforma-dello-sport-nasce-la-figura-del-lavoratore-sportivo/">La riforma dello sport: nasce la figura del lavoratore sportivo</a> was first posted on Marzo 2, 2021 at 11:19 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lo sgravio contributivo per le assunzioni degli apprendisti</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/lo-sgravio-contributivo-per-le-assunzioni-degli-apprendisti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
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		<category><![CDATA[sgravio contributivo]]></category>
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					<description><![CDATA[Approvato un emendamento al "Decreto Ristori" in merito alla proroga, fino al 31 dicembre 2021, dell'esonero contributivo per le assunzioni di apprendistati di primo livello nelle aziende fino a 9 dipendenti.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/lo-sgravio-contributivo-per-le-assunzioni-degli-apprendisti/">Lo sgravio contributivo per le assunzioni degli apprendisti</a> was first posted on Febbraio 5, 2021 at 9:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La legge di conversione del decreto Ristori prevede il riconoscimento, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari od inferiore a 9, di uno.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Lo sgravio contributivo per le assunzioni di apprendisti</h2>
<p>Approvato un emendamento al &#8220;Decreto Ristori&#8221; in merito alla proroga, fino al 31 dicembre 2021, dell&#8217;esonero contributivo per le assunzioni di apprendistati di primo livello nelle aziende fino a 9 dipendenti.</p>
<p>La legge di conversione del decreto Ristori prevede il riconoscimento, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari od inferiore a 9, di uno sgravio totale della contribuzione dovuta per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2021, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Il contratto di apprendistato di primo livello</h2>
<p>Il contratto di apprendistato di primo livello si rivolge ai giovani che si trovano ancora all’interno del circuito scolastico, favorendo tramite un piano formativo realizzato in parte in azienda e in parte a scuola, l’opportunità di conseguire uno dei titoli di studio della formazione secondaria, maturando contemporaneamente un’esperienza lavorativa in azienda.</p>
<p>Il contratto di apprendistato di primo livello può essere stipulato in tutti i settori di attività a condizione che gli apprendisti abbiamo tra i 15 e i 25 anni; lo scopo del contatto è il conseguimento della formazione secondaria:</p>
<p>·         qualifica e diploma professionale;</p>
<p>·         diploma di istruzione secondaria superiore;</p>
<p>·         certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS).</p>
<p>La durata del contratto varia in base alla qualifica o al diploma da conseguire ma in ogni caso non può essere inferiore a 6 mesi o superiore a 3 anni (4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale).</p>
<p>Il contratto di apprendistato di primo livello può essere prorogato fino ad un anno per consolidare le competenze tecnico-professionali e specialistiche, necessarie anche per conseguire il certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) o per conseguire il diploma di istruzione secondaria superiore; può essere prorogato anche nel caso in cui al termine del percorso di studi l’apprendista non ha conseguito il titolo.</p>
<p>Alla fine del contratto, una volta conseguito il titolo, c’è la possibilità di trasformare il contratto in apprendistato di primo livello in un apprendistato professionalizzante ai fini dell’acquisizione della qualificazione professionale ai fini contrattuali.</p>
<p>La legge di bilancio 2018, ha prorogato gli incentivi per l’assunzione di apprendisti in contratto di apprendistato di primo livello, introdotti in via sperimentale dall’articolo 32 del D. Lgs n. 150/2015 in vigore dal 24 settembre 2015.</p>
<p>L’aliquota contributiva ordinaria, attualmente in vigore in riferimento a questa tipologia di contratto di apprendistato è pari:</p>
<p>&#8211;          All’1,5 % per il 1°anno, al 3% per il 2° anno e al 5% per il 3° anno per le aziende fino a 9 dipendenti;</p>
<p>&#8211;          Al 5% per le aziende con più di 9 dipendenti.</p>
<p>E’ prevista inoltre l’esenzione dal pagamento del contributo NASPI dell’1,31 % e del contributo di formazione continua pari allo 0,30 % (fondi interprofessionali) così come l’esenzione del pagamento del ticket di licenziamento.</p>
<p>La disciplina attualmente in vigore prevede lo sgravio totale della contribuzione per aziende che occupano fino a 9 dipendenti fino ad un massimo di € 3. 000,00 su base annua, per un periodo di 36 mesi riservato ai datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato gli studenti under 30 che hanno svolto l’apprendistato di 1° livello.</p>
<p>Per usufruire di tale agevolazione post apprendistato è necessario che l’assunzione avvenga entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio.</p>
<p>Secondo quanto previsto dall’articolo 11 bis del disegno di legge di conversione in legge del decreto Ristori, a partire dal 2021 lo sgravio contributivo sarà pari al 100% dei contributi totali dovuti dal datore di lavoro che occupa un numero di lavoratori non superiore a 9; l’aliquota di contribuzione INPS, ordinariamente pari al 10% viene quindi azzerata per i primi tre anni di contratto ,mentre dal quarto anno in poi torna ad applicarsi la contribuzione ordinaria che prevede un’aliquota del 5%.</p>
<p>Nel computo della soglia dimensionale vanno considerati tutti i lavoratori subordinati, compresi i lavoratori a domicilio e i lavoratori assenti per malattia, infortunio, gravidanza con l’esclusione dei sostituti qualora assunti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>I lavoratori a tempo parziale</h2>
<p>I lavoratori a tempo parziale vanno computati pro quota, quelli con contratto a termine in proporzione al periodo di lavoro dedotto in contratto, mentre i lavoratori intermittenti in relazione alle giornate prestate nel semestre precedente.</p>
<p>Sono esclusi invece dal computo:</p>
<p>&#8211;          gli apprendisti;</p>
<p>&#8211;          i lavoratori somministrati;</p>
<p>&#8211;          i dipendenti assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della legge 223/1991.</p>
<p>La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto dei seguenti requisiti di base:</p>
<p>-essere in regola con le norme sul de minimis (regolamento UE. N. 1407/2013);</p>
<p>-essere in regola con il DURC;</p>
<p>&#8211; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale;</p>
<p>&#8211; rispetto del diritto di precedenza;</p>
<p>&#8211; assunzione non derivante da un obbligo di legge o di contratto collettivo;</p>
<p>&#8211; nell’unità produttiva interessata all’assunzione non devono essere in corso sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro riguardanti lavoratori in possesso della stessa qualifica.</p>
<p>​</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/lo-sgravio-contributivo-per-le-assunzioni-degli-apprendisti/">Lo sgravio contributivo per le assunzioni degli apprendisti</a> was first posted on Febbraio 5, 2021 at 9:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Decreto ristori &#8211; Contributo a fondo perduto: chi può richiederlo e in quale misura?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-ristori-contributo-a-fondo-perduto-chi-pu210-richiederlo-ed-in-quale-misura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Silvia Picca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 13:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
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		<category><![CDATA[fondo perduto]]></category>
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					<description><![CDATA[Pasticcerie, sale bingo, ristoranti, hotel et similia...<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-ristori-contributo-a-fondo-perduto-chi-pu210-richiederlo-ed-in-quale-misura/">Decreto ristori &#8211; Contributo a fondo perduto: chi può richiederlo e in quale misura?</a> was first posted on Novembre 2, 2020 at 2:35 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Decreto ristori &#8211; Contributo a fondo perduto: chi può richiederlo e in quale misura?</h2>
<h2>Pasticcerie, sale bingo, ristoranti, hotel et similia.</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Al fine di  sostenere gli imprenditori più penalizzati dalle misure restrittive, introdotte con  il  Decreto  del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  del  24  ottobre  2020 per contenere la diffusione dell&#8217;epidemia &#8220;Covid-19&#8221;, è riconosciuto  un contributo a fondo perduto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Quali sono i soggetti interessati?</h2>
<p>Il contributo spetta ai soggetti che, alla  data  del 25  ottobre  2020,  hanno  la  partita  IVA  attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell&#8217;Allegato 1 al DPCM Ristori.</p>
<p>A titolo informativo, sono sicuramente presenti nell’Allegato 1: alberghi, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, affittacamere, attività delle guide e degli accompagnatori turistici, teatri, piscine, impianti sportivi, palestre, sale giochi e biliardi, sale bingo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>A chi spetta?</h2>
<p>Il  contributo spetta  a   condizione   che: l&#8217;ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai  due  terzi  dell&#8217;ammontare  del  fatturato  e  dei corrispettivi del  mese  di  aprile  2019.</p>
<p>In assenza dei requisiti di fatturato, il contributo spetta comunque ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 nella misura minima prevista.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Come ottenerlo?</h2>
<p>&#8211;        Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all&#8217;articolo 25 del DL 19 maggio  2020,  n. 34, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo è  corrisposto  dall&#8217;Agenzia  delle  entrate  mediante accreditamento diretto, entro il 16 novembre, sul conto  corrente  bancario  o  postale  sul quale è stato erogato il precedente contributo.</p>
<p>&#8211;        Per i soggetti che NON hanno presentato richiesta di contributo di cui all&#8217;articolo 25 del DL 19 maggio  2020,  n. 34, il contributo è riconosciuto  previa presentazione  di  apposita  istanza   esclusivamente   mediante   la procedura web  ed  il  modello  approvato  con  il  provvedimento  del Direttore  dell&#8217;Agenzia  delle  entrate  del  10  giugno   2020.</p>
<p>Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui  partita  Iva risulti cessata alla data di presentazione dell&#8217;istanza.</p>
<h2></h2>
<h2>A quanto ammonta?</h2>
<p>L’ammontare del contributo varierà dal 100% al 400% di quanto previsto in precedenza dall’articolo 25 del DL 19 maggio  2020,  n. 34, in funzione dell’attività esercitata:</p>
<p>&#8211;        100% per gli esercizi e le attività per i quali è stata prevista la chiusura alle ore 18. 00;</p>
<p>&#8211;        150% per chi ha subito un danno parziale;</p>
<p>&#8211;        200% per i più colpiti, ovvero attività costrette alla chiusura;</p>
<p>&#8211;        400% per le attività che erano state chiuse ancor prima del nuovo DPCM.</p>
<p>Il contributo, in ogni caso, non può essere superiore a 150 mila euro.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-ristori-contributo-a-fondo-perduto-chi-pu210-richiederlo-ed-in-quale-misura/">Decreto ristori &#8211; Contributo a fondo perduto: chi può richiederlo e in quale misura?</a> was first posted on Novembre 2, 2020 at 2:35 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gli ammortizzatori sociali nel “decreto ristori”</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/gli-ammortizzatori-sociali-nel-decreto-ristori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 11:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[ammortizzatori sociali]]></category>
		<category><![CDATA[assegno ordinario]]></category>
		<category><![CDATA[autodichiarazione]]></category>
		<category><![CDATA[calo del fatturato]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione in deroga]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione ordinaria]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[decreto ristori]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza epidemiologia]]></category>
		<category><![CDATA[fondo di integrazione salariale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/leggi-e-giurisprudenza/gli-ammortizzatori-sociali-nel-decreto-ristori/</guid>

					<description><![CDATA[Analisi dell’articolo 12 del DL 137/2020 che disciplina gli ammortizzatori sociali.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/gli-ammortizzatori-sociali-nel-decreto-ristori/">Gli ammortizzatori sociali nel “decreto ristori”</a> was first posted on Novembre 2, 2020 at 12:02 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il &#8220;decreto ristori&#8221; entrato in vigore il 29. 10. 2020 effettua  un ulteriore intervento in materia di ammortizzatori sociali legati all’emergenza epidemiologica, con riferimento alla cassa integrazione ordinaria, all’assegno ordinario dei fondi di solidarietà e alla cassa integrazione in deroga. </p>
<p>Gli ammortizzatori sociali nel “decreto ristori”</p>
<p>Analisi dell’articolo 12 del DL 137/2020 che disciplina gli ammortizzatori sociali. </p>
<p>Il &#8220;decreto ristori&#8221; entrato in vigore il 29. 10. 2020 effettua  un ulteriore intervento in materia di ammortizzatori sociali legati all’emergenza epidemiologica, con riferimento alla cassa integrazione ordinaria, all’assegno ordinario dei fondi di solidarietà e alla cassa integrazione in deroga. </p>
<p>In particolare, l’articolo 12 prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID 19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previsti nel decreto marzo, per una durata massima di sei settimane; le sei settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 16 novembre e il 31 gennaio 2021. Questa è la durata massima che può essere richiesta con causale COVID 19; i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati collocati anche parzialmente in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane previste dal 1° comma del decreto-legge. </p>
<p>Le ulteriori 6 settimane verranno riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane previste dal decreto agosto nonché ai datori di lavoro che appartengono ai settori interessati dal DPCM che dispone la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. </p>
<p>I datori di lavoro che presentano la domanda di concessione di ulteriori sei settimane, dovranno inoltre versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019; il contributo sarà pari:</p>
<p>&#8211;          al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;</p>
<p>&#8211;          al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato. </p>
<p>Il contributo addizionale non è invece dovuto:</p>
<p>&#8211;          dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%;</p>
<p>&#8211;          dai datori di lavoro he hanno avviato l’attività d’impresa successivamente al primo gennaio 2019;</p>
<p>&#8211;          dai datori di lavoro che appartengono ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre che dispone la chiusura o la limitazione di alcune attività economiche. </p>
<p>Per l’accesso alle ulteriori sei domande, il datore di lavoro dovrà presentare apposita domanda all’INPS, nella quale dovrà autocertificare la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato; l’INPS provvederà poi ad autorizzare i trattamenti e sulla base dell’autocertificazione allegata individuerà l’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale. In caso di mancanza di autocertificazione si applica l’aliquota del 18%. In ogni caso l’INPS e l’agenzia delle entrate provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati. </p>
<p>Le domande dovranno essere presentate all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cuoi ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione invece il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge. </p>
<p>Il datore di lavoro, in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS deve inviare all’istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero se posteriore entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. </p>
<p>Trascorsi inutilmente i termini il pagamento il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/gli-ammortizzatori-sociali-nel-decreto-ristori/">Gli ammortizzatori sociali nel “decreto ristori”</a> was first posted on Novembre 2, 2020 at 12:02 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>APPLICAZIONE REVERSE CHARGE NELL&#8217;ATTIVITA&#8217; DI SANIFICAZIONE</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/applicazione-reverse-charge-nellattivita-di-sanificazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Silvia Picca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 14:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[credito d'imposta]]></category>
		<category><![CDATA[pulizia]]></category>
		<category><![CDATA[Reverse charge]]></category>
		<category><![CDATA[sanificazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/applicazione-reverse-charge-nellattivita-di-sanificazione/</guid>

					<description><![CDATA[Facciamo chiarezza sull'art. 17 comma 6 lettera a-ter)<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/applicazione-reverse-charge-nellattivita-di-sanificazione/">APPLICAZIONE REVERSE CHARGE NELL&#8217;ATTIVITA&#8217; DI SANIFICAZIONE</a> was first posted on Luglio 8, 2020 at 4:06 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A decorrere dal 1° gennaio 2015 la legge di Stabilità 2015, integrando l’articolo 17 del DPR 633/72, ha esteso il meccanismo del “reverse charge” (inversione contabile) fra le altre, anche alle prestazioni di servizi di pulizia relative ad edifici. </p>
<p>APPLICAZIONE REVERSE CHARGE NELL&#8217;ATTIVITA&#8217; DI SANIFICAZIONE 
</p>
<p>Facciamo chiarezza sull&#8217;art. 17 comma 6 lettera a-ter)
</p>
<p>A decorrere dal 1° gennaio 2015 la legge di Stabilità 2015, integrando l’articolo 17 del DPR 633/72, ha esteso il meccanismo del “Reverse Charge” (inversione contabile) fra le altre, anche alle prestazioni di servizi di pulizia relative ad edifici. In particolare sono soggette all’inversione contabile le attività identificabili con i seguenti codici ateco:</p>
<p>·       81. 21. 00 Pulizia generale non specializzata di edifici;</p>
<p>·       81. 22. 02 Atre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali. </p>
<p>L’intento è il contrasto alle condotte fraudolente mediante la semplificazione degli adempimenti fiscali che, in concreto, viene attuata assegnando al destinatario dei servizi, qualificato come il debitore dell’imposta, il compito di versare l’IVA a debito al posto del fornitore (cedente o prestatore) e, dunque, in deroga alla normale procedura di applicazione del tributo. </p>
<p>Con riferimento alla disciplina che regolarizza l’attività di pulizia, la Legge del 25 gennaio 1994, n. 82, definisce in modo specifico le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, così definite:</p>
<p>  a) sono  attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di  procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato  o  sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;</p>
<p>  b)  sono  attività di  disinfezione  quelle  che  riguardano il complesso   dei   procedimenti  e  operazioni  atti  a  rendere  sani determinati  ambienti  confinati  e  aree  di  pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;</p>
<p>  c)  sono  attività di  disinfestazione quelle che riguardano il complesso  di  procedimenti  e  operazioni atti a distruggere piccoli animali,  in  particolare artropodi, sia perchè parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perchè molesti e specie vegetali non desiderate.   La  disinfestazione  può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;</p>
<p>    d)  sono  attività di  derattizzazione quelle che riguardano il complesso  di  procedimenti  e  operazioni  di disinfestazione atti a determinare  o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della  popolazione  dei  ratti  o  dei  topi al di sotto di una certa soglia;</p>
<p>    e)  sono  attività  di  sanificazione  quelle  che riguardano il complesso   di   procedimenti   e  operazioni  atti  a  rendere  sani determinati   ambienti   mediante   l&#8217;attività di  pulizia  e/o  di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento  delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura,  l&#8217;umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l&#8217;illuminazione e il rumore. </p>
<p> </p>
<p>Le attività elencate dalla lettera a) alla lettera d) sono definite dall’<a href="https://portale. Ecevolution. It/loginServlet? EncParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EDCAB9FB9DCD47E0A4D181F585FDE70DA5E0999A38163B9C935EB2C5E199BC0125BD8050E2584AE31720C8C23A1F24385268122A858A5346E1BB776EC6F45BD877B817569FA89B023F640C7779FCF3C0395AE07657A4D33EC3C1C777202EF87D44960EE4609F8E013C81B1AC214274D80DFCEBB20669E5D9A810611A004BFE9AF9D95737333133C0ED8BD368A36435F93FF1EEFD8AC556211B10B4A02C2D661F257F80B8AF862A8BFD2383E00EFC79E791F20AD205C039948">articolo I del D. M. N. 274/1997</a> (in applicazione della Legge 82/94) e sono quindi distinte rispetto alla sanificazione.  Per tale ultima attività, di fatto, non risulta attribuito alcun codice Ateco specifico. </p>
<p>
</p>
<p>Nella genesi, l’attività di sanificazione, come indicato dalla legge n. 82 del 25 gennaio 1994, viene rinviata all’attività di pulizia, disinfezione e disinfestazione. </p>
<p>Pertanto, la sanificazione, essendo &#8220;composta&#8221; dall’attività di pulizia e dalle attività di disinfezione e disinfestazione, appartenenti a loro volta alla macro categoria “Attività di pulizia e disinfestazione”, sposa la tesi di assoggettamento al regime del Reverse Charge, come disciplinato dall’art. 17 comma 6 lettera a-ter), “prestazioni di servizi di pulizia”. </p>
<p>
</p>
<p>Incentivi per le sanificazioni</p>
<p>La sanificazione degli uffici, studi e aziende, è una delle prestazioni più richieste durante questo periodo emergenziale. </p>
<p>A tal proposito, l’art. 64 del decreto Cura Italia, convertito dalla <a href="https://www. Commercialistatelematico. Com/articoli/2020/04/conversione-in-legge-27-del-29042020-del-dl-18-del-17032020-decreto-cura-italia. Html">Legge n. 27/2020</a>, ha previsto il riconoscimento di un credito di imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta. Il credito di imposta può essere calcolato su un massimale di spesa fino a 20. 000 euro. Le spese che fanno sorgere il diritto al credito di imposta sono quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro purché documentate. In particolare:</p>
<p>1. La sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l&#8217;attività lavorativa e istituzionale;</p>
<p>2. La sanificazione degli strumenti utilizzati nell&#8217;ambito di tali attività;</p>
<p>3. L&#8217;acquisto di dispositivi di protezione individuale, come: mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;</p>
<p>4. L&#8217;acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;</p>
<p>5. L&#8217;acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c) quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea e incluse le eventuali spese di installazione;</p>
<p>6. L&#8217;acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. </p>
<p> </p>
<p>A chi spetta:</p>
<p>Possono beneficiare dell’agevolazione: i soggetti esercenti attività d’impresa; gli esercenti arti e professioni; gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. </p>
<p>Limiti temporali;</p>
<p>Il beneficio è per ora circoscritto al solo anno 2020. </p>
<p>Come usufruire del credito d’importa:</p>
<p>Il Decreto dispone anche le modalità secondo le quali sarà possibile fruire del credito:</p>
<p>·        da utilizzare in compensazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;</p>
<p>·        possibilità di optare al posto dell&#8217;utilizzo diretto, ai sensi dell’art 122 del Decreto Rilancio,  per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. </p>
<p>Il credito d&#8217;imposta, inoltre, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell&#8217;IRAP (imposta regionale sulle attività produttive). </p>
<p>Si è in attesa di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con cui saranno stabiliti i criteri e le modalità di fruizione del credito d’imposta, nel rispetto del limite di spesa stanziato pari a euro 200 milioni. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/applicazione-reverse-charge-nellattivita-di-sanificazione/">APPLICAZIONE REVERSE CHARGE NELL&#8217;ATTIVITA&#8217; DI SANIFICAZIONE</a> was first posted on Luglio 8, 2020 at 4:06 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cassa integrazione guadagni: nuovo decreto in uscita</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cassa-integrazione-guadagni-nuovo-decreto-in-uscita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 11:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti alle imprese]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione guadagni]]></category>
		<category><![CDATA[cig]]></category>
		<category><![CDATA[CIGD]]></category>
		<category><![CDATA[CIGO]]></category>
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		<category><![CDATA[COMUNICATO]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[decreto legge]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione salariale]]></category>
		<category><![CDATA[MEF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/finanza-ed-agevolazioni-alle-imprese/cassa-integrazione-guadagni-nuovo-decreto-in-uscita/</guid>

					<description><![CDATA[Il comunicato n. 131 pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 12 giugno 2020 preannuncia l’uscita di un nuovo decreto dedicato all'integrazione salariale<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cassa-integrazione-guadagni-nuovo-decreto-in-uscita/">Cassa integrazione guadagni: nuovo decreto in uscita</a> was first posted on Giugno 15, 2020 at 1:24 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso 12 giugno è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze il comunicato n. 131 il quale comunica che al prossimo Consiglio dei ministri sarà presente nei punti dell’ordine del giorno un nuovo decreto legge, al momento in fase di redazione e in concerto con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali. 
</p>
<p></p>
<p>Lo scorso 12 giugno è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze il comunicato n. 131 il quale comunica che al prossimo Consiglio dei ministri sarà presente nei punti dell’ordine del giorno un nuovo decreto legge, al momento in fase di redazione e in concerto con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali. 
</p>
<p>Tale decreto permetterà alle aziende che hanno esaurito le 14 settimane di cassa integrazione previste dai precedenti decreti approvati dal Governo, di anticipare le ulteriori 4 settimane di cui al decreto rilancio. </p>
<p>Pertanto, i lavoratori avranno una garanzia sulla continuità del sostegno al reddito. </p>
<p>
</p>
<p></p>
<p>Sei un imprenditore e vuoi consulenza sulla materia trattata da questo articolo?  </p>
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<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cassa-integrazione-guadagni-nuovo-decreto-in-uscita/">Cassa integrazione guadagni: nuovo decreto in uscita</a> was first posted on Giugno 15, 2020 at 1:24 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il decreto rilancio e le misure di sostegno per il settore turistico</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-decreto-rilancio-e-le-misure-di-sostegno-per-il-settore-turistico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 14:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[AGEVOLAZIONE ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[decreto legge]]></category>
		<category><![CDATA[DL 34/2020]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[TURISMO]]></category>
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					<description><![CDATA[Il decreto numero 34 del 19 maggio 2020, redatto con l’obiettivo di rilanciare l’economia in seguito all’emergenza sanitaria da Covid-19 disciplina con l’articolo 182 alcune misure di sostegno per il settore turistico.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-decreto-rilancio-e-le-misure-di-sostegno-per-il-settore-turistico/">Il decreto rilancio e le misure di sostegno per il settore turistico</a> was first posted on Giugno 3, 2020 at 4:37 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 182 del decreto-legge 34/2020, al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, istituisce un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per aiutare il settore turistico. </p>
<p>L’articolo 182 del decreto-legge 34/2020, al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, istituisce un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per aiutare il settore turistico. 
</p>
<p>Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo con proprio decreto stabilisce le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori. </p>
<p>Per quanto attiene invece, i beni del demanio marittimo in concessione, in conformità con quanto stabilito dall&#8217;articolo 1, commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata o da avviare, ovvero di procedimenti di nuova assegnazione, gli operatori proseguono l&#8217;attività nel rispetto degli obblighi inerenti al rapporto concessorio già in atto. </p>
<p>Per informazioni e assistenza contattaci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-decreto-rilancio-e-le-misure-di-sostegno-per-il-settore-turistico/">Il decreto rilancio e le misure di sostegno per il settore turistico</a> was first posted on Giugno 3, 2020 at 4:37 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>CREDITO D’IMPOSTA AL 60% 💥</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/credito-dimposta-al-60/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Silvia Picca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 05:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[TURISMO E RISTORAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[60%]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 125]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[credito d'imposta]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi di protezione]]></category>
		<category><![CDATA[sanificazione]]></category>
		<category><![CDATA[tax credit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/credito-dimposta-al-60/</guid>

					<description><![CDATA[Per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/credito-dimposta-al-60/">CREDITO D’IMPOSTA AL 60% 💥</a> was first posted on Maggio 29, 2020 at 7:15 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, il Decreto Rilancio ha introdotto, all’articolo 125, un credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. </p>
<p>CREDITO D’IMPOSTA AL 60% 💥</p>
<p>Per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione</p>
<p>
</p>
<p>Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, il Decreto Rilancio ha introdotto, all’articolo 125, un credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. </p>
<p>
</p>
<p>A CHI SPETTA? </p>
<p>Il credito d’imposta spetta ai  soggetti  esercenti attività d&#8217;impresa, arti e professioni, agli enti  non  commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti  religiosi  civilmente riconosciuti. </p>
<p>
</p>
<p>IN CHE MISURA? </p>
<p>Il credito d&#8217;imposta spetta in misura pari al  60 per cento delle spese sostenute  nel  2020, fino ad  un  massimo  di  60. 000  euro  per  ciascun beneficiario, nel limite complessivo  di  200  milioni  di  euro  per l&#8217;anno 2020. </p>
<p> </p>
<p>QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI? </p>
<p>Sono ammissibili al credito d&#8217;imposta le spese sostenute per: </p>
<p>&#8211;          sanificazione  degli  ambienti  nei  quali  è esercitata l&#8217;attività lavorativa e istituzionale e degli  strumenti  utilizzati nell&#8217;ambito di tali attività; </p>
<p>&#8211;          acquisto  di  dispositivi  di  protezione  individuale,  quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti  essenziali  di  sicurezza previsti dalla normativa europea;</p>
<p>&#8211;          acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;</p>
<p>&#8211;         acquisto di dispositivi di sicurezza, quali termometri, termoscanner, tappeti e  vaschette decontaminanti  e  igienizzanti,  che  siano  conformi  ai  requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;</p>
<p>&#8211;          acquisto  di  dispositivi  atti  a  garantire  la  distanza  di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli  protettivi,  ivi incluse le eventuali spese di installazione. </p>
<p> </p>
<p>COME E’ UTILIZZABILE? </p>
<p>Il credito d&#8217;imposta è  utilizzabile  nella  dichiarazione  dei redditi relativa al periodo d&#8217;imposta  di  sostenimento  della  spesa, ovvero in  compensazione. </p>
<p>Il  credito d&#8217;imposta non concorre alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle imposte  sui  redditi  e  del  valore  della   produzione   ai   fini dell&#8217;imposta regionale sulle attività produttive. </p>
<p> </p>
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<p>
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<p>Abbiamo vinto il premio <a href="https://www. Commercialista. It/LinkClick. Aspx? Link=https%3A%2F%2Fxn--contabilitincloud-xob. Com%2F&amp;tabid=10206&amp;portalid=232&amp;mid=19778">Studio Professionale dell&#8217;anno da &#8220;Le Fonti Awards&#8221;</a>. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/credito-dimposta-al-60/">CREDITO D’IMPOSTA AL 60% 💥</a> was first posted on Maggio 29, 2020 at 7:15 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Servizi digitali e credito d’imposta, cosa prevede il decreto rilancio</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/servizi-digitali-e-credito-dimposta-cosa-prevede-il-decreto-rilancio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Bocale]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 06:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco Editoria TV Internet]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[30%.]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[ARTICOLO 190]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio dei ministri]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[credito d'imposta]]></category>
		<category><![CDATA[decreto rilancio]]></category>
		<category><![CDATA[dpcm]]></category>
		<category><![CDATA[SERVIZI DIGITALI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/servizi-digitali-e-credito-dimposta-cosa-prevede-il-decreto-rilancio/</guid>

					<description><![CDATA[Il Decreto Rilancio, all’articolo 190, prevede un credito d’imposta nella misura del 30% della spesa effettivamente sostenuta nell’anno 2019 per i servizi digitali.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/servizi-digitali-e-credito-dimposta-cosa-prevede-il-decreto-rilancio/">Servizi digitali e credito d’imposta, cosa prevede il decreto rilancio</a> was first posted on Maggio 28, 2020 at 8:20 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Potranno beneficiarne, per il 2020, le imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato. Per beneficiare di tale agevolazione bisognerà presentare un’istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Dunque, occorrerà attendere il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) che definirà modalità, contenuti, documentazione richiesta e termini per la presentazione della domanda.</p>
<h2>SERVIZI DIGITALI E CREDITO D’IMPOSTA, COSA PREVEDE IL DECRETO RILANCIO</h2>
<p>Il Decreto Rilancio, all’articolo 190, prevede un credito d’imposta nella misura del 30% della spesa effettivamente sostenuta nell’anno 2019 per i servizi digitali.</p>
<p>Potranno beneficiarne, per il 2020, le imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato. Per beneficiare di tale agevolazione bisognerà presentare un’istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Dunque, occorrerà attendere il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) che definirà modalità, contenuti, documentazione richiesta e termini per la presentazione della domanda.</p>
<h2>Le spese ammissibili</h2>
<p>Il testo della norma fornisce un elenco delle spese ammissibili: “servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività”.</p>
<p>Il credito è riconosciuto nella misura di 8 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa, non sarà cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni previste da normativa statale, regionale o europea. Inoltre sarà possibile utilizzare il credito esclusivamente in compensazione, mentre il modello F24 andrà presentato in via telematica, pena lo scarto dello stesso.</p>
<h2>Come richiederlo?</h2>
<p>Le modalità di presentazione dell’istanza saranno definite con DPCM, emanato entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.</p>
<h2>Approfondimenti</h2>
<p>Il Decreto Rilancio ha introdotto una serie di misure per sostenere le imprese editrici di quotidiani e periodici che investono nei servizi digitali. Tra queste disposizioni, il credito d&#8217;imposta rappresenta un incentivo significativo per favorire l&#8217;adozione di soluzioni digitali nell&#8217;ambito dell&#8217;editoria. Ecco una panoramica delle principali disposizioni del decreto:</p>
<h3>Credito d&#8217;Imposta per i Servizi Digitali</h3>
<ul>
<li>Definizione e beneficiari: L&#8217;articolo 190 del Decreto Rilancio prevede un credito d&#8217;imposta pari al 30% delle spese sostenute nel 2019 per i servizi digitali. Possono beneficiarne le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato.</li>
<li>Presentazione dell&#8217;istanza: Per ottenere il credito d&#8217;imposta, le imprese dovranno presentare un&#8217;istanza diretta al Dipartimento per l&#8217;informazione e l&#8217;editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. I dettagli sulle modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda saranno definiti attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM).</li>
<li>Spese ammissibili: Le spese ammissibili includono i servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate digitali, nonché i servizi di information technology per la gestione della connettività.</li>
<li>Importo del credito d&#8217;imposta: Il credito d&#8217;imposta è riconosciuto nella misura massima di 8 milioni di euro per l&#8217;anno 2020, che costituisce il tetto di spesa.</li>
<li>Utilizzo e dichiarazione del credito: Il credito d&#8217;imposta potrà essere utilizzato solo in compensazione, mentre la dichiarazione F24 dovrà essere presentata in via telematica per evitare il suo scarto.</li>
</ul>
<h3>Procedure e Aggiornamenti</h3>
<p>Definizione delle modalità: Le modalità di presentazione dell&#8217;istanza saranno definite tramite un DPCM, che sarà emanato entro trenta giorni dall&#8217;entrata in vigore della legge di conversione del decreto.</p>
<p>È importante rimanere aggiornati sulle ultime disposizioni normative e fare riferimento al testo ufficiale del Decreto Rilancio per conoscere tutti i dettagli e gli adempimenti necessari per beneficiare di questa agevolazione fiscale. Le misure previste dal decreto rappresentano un&#8217;opportunità per le imprese editrici di quotidiani e periodici di adattarsi alla trasformazione digitale e promuovere la sostenibilità economica nel settore dell&#8217;editoria.</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/servizi-digitali-e-credito-dimposta-cosa-prevede-il-decreto-rilancio/">Servizi digitali e credito d’imposta, cosa prevede il decreto rilancio</a> was first posted on Maggio 28, 2020 at 8:20 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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