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	<title>come difendersi da equitalia &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>come difendersi da equitalia &#8211; Commercialista.it</title>
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		<title>Cartella Esattoriale come difendersi Studio Commercialista esperto e specializzato</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[avvocato esperto]]></category>
		<category><![CDATA[cartella esattoria]]></category>
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					<description><![CDATA[Notifica cartella esattoriale equitalia: prescrizione della notifica per cartelle inerenti le imposte sui redditi il termine di prescrizione delle cartelle esattoriali inerenti le imposte sui redditi, per inteso iva, ires, irap, ed irpef, è disciplinato dall’articolo 25 del dpr numero 602/1973, il quale prevede che la cartella di pagamento deve essere notificata dall’ente di riscossione [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Contenzioso/Cartella-Esattoriale-come-difendersi-Studio-Commercialista-esperto-e-specializzato/">Cartella Esattoriale come difendersi Studio Commercialista esperto e specializzato</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Notifica cartella esattoriale equitalia: prescrizione della notifica per cartelle inerenti le imposte sui redditi il termine di prescrizione delle cartelle esattoriali inerenti le imposte sui redditi, per inteso iva, ires, irap, ed irpef, è disciplinato dall’articolo 25 del dpr numero 602/1973, il quale prevede che la cartella di pagamento deve essere notificata dall’ente di riscossione (equitalia, soget, gerit, etc. ), a pena di decadenza.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Contenzioso/Cartella-Esattoriale-come-difendersi-Studio-Commercialista-esperto-e-specializzato/">Cartella Esattoriale come difendersi Studio Commercialista esperto e specializzato</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Cartella di pagamento mai ricevuta ma per Equitalia è stata regolarmente notificata: come difendersi? Cassazione a Sezioni Unite con i consigli pratici.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cartella-di-pagamento-mai-ricevuta-ma-per-equitalia-232-stata-regolarmente-notificata-come-difendersi-cassazione-a-sezioni-unite-con-i-consigli-pratici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2017 06:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cartella Esattoriale]]></category>
		<category><![CDATA[CASSAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[COME ANNULLARE LE CARTELLE ESATTORIALI]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
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		<category><![CDATA[Vizi della notifica]]></category>
		<category><![CDATA[annullamento cartella esattoriale]]></category>
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		<category><![CDATA[cassazione sezioni unite n.19704/2015]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida pratica all’impugnazione delle cartelle esattoriali 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cartella-di-pagamento-mai-ricevuta-ma-per-equitalia-232-stata-regolarmente-notificata-come-difendersi-cassazione-a-sezioni-unite-con-i-consigli-pratici/">Cartella di pagamento mai ricevuta ma per Equitalia è stata regolarmente notificata: come difendersi? Cassazione a Sezioni Unite con i consigli pratici.</a> was first posted on Maggio 8, 2017 at 8:58 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un contribuente viene a conoscenza di un’iscrizione a ruolo nei propri confronti tramite una verifica presso gli sportelli di Equitalia e l’Ufficio gli rilascia l’estratto di ruolo sostenendo di aver provveduto alla regolare notifica della cartella di pagamento. Il contribuente in tal caso potrà difendersi attraverso l’impugnazione anche se non ha mai ricevuto la cartella? Se si, come? Come fare se sono già decorsi i termini di opposizione?  </p>
<p>Quesito</p>
<p>Un contribuente viene a conoscenza di un’iscrizione a ruolo nei propri confronti tramite una verifica presso gli sportelli di Equitalia e l’Ufficio gli rilascia l’estratto di ruolo sostenendo di aver provveduto alla regolare notifica della cartella di pagamento. Il contribuente in tal caso potrà difendersi attraverso l’impugnazione anche se non ha mai ricevuto la cartella? Se si, come? E se sono già decorsi i termini di opposizione che succede? </p>
<p>Analisi normativa</p>
<p>Occorre preliminarmente puntualizzare la differenza tecnica tra “ruolo” ed “estratto di ruolo”. </p>
<p>a) Il ruolo è l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario; pertanto nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi. Si tratta di un atto amministrativo impositivo, è un titolo esecutivo, in base al quale viene emessa la cartella di pagamento: la notificazione del ruolo coincide con la notificazione della cartella di pagamento; è pertanto, al pari della cartella, un atto impugnabile;</p>
<p>b) l’estratto di ruolo, rilasciato dagli uffici Equitalia invece, non è propriamente un atto impugnabile poiché è solo un elaborato informatico prodotto, su richiesta del debitore, dal concessionario della riscossione, sostanzialmente contenente gli elementi della cartella. Non contiene una pretesa impositiva e quindi non è impugnabile. Il C. D. S. , ha affermato l’inidoneità del suo rilascio ad ottemperare all’obbligo di ostensione all’interessato che ne abbia fatto legittima e motivata richiesta, della copia degli originali della cartella, della sua notificazione e degli atti prodromici. Trattasi di atto interno dell’Agente della Riscossione. </p>
<p>Risposta: la Cassazione si pronuncia a Sezioni Unite  </p>
<p>Per chi ancora non ne fosse al corrente, la Corte di Cassazione a Sezione Unite con la sentenza n°19704/2015, ha riconosciuto la possibilità al contribuente di proporre opposizione avverso l’iscrizione a ruolo quando il contribuente lamenti in giudizio la mancata notifica della cartella di pagamento. In altre parole è sostanzialmente impugnabile la cartella di pagamento mal notificata della quale si viene a conoscenza attraverso estratto di ruolo Equitalia. </p>
<p>Quindi, sebbene sia escluso al contribuente di potersi opporre “all’estratto di ruolo”, egli potrà, al contrario, impugnare il “contenuto” del documento stesso, ossia gli atti che nell’estratto di ruolo sono indicati e riportati. </p>
<p>Il contribuente potrà difendersi dalla cartella di pagamento mai ricevuta se sono decorsi i termini prescritti? </p>
<p>La risposta è positiva: la Cassazione ha infatti riconosciuto la possibilità di impugnare il ruolo quando si lamenti la mancata notifica dell’atto precedente, precisando che il termine per proporre ricorso decorre dalla conoscenza dell’iscrizione a ruolo che concretamente avviene con la presa visione dell’estratto di ruolo il quale è rilasciato dai preposti uffici di Equitalia S. P. A. </p>
<p>Questo significa che sarà possibile difendersi dal Fisco anche nell’ipotesi in cui, con riferimento ai termini di impugnazione decorrenti dalla ipotetica e contestata notifica della cartella, questi fossero giù inutilmente spirati. </p>
<p>Attenzione: Nel caso oggetto del quesito posto a monte, è altamente consigliato farsi rilasciare da Equitalia:</p>
<p>a) l’estratto di ruolo, ove è indicata la presunta pretesa impositiva e il numero d’iscrizione a ruolo delle somme inevase;</p>
<p>b) la relazione di notificazione dell’atto (cartella di pagamento) che l’Agente della riscossione asserisce di aver regolarmente notificato al contribuente. </p>
<p>N. B.  All’esito di un prudente ed attento esame di tale documentazione si potrà valutare la possibilità e l’opportunità di ricorrere in sede giudiziaria avverso la cartella di pagamento che si ritiene non essere stata notificata! </p>
<p>Attenzione: occorre comunque sapere che nel caso di cartelle esattoriali con vizi di notifica l’eventuale tempestiva impugnazione dell’accertamento da parte del contribuente sana il vizio di nullità della notifica. A confermarlo è la Corte di Cassazione, sezione Tributaria, con la sentenza n°16610/2015. In sostanza, secondo i giudici, la comunicazione dell’atto è una mera condizione di efficacia e non un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell’atto stesso, dunque se il contribuente impugna nell’immediato l’avviso di accertamento questo ha raggiunto il suo scopo e sia l’eventuale vizio di nullità della notifica che quello di inesistenza della stessa non hanno più alcun rilievo. </p>
<p>N. B. E se invece la cartella di pagamento è stata correttamente notificata ma il contribuente reputa illegittimo il suo contenuto? Per sapere come fare, leggete subito la <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Come-annullare-le-cartelle-esattoriali-commercialista-esperto/tag/come-annullare-cartelle-esattoriali">divulgazione dedicata a come annullare le cartelle esattoriali</a>. </p>
<p>Per difenderti dalle cartelle di pagamento mai notificate, per valutare se sussistono cause di illegittimità delle tue cartelle esattoriali, per richiedere un parere spot oppure per ricevere fac simile pronto da firmare e spedire dell’istanza di annullamento,</p>
<p>Contattaci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52! </p>
<p>OPPURE INVIACI UNA MAIL A: <a href="mailto:CONTENZIOSO@NETWORKFISCALE. COM">CONTENZIOSO@NETWORKFISCALE. COM</a></p>
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		<title>Cartella Esattoriale: prescrizione della notifica per cartelle inerenti le imposte sui redditi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2016 19:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cartella Esattoriale]]></category>
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		<category><![CDATA[Fisco e Contenzioso]]></category>
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					<description><![CDATA[Come difendersi<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/notifica-cartella-esattoriale-prescrizione-della-notifica-per-cartelle-inerenti-le-imposte-sui-redditi/">Cartella Esattoriale: prescrizione della notifica per cartelle inerenti le imposte sui redditi</a> was first posted on Marzo 29, 2016 at 9:54 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Il termine di prescrizione delle cartelle esattoriali inerenti le imposte sui redditi, per inteso IVA, IRES, IRAP, ed  IRPEF,  è disciplinato dall’articolo 25 del DPR numero 602/1973, il quale  prevede che la cartella di pagamento  deve essere notificata dall’ente di riscossione (Equitalia, Soget, Gerit, etc. ), a pena di decadenza, entro il…</p>
<p> </p>
<p> Cartella Esattoriale: prescrizione della notifica per cartelle inerenti le imposte sui redditi </p>
<p>Il termine di prescrizione delle cartelle esattoriali inerenti le imposte sui redditi, per inteso IVA, IRES, IRAP, ed  IRPEF,  è disciplinato dall’articolo 25 del DPR numero 602/1973, il quale  prevede che la cartella di pagamento  deve essere notificata dall’ente di riscossione (Equitalia, Soget, Gerit, etc. ), a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:</p>
<p>·        del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36 bis del DPR n. 600/1973 e/o dall’articolo 54 bis del DPR n. 633/1972, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 ai sensi del DPR n. 917/1986;</p>
<p>·        del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36 ter del DPR n. 600/1973;</p>
<p>·        del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio. </p>
<p>Prescrizione notifica cartella esattoriale, commercialista esperto, cartella esattoria, decadenza cartella esattoriale, prescrizione notifica cartella di pagamento, come difendersi da equitalia, preventivo gratuito, esito fattibilità gratuito, tributarista esperto, avvocato esperto,</p>
<p> </p>
<p> </p>
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