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	<title>compensazione iva trimestrale &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>compensazione iva trimestrale &#8211; Commercialista.it</title>
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		<title>Compensazione IVA</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/iva-imposta-valore-aggiunto/compensazione-iva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[agenzia delle entrate compensazione iva]]></category>
		<category><![CDATA[compensazione iva 2008]]></category>
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					<description><![CDATA[Compensazione iva orizzontale e verticale guida ai nuovi limiti ed istruzioni uso tutto su compensazione iva 2012,notizie su compensazione iva 2012, speciali su compensazione iva 2012, news su compensazione iva 2012.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/iva-imposta-valore-aggiunto/compensazione-iva/">Compensazione IVA</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Compensazione iva orizzontale e verticale guida ai nuovi limiti ed istruzioni uso tutto su compensazione iva 2012,notizie su compensazione iva 2012, speciali su compensazione iva 2012, news su compensazione iva 2012.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/iva-imposta-valore-aggiunto/compensazione-iva/">Compensazione IVA</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IVA TRIMESTRALE modello TR: Come compensare il credito con imposte e contributi in corso d’anno</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/iva-trimestrale-modello-tr-come-compensare-il-credito-con-imposte-e-contributi-in-corso-danno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2016 06:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Modello TR come usare il credito IVA trimestrale a compensazione o a rimborso]]></category>
		<category><![CDATA[come compensare iva trimestrale]]></category>
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					<description><![CDATA[Per aziende che operano ad esempio nell’edilizia, nell’editoria e nell’import ed export<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/iva-trimestrale-modello-tr-come-compensare-il-credito-con-imposte-e-contributi-in-corso-danno/">IVA TRIMESTRALE modello TR: Come compensare il credito con imposte e contributi in corso d’anno</a> was first posted on Maggio 13, 2016 at 8:53 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le aziende che operano in settori le cui entrate sono soggette ad aliquote IVA agevolate,  esclusione, split payment, come ad esempio nell’edilizia, nell’editoria e nell’import ed export  che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2. 582,28 euro e possono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi, presentando il modello TR. </p>
<p>IVA TRIMESTRALE modello TR: Come compensare il credito con imposte e contributi in corso d’anno </p>
<p>Per aziende che operano ad esempio nell’edilizia, nell’editoria e nell’import ed export</p>
<p>Le aziende che operano in settori le cui entrate sono soggette ad aliquote IVA agevolate,  esclusione, split payment, come ad esempio nell’edilizia, nell’editoria e nell’import ed export  che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2. 582,28 euro e possono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi, presentando il modello TR. </p>
<p> </p>
<p>Infatti, il credito Iva che si forma nelle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali viene ordinariamente utilizzato in compensazione verticale, mese per mese,  trimestre per trimestre, o ad inizio del nuovo anno riportando il credito dell’esercizio precedente, per abbattere il debito Iva delle liquidazioni infrannuali. In talune situazioni è però possibile utilizzare il credito Iva emergente dalla liquidazione trimestrale in compensazione orizzontale ovvero richiederlo a rimborso, mediante presentazione telematica di un apposito modello denominato TR. </p>
<p>La presentazione del modello TR deve avvenire entro e non oltre l’ultimo giorno del mese successivo a quello di chiusura del trimestre e quindi:</p>
<p>·         I trimestre: entro 30/04/2015</p>
<p>·         II trimestre: entro 31/07/2015</p>
<p>·         III trimestre: entro 31/10/2015</p>
<p>Codici tributo da utilizzare nell’F24:</p>
<p>·       per il 1° trimestre 2016 (codice tributo per la compensazione: 6036);</p>
<p>·       per il 2° trimestre 2016 (codice tributo per la compensazione: 6037);</p>
<p>·       per il 3° trimestre 2016 (codice tributo per la compensazione: 6038). </p>
<p>
Esempio di compilazione del modello TR </p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/Portals/232/IMMAGINI/TABELLE/come%20compilare%20F24%20modello%20IVA%20%20TR%20a%20compensazione. Png? Ver=2016-05-13-130505-510" alt="come%20compilare%20F24%20modello%20IVA%20%20TR%20a%20compensazione. Png? Ver=2016-05-13-130505-510" />
</p>
<p>In particolare, con la presentazione del modello TR si può ottenere la possibilità di compensare il credito scaturente da ciascuno dei primi tre trimestri dell’anno ovvero di chiederne il rimborso all’Erario mentre il credito che emerge dal quarto trimestre viene utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso attraverso la presentazione della dichiarazione Iva annuale. </p>
<p>Nel caso in cui si voglia utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva trimestrale occorre osservare le seguenti regole:</p>
<p>·         per crediti Iva non superiori a euro 5. 000 la compensazione orizzontale è sostanzialmente libera da vincoli; l’unica attenzione da tenere è quella secondo la quale tale compensazione può avvenire solo dopo che il modello TR è stato inviato telematicamente all’agenzia delle entrate (non, quindi, a partire dal primo giorno del mese successivo al compimento del trimestre);</p>
<p>·         per crediti Iva superiori a euro 5. 000 la compensazione orizzontale può avvenire solo a partire dal giorno 16 del mese successivo quello di presentazione del modello TR (per esemplificare, in caso di modello TR relativo al primo trimestre che viene inviato nel mese di aprile, la compensazione è possibile solo a partire dal 16/5)</p>
<p>·         mentre la compensazione orizzontale dei primi 5. 000 euro di credito Iva trimestralepuò avvenire anche mediante utilizzo del canale home banking gestito dal cliente (salvo ovviamente il caso in cui la compensazione porti ad avere un F24 cosiddetto “a zero”), la compensazione dei crediti Iva trimestrali per gli importi che eccedono la soglia dei 5. 000 euro deve essere obbligatoriamente effettuata utilizzando i canali Entratel o Fisconline (e, quindi, non può avvenire mediante presentazione del modello F24 direttamente da parte del contribuente utilizzando il canale home banking). </p>
<p>ESONERO DAL VISTO CONFORMITA’</p>
<p>Diversamente da quanto previsto per le richieste di credito trimestrale a rimborso, la richiesta in compensazione del credito Iva trimestrale eccedente la soglia (complessivamente intesa per i tre trimestri) di 15. 000 euro, non richiede la necessità di apporre il visto di conformità da parte del professionista. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Applicazione dello split payment</p>
<p>Viene introdotto nel modello TR il nuovo rigo TA13, dedicato alle operazioni in regime displit payment ai sensi dell’art. 17-ter del D. P. R. N. 633/1972, riferibili alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali l’Iva in fattura deve essere versata direttamente dall’amministrazione pubblica committente. </p>
<p>Rimborso prioritario per i casi di split payment</p>
<p>Con l’art. 8 del D. M. 23. 01. 2015, è stata data attuazione al dettato dell’art. 1, comma 630, legge n. 190/2014, i soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui all’art. 17-ter, D. P. R. N. 633/1972 sono inclusi  fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell’Iva sono da eseguirsi in via prioritaria, ai sensi dell’art. 38-bis, comma 10, del decreto Iva. Con il successivo D. M. Del 20. 02. 2015 sono state modificate le disposizioni contenute nel D. M. 23. 01. 2015 al fine di eliminare il riferimento ai criteri previsti dall&#8217;art. 2 del D. M. 22 marzo 2007 per coloro che sono ammessi al citato rimborso in via prioritaria, così come confermato nella recente Circolare n. 15/E/2015. </p>
<p> </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td> <a href="http://www. Studioferretti. Org"><img decoding="async" src="/alessio_banner.jpg? Ver=2016-04-13-004535-093" alt="Dottor Alessio Ferretti" /></a></p>
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<td>
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            </a></p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/portals/26/NUMERO%20VERDE. Png? Ver=2016-04-17-165008-940" alt="NUMERO%20VERDE. Png? Ver=2016-04-17-165008-940" /></p>
<p></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/iva-trimestrale-modello-tr-come-compensare-il-credito-con-imposte-e-contributi-in-corso-danno/">IVA TRIMESTRALE modello TR: Come compensare il credito con imposte e contributi in corso d’anno</a> was first posted on Maggio 13, 2016 at 8:53 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuove compensazioni IVA  con tetto euro 5.000 dal primo  aprile 2012</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/nuove-compensazioni-iva-con-tetto-euro-5000-dal-primo-aprile-2012/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Compensazione IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
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					<description><![CDATA[compensazioni iva<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/nuove-compensazioni-iva-con-tetto-euro-5000-dal-primo-aprile-2012/">Nuove compensazioni IVA  con tetto euro 5.000 dal primo  aprile 2012</a> was first posted on Marzo 21, 2012 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 8, commi 18 e 19, del D. L. N. 16/2012 (c. D. “Decreto semplificazioni fiscali”) nell’ottica di combattere l’evasione fiscale, ha abbassato ulteriormente da euro 10. 000 ad euro  5. 000 annui la soglia di credito Iva a partire dalla quale è necessario presentare la dichiarazione Iva prima di poter procedere alla compensazione del credito. Contemporaneamente, ha adeguato a tale soglia anche la modalità per effettuare la compensazione del credito. Se, infatti, il credito è superiore ad euro 5. 000, la compensazione deve avvenire esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.</p>
<p>L’Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa del 13 marzo ha reso noto che le nuove regole sull’utilizzo dei crediti Iva introdotte dal richiamato Decreto semplificazioni si applicano dal 1° aprile 2012.</p>
<p>Fino al 31 marzo 2012, i contribuenti potranno continuare a compensare il credito Iva, fino al limite di 10 mila euro annui, senza aver necessariamente già presentato la dichiarazione o l’istanza da cui il credito emerge.</p>
<p>Prot. 2012/40186      Modalità  e  termini  di  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  all’articolo  8, commi 18 e 19, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16</p>
<h2>Il direttore dell&#8217;Agenzia</h2>
<p>In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento</p>
<p>DISPONE</p>
<p>1. A decorrere dal 1° aprile 2012, la compensazione del credito Iva annuale o infrannuale, per importi superiori a 5. 000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.</p>
<p>2. A decorrere dalla medesima data di cui al punto 1, i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito Iva annuale o infrannuale, per importi superiori a 5. 000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.</p>
<p>3. Al raggiungimento della soglia di 5. 000 euro, per ciascun anno di riferimento, concorrono anche le compensazioni effettuate precedentemente al 1° aprile 2012.</p>
<p>4. Per le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai punti 1 e 2 si rinvia a quanto stabilito con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. 185430 del 21 dicembre 2009.</p>
<h2>Motivazioni</h2>
<p>L’articolo 10 del  decreto  legge  1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha introdotto disposizioni finalizzate al contrasto degli abusi compiuti in sede di compensazione dei crediti Iva.</p>
<p>Le disposizioni introdotte prevedono, tra l’altro, che:</p>
<p>&#8211;   la compensazione del credito Iva annuale o infrannuale per importi superiori a 10. 000  euro  annui può  essere effettuata a  partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge (articolo 17, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241);</p>
<p>&#8211;   i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito Iva annuale o infrannuale per importi superiori a 10. 000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223);</p>
<p>&#8211;   i  contribuenti  che  intendono  utilizzare  in  compensazione  crediti  Iva  per importi superiori a 15. 000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.</p>
<p>In alternativa, per i contribuenti sottoposti a controllo contabile, la dichiarazione  può  essere  sottoscritta  dai  soggetti  che  hanno  eseguito  il controllo (articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78).</p>
<p>Successivamente l’articolo 8, commi 18 e 19, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ha stabilito la riduzione, da 10. 000 euro a 5. 000 euro annui, del limite di compensabilità individuato dalle prime due disposizioni sopra richiamate.</p>
<p>Resta fermo il limite di 15. 000 euro annui, operante in assenza di visto di conformità o di attestazione dei controlli sulla dichiarazione.</p>
<p>Con il presente provvedimento, emanato ai sensi dell’articolo 8, comma 20, del medesimo decreto-legge n. 16 del 2012, è individuata la decorrenza delle disposizioni di cui ai precedenti commi 18 e 19. Per le relative modalità attuative si rimanda a quanto già disposto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. 185430 del 21 dicembre 2009.</p>
<h2>Riferimenti normativi</h2>
<p>Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate  Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 57, 62, 66, 67, 68, 71, 73).</p>
<p>Statuto dell’Agenzia delle entrate (artt. 5 e 6).</p>
<p>Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (artt. 2 e 5).</p>
<h2>Disciplina normativa di riferimento</h2>
<p>Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.</p>
<p>Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,  nonché  interventi  in  materia  di  entrate  e  di  contrasto  all’evasione fiscale.</p>
<p>Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.</p>
<p>Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. 185430 del 21 dicembre 2009, recante modalità e termini di effettuazione della compensazione del credito relativo all’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.</p>
<p>Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.</p>
<p>La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.</p>
<p>Roma, 16 marzo 2012</p>
<p>IL DIRETTORE DELL’AGENZIA</p>
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