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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>comune &#8211; Commercialista.it</title>
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		<title>TARI errori di calcolo della quota variabile e richiesta di rimborso al Comune</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-e-Contenzioso/tarierrorierichiestadirimborso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[60 mesi]]></category>
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					<description><![CDATA[Tari errori di calcolo della quota variabile e richiesta di rimborso al comune, guida fiscale e vademecum per difendersi e richiedere annullamento dell&#8217;atto e richiesta di rimborso tari al comune.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Contenzioso/tarierrorierichiestadirimborso/">TARI errori di calcolo della quota variabile e richiesta di rimborso al Comune</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tari errori di calcolo della quota variabile e richiesta di rimborso al comune, guida fiscale e vademecum per difendersi e richiedere annullamento dell&#8217;atto e richiesta di rimborso tari al comune.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Contenzioso/tarierrorierichiestadirimborso/">TARI errori di calcolo della quota variabile e richiesta di rimborso al Comune</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Forza Maggiore</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-e-Contenzioso/forza-maggiore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:15 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Cause riconducibili alla forza maggiore eliminano le sanzioni tributarie in capo al contribuente moroso quando imputabili alla pubblica amministrazione. E&#8217; il caso dei crediti vantati dalle imprese verso il pubblico (comuni, asl, regioni, province, etc. ) e non incassati e fermi da anni per colpe imputabili alla insolvenza di questi ultimi.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Contenzioso/forza-maggiore/">Forza Maggiore</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Cause riconducibili alla forza maggiore eliminano le sanzioni tributarie in capo al contribuente moroso quando imputabili alla pubblica amministrazione. E&#8217; il caso dei crediti vantati dalle imprese verso il pubblico (comuni, asl, regioni, province, etc. ) e non incassati e fermi da anni per colpe imputabili alla insolvenza di questi ultimi.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Contenzioso/forza-maggiore/">Forza Maggiore</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>TARI: errori da parte dei Comuni nel calcolo della parte variabile della tassa, richieste di rimborso ed impugnazione degli atti pervenuti</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tari-errori-da-parte-dei-comuni-nel-calcolo-della-parte-variabile-della-tassa-richieste-di-rimborso-ed-impugnazione-degli-atti-pervenuti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Commercialista.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2018 15:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
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					<description><![CDATA[Come difendersi ed iter per chiedere rimborso<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tari-errori-da-parte-dei-comuni-nel-calcolo-della-parte-variabile-della-tassa-richieste-di-rimborso-ed-impugnazione-degli-atti-pervenuti/">TARI: errori da parte dei Comuni nel calcolo della parte variabile della tassa, richieste di rimborso ed impugnazione degli atti pervenuti</a> was first posted on Gennaio 31, 2018 at 4:09 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Tari:</h2>
<p>Errori da parte dei Comuni nel calcolo della parte variabile della tassa, richieste di rimborso ed impugnazione degli atti pervenuti</p>
<h2>Diritto:</h2>
<p>La quota variabile della tassa sui rifiuti deve essere calcolata una sola volta, sulla sola unità principale e non sulle pertinenze della stessa.</p>
<h2>Il fatto:</h2>
<p>Molti Comuni in tutta Italia, hanno calcolato la quota variabile della TARI, in modo errato ed a danno dei contribuenti, conteggiandola anche sulle pertinenze.</p>
<p>Il MEF  (Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze) con circolare 1/DF del 20. 11. 2017  ha chiarito in modo cristallino l’errore commesso dai Comuni ed Enti di Riscossione nel computo della Tari. «Con riferimento- si legge nella circolare del Mef &#8211; alle pertinenze dell&#8217;abitazione, appare corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell&#8217;utenza domestica. Un diverso modus operandi da parte dei comuni non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell&#8217;utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l&#8217;importo della Tari». è proprio questo l&#8217;errore che &#8211; a giudizio del governo &#8211; è stato commesso da alcuni municipi (Milano e Napoli in primis) in sede di calcolo della tassa. Ovvero la moltiplicazione della quota variabile della tassa sui rifiuti per il numero delle pertinenze, associate all&#8217;immobile.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Il rimborso</h2>
<p>E’ dovuto entro i 5 anni dalla data di versamento. L’iter è quello di richiedere con istanza semplice, il rimborso delle somme pagate in eccesso o chiedere che vengano stornate dalle tasse future. Il Comune ha 180 giorni per rispondere, altrimenti l’istanza, per il principio del silenzio rifiuto, è da considerare rigettata e il contribuente ha 60 giorni per ricorrere alla Commissione tributaria.</p>
<h2>Testo Circolare del MED 1/DF del 20 novembre 2017</h2>
<p>Prot. N. 41836/2017</p>
<p>OGGETTO:   Chiarimenti sull’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). Calcolo della parte variabile.</p>
<p>A  seguito  della  notevole  risonanza  che  ha  avuto  sui  vari  mezzi  di  informazione la questione concernente il calcolo della parte variabile della tassa sui rifiuti (TARI) relativa alle utenze domestiche, si forniscono i seguenti chiarimenti anche in ordine alle eventuali richieste di rimborso da parte dei contribuenti.</p>
<p>In  particolare,  la  problematica  prende  spunto  dalla  risposta  all’interrogazione  in</p>
<p>Commissione n. 5-10764 dell’On. Le L’Abbate nella quale è stato chiesto se la quota variabile debba essere calcolata una sola volta anche nel caso in cui la superficie di riferimento dell’utenza domestica comprenda quella delle pertinenze dell’abitazione, poiché è emerso che i comuni talvolta computano la quota variabile sia in relazione all’abitazione che alle pertinenze, determinando, in tal modo, una tassa notevolmente più elevata rispetto a quella che risulterebbe considerando la quota variabile una volta sola rispetto alla superficie totale.</p>
<p>Al riguardo, è opportuno, innanzitutto, fare un cenno alla normativa che governa la determinazione delle tariffe della TARI.</p>
<p>L’art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”.</p>
<p>In ordine alla determinazione della tariffa il citato D. P. R. Dispone che la stessa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti; la tariffa inoltre è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.</p>
<p>Quanto alla strutturazione della tariffa, l’art. 5, comma 1  del D. P. R. N. 158 del 1999 prevede che la parte fissa per le utenze domestiche è determinata secondo quanto specificato nel punto 4. 1 dell’allegato 1 allo stesso D. P. R. E, quindi, in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>La parte variabile della tariffa</h2>
<p>Per la parte variabile della tariffa, il comma 2 dell’art. 5 in esame stabilisce che questa “è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza”. Tuttavia, se non è possibile misurare i rifiuti per singola utenza, il comma 4 dello stesso art. 5 stabilisce che la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4. 2 dell&#8217;allegato 1 al D. P. R. N.  158 del 1999.</p>
<p>In relazione alle problematiche innanzi evidenziate, è essenziale soffermarsi sul contenuto della locuzione di utenza domestica che deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze. In proposito giova richiamare anche quanto riportato nell’art.   16 del Prototipo di Regolamento per l’istituzione e l&#8217;applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), i  cui principi possono ritenersi applicabili anche relativamente alla TARI, il quale prevede che  “la  quota  fissa  della tariffa per  le  utenze domestiche è  determinata  applicando alla superficie  dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di  superficie parametrate al numero degli occupanti…”.</p>
<p>Pertanto, la quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e va sommato come tale alla parte fissa.</p>
<p>Ciò chiarito, con riferimento alle pertinenze dell’abitazione appare corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica.</p>
<p>Un diverso modus operandi da parte dei comuni non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell’utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l’importo della TARI.</p>
<p>A tale proposito, si pensi, ad esempio, al caso di due nuclei familiari, entrambi con 3 componenti, il primo dei quali possiede un’abitazione di 100 mq e il secondo un appartamento di 80 mq e una cantina di 20 mq, che costituisce la pertinenza dell’abitazione. Se si ipotizza che la tariffa per il calcolo della parte fissa determinata dal comune sia pari a € 1,10 mentre la parte variabile sia pari a € 163,27, l’errato procedimento di calcolo della tassa sopra descritto condurrebbe al seguente risultato.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Primo Nucleo Familiare</td>
</tr>
<tr>
<td>Mq abitazione</td>
<td>Parte fissa</td>
<td>Parte variabile</td>
<td>TARI Totale</td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
<td>mq 100 x € 1,10= € 110</td>
<td>€ 163,27</td>
<td>110+163,27= € 273,27</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Secondo Nucleo Familiare</td>
</tr>
<tr>
<td>Abitazione</td>
</tr>
<tr>
<td>Mq</td>
<td>Parte fissa</td>
<td>Parte variabile</td>
<td>Totale</td>
</tr>
<tr>
<td>80</td>
<td>mq 80 x € 1,10= € 88</td>
<td>€ 163,27</td>
<td>88+163,27= € 251,27</td>
</tr>
<tr>
<td>Cantina pertinenziale</td>
</tr>
<tr>
<td>Mq</td>
<td>Parte fissa</td>
<td>Parte variabile</td>
<td>Totale</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>mq 20 x € 1,10 = € 22</td>
<td>€ 163,27</td>
<td>22+163,27=€ 185,27</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>TARI Totale = € 436,54</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Come appare evidente dall’esempio, se si considera la parte variabile in riferimento sia all’abitazione sia alla pertinenza, a parità di componenti e di superficie, l’importo della TARI risulta molto più elevato rispetto al caso in cui non si disponga della pertinenza.</p>
<p>Si deve ribadire che tale differenza di importi non trova un valido sostegno logico- giuridico soprattutto se si osserva che le pertinenze come le cantine o le autorimesse non possono ragionevolmente essere contraddistinte da una potenzialità di rifiuti superiore a quella che si può attribuire alle abitazioni e che così procedendo il nucleo familiare, che costituisce un parametro per la definizione della parte variabile, verrebbe preso in considerazione due volte.</p>
<p>Conseguentemente, la modalità corretta di calcolo della tassa per il secondo nucleo familiare di cui all’esempio che precede è la seguente.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Secondo Nucleo Familiare</td>
</tr>
<tr>
<td>Abitazione e cantina pertinenziale</td>
</tr>
<tr>
<td>Mq</td>
<td>Parte fissa</td>
<td>Parte variabile</td>
<td>Totale</td>
</tr>
<tr>
<td>80+20=100</td>
<td>mq 100 x € 1,10= € 110</td>
<td>€ 163,27</td>
<td>110+163,27= € 273,27</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pertanto, laddove il contribuente riscontri un errato computo della parte variabile effettuato dal comune o dal soggetto gestore del servizio rifiuti, lo stesso può richiedere il rimborso del relativo importo, solo relativamente alle annualità a partire dal 2014, anno in cui la TARI è stata istituita dall’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, quale componente dell’imposta unica comunale (IUC) posta a carico dell&#8217;utilizzatore per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.</p>
<h2></h2>
<h2>E&#8217; possibile chiedere rimborsi?</h2>
<p>Non è possibile, quindi, chiedere il rimborso relativamente alla tassa per lo smaltimento dei  rifiuti  solidi  urbani  (TARSU),  governata  da  regole  diverse  da  quelle  della  TARI,  che  non prevedevano, tranne in casi isolati, la ripartizione della stessa in quota fissa e variabile.</p>
<p>Né si può procedere alla richiesta di rimborso laddove i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, hanno introdotto in luogo della TARI, una tariffa avente natura corrispettiva, in applicazione del comma 668 dell’art. 1 della citata legge n. 147 del 2013.</p>
<p>Per quanto riguarda, in particolare, l’istanza di rimborso in parola, si fa presente che la stessa deve essere proposta, a norma dell’art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento.</p>
<p>L’istanza, che non richiede particolari formalità, deve però contenere tutti i dati necessari a identificare il contribuente, l’importo versato e quello di cui si chiede il rimborso nonché i dati identificativi della pertinenza che è stata computata erroneamente nel calcolo della TARI.</p>
<p>Si precisa, infine, che i regolamenti comunali di disciplina della TARI in molti casi non contengono un’espressa e univoca previsione in ordine alle concrete modalità di calcolo della tassa nell’ipotesi  di  cui  si  tratta,  potendosi  manifestare  l’errore  in  sede  di  applicazione  degli  atti regolamentari ai fini dell’emissione degli inviti di pagamento che specificano le somme dovute per ogni utenza. Qualora, peraltro, i comuni abbiano adottato disposizioni il cui contenuto si riveli difforme rispetto ai criteri di calcolo in questa sede chiariti, si invitano gli stessi a procedere ai necessari adeguamenti delle proprie previsioni regolamentari.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/tari-errori-da-parte-dei-comuni-nel-calcolo-della-parte-variabile-della-tassa-richieste-di-rimborso-ed-impugnazione-degli-atti-pervenuti/">TARI: errori da parte dei Comuni nel calcolo della parte variabile della tassa, richieste di rimborso ed impugnazione degli atti pervenuti</a> was first posted on Gennaio 31, 2018 at 4:09 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CUBATURA: DIRITTO DI RILOCALIZZAZIONE TRATTAMENTO FISCALE</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cubatura-diritto-di-rilocalizzazione-trattamento-fiscale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CUBATURA: TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEGLI ATTI DI CESSIONE DI CUBATURA (DIRITTI EDIFICATORI)]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[DIRITTO DI RILOCALIZZAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[20 agosto 2009]]></category>
		<category><![CDATA[atto cessione cubatura]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo imposte]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista esperto]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista esperto edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista specializzato]]></category>
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		<category><![CDATA[Guida fiscale al diritto di rilocalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[imposta di registro]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[RISOLUZIONE N. 233/E Roma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/cubatura-diritto-di-rilocalizzazione-trattamento-fiscale/</guid>

					<description><![CDATA[Guida fiscale al diritto di rilocalizzazione<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cubatura-diritto-di-rilocalizzazione-trattamento-fiscale/">CUBATURA: DIRITTO DI RILOCALIZZAZIONE TRATTAMENTO FISCALE</a> was first posted on Dicembre 30, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il proprietario di un edificio che dovrà essere demolito o la cui esistenza è incompatibile  con  la  realizzazione  di  opere  pubbliche,  potrà  ricostruirlo  in un’altra zona di sua proprietà nell’ambito dello stesso comune, anche in deroga alle limitazioni derivanti dal piano regolatore generale. Laddove il cittadino non voglia o non possa esercitare il diritto di rilocalizzazione potrà, con il consenso del Comune, trasferirlo a terzi.  </p>
<p>
</p>
<p>RISOLUZIONE N. 233/E Roma, 20 agosto 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso </p>
<p>OGGETTO:    Richiesta di consulenza giuridica – Redditi diversi – Cessione del diritto di rilocalizzazione previsto dalla legge regionale dell’Emilia Romagna n. 38 del 1 dicembre 1998 – art. 67  del TUIR </p>
<p>QUESITO </p>
<p>L’ordine dei dottori commercialisti di … ha chiesto chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile, ai fini delle imposte sui redditi, alla somma incassata da una persona fisica a seguito della cessione del diritto di rilocalizzazione previsto dalla legge regionale dell’Emilia Romagna n. 38 del 1 dicembre 1998. In sintesi, la normativa regionale citata prevede che il cittadino, proprietario di un edificio che dovrà essere demolito o la cui esistenza è incompatibile  con  la  realizzazione  di  opere  pubbliche,  potrà  ricostruirlo  in un’altra zona di sua proprietà nell’ambito dello stesso comune, anche in deroga alle limitazioni derivanti dal piano regolatore generale. Laddove il cittadino non voglia o non possa esercitare il diritto di rilocalizzazione potrà, con il consenso del Comune, trasferirlo a terzi. </p>
<p>In tal caso, il terzo acquirente potrà ricostruire l’edificio demolito/impattato  ovvero  utilizzare  la   relativa  superficie  edificabile  per ampliare altri fabbricati in un’altra zona di sua proprietà nell’ambito dello stesso Comune. </p>
<p>SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE</p>
<p> L’istante ritiene che il provento percepito per la cessione del diritto di rilocalizzazione non è riconducibile in nessuna delle categorie reddituali contemplate dall’art. 6 del TUIR e, pertanto, non è assoggettabile a tassazione ai fini dell’IRPEF. In particolare, l’importo percepito non può essere ricondotto nell’ambito della categoria dei redditi diversi di cui all’art. 67 del Tuir, in quanto le ipotesi ivi previste   sono   da   ritenersi   tassative   e   non   ricomprendono  la   fattispecie prospettata. Oggetto del trasferimento non è, infatti, né l’immobile né l’area edificabile.   </p>
<p>Inoltre,  non  si  verifica  alcun  trasferimento  di  diritto  reale  di godimento e non si costituisce una servitù a non edificare come nel caso della cessione di cubatura. </p>
<p>Tale circostanza è confermata dal fatto che gli atti concernenti i trasferimenti dei diritti di rilocalizzazione non vengono ricevuti dai notai, ma sono perfezionati esclusivamente a mezzo di scrittura privata registrata In via residuale, qualora si volesse individuare una fattispecie impositiva, è opportuno sottolineare come il trasferimento del diritto dovrebbe ricondursi alla fattispecie di cessione dell&#8217;immobile originario, tassabile ai sensi dell&#8217;art. 67, comma 1, lettera b) del TUIR, come plusvalenza nel caso di cessione entro cinque anni dall&#8217;acquisto o dalla costruzione.    </p>
<p>PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  </p>
<p>La legge regionale n. 38 del 1998, recante norme per la rilocalizzazione degli edifici interessati dalla realizzazione di opere pubbliche stradali, ferroviarie e idrauliche, ha previsto quanto segue: &#8211;    gli   edifici  funzionali  all&#8217;agricoltura  e   ricadenti  in   zone  territoriali omogenee   E   che   debbano   essere   demoliti   in   conseguenza   di provvedimenti espropriativi connessi alla realizzazione di opere pubbliche stradali, ferroviarie o idrauliche possono essere ricostruiti al di fuori delle      zone di rispetto, in aree contigue e della medesima proprietà anche in deroga alle limitazioni derivanti dal P. R. G. (art. 1, comma 1); &#8211;    il comune provvede alla rilocalizzazione degli edifici da demolire diversi da quelli di cui al comma 1 o che non siano stati ricostruiti ai sensi del medesimo comma, anche se ricadenti al di fuori delle zone territoriali omogenee E, a mezzo di variante del P. R. G (art. 1, comma 2) &#8211;    per  gli  edifici,  le  cui  destinazioni  d’uso  sono  incompatibili  con  la costruzione delle opere pubbliche, il Consiglio Comunale provvederà alle modifiche delle previsioni urbanistiche al fine di garantire la funzionalità degli immobili interessati (art. 1, comma 3); &#8211;    le concessioni relative agli edifici ricostruiti con la stessa potenzialità edificatoria sono rilasciate a titolo gratuito (art. 1, comma 4); &#8211;  gli edifici residenziali il cui uso abitativo è incompatibile con la realizzazione delle infrastrutture pubbliche possono essere ricostruiti al di fuori delle zone di rispetto. </p>
<p>In tale ipotesi, il proprietario dell’edificio in base alla convenzione cede l’immobile all’ente che realizza l’opera, il quale non può destinarlo a finalità abitative. La relativa concessione edilizia è soggetta alla corresponsione del contributo secondo la normativa vigente (art. 2). </p>
<p>La normativa richiamata prevede, in sostanza, che ai proprietari degli immobili sia attribuita una potenzialità edificatoria (c. D. Ius aedificandi) pari, per superficie, volume e destinazione, a quella dell’edificio  preesistente, demolito in seguito al provvedimento di esproprio o ceduto, in base a convenzione, all’ente che realizza l’opera. </p>
<p>Attraverso  la  concessione  del  diritto  di  localizzazione  gli  enti  locali attuano  la  ricostruzione  di  siti  urbani  e  rurali,  non  compatibili  con  la realizzazione delle grandi opere, in un’altra zona del territorio comunale, adeguando gli strumenti urbanistici ove necessario, in modo da mantenere in vita il tessuto sociale, abitativo e produttivo, della comunità locale che diversamente verrebbe a disintegrarsi. </p>
<p>La concessione dello ius aedificandi, suscettibile di essere ceduto al proprietario di un altro terreno, nel caso in esame, si ritiene che non abbia la funzione di ristorare la perdita fisica o funzionale dell’immobile divenuto inagibile, che viene ristorata attraverso l’indennità di esproprio o il prezzo corrisposto dall’ente che acquisisce il fabbricato, bensì quella di mantenere inalterata la potenzialità edificatoria del terreno sul quale l’edificio insisteva. </p>
<p>Non si condivide, pertanto la tesi prospettata dall’associazione istante che ravvisa, peraltro solo in via residuale,  nella cessione del diritto di localizzazione la cessione di un diritto sostitutivo dell’immobile preesistente. </p>
<p>La connessione ravvisabile tra il diritto di localizzazione e la potenzialità edificatoria del terreno porta, invece, a ritenere che la cessione a titolo oneroso di tale diritto configuri un’ipotesi negoziale analoga alla c. D. Cessione di cubatura, la cui rilevanza reddituale, in assenza di una specifica qualificazione normativa, deve essere valutata alla luce dell’inquadramento giurisprudenziale dell’istituto. Secondo il prevalente orientamento della Corte di Cassazione (tra tutte si segnala Cass. N. 6807/1988), la cessione di cubatura è “quell’atto, a titolo oneroso  attraverso  il   quale  il  proprietario  del  fondo,  cui  inerisce  una determinata cubatura, distacca in tutto o in parte la facoltà inerente al suo diritto dominicale di costruire nei limiti della cubatura concessagli dal piano regolatore e, formando un diritto a sé   stante, lo trasferisce definitivamente all&#8217;acquirente, a beneficio del fondo di costui”. Più di recente, la stessa Suprema Corte ha confermato le caratteristiche di realità della cessione di cubatura, affermando che essa “non è definibile altrimenti che quale facoltà inerente al diritto di proprietà” (Cass. N. 10979/2007). Sulla base delle suesposte considerazioni, la scrivente, conformemente all’interpretazione già  sostenuta con  la  risoluzione del  17  agosto  1976 prot. 250948, ritiene che anche in materia di imposte dirette, il contratto di cessione di cubatura e, conseguentemente la cessione dei diritti di rilocalizzazione, concluso da privati produce un effetto analogo a quello proprio dei trasferimenti di diritti reali immobiliari. </p>
<p>Infatti, nell’operazione di cessione prospettata, attraverso il consenso del comune si verifica l’acquisto di un diritto strutturalmente assimilabile alla categoria dei diritti reali di godimento, in quanto la volontà dei privati contraenti, nel porre in essere il trasferimento di una delle facoltà in cui si estrinseca il diritto di proprietà, e cioè quella di costruire, modifica il limite di edificabilità fissato dal piano regolatore per i singoli appezzamenti, con la conseguente compressione del diritto di proprietà del cedente e il correlativo aumento dell’edificabilità sull’area del cessionario. L’art. 9, comma 5, del TUIR dispone che, “ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento”. </p>
<p>In relazione a quanto sopra, tenuto conto che nella fattispecie in esame viene a configurarsi il trasferimento di una posizione giuridica assimilabile ad un diritto reale di godimento, per la quale si rendono applicabili le regole fiscali stabilite in relazione alle cessioni della proprietà, ne consegue che la cessione dei diritti di rilocalizzazione è produttiva di plusvalenze tassabili ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera b), del TUIR. </p>
<p>In particolare, la cessione di diritti di rilocalizzazione che insistono su terreni agricoli realizza plusvalenza se il terreno è stato acquistato da meno di cinque anni e se non è pervenuto per successione mentre se detti diritti insistono su terreni edificabili la relativa cessione genera comunque plusvalenza ai sensi della richiamata lett. B), ultima parte, del citato articolo 67 del TUIR. </p>
<p>Nell’ipotesi in cui la cessione del diritto di rilocalizzazione genera plusvalenza, occorre individuare le modalità di determinazione della stessa. In linea generale, ai sensi dell’art. 68, comma 1, del Tuir, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra i “corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo”. </p>
<p>Nel   caso   di   specie,   mentre   il   valore   finale   è   certo,   in   quanto corrispondente  al  corrispettivo  del  cessione  del  diritto  di  rilocalizzazione, contrattualmente  determinato,  più  complessa  è  l’individuazione  del  valore iniziale del diritto ceduto. Al riguardo, la scrivente ritiene possibile ricorrere ad una perizia di stima dell’immobile che  stabilisca il  valore della  volumetria edificabile rispetto al valore del terreno. </p>
<p>In tal caso, i costi sostenuti per la relazione di stima, qualora siano stati effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente possono essere portati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza, in quanto costituiscono costo inerente al bene.  </p>
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