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	<title>coronavirus | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>coronavirus | Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>CONSORZIO ITALIANO DI SICUREZZA E SANIFICAZIONE DEBELLA.IT</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/consorzio-italiano-di-sicurezza-e-sanificazione-debellait/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 13:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
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					<description><![CDATA[Nasce il Consorzio Italiano di Sicurezza e Sanificazione Debella.it con l’obiettivo di rigenerare il diritto inalienabile alla salute alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/consorzio-italiano-di-sicurezza-e-sanificazione-debellait/">CONSORZIO ITALIANO DI SICUREZZA E SANIFICAZIONE DEBELLA.IT</a> was first posted on Luglio 28, 2020 at 3:22 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Durante il periodo di quarantena conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19 imposto dal Governo italiano è nato il Consorzio Italiano di Sicurezza e Sanificazione Debella. It, società consortile che ha come oggetto sociale principale la progettazione, l’elaborazione e la promozione di procedure di sicurezza e sanificazione per ogni attività economica, privata e pubblica su tutto il territorio nazionale. </p>
<p>Durante il periodo di quarantena conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19 imposto dal Governo italiano è nato il Consorzio Italiano di Sicurezza e Sanificazione Debella. It, società consortile che ha come oggetto sociale principale la progettazione, l’elaborazione e la promozione di procedure di sicurezza e sanificazione per ogni attività economica, privata e pubblica su tutto il territorio nazionale. </p>
<p>Debella. It viene costituito da professionisti del settore imprenditoriale e medico-sanitario che, particolarmente coinvolti dalla situazione sanitaria mondiale, hanno deciso di unire le loro competenze ed esperienze con l’obiettivo di rigenerare per tutti il diritto inalienabile alla sicurezza e alla salute. 
</p>
<p>Nello specifico, il consorzio si occupa prevalentemente di:</p>
<p>    progettare, elaborare e promuovere procedure di sicurezza e sanificazione per ogni attività economica, privata e pubblica ubicata, e/o con sedi, e/o espletata nel territorio della repubblica italiana;<br />
    creare, organizzare, convocare, coordinare comitati tecnici, convegni, conferenze, eventi finalizzati al miglioramento delle procedure di sanificazione tese a migliorare e prevenire le condizioni igienico-sanitarie di salvaguardia alla tutela della vita umana in ogni luogo e in ogni forma;<br />
    elaborare le procedure e promuoverne l&#8217;applicazione ai propri consorziati, agli affiliati e a tutti i componenti della filiera, garantendone la conformità ed il rispetto delle normative vigenti in materia di salvaguardia e sicurezza, sotto il profilo igienico-sanitario a seguito della condizione di emergenza epidemiologica da covid-19; <br />
    realizzare corsi di formazione professionale in via tradizionale o mediante webinar o e-learning, o altro strumento di comunicazione, ai i propri consorziati, agli affiliati, e a tutti i componenti della filiera allo scopo di recepire e adottare nel modo migliore le procedure. Tali corsi saranno di ogni tipologia, grado e livello, comprese le attività di progettazione, valutazione e monitoraggio. </p>
<p>Il consorzio, mediante l’elaborazione di tali procedure specifiche per ogni tipologia di impresa, si è preoccupato di rendere i luoghi di lavoro difesi e protetti dal contagio del virus, fornendo precise direttive sulle misure da intraprendere per poter esercitare la propria attività in totale sicurezza. Certo è che, almeno nel breve periodo, niente sarà come prima, ma proprio per questo, il Consorzio Italiano di Sicurezza e Sanificazione Debella. It vuole restituire quel senso di serenità che tutti i lavoratori provavano prima del Covid-19 nel trascorrere le giornate sul luogo di lavoro. </p>
<p>Debella. It ha il suo sito ufficiale <a href="https://www. Commercialista. It/LinkClick. Aspx? Link=http%3A%2F%2Fwww. Debella. It%2F&amp;tabid=10206&amp;portalid=232&amp;mid=19778">www. Debella. It</a> in cui è possibile, compilando il form di contatto, affiliarsi per ottenere le procedure caratterizzate dal marchio di certificazione. Inoltre, nel sito si trovano tutte le informazioni relative alla società consortile, alla mission e tutti i contatti, compreso il numero verde dedicato per richiedere ulteriori indicazioni. </p>
<p> </p>
<p>Sei un imprenditore e vuoi una consulenza sulla materia trattata da questo articolo?  </p>
<p> </p>
<p>Non esitare a contattarci, compila <a href="https://xn--contabilitincloud-xob. Com/#contattaci">il form di contatto</a>! </p>
<p> </p>
<p>Siamo i fondatori del risparmio lecito d&#8217;imposta e abbiamo descritto i nostri casi reali nel <a href="https://www. Amazon. It/dp/886913623X/ref=sr_1_1? __mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&amp;keywords=9788869136238&amp;qid=1584968149&amp;sr=8-1&amp;swrs=6AD7D0577967F76710E65570C20F5731">libro acquistabile su Amazon</a>. </p>
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<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/consorzio-italiano-di-sicurezza-e-sanificazione-debellait/">CONSORZIO ITALIANO DI SICUREZZA E SANIFICAZIONE DEBELLA.IT</a> was first posted on Luglio 28, 2020 at 3:22 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-licenziamento-per-giustificato-motivo-oggettivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 05:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[DECRETO-LEGGE 34/2020]]></category>
		<category><![CDATA[GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[MODIFICHE NORMATIVE]]></category>
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					<description><![CDATA[L’articolo 80 del decreto rilancio modifica le disposizioni previste dall'articolo 46  del decreto-legge 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge 27/2020 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-licenziamento-per-giustificato-motivo-oggettivo/">IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO</a> was first posted on Giugno 5, 2020 at 7:15 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Cosa è il licenziamento per giustificato motivo oggettivo? </p>
<p>L’art. 3 della Legge 604/1966 identifica il licenziamento per giustificato motivo oggettivo in “ragioni inerenti all&#8217;attività produttiva, all&#8217;organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di esso”, rimettendo al giudice la ricognizione dell&#8217;effettività delle denunciate esigenze tecniche ed economiche dell&#8217;organizzazione produttiva, dell&#8217;esistenza di un nesso di causalità tra le scelte imprenditoriali ed il provvedimento di licenziamento e della mancanza di possibilità di utilizzazione alternativa del lavoratore mediante il c. D. &#8220;repêchage&#8221;, ossia dell&#8217;inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore. </p>
<p>Cosa è il licenziamento per giustificato motivo oggettivo? 
</p>
<p>L’art. 3 della Legge 604/1966 identifica il licenziamento per giustificato motivo oggettivo in “ragioni inerenti all&#8217;attività produttiva, all&#8217;organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di esso”, rimettendo al giudice la ricognizione dell&#8217;effettività delle denunciate esigenze tecniche ed economiche dell&#8217;organizzazione produttiva, dell&#8217;esistenza di un nesso di causalità tra le scelte imprenditoriali ed il provvedimento di licenziamento e della mancanza di possibilità di utilizzazione alternativa del lavoratore mediante il c. D. &#8220;repêchage&#8221;, ossia dell&#8217;inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore. </p>
<p>Cosa prevede l’articolo 80 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020? </p>
<p>Il decreto rilancio modifica l’art. 46 del decreto-legge 17 maggio 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in L. 24 aprile 2020, n. 27, c. D. Cura Italia, stabilendo che:</p>
<p>    per 5 mesi (60 giorni, secondo quanto previsto dall’art. 46 della L. 27/2020), e quindi fino al 17 agosto 2020, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della L. 604/1966;<br />
    fino al 17 agosto 2020 sono sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all’art. 7 della L. N. 604 del 1966. </p>
<p>Infine, viene aggiunto il comma 1bis all’art. 46 della L. 27/2020, il quale introduce una “nuova” ipotesi di revoca del licenziamento; infatti, stabilisce che il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo può, in deroga alle previsioni di cui all’art. 18, comma 10, della L. 300/1970, revocare in ogni tempo il licenziamento, purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale  dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro. </p>
<p>PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA CONTATTACI ALLA MAIL RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-licenziamento-per-giustificato-motivo-oggettivo/">IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO</a> was first posted on Giugno 5, 2020 at 7:15 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bonus centri estivi 2020: il messaggio dell’INPS</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/bonus-centri-estivi-2020-il-messaggio-dellinps/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 08:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[bonus centri estivi]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[decreto rilancio]]></category>
		<category><![CDATA[DECRETO-LEGGE 34/2020]]></category>
		<category><![CDATA[messaggio 2209]]></category>
		<category><![CDATA[Messaggio INPS]]></category>
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					<description><![CDATA[L'INPS fornisce le prime indicazioni sul nuovo bonus centri estivi previsto nel decreto rilancio.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/bonus-centri-estivi-2020-il-messaggio-dellinps/">Bonus centri estivi 2020: il messaggio dell’INPS</a> was first posted on Giugno 1, 2020 at 10:42 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il 27 maggio 2020 l’INPS ha emanato il messaggio numero 2209 al fine di fornire le prime indicazioni in merito al nuovo bonus centri estivi di 1200 euro (o 2000 euro in alcuni casi) per i figli fino a 12 anni da richiedere fino al 31 luglio 2020. </p>
<p>Il 27 maggio 2020 l’INPS ha emanato il messaggio numero 2209 al fine di fornire le prime indicazioni in merito al nuovo bonus centri estivi di 1200 euro (o 2000 euro in alcuni casi) per i figli fino a 12 anni da richiedere fino al 31 luglio 2020. 
</p>
<p>A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e della conseguente chiusura delle scuole per ogni ordine e grado, il Governo ha istituito diverse misure in sostegno delle famiglie con bambini. Col “decreto rilancio”, cioè il decreto legge 34/2020, entrato in vigore il 19 maggio, il congedo parentale straordinario e il bonus baby sitter sono stati prorogati e intensificati. Inoltre, è prevista la possibilità di scegliere servizi alternativi al baby-sitting. </p>
<p>Il Bonus centri estivi prevede la possibilità per i beneficiari del bonus baby sitter, di usare le somme disponibili per l’iscrizione dei figli a:</p>
<p>    centri estivi;<br />
    centri educativi per l’infanzia;<br />
    servizi socio-educativi;<br />
    centri con funzione educativa e ricreativa;<br />
    servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. </p>
<p>Con il decreto rilancio le somme previste dal Cura Italia sono state raddoppiate, pertanto sarà possibile beneficiare:</p>
<p>    fino a 1200 euro per lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, lavoratori autonomi iscritti all’INPS e alle casse professionali;<br />
    fino a 2000 euro per i lavoratori dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario, pubblico e privato accreditato. </p>
<p>La domanda può essere effettuata entro il 31 luglio 2020 e si potrà richiedere il totale di 1200 euro (o 2000) se è mai stato richiesto il bonus baby sitter, oppure la differenza fra le somme richieste. </p>
<p>Il bonus centri estivi come il bonus baby sitter, può essere richiesto dai genitori di bambini di età non superiore ai 12 anni, anche in caso di adozione e di affidamento pre-adottivo, ma tale limite di età viene meno qualora si trattasse di figli con disabilità iscritti a scuola o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. </p>
<p>Nel caso di genitori che non fanno parte dello stesso nucleo familiare, il beneficio verrà riconosciuto al soggetto convivente con il minore. </p>
<p>Il Bonus baby sitter per centri estivi può essere richiesto dalle famiglie solo in alternativa al congedo parentale straordinario e al bonus baby sitter covid-19. </p>
<p>Il beneficio non spetta se nel nucleo familiare un genitore è beneficiario di strumenti di sostegno al reddito come la NASPI, CIGO, CIGS, ecc. , oppure se è disoccupato, inoccupato o non lavoratore. </p>
<p>A differenza del bonus baby-sitting, il bonus per il pagamento dei centri estivi non è compatibile con il bonus asili nido. </p>
<p>Come fare domanda? </p>
<p>Con il messaggio numero 2209 del 27 maggio 2020 l’INPS comunica che sono in corso di implementazione le procedure telematiche per adeguare lo strumento di richiesta di uno o più bonus per i centri estivi. Le modalità di richiesta del contributo INPS saranno oggetto di un successivo messaggio da parte dell’Istituto. </p>
<p>Vuoi consulenza sulla materia trattata da questo articolo? </p>
<p>Non esitare a contattarci, compila <a href="https://www. Commercialista. It/LinkClick. Aspx? Link=https%3A%2F%2Fxn--contabilitincloud-xob. Com%2F%23contattaci&amp;tabid=10206&amp;portalid=232&amp;mid=19778">il form di contatto</a>! </p>
<p>Abbiamo vinto il premio <a href="https://www. Commercialista. It/LinkClick. Aspx? Link=https%3A%2F%2Fxn--contabilitincloud-xob. Com%2F&amp;tabid=10206&amp;portalid=232&amp;mid=19778">Studio Professionale dell&#8217;anno da &#8220;Le Fonti Awards&#8221;</a>. </p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/bonus-centri-estivi-2020-il-messaggio-dellinps/">Bonus centri estivi 2020: il messaggio dell’INPS</a> was first posted on Giugno 1, 2020 at 10:42 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAFE WORKING: IO RIAPRO SICURO</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/safe-working-io-riapro-sicuro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 06:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni alle imprese]]></category>
		<category><![CDATA[BANDI]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[SAFE WORKING]]></category>
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					<description><![CDATA[Contributo a fondo perduto per gli interventi strutturali in sicurezza sanitaria nelle micro e piccole imprese lombarde. In fase di attivazione!!!<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/safe-working-io-riapro-sicuro/">SAFE WORKING: IO RIAPRO SICURO</a> was first posted on Maggio 20, 2020 at 8:35 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Questa misura mette a disposizione contributi a fondo perduto per interventi strutturali riguardanti la sicurezza sanitaria con l’obiettivo di consentire l’adozione delle misure necessarie a garantire la ripresa dell’attività di impresa mantenendo in sicurezza lavoratori, fornitori e clienti.  </p>
<p>Questa misura mette a disposizione contributi a fondo perduto per interventi strutturali riguardanti la sicurezza sanitaria con l’obiettivo di consentire l’adozione delle misure necessarie a garantire la ripresa dell’attività di impresa mantenendo in sicurezza lavoratori, fornitori e clienti.  
</p>
<p>è finalizzata a sostenere le micro e piccole imprese lombarde che sono state oggetto di chiusura obbligatoria in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 o che hanno deciso di introdurre il lavoro agile per tutti i dipendenti pur rientrando tra le attività consentite e operano nei settori di:</p>
<p>    commercio al dettaglio;<br />
    pubblici esercizi (bar e ristoranti);<br />
    artigianato;<br />
    manifatturiero;<br />
    edilizia;<br />
    servizi;<br />
    istruzione. </p>
<p>Tipologia di interventi ammissibili: saranno ammissibili le spese sostenute a far data dal DPCM del 22 marzo 2020 riferite a:</p>
<p>    macchinari per la sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali;<br />
    strumenti di aerazione;<br />
    strumenti di igienizzazione per i clienti/utenti;<br />
    interventi strutturali o temporanei nonché arredi necessari a garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale;<br />
    acquisto di prestazioni e/o strumenti relativi al monitoraggio e controllo dell’affollamento dei locali;<br />
    acquisto di dispositivi di protezione individuale;<br />
    acquisto di strumenti per la misurazione della temperatura corporea a distanza;<br />
    sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali;<br />
    strumenti di comunicazione (segnaletica);<br />
    interventi formativi sulle prescrizioni e sui protocolli da adottare nell&#8217;esercizio dell’attività. </p>
<p>Entità e forma dell&#8217;agevolazione: la dotazione finanziaria complessiva di “Safe Working &#8211; Io Riapro Sicuro” ammonta a circa 18,6 milioni di euro. </p>
<p>
</p>
<p>CONTATTACI PER ULTERIORI INFORMAZIONI! </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/safe-working-io-riapro-sicuro/">SAFE WORKING: IO RIAPRO SICURO</a> was first posted on Maggio 20, 2020 at 8:35 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CCIAA di Torino: Bando SPRINT</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cciaa-di-torino-bando-sprint/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 05:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni alle imprese]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti alle imprese]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
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		<category><![CDATA[torino]]></category>
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					<description><![CDATA[Contributo a fondo perduto fino al 50% per l'acquisto di servizi digitali e attrezzature per le micro e piccole imprese al fine di affrontare la situazione di crisi causata dall'Emergenza COVID-19.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cciaa-di-torino-bando-sprint/">CCIAA di Torino: Bando SPRINT</a> was first posted on Maggio 20, 2020 at 7:56 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con il Bando S. P. R. I. N. T. (Sostegno Progetti Ripartenza Imprese &amp; Nuove Tecnologie) 2020 la Camera di commercio di Torino intende sostenere le piccole e micro imprese del territorio nell’affrontare la situazione di crisi causata dall’emergenza COVID-19, favorendo la continuità delle attività nel periodo di lockdown e la ripresa delle stesse nel periodo successivo. </p>
<p>Con il Bando S. P. R. I. N. T. (Sostegno Progetti Ripartenza Imprese &amp; Nuove Tecnologie) 2020 la Camera di commercio di Torino intende sostenere le piccole e micro imprese del territorio nell’affrontare la situazione di crisi causata dall’emergenza COVID-19, favorendo la continuità delle attività nel periodo di lockdown e la ripresa delle stesse nel periodo successivo. 
</p>
<p>Il Bando prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto finalizzati a sostenere investimenti e spese in tecnologie digitali, hardware, software, accessori, applicativi e servizi specialistici che consentano alle imprese beneficiarie di:</p>
<p>    garantire la continuità dell’attività aziendale mediante l’adozione di nuovi modelli organizzativi, in particolare smart working e telelavoro, incluse attrezzature e strumenti per garantire la sicurezza in ambito aziendale;<br />
    sviluppare soluzioni di e-commerce. </p>
<p>I soggetti beneficiari sono le micro e piccole imprese. </p>
<p>Tipologia di interventi ammissibili: il bando SPRINT prevede le seguenti spese da parte dell’impresa:</p>
<p>    spese per acquisto di notebook, tablet e altri device purché finalizzati al lavoro a distanza; spese per l’acquisto di tecnologie e servizi (anche sotto forma di abbonamento) in cloud in grado di garantire forme di collaborazione a distanza;<br />
    spese per acquisto e installazione VPN, VoiP, sistemi di Backup / ripristino dei dati Sicurezza di rete;<br />
    spese per software per servizi all’utenza (es. Siti web, app, integrazioni con provider, servizi di pagamento, piattaforme di e-commerce e sistemi di delivery, ecc. );<br />
    spese per acquisto di strumentazione e servizi per la connettività (es. Smartphone, modem e router Wi-Fi, switch, antenne, ecc. );<br />
    spese di consulenza e di formazione strettamente connesse agli investimenti precedenti;<br />
    spese di consulenza e formazione per la messa in sicurezza delle strutture aziendali, necessarie per allinearsi alle norme in tema di gestione dell’emergenza sanitaria collegata al Covid-19, comprese quelle per la revisione/integrazione di DUVRI aziendale, valutazione del rischio biologico e l’integrazione del manuale HCCP;<br />
    materiale per delimitare spazi e marcare distanze di sicurezza;<br />
    barriere separatorie;<br />
    strumenti per la misurazione della temperatura corporea delle persone che entrano in contatto con la struttura e sistemi di controllo accessi;<br />
    materiale segnaletico e informativo. </p>
<p>Entità e forma dell&#8217;agevolazione: la spesa minima per ogni impresa dovrà essere di almeno 1. 500 euro, mentre il voucher sarà pari al 50% della spesa, con un massimo di 3. 000 euro a impresa. </p>
<p>Le risorse complessivamente stanziate a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro 1. 000. 000. </p>
<p>Scadenza: la domanda può essere presentata dal 20 maggio 2020 al 22 giugno 2020. </p>
<p>Contattaci per ulteriori informazioni! </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cciaa-di-torino-bando-sprint/">CCIAA di Torino: Bando SPRINT</a> was first posted on Maggio 20, 2020 at 7:56 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PROROGA DEI VERSAMENTI AL 16 SETTEMBRE</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/proroga-dei-versamenti-al-16-settembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 15:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[bozza decreto rilancio]]></category>
		<category><![CDATA[contributi]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[versamenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/lavoro-e-diritto/proroga-dei-versamenti-al-16-settembre/</guid>

					<description><![CDATA[La bozza del decreto rilancio prevede la proroga dei versamenti, ma non per tutti!!!<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/proroga-dei-versamenti-al-16-settembre/">PROROGA DEI VERSAMENTI AL 16 SETTEMBRE</a> was first posted on Maggio 18, 2020 at 5:17 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’Articolo 131 della bozza del “decreto rilancio” prevede lo slittamento dei termini di versamento al prossimo 16 settembre 2020, ma solamente in presenza delle condizioni già dettate in precedenza dagli articoli 61 e 62 del Decreto “Cura Italia” e dall’articolo 18 del Decreto “liquidità”. </p>
<p>L’Articolo 131 della bozza del “decreto rilancio” prevede lo slittamento dei termini di versamento al prossimo 16 settembre 2020, ma solamente in presenza delle condizioni già dettate in precedenza dagli articoli 61 e 62 del Decreto “Cura Italia” e dall’articolo 18 del Decreto “liquidità”. </p>
<p>L’Articolo 131 della bozza del “decreto rilancio” prevede lo slittamento dei termini di versamento al prossimo 16 settembre 2020, ma solamente in presenza delle condizioni già dettate in precedenza dagli articoli 61 e 62 del Decreto “Cura Italia” e dall’articolo 18 del Decreto “liquidità”. </p>
<p>L’Articolo 131 della bozza del “decreto rilancio” prevede lo slittamento dei termini di versamento al prossimo 16 settembre 2020, ma solamente in presenza delle condizioni già dettate in precedenza dagli articoli 61 e 62 del Decreto “Cura Italia” e dall’articolo 18 del Decreto “liquidità”. 
</p>
<p>Dal momento in cui il decreto rilancio non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, possiamo illustrarvi ciò che è descritto nella bozza, rimanendo speranzosi che venga presto pubblicato dato l’avvicinarsi delle scadenze. </p>
<p>L’articolo 131 si compone di tre commi: il primo dispone che i versamenti sospesi a norma dell’articolo 18, commi da 1 a 6, D. L. 23/2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il prossimo 16 settembre 2020, in un’unica soluzione o in cinque rate mensili di pari importo senza alcun rimborso di eventuali importi già pagati. </p>
<p>Al fine di potersi avvalere della proroga è necessario eseguire il “test del fatturato”, verificando che per i mesi di marzo ed aprile 2020 il decremento del fatturato e dei corrispettivi sia almeno pari al 33% (o al 50% per le imprese ed i lavoratori autonomi con ricavi o compensi superiori ai 50milioni nel 2019). </p>
<p>Il secondo comma proroga al 16 settembre il termine del versamento, in autoliquidazione, delle ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis D. P. R. 600/1973 per le quali i soggetti interessati (lavoratori autonomi e agenti) hanno richiesto la non applicazione nel periodo tra il 17 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020. In origine il termine di versamento era stato stabilito al 30 giugno 2020, mentre la norma in esame lo differisce al 16 settembre. </p>
<p>Anche con riferimento a tale proroga non cambiano i presupposti per avvalersi della sospensione, infatti i ricavi e i compensi non devono essere superiori ad euro 400. 000 nel periodo d’imposta 2019 e deve presentarsi assenza di compensi per lavoro dipendente e assimilato nel mese precedente. </p>
<p>Il terzo comma, infine, si riferisce ai soggetti di cui agli articoli 61 e 62, ossia rispettivamente alle imprese operanti nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza e alle imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019. </p>
<p>Anche per tali soggetti non muta l’ambito oggettivo del differimento (ritenute, Iva e contributi) scadenti nel periodo dal 2 marzo al 30 aprile per i soggetti di cui all’articolo 61 D. L. 18/2020 (ed Iva del mese di marzo), mentre per le “piccole” imprese di cui all’articolo 62 il differimento riguarda il periodo temporale compreso tra l’8 ed il 31 marzo 2020. </p>
<p>Per informazioni e assistenza contattaci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/proroga-dei-versamenti-al-16-settembre/">PROROGA DEI VERSAMENTI AL 16 SETTEMBRE</a> was first posted on Maggio 18, 2020 at 5:17 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>CONTAGIO DA COVID-19 SUL POSTO DI LAVORO: L’ONERE DELLA PROVA SPETTA AL LAVORATORE.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/contagio-da-covid-19-sul-posto-di-lavoro-lonere-della-prova-spetta-al-lavoratore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 13:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contenzioso Lavoro e Contrattualistica]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto del Lavoro]]></category>
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		<category><![CDATA[Italia]]></category>
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		<category><![CDATA[inail]]></category>
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		<category><![CDATA[onere della prova]]></category>
		<category><![CDATA[onere probatorio]]></category>
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					<description><![CDATA[L’INAIL per la prima volta riconosce la tutela infortunistica a seguito di contagio da COVID-contratto sul luogo di lavoro da un dipendente non sanitario, in particolare la tutela viene riconosciuta ad una guardia giurata infettata dal COVID-19, nello svolgimento delle proprie mansioni.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/contagio-da-covid-19-sul-posto-di-lavoro-lonere-della-prova-spetta-al-lavoratore/">CONTAGIO DA COVID-19 SUL POSTO DI LAVORO: L’ONERE DELLA PROVA SPETTA AL LAVORATORE.</a> was first posted on Maggio 14, 2020 at 3:30 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 42 comma 2 del decreto “Cura Italia”, equipara il contagio da &#8220;coronavirus&#8221; occorso durante la prestazione dell’attività lavorativa, ad infortunio sul lavoro; l’INAIL a tal proposito con la nota 3675 del 17 marzo 2020 e con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020 ha fornito le istruzioni operative in materia, precisando che la causa virulenta è equiparata alla causa violenta. </p>
<p>L’INAIL per la prima volta riconosce la tutela infortunistica a seguito di contagio da COVID-contratto sul luogo di lavoro da un dipendente non sanitario, in particolare la tutela viene riconosciuta ad una guardia giurata infettata dal COVID-19, nello svolgimento delle proprie mansioni. </p>
<p>L’articolo 42 comma 2 del decreto “Cura Italia”, equipara il contagio da coronavirus occorso durante la prestazione dell’attività lavorativa, ad infortunio sul lavoro; l’INAIL a tal proposito con la nota 3675 del 17 marzo 2020 e con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020 ha fornito le istruzioni operative in materia, precisando che la causa virulenta è equiparata alla causa violenta. </p>
<p>Un accadimento viene considerato infortunio sul lavoro solo in presenza di tre fondamentali requisiti:</p>
<p>·        la causa violenta;</p>
<p>·        la lesione;</p>
<p>·        l’occasione di lavoro. </p>
<p>Il comma 2 del citato articolo 42 dispone che nei casi accertati di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato; le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da COVID-19 in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati, nonché ai lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all’area dirigenziale. </p>
<p>L’IINAIL nella circolare n. 13 ha ribadito che le malattie infettive e parassitarie sono da ricondurre alla categoria degli infortuni sul lavoro, quindi anche l’infezione da COVID-19 contratta sul posto di lavoro viene considerata equipollente alla causa violenta in conformità alla precedente circolare INAIL n. 74 del 23 novembre 1995; la copertura INAIL viene però riconosciuta solo nel caso in cui ci sia il rischio professionale o solo dove venga provata l’origine professionale dell’infezione e dove il contagio sia avvenuto sul luogo di lavoro o durante il tragitto casa/lavoro o viceversa;  affinché l’infortunio sul lavoro sia indennizzabile deve essere una conseguenza dell’esposizione del soggetto infortunato ad un determinato rischio professionale. </p>
<p>Il nesso causale tra lavoro e danno è escluso in presenza del cosiddetto “rischio elettivo” intendendosi per tale, “quello che, estraneo e non attinente all’attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore il quale crea e affronta volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente all’attività lavorativa, ponendo in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro rischio ed evento. </p>
<p>Il vigilante, durante l’espletamento delle proprie mansioni, ha contratto una polmonite da COVID-19 che lo ha costretto prima al ricovero ospedaliero e successivamente alla quarantena domiciliare; si tratta di un caso senza precedenti in quanto l’INAIL riconosceva la tutela solo ai lavoratori del comparto sanitario quindi medici, infermieri e tecnici della salute: a questa categoria l’INAIL riconosce infatti una presunzione semplice ex art. 2792 cc alla luce dell’altissimo tasso di contagio a cui gli stessi sono quotidianamente esposti nell’espletamento delle loro mansioni; lo stesso discorso vale anche per coloro che lavorano a stretto contatto con il pubblico come ad esempio gli addetti URP, i banconieri, i commessi. </p>
<p>La prova del rischio professionale quindi per questi soggetti è più “semplice” rispetto al resto dei lavoratori che non operano in questo comparto perché possono beneficiare dell’inversione dell’onere probatorio dovendo provare soltanto l’avvenuto contagio da COVID-19 e lo svolgimento di mansioni che rientrano in questa categoria. </p>
<p>Potrà poi essere l’INAIL a contestare la natura professionale del contagio provando che, ad esempio, l’infezione è stata contratta in ambito familiare e non sul posto di lavoro. </p>
<p>L’assolvimento dell’onere probatorio è molto più complesso invece per i lavoratori che non appartengono al comparto sanitario che però sono stati contagiati sul posto di lavoro nonostante il rispetto dei protocolli: pensiamo agli sportivi, ai dipendenti delle onoranze funebri, agli addetti alle pulizie. </p>
<p>Per queste categorie di lavoratori non vale la presunzione semplice ex art. 2792 cc che è prevista per i sanitari e per coloro che lavorano front-office: la circolare INAIL n. 13/2020 ha precisato che “ove l’episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può desumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l’accertamento medico legale seguirà l’ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale”; in questi casi quindi l’onere della prova è totalmente a carico dell’infortunato, con un alto rischio che l’istanza venga rigettata per non aver provato adeguatamente la ricorrenza ai sensi dell’articolo 2697 cc, dei presupposti richiesti dalla legge per detto riconoscimento. L’infortunato sarà quindi costretto a ricorrere alle vie giudiziarie e rivolgersi al Giudice del lavoro, per ottenere il riconoscimento dell’infortunio occorso per aver contratto il COVID-19 in azienda o durante il tragitto casa/lavoro o viceversa. Tuttavia anche in questa sede la domanda potrebbe essere rigettata se il ricorrente non riesce a dimostrare la natura professionale del contagio; nel caso del vigilante è stata fondamentale la collaborazione del datore di lavoro che, informato dell’accaduto, ha trasmesso la denuncia di infortunio all’INAIL non contestando la natura professionale del contagio occorso al lavoratore; si auspica un simile comportamento da parte di tutte le aziende nel caso in cui i dipendenti malauguratamente e nonostante il rispetto dei protocolli e dei DPI, dovessero contrarre infezioni da COVID-19 in azienda o in itinere al fine di evitare eventuali liti giudiziarie. E’ importante ricordare che in caso di contagio da COVID-19 la copertura INAIL non esclude eventuali azioni civili e penali da parte dell’infortunato: sotto il profilo civilistico la tutela INAIL, non esclude la responsabilità civile del datore di lavoro per il “cosiddetto” danno differenziale ai sensi dell’articolo 10 del TU n. 1124/65 al fine di ottenere il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’infortunato rispetto a quanto liquidato dall’INAIL. Sotto il profilo penalistico, il datore di lavoro che non abbia adottato le misure necessarie per prevenire il rischio di infortunio da COVID-19, provocando la malattia o il decesso dell’infortunato, è esposto a responsabilità penali per il reato di lesioni ai sensi dell’articolo 590 CP e omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 CP, aggravati dalla violazione delle norme infortunistiche; a tal proposito l’articolo 2 del DPCM del 26 aprile 2020 impone alle imprese le cui attività non sono state sospese, l’obbligo di rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle norme per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il governo e le parti sociali; lo stesso DPCM stabilisce che la mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. </p>
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<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/contagio-da-covid-19-sul-posto-di-lavoro-lonere-della-prova-spetta-al-lavoratore/">CONTAGIO DA COVID-19 SUL POSTO DI LAVORO: L’ONERE DELLA PROVA SPETTA AL LAVORATORE.</a> was first posted on Maggio 14, 2020 at 3:30 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il contagio da Covid-19 viene riconosciuto come infortunio sul lavoro ma l&#8217;onere della prova è a carico del dipendente</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-contagio-da-coronavirus-viene-riconosciuto-come-infortunio-sul-lavoro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 12:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[inail]]></category>
		<category><![CDATA[infortunio sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[onere della prova]]></category>
		<category><![CDATA[onere probatorio]]></category>
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					<description><![CDATA[Guardia giurata infettata dal covid-19 nello svolgimento delle proprie mansioni: L’Inail gli riconosce la tutela infortunistica.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-contagio-da-coronavirus-viene-riconosciuto-come-infortunio-sul-lavoro/">Il contagio da Covid-19 viene riconosciuto come infortunio sul lavoro ma l&#8217;onere della prova è a carico del dipendente</a> was first posted on Maggio 14, 2020 at 2:06 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’INAIL per la prima volta ha riconosciuto la tutela infortunistica a seguito di contagio da coronavirus contratto sul luogo di lavoro da un dipendente non sanitario, infatti la guardia giurata è stata infettata mentre svolgeva servizio presso l’Ospedale Maggiore di Lodi monitorando gli accessi al Pronto Soccorso Covid durante il periodo di massima allerta dell’emergenza epidemiologica, contraendo una forte polmonite che poi è stata diagnosticata da coronavirus. L’Inail quindi ha considerato tale infezione alla pari di un infortunio sul lavoro e quindi meritevole di copertura, come l’articolo 42 comma 2 del decreto-legge “Cura Italia”. </p>
<p>L’Inail per la prima volta ha riconosciuto la tutela infortunistica a seguito di contagio da coronavirus contratto sul luogo di lavoro da un dipendente non sanitario, infatti la guardia giurata è stata infettata mentre svolgeva servizio presso l’Ospedale Maggiore di Lodi monitorando gli accessi al Pronto Soccorso Covid durante il periodo di massima allerta dell’emergenza epidemiologica, contraendo una forte polmonite che poi è stata diagnosticata da coronavirus. L’Inail quindi ha considerato tale infezione alla pari di un infortunio sul lavoro e quindi meritevole di copertura, come l’articolo 42 comma 2 del decreto-legge “Cura Italia”. 
</p>
<p>In seguito, l’Istituto Nazionale per l&#8217;Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con la nota n. 3675 del 17 marzo 2020 e con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020 ha fornito istruzioni operative in materia e ricordando che le malattie infettive e parassitarie sono da ricondurre alla categoria degli infortuni sul lavoro. Conseguentemente anche l’infezione da covid-19 contratta sul posto di lavoro è considerata equipollente alla causa violenta in conformità alla circolare INAIL n. 74 del 23 novembre 1995. </p>
<p>In ogni caso, la copertura Inail sarà riconosciuta solo ed esclusivamente nel caso in cui il lavoratore dimostri che l’origine dell’infezione sia professionale e quindi che il contagio sia avvenuto nel luogo di lavoro o durante il tragitto casa-lavoro o viceversa. </p>
<p>Il nesso causale tra il lavoro ed il danno è escluso in presenza del cd. “rischio elettivo”, ciò quel rischio estraneo e non attinente alla attività lavorativa, dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore che lo ha creato ed affrontato di sua spontanea volontà. </p>
<p>La fattispecie della guardia giurata è la prima ad uscire fuori dalle righe, in quanto in precedenza l’Istituto ha assicurato la tutela Inail solo ed esclusivamente ai lavoratori del comparto sanitario e dunque ai medici, agli infermieri e ai tecnici della salute. Tali categorie di lavoratori si vedono riconosciuta, da parte dell’Istituto una presunzione semplice ex art. 2792 del Codice civile alla luce dell’altissimo tasso di contagio a cui gli stessi sono quotidianamente esposti nell&#8217;espletamento delle loro mansioni. Ciò risulta valido anche per i lavoratori costretti al contatto col pubblico i quali avranno più semplicità a dimostrare di aver contratto il virus all&#8217;interno del luogo di lavoro. </p>
<p>La prova del rischio professionale per tale categoria di dipendenti è più semplice rispetto al resto dei lavoratori non operanti in tale comparto: essi possono beneficiare dell’inversione dell’onere della prova dovendo provare soltanto l’avvenuto contagio da coronavirus e lo svolgimento di mansioni rientranti in tale categoria. </p>
<p>Sarà invece onere dell’Inail contestare la natura professionale del contagio provando che l’infezione è stata contratta in ambiente familiare e non sul posto di lavoro in quanto sono state seguite tutte le procedure di sanificazione ed è stato eseguito il controllo sulle distanze, sono state fornite le mascherine, i guanti e i gel disinfettanti a base di alcol. Al contrario, l’assolvimento dell’onere della prova è molto più complesso per i lavoratori non appartenenti al comparto sanitario contagiati dal coronavirus sul posto di lavoro nonostante il rispetto dei protocolli. Per tali lavoratori la prova della natura professionale del contagio è estremamente complessa, infatti per loro non opera la già menzionata presunzione semplice, ma dovranno essere effettuati, a carico dell’infortunato, tutti i test del caso: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale. </p>
<p> </p>
<p>Per informazioni e assistenza contattaci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-contagio-da-coronavirus-viene-riconosciuto-come-infortunio-sul-lavoro/">Il contagio da Covid-19 viene riconosciuto come infortunio sul lavoro ma l&#8217;onere della prova è a carico del dipendente</a> was first posted on Maggio 14, 2020 at 2:06 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Unioncamere Lombardia: FAICRedito</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/unioncamere-lombardia-faicredito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 12:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni alle imprese]]></category>
		<category><![CDATA[CAMERA DI COMMERCIO]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[CRISI DI LIQUIDITA']]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[MISURA STRAORDINARIA]]></category>
		<category><![CDATA[REGIONE LOMBARDIA]]></category>
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					<description><![CDATA[Misura regionale di supporto straordinario alla liquidità delle MPMI a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/unioncamere-lombardia-faicredito/">Unioncamere Lombardia: FAICRedito</a> was first posted on Maggio 13, 2020 at 2:10 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Regione Lombardia e le camere di commercio lombarde promuovono una misura straordinaria con l’obiettivo di difendere le imprese dalla crisi di liquidità derivante dall’emergenza sanitaria ed economica da Covid-19. Tale misura si concretizza in contributi per l’abbattimento del tasso di interesse applicato ai finanziamenti bancari per operazioni di liquidità ed è inoltre previsto un ulteriore contributo per la copertura del costo di garanzia, compresi i costi di istruttoria per le pratiche presentate tramite i consorzi Fidi. </p>
<p>La Regione Lombardia e le camere di commercio lombarde promuovono una misura straordinaria con l’obiettivo di difendere le imprese dalla crisi di liquidità derivante dall’emergenza sanitaria ed economica da Covid-19. Tale misura si concretizza in contributi per l’abbattimento del tasso di interesse applicato ai finanziamenti bancari per operazioni di liquidità ed è inoltre previsto un ulteriore contributo per la copertura del costo di garanzia, compresi i costi di istruttoria per le pratiche presentate tramite i consorzi Fidi. 
</p>
<p>Possono beneficiare del contributo le micro, le piccole e le medie imprese che hanno stipulato un contratto di finanziamento per operazioni di liquidità del valore minimo di € 10. 000,00 e di durata minima di 12 mesi a partire dal 24 febbraio scorso. </p>
<p>Settori: artigianato, commercio, industria, servizi/no profit, turismo, cultura. </p>
<p>Entità e forma dell&#8217;agevolazione: le risorse complessivamente stanziate per l’iniziativa ammontano a € 11. 600. 000,00. </p>
<p>Caratteristiche dell&#8217;agevolazione:</p>
<p>    valore minimo: euro 10. 000,00;<br />
    valore massimo: euro 100. 000,00;<br />
    tasso massimo agevolabile: 3%;<br />
    durata minima e massima del finanziamento limite agevolabile: da 12 a 36 mesi;<br />
    contributo massimo erogabile: euro 5. 000,00;<br />
    data di stipula: dal 24 febbraio 2020. </p>
<p>Alle imprese che presentano domanda per il tramite di un Confidi è riconosciuta altresì una copertura del 50% dei costi di garanzia, compresi costi di istruttoria, fino ad un valore massimo di 1. 000,00 euro. </p>
<p>Scadenza: la domanda può essere presentata entro il 30 ottobre 2020. </p>
<p>PER AFFIDARCI LA TUA PRATICA CONTATTACI ALLA MAIL RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/unioncamere-lombardia-faicredito/">Unioncamere Lombardia: FAICRedito</a> was first posted on Maggio 13, 2020 at 2:10 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>CCIAA di Sassari-Nord Sardegna: Voucher per la riapertura!</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cciaa-di-sassari-nord-sardegna-voucher-per-la-riapertura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni alle imprese]]></category>
		<category><![CDATA[CCIIAA SASSARI - NORD SARDEGNA]]></category>
		<category><![CDATA[contributo a fondo perduto]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[VOUCHER RIAPERTURA]]></category>
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					<description><![CDATA[Contributo a fondo perduto fino a € 6.000,00 per sostenere le imprese che abbiano subìto rilevanti perdite nel proprio volume d’affari e/o hanno sospeso l’attività a causa dell’epidemia Covid-19<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cciaa-di-sassari-nord-sardegna-voucher-per-la-riapertura/">CCIAA di Sassari-Nord Sardegna: Voucher per la riapertura!</a> was first posted on Maggio 11, 2020 at 10:30 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Camera di Commercio di Sassari-Nord Sardegna ha costituito un fondo straordinario di 6 milioni di euro per sostenere le imprese iscritte al Registro nella volontà di ripartire dopo la chiusura forzata dovuta alla epidemia di Covid-19. </p>
<p>La Camera di Commercio di Sassari-Nord Sardegna ha costituito un fondo straordinario di 6 milioni di euro per sostenere le imprese iscritte al Registro nella volontà di ripartire dopo la chiusura forzata dovuta alla epidemia di Covid-19. 
</p>
<p>Il Bando è rivolto alle imprese attive con sede nel Nord Sardegna e che abbiano subìto rilevanti perdite nel proprio volume d’affari (almeno il 50% rispetto al periodo corrispondente del 2019) e/o hanno sospeso l’attività a causa dell’epidemia Covid-19. Inoltre, per canalizzare il maggior flusso di aiuti nei confronti del tessuto di microimprese che caratterizzano territorio di riferimento, si darà precedenza alle aziende che nel corso dell’esercizio 2018 non abbiamo superato un giro di affari di 1,5 milioni di euro. </p>
<p>Il voucher può essere richiesto per le seguenti spese connesse alla crisi causata dall&#8217;epidemia Covid-19:</p>
<p>    costo per l&#8217;approvvigionamento di liquidità aziendale (costo interessi, costo operazioni bancarie e Consorzi garanzia Fidi, monete complementari ecc. );<br />
    acquisto di materiale e servizi per la sanificazione (DPI, barriere protettive, ecc. ), la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e dei servizi aperti al pubblico, l&#8217;adeguamento alle normative e ai regolamenti nazionali, regionali e comunali;<br />
    formazione e assistenza tecnica sui temi della riapertura (nuove regole, relazione con la clientela, marketing, comunicazione, coaching, certificazioni, innovazioni digitali ecc. ). </p>
<p>Il voucher consiste in un contributo a fondo perduto una tantum e può raggiungere il 70% delle spese ammissibili. </p>
<p>Per le imprese individuali l&#8217;importo massimo sarà di 3. 000 euro, e fino a 6. 000 euro nel caso la richiesta provenga da un’impresa costituita in forma societaria a capitale privato. </p>
<p>L&#8217;importo erogato sarà incrementato di un ulteriore 10% nel caso l&#8217;impresa affronti oneri che derivino dalla partecipazione a Consorzi di garanzia fidi. </p>
<p>La domanda di richiesta del Voucher deve essere presentata con invio telematico entro il 20 maggio 2020. </p>
<p>PER AFFIDARCI LA TUA PRATICA CONTATTACI ALLA MAIL RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM </p>
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<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cciaa-di-sassari-nord-sardegna-voucher-per-la-riapertura/">CCIAA di Sassari-Nord Sardegna: Voucher per la riapertura!</a> was first posted on Maggio 11, 2020 at 10:30 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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