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	<title>conferimento d&#8217;azienda neutralità fiscale &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>conferimento d&#8217;azienda neutralità fiscale &#8211; Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Cessione e conferimento d&#8217;azienda 2017 a confronto: con quale delle due si può ottenere un maggiore risparmio d&#8217;imposta? Tabella di riepilogo degli adempimenti tributari</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cessione-e-conferimento-dazienda-2017-a-confronto-con-quale-delle-due-si-pu242-ottenere-un-maggiore-risparmio-dimposta-tabelle-di-riepilogo-degli-adempimenti-tributari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2017 06:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[Conferimento Azienda Avviamento]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico - fiscale alle operazioni straordinarie di cessione e conferimento di azienda 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cessione-e-conferimento-dazienda-2017-a-confronto-con-quale-delle-due-si-pu242-ottenere-un-maggiore-risparmio-dimposta-tabelle-di-riepilogo-degli-adempimenti-tributari/">Cessione e conferimento d&#8217;azienda 2017 a confronto: con quale delle due si può ottenere un maggiore risparmio d&#8217;imposta? Tabella di riepilogo degli adempimenti tributari</a> was first posted on Marzo 28, 2017 at 8:54 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con questa guida pratica analizziamo in sintesi, mettendole a confronto,  le differenze sostanziali che contraddistinguono le operazioni straordinarie di cessione, da un lato,  e conferimento di azienda, dall’altro,  sia dal punto di vista contrattuale – commerciale che sotto il profilo tributario,  al fine di individuare quale di esse in linea di principio presenta una maggiore   convenienza fiscale.  </p>
<p>Con questa guida pratica analizziamo in sintesi, mettendole a confronto,  le differenze sostanziali che contraddistinguono le operazioni straordinarie di cessione, da un lato,  e conferimento di azienda, dall’altro,  sia dal punto di vista contrattuale – commerciale che sotto il profilo tributario,  al fine di individuare quale di esse in linea di principio presenta una maggiore convenienza fiscale.  </p>
<p>Differenza sostanziale dal punto di vista contrattuale &#8211; commerciale:</p>
<p>    con la vendita (cessione), l’imprenditore fuoriesce dalla vita dell’azienda ceduta monetizzandone il valore, essendo il corrispettivo rappresentato da una somma di denaro;<br />
    con il  conferimento, di fatto, sebbene l’originario titolare abbia proceduto (anche qui) al trasferimento dell’attività produttiva, lo stesso prosegue nell’iniziativa imprenditoriale in forma diversa, in quanto apporta l’azienda in una società ottenendone in cambio  una partecipazione (quote o azioni). </p>
<p>Differenze fiscali :  </p>
<p>    la cessione genera plusvalenze tassabili;<br />
    il conferimento si qualifica come operazione fiscalmente neutra;</p>
<p>NB nessuna delle due produce valore aggiunto imponibile quindi non sarà dovuto il pagamento dell’IVA. Inoltre, la cessione è assoggettata ad imposta di registro proporzionale invece il conferimento sconta la medesima imposta in misura fissa </p>
<p>Tabelle di riepilogo con differenze e adempimenti tributari </p>
<p> </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<p> </p>
</td>
<td>
<p>Cessione di azienda </p>
</td>
<td>
<p>Conferimento di azienda </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Corrispettivo</p>
</td>
<td>
<p>Somma di denaro</p>
</td>
<td>
<p>Partecipazioni al capitale </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Imposte dirette</p>
</td>
<td>
<p>Plusvalenze tassabili </p>
</td>
<td>
<p>Plusvalenze non imponibili</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Iva </p>
</td>
<td>
<p>Non dovuta </p>
</td>
<td>
<p>Non dovuta </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Imposta di registro </p>
</td>
<td>
<p>Proporzionale con aliquote a scaglioni</p>
</td>
<td>
<p>In misura fissa : € 200</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Avviamento</p>
</td>
<td>
<p>Alla cessionaria sono riconosciuti fiscalmente l’avviamento e i maggior valori rilevati dalla perizia. </p>
<p> </p>
</td>
<td>
<p>• Alla cessionaria non sono riconosciuti fiscalmente l’avviamento e i maggior valori rilevati dalla perizia;</p>
<p>• Imposta sostitutiva sui maggior valori. </p>
<p> </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<p>Profili di convenienza fiscale del conferimento di azienda :</p>
<p>•    nel caso di conferimento di azienda non emergono plusvalenze, se non al momento della cessione successiva  delle partecipazioni ricevute che possono godere della PEX “partecipation exemption”; </p>
<p>•    l’importo massimo delle imposte indirette applicabili al conferimento  ammonta ad € 600 (imposta di registro alla quale si sommano quelle ipotecaria e catastale, nell’ipotesi in cui siano trasferiti anche beni immobili,  200 € cadauna). </p>
<p>NB E’ quindi evidente come, in linea di massima, con il conferimento di azienda si ottiene il medesimo effetto giuridico della cessione, potendo conseguire, rispetto a quest’ultima,  un notevole risparmio d’ imposta. </p>
<p>Per pianificare le vostre operazioni di cessione e conferimento di azienda o di ramo di azienda e valutarne correttamente la convenienza fiscale con assistenza contrattuale e tributaria step by step,</p>
<p>contattateci subito al numero verde 800. 19. 27. 52! </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cessione-e-conferimento-dazienda-2017-a-confronto-con-quale-delle-due-si-pu242-ottenere-un-maggiore-risparmio-dimposta-tabelle-di-riepilogo-degli-adempimenti-tributari/">Cessione e conferimento d&#8217;azienda 2017 a confronto: con quale delle due si può ottenere un maggiore risparmio d&#8217;imposta? Tabella di riepilogo degli adempimenti tributari</a> was first posted on Marzo 28, 2017 at 8:54 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tassazione nel conferimento di azienda: istruzioni pratiche e  clausole da inserire nel contratto per cautelarsi da avvisi di accertamento dell&#8217;agenzia delle Entrate.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-nuova-tassazione-del-conferimento-di-azienda-le-istruzioni-pratiche-e-le-clausole-da-inserire-nel-contratto-per-cautelarsi-da-avvisi-di-accertamento-dellagenzia-delle-entrate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 12:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[AFFRANCAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[Conferimento ramo di azienda aspetti fiscali (imposte dirette ed indirette) e giuridici]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
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		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico – fiscale al conferimento di azienda e ramo di azienda  2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-nuova-tassazione-del-conferimento-di-azienda-le-istruzioni-pratiche-e-le-clausole-da-inserire-nel-contratto-per-cautelarsi-da-avvisi-di-accertamento-dellagenzia-delle-entrate/">Tassazione nel conferimento di azienda: istruzioni pratiche e  clausole da inserire nel contratto per cautelarsi da avvisi di accertamento dell&#8217;agenzia delle Entrate.</a> was first posted on Marzo 24, 2017 at 1:39 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Mediante un conferimento d&#8217;azienda si ottiene in sostanza lo stesso effetto della cessione, cioè il “passaggio” di un determinato complesso organizzato di beni e risorse umane da un soggetto ad un altro , conseguendo a differenza della seconda, un notevole risparmio d&#8217;imposta. Ecco una breve guida operativa sul regime fiscale applicabile, contenente le istruzioni pratiche essenziali e i consigli per le clausole da inserire al fine di tutelarsi da avvisi di accertamento dall&#8217;Agenzia delle Entrate.   </p>
<p> Mediante un conferimento d&#8217;azienda si ottiene in sostanza lo stesso effetto della cessione, cioè il “passaggio” di un determinato complesso organizzato di beni e risorse umane da un soggetto ad un altro , conseguendo a differenza della seconda, un notevole risparmio d&#8217;imposta. </p>
<p> Questo accade perché il loro trattamento fiscale è differente:</p>
<p> il conferimento è un&#8217;operazione fiscalmente neutra;</p>
<p> la cessione dà luogo ad una plusvalenza (in caso di prezzo di cessione dell&#8217;azienda superiore al suo valore contabile,) oppure ad una minusvalenza (in caso contrario)</p>
<p> Principi fiscali applicabili al conferimento</p>
<p> La disciplina fiscale dell’operazione è stata modificata dal comma 46 dell’articolo 1 della Legge n. 244/07, che  ha previsto in particolare  la soppressione dello speciale regime di imponibilità a valori contabili, di cui all’articolo 175 del Tuir definito “a salti chiusi” ora limitato ai conferimenti di partecipazioni di controllo e di collegamento. </p>
<p> La disciplina fiscale del conferimento di azienda, ai fini delle imposte sui redditi, è contenuta nell’articolo 176 del Tuir, il quale prevede :</p>
<p> il regime obbligatorio di neutralità fiscale altresì definito regime di “doppia sospensione di imposta”;</p>
<p> a)  per il dante causa (conferente) quindi non si genera alcuna plusvalenza imponibile o minusvalenza deducibile a condizione che soggetto conferente ed il soggetto conferitario siano imprese commerciali e che  il soggetto conferente assuma quale valore della partecipazione ricevuta l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita ; inoltre in caso di vendita dopo un anno, si può applicare il regime della Participation Exemption (PEX). </p>
<p> b) per l&#8217;avente causa (conferitario) che deve essere soggetto IRES, il quale subentra nella posizione del conferente, in relazione agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda conferita; realizza la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti degli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda conferita. </p>
<p> possibilità di riallineare i valori per la conferitaria affrancandoli con un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap , (riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio relativi all’azienda ricevuta). Tale opzione potrà essere esercitata:</p>
<p> Istruzioni  pratiche in sintesi: </p>
<p> necessità di perizia giurata;</p>
<p> regime fiscale ex art. 176 Tuir</p>
<p> dall’1/1/08 è obbligatorio il  conferimento neutrale salve alcune eccezioni; </p>
<p> possibilità del conferitario di affrancare i plusvalori con il pagamento di un’imposta sostitutiva; </p>
<p> possibile beneficio di cessione in esenzione di imposta della partecipazione ricevuta a seguito del conferimento. </p>
<p> Clausole per cautelarsi dagli avvisi di accertamento </p>
<p> Le eventuali verifiche fiscali effettuate nei confronti del conferente posteriormente all&#8217;operazione straordianria e riguardanti periodi d’imposta anteriori alla stessa, aventi per oggetto il costo fiscale dei beni dell’azienda conferiti, avranno inevitabilmente ripercussioni fiscali anche rispetto al conferitario il quale è subentrato totalmente  nella posizione del conferente. </p>
<p> Per prevenire tali conseguenze fiscali nei confronti dell&#8217;avente causa, è consigliabile inserire nell&#8217;atto di conferimento tali clausole:</p>
<p> il dante causa deve notificare tempestivamente al conferitario eventuali avvisi di accertamento aventi per oggetto l’azienda conferita;</p>
<p> il dante causa si obbliga a corrispondere al conferitario una determinata penale a titolo di indennizzo nel caso di contestazione di determinati costi da parte dell’Amministrazione Finanziaria;</p>
<p> il potere per il dante causa di nominare i consulenti fiscali nel caso in cui si instauri un contenzioso. </p>
<p> NB non è considerato elusivo, ai fini delle imposte dirette, il conferimento di azienda e la successiva cessione delle partecipazioni effettuate in regime PEX. </p>
</p>
<p> Per pianificare le vostre operazioni di conferimento di azienda o di ramo di azienda, per ricevere passo passo assistenza contrattuale oppure un parere spot,  ed essere supportati con serenità in tutti gli aspetti fiscali/tributari,</p>
<p> contattateci subito al numero verde 800. 19. 27. 52! </p>
<p></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/la-nuova-tassazione-del-conferimento-di-azienda-le-istruzioni-pratiche-e-le-clausole-da-inserire-nel-contratto-per-cautelarsi-da-avvisi-di-accertamento-dellagenzia-delle-entrate/">Tassazione nel conferimento di azienda: istruzioni pratiche e  clausole da inserire nel contratto per cautelarsi da avvisi di accertamento dell&#8217;agenzia delle Entrate.</a> was first posted on Marzo 24, 2017 at 1:39 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il &#8220;Patent Box&#8221; nelle operazioni straordinarie: semplificazione e trattamento dei maggiori valori iscritti ai fini del &#8220;nexus ratio&#8221;</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-patent-box-nelle-operazioni-straordinarie-continuit224-fiscale-dellopzione-semplificazione-dellagevolazione-e-trattamento-dei-maggiori-valori-iscritti-ai-fini-del-nexus-ratio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2017 11:24:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COSTI DEDUCIBILI ED IVA DETRAIBILE]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto societario]]></category>
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		<category><![CDATA[Guida e Vademecum Fiscale Tributaria]]></category>
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		<category><![CDATA[scissione societaria aspetti fiscali]]></category>
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		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/guida-e-vademecum-fiscale-tributaria/il-patent-box-nelle-operazioni-straordinarie-continuit224-fiscale-dellopzione-semplificazione-dellagevolazione-e-trattamento-dei-maggiori-valori-iscritti-ai-fini-del-nexus-ratio/</guid>

					<description><![CDATA[Guida giuridico-tributaria alle agevolazioni sui beni immateriali “intangible asset” (dal marchio collettivo ai nomi a dominio) ed al regime del Patent Box<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-patent-box-nelle-operazioni-straordinarie-continuit224-fiscale-dellopzione-semplificazione-dellagevolazione-e-trattamento-dei-maggiori-valori-iscritti-ai-fini-del-nexus-ratio/">Il &#8220;Patent Box&#8221; nelle operazioni straordinarie: semplificazione e trattamento dei maggiori valori iscritti ai fini del &#8220;nexus ratio&#8221;</a> was first posted on Gennaio 24, 2017 at 12:24 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>Nell&#8217;ambito del “Patent Box”, opzione fiscale agevolativa per i redditi derivanti dall&#8217;utilizzo degli intangible assets, che consente di detassare al 50% le royalty e le plusvalenze da cessione dei marchi, brevetti, know how e altri beni immateriali inclusi, è espressamente previsto che, in caso di operazioni straordinarie, fiscalmente neutre, il soggetto avente causa subentri al soggetto dante causa nell’esercizio dell’opzione “ereditando” la stessa quanto a durata e costi. Vediamo perché le operazioni straordinarie di m &amp; a semplificano e ottimizzano l&#8217;agevolazione fiscale e analizziamo il trattamento dei maggiori valori scritti in sede di operazioni straordinarie ai fini del “nexus ratio” che condiziona l&#8217;entità effettiva dello sgravio fiscale. </p>
<p>
</p>
<p>La società beneficiaria “eredita” i bonus fiscali del Patent Box</p>
<p>Nell&#8217;ambito del “Patent Box”, opzione fiscale agevolativa per i redditi derivanti dall&#8217;utilizzo degli intangible assets, che consente di detassare al 50% le royalty e le plusvalenze da cessione dei marchi, brevetti, know how e altri beni immateriali inclusi nel beneficio, è espressamente previsto che, in caso di operazioni straordinarie, in primis m &amp; a (merger &amp; acquisition) fiscalmente neutre, il soggetto avente causa subentri al soggetto dante causa nell’esercizio dell’opzione “ereditando” la stessa quanto a durata e costi. </p>
<p>Le operazioni straordinarie semplificano e ottimizzano l&#8217;agevolazione fiscale</p>
<p>Come anche sottolineato dalle Circolari n. 36/E del 1 dicembre 2015 e 11/E del 7 aprile 2016 dell&#8217;Agenzia delle Entrate, le operazioni straordinarie potrebbero consentire una più agevole gestione dello strumento opzionale e, al contempo, rendere più efficiente la gestione dell’attività di ricerca e sviluppo, presupposto della deducibilità degli utili da intangible assets. Questo perché, da un lato, con una valida progettualità societaria si eviterebbe la procedura di ruling con l&#8217;Agenzia delle Entrate, obbligatoria in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali e, dall&#8217;altro, sarebbe possibile pianificare al meglio e strategicamente lo svolgimento delle attività di ricerca qualificata, decentrandole ad un organismo ad hoc “IP company” o ad enti esterni in outsourcing. </p>
<p>L’articolo 5 del decreto Patent Box, prevede in particolare che, in caso di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda, il soggetto risultante dall&#8217;operazione straordinaria, cioè, a seconda dei casi, la società incorporante, la società beneficiaria e società conferitaria, si sostituisca nell’esercizio dell’opzione effettuata, rispettivamente alla società incorporata, società scissa o società conferente, e quindi nel godimento dei bonus fiscali che dimezzano il carico fiscale ordinario, sia per il computo della durata che in relazione alla natura e all’anzianità dei costi da indicare nel rapporto costi qualificati e costi complessivi, secondo quanto richiesto dal “nexus approach”</p>
<p>Incidenza dei maggiori valori iscritti in sede di operazioni straordinarie ai fini del “nexus ratio”: la rilevanza dei costi effettivamente sostenuti per l&#8217;IP</p>
<p>Per quanto riguarda il trattamento dei surplus di valore risultante da operazioni straordinarie ai fini del calcolo del nexus ratio, occorre distinguere tra quelle aventi ad oggetto un&#8217;azienda o attuate infragruppo, da un lato, e quelle dirette all&#8217;acquisizione di un’entità che possiede sostanzialmente solo un intangible asset, dall&#8217;altro. </p>
<p>Solo nei primi due casi, i maggiori valori rilevano come fiscalmente neutri ai fini della determinazione del coefficiente che condiziona effettivamente l&#8217;entità del beneficio fiscale ottenibile e cioè non entrano nel computo del rapporto tra spese qualificate e spese complessive. </p>
<p>Quanto appena affermato trova una esplicita conferma nella circolare 11/ E dell&#8217;Agenzia delle Entrate la quale ha chiarito che gli eventuali maggiori valori contabili dell’IP (intellectual property), iscritti in bilancio in relazione all’imputazione del disavanzo da fusione o scissione, ovvero iscritti in relazione al conferimento d’azienda, non rilevano, in linea di principio, ai fini della determinazione del rapporto costi qualificati/costi complessivi. La spiegazione di tale “neutralità”, va individuata nella circostanza che, ciò che rileva nell’approccio nexus è il costo effettivamente sostenuto dal soggetto che acquisisce l’IP e non quello che deriva da rilevazioni meramente contabili, come nell’ipotesi di allocazione del disavanzo da fusione o scissione o iscrizione di maggiori valori in sede di conferimento di azienda. </p>
<p>A questo punto, l&#8217;Agenzia delle Entrate puntualizza un limite all&#8217;applicabilità di tale interpretazione : essa riguarda le sole ipotesi in cui l’operazione straordinaria abbia ad oggetto un’azienda oppure sia attuata infragruppo. Nel caso in cui tramite l’operazione di fusione, scissione o conferimento venga acquisita un’entità che possiede sostanzialmente solo un IP, il disavanzo (da annullamento o da concambio) allocato sull’IP, derivante dal maggior costo di acquisto della partecipazione (o dal maggior aumento di capitale sociale effettuato a servizio dei soci) della società contenente l’IP, o il maggior valore iscritto in sede di conferimento dell’IP rileverà anche ai fini del nexus ratio. </p>
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