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	<title>contabilità medico | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>contabilità medico | Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Professioni sanitarie &#8211; novità IVA 2017: tabella operazioni esenti/imponibili, adempimenti contabili e nuove istruzioni e scadenze per le liquidazioni trimestrali e annuali IVA</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/professioni-sanitarie-novita-iva-2017-tabella-operazioni-esentiimponibili-adempimenti-contabili-e-nuove-istruzioni-e-scadenze-per-le-liquidazioni-trimestrali-e-annuali-iva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 09:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività Sanitarie e Parasanitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[DICHIARAZIONE IVA]]></category>
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		<category><![CDATA[articolo 10 n. 18 DPR n. 633/72]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale/contabile alla professione medica 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/professioni-sanitarie-novita-iva-2017-tabella-operazioni-esentiimponibili-adempimenti-contabili-e-nuove-istruzioni-e-scadenze-per-le-liquidazioni-trimestrali-e-annuali-iva/">Professioni sanitarie &#8211; novità IVA 2017: tabella operazioni esenti/imponibili, adempimenti contabili e nuove istruzioni e scadenze per le liquidazioni trimestrali e annuali IVA</a> was first posted on Aprile 20, 2017 at 11:18 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con questa guida in pillole individuiamo le prestazioni medico/sanitarie che sono o meno soggette ad IVA con le relative istruzioni contabili e le indicazioni 2017 utili per provvedere correttamente agli adempimenti IVA annuali e trimestrali. </p>
<p>Le attività mediche effettuate da soggetti iscritti all’Albo (OMCEO) ai fini IVA ex DPR 633/1972, sono classificabili in tre categorie:</p>
<p>A) operazioni esenti: le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio di professioni ed arti sanitarie soggette a vigilanza. </p>
<p>Esempi: in particolare, sono esenti da IVA, se rese dietro pagamento di un corrispettivo, ad esempio le prestazioni rese dai medici di famiglia nell’ambito delle proprie attività convenzionali e istituzionali, comprese quelle di natura certificativa strettamente connesse all’attività clinica resa ai propri assistiti e funzionalmente collegate alla tutela della salute delle persone, intesa anche come prevenzione. </p>
<p>Note contabili: per questo tipo di operazioni deve essere emessa una parcella ove andrà indicata la norma di esenzione (articolo 10 n. 18, DPR n. 633/72). Se il compenso è maggiore di €. 77,47 deve essere applicata l’imposta di bollo, pari a €. 2,00. L’obbligo di apporre il predetto contrassegno è a carico del soggetto che emette la parcella (il medico), il quale può in via opzionale addebitare il relativo importo al paziente. Nella maggior parte dei casi la parcella è esente da Iva ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 18 del DPR n. N. 633/72. </p>
<p>B) Operazioni imponibili: le prestazioni non rese nell’esercizio delle professioni sanitarie, come la partecipazione a corsi in qualità di relatore, consulenze, le prestazioni di natura peritale, cioè quelle tendenti a riconoscere lo status del richiedente rispetto al diritto all’indennizzo o al diritto ad un beneficio amministrativo o economico. </p>
<p>Esempi: Certificazione per assegno di invalidità o pensione di invalidità ordinaria; Certificazione di idoneità a svolgere generica attività lavorativa; Certificazioni peritali per infortuni redatte su modello specifico; Certificazione per riconoscimento di invalidità civile. </p>
<p>C) Operazioni escluse: le prestazioni senza corrispettivo perché imposte dalla legge. </p>
<p>Esempi: dichiarazione di nascita, dichiarazione di morte; denunce penali o giudiziarie; denunce di malattie infettive e diffusive; notifica dei casi di AIDS; denuncia di malattia venerea; segnalazione di tossicodipendenti al servizio pubblico; denuncia di intossicazione da antiparassitario; denuncia della condizione di minore in stato di abbandono; certificati per rientro al lavoro o per rientro a scuola a seguito di assenza per malattia. </p>
<p>Tabella esemplificativa trattamento IVA prestazioni sanitarie</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<p>PRESTAZIONI SANITARIE IMPONIBILI IVA</p>
</td>
<td>
<p>PRESTAZIONI SANITARIE ESENTI IVA</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>· Prestazioni non rivolte alla persona, come quelle rese da medici veterinari;</p>
<p>· Consulenze medico legali riguardanti lo stato di salute delle persone finalizzate al riconoscimento di una pensione di invalidità o di guerra;</p>
<p>· Prestazioni di medici legali come consulenti tecnici quando devono quantificare il danno nelle controversie legali, o per quantificare premi assicurativi;</p>
<p>· Prestazioni rese da chiropratici. </p>
<p> </p>
</td>
<td>
<p>· Prestazioni effettuate da medici, chirurghi e odontoiatri;</p>
<p>· Prestazioni dirette alla diagnosi, cura e riabilitazione di biologi e psicologi;</p>
<p>· Certificazioni varie, prestazioni mediche di chirurgia estetica (solo se la prestazione risponde a finalità terapeutiche), medicina sportiva, medicina del lavoro;</p>
<p>· Prestazioni rese da laboratori radiologici e da laboratori di analisi mediche e di ricerche cliniche;</p>
<p>· Visite mediche fiscali per conto dell’Inps o dell’Inail. </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Note: la maggior parte delle prestazioni sanitarie erogate dai  medici liberi professionisti titolari di partita IVA rientrano tra le operazioni esenti con la conseguenza che gli adempimenti in materia di IVA risultano spiccatamente contenuti. </p>
<p>N. B. Di particolare rilievo è la questione relativa al <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Fisco-e-Tributi/iva-imposta-valore-aggiunto/attivita-sanitarie">trattamento IVA applicabile alle prestazioni sanitarie effettuate in cliniche private non convenzionate</a>, circa le corrette modalità di fatturazione. </p>
<p>Attenzione:  diversi medici, oltre alle operazioni esenti, realizzano anche operazioni imponibili (ad esempio consulenze medico legali), quindi devono far fronte  agli adempimenti dichiarativi che sono stati oggetto di recenti modifiche.  A decorrere dal 2017 le novità introdotte sono le seguenti: </p>
<p>    comunicazioni trimestrali dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni IVA periodiche;  <br />
    abolizione spesometro annuale (adempimento già superato per le operazioni incluse nei dati da inviare al Sistema Tessera Sanitaria); <br />
    modifica dei termini di presentazione della dichiarazione IVA annuale; </p>
<p>    Istruzioni per le comunicazioni trimestrali IVA:</p>
<p>a) I dati. Nel dettaglio dovranno essere comunicati in via telematica i seguenti dati: </p>
<p>1) dati identificativi dei soggetti coinvolti nell’operazione (chi ha eseguito la prestazione professionale e il beneficiario di tale prestazione); </p>
<p>2) data e numero della fattura; </p>
<p>3) ammontare base imponibile IVA; </p>
<p>4) ammontare dell’imposta; </p>
<p>5) tipologia dell’operazione.  </p>
<p>b) Soggetti esonerati </p>
<p>    soggetti che hanno effettuato solo operazioni esenti; <br />
    soggetti che hanno aderito al regime dei contribuenti minimi di cui all’articolo 27 commi 1 e 2 D. L. 98/2011; <br />
    soggetti che hanno aderito al regime forfetario di cui all’articolo 1 commi da 54 a 89 L. 190/2014.  </p>
<p>
c) Scadenze </p>
<p>La comunicazione va trasmessa: <br />
1) entro il 31 maggio per il primo trimestre; <br />
2) entro il 16 settembre per il secondo trimestre; <br />
3) entro il 30 novembre per il terzo trimestre; <br />
4) entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo per il quarto trimestre.  </p>
<p>Dichiarazione IVA annuale: nuovo termine <br />
Con decorrenza dal 2017 in poi la dichiarazione IVA dovrà essere presentata tra il 1°febbraio ed il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.  </p>
<p> Termine di presentazione dichiarazione IVA <br />
a) 2016 &#8211; Entro il 28 febbraio 2017; <br />
b) 2017 e successivi &#8211; Entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. </p>
<p>Per  essere assistiti dai nostri esperti in tutta serenità e con la massima efficienza ed efficacia nei vostri adempimenti IVA, per scegliere il regime fiscale più conveniente o se desiderate richiedere un parere legale/tributario,</p>
<p>non esitate a contattarci al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52.!  </p>
<p>
</p>
<p>
</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Guida pratica medici 2017: come avviare la professione e come funziona il regime fiscale agevolato?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/guida-pratica-medici-2017-come-avviare-la-professione-qual-232-il-regime-fiscale-agevolato-e-fatturazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 07:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attività Sanitarie e Parasanitarie]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale/contabile alla professione medica  2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/guida-pratica-medici-2017-come-avviare-la-professione-qual-232-il-regime-fiscale-agevolato-e-fatturazione/">Guida pratica medici 2017: come avviare la professione e come funziona il regime fiscale agevolato?</a> was first posted on Aprile 20, 2017 at 9:32 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con questa guida pratica scopriamo come avviare la professione medica e chiariamo il regime fiscale/contabile applicabile ai soggetti che intraprendono un’attività medica autonoma, al fine di individuare il trattamento fiscale agevolato e conseguire risparmio d’imposta pro norma, molto utile soprattutto nella fase di avviamento e nei primi anni di esercizio della professione per i giovani medici. </p>
<p>Con questa guida pratica scopriamo come avviare la professione medica e chiariamo il regime fiscale/contabile applicabile ai soggetti che intraprendono un’attività medica autonoma, al fine di individuare il trattamento fiscale agevolato e conseguire risparmio d’imposta pro norma, molto utile soprattutto nella fase di avviamento e nei primi anni di esercizio della professione per i giovani medici. </p>
<p>L’attività medica esercitata come libera professione, produce un <a href="http://www. Fiscomania. Com/2014/05/si-determina-reddito-lavoro-autonomo/">reddito di lavoro autonomo</a> disciplinato dagli articoli 53 e 54 DPR n. 917/86 in quanto rileva a titolo di esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo così come delineato dall’articolo 2222 del codice civile (Contratto d’opera in forza del quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente), diversa da quella d’impresa. </p>
<p>Sono attratti al medesimo inquadramento reddituale ex articolo 53 TUIR anche:</p>
<p>    i compensi relativi alle attività extramoenia cioè presso studi privati dei medici con partita IVA che sono anche dipendenti ASL (i quali dovranno optare per regime intramoenia e extramoenia per l’esercizio della libera professione);<br />
    le prestazioni effettuate dal medico presso strutture sanitarie private che mettono a disposizione del professionista, ovvero concedono in affitto, i locali della struttura stessa per l’esercizio di attività di lavoro autonomo. In tale ultimo caso il medico professionista emetterà la fattura nei confronti della struttura, la quale a sua volta fatturerà la prestazione al paziente. </p>
<p>Come avviare la professione: gli step da seguire</p>
<p>a) Presupposto imprescindibile per l’esercizio dell’attività di medico è il superamento con esito positivo dell’esame di Stato con successiva iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia cui appartiene il Comune di residenza anagrafica;</p>
<p>b) a questo punto i neo-medici che intendono esercitare in maniera abituale un’attività professionale di lavoro autonomo, devono richiedere, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, l’attribuzione del numero di partita IVA all’Agenzia delle Entrate, nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente;</p>
<p>c) l’iscrizione alla cassa di previdenza dell’ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri) avviene d’ufficio a cura dell’Ordine locale; </p>
<p>d) i Medici convenzionati con il S. S. N. Devono dichiarare solamente gli eventuali redditi da libera professione prodotti, al netto delle relative spese (e non  i compensi corrisposti dalle Aziende sanitarie locali in quanto già assoggettati a contribuzione). L’importo del contributo è calcolato dall’Enpam sulla base dei dati indicati nel <a href="https://www. Enpam. It/dichiarazioneredditi/modello-d-informazioni-generali">Modello D</a>, che deve essere compilato ed inviato all’Ente medesimo, anche per via telematica, entro il 31 luglio di ogni anno;</p>
<p>NB Il contributo può essere versato in unica soluzione con scadenza il 31 ottobre, oppure in due rate con scadenza il 31 ottobre e il 31 dicembre, oppure in cinque rate con scadenza 31 ottobre, 31 dicembre, 28 febbraio, 30 aprile e 30 giugno. </p>
<p>Qual è l’unico regime fiscale agevolato attualmente applicabile? </p>
<p>Il regime forfetario è l’unico regime fiscale agevolato attualmente previsto, introdotto dalla Legge n. 208/15 ed applicabile se sussistono i requisiti prescritti e opera come regime “naturale” che scatta “in automatico” in alternativa a quello ordinario. Esso riguarda sia i soggetti che iniziano un’attività imprenditoriale o professionale sia i soggetti che già la esercitano. </p>
<p>Requisiti di accesso:</p>
<p>    conseguimento nell’anno precedente di compensi non superiori a €30. 000,00;<br />
    sostenimento di spese per lavoratori dipendenti o collaboratori non superiori a €5. 000,00 lordi;<br />
    costo complessivo dei beni strumentali (attrezzatura, autovettura ecc. ) a fine esercizio non eccedente €20. 000,00;<br />
    percezione nell’anno precedente di redditi di lavoro dipendente e assimilato non superiori a €30. 000,00. </p>
<p>Comunicazioni richieste per l’accesso al regime </p>
<p>    Per i contribuenti che iniziano l&#8217;attività e che presumono di rispettare le condizioni previste per l&#8217;applicazione del regime, è previsto l’obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (mod. AA9/12), ai fini solo anagrafici. In caso contrario l&#8217;accesso al regime forfetario non è precluso, tuttavia si è soggetti ad una sanzione amministrativa da 250 a 2. 000€ (articolo 11 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 471/97);</p>
<p>    i soggetti già in attività vi accedono senza effettuare alcuna comunicazione, né preventiva né successiva. Tali soggetti però, se intendono usufruire del regime contributivo agevolato, devono effettuare apposita comunicazione telematica all&#8217;INPS entro il 28 febbraio di ciascun anno. </p>
<p>Calcolo del reddito imponibile </p>
<p>La determinazione forfetaria del reddito imponibile prevede che lo stesso sia calcolato tramite l’applicazione ai compensi incassati del coefficiente di redditività previsto per gruppi di attività che, per la categoria dei medici, è fissato in misura pari al 78%. </p>
<p>Aliquota imposta</p>
<p>Il reddito, ut sopra determinato, viene tassato con l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef delle addizionali comunale e regionale e dell’Irap, corrispondente al:</p>
<p>    15% (ordinaria);<br />
    5% (ridotta) per chi inizia l’attività, applicabile  per i primi 5 anni a condizione che:</p>
<p>1) il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, un’altra attività professionale o d’impresa;</p>
<p>2) l’attività da esercitare non costituisca in nessun modo prosecuzione di altra attività precedente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. </p>
<p>Adempimenti fiscali/contabili in regime forfetario</p>
<p>L’opzione per il regime agevolato forfetario limita e semplifica gli adempimenti contabili/fiscali riducendoli ai seguenti:</p>
<p>    fatturazione dei compensi;<br />
    numerazione e conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, con esonero dalla tenuta della contabilità;<br />
    rilascio per i compensi assoggettabili a ritenuta, di una dichiarazione da cui risulti che sulle somme risultanti dalle parcelle non va operata la ritenuta d’acconto, in quanto soggette ad imposta sostitutiva;<br />
    non si dovrà esporre l’IVA in fattura, se l’operazione è imponibile, con esonero da qualunque adempimento in materia di IVA;<br />
    non si è  tenuti a svolgere gli adempimenti previsti a carico dei sostituti d’imposta, come l’applicazione della ritenuta d’acconto sui compensi corrisposti ad altri professionisti (occorrerà solo indicare in dichiarazione il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi);<br />
    non si potrà fruire, in riferimento al solo reddito professionale, di deduzioni (eccetto i contributi previdenziali) e detrazioni fiscali perché viene applicata un’imposta sostitutiva dell’Irpef;<br />
    non si è soggetti ad Irap;<br />
    non si è soggetti agli studi di settore. </p>
<p>Attenzione: sebbene quello forfetario sia il regime agevolato naturale “automatico”, è comunque possibile optare, previe le opportune valutazioni di convenienza fiscale, per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.  Il regime forfetario non può più essere applicato a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di accesso, oppure si verifica una delle cause di esclusione. </p>
<p>Regime contabile ordinario</p>
<p>Se per l’attività medica si sceglie il regime ordinario, il trattamento contabile dei professionisti risulta disciplinato ai fini delle imposte sui redditi, dell’articolo 19 del DPR n. 600/73 e dalll’articolo 3, comma 1, del DPR n. 695/96. Per tutti i professionisti in contabilità semplificata è obbligatorio tenere i seguenti registri:</p>
<p>    registri delle fatture emesse;<br />
    registro delle fatture d’acquisto;<br />
    registro incassi e pagamenti. </p>
<p>N. B.  Tutti i professionisti che non rientrano nel regime forfetario applicano il regime contabile semplificato qualunque sia il loro volume d’affari. </p>
<p>Per scegliere il regime fiscale più conveniente ed essere assistiti dai nostri esperti in tutta serenità e con la massima efficienza ed efficacia o se desiderate richiedere un parere legale/tributario, non esitate a contattarci al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52! </p>
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