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	<title>comportamento concludente &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>comportamento concludente &#8211; Commercialista.it</title>
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		<title>Comportamento concludente nelle relazioni commerciali: un’analisi approfondita</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Comportamento-concludente-nelle-relazioni-commerciali-un-analisi-approfondita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 11:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comportamento Concludente]]></category>
		<category><![CDATA[Accettazione implicita]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento concludente]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza legale]]></category>
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		<category><![CDATA[Validità dei contratti]]></category>
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					<description><![CDATA[In questo articolo, esploreremo il significato del comportamento concludente nelle relazioni commerciali, la sua applicazione e le implicazioni legali.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Comportamento-concludente-nelle-relazioni-commerciali-un-analisi-approfondita/">Comportamento concludente nelle relazioni commerciali: un’analisi approfondita</a> was first posted on Ottobre 14, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il principio del comportamento concludente è un concetto giuridico di fondamentale importanza nel campo delle relazioni commerciali. Si riferisce alla situazione in cui le azioni, i gesti o le omissioni di una parte possono essere interpretati come una manifestazione di volontà, anche in assenza di una dichiarazione esplicita.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Cosa si Intende per Comportamento Concludente?</h2>
<p style="text-align: justify;">Il comportamento concludente si verifica quando un soggetto, attraverso le proprie azioni, crea l’impressione che un determinato accordo o contratto sia stato concluso, anche senza la necessità di una formalizzazione scritta. Questo principio si basa sull&#8217;idea che le parti coinvolte in una transazione commerciale possano legittimamente basarsi sul comportamento dell&#8217;altra parte per stabilire diritti e doveri.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Applicazione nelle Relazioni Commerciali</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Contratti Commerciali:</strong> Nelle relazioni commerciali, il comportamento concludente è spesso utilizzato per interpretare la formazione dei contratti. Ad esempio, se un fornitore inizia a consegnare merce senza che vi sia un contratto scritto, ma entrambi le parti continuano a operare come se il contratto fosse in essere, il comportamento del fornitore può essere considerato come una manifestazione della sua volontà di concludere l’accordo.</li>
<li><strong>Trattative e Negoziati:</strong> Durante le trattative, il comportamento concludente può manifestarsi in modi diversi, come un&#8217;email di conferma di un’offerta o l&#8217;inizio dell&#8217;esecuzione di un servizio. Queste azioni possono essere interpretate come una volontà di procedere con l&#8217;accordo, rendendo le parti vincolate dai termini stabiliti implicitamente.</li>
<li><strong>Relazioni di Lavoro:</strong> Anche nelle relazioni di lavoro, il comportamento concludente gioca un ruolo cruciale. Ad esempio, se un dipendente continua a svolgere le proprie mansioni senza un contratto formalizzato, il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile per la retribuzione e i diritti del lavoratore sulla base del comportamento concludente.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Implicazioni Legali del Comportamento Concludente</h2>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;applicazione del principio del comportamento concludente nelle relazioni commerciali presenta diverse implicazioni legali:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Validità dei Contratti:</strong> La validità dei contratti può essere influenzata dalle azioni delle parti. In caso di dispute, un tribunale potrebbe riconoscere un contratto basato sul comportamento concludente, anche se non formalizzato, rendendo le parti responsabili per l’adempimento delle obbligazioni.</li>
<li><strong>Interpretazione delle Omissioni:</strong> Le omissioni possono avere la stessa valenza del comportamento attivo. Se una parte non agisce quando sarebbe stata ragionevolmente tenuta a farlo, ciò può essere interpretato come accettazione di una proposta.</li>
<li><strong>Rischi e Responsabilità:</strong> Le parti devono essere consapevoli dei rischi associati al comportamento concludente. L&#8217;assenza di un contratto scritto può rendere difficile dimostrare i termini dell&#8217;accordo, esponendo entrambe le parti a incertezze legali.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">Conclusioni</h2>
<p style="text-align: justify;">Il comportamento concludente nelle relazioni commerciali rappresenta un elemento cruciale per la gestione delle interazioni tra le parti. La sua applicazione può portare a conseguenze significative e, pertanto, è fondamentale che le imprese e i professionisti siano consapevoli delle implicazioni legali derivanti dalle loro azioni. È sempre consigliabile formalizzare gli accordi per evitare fraintendimenti e garantire una protezione legale adeguata.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Comportamento-concludente-nelle-relazioni-commerciali-un-analisi-approfondita/">Comportamento concludente nelle relazioni commerciali: un’analisi approfondita</a> was first posted on Ottobre 14, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Come esercitare opzione per aderire alla legge 398/1991</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-Sport-e-Non-Profit/come-esercitare-opzione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aps]]></category>
		<category><![CDATA[asd]]></category>
		<category><![CDATA[associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[COME ESERCITARE OPZIONE 398 1991]]></category>
		<category><![CDATA[COMER ADERIRE ALLA LEGGE 398/1991]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento concludente]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>
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					<description><![CDATA[Come esercitare opzione per aderire alla legge 398/1991 l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. In sostanza, la scelta di un regime, piuttosto che di un altro, dipende esclusivamente dalla sua attuazione concreta sin [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-Sport-e-Non-Profit/come-esercitare-opzione/">Come esercitare opzione per aderire alla legge 398/1991</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Come esercitare opzione per aderire alla legge 398/1991 l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. In sostanza, la scelta di un regime, piuttosto che di un altro, dipende esclusivamente dalla sua attuazione concreta sin dall’inizio dell’anno o dell’attività.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-Sport-e-Non-Profit/come-esercitare-opzione/">Come esercitare opzione per aderire alla legge 398/1991</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comportamento Concludente</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-e-Contenzioso/comportamento-concludente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[canone di locazione]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento concludente]]></category>
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					<description><![CDATA[Il principio del comportamento concludente sorto nell&#8217;ordinamento giuridico e fiscale con la legge 2012/200 anche chiamato statuto del contribuente, ha trovato sempre maggiora applicazione nelle aule dei tribunali e successivamente nella prassi.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Contenzioso/comportamento-concludente/">Comportamento Concludente</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il principio del comportamento concludente sorto nell&#8217;ordinamento giuridico e fiscale con la legge 2012/200 anche chiamato statuto del contribuente, ha trovato sempre maggiora applicazione nelle aule dei tribunali e successivamente nella prassi.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Contenzioso/comportamento-concludente/">Comportamento Concludente</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Attivita&#8217; detenute all&#8217;estero</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-e-Contenzioso/attivita-detenute-allestero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[benelux]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento concludente]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente estero]]></category>
		<category><![CDATA[lista lanciani]]></category>
		<category><![CDATA[omissione denuncia attività detenute estero]]></category>
		<category><![CDATA[paradisi fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[polizia tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[quadro rw]]></category>
		<category><![CDATA[reato tributario]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni omessa compilazione quadro rw]]></category>
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					<description><![CDATA[Adempimenti fiscali per attività detenute all&#8217;estero denuncia dei redditi e compilazione quadro rw, omissione della dichiarazione, comportamento concludente, onere probatorio in capo all&#8217;amministrazione e prove sottratte alle banche in modo fraudolente, lista lanciani e paradisi fiscali.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Contenzioso/attivita-detenute-allestero/">Attivita&#8217; detenute all&#8217;estero</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Adempimenti fiscali per attività detenute all&#8217;estero denuncia dei redditi e compilazione quadro rw, omissione della dichiarazione, comportamento concludente, onere probatorio in capo all&#8217;amministrazione e prove sottratte alle banche in modo fraudolente, lista lanciani e paradisi fiscali.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Contenzioso/attivita-detenute-allestero/">Attivita&#8217; detenute all&#8217;estero</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COMPORTAMENTO CONCLUDENTE: AGGIORNAMENTO CANONE ISTAT</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/comportamento-concludente-aggiornamento-canone-istat-nei-contratti-di-locazione-vale-il-semplice-invio-della-fattura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comportamento Concludente]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[AGGIORNAMENTO CANONE ISTAT]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento concludente]]></category>
		<category><![CDATA[CONTRATTI DI LOCAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[VALE IL SEMPLICE INVIO DELLA FATTURA]]></category>
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					<description><![CDATA[NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE, VALE IL SEMPLICE INVIO DELLA FATTURA.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/comportamento-concludente-aggiornamento-canone-istat-nei-contratti-di-locazione-vale-il-semplice-invio-della-fattura/">COMPORTAMENTO CONCLUDENTE: AGGIORNAMENTO CANONE ISTAT</a> was first posted on Novembre 8, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>la conseguenza che deve escludersi la necessità della forma scritta e deve ritenersi sufficiente un comportamento concludente. Pertanto la Corte di Appello avrebbe sbagliato quando ha ritenuto che la richiesta debba formularsi in modo chiaro ed univoco, specialmente se rivolta ad una P. A. , e che non sia sufficiente a tal fine l&#8217;invio di una fattura nella quale sia indicato un canone superiore all&#8217;ultimo pagato. </p>
<p> </p>
<p>CASSAZIONE CIVILE  SEZ. III   21/09/2012 ( UD. 12/07/2012 , DEP. 21/09/2012 ) NUMERO: 16068   INTESTAZIONE                    </p>
<p>FATTO</p>
<p>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</p>
<p>Con ricorso ex art. 447 bis c. P. C.   ALFA Spa, premesso di aver acquistato da Corsale 90 srl un immobile in (OMISSIS), che era stato locato a far data dall&#8217;1. 2. 93 al Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e destinato a sede della Direzione Provinciale, al canone iniziale di L. 2. 900. 000. 000 oltre aggiornamento Istat dal secondo anno, chiedeva che, previa determinazione del canone aggiornato a partire dall&#8217;1. 2. 2002, il Ministero fosse condannato a corrispondere per arretrati sino al 31. 5. 2006 la somma di Euro 1. 857. 408,48 oltre interessi e rivalutazione monetaria. </p>
<p>Si costituiva il Ministero deducendo di non aver ricevuto nessuna richiesta specifica di aggiornamento, se non nel 2003 e nel 2004, e chiedendo la reiezione della domanda ed in via di ulteriore subordine la reiezione della richiesta di rivalutazione ed interessi. </p>
<p>In esito al giudizio il Tribunale di Milano accertava che l&#8217;eventuale residuo debito del Ministero nei confronti di &#8220;Beni Immobili Italia Spa&#8221; doveva determinarsi con riferimento ad un canone di Euro 1. 621. 108 oltre Iva per il bimestre 1. 12. 2003/31. 1. 2004 e con riferimento a un canone di Euro 1. 645. 425,62 oltre Iva per il periodo 1. 2. 2004/31. 5. 2006. </p>
<p>Avverso tale decisione proponeva appello la  ALFA Spa ed in esito al giudizio, in cui si costituiva il Ministero la Corte di Appello di Milano con sentenza depositata in data 4 giugno 2008, dato atto dell&#8217;eseguito pagamento da parte del conduttore dell&#8217;importo per canoni, condannava il Ministero a corrispondere gli interessi di mora con decorrenza dalle scadenze contrattuali relative ai ratei di canone tardivamente pagati, confermando nel resto l&#8217;impugnata sentenza e dichiarando compensate le spese del grado. Avverso la detta sentenza la  ALFA Spa ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo, illustrato da memoria. </p>
<p>Resiste con controricorso il Ministero. </p>
<p>Diritto</p>
<p>MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p>In via preliminare va rilevata la fondatezza dell&#8217;eccezione formulata dalla ricorrente, la quale ha dedotto l&#8217;omessa notifica del controricorso presentato proposto dal Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze. A riguardo, è utile evidenziare che, in base al dettato dell&#8217;art. 370 c. P. C. , la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. </p>
<p>Nella specie, come risulta dalla relata apposta in calce all&#8217;atto in data 10 dicembre 2008, il controricorso non è stato affatto notificato perchè da informazioni assunte sul posto il procuratore domiciliatario era sconosciuto. Ne deriva che, in mancanza della prescritta notificazione, il controricorso de quo non può essere preso in considerazione. </p>
<p>Esaurita tale questione preliminare, passando all&#8217;esame della doglianza, svolta dalla ricorrente, va osservato che la stessa, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione della L. N. 392 del 1978, art. 32, si fonda sulla premessa che la norma citata non pone alcun vincolo di forma ai fini della richiesta di aggiornamento del canone su base Istat, con la conseguenza che deve escludersi la necessità della forma scritta e deve ritenersi sufficiente un comportamento concludente.  Pertanto la Corte di Appello avrebbe sbagliato quando ha ritenuto che la richiesta debba formularsi in modo chiaro ed univoco, specialmente se rivolta ad una P. A. , e che non sia sufficiente a tal fine l&#8217;invio di una fattura nella quale sia indicato un canone superiore all&#8217;ultimo pagato. </p>
<p>La censura merita attenzione. A riguardo, giova premettere che i primi due commi della L. N. 392 del 1978, art. 32, nel testo risultante dopo la sostituzione ad opera della D. L. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 1, comma 9 sexies, conv. In L. 5 aprile 1985, n. 118, dispongono testualmente: &#8220;Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira. Le variazioni in aumento del canone non possono essere superiori al 75% di quelle, accertate dall&#8217;Istat, dell&#8217;indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati&#8221;. Ora, se è vero che la richiesta si configura come un onere del locatore, al cui adempimento è legato il suo diritto ad ottenere l&#8217;aggiornamento del canone, ponendosi come condizione per il sorgere del relativo diritto, è altrettanto vero che la legge non prevede però che tale richiesta debba essere rivestita di una forma particolare. Pertanto, questa Corte con indirizzo ormai consolidato ha avuto modo di affermare il principio secondo cui, in assenza di qualsiasi prescrizione normativa che richieda una forma particolare, le parti, nell&#8217;esplicazione della loro autonomia contrattuale, sono libere di stabilire, a loro scelta, le modalità attuative della richiesta, prescritta dalla L. N. 392 del 1978, art. 32 &#8211; nel testo modificato dalla L. N. 118 del 1985, art. 1, comma 9 sexies &#8211; per ottenere l&#8217;aumento del canone in dipendenza delle variazioni dell&#8217;indice ISTAT. Pertanto tale richiesta può essere validamente formulata non solo verbalmente, ma anche implicitamente o per facta concludentia (cfr Cass. N. 9351/92, Cass. 7982/1994, Cass. N. 14655/02,Cass. N. 15034/2004, Cass. N. 25645/2010). Ciò premesso, giova ora richiamare l&#8217;attenzione sulla circostanza che, assai recentemente, con sentenza n. 10720 dell&#8217;11 giugno 2012, questa stessa terza sezione della Corte, in diversa composizione, in una controversia di contenuto analogo tra le stesse parti, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla  ALFA sia per inosservanza dell&#8217;art. 366 c. P. C. , n. 6 sia perchè, in buona sostanza, la ricorrente aveva sollecitato una revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, diretta all&#8217;ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, non consentita in sede di legittimità. E ciò, malgrado che i giudici di secondo grado avessero escluso che gli atti trasmessi dalla locatrice al Ministero presentassero &#8220;i requisiti minimi di certezza per fare almeno presumere una richiesta di adeguamento e far comprendere il suo contenuto&#8221; (cfr pag. 5). </p>
<p>Ciò posto, risulta di ovvia evidenza come nella decisione in commento la Corte di legittimità non ha affatto esaminato la fondatezza o meno delle doglianze formulate dalla  ALFA in punto di diritto. Ciò, in quanto le censure non potevano essere esaminate essendo volte in realtà a sollecitare un inammissibile intervento in sovrapposizione del giudice di legittimità rispetto ad una decisione del giudice di secondo grado essenzialmente fondata su una valutazione di stretto merito. </p>
<p>I termini della controversia sottoposti all&#8217;esame di questo Collegio sono invece ben diversi ove si consideri che la Corte di merito ha fondato la sua decisione sull&#8217;affermazione di principio, secondo cui la mancata indicazione del titolo della maggiorazione nonchè della percentuale di aggiornamento applicato, nelle fatture inviate dalla locatrice, indicanti un importo dei ratei di canone variato in aumento, non consentirebbero di integrare una valida richiesta ai fini dell&#8217;ottenimento dell&#8217;aggiornamento del canone. Ed invero, non vi è chi non veda come in tal modo, i giudici di secondo grado hanno finito con il postulare uno specifico requisito formale non previsto dalla legge, formulando un principio di diritto che non merita di essere condiviso. A riguardo, mette conto di sottolineare che la richiesta di aggiornamento contemplata dall&#8217;art. 32 più volte citato mira ad assolvere una duplice funzione, quella di rendere manifesta la volontà del locatore di conseguire l&#8217;aggiornamento annuale del canone e quella dì indicare l&#8217;ammontare della prestazione richiesta dal locatore e dovuta dal conduttore. </p>
<p>Ora, poichè tale richiesta può essere validamente formulata non solo verbalmente, ma anche implicitamente o per facta concludentia, l&#8217;invio di una fattura, in cui sia indicato un canone maggiore rispetto all&#8217;ultimo pagato, inglobante un aumento corrispondente al 75% delle variazioni, accertate dall&#8217;Istat, dell&#8217;indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati o comunque corrispondente a quello minore, eventualmente convenuto, non solo consente al conduttore di comprendere in maniera chiara ed univoca la volontà del locatore di ricevere il maggior canone comprensivo dell&#8217;aggiornamento Istat, nel frattempo maturato, ma gli permette, altresì, di desumere previa comparazione con il minor canone precedentemente pagato la misura della percentuale di aggiornamento applicato, così da compiere la necessaria verifica in merito alla legittimità della richiesta medesima. Con la conseguenza che, ferma restando la facoltà del conduttore di richiedere al locatore i necessari chiarimenti, formulando ove del caso le opportune contestazioni, la richiesta, diretta a conseguire l&#8217;aggiornamento Istat, contenuta nella fattura inviata al conduttore, può ritenersi idonea e funzionale al raggiungimento dello scopo propostosi. </p>
<p>Considerato che la sentenza impugnata non si è uniformata al suddetto principio, il ricorso per cassazione in esame deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata, che ha fatto riferimento, in modo non corretto, ad una regula iuris diversa, deve essere cassata. Con l&#8217;ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame della controversia, la causa va rinviata alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che provvedere anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità, al fine di verificare in concreto la sussistenza o meno, nelle fatture inviate dalla locatrice, dei requisiti minimi necessari idonei al fine di assolvere alla funzione sopra illustrata. </p>
<p>PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che provvedere anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 luglio 2012. </p>
<p>Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2012  </p>
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<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/comportamento-concludente-aggiornamento-canone-istat-nei-contratti-di-locazione-vale-il-semplice-invio-della-fattura/">COMPORTAMENTO CONCLUDENTE: AGGIORNAMENTO CANONE ISTAT</a> was first posted on Novembre 8, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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