<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>corte di cassazione - Commercialista.it</title>
	<atom:link href="https://www.commercialista.it/tag/corte-di-cassazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Sep 2024 09:09:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2023/02/cropped-favicon_commercialista_001-32x32.jpg</url>
	<title>corte di cassazione - Commercialista.it</title>
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nuova sentenza della Cassazione: confermata l&#8217;imposta di registro al 9% per la costituzione di servitù</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Nuova-sentenza-della-Cassazione-confermata-l-imposta-di-registro-al-9-per-la-costituzione-di-servitu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 15:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aliquota 9%]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Costituzione di servitù]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo servente]]></category>
		<category><![CDATA[Imposta di registro Servitù]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=30581</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 23489 del 2 settembre 2024, ha riaffermato un importante principio in materia di imposta di registro applicabile agli atti costitutivi di servitù.</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Nuova-sentenza-della-Cassazione-confermata-l-imposta-di-registro-al-9-per-la-costituzione-di-servitu/">Nuova sentenza della Cassazione: confermata l’imposta di registro al 9% per la costituzione di servitù</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Nuova-sentenza-della-Cassazione-confermata-l-imposta-di-registro-al-9-per-la-costituzione-di-servitu/">Nuova sentenza della Cassazione: confermata l&#8217;imposta di registro al 9% per la costituzione di servitù</a> was first posted on Settembre 9, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="flex max-w-full flex-col flex-grow">
<div class="min-h-[20px] text-message flex w-full flex-col items-end gap-2 whitespace-normal break-words [.text-message+&amp;]:mt-5" dir="auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="8e556e62-f32e-4033-98cc-110eb794d235">
<div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[3px]">
<div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert dark">
<p style="text-align: justify;">La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 23489 del 2 settembre 2024, ha riaffermato un importante principio in materia di imposta di registro applicabile agli atti costitutivi di servitù. In particolare, la Corte ha stabilito che l&#8217;aliquota dell&#8217;imposta di registro per questi atti deve essere pari al 9%, indipendentemente dalla destinazione agricola o non agricola del fondo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Chiarimenti sull&#8217;Aliquota del 9%</h2>
<p style="text-align: justify;">La Suprema Corte ha ribadito che l&#8217;aliquota del 9% è applicabile agli atti costitutivi di servitù, basandosi su una consolidata distinzione giuridica tra trasferimento di proprietà e costituzione di diritti reali di godimento. La servitù, infatti, non comporta un trasferimento di proprietà, ma solo una limitazione del diritto del proprietario del fondo servente, a beneficio del fondo dominante. Questo concetto giustifica l&#8217;applicazione di un&#8217;aliquota ridotta rispetto a quella prevista per i trasferimenti veri e propri di terreni.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Differenza con l&#8217;Aliquota del 15%</h2>
<p style="text-align: justify;">La Corte ha inoltre chiarito che l&#8217;aliquota del 15% resta applicabile esclusivamente ai trasferimenti di terreni agricoli a favore di soggetti che non sono né coltivatori diretti né imprenditori agricoli professionali. Citando l&#8217;articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico dell’Imposta di Registro (DPR 131/1986), la Corte ha distinto chiaramente tra gli atti traslativi e costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, confermando che la costituzione di servitù rientra nel primo comma e non nel terzo, dove si applica l&#8217;aliquota del 15%.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Rifiuto della Tesi dell&#8217;Agenzia delle Entrate</h2>
<p style="text-align: justify;">Infine, la sentenza ha respinto l&#8217;interpretazione avanzata dall&#8217;Agenzia delle Entrate, secondo cui il termine &#8220;trasferimento&#8221; utilizzato nel comma 3 della Tariffa dovrebbe includere anche gli atti costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, come le servitù. La Corte ha invece sostenuto che la costituzione di servitù deve essere trattata separatamente e soggetta all&#8217;aliquota del 9%.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa sentenza, in linea con precedenti orientamenti giurisprudenziali, conferma un importante principio per la fiscalità legata alla costituzione di servitù, garantendo chiarezza agli operatori del settore e ai contribuenti.</p>
</div>
</div>
</div>
</div><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Nuova-sentenza-della-Cassazione-confermata-l-imposta-di-registro-al-9-per-la-costituzione-di-servitu/">Nuova sentenza della Cassazione: confermata l’imposta di registro al 9% per la costituzione di servitù</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Nuova-sentenza-della-Cassazione-confermata-l-imposta-di-registro-al-9-per-la-costituzione-di-servitu/">Nuova sentenza della Cassazione: confermata l&#8217;imposta di registro al 9% per la costituzione di servitù</a> was first posted on Settembre 9, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reverse Charge e commercio di oro: condizioni e limiti applicativi</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Reverse-Charge-e-commercio-di-oro-condizioni-e-limiti-applicativi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2024 15:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[REVERSE CHARGE IVA]]></category>
		<category><![CDATA[commercio oro]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[Regime del Margine]]></category>
		<category><![CDATA[Reverse charge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=30415</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione, con l&#8217;ordinanza n. 18326 del 4 luglio 2024, ha chiarito che il meccanismo del reverse charge nel commercio di metalli preziosi può essere applicato solo quando la rivendita dell&#8217;oro è destinata a processi industriali, come la fusione. In tutti gli altri casi, come la vendita a consumatori finali, si applica il [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Reverse-Charge-e-commercio-di-oro-condizioni-e-limiti-applicativi/">Reverse Charge e commercio di oro: condizioni e limiti applicativi</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Reverse-Charge-e-commercio-di-oro-condizioni-e-limiti-applicativi/">Reverse Charge e commercio di oro: condizioni e limiti applicativi</a> was first posted on Agosto 22, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione, con l&#8217;ordinanza n. 18326 del 4 luglio 2024, ha chiarito che il meccanismo del reverse charge nel commercio di metalli preziosi può essere applicato solo quando la rivendita dell&#8217;oro è destinata a processi industriali, come la fusione.</p>
<p>In tutti gli altri casi, come la vendita a consumatori finali, si applica il regime del margine.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Reverse Charge vs. Regime del Margine</h2>
<p>Nel settore del commercio di oro, il reverse charge può essere utilizzato esclusivamente quando la cessione è finalizzata alla fusione o a ulteriori trasformazioni del metallo. Se l&#8217;oro è venduto direttamente a consumatori finali, il regime del margine è quello appropriato. Questo regime speciale, disciplinato dall&#8217;articolo 36 del Decreto Legge n. 41/1995, si applica alla tassazione della differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita del bene, anziché sull&#8217;intero valore del bene stesso.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Condizioni per l&#8217;Applicazione del Reverse Charge</h2>
<p>Il meccanismo del reverse charge, previsto dall&#8217;articolo 17 del DPR n. 633/1972, trasferisce l&#8217;obbligo del pagamento dell&#8217;IVA dal venditore all&#8217;acquirente, ma solo in determinate operazioni, generalmente per prevenire l&#8217;evasione fiscale.</p>
<p>Tuttavia, per poter applicare il reverse charge nel commercio dell&#8217;oro, devono essere soddisfatte specifiche condizioni: <strong>il venditore deve essere iscritto all&#8217;albo degli operatori professionali del mercato dell’oro e l&#8217;oro ceduto deve essere destinato a processi industriali di trasformazione.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Il Caso Specifico: Controllo e Accertamento</h2>
<p>Il caso oggetto della sentenza della Cassazione ha riguardato un&#8217;orefice che applicava il reverse charge alla vendita di oggetti d&#8217;oro. <strong>Dopo un controllo della Guardia di Finanza, l&#8217;Agenzia delle Entrate ha contestato l&#8217;applicazione errata del reverse charge, sostenendo che il corretto regime fiscale da applicare fosse quello del margine, poiché l&#8217;oro era venduto a consumatori finali e non destinato a fusione.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Decisioni Giudiziarie e Conferme Normative</h2>
<p>Sia la Commissione Tributaria Provinciale di Torino che la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte hanno confermato che il reverse charge non poteva essere applicato nel caso specifico, ribadendo l&#8217;obbligo di rispettare le condizioni normative previste.</p>
<p>La Corte di Cassazione ha ulteriormente consolidato questo orientamento, sottolineando che il reverse charge si applica solo quando l&#8217;oro venduto è destinato a processi che avviano un nuovo ciclo economico, come la fusione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Conclusione: Legittimità dell&#8217;Accertamento</h2>
<p>La Corte di Cassazione ha dunque confermato la legittimità dell’accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate, in quanto la contribuente non aveva dimostrato che l’oro venduto fosse destinato a operatori industriali per la trasformazione. Questo chiarimento rafforza la necessità di applicare il corretto regime fiscale nel commercio dell&#8217;oro, in base alla destinazione finale dei beni.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Reverse-Charge-e-commercio-di-oro-condizioni-e-limiti-applicativi/">Reverse Charge e commercio di oro: condizioni e limiti applicativi</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Reverse-Charge-e-commercio-di-oro-condizioni-e-limiti-applicativi/">Reverse Charge e commercio di oro: condizioni e limiti applicativi</a> was first posted on Agosto 22, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Cassazione conferma l&#8217;uso del metodo &#8220;analitico-induttivo&#8221; anche in presenza di contabilità inattendibile</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/La-Cassazione-conferma-l-uso-del-metodo-analitico-induttivo-anche-in-presenza-di-contabilita-inattendibile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2024 11:10:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Metodo analitico-induttivo]]></category>
		<category><![CDATA[Ricorso Agenzia delle Entrate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=30314</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione ha recentemente sancito che, anche quando la contabilità di una società risulta complessivamente inattendibile, l’Amministrazione finanziaria può avvalersi del metodo di accertamento &#8220;analitico-induttivo&#8221;. Questa decisione, espressa nelle sentenze n. 16498 e 16528 del 13 giugno 2024, sottolinea la flessibilità dell&#8217;ufficio nell&#8217;utilizzo dei metodi di accertamento fiscale, confermando che non è obbligato [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/La-Cassazione-conferma-l-uso-del-metodo-analitico-induttivo-anche-in-presenza-di-contabilita-inattendibile/">La Cassazione conferma l’uso del metodo “analitico-induttivo” anche in presenza di contabilità inattendibile</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/La-Cassazione-conferma-l-uso-del-metodo-analitico-induttivo-anche-in-presenza-di-contabilita-inattendibile/">La Cassazione conferma l&#8217;uso del metodo &#8220;analitico-induttivo&#8221; anche in presenza di contabilità inattendibile</a> was first posted on Agosto 13, 2024 at 1:10 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione ha recentemente sancito che, anche quando la contabilità di una società risulta complessivamente inattendibile, l’Amministrazione finanziaria può avvalersi del metodo di accertamento &#8220;analitico-induttivo&#8221;. Questa decisione, espressa nelle sentenze n. 16498 e 16528 del 13 giugno 2024, sottolinea la flessibilità dell&#8217;ufficio nell&#8217;utilizzo dei metodi di accertamento fiscale, confermando che non è obbligato a ricorrere esclusivamente al metodo &#8220;induttivo puro&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Metodi di Accertamento Fiscale: Un Panorama Completo</h2>
<p>Il Testo Unico sull’Accertamento (DPR n. 600/1973) stabilisce le principali modalità di accertamento a disposizione del Fisco. Questi metodi sono:</p>
<ul>
<li><strong>Accertamento Analitico</strong>: Consente la rettifica delle singole componenti reddituali, attive e passive, ricalcolando le voci che compongono il reddito.</li>
<li><strong>Accertamento Sintetico</strong>: Si basa sull’analisi delle spese sostenute dal contribuente durante il periodo d’imposta.</li>
<li><strong>Accertamento Analitico-Induttivo</strong>: Utilizza presunzioni qualificate (gravità, precisione, e concordanza) per determinare il reddito.</li>
<li><strong>Accertamento Induttivo-Puro</strong>: Permette di rideterminare il reddito senza considerare le risultanze contabili, applicabile solo in presenza di gravi violazioni previste dalla normativa.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Il Caso in Esame</h2>
<p>Le sentenze della Corte di Cassazione riguardano una Srl che era stata oggetto di accertamenti fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate. L&#8217;agenzia aveva accertato irregolarità relative a:</p>
<ul>
<li>Emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (attività di “cartiera”).</li>
<li>Vendita di rottami con ricavi non contabilizzati.</li>
</ul>
<p>Per l’accertamento, l’ufficio aveva applicato il metodo analitico-induttivo, come previsto dall&#8217;articolo 39, comma 1, lettera d) del DPR n. 600/1973. Tuttavia, la Commissione Tributaria Provinciale (Ctp) di Napoli e la Commissione Tributaria Regionale (Ctr) della Campania avevano sostenuto che l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto usare il metodo &#8220;induttivo puro&#8221; a causa dell’inattendibilità della contabilità della società.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>La Decisione della Corte di Cassazione</h2>
<p>Contrariamente alle precedenti decisioni di merito, la Corte di Cassazione ha stabilito che, anche in presenza di contabilità inattendibile, l’ufficio può optare per il metodo analitico-induttivo. Questo approccio deve comunque rispettare i criteri di ragionevolezza e il parametro costituzionale della capacità contributiva, come già stabilito in precedenti sentenze (Cass. n. 1506 del 2017; Cass. n. 19191 del 2019).</p>
<p>In particolare, la Corte ha ritenuto che, anche se la contabilità della società era considerata inattendibile per le vendite, era legittimo per l’Agenzia delle Entrate utilizzare i dati relativi agli acquisti e alle rimanenze. Di conseguenza, il ricorso dell&#8217;Agenzia è stato accolto, confermando la validità del metodo analitico-induttivo utilizzato.</p>
<p>Questa pronuncia ribadisce la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di adottare metodi di accertamento flessibili, anche quando emergono problematiche nella contabilità dell’impresa, a condizione che il reddito sia ricostruito in modo giustificabile e conforme alle normative fiscali vigenti.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/La-Cassazione-conferma-l-uso-del-metodo-analitico-induttivo-anche-in-presenza-di-contabilita-inattendibile/">La Cassazione conferma l’uso del metodo “analitico-induttivo” anche in presenza di contabilità inattendibile</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/La-Cassazione-conferma-l-uso-del-metodo-analitico-induttivo-anche-in-presenza-di-contabilita-inattendibile/">La Cassazione conferma l&#8217;uso del metodo &#8220;analitico-induttivo&#8221; anche in presenza di contabilità inattendibile</a> was first posted on Agosto 13, 2024 at 1:10 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;onere della prova nella contestazione della motivazione degli atti impositivi</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/L-onere-della-prova-nella-contestazione-della-motivazione-degli-atti-impositivi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 11:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accertamento Sintetico induttivo]]></category>
		<category><![CDATA[avviso di accertamento]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Difetto di motivazione]]></category>
		<category><![CDATA[onere della prova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=30305</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con l&#8217;ordinanza n. 17573 del 26 giugno 2024, la Corte di Cassazione ha affrontato una questione rilevante per i contribuenti riguardante l&#8217;onere probatorio nella contestazione di difetti di motivazione e di allegazione negli atti richiamati dagli avvisi di accertamento. La sentenza chiarisce quali sono le condizioni necessarie affinché un contribuente possa contestare efficacemente la validità [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/L-onere-della-prova-nella-contestazione-della-motivazione-degli-atti-impositivi/">L’onere della prova nella contestazione della motivazione degli atti impositivi</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/L-onere-della-prova-nella-contestazione-della-motivazione-degli-atti-impositivi/">L&#8217;onere della prova nella contestazione della motivazione degli atti impositivi</a> was first posted on Luglio 31, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="flex flex-grow flex-col max-w-full">
<div class="min-h-[20px] text-message flex w-full flex-col items-end gap-2 whitespace-pre-wrap break-words [.text-message+&amp;]:mt-5 overflow-x-auto" dir="auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="d95a2f70-47fa-4667-8127-8b1689957fd3">
<div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[3px]">
<div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert dark">
<p>Con l&#8217;ordinanza n. 17573 del 26 giugno 2024, la Corte di Cassazione ha affrontato una questione rilevante per i contribuenti riguardante l&#8217;onere probatorio nella contestazione di difetti di motivazione e di allegazione negli atti richiamati dagli avvisi di accertamento.</p>
<p>La sentenza chiarisce quali sono le condizioni necessarie affinché un contribuente possa contestare efficacemente la validità di un avviso di accertamento, in particolare quando si fa riferimento ad atti esterni per completarne la motivazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>La Questione del Difetto di Motivazione</h2>
<p>La Corte di Cassazione ha ribadito che<strong> per considerare legittimo un avviso di accertamento, è fondamentale che il contribuente abbia la conoscenza o la possibilità di conoscere gli atti richiamati, ma solo se il loro contenuto è indispensabile per integrare la motivazione dell&#8217;atto impositivo.</strong> In altre parole, se la motivazione dell&#8217;avviso è già completa e sufficiente, eventuali richiami ad altri atti hanno solo un valore narrativo e non necessitano di essere allegati o conosciuti dal contribuente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Il Caso Specifico: Un Contribuente Sotto Indagine</h2>
<p>Il caso in esame riguarda un contribuente che ha ricevuto un avviso di accertamento per l&#8217;anno d&#8217;imposta 2004, in cui l&#8217;Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione un reddito maggiore. L&#8217;accertamento si basava su indagini bancarie condotte nei confronti di una società a responsabilità limitata, ritenuta collegata al contribuente in qualità di &#8220;soggetto interposto&#8221;. Le indagini avevano rivelato tre movimenti bancari sospetti, inclusi incassi di assegni non giustificati.</p>
<p>Il contribuente ha impugnato l&#8217;avviso di accertamento, ma il ricorso è stato respinto sia in primo grado che in appello. In Cassazione, il contribuente ha sostenuto, tra le altre cose, che l&#8217;avviso di accertamento fosse viziato da un difetto di motivazione, poiché non era stato notificato il processo verbale di constatazione della società, su cui si basava l&#8217;accertamento stesso.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>La Decisione della Cassazione</h2>
<p>La Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente, affermando che la legittimità dell&#8217;avviso di accertamento non richiede necessariamente la notifica o la conoscenza di tutti gli atti richiamati, a meno che il loro contenuto non sia essenziale per completare la motivazione dell&#8217;atto stesso. Il contribuente, per ottenere l&#8217;annullamento dell&#8217;avviso, deve dimostrare che gli atti richiamati erano a lui sconosciuti e che almeno una parte del loro contenuto è necessaria per integrare la motivazione dell&#8217;avviso di accertamento.</p>
<h2></h2>
<h2>Osservazioni sulla Motivazione per Relationem</h2>
<p>La Corte ha inoltre discusso la legittimità della motivazione &#8220;per relationem&#8221;, ovvero il rinvio ad altri atti per completare la motivazione. Questo metodo è ritenuto valido a patto che l&#8217;atto richiamato sia allegato o che il suo contenuto essenziale sia riportato nell&#8217;avviso. Tuttavia, se l&#8217;atto richiamato è già conosciuto dal contribuente, non è necessario allegarlo nuovamente.</p>
<p><strong>Secondo la legge, in particolare l&#8217;articolo 7 della legge n. 212/2000 e l&#8217;articolo 42 del Dpr n. 600/1973, l&#8217;allegazione dell&#8217;atto richiamato è obbligatoria solo se il contribuente non ne è già a conoscenza. In mancanza di tale allegazione, la motivazione potrebbe risultare insufficiente, ma il contribuente deve provare che l&#8217;integrazione della motivazione è effettivamente necessaria per la comprensione dell&#8217;avviso.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Conclusioni</h2>
<p>In sintesi, il contribuente non può limitarsi a dimostrare l&#8217;esistenza di atti a lui sconosciuti richiamati nell&#8217;avviso di accertamento; deve anche provare che il contenuto di tali atti è fondamentale per integrare la motivazione dell&#8217;avviso stesso.</p>
<p>Questa posizione della Cassazione richiede al contribuente un&#8217;analisi approfondita e una prova concreta per contestare efficacemente un avviso di accertamento basato su motivazioni complesse o rinvii ad altri documenti.</p>
</div>
</div>
</div>
</div><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/L-onere-della-prova-nella-contestazione-della-motivazione-degli-atti-impositivi/">L’onere della prova nella contestazione della motivazione degli atti impositivi</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/L-onere-della-prova-nella-contestazione-della-motivazione-degli-atti-impositivi/">L&#8217;onere della prova nella contestazione della motivazione degli atti impositivi</a> was first posted on Luglio 31, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione: Validità dell&#8217;Accertamento Analitico-Induttivo Anche con Contabilità Inattendibile</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Corte-di-Cassazione-Validita-dell-Accertamento-Analitico-Induttivo-Anche-con-Contabilita-Inattendibile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 15:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accertamento Sintetico induttivo]]></category>
		<category><![CDATA[AGENZIA DELLE ENTRATE]]></category>
		<category><![CDATA[Accertamento fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Accertamento induttivo puro]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[contabilità inattendibile]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Metodo analitico-induttivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=30197</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 16498 e 16528 del 13 giugno 2024, ha stabilito che l&#8217;Agenzia delle Entrate può utilizzare il metodo di accertamento &#8220;analitico-induttivo&#8221; anche quando la contabilità di una società è complessivamente inattendibile. Questo principio afferma che l&#8217;Amministrazione finanziaria non è obbligata a ricorrere esclusivamente al metodo di accertamento &#8220;induttivo [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Corte-di-Cassazione-Validita-dell-Accertamento-Analitico-Induttivo-Anche-con-Contabilita-Inattendibile/">Corte di Cassazione: Validità dell’Accertamento Analitico-Induttivo Anche con Contabilità Inattendibile</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Corte-di-Cassazione-Validita-dell-Accertamento-Analitico-Induttivo-Anche-con-Contabilita-Inattendibile/">Corte di Cassazione: Validità dell&#8217;Accertamento Analitico-Induttivo Anche con Contabilità Inattendibile</a> was first posted on Luglio 22, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 16498 e 16528 del 13 giugno 2024, ha stabilito che l&#8217;Agenzia delle Entrate può utilizzare il metodo di accertamento &#8220;analitico-induttivo&#8221; anche quando la contabilità di una società è complessivamente inattendibile. Questo principio afferma che l&#8217;Amministrazione finanziaria non è obbligata a ricorrere esclusivamente al metodo di accertamento &#8220;induttivo puro&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Metodi di Accertamento Fiscale</h2>
<p>Secondo il Testo Unico sull&#8217;Accertamento (Dpr n. 600/1973), i principali metodi di accertamento fiscale sono:</p>
<p><strong>Accertamento Analitico:</strong> rettifica delle singole componenti reddituali basata sulle voci contabili.<br />
<strong>Accertamento Sintetico:</strong> basato sulle spese sostenute dal contribuente durante l&#8217;anno fiscale.<br />
<strong>Accertamento Analitico-Induttivo:</strong> utilizzo di presunzioni qualificate (gravità, precisione e concordanza).<br />
<strong>Accertamento Induttivo Puro:</strong> rideterminazione del reddito prescindendo dalle risultanze contabili, applicabile in caso di gravi violazioni.</p>
<h2>
Il Caso Specifico</h2>
<p>Nel caso esaminato, una Srl è stata sottoposta a verifica fiscale e l&#8217;Agenzia delle Entrate ha emesso un accertamento ai fini IRES, IRAP e IVA. La società era accusata di:</p>
<p>Operare come &#8220;cartiera&#8221; emettendo fatture per operazioni inesistenti.<br />
Svolgere commercio di rottami con ricavi non contabilizzati.<br />
L&#8217;accertamento è stato effettuato utilizzando il metodo &#8220;analitico-induttivo&#8221;, basato sull&#8217;articolo 39, comma 1, lettera d) del Dpr n. 600/1973.</p>
<p>Questo metodo consente la rettifica del reddito d&#8217;impresa in caso di incompletezza, falsità o inesattezza delle dichiarazioni contabili, supportate da ispezioni e verifiche.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Decisioni delle Commissioni Tributarie</h2>
<p>La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Napoli e la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania hanno accolto le istanze della società, sostenendo che, data l&#8217;inattendibilità della contabilità, l&#8217;Amministrazione avrebbe dovuto utilizzare l&#8217;accertamento &#8220;induttivo puro&#8221;. Secondo le commissioni, la contabilità inattendibile non poteva essere usata per determinare il reddito, rendendo obbligatorio l&#8217;utilizzo del metodo &#8220;induttivo puro&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Sentenza della Corte di Cassazione</h2>
<p>La Corte di Cassazione ha ribaltato le decisioni delle commissioni tributarie, affermando che, anche se ricorrono le condizioni per l&#8217;uso del metodo &#8220;induttivo puro&#8221;, l&#8217;Agenzia delle Entrate può comunque scegliere di utilizzare il metodo &#8220;analitico-induttivo&#8221;.</p>
<p>Questo deve avvenire secondo criteri di ragionevolezza e nel rispetto del principio costituzionale della capacità contributiva.</p>
<p><strong>La Corte ha giudicato legittimo l&#8217;uso dei dati contabili relativi agli acquisti e alle rimanenze della società, nonostante l&#8217;inattendibilità complessiva della contabilità, perché i ricavi erano stati ricostruiti in modo ragionevole e fondato sui dati disponibili.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Conclusioni</h2>
<p>La decisione della Corte di Cassazione riafferma la flessibilità dell&#8217;Agenzia delle Entrate nell&#8217;utilizzare diversi metodi di accertamento fiscale, anche in presenza di contabilità inattendibile. L&#8217;importante è che la ricostruzione del reddito sia fatta in modo ragionevole e rispettando il principio della capacità contributiva. Questa sentenza rappresenta un importante riferimento per future controversie fiscali, chiarendo che l&#8217;Amministrazione finanziaria può avvalersi del metodo più adeguato per ogni specifica situazione, senza essere vincolata all&#8217;utilizzo esclusivo del metodo &#8220;induttivo puro&#8221;.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Corte-di-Cassazione-Validita-dell-Accertamento-Analitico-Induttivo-Anche-con-Contabilita-Inattendibile/">Corte di Cassazione: Validità dell’Accertamento Analitico-Induttivo Anche con Contabilità Inattendibile</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Corte-di-Cassazione-Validita-dell-Accertamento-Analitico-Induttivo-Anche-con-Contabilita-Inattendibile/">Corte di Cassazione: Validità dell&#8217;Accertamento Analitico-Induttivo Anche con Contabilità Inattendibile</a> was first posted on Luglio 22, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Corte di Cassazione riconosce l&#8217;immediata esecutività delle sentenze tributarie di condanna dell’amministrazione finanziaria</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/La-Corte-di-Cassazione-riconosce-l-immediata-esecutivita-delle-sentenze-tributarie-di-condanna-dell-amministrazione-finanziaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2024 07:28:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Esecuzione provvisoria]]></category>
		<category><![CDATA[Immediata esecutivitàAmministrazione finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze tributarie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/?p=29793</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione ha recentemente emesso una sentenza favorevole ai contribuenti, stabilendo l’immediata esecutività delle sentenze dei giudici tributari che condannano l’amministrazione finanziaria a pagare somme di denaro. La sentenza n. 12074/2024 si applica a tutte le pronunce emesse dopo il 1° gennaio 2016. Questa decisione si basa sull’analisi del d.lgs. 546/1992, in particolare [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/La-Corte-di-Cassazione-riconosce-l-immediata-esecutivita-delle-sentenze-tributarie-di-condanna-dell-amministrazione-finanziaria/">La Corte di Cassazione riconosce l’immediata esecutività delle sentenze tributarie di condanna dell’amministrazione finanziaria</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/La-Corte-di-Cassazione-riconosce-l-immediata-esecutivita-delle-sentenze-tributarie-di-condanna-dell-amministrazione-finanziaria/">La Corte di Cassazione riconosce l&#8217;immediata esecutività delle sentenze tributarie di condanna dell’amministrazione finanziaria</a> was first posted on Maggio 29, 2024 at 9:28 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione ha recentemente emesso una sentenza favorevole ai contribuenti, stabilendo l’immediata esecutività delle sentenze dei giudici tributari che condannano l’amministrazione finanziaria a pagare somme di denaro.</p>
<p>La sentenza n. 12074/2024 si applica a tutte le pronunce emesse dopo il 1° gennaio 2016. Questa decisione si basa sull’analisi del d.lgs. 546/1992, in particolare l’art. 69, modificato dal d.lgs. 156/2015, che dichiara immediatamente esecutive le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore dei contribuenti.</p>
<p>Il legislatore ha previsto anche che,<strong> in caso di mancata esecuzione della sentenza, il contribuente possa richiedere l’ottemperanza alla commissione tributaria competente.</strong> Inoltre, l’art. 1, comma 2 del d.lgs. 546/1992 conferma la compatibilità delle norme del codice di procedura civile con quelle del processo tributario, rendendo applicabile l’art. 282 c.p.c. che sancisce la esecutività provvisoria delle sentenze.</p>
<p>Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 758 del 2016, avevano già riconosciuto l’efficacia immediata delle pronunce favorevoli ai contribuenti emesse dalle Commissioni tributarie. Il d.lgs. 156/2015 ha dunque introdotto l’immediata esecutività delle sentenze tributarie, rafforzata ulteriormente dalla circolare n. 38/E/2015, che specifica che non è necessario il passaggio in giudicato per l’efficacia delle pronunce, inclusa la condanna dell’amministrazione finanziaria.</p>
<p>Per le <strong>sentenze non definitive</strong>, il legislatore ha previsto che, <strong>per somme superiori a 10.000 €, il giudice possa richiedere una garanzia idonea.</strong> Tuttavia, l’amministrazione può pagare quanto dovuto prima della prestazione della garanzia per evitare ulteriori spese.</p>
<p>Infine, l’art. 70 del d.lgs. 546/92 prevede la possibilità per il contribuente di ricorrere al giudizio di ottemperanza entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza di condanna, nel caso in cui l’amministrazione non si conformi alla sentenza.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/La-Corte-di-Cassazione-riconosce-l-immediata-esecutivita-delle-sentenze-tributarie-di-condanna-dell-amministrazione-finanziaria/">La Corte di Cassazione riconosce l’immediata esecutività delle sentenze tributarie di condanna dell’amministrazione finanziaria</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/La-Corte-di-Cassazione-riconosce-l-immediata-esecutivita-delle-sentenze-tributarie-di-condanna-dell-amministrazione-finanziaria/">La Corte di Cassazione riconosce l&#8217;immediata esecutività delle sentenze tributarie di condanna dell’amministrazione finanziaria</a> was first posted on Maggio 29, 2024 at 9:28 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TFM e la deducibilità senza limiti</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tfm-e-la-deducibilit224-senza-limiti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Carlotta Montis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2019 07:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[accantonamento]]></category>
		<category><![CDATA[amministratori]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[indennità]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[TFM]]></category>
		<category><![CDATA[trattamento di fine mandato]]></category>
		<category><![CDATA[trattamento fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[tuir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/tfm-e-la-deducibilit224-senza-limiti/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Trattamento di fine Mandato (TFM) è un’indennità che l’Azienda può corrispondere alla chiusura di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa agli Amministratori.</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tfm-e-la-deducibilit224-senza-limiti/">TFM e la deducibilità senza limiti</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tfm-e-la-deducibilit224-senza-limiti/">TFM e la deducibilità senza limiti</a> was first posted on Ottobre 3, 2019 at 9:41 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Trattamento di fine Mandato (TFM) è un’indennità che l’Azienda può corrispondere alla chiusura di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa agli Amministratori. </p>
<p>TFM e la deducibilità senza limiti</p>
<p> </p>
<p>Il Trattamento di fine Mandato (TFM) è un’indennità che l’Azienda può corrispondere alla chiusura di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa agli Amministratori. </p>
<p> </p>
<p>Il Trattamento di fine Mandato consiste in un accantonamento effettuato dall’azienda di una parte del compenso annuale spettante all’Amministratore (o in aggiunta ad esso) con il fine di costituire un capitale da liquidare al momento della cessazione del rapporto di lavoro.  è una forma di “retribuzione differita” e come tale gode di un trattamento fiscale favorevole previsto dal TUIR (DPR 917/86). </p>
<p>Ai sensi dell’articolo 105, comma 1 del TUIR, è prevista la deducibilità di tale accantonamento, ai fini Ires, e stabilisce che: “gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell’articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi”. </p>
<p> </p>
<p>Fermo restando che gli accantonamenti al fondo TFM sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio in correlazione agli accordi contrattuali conclusi tra le parti, sempre che risultino da atto scritto avente data anteriore alla data di inizio del rapporto, non esistono delle disposizioni legislative che regolano le modalità di determinazione di questa indennità o che prevedono limiti alla relativa deducibilità (come molte volte sostenuto dall’Amministrazione Finanziaria nei casi in cui l’ammontare degli accantonamenti eccedesse quanto previsto dall’articolo 2120 cc per i lavoratori dipendenti). </p>
<p> </p>
<p>La sentenza della Corte di Cassazione n. 26431 del 19 ottobre del 2018 ha previsto che: “le aziende possono decidere di corrispondere agli amministratori, al termine del loro mandato, una indennità definita “trattamento di fine mandato”, quale compenso aggiuntivo a quello ordinario stabilito dallo statuto sociale ovvero dall’assemblea dei soci e lasciato alla libera contrattazione delle parti […]. In base al combinato disposto degli articoli 105 e 17 del TUIR il regime di deducibilità adottato per i costi in argomento è pertanto quello di competenza sempre che il diritto al TFM risulti da atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto; solo in tale evenienza in ciascun esercizio sono deducibili le quote maturate a favore dei singoli amministratori e accantonate nell’apposito fondo, indipendentemente dal fatto che la loro manifestazione finanziaria avverrà solo in un momento successivo […]”. Le indennità per il TFM hanno un diverso trattamento fiscale a seconda che le stesse risultino o meno da atto scritto avente data certa anteriore alla data di inizio del rapporto.  </p>
<p> </p>
<p>IL CTR di Milano (ovvero la Commissione Tributaria Regionale) si è espressa a tal proposito con la sentenza n. 5280/18/2018 del 3 dicembre 2018 affermando che il trattamento di fine mandato ha natura pattizia, per questo motivo non è disciplinato da nessuna norma specifica e si differenzia da quello di fine rapporto, e risulta dunque applicabile il criterio di congruità e di ragionevolezza che si fonda sulla misura proporzionale ai compensi annualmente corrisposti. Il legislatore non ha fissato un tetto massimo di deducibilità dell’accantonamento periodico al fondo TFM. </p>
<p>La stessa Commissione Tributaria  di Milano, con la sentenza n. 3749/16/2018 dell’11 settembre 2018, ha stabilito che l’Amministrazione finanziaria non ha il potere di valutare la congruità dei compensi corrisposti come TFM agli amministratori di società di persone, e che queste somme sono deducibili come costi. </p>
<p>In sostanza non c’è limitazione all’ammontare in quanto non esiste alcuna norma di riferimento. </p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tfm-e-la-deducibilit224-senza-limiti/">TFM e la deducibilità senza limiti</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tfm-e-la-deducibilit224-senza-limiti/">TFM e la deducibilità senza limiti</a> was first posted on Ottobre 3, 2019 at 9:41 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
