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	<title>contratto cessione azienda | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>contratto cessione azienda | Commercialista.it</title>
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		<title>IL TRASFERIMENTO D’AZIENDA</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-trasferimento-dazienda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2019 17:09:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
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					<description><![CDATA[Analisi delle fattispecie disciplinata dall’articolo 1112 del codice civile<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-trasferimento-dazienda/">IL TRASFERIMENTO D’AZIENDA</a> was first posted on Gennaio 23, 2019 at 6:09 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il legislatore disciplina il trasferimento d’azienda grazie all’articolo 2112 del codice civile la cui funzione è quella di tutelare i diritti dei lavoratori in caso di cambiamenti nella titolarità dell’impresa e passaggio alle dipendenze di un nuovo datore di lavoro; la norma ha come scopo quello di garantire la stabilità dei rapporti di lavoro in atto presso l’azienda interessata al trasferimento e la conservazione dei diritti del lavoratore connessi al rapporto di lavoro. </p>
<p>IL TRASFERIMENTO D’AZIENDA</p>
<p>Analisi delle fattispecie disciplinata dall’articolo 1112 del codice civile</p>
<p>Il legislatore disciplina il trasferimento d’azienda grazie all’articolo 2112 del codice civile la cui funzione è quella di tutelare i diritti dei lavoratori in caso di cambiamenti nella titolarità dell’impresa e passaggio alle dipendenze di un nuovo datore di lavoro; la norma ha come scopo quello di garantire la stabilità dei rapporti di lavoro in atto presso l’azienda interessata al trasferimento e la conservazione dei diritti del lavoratore connessi al rapporto di lavoro. </p>
<p>Un’ulteriore finalità perseguita dal legislatore è quella di impedire fraudolente cessioni d’azienda che magari possono essere realizzate per un interesse diverso da quello economico o commerciale dichiarato e cioè per consentire l’esclusione dei lavoratori eccedenti attraverso il passaggio immediato della titolarità dei rapporti di lavoro in capo ad un altro datore di lavoro senza il loro consenso; con il trasferimento d’azienda si configura una forma di successione nel contratto di lavoro che, a differenza della cessione di contratto, non richiede il consenso dei lavoratori. </p>
<p>La tutela viene estesa:</p>
<p>·         a qualsiasi operazione che in seguito a cessione contrattuale o a fusione comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica, organizzata con o senza scopo di lucro che preesiste al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità;</p>
<p>·         alle ipotesi in cui oggetto del trasferimento è solo una parte d’azienda (ramo) dotata di autonomia funzionale e riconosciuta come tale dal cedente e dal cessionario al momento del trasferimento. </p>
<p>Il lavoratore in caso di trasferimento d’azienda avrà le seguenti garanzie:</p>
<p>·         il rapporto di lavoro continuerà con il nuovo titolare dell’azienda;</p>
<p>·         il lavoratore mantiene i diritti già maturati, come l’anzianità di servizio e il diritto alla percezione della retribuzione non ancora corrisposte;</p>
<p>·         esiste una responsabilità solidale del cedente e del cessionario a garanzia del soddisfacimento dei crediti vantati dal lavoratore durante il trasferimento ( in caso di cessione di ramo d’azienda e di contemporaneo contratto d’appalto che ha ad oggetto la stessa parte dell’azienda, cedente e cessionario assumono anche la posizione di appaltante e appaltatore e sono soggetti al regime di responsabilità solidale);</p>
<p>·         il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento fino alla loro scadenza salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi che possono essere applicati dall’impresa del cessionario;</p>
<p>·         il trasferimento d’azienda non costituisce un giustificato motivo di licenziamento ma resta comunque ferma la facoltà del cedente e cessionario di esercitare il recesso secondo la normativa vigente;</p>
<p>·         il lavoratore, nei tre mesi successivi al trasferimento, potrà rassegnare le sue dimissioni se le condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica (recesso per giusta causa):</p>
<p>·         il lavoratore potrà impugnare il trasferimento d’azienda con le modalità e i termini di decadenza previsti per l’impugnazione del licenziamento. </p>
<p>Nelle aziende con più di 15 dipendenti in caso di trasferimento d’azienda è necessario attivare la procedura sindacale prevista dall’articolo 47 della legge 428/1990; il cedente ed il cessionario dovranno dare la comunicazione scritta del trasferimento alle RSU o RSA, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento almeno 25 giorni prima che venga perfezionato l’atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un’intesa vincolante tra le parti. </p>
<p>La comunicazione dovrà indicare:</p>
<p>·         data e motivi del trasferimento;</p>
<p>·         le conseguenze giuridiche, economiche e sociali e le eventuali misure per i lavoratori. </p>
<p>Se le rappresentanze sindacali o i sindacati di categoria ne fanno richiesta per iscritto entro i termini tassativi, il cedente e cessionario sono tenuti ad avviare entro termini brevi e tassativi, un esame congiunto della situazione con le forze sindacali richiedenti; la consultazione terminerà nel momento in cui, decorsi 10 giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. </p>
<p>Il mancato rispetto da parte del cedente o del cessionario, dell’obbligo di comunicazione e di avvio dell’esame, rappresenta una condotta antisindacale. </p>
<p>La disciplina prevista dall’articolo 2112 del codice civile può essere derogata solo nelle ipotesi previste dal legislatore all’articolo 47 comma 4 bis e 5 della L. 428/1990: la derogabilità è ammessa perché la situazione di crisi dell’azienda interessata al trasferimento è tale da far prevalere, rispetto alla disciplina garantista dell’articolo 2112 c. C. , l’obiettivo della salvezza dell’impresa ed in particolare:</p>
<p>·         per le aziende nelle quali è stato accertato lo stato di crisi aziendale o in amministrazione straordinaria in caso di continuazione dell’attività o per le quali ci sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo o l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, l’articolo 2112 c. C. Trova applicazione con le limitazioni previste dall’accordo che stabilisce il mantenimento anche parziale dell’occupazione;</p>
<p>·         per le imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria o nel caso in cui l’amministrazione dell’attività non sia disposta o sia cessata o sia stato raggiunto un accordo per il mantenimento anche parziale dell’occupazione, ai lavoratori il cuio rapporto di lavoro continua con l’acquirente non troverà applicazione l’articolo 2112 del codice civile a meno che dall’accordo non risultino condizioni di miglior favore. </p>
<p>I lavoratori che non passano alle dipendenze del cessionario al momento del trasferimento viene riconosciuto un diritto di precedenza nelle assunzioni che il cessionario effettua entro un anno dalla data del trasferimento o entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. In caso di successiva riassunzione, non troveranno applicazione le tutele dell’articolo 2112 del c. C. </p>
<p>La disciplina dell’articolo 2112 potrà essere derogata anche in caso di imprese non commerciali alle quali non si applicano le disposizioni in materia di procedure concorsuali ma che versino inequivocabilmente in condizioni del tutto analoghe a quelle descritte in precedenza e con lo strumento del trasferimento d’azienda possono mantenere almeno parzialmente il loro standard occupazionale. </p>
<p>La morte del datore di lavoro non è causa di estinzione del rapporto di lavoro che proseguirà con i suoi eredi; in caso di estinzione di società il rapporto di lavoro proseguirà fino alla conclusione della fase di liquidazione dell’ente. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-trasferimento-dazienda/">IL TRASFERIMENTO D’AZIENDA</a> was first posted on Gennaio 23, 2019 at 6:09 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quali imposte indirette vanno  pagate in caso di cessione di azienda e quando per la  Cassazione si realizza tale operazione ?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/quali-imposte-indirette-vanno-pagate-in-caso-di-cessione-di-azienda-e-quando-per-la-cassazione-si-realizza-tale-operazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2017 12:33:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico - fiscale alla cessione di azienda 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/quali-imposte-indirette-vanno-pagate-in-caso-di-cessione-di-azienda-e-quando-per-la-cassazione-si-realizza-tale-operazione/">Quali imposte indirette vanno  pagate in caso di cessione di azienda e quando per la  Cassazione si realizza tale operazione ?</a> was first posted on Marzo 22, 2017 at 1:33 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con questa guida esaminiamo gli effetti giuridici della cessione di azienda e  risolviamo i vostri dubbi sull&#8217;Iva /Imposta di registro applicabili chiarendo anche, secondo i criteri della Cassazione, quando un&#8217; operazione di compravendita è realmente qualificabile, con le relative conseguenze fiscali, come cessione di azienda. </p>
<p>La cessione di azienda ex art 2558 codice civile, è quel contratto che ha per oggetto la compravendita dell&#8217;azienda o del ramo di azienda da un imprenditore o società, a terzi, contro un corrispettivo in denaro. </p>
<p> Effetti giuridici  </p>
<p> l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti aziendali (ad es. I contratti con i fornitori) stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale, salvo deroga per comune volontà delle parti (art. 2558 del codice civile);</p>
<p> la cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese (art. 2559 del codice civile);</p>
<p> il cedente non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti anche l’acquirente dell’azienda a condizione che gli stessi risultino dai libri contabili obbligatori (art. 2560 del codice civile);</p>
<p> il cedente dell’azienda può cedere all’acquirente il contratto di locazione dell’immobile dove si esercita l’azienda, anche senza il consenso del locatore, “purché venga insieme ceduta o locata l’azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento” (art. 36 della Legge 27 luglio 1978 n. 392);</p>
<p> il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento ( 2112 cc)</p>
<p> Imposta sul valore aggiunto (Iva) D. P. R. 26/10/1972 N° 633</p>
<p> La cessione d’azienda non è considerata cessione di beni e pertanto è operazione esclusa dall’ambito di applicazione dell’imposta (art. 2, comma 3, lettera b) DPR 633/72). </p>
<p> Questa regola vale anche nel caso in cui nell’atto di vendita (unico) il prezzo sia frazionato analiticamente fra i diversi beni costituenti l’azienda. </p>
<p> Sono invece soggette ad Iva, in quanto autoconsumo, le assegnazioni fatte al proprietario o ai soci dei beni non trasferiti con la cessione d’azienda (art. 2, n. 5, DPR 633/72). </p>
<p> Imposta di registro (D. P. R. 26/04/1986 n° 131)</p>
<p> Stante il principio di alternatività IVA/registro sancito dall’articolo 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, l’esclusione dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (per difetto del presupposto oggettivo) comporta che la cessione dell’azienda o di un suo ramo debba essere assoggettata all’imposta di registro. La cessione d’azienda è sempre soggetta all’imposta proporzionale di registro (art. 3, lett. B), anche se stipulata tramite contratto verbale. </p>
<p> NB La base imponibile è uguale al valore complessivo dei beni che compongono l’azienda, ivi compreso il valore dell’avviamento, al netto delle passività cedute (art. 51 comma 4). L’art. 23 del T. U. , al comma 4, precisa che le passività si imputano ai diversi beni, mobili e immobili, in proporzione del loro rispettivo valore, ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote. </p>
<p> In sintesi  </p>
<p> In caso di cessione di azienda non è dovuto il pagamento dell&#8217;Iva , ai sensi dell’art. 2, III comma, lettera b), del D. P. R. 26/10/1972 n. 633; </p>
<p> Tale operazione è pertanto soggetta all’imposta di registro in misura proporzionale con aliquote applicabili differenziate a seconda della natura dei beni, alla quale si sommano l&#8217;imposta ipotecaria e catastale. </p>
<p> Se la cessione non ha ad oggetto l&#8217;intera azienda ma singoli beni, si applica l&#8217;IVA. </p>
<p> Cessione di azienda o di singoli beni  </p>
<p> La Corte di Cassazione nella Sentenza n. 9575 dell’11 Maggio 2016 ribadisce che deve intendersi come cessione di azienda solo il trasferimento di un&#8217;entità economica organizzata in maniera stabile la quale conservi la sua identità e consenta l&#8217;esercizio di un&#8217;attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo. </p>
<p> Attenzione: in genere, la cessione dell’azienda implica  un carico fiscale maggiore per l’imprenditore rispetto alla cessione dei singoli beni che la compongono (che invece genera fiscalmente valore aggiunto tassabile) ; l’IVA, infatti, è neutrale, in quanto detraibile, mentre l’imposta di registro applicabile nella prima ipotesi, rappresenta un onere aggiuntivo, calcolato tenendo conto anche della componente avviamento, altrimenti non incidente. </p>
<p> Quanto alla  riqualificazione di una serie di atti nell’unica operazione di cessione di azienda, la Cassazione, con la sentenza n. 1405 del 2013, ha stabilito che solo la cessione di singoli beni, inidonei di per sé ad integrare la potenzialità produttiva propria dell&#8217;impresa, deve essere assoggettata ad IVA”</p>
<p> Per pianificare serenamente le vostre operazioni di cessione d&#8217;azienda e valutare correttamente il regime fiscale più conveniente nel caso specifico,</p>
<p> contattateci subito al numero verde 800. 19. 27. 52.! </p>
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