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	<title>comunicazioni iva 2017 | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>comunicazioni iva 2017 | Commercialista.it</title>
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		<title>Alert del Fisco: come correggere le dichiarazioni IVA errate/anomale/omesse?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/alert-del-fisco-come-correggere-le-dichiarazioni-iva-errateanomaleomesse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2017 07:22:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
		<category><![CDATA[Autotutela del Contribuente]]></category>
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		<category><![CDATA[DICHIARAZIONE IVA]]></category>
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		<category><![CDATA[art 1 comma 634 L. 190/2014]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida pratica correzione dichiarazioni IVA 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/alert-del-fisco-come-correggere-le-dichiarazioni-iva-errateanomaleomesse/">Alert del Fisco: come correggere le dichiarazioni IVA errate/anomale/omesse?</a> was first posted on Maggio 26, 2017 at 9:22 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Avete ricevuto una lettera di Alert del Fisco e non sapete come comportarvi per rimediare alle dichiarazioni IVA errate o omesse e mettervi al riparo da pesanti sanzioni? Leggete subito la nostra guida pratica nella quale illustriamo in sintesi le istruzioni operative da seguire per non sbagliare nei vari casi.  </p>
<p>In base all’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 190/2014 l’Agenzia delle Entrate deve mettere a disposizione dei contribuenti le informazioni in suo possesso dalle quali emergono omissioni o anomalie riguardanti le dichiarazioni fiscali, in modo che gli interessati possano rimediare o spiegare le irregolarità riscontrate. </p>
<p>Questa norma è il risultato di un cambiamento di approccio nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e cittadino, disegnando un sistema fiscale trasparente che incoraggia la collaborazione agevolando l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari. </p>
<p>Per le dichiarazioni IVA 2017 relative all’anno d’imposta 2016, il provvedimento del 3 maggio 2017 indica le modalità con cui l’Agenzia delle Entrate comunica agli interessati le incongruenze rilevate e rende disponibili i dati a contribuenti e Guardia di finanza. <br />
 <br />
Destinatari della comunicazione sono i soggetti che in base all’Anagrafe tributaria:</p>
<p>    sono titolari di partita IVA attiva;<br />
    hanno presentato la dichiarazione 2016 (relativa al periodo d’imposta 2015);<br />
    hanno omesso la dichiarazione 2017 (relativa al periodo d’imposta 2016) oppure hanno presentato la dichiarazione 2017 compilando il solo quadro VA del modello. <br />
      </p>
<p>Lettere di Allerta del Fisco: quali elementi contengono? </p>
<p>    il codice fiscale e le indicazioni anagrafiche del contribuente;</p>
<p>    l’identificativo della comunicazione e l’anno d’imposta;<br />
    la dichiarazione IVA 2016;</p>
<p>    la dichiarazione IVA 2017 (se presente in Anagrafe tributaria);<br />
    il protocollo e la data di invio delle due dichiarazioni trasmesse.  </p>
<p>N. B. Se non risulti pervenuta la dichiarazione 2017, l’Agenzia delle Entrate avverte del fatto il contribuente ancora in attività alla data del 28 febbraio 2017. <br />
 <br />
Attenzione: la comunicazione arriva ai destinatari tramite Pec, ma è anche consultabile all’interno del proprio “Cassetto fiscale”. <br />
 <br />
Cosa può fare contribuente che ha ricevuto l’alert per rimediare? </p>
<p>Il contribuente che ha commesso errori o omesso la dichiarazione IVA, ricevendo l’avvertimento avrà così la possibilità di: </p>
<p>    domandare con le modalità indicate nella comunicazione, maggiori informazioni sui rilievi emersi; <br />
    segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze sconosciute che giustificano le anomalie;<br />
    porre rimedio agli errori commessi<br />
     </p>
<p>Attenzione ai vari casi: </p>
<p>1) nel caso in cui la segnalazione di omessa dichiarazione sia fondata, il contribuente potrà porre rimedio attuando l’adempimento entro 90 giorni dal 28 febbraio 2017 (data entro la quale il modello andava presentato) quindi ad oggi avrà come termine ultimo per il ravvedimento il 29 maggio 2017 con pagamento della sanzione fissa di 250 € (articolo 1, comma 1 decreto legislativo 471/1997), ridotta a 1/10 con ravvedimento operoso, per l’articolo 13, comma 1, lettera c del decreto legislativo 472/1997;</p>
<p>2) se l’invio avviene dopo il 29 maggio 2017, invece, la dichiarazione viene considerata omessa. Perciò, se il modello IVA 2017 viene presentato dopo tale data quindi spirati i 90 giorni dal 28 febbraio 2017, è considerato omesso e si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240% delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro. (Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 250 a 1. 000 €);</p>
<p>3) se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d&#8217;imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione dal 60 al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro. (Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 150 a 500 euro);<br />
 </p>
<p>4) nel caso in cui sia stato compilato soltanto il quadro VA, i contribuenti possono regolarizzare la loro posizione avvalendosi della rinnovata disciplina del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997), con conseguente riduzione delle sanzioni in misura graduata a seconda del tempo trascorso tra la commissione della violazione e l’intervento correttivo. </p>
<p>NB. I rimedi potranno essere attuati anche nel caso in cui siano iniziati, nei confronti del contribuente accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui ha avuto formale conoscenza;<br />
Non potranno invece essere applicati dopo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento oppure dopo aver ricevuto una comunicazione di irregolarità a seguito dei controlli automatizzato o formale. </p>
<p>Come correggere in pratica gli errori:</p>
<p>Nel caso in cui una o più dichiarazioni vengano scartate o contengano errori occorrerà:</p>
<p>1) modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni;</p>
<p>2) trasmettere nuovamente la dichiarazione rettificata per via telematica. </p>
<p>Istruzioni Invio dopo lo scarto</p>
<p>Lo scarto del file equivale a mancata presentazione di tutte le dichiarazioni in esso contenute ed è dovuto al riscontro di errori &#8220;gravi&#8221;, cioè equivalenti ad un &#8220;modello non conforme&#8221;: in tal caso per procedere correttamente, dopo aver rimosso l&#8217;errore che ha determinato lo scarto, occorre predisporre un nuovo file contenente le sole dichiarazioni interessate e ripetere l&#8217;invio senza alcun riferimento all’invio precedente. </p>
<p>Occorre distinguere tra:</p>
<p>a) errori evidenziati dal software di controllo con il simbolo &#8220;***&#8221;: la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure di contenuto o formato errato; </p>
<p>b) errori evidenziati dal software di controllo con il simbolo &#8220;***C&#8221;: la dichiarazione contiene uno o più campi che non risultano congruenti tra loro oppure non verificano le regole di calcolo previste per il modello. </p>
<p>Dichiarazione correttiva e integrativa</p>
<p>Nell&#8217;ipotesi di dichiarazione incompleta o con dati inesatti, si deve presentare:</p>
<p>    una dichiarazione correttiva, se nei termini;<br />
    una dichiarazione integrativa, se fuori termine, barrando le relative caselle apposte sul frontespizio del modello. </p>
<p>Attenzione: Nel caso in cui di errori non sono sanabili con la presentazione di una dichiarazione &#8220;correttiva&#8221; o &#8220;integrativa&#8221;, (esempio: dichiarazione doppia) è necessario procedere all&#8217;annullamento della dichiarazione stessa. </p>
<p>N. B. Non possono essere accettate richieste di annullamento relative a dichiarazioni per le quali sia in corso la &#8220;liquidazione&#8221; ai sensi degli articoli 36 bis del D. P. R. 600 del 1973 e 54 bis del D. P. R. 633 del 1972. </p>
<p>Al momento della ricezione della richiesta di annullamento, il servizio telematico dell&#8217;Agenzia delle Entrate provvede a verificare le informazioni pervenute e a predisporre una comunicazione che riporta la conferma dell&#8217;avvenuto annullamento della dichiarazione oppure la notifica dell&#8217;eventuale motivo per cui la richiesta di annullamento non è stata accettata. </p>
<p>Per monitorare le scadenze delle liquidazioni periodiche IVA, spesometro e fatturazione elettronica  leggete subito <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Backoffice/News/buone-notizie-in-arrivo-per-i-commercialisti-proroga-liquidazioni-trimestrali-iva-del-31-maggio-2017-e-decorrenza-sanzioni-errori-f24-tabella-aggiornata-alle-prossime-scadenze-1">la divulgazione dedicata alla proroga delle liquidazioni IVA periodiche e della decorrenza sanzioni F24</a>! </p>
<p>N. B.  Per scoprire subito come compensare il credito con imposte e contributi in corso d’anno, leggete la <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Dettaglio-Articolo/iva-trimestrale-modello-tr-come-compensare-il-credito-con-imposte-e-contributi-in-corso-danno-3">divulgazione dedicata all&#8217;IVA trimestrale modello TR</a>! </p>
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<p>Per richiedere:</p>
<p>    il servizio di compilazione modello TR rimborso/compensazione IVA;<br />
    un Checkup Fiscale;<br />
    un parere tributario in materia IVA;<br />
    una istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate,</p>
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<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/alert-del-fisco-come-correggere-le-dichiarazioni-iva-errateanomaleomesse/">Alert del Fisco: come correggere le dichiarazioni IVA errate/anomale/omesse?</a> was first posted on Maggio 26, 2017 at 9:22 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trasmissione trimestrale delle liquidazioni Iva e dello spesometro</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/trasmissione-delle-comunicazioni-trimestrali-iva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ellison Desogus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2017 14:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[DICHIARAZIONE IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
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		<category><![CDATA[liquidazioni periodiche iva]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni per mancata comunicazione iva]]></category>
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					<description><![CDATA[Comunicazioni ogni tre mesi dei dati di fatture e liquidazioni periodiche.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/trasmissione-delle-comunicazioni-trimestrali-iva/">Trasmissione trimestrale delle liquidazioni Iva e dello spesometro</a> was first posted on Gennaio 27, 2017 at 3:13 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 4 del decreto legge fiscale della legge di Bilancio 2017 ha introdotto l’obbligo della trasmissione di due comunicazioni trimestrali: i dati delle fatture registrate (sia emesse che ricevute) e le liquidazioni periodiche Iva, anche in caso di chiusura a credito. </p>
<p>L’articolo 4 del decreto legge fiscale della legge di Bilancio 2017 ha introdotto l’obbligo della trasmissione di due comunicazioni trimestrali: i dati delle fatture registrate (sia emesse che ricevute) e le liquidazioni periodiche Iva, anche in caso di chiusura a credito. </p>
<p>Le introduzioni di queste novità sono rivolte a contrastare l’evasione fiscale; in caso di incoerenza dei dati trasmessi, oppure di disallineamento tra i dati comunicati ed i versamenti effettuati, il contribuente verrà avvisato in modo da fornire chiarimenti oppure versando quanto dovuto tramite il ravvedimento operoso. </p>
<p>Il nuovo articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2010 obbliga a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate una comunicazione che contiene sia i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, che i dati delle fatture ricevute e registrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. </p>
<p>I dati devono essere trasmessi in forma analitica, e comprendono i dati identificativi dei soggetti coinvolti, data e numero documento, base imponibile, aliquota applicata, imposta e tipologia di operazione. </p>
<p>Oltre ai dati delle fatture, devono essere trasmessi i dati riguardanti li liquidazioni periodiche Iva: vanno cioè comunicati i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni, anche se sono a credito. Da quest’obbligo sono esonerati i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva annuale o all’effettuazione di liquidazioni periodiche. </p>
<p>Sono previste sanzioni per omessa o errata trasmissione dei dati, pari a € 2,00 per ogni fattura omessa o errata, con un massimo di € 1. 000,00 a trimestre ed una sanzione dimezzata in caso di ravvedimento entro due settimane dalla scadenza. </p>
<p>Entrambe le comunicazioni favoriranno la fatturazione elettronica tra privati; l’obbligo di conservazione delle fatture e dei documenti elettronici si intenderà assolto in caso di trasmissione degli stessi tramite il Sistema di interscambio con memorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. </p>
<p>Con riferimento all’obbligo di trasmissione della dichiarazione Iva annuale, dovrà essere inviata tra il 1° febbraio ed il 30 aprile di ogni anno. </p>
<p>è stata invece prorogata fino al 31 dicembre 2017 la possibilità di trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri, per la loro re-fiscalizzazione, per le imprese che operano nella grande distribuzione e che hanno optato per la trasmissione telematica per ciascun punto vendita. </p>
<p>è stato soppresso anche l’obbligo di invio dello spesometro annuale, parallelamente all’introduzione dell’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate tutti i dati relativi alle fatture emesse; l’invio del nuovo spesometro sarà semestrale, ma solo per il primo anno, infatti a partire dal 2018 l’invio diventerà ufficialmente trimestrale. </p>
<p>Sono tenuti alla comunicazione trimestrale le società che di fatto esercitano attività commerciali, le società di persone, le società di capitali, gli esercenti arti e professioni in forma autonoma o associata, imprese familiari ed aziende coniugali, contribuenti in regime di contabilità semplificata, enti non commerciali, associazioni ed enti associative sportive dilettantistiche; sono invece soggetti esclusi la Pubblica Amministrazione, contribuenti in regime dei minimi e forfettario, commercianti al minuto e tour operator (solo se le operazioni sono inferiori a € 3. 000,00). </p>
<p>Di seguito si riportano i dettagli relativi alle scadenze fiscali 2017 delle nuove comunicazioni iva trimestrali (spesometro e liquidazioni):</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<p>Periodo di riferimento</p>
</td>
<td>
<p>Versamento Iva</p>
</td>
<td>
<p>Invio telematico dati Iva</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Gennaio</p>
</td>
<td>
<p>16 febbraio 2017</p>
</td>
<td>
<p>31 maggio 2017 (liquidazioni) 25 luglio 2017 spesometro)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Febbraio</p>
</td>
<td>
<p>16 marzo 2017</p>
</td>
<td>
<p>31 maggio 2017 (liquidazioni) 25 luglio 2017 spesometro)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Marzo</p>
</td>
<td>
<p>17 aprile 2017</p>
</td>
<td>
<p>31 maggio 2017 (liquidazioni) 25 luglio 2017 spesometro)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>I trimestre</p>
</td>
<td>
<p>16 marzo 2017</p>
</td>
<td>
<p>31 maggio 2017 (liquidazioni) 25 luglio 2017 spesometro)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Aprile</p>
</td>
<td>
<p>16 maggio 2017</p>
</td>
<td>
<p>25 luglio 2017 (spesometro) 31 agosto 2017 (liquidazioni)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Maggio</p>
</td>
<td>
<p>16 giugno 2017</p>
</td>
<td>
<p>25 luglio 2017 (spesometro) 31 agosto 2017 (liquidazioni)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Giugno</p>
</td>
<td>
<p>17 luglio 2017</p>
</td>
<td>
<p>25 luglio 2017 (spesometro) 31 agosto 2017 (liquidazioni)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>II trimestre</p>
</td>
<td>
<p>22 agosto 2017</p>
</td>
<td>
<p>25 luglio 2017 (spesometro) 31 agosto 2017 (liquidazioni)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Luglio</p>
</td>
<td>
<p>22 agosto 2017</p>
</td>
<td>
<p>30 novembre 2017</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Agosto</p>
</td>
<td>
<p>18 settembre 2017</p>
</td>
<td>
<p>30 novembre 2017</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Settembre</p>
</td>
<td>
<p>16 ottobre 2017</p>
</td>
<td>
<p>30 novembre 2017</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>III trimestre</p>
</td>
<td>
<p>16 novembre 2017</p>
</td>
<td>
<p>30 novembre 2017</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Ottobre</p>
</td>
<td>
<p>16 novembre 2017</p>
</td>
<td>
<p>28 febbraio 2018</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Novembre</p>
</td>
<td>
<p>18 dicembre 2017</p>
</td>
<td>
<p>28 febbraio 2018</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Dicembre</p>
</td>
<td>
<p>16 gennaio 2018</p>
</td>
<td>
<p>28 febbraio 2018</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>IV trimestre</p>
</td>
<td>
<p>16 gennaio 2018</p>
</td>
<td>
<p>28 febbraio 2018</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/trasmissione-delle-comunicazioni-trimestrali-iva/">Trasmissione trimestrale delle liquidazioni Iva e dello spesometro</a> was first posted on Gennaio 27, 2017 at 3:13 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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