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	<title>contenzioso tributario &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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		<title>Cartelle esattoriali: la rateizzazione resta valida anche se salti rate – la nuova sentenza che tutela i contribuenti</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Cartelle-esattoriali-la-rateizzazione-resta-valida-anche-se-salti-rate-%e2%80%93-la-nuova-sentenza-che-tutela-i-contribuenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariana Maxwel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 11:02:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
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					<description><![CDATA[Una nuova sentenza della giurisprudenza italiana ha recentemente portato alla luce un aspetto particolarmente interessante, per i contribuenti in difficoltà economica: la rateizzazione delle cartelle esattoriali resta valida anche se il contribuente non riesce a pagare tutte le rate previste. Un vero e proprio cambio di rotta rispetto alla prassi degli anni passati, in cui [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Cartelle-esattoriali-la-rateizzazione-resta-valida-anche-se-salti-rate-%e2%80%93-la-nuova-sentenza-che-tutela-i-contribuenti/">Cartelle esattoriali: la rateizzazione resta valida anche se salti rate – la nuova sentenza che tutela i contribuenti</a> was first posted on Dicembre 9, 2025 at 12:02 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" data-start="808" data-end="1290">Una nuova sentenza della giurisprudenza italiana ha recentemente portato alla luce un aspetto particolarmente interessante, per i contribuenti in difficoltà economica: <strong data-start="993" data-end="1121">la rateizzazione delle cartelle esattoriali resta valida anche se il contribuente non riesce a pagare tutte le rate previste</strong>. Un vero e proprio cambio di rotta rispetto alla prassi degli anni passati, in cui il mancato pagamento di alcune rate comportava spesso la decadenza dell’intero piano.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1292" data-end="1576">Questa sentenza, emessa dalla <strong data-start="1322" data-end="1374">Commissione Tributaria Regionale della Lombardia</strong>, rappresenta un&#8217;importante tutela per quei contribuenti che si trovano in difficoltà temporanea ma che hanno comunque dimostrato la volontà di adempiere, almeno parzialmente, al proprio debito fiscale.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1578" data-end="2048">Il caso riguarda una società che aveva ottenuto la rateazione di alcune cartelle ma che, a causa di problemi finanziari, non era riuscita a versare tutte le rate. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione aveva quindi revocato la rateazione, pretendendo il pagamento dell’intero debito residuo. Tuttavia, secondo i giudici, <strong data-start="1898" data-end="1933">l’accordo iniziale resta valido</strong>, e la decadenza non può essere applicata in automatico se il contribuente ha comunque pagato una parte del dovuto.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="2050" data-end="2300">In questo articolo approfondiremo cosa cambia con questa sentenza, quali sono le implicazioni per chi ha debiti fiscali, e soprattutto come sfruttare legalmente la rateizzazione per risparmiare sulle sanzion<strong data-start="2193" data-end="2270">i</strong> ed evitare sgradite sorprese.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="326" data-end="407"><strong>La decadenza automatica dalle rate</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="409" data-end="1130">Per anni, la decadenza automatica dai piani di rateizzazione delle cartelle esattoriali è stata applicata in modo rigido e impersonale, secondo una logica che ha ignorato del tutto le reali condizioni di vita dei contribuenti.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="409" data-end="1130">Con le modifiche normative introdotte <strong data-start="674" data-end="700">dopo il 16 luglio 2022</strong>, il meccanismo si è ulteriormente irrigidito: <strong data-start="747" data-end="846">bastano otto rate non pagate, anche non consecutive, per perdere il beneficio della dilazione</strong>. A ciò si aggiunge una conseguenza ancor più penalizzante: <strong data-start="906" data-end="989">il divieto assoluto di richiedere una nuova rateizzazione per gli stessi debiti</strong>, rendendo di fatto impossibile per chiunque rientrare in un piano sostenibile di pagamento, anche in caso di difficoltà reali e documentate.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1132" data-end="1567">L’obiettivo del legislatore era chiaro: rafforzare l’efficacia della riscossione. Ma la norma, così com&#8217;è strutturata, pecca di rigidità, non distinguendo tra chi evade volontariamente e chi, al contrario, è colpito da eventi straordinari che rendono impossibile rispettare le scadenze. Malattie gravi, disastri naturali, crisi economiche personali non trovano spazio in un sistema che applica la legge come un “automatismo cieco”.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1569" data-end="2044">È proprio su questo punto che interviene la <strong data-start="1613" data-end="1683">sentenza n. 15671/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Roma</strong>, ribaltando la visione tradizionale: se il mancato pagamento non è imputabile alla volontà del contribuente, non si può applicare la decadenza automatica.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1569" data-end="2044">Un principio che richiama valori costituzionali fondamentali come <strong data-start="1909" data-end="1944">ragionevolezza, proporzionalità</strong> e soprattutto il rispetto delle garanzie previste dallo <strong data-start="2001" data-end="2043">Statuto del Contribuente (L. 212/2000)</strong>.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="217" data-end="295"><strong>Il caso concreto</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="297" data-end="825">La sentenza n. 15671/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Roma nasce da un caso emblematico, che mette in luce le distorsioni di un sistema di riscossione troppo inflessibile. Il ricorrente, un contribuente affetto da una <strong data-start="526" data-end="556">grave patologia oncologica</strong>, si era visto revocare il piano di rateizzazione dopo aver saltato otto rate, come previsto dalle nuove norme. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione aveva quindi emesso una <strong data-start="730" data-end="760">comunicazione di decadenza</strong>, pretendendo l’immediato pagamento integrale del debito residuo.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="827" data-end="1231">Tuttavia, il contribuente ha <strong data-start="856" data-end="888">documentato in modo puntuale</strong> le ragioni dell’inadempimento: un intervento chirurgico, lunghi periodi di degenza ospedaliera, terapie debilitanti e condizioni fisiche incompatibili con la gestione delle proprie pratiche fiscali. Non si trattava dunque di trascuratezza o malafede, ma di <strong data-start="1146" data-end="1173">circostanze eccezionali</strong>, non controllabili né evitabili con la normale diligenza.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1233" data-end="1788">La Corte ha accolto integralmente le ragioni del contribuente, sottolineando che <strong data-start="1314" data-end="1425">equiparare una situazione di oggettiva impossibilità a una scelta volontaria è giuridicamente inaccettabile</strong>. In particolare, i giudici hanno ribadito che ogni atto dell’amministrazione finanziaria deve essere motivato, come previsto dallo <strong data-start="1557" data-end="1585">Statuto del contribuente</strong>, e non può prescindere da una valutazione concreta del caso specifico. È qui che entrano in gioco i principi di <strong data-start="1698" data-end="1737">equità, giustizia e proporzionalità</strong>, che devono guidare l’azione dell’ente riscossore.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1790" data-end="2052">Non solo la Corte ha annullato la decadenza, ma ha anche ordinato all’Agenzia di ripristinare il piano di rateizzazione, prevedendo una rimodulazione delle rate non pagate, in modo da permettere al contribuente di rientrare nel piano in modo sostenibile.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1790" data-end="2052"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-33813 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/crescita-aziendale-aumento-dei-profitti-aumento-del-reddito-o-concetto-di-risparmio-1024x683.jpg" alt="" width="696" height="464" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/crescita-aziendale-aumento-dei-profitti-aumento-del-reddito-o-concetto-di-risparmio-1024x683.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/crescita-aziendale-aumento-dei-profitti-aumento-del-reddito-o-concetto-di-risparmio-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/crescita-aziendale-aumento-dei-profitti-aumento-del-reddito-o-concetto-di-risparmio-768x512.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/crescita-aziendale-aumento-dei-profitti-aumento-del-reddito-o-concetto-di-risparmio-1536x1024.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/crescita-aziendale-aumento-dei-profitti-aumento-del-reddito-o-concetto-di-risparmio-630x420.jpg 630w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/crescita-aziendale-aumento-dei-profitti-aumento-del-reddito-o-concetto-di-risparmio-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/crescita-aziendale-aumento-dei-profitti-aumento-del-reddito-o-concetto-di-risparmio-600x400.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/crescita-aziendale-aumento-dei-profitti-aumento-del-reddito-o-concetto-di-risparmio-696x464.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/crescita-aziendale-aumento-dei-profitti-aumento-del-reddito-o-concetto-di-risparmio-1068x712.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/crescita-aziendale-aumento-dei-profitti-aumento-del-reddito-o-concetto-di-risparmio.jpg 1920w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="224" data-end="306"><strong>Statuto del contribuente </strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="308" data-end="710">La pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di Roma non si limita a valutare il singolo caso, ma lancia un messaggio più ampio e strutturale: l’azione dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione non può prescindere dalla valutazione concreta delle condizioni del contribuente, né tanto meno ignorare i principi sanciti dalla <strong>Legge n. 212 del 2000</strong>, lo Statuto dei diritti del contribuente.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="712" data-end="1052">Uno dei pilastri dello Statuto è l’obbligo di <strong data-start="758" data-end="804">motivare ogni provvedimento amministrativo</strong>. Questo significa che <strong data-start="827" data-end="893">l’Amministrazione deve spiegare le ragioni della sua decisione</strong>, tenendo conto delle circostanze individuali del contribuente, specialmente quando si tratta di misure così impattanti come la decadenza da una rateizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1054" data-end="1485">Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate si era limitata ad applicare la norma in modo meccanico: otto rate non pagate = decadenza. Nessuna considerazione sulle motivazioni, nessuna valutazione della documentazione medica presentata, nessun confronto. Ma secondo la Corte, <strong data-start="1329" data-end="1389">l’azione amministrativa non può ridursi a un automatismo</strong>, soprattutto quando sono in gioco diritti fondamentali e condizioni di oggettiva impossibilità.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1487" data-end="1740">Il principio di <strong data-start="1503" data-end="1522">proporzionalità</strong> si affianca a quello di motivazione: non si può trattare un contribuente malato grave come un evasore seriale. La misura della decadenza dev’essere giustificata e proporzionata al comportamento effettivo del debitore.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1742" data-end="1977">Questo orientamento apre la strada a una nuova <strong data-start="1789" data-end="1854">interpretazione più umana e flessibile del diritto tributario</strong>, in cui il contribuente non è solo un soggetto passivo, ma un cittadino da tutelare, soprattutto nei momenti di fragilità.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="224" data-end="317"><strong>Cosa cambia per i contribuenti</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="319" data-end="776">La sentenza n. 15671/2025 rappresenta un <strong data-start="360" data-end="408">precedente giurisprudenziale molto rilevante</strong> per tutti i contribuenti che si trovano in difficoltà economiche o personali durante un piano di rateizzazione con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione. In particolare, stabilisce un principio fondamentale: il mancato pagamento delle rate non può automaticamente comportare la decadenza se esistono cause oggettive e documentate che giustificano l’inadempimento.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="778" data-end="1163">Cosa significa questo nella pratica? Che la rigidità normativa può essere superata quando il contribuente riesce a dimostrare, con documentazione adeguata, che il mancato pagamento è dipeso da eventi imprevedibili, straordinari e non gestibili con la normale diligenza. Parliamo, ad esempio, di gravi malattie, incidenti, calamità naturali, crisi familiari o economiche improvvise.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1165" data-end="1490">Inoltre, l&#8217;Agenzia non potrà più limitarsi ad applicare in modo meccanico l&#8217;articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973 o il contenuto delle recenti normative sulla decadenza per 8 rate non pagate. Dovrà, invece, <strong data-start="1369" data-end="1395">valutare caso per caso</strong> e motivare ogni eventuale provvedimento di revoca o decadenza, pena l’annullabilità dell’atto.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1492" data-end="1858">Questo nuovo approccio può aiutare moltissimi contribuenti a <strong data-start="1553" data-end="1603">mantenere attivo il proprio piano di pagamento</strong>, evitando il rischio di vedersi chiedere l&#8217;intero importo in un&#8217;unica soluzione e subire ulteriori azioni esecutive. È, quindi, un importante passo avanti nella direzione di un <strong data-start="1781" data-end="1857">Fisco più equo, sostenibile e vicino alle reali condizioni del cittadino</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1492" data-end="1858"><img decoding="async" class="alignnone wp-image-33744 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/definizione-del-dizionario-di-word-1024x683.jpg" alt="" width="696" height="464" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/definizione-del-dizionario-di-word-1024x683.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/definizione-del-dizionario-di-word-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/definizione-del-dizionario-di-word-768x512.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/definizione-del-dizionario-di-word-1536x1024.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/definizione-del-dizionario-di-word-630x420.jpg 630w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/definizione-del-dizionario-di-word-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/definizione-del-dizionario-di-word-600x400.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/definizione-del-dizionario-di-word-696x464.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/definizione-del-dizionario-di-word-1068x712.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/09/definizione-del-dizionario-di-word.jpg 1920w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="253" data-end="346"><strong>Guida operativa alla documentazione </strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="348" data-end="770">Uno degli insegnamenti fondamentali della sentenza è che <strong data-start="405" data-end="452">la tutela del contribuente non è automatica</strong>: per evitare la decadenza dal piano di rateizzazione è indispensabile <strong data-start="523" data-end="568">dimostrare in modo rigoroso e documentato</strong> che l’inadempimento non dipende dalla propria volontà, ma da cause esterne, gravi e imprevedibili. È qui che entra in gioco la <strong data-start="696" data-end="748">capacità di produrre una documentazione adeguata</strong>, completa e coerente.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="772" data-end="1207">Nel caso esaminato dalla Corte di Giustizia Tributaria di Roma, il contribuente ha allegato <strong data-start="864" data-end="956">certificazioni mediche, cartelle cliniche, attestati di ricovero e referti specialistici</strong> che dimostravano la gravità della sua condizione di salute e l’oggettiva impossibilità di adempiere. Questo tipo di documentazione è stato ritenuto sufficiente per provare che l’inadempimento era forzato, e non frutto di negligenza o volontà evasiva.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="1209" data-end="1297">In situazioni diverse ma analoghe, possono essere utili anche altri tipi di prove, come:</h3>
<ul style="text-align: justify;" data-start="1298" data-end="1648">
<li data-start="1298" data-end="1409">
<p data-start="1300" data-end="1409"><strong data-start="1300" data-end="1329">Atti di calamità naturali</strong> o emergenze documentate (es. ordinanze comunali, verbali di Protezione Civile);</p>
</li>
<li data-start="1410" data-end="1483">
<p data-start="1412" data-end="1483"><strong data-start="1412" data-end="1432">Perizie tecniche</strong> che attestino l’inagibilità di un luogo di lavoro;</p>
</li>
<li data-start="1484" data-end="1563">
<p data-start="1486" data-end="1563"><strong data-start="1486" data-end="1514">Dichiarazioni asseverate</strong> del proprio commercialista o consulente fiscale;</p>
</li>
<li data-start="1564" data-end="1648">
<p data-start="1566" data-end="1648"><strong data-start="1566" data-end="1619">Verbali di infortunio o certificazioni INPS/INAIL</strong> per eventi lavorativi gravi.</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1650" data-end="1979">È fondamentale che la documentazione sia <strong data-start="1691" data-end="1794">tempestiva, autentica e direttamente collegata al periodo in cui si sono verificate le inadempienze</strong>. Meglio ancora se accompagnata da una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, per dimostrare la buona fede e la volontà di adempiere nonostante le difficoltà.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1981" data-end="2154">In sintesi, chi riesce a dimostrare l’impossibilità oggettiva può evitare di perdere il beneficio della rateizzazione e mantenere un rapporto collaborativo con il Fisco.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="238" data-end="308"><strong>Rischi e conseguenze della decadenza </strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="310" data-end="681">La decadenza da un piano di rateizzazione, soprattutto dopo le modifiche normative entrate in vigore dal 2022, <strong data-start="421" data-end="453">non è una semplice formalità</strong>, ma rappresenta un evento grave che può avere <strong data-start="500" data-end="544">pesanti conseguenze economiche e fiscali</strong> per il contribuente. Comprenderne la portata è essenziale per capire perché la sentenza della Corte tributaria di Roma è così rilevante.</p>
<h3 style="text-align: justify;" data-start="683" data-end="704">In caso di decadenza:</h3>
<ul style="text-align: justify;" data-start="705" data-end="1453">
<li data-start="705" data-end="790">
<p data-start="707" data-end="790"><strong data-start="707" data-end="767">L’intero debito residuo diventa immediatamente esigibile</strong> in un’unica soluzione;</p>
</li>
<li data-start="791" data-end="979">
<p data-start="793" data-end="979">L’Agenzia delle Entrate – Riscossione <strong data-start="831" data-end="879">può avviare o riprendere le azioni esecutive</strong>: pignoramenti su conti correnti, stipendi, pensioni, iscrizione di fermi amministrativi o ipoteche;</p>
</li>
<li data-start="980" data-end="1112">
<p data-start="982" data-end="1112">Non è più possibile ottenere <strong data-start="1011" data-end="1058">una nuova rateizzazione sugli stessi debiti</strong> (salvo nuove norme o sanatorie straordinarie future);</p>
</li>
<li data-start="1113" data-end="1260">
<p data-start="1115" data-end="1260">Si perdono gli eventuali <strong data-start="1140" data-end="1179">vantaggi ottenuti con la rateazione</strong>, come il blocco delle azioni esecutive o la sospensione degli interessi di mora;</p>
</li>
<li data-start="1261" data-end="1453">
<p data-start="1263" data-end="1453">In caso di rateizzazione “agevolata” o legata a rottamazioni fiscali, si rischia anche <strong data-start="1350" data-end="1403">la perdita definitiva della definizione agevolata</strong>, con il ripristino di sanzioni e interessi pieni.</p>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1455" data-end="1719">Inoltre, a livello reputazionale e di affidabilità bancaria, la decadenza può influenzare negativamente l’<strong data-start="1561" data-end="1583">accesso al credito</strong>, generare segnalazioni in centrale rischi o complicare il rilascio di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) per le imprese.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1721" data-end="2015">Per questo motivo, <strong data-start="1740" data-end="1798">difendere il proprio piano di pagamento è fondamentale</strong>. La possibilità, ora riconosciuta dalla giurisprudenza, di evitare la decadenza se si dimostra l’impossibilità oggettiva di adempiere, può fare la differenza tra una situazione recuperabile e un tracollo finanziario.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="235" data-end="335"><strong>Strategie proattive per difendersi</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="337" data-end="720">Uno degli aspetti più sottovalutati nella gestione delle cartelle esattoriali è il <strong data-start="420" data-end="482">rapporto diretto con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione</strong>. Spesso il contribuente si limita a ricevere comunicazioni e a subirne gli effetti, senza sapere che esistono strumenti e modalità per attivare un dialogo, anche quando si è in difficoltà nel rispettare le scadenze del piano rateale.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="722" data-end="1213">In primo luogo, è sempre consigliabile comunicare tempestivamente ogni ostacolo al pagamento: inviare una PEC o una raccomandata A/R all’AdER spiegando le proprie condizioni personali, allegando la documentazione a supporto e chiedendo una sospensione o una rimodulazione del piano. Anche se l’Agenzia non è formalmente tenuta ad accogliere queste richieste, una richiesta ben motivata può evitare conseguenze peggiori e, in alcuni casi, portare alla rinegoziazione delle condizioni.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1215" data-end="1630">In secondo luogo, in caso di ricezione di un atto di decadenza o sollecito, è opportuno attivarsi immediatamente, rivolgendosi a un commercialista o legale esperto in contenzioso tributario. Spesso è possibile impugnare il provvedimento davanti alla Corte Tributaria competente, come avvenuto nel caso della sentenza di Roma. Il ricorso, se ben fondato, può sospendere gli effetti esecutivi della decadenza.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1632" data-end="1988">Infine, è fondamentale ricordare che il Fisco è tenuto a rispettare i principi di buona fede, collaborazione e trasparenza. Il contribuente che dimostra di voler pagare e si attiva per trovare soluzioni, anche in difficoltà, ha dalla sua parte non solo la legge, ma anche un orientamento giurisprudenziale sempre più sensibile ai diritti della persona.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="247" data-end="323"><strong>Conclusioni</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="325" data-end="715">La sentenza n. 15671/2025 rappresenta un passo importante nella costruzione di un sistema fiscale più giusto, equo e coerente con la realtà. In un contesto in cui la normativa tende a irrigidirsi e a trasformare ogni deviazione dalle scadenze in una colpa, la giurisprudenza riafferma un principio fondamentale: <strong data-start="637" data-end="714">la legge va applicata, ma non cieca; deve tenere conto della realtà umana</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="717" data-end="1032">Il contribuente non è un evasore per definizione. È spesso una persona in difficoltà, che cerca di onorare i propri impegni ma può essere travolta da eventi imprevisti, come una malattia, una crisi economica o un’emergenza familiare. In questi casi, il diritto deve offrire strumenti di tutela, e non solo sanzioni.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1034" data-end="1315">Con questa decisione, i giudici tributari non si sono limitati ad annullare un atto, ma hanno lanciato un messaggio chiaro: <strong data-start="1158" data-end="1314">la decadenza automatica dai piani di pagamento non è compatibile con i principi costituzionali di proporzionalità, ragionevolezza e tutela del cittadino</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1317" data-end="1725">In attesa di una possibile riforma del sistema di riscossione, che tenga davvero conto delle condizioni soggettive dei contribuenti, questa sentenza può essere un punto di riferimento per migliaia di persone che si trovano nella stessa situazione.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1317" data-end="1725">Il consiglio è sempre lo stesso: non subire in silenzio, ma attivarsi, documentare, farsi assistere da un professionista e difendere i propri diritti.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Cartelle-esattoriali-la-rateizzazione-resta-valida-anche-se-salti-rate-%e2%80%93-la-nuova-sentenza-che-tutela-i-contribuenti/">Cartelle esattoriali: la rateizzazione resta valida anche se salti rate – la nuova sentenza che tutela i contribuenti</a> was first posted on Dicembre 9, 2025 at 12:02 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Controlli fiscali negli studi professionali: la Cassazione impone lo stop senza autorizzazione specifica</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Mariana Maxwel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 04:00:51 +0000</pubDate>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" data-start="434" data-end="974">In una recente e significativa sentenza, la Corte di Cassazione ha posto un limite importante all’azione dell’Agenzia delle Entrate: non si possono effettuare controlli fiscali all’interno degli studi professionali se ciò comporta una violazione del segreto professionale. Questo principio, che potrebbe sembrare ovvio a chi esercita una professione tutelata da riservatezza (come avvocati, commercialisti, notai, consulenti), è stato finalmente sancito in modo chiaro dalla Suprema Corte, offrendo una tutela più netta rispetto al passato.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="976" data-end="1703">La decisione della Cassazione nasce da un caso concreto e ha risvolti importanti per chi svolge attività professionali autonome. Secondo la pronuncia, l’accesso dell’amministrazione finanziaria in un luogo protetto dal segreto professionale senza un&#8217;autorizzazione specifica e motivata da parte dell’autorità giudiziaria rappresenta una violazione illegittima della legge. In altre parole, l’Agenzia delle Entrate non può entrare a fare controlli negli studi professionali senza un permesso formale e giustificato. Si tratta di un precedente destinato a fare giurisprudenza, che chiarisce i confini tra poteri di accertamento del Fisco e diritti fondamentali del contribuente, tra cui la privacy e il diritto alla riservatezza.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1705" data-end="1960">Questa sentenza è un passo avanti nella definizione dei limiti delle attività ispettive e accresce la consapevolezza dei professionisti su quali siano i loro diritti in caso di verifiche fiscali. Ma cosa cambia, nella pratica, per gli studi professionali?</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="150" data-end="213"><strong data-start="153" data-end="213">Tutela del segreto professionale</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="215" data-end="821">La recente pronuncia della Corte di Cassazione rappresenta una svolta epocale nella disciplina dei controlli fiscali negli studi professionali. Avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro e altri professionisti iscritti a ordini tutelati dal segreto professionale possono finalmente contare su una protezione più solida contro accessi e sequestri indiscriminati da parte del Fisco. La Suprema Corte ha infatti stabilito che la riservatezza tra professionista e cliente non è una semplice cortesia istituzionale, ma un diritto pienamente garantito dall’ordinamento giuridico, anche in ambito tributario.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="823" data-end="1479">La vicenda che ha portato alla sentenza ha origine da una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza presso uno studio legale. Durante l&#8217;ispezione, i militari hanno individuato un block-notes contenente nomi di clienti, compensi e altre informazioni riservate, ritenendolo rilevante ai fini dell’accertamento. L’avvocato, tuttavia, si è opposto al sequestro facendo valere il segreto professionale, previsto dalla legge per proteggere il rapporto fiduciario con i clienti. I finanzieri, dal canto loro, hanno esibito un’autorizzazione della Procura, rilasciata prima del controllo e in termini generici, che avrebbe consentito la deroga al segreto.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1481" data-end="1927">Il punto cruciale è proprio qui: quell’autorizzazione non era né specifica né riferita al caso concreto sollevato durante la verifica, e per questo non poteva giustificare il sequestro dei documenti. Ne è nato un contenzioso durato anni e arrivato fino in Cassazione, che ha definitivamente chiarito come, in assenza di un’autorizzazione dettagliata e motivata, il sequestro di atti coperti da segreto professionale è da considerarsi illegittimo.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="165" data-end="236"><strong data-start="168" data-end="236">Il principio della Cassazione</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="238" data-end="843">Con l’<strong data-start="244" data-end="285">ordinanza n. 17228 del 26 giugno 2025</strong>, la Corte di Cassazione ha introdotto un principio destinato a fare giurisprudenza: <strong data-start="370" data-end="498">non è più sufficiente un’autorizzazione generica della Procura per consentire sequestri che violano il segreto professionale</strong>. Quando un professionista – avvocato, commercialista, consulente o notaio – solleva formalmente l’eccezione di segretezza, la Guardia di Finanza deve interrompere immediatamente il controllo su quei documenti e rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenere un decreto specifico, successivo all&#8217;opposizione e mirato ai documenti in questione.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="845" data-end="1177">Il provvedimento del magistrato, quindi, non può essere preventivo e generico, ma deve essere <strong data-start="939" data-end="954">dettagliato</strong>, indicando con precisione <strong data-start="981" data-end="1032">quali atti possono essere visionati o acquisiti</strong> e per quali ragioni. Questo non impedisce l’azione dell’amministrazione finanziaria, ma la obbliga a rispettare regole procedurali più rigorose.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1179" data-end="1761">La ratio della decisione si fonda su un equilibrio: da un lato, <strong data-start="1243" data-end="1330">la tutela della riservatezza e del rapporto fiduciario tra professionista e cliente</strong>, garantita dalla Costituzione e da norme deontologiche; dall’altro, la necessità per lo Stato di <strong data-start="1428" data-end="1473">esercitare il potere di controllo fiscale</strong> in modo giuridicamente corretto e non arbitrario. La Cassazione afferma quindi un principio di civiltà giuridica: il potere pubblico deve rispettare i limiti imposti dal diritto, soprattutto quando sono in gioco diritti fondamentali come la privacy, la libertà professionale e la difesa.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1763" data-end="1956">Questa interpretazione segna un cambiamento importante anche per la prassi operativa della Guardia di Finanza, che dovrà adattare i suoi metodi investigativi ai nuovi vincoli giurisprudenziali.</p>
<p><img decoding="async" class="wp-image-33520 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/08/imprenditore-firma-importanti-documenti-contrattuali-1024x683.jpg" alt="" width="696" height="464" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/08/imprenditore-firma-importanti-documenti-contrattuali-1024x683.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/08/imprenditore-firma-importanti-documenti-contrattuali-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/08/imprenditore-firma-importanti-documenti-contrattuali-768x512.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/08/imprenditore-firma-importanti-documenti-contrattuali-1536x1024.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/08/imprenditore-firma-importanti-documenti-contrattuali-630x420.jpg 630w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/08/imprenditore-firma-importanti-documenti-contrattuali-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/08/imprenditore-firma-importanti-documenti-contrattuali-600x400.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/08/imprenditore-firma-importanti-documenti-contrattuali-696x464.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/08/imprenditore-firma-importanti-documenti-contrattuali-1068x712.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/08/imprenditore-firma-importanti-documenti-contrattuali.jpg 1920w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="170" data-end="232"><strong data-start="173" data-end="232">Conseguenze pratiche</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="234" data-end="782">Le ricadute pratiche della sentenza della Cassazione sono tutt’altro che teoriche: sono <strong data-start="322" data-end="365">immediate, concrete e di enorme rilievo</strong> per il mondo delle professioni. L’articolo <strong data-start="409" data-end="475">7-quinquies dello Statuto del contribuente (Legge n. 212/2000)</strong> è chiaro: <strong data-start="486" data-end="551">le prove acquisite in violazione di legge sono inutilizzabili</strong> in sede di accertamento tributario. Questo significa che, qualora la Guardia di Finanza sequestri documenti senza l’autorizzazione specifica prevista dalla Cassazione, <strong data-start="720" data-end="781">l’intero atto impositivo basato su quei documenti è nullo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="784" data-end="1294">Non si tratta di un principio astratto o di una tutela solo formale. Anche le stesse <strong data-start="869" data-end="915">circolari interne della Guardia di Finanza</strong> ribadiscono la necessità di ottenere un provvedimento giudiziario ad hoc nei casi in cui venga eccepito il segreto professionale. Tuttavia, come dimostra il caso esaminato dalla Suprema Corte, <strong data-start="1109" data-end="1164">le prassi operative non sempre rispettano le regole</strong>, causando contenziosi che si trascinano per anni e generano costi economici e danni reputazionali per i professionisti coinvolti.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1296" data-end="1885">Questa decisione rappresenta quindi <strong data-start="1332" data-end="1362">un punto di svolta epocale</strong>. Rafforza in modo netto i diritti dei professionisti iscritti ad albi e ordini e sottolinea che il <strong data-start="1462" data-end="1513">segreto professionale è un confine invalicabile</strong>, che lo Stato deve rispettare. Non sarà più possibile per gli organi di controllo effettuare accessi &#8220;a sorpresa&#8221; negli studi e procedere al sequestro indiscriminato di fascicoli, agende, note interne o appunti contenenti informazioni riservate. Il principio stabilito è chiaro: <strong data-start="1793" data-end="1884">solo con autorizzazioni specifiche e giustificate si potrà oltrepassare questa barriera</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1887" data-end="2019">Una tutela che non protegge solo i professionisti, ma anche i diritti dei loro clienti e la trasparenza dell’intero sistema fiscale.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="216" data-end="289"><strong data-start="219" data-end="289">Nuove regole e cautele operative</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="291" data-end="952">La sentenza della Cassazione introduce un cambiamento sostanziale anche nella gestione quotidiana degli studi professionali. Se prima i controlli fiscali da parte della Guardia di Finanza potevano avvenire anche in modo piuttosto invasivo, oggi i professionisti possono contare su una linea di difesa giuridicamente solida: <strong data-start="615" data-end="764">qualsiasi documento contenente dati coperti da segreto professionale non può essere acquisito senza un decreto motivato dell’autorità giudiziaria</strong>, successivo all&#8217;opposizione. Questo implica, per i professionisti, la necessità di essere informati, pronti e strutturati per opporre in modo corretto l’eccezione al momento dell’accesso.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="954" data-end="1432">Sarà quindi fondamentale dotarsi di <strong data-start="990" data-end="1018">procedure interne chiare</strong> e <strong data-start="1021" data-end="1049">formazione del personale</strong>, affinché anche i collaboratori sappiano come comportarsi in caso di verifiche. La prima regola è: <strong data-start="1149" data-end="1181">mai opporsi in modo generico</strong>, ma indicare puntualmente quali documenti sono coperti da segreto, perché e in che contesto sono stati prodotti. La Guardia di Finanza, dal canto suo, sarà obbligata a interrompere l’attività su quei documenti e chiedere l’autorizzazione giudiziaria.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1434" data-end="1763">Inoltre, la sentenza rende ancora più rilevante l’<strong data-start="1484" data-end="1531">adozione di una corretta tenuta documentale</strong>, distinguendo nettamente tra documentazione fiscale e materiale coperto da riservatezza professionale. Questo approccio riduce il rischio di contestazioni e rafforza la posizione del professionista in sede di eventuale contenzioso.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1765" data-end="2011">In sintesi, non si tratta solo di un nuovo vincolo per il Fisco, ma di un’occasione per gli studi di <strong data-start="1866" data-end="1922">rafforzare la compliance e la cultura della legalità</strong>, assicurando al tempo stesso una maggiore tutela del rapporto fiduciario con il cliente.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-33487 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/08/verifica-dei-termini-del-contratto-1024x683.jpg" alt="" width="696" height="464" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/08/verifica-dei-termini-del-contratto-1024x683.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/08/verifica-dei-termini-del-contratto-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/08/verifica-dei-termini-del-contratto-768x512.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/08/verifica-dei-termini-del-contratto-1536x1025.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/08/verifica-dei-termini-del-contratto-630x420.jpg 630w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/08/verifica-dei-termini-del-contratto-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/08/verifica-dei-termini-del-contratto-600x400.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/08/verifica-dei-termini-del-contratto-696x464.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/08/verifica-dei-termini-del-contratto-1068x713.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/08/verifica-dei-termini-del-contratto.jpg 1920w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;" data-start="234" data-end="306"><strong data-start="237" data-end="306">Potere fiscale e diritti del contribuente</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="308" data-end="891">La decisione della Cassazione segna anche un importante momento di riflessione sul <strong data-start="391" data-end="448">rapporto tra poteri pubblici e diritti costituzionali</strong>. Per anni, il principio della collaborazione tra contribuente e amministrazione finanziaria è stato utilizzato anche come giustificazione per attività ispettive molto incisive, talvolta al limite della legalità. Con questa sentenza, invece, la Suprema Corte ristabilisce una gerarchia chiara: <strong data-start="742" data-end="890">i diritti fondamentali del contribuente, come la riservatezza e il segreto professionale, non sono sacrificabili in nome dell’efficienza fiscale</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="893" data-end="1278">Questo rappresenta un riequilibrio importante. Non si mette in discussione la legittimità dei controlli fiscali, ma si afferma che <strong data-start="1024" data-end="1099">devono essere condotti nel rispetto delle garanzie previste dalla legge</strong>, soprattutto quando sono in gioco informazioni sensibili. Il messaggio della Corte è inequivocabile: <strong data-start="1201" data-end="1277">il fine – anche se pubblico e rilevante – non giustifica qualsiasi mezzo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1280" data-end="1648">Il contribuente, soprattutto se professionista, torna quindi al centro del sistema, <strong data-start="1364" data-end="1412">non più come soggetto passivo da ispezionare</strong>, ma come individuo titolare di diritti che lo Stato deve rispettare. Questo orientamento rafforza anche l’idea di uno Stato di diritto, in cui gli abusi di potere vengono riconosciuti e corretti attraverso il controllo giurisdizionale.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1650" data-end="1894">In ultima analisi, si può parlare di una vera e propria <strong data-start="1706" data-end="1769">affermazione della civiltà giuridica nel diritto tributario</strong>, che pone le basi per una stagione più trasparente e bilanciata nei rapporti tra contribuenti e amministrazione finanziaria.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="308" data-end="386"><strong data-start="311" data-end="386">Strumenti e strategie di tutela</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="388" data-end="1010">Alla luce della nuova pronuncia della Cassazione, diventa fondamentale per ogni studio professionale adottare un approccio strategico e consapevole per <strong data-start="540" data-end="584">gestire correttamente un accesso fiscale</strong>. Il primo strumento di tutela è, ovviamente, la <strong data-start="633" data-end="694">conoscenza della normativa e della giurisprudenza recente</strong>, inclusa l’ordinanza n. 17228/2025. Sapere che il sequestro di documenti coperti da segreto professionale è illegittimo senza una specifica autorizzazione del giudice, consente al professionista di <strong data-start="893" data-end="934">opporsi in modo tempestivo e motivato</strong>, evitando errori che potrebbero compromettere la validità dell’opposizione.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1012" data-end="1338">È consigliabile predisporre <strong data-start="1040" data-end="1075">una checklist operativa interna</strong> che stabilisca come comportarsi in caso di verifica, indicando:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li data-start="1012" data-end="1338">chi può interfacciarsi con gli ispettori,</li>
<li data-start="1012" data-end="1338">come identificare i documenti protetti da segreto,</li>
<li data-start="1012" data-end="1338">in che modo formalizzare l’opposizione,</li>
<li data-start="1012" data-end="1338">quando e come chiedere l’intervento di un legale.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" data-start="1340" data-end="1850">Oltre agli aspetti procedurali, anche <strong data-start="1378" data-end="1405">la gestione documentale</strong> deve essere rivista: separare chiaramente i fascicoli dei clienti (contenenti informazioni riservate) dalla documentazione puramente contabile o amministrativa può fare la differenza nel momento in cui viene contestato un sequestro. Meglio ancora se i documenti sensibili sono <strong data-start="1683" data-end="1756">archiviati con modalità che rendano evidente la loro natura riservata</strong>, ad esempio con appositi fascicoli siglati, note di riservatezza o digitalizzazione protetta.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1852" data-end="2137">Infine, è sempre utile <strong data-start="1875" data-end="1914">documentare ogni fase del controllo</strong>, anche tramite relazioni interne o PEC, in modo da avere una traccia formale da esibire in caso di successivo contenzioso. Il rispetto delle forme, in questi casi, può diventare lo strumento più efficace di difesa fiscale.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="269" data-end="334"><strong data-start="272" data-end="334">Conclusione</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="336" data-end="803">La sentenza n. 17228/2025 della Corte di Cassazione rappresenta un punto di svolta fondamentale nei rapporti tra professionisti e fisco. Per la prima volta con questa chiarezza, si stabilisce che <strong data-start="532" data-end="605">il segreto professionale non può essere violato da controlli generici</strong>, nemmeno se autorizzati preventivamente. Solo un decreto del magistrato, successivo all’opposizione e riferito a documenti specifici, può legittimare l’acquisizione di atti coperti da riservatezza.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="805" data-end="1257">In un periodo storico in cui i controlli fiscali si sono intensificati e dove spesso i professionisti si trovano in balia di interpretazioni arbitrarie delle norme, questa sentenza <strong data-start="986" data-end="1030">ridisegna i confini del potere ispettivo</strong> dello Stato e rafforza la posizione dei contribuenti. Non si tratta di un via libera all’elusione, ma di un richiamo forte al rispetto delle regole e alla necessità di equilibrio tra esigenze erariali e diritti costituzionali.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1259" data-end="1650">Per gli studi professionali, questo rappresenta anche un&#8217;opportunità: quella di <strong data-start="1339" data-end="1387">rafforzare la propria organizzazione interna</strong>, aggiornare le procedure di gestione documentale, formare il personale e soprattutto conoscere a fondo i propri diritti. Essere preparati significa <strong data-start="1536" data-end="1577">evitare abusi e prevenire contenziosi</strong>, proteggendo non solo sé stessi, ma anche la fiducia dei propri clienti.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1652" data-end="1819">Il messaggio della Cassazione è chiaro: <strong data-start="1692" data-end="1742">la legalità vale per tutti, anche per il Fisco</strong>. E chi conosce le regole, oggi più che mai, è in grado di difendersi meglio.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Controlli-fiscali-negli-studi-professionali-la-Cassazione-impone-lo-stop-senza-autorizzazione-specifica/">Controlli fiscali negli studi professionali: la Cassazione impone lo stop senza autorizzazione specifica</a> was first posted on Agosto 29, 2025 at 6:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Riforma fiscale: prorogata la delega al 2026, slittano i testi unici e i decreti attuativi</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Riforma-fiscale-prorogata-la-delega-al-2026-slittano-i-testi-unici-e-i-decreti-attuativi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariana Maxwel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2025 04:00:14 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Il percorso di revisione del sistema tributario italiano si allunga ufficialmente: con l’approvazione definitiva in Parlamento, il termine per l’esercizio della delega fiscale è stato prorogato fino al 29 agosto 2026, offrendo più tempo per l’adozione dei decreti legislativi. Una notizia che porta con sé molte domande e aspettative: quali saranno le modifiche concrete? Che [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Riforma-fiscale-prorogata-la-delega-al-2026-slittano-i-testi-unici-e-i-decreti-attuativi/">Riforma fiscale: prorogata la delega al 2026, slittano i testi unici e i decreti attuativi</a> was first posted on Agosto 24, 2025 at 6:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" data-start="319" data-end="896">Il percorso di revisione del sistema tributario italiano si allunga ufficialmente: con l’approvazione definitiva in Parlamento, il termine per l’esercizio della delega fiscale è stato prorogato fino al <strong data-start="521" data-end="539">29 agosto 2026</strong>, offrendo più tempo per l’adozione dei decreti legislativi. Una notizia che porta con sé molte domande e aspettative: quali saranno le modifiche concrete? Che impatti avrà questa proroga su imprese, professionisti e cittadini? E, soprattutto, come sfruttare al meglio questo periodo per pianificare in anticipo e risparmiare legalmente sulle tasse?</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="898" data-end="1348">La riforma fiscale è uno degli interventi strutturali più ambiziosi dell’ultimo decennio, inserita nell’ambito del <strong data-start="1013" data-end="1063">Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)</strong>. La proroga, oltre a concedere tempo extra al Governo per completare l’attuazione dei decreti delegati, rappresenta anche un’opportunità per riflettere in maniera più approfondita su una revisione organica del sistema tributario, che punti a semplificazione, equità ed efficienza.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1350" data-end="1635">Nel corso dell’articolo vedremo quali sono i nuovi termini, cosa comportano per i contribuenti, quali sentenze e riferimenti normativi sono collegati a questa proroga e, infine, come prepararsi in modo strategico ai cambiamenti futuri per non farsi trovare impreparati.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="186" data-end="252"><strong data-start="189" data-end="252">Delega fiscale prorogata</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="254" data-end="678">L’orizzonte temporale per la riforma fiscale avviata nel 2023 si estende ufficialmente di un anno. Con la pubblicazione in <strong data-start="377" data-end="424">Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2025</strong>, è entrata in vigore la <strong data-start="449" data-end="484">Legge n. 120 dell’8 agosto 2025</strong>, che modifica alcuni punti essenziali della precedente <strong data-start="540" data-end="561">Legge n. 111/2023</strong>, ovvero la legge delega con cui il Governo aveva ricevuto mandato per rivedere l’intero sistema tributario italiano.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="680" data-end="1134">Il nuovo provvedimento, strutturato in un <strong data-start="722" data-end="740">unico articolo</strong> ma con implicazioni operative importanti, agisce su <strong data-start="793" data-end="824">cinque aspetti fondamentali</strong>: ridefinisce le <strong data-start="841" data-end="853">scadenze</strong>, aggiorna <strong data-start="864" data-end="885">criteri direttivi</strong> e amplia la possibilità di intervento normativo. L’obiettivo è quello di sincronizzare meglio l’attuazione della riforma con il calendario legislativo e attuativo, reso particolarmente complesso dalla mole e dall’ampiezza degli interventi previsti.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1136" data-end="1641">Il <strong data-start="1139" data-end="1189">termine per l’adozione dei decreti legislativi</strong> passa così da <strong data-start="1204" data-end="1220">24 a 36 mesi</strong> dalla data di entrata in vigore della legge delega del 2023 (cioè dal 29 agosto 2023), spostando la scadenza al <strong data-start="1333" data-end="1351">29 agosto 2026</strong>. Anche il termine per l’adozione di <strong data-start="1388" data-end="1434">eventuali decreti correttivi o integrativi</strong> viene prorogato, slittando di un anno: dal 29 agosto 2027 al <strong data-start="1496" data-end="1514">29 agosto 2028</strong>. Resta tuttavia confermata la <strong data-start="1545" data-end="1580">proroga automatica di 90 giorni</strong> in caso di ritardi nell’espressione dei pareri parlamentari.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1643" data-end="1923">Queste modifiche, benché tecniche, incidono direttamente sul ritmo e sull’ordine di marcia della riforma fiscale, posticipando le scadenze senza alterarne la sostanza. Ma quali saranno le implicazioni per imprese, lavoratori autonomi e cittadini? Vediamolo nei prossimi paragrafi.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="245" data-end="330"><strong data-start="248" data-end="330">Nuovi ambiti della delega</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="332" data-end="828">Oltre alla proroga dei termini, la <strong data-start="367" data-end="388">Legge n. 120/2025</strong> introduce modifiche sostanziali ai <strong data-start="424" data-end="477">principi e criteri direttivi della delega fiscale</strong>, ampliando gli ambiti di intervento e aprendo la strada a una revisione più profonda di alcune aree strategiche del sistema tributario. Una delle novità più rilevanti riguarda l’estensione, anche ai <strong data-start="677" data-end="707">tributi regionali e locali</strong>, del trattamento dei debiti fiscali previsto dal <strong data-start="757" data-end="807">Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza</strong> (D.lgs. n. 14/2019).</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="830" data-end="1264">In particolare, vengono richiamati gli articoli <strong data-start="878" data-end="915">23, 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis</strong>, che regolano forme di <strong data-start="939" data-end="987">pagamento parziale o dilazionato dei tributi</strong>, nei casi di insolvenza o ristrutturazione aziendale. Estendere questa disciplina ai tributi locali rappresenta un passo importante verso una maggiore <strong data-start="1139" data-end="1157">equità fiscale</strong>, soprattutto per le imprese in difficoltà economica che operano in territori a forte pressione tributaria.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1266" data-end="1472">È confermata anche la possibilità di prevedere regole analoghe per le imprese soggette a <strong data-start="1355" data-end="1401">procedura di amministrazione straordinaria</strong>, con l’obiettivo di favorire la continuità aziendale e il risanamento.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1474" data-end="2066">Un ulteriore pilastro della riforma riguarda la <strong data-start="1522" data-end="1546">giustizia tributaria</strong>. Il legislatore delegato sarà chiamato a <strong data-start="1588" data-end="1672">uniformare lo stato giuridico, l’ordinamento e il ruolo dei magistrati tributari</strong> a quelli della magistratura ordinaria, rafforzando così l’indipendenza e la professionalità del sistema. Viene inoltre definito un impianto disciplinare più chiaro e organico, che prevede norme su <strong data-start="1870" data-end="1938">incompatibilità, trasferimenti, sanzioni e dispense dal servizio</strong>, sempre nel rispetto delle prerogative del <strong data-start="1982" data-end="2010">Presidente del Consiglio</strong> e degli organi della <strong data-start="2032" data-end="2065">Corte di giustizia tributaria</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="2068" data-end="2242">Questo intervento punta a rendere il contenzioso tributario più efficiente, trasparente e credibile, favorendo una maggiore fiducia da parte di contribuenti e professionisti.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-33487 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/08/verifica-dei-termini-del-contratto-1024x683.jpg" alt="" width="696" height="464" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/08/verifica-dei-termini-del-contratto-1024x683.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/08/verifica-dei-termini-del-contratto-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/08/verifica-dei-termini-del-contratto-768x512.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/08/verifica-dei-termini-del-contratto-1536x1025.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/08/verifica-dei-termini-del-contratto-630x420.jpg 630w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/08/verifica-dei-termini-del-contratto-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/08/verifica-dei-termini-del-contratto-600x400.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/08/verifica-dei-termini-del-contratto-696x464.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/08/verifica-dei-termini-del-contratto-1068x713.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/08/verifica-dei-termini-del-contratto.jpg 1920w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="235" data-end="321"><strong data-start="238" data-end="321">Testi Unici Fiscali</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="323" data-end="782">Un altro tassello strategico della riforma fiscale subisce un rinvio: la <strong data-start="396" data-end="433">redazione dei testi unici fiscali</strong>, prevista originariamente per il <strong data-start="467" data-end="487">31 dicembre 2025</strong>, è ora posticipata al <strong data-start="510" data-end="530">31 dicembre 2026</strong>. La modifica è contenuta nella <strong data-start="562" data-end="576">lettera e)</strong> della Legge n. 120/2025 e si inserisce coerentemente nell’ambito della più ampia proroga dei termini per l’esercizio della delega legislativa, come previsto dalla <strong data-start="740" data-end="754">lettera a)</strong> dello stesso provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="784" data-end="1242">In particolare, si interviene sul <strong data-start="818" data-end="870">comma 1 dell’articolo 21 della Legge n. 111/2023</strong>, che incaricava il Governo di procedere con uno o più <strong data-start="925" data-end="948">decreti legislativi</strong> per realizzare un <strong data-start="967" data-end="1029">riordino organico e sistematico della normativa tributaria</strong>. Tale attività, prevista in stretta connessione con le altre riforme settoriali (IRPEF, IVA, IRAP, contenzioso, riscossione, fiscalità internazionale), richiede un lavoro tecnico-normativo complesso e articolato.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1244" data-end="1569">La proroga garantisce quindi <strong data-start="1273" data-end="1295">coerenza temporale</strong> e operativa, allineando il calendario dei testi unici a quello generale della riforma. Si tratta di un passaggio fondamentale per evitare sovrapposizioni, confusioni interpretative e per assicurare una <strong data-start="1498" data-end="1530">maggiore chiarezza normativa</strong> a professionisti, imprese e cittadini.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1571" data-end="1973">Il riordino dei testi unici rappresenta un’occasione unica per superare l’attuale frammentazione del diritto tributario, semplificando le fonti, eliminando le ridondanze e rendendo l’intero sistema più accessibile e trasparente. Un obiettivo che, se realizzato con metodo e visione, potrebbe ridurre in modo significativo il <strong data-start="1896" data-end="1922">contenzioso tributario</strong> e migliorare il rapporto tra fisco e contribuente.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="221" data-end="309"><strong data-start="224" data-end="309">Risparmio fiscale</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="311" data-end="732">La proroga al 2026 non è soltanto un rinvio tecnico: per contribuenti, imprese e professionisti rappresenta una <strong data-start="423" data-end="491">finestra strategica per ottimizzare la propria posizione fiscale</strong> e prepararsi con anticipo alle novità in arrivo. In un periodo in cui la normativa è in evoluzione ma ancora non definitiva, si aprono diverse possibilità per <strong data-start="651" data-end="731">ristrutturare in modo legale e vantaggioso la propria pianificazione fiscale</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="734" data-end="1194">In primo luogo, le imprese possono utilizzare questi mesi per valutare le <strong data-start="808" data-end="843">forme societarie più efficienti</strong> dal punto di vista tributario, in previsione di possibili modifiche ai regimi di tassazione (in particolare su IRAP e IRES). È anche il momento giusto per riconsiderare i <strong data-start="1015" data-end="1035">regimi agevolati</strong> disponibili, come il <strong data-start="1057" data-end="1098">regime forfettario per le partite IVA</strong> o i vari strumenti di <strong data-start="1121" data-end="1193">incentivazione per investimenti in innovazione, energia e formazione</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1196" data-end="1551">Per i professionisti e le partite IVA, la situazione è simile: il periodo di proroga può essere sfruttato per <strong data-start="1306" data-end="1349">verificare la propria posizione fiscale</strong>, adottare strategie di <strong data-start="1373" data-end="1412">deduzione e detrazione più efficaci</strong>, ottimizzare la gestione dei costi deducibili e, se necessario, valutare il passaggio a regimi contabili più idonei alle proprie esigenze.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1553" data-end="1998">Anche sul fronte del <strong data-start="1574" data-end="1600">contenzioso tributario</strong> e della gestione dei debiti fiscali, il rinvio offre margini di manovra per <strong data-start="1677" data-end="1714">concordare piani di rateizzazione</strong>, accedere a <strong data-start="1727" data-end="1750">istituti deflattivi</strong> (come l’accertamento con adesione) o approfittare di eventuali <strong data-start="1814" data-end="1840">condoni o rottamazioni</strong> futuri. L’importante è agire per tempo, con il supporto di un professionista, per evitare di trovarsi impreparati quando le nuove norme entreranno in vigore.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="251" data-end="338"><strong data-start="254" data-end="338">Riforma a rilento</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="340" data-end="918">Se da un lato la proroga della delega fiscale offre margini di manovra e opportunità di pianificazione, dall’altro lato <strong data-start="460" data-end="500">l’estensione dei tempi di attuazione</strong> porta con sé una serie di <strong data-start="527" data-end="549">rischi strutturali</strong> che non possono essere ignorati. Il primo, e più evidente, è rappresentato dalla <strong data-start="631" data-end="666">prolungata incertezza normativa</strong>. In assenza di un quadro fiscale definitivo, aziende e professionisti si trovano a dover operare con <strong data-start="768" data-end="812">regole instabili o parzialmente superate</strong>, con conseguenze potenzialmente rilevanti sulle strategie di investimento e sulla gestione delle risorse.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="920" data-end="1317">Il secondo rischio riguarda la <strong data-start="951" data-end="980">disomogeneità applicativa</strong>: mentre si attende l’adozione dei testi unici e dei decreti delegati, le norme attuali – spesso stratificate e in parte contraddittorie – continuano a produrre ambiguità interpretative. Questo rende più difficile per il contribuente conoscere esattamente i propri diritti e doveri, con una crescita esponenziale del contenzioso fiscale.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1319" data-end="1764">Le <strong data-start="1322" data-end="1349">piccole e medie imprese</strong>, in particolare, sono le più esposte: prive di strutture fiscali interne complesse, rischiano di subire più duramente le conseguenze della <strong data-start="1489" data-end="1516">mancata semplificazione</strong> e della <strong data-start="1525" data-end="1573">difficoltà di pianificazione a lungo termine</strong>. Anche i professionisti che operano nel settore tributario si trovano spesso a dover rincorrere circolari, interpelli e aggiornamenti continui, in assenza di una visione organica e coerente.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1766" data-end="2115">Infine, si rischia una perdita di credibilità e fiducia nel sistema fiscale, che potrebbe alimentare comportamenti elusivi o evasivi. Per questo motivo, l’estensione della delega dovrebbe essere accompagnata da un forte impegno comunicativo e formativo da parte dell’Amministrazione finanziaria, per <strong data-start="2066" data-end="2114">ridurre l’incertezza e garantire trasparenza</strong>.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-33488 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/08/uomo-d-affari-che-lavora-ufficio-concetto-di-finanza-e-contabilita-1024x683.jpg" alt="" width="696" height="464" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/08/uomo-d-affari-che-lavora-ufficio-concetto-di-finanza-e-contabilita-1024x683.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/08/uomo-d-affari-che-lavora-ufficio-concetto-di-finanza-e-contabilita-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/08/uomo-d-affari-che-lavora-ufficio-concetto-di-finanza-e-contabilita-768x512.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/08/uomo-d-affari-che-lavora-ufficio-concetto-di-finanza-e-contabilita-1536x1024.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/08/uomo-d-affari-che-lavora-ufficio-concetto-di-finanza-e-contabilita-630x420.jpg 630w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/08/uomo-d-affari-che-lavora-ufficio-concetto-di-finanza-e-contabilita-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/08/uomo-d-affari-che-lavora-ufficio-concetto-di-finanza-e-contabilita-600x400.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/08/uomo-d-affari-che-lavora-ufficio-concetto-di-finanza-e-contabilita-696x464.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/08/uomo-d-affari-che-lavora-ufficio-concetto-di-finanza-e-contabilita-1068x712.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/08/uomo-d-affari-che-lavora-ufficio-concetto-di-finanza-e-contabilita.jpg 1920w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;" data-start="296" data-end="355"><strong data-start="299" data-end="355">Conclusione</strong></h2>
<p style="text-align: justify;" data-start="357" data-end="905">La proroga della delega fiscale al <strong data-start="392" data-end="410">29 agosto 2026</strong>, e il conseguente slittamento dei testi unici tributari al <strong data-start="470" data-end="490">31 dicembre 2026</strong>, rappresentano un passaggio cruciale nel percorso di riforma del fisco italiano. Lungi dall’essere un semplice rinvio tecnico, si tratta di una scelta che apre una fase nuova, più riflessiva ma non per questo meno strategica. Un periodo in cui sarà possibile – e auspicabile – <strong data-start="768" data-end="832">costruire un sistema fiscale più equo, efficiente e coerente</strong> con le esigenze di crescita economica e sostenibilità sociale del Paese.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="907" data-end="1324">Per cittadini, imprese e professionisti, questo non è il momento di restare fermi: al contrario, è il <strong data-start="1009" data-end="1071">momento ideale per analizzare la propria posizione fiscale</strong>, cogliere le opportunità offerte dall’attuale quadro normativo e prepararsi in anticipo ai cambiamenti futuri. Incertezza non deve significare immobilismo. Anzi: <strong data-start="1234" data-end="1283">pianificare oggi significa risparmiare domani</strong>, in modo del tutto legale e consapevole.</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1326" data-end="1584">La riforma fiscale si avvicina, anche se a passo più lento del previsto. Comprenderne la direzione e sfruttare questo tempo aggiuntivo per agire con intelligenza può fare la differenza tra subire l’ennesima ondata normativa o anticiparla a proprio vantaggio.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Riforma-fiscale-prorogata-la-delega-al-2026-slittano-i-testi-unici-e-i-decreti-attuativi/">Riforma fiscale: prorogata la delega al 2026, slittano i testi unici e i decreti attuativi</a> was first posted on Agosto 24, 2025 at 6:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Contenzioso tributario 2024: novità e aggiornamenti</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Contenzioso-tributario-2024-novita-e-aggiornamenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 07:03:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abuso del Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Contenzioso Lavoro e Contrattualistica]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[contenzioso tributario]]></category>
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		<category><![CDATA[Sanzioni tributarie]]></category>
		<category><![CDATA[Termini processuali]]></category>
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					<description><![CDATA[Il contenzioso tributario è una delle aree più delicate del diritto fiscale, che permette ai contribuenti di contestare accertamenti e richieste avanzate dall'amministrazione finanziaria.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Contenzioso-tributario-2024-novita-e-aggiornamenti/">Contenzioso tributario 2024: novità e aggiornamenti</a> was first posted on Settembre 11, 2024 at 9:03 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il contenzioso tributario è una delle aree più delicate del diritto fiscale, che permette ai contribuenti di contestare accertamenti e richieste avanzate dall&#8217;amministrazione finanziaria. Il 2024 si presenta come un anno ricco di novità in materia di contenzioso tributario, grazie a riforme e modifiche normative che impattano sul funzionamento delle Corti di Giustizia Tributaria e sulle modalità di difesa dei contribuenti.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Ripresa dei termini dopo la sospensione estiva</h2>
<p style="text-align: justify;">Uno dei primi aspetti da considerare è la <strong>ripresa dei termini processuali a partire dal 1° settembre 2024</strong>, a seguito della sospensione estiva che aveva bloccato i procedimenti dal 1° agosto. Da questa data, i contribuenti che desiderano presentare ricorsi o rispondere agli atti dell&#8217;Agenzia delle Entrate devono nuovamente rispettare le scadenze ordinarie​.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Le nuove sanzioni tributarie</h2>
<p style="text-align: justify;">Un&#8217;altra importante novità riguarda le sanzioni tributarie. A partire dal 1° settembre 2024, è entrato in vigore un nuovo regime sanzionatorio che introduce il<strong> principio del &#8220;cumulo giuridico&#8221;</strong>. Questo consente di applicare una <strong>sanzione unica per violazioni multiple commesse nello stesso ambito, anziché sommare le sanzioni singolarmente per ogni infrazione.</strong> Tuttavia, tale favore si applica solo alle violazioni commesse dopo questa data, mentre per le infrazioni precedenti restano in vigore le vecchie regole​.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">La riforma del processo tributario</h2>
<p style="text-align: justify;">La riforma del processo tributario, che si prevede entrerà a pieno regime entro la fine del 2024, introduce nuove procedure e strumenti per agevolare la risoluzione delle controversie. Tra le novità più rilevanti c&#8217;è l&#8217;<strong>istituzione del giudice monocratico per i contenziosi di valore inferiore a 3.000 euro.</strong> Inoltre, il contribuente potrà avvalersi di forme alternative di risoluzione delle controversie, come la mediazione, riducendo i tempi e i costi del processo​.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Ravvedimento operoso e riduzione delle sanzioni</h2>
<p style="text-align: justify;">Un altro strumento a disposizione del contribuente per risolvere le controversie fiscali in modo più favorevole è il <strong>ravvedimento operoso</strong>. Questa procedura permette di regolarizzare spontaneamente errori o omissioni fiscali, beneficiando di una riduzione delle sanzioni, che ora risulteranno più convenienti grazie al nuovo regime sanzionatorio del 2024. Le sanzioni possono essere ridotte fino a un decimo del minimo previsto in caso di adesione tempestiva​.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Maggior efficienza nelle Corti di Giustizia Tributaria</h2>
<p style="text-align: justify;">La riforma del contenzioso tributario mira anche a migliorare l&#8217;efficienza delle <strong>Corti di Giustizia Tributaria</strong>, favorendo una riduzione dell&#8217;arretrato e una maggiore rapidità nelle decisioni. Sarà possibile presentare ricorso online tramite piattaforme digitali, e verranno potenziate le risorse umane e tecnologiche a disposizione dei giudici. Questi cambiamenti mirano a rendere il sistema fiscale italiano più moderno e in linea con gli standard europei​.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conclusione</h2>
<p style="text-align: justify;">Il contenzioso tributario nel 2024 si evolve verso una maggiore efficienza e flessibilità, grazie a riforme che agevolano i contribuenti nella difesa dei loro diritti e garantiscono una gestione più veloce e equa delle controversie. Con l&#8217;introduzione di nuove sanzioni e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, il processo tributario diventa uno strumento meno punitivo e più orientato alla risoluzione pacifica delle dispute.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Contenzioso-tributario-2024-novita-e-aggiornamenti/">Contenzioso tributario 2024: novità e aggiornamenti</a> was first posted on Settembre 11, 2024 at 9:03 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Istanza di adesione all&#8217;avviso di accertamento fac simile e memorie difensive commercialista esperto</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-e-Contenzioso/Istanza-di-adesione-allavviso-di-accertamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[60 giorni]]></category>
		<category><![CDATA[90 giorni]]></category>
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					<description><![CDATA[Istanza di adesione all&#8217;avviso di accertamento, chiedi un fac simile di ricorso tributario pronto da firmare e spedire o memorie difensive ai nostri commercialisti esperti in contenzioso.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Contenzioso/Istanza-di-adesione-allavviso-di-accertamento/">Istanza di adesione all&#8217;avviso di accertamento fac simile e memorie difensive commercialista esperto</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Istanza di adesione all&#8217;avviso di accertamento, chiedi un fac simile di ricorso tributario pronto da firmare e spedire o memorie difensive ai nostri commercialisti esperti in contenzioso.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Contenzioso/Istanza-di-adesione-allavviso-di-accertamento/">Istanza di adesione all&#8217;avviso di accertamento fac simile e memorie difensive commercialista esperto</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Contributo Unificato</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-e-Contenzioso/contributo-unificato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:14 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Contributo unificato: risoluzione n. 105/e,  roma, 7 dicembre 2012 &#8211; contributo unificato nel processo tributario: modalità di versamento, nei casi di mancato addebito, delle somme riscosse dai rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati all’uopo convenzionati, ai sensi del decreto del presidente della repubblica del 30 maggio 2002, n. 115 l’articolo 37, comma [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Contenzioso/contributo-unificato/">Contributo Unificato</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Contributo unificato: risoluzione n. 105/e,  roma, 7 dicembre 2012 &#8211; contributo unificato nel processo tributario: modalità di versamento, nei casi di mancato addebito, delle somme riscosse dai rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati all’uopo convenzionati, ai sensi del decreto del presidente della repubblica del 30 maggio 2002, n. 115 l’articolo 37, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Contenzioso/contributo-unificato/">Contributo Unificato</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Istanza di adesione all’avviso di accertamento: Computo dei termini</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/istanza-di-adesione-allavviso-di-accertamento-computo-dei-termini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2017 08:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale all’adesione all’avviso di accertamento<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/istanza-di-adesione-allavviso-di-accertamento-computo-dei-termini/">Istanza di adesione all’avviso di accertamento: Computo dei termini</a> was first posted on Marzo 28, 2017 at 10:40 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’istanza di adesione, ai sensi dell’articolo 6 del D. Lgs. 218/1997, all’avviso di accertamento notificato è uno tra gli strumenti deflattivi del contenzioso maggiormente utilizzato dai contribuenti e dagli operatori del settore. Rappresenta diversi aspetti rilevanti, dalla riduzione delle sanzioni ad un 1/3 del minimo edittale, alla apertura di un contraddittorio che se “saputo” gestire, ove sono presenti certi margini. Può conferire la possibilità di evitare l’alea del contenzioso.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Procedura di attivazione</h2>
<p>La procedura è attivabile attraverso due diverse modalità, a seconda se a proporla sia l’Amministrazione finanziaria con invito espresso ex articolo 5, D. Lgs. 218/1997, ovvero se sia il contribuente a presentare istanza di accertamento con adesione come previsto e disciplinato dagli articoli 6 e 12 del D. Lgs. 218/1997.</p>
<p>L’istanza di accertamento può essere avanzata dal contribuente nel caso in cui siano in corso accessi, ispezioni o verifiche, oppure ancora nell’ipotesi in cui sia stato notificato un atto impositivo non preceduto da un invito da parte dall’Ufficio, ipotesi in cui il contribuente può formulare istanza di adesione in carta libera prima della impugnazione dell’atto. Si Vis Pacem Para Bellum, in alcuni casi consigliamo di allegare all’istanza un vero e proprio ricorso, in qualità di memorie difensive…</p>
<p>L’istanza deve essere presentata all’Ufficio che ha emesso l’avviso, mediante consegna diretta o a mezzo posta tramite raccomandata.</p>
<p>Il momento della notifica dell’istanza si rivela di notevole importanza atteso che, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, D. Lgs. 218/1997, il termine per l’impugnazione e quello per il pagamento dell’imposta accertata vengono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente, ragion per cui diviene rilevante individuare con estrema certezza il giorno in cui l’istanza di accertamento con adesione possa ritenersi effettivamente proposta, la sospensione interrompe soltanto i termini per impugnare l’atto (i 60gg).</p>
<p>Ed è proprio su tale argomento che si è recentemente espressa la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 3335 dell’8 febbraio 2017, ha offerto importanti chiarimenti in relazione al “momento determinativo dell’impedimento della decadenza dalla possibilità di avanzare istanza di accertamento con adesione”.</p>
<p>La questione trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lett. D), D. P. R. 600/1973, inerente la contestazione di maggiori ricavi nei confronti di una società che decideva, dunque, di presentare, a mezzo del servizio postale, mediante busta raccomandata, due distinte istanze di accertamento con adesione entrambe risultate oggetto di rigetto: la prima poiché priva di sottoscrizione; la seconda, spedita il 10 novembre e pervenuta al protocollo dell’ufficio il 12 novembre, in quanto tardiva.</p>
<p>Il ricorso avverso il predetto atto impositivo innanzi alla CTP veniva dunque anch’esso respinto per intempestività.</p>
<p>Diversamente, il giudice regionale ha ritenuto di dover accogliere l’appello della contribuente, ritenendo applicabile alla presentazione dell’accertamento con adesione il disposto dell’articolo 20 D. Lgs. 546/1992 circa la possibilità di invio mediante plico raccomandato e il principio di scissione degli effetti delle comunicazioni in base al quale vale la data di invio quale data di presentazione, motivo per cui nel caso di specie doveva ritenersi tempestiva l’istanza di accertamento, con conseguente applicabilità della sospensione di 90 giorni per l’impugnazione dell’atto impositivo.</p>
<p>Avverso tale pronuncia, l’Ufficio ha proposto ricorso innanzi alla Corte di Cassazione che però ha confermato la decisione del giudice regionale rilevando che “la natura recettizia delle istanze, cui la difesa erariale ancora le proprie argomentazioni, non interferisce – secondo la giurisprudenza di questa corte (v. Ad es. Sez. 5 n. 7920 del 2003, n. 10476 del 2003 e n. 12447 del 2004, in tema di termine di decadenza da rimborso di tasse di concessione governativa) – con la diversa problematica del se, quando non sia precluso dalla legge l’invio mediante lettera raccomandata, debba guardarsi all’invio di questa per l’impedimento di una decadenza a carico dell’istante”.</p>
<p>In altri termini, posto che la spedizione a mezzo posta raccomandata in busta chiusa anziché in plico aperto costituisce semplice irregolarità, ove il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati, i termini stabiliti per la presentazione delle istanze da parte dei contribuenti risultano osservati qualora le stesse siano spedite in tempo utile a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e, con specifico riferimento agli atti impeditivi delle decadenze, l’effetto impeditivo non può essere subordinato alla ricezione degli atti da parte del destinatario.</p>
<p>Con la sentenza in commento viene, dunque, definitivamente chiarito che, in tema di istanze di accertamento con adesione, la data di spedizione dell’istanza risulta essere il “momento determinativo dell’impedimento della decadenza dalla possibilità di avanzare istanza di accertamento con adesione” da cui, com’è noto, deriva l’effetto sospensivo del termine per la proposizione del ricorso introduttivo.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/istanza-di-adesione-allavviso-di-accertamento-computo-dei-termini/">Istanza di adesione all’avviso di accertamento: Computo dei termini</a> was first posted on Marzo 28, 2017 at 10:40 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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