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	<title>collezionista opere d'arte tassazione | Commercialista.it</title>
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	<title>collezionista opere d'arte tassazione | Commercialista.it</title>
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		<title>Il collezionista che detiene illecitamente opere d&#8217;arte all&#8217;estero, come può regolarizzare la propria posizione con il Fisco? Voluntary Disclosure, interposizione di  società e termine di adesione</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-collezionista-che-detiene-illecitamente-opere-darte-allestero-come-pu242-regolarizzare-la-propria-posizione-con-il-fisco-voluntary-disclosure-interposizione-di-societ224-e-termine-di-adesione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2017 16:32:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale - tributaria all'acquisto e vendita di opere d'arte per imprese, professionisti,  collezionisti e autori<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-collezionista-che-detiene-illecitamente-opere-darte-allestero-come-pu242-regolarizzare-la-propria-posizione-con-il-fisco-voluntary-disclosure-interposizione-di-societ224-e-termine-di-adesione/">Il collezionista che detiene illecitamente opere d&#8217;arte all&#8217;estero, come può regolarizzare la propria posizione con il Fisco? Voluntary Disclosure, interposizione di  società e termine di adesione</a> was first posted on Marzo 9, 2017 at 5:32 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Un collezionista che ha trasferito all&#8217;Estero le opere d&#8217;arte acquistate senza dichiararle al Fisco, per sottrarle a tassazione, come può sanare la propria posizione e mettersi al riparo dalle gravi conseguenze fiscali e penali? E in caso di interposizione di società cosa accade? La Voluntary Disclosure e termine finale per aderire nel 2017. </p>
<p> Quesito  </p>
<p> Un collezionista che ha trasferito all&#8217;Estero le opere d&#8217;arte acquistate senza dichiararle al Fisco per sottrarle a tassazione, come può sanare la propria posizione e mettersi al riparo dalle gravi conseguenze fiscali e penali? </p>
<p> Risposta  </p>
<p> Lo strumento ad hoc in questi casi è la Voluntary Disclosure (o “collaborazione volontaria”) ex L. 186/2014 in vigore dal 1° gennaio del 2015, ideata per rafforzare la compliance tra contribuenti e fisco strumento e contrastare il fenomeno dell&#8217;evasione fiscale che consente ai contribuenti che detengono illecitamente attività finanziarie o patrimoniali all’estero di regolarizzare la propria posizione. Ciò attraverso la denuncia spontanea all’Amministrazione finanziaria della violazione degli obblighi di monitoraggio ed il pagamento delle relative imposte e le sanzioni in misura ridotta. Per quanto riguarda il mondo dell’arte, rientrano in tale casistica le opere detenute all’estero che dal 2009 avrebbero dovuto essere indicate nel quadro RW del modello Unico persone fisiche. </p>
<p> NB Questa opportunità si traduce in una vera e propria  necessità per il collezionista che intenda  alienare in un futuro le opere detenute all’estero, posto l&#8217;obbligo di effettuare  transazioni finanziare trasparenti al fine di non incorrere in pesanti sanzioni e possibili sospetti di riciclaggio. </p>
<p> L&#8217;adesione alla voluntary disclosure è consentita se l’opera è stata acquistata da società all’estero? </p>
<p> La risposta a tale  quesito è positiva sulla base di una specifica circolare dell’Agenzia delle Entrate (10/E del 13 marzo 2015)la quale ha disposto che l’interposizione di società estere non fa venir meno la possibilità di aderire alla procedura, tuttavia, specie in questi casi, è quanto mai necessario capire chi sia il reale proprietario dell’opera e valutare se la stesso non sia localizzato in un paradiso fiscale (cd. Paesi black list), pena il raddoppio delle sanzioni”. </p>
<p> Termine di scadenza per aderire</p>
<p> Attenzione La domanda di voluntary disclosure, con il nuovo modello 2017 approvato dall’Agenzia delle Entrate, dovrà essere compilata ed inviata dal 7 febbraio con termine ultimo di scadenza fissata al 31 luglio 2017 (art. 7 del Decreto Fiscale 193/2016)</p>
</p>
<p> Per ricevere un parere o una consulenza fiscale – tributaria ed essere assistiti step by step nella vostra attività professionale o progettualità d&#8217;impresa,</p>
<p> contattateci subito al numero verde 800. 19. 27. 52! </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-collezionista-che-detiene-illecitamente-opere-darte-allestero-come-pu242-regolarizzare-la-propria-posizione-con-il-fisco-voluntary-disclosure-interposizione-di-societ224-e-termine-di-adesione/">Il collezionista che detiene illecitamente opere d&#8217;arte all&#8217;estero, come può regolarizzare la propria posizione con il Fisco? Voluntary Disclosure, interposizione di  società e termine di adesione</a> was first posted on Marzo 9, 2017 at 5:32 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Redditometro e  Spesometro  per i collezionisti d&#8217;arte e termini imminenti di scadenza aprile 2017</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2017 15:50:45 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale - tributaria all'acquisto e vendita di opere d'arte per imprese, professionisti,  collezionisti e autori<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/redditometro-e-spesometro-per-i-collezionisti-darte-e-termini-imminenti-di-scadenza-aprile-2017/">Redditometro e  Spesometro  per i collezionisti d&#8217;arte e termini imminenti di scadenza aprile 2017</a> was first posted on Marzo 9, 2017 at 4:50 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con questa guida analizziamo la deducibilità fiscale delle spese da acquisto di opere d&#8217;arte da parte di persona fisica non imprenditore e gli strumenti del Fisco volti a monitorare e accertare  le “movimentazioni economiche” relative alla compravendita di tali beni, al fine di arginare fenomeni di evasione fiscale: redditometro e spesometro, ricordandone le scadenze imminenti di aprile 2017.  </p>
<p> Deducibilità fiscale dell&#8217;acquisto di opere d&#8217;arte per il soggetto persona fisica</p>
<p> L’acquisto di opere d’arte, d’antiquariato o da collezione dal soggetto privato non imprenditore non genera alcun tipo di deducibilità fiscale in capo all’acquirente. Questo perché, lo stesso non agisce nell’ambito di una attività professionale o imprenditoriale commerciale generatrice di reddito al quale possa ricollegarsi un&#8217; agevolazione relativa all’acquisto di beni artistici. </p>
<p> Attenzione : al pari delle altre risorse e beni indice di capacità contributiva, anche  l’acquisto di opere d’arte viene “monitorato” ai fini della verifica della capacità reddituale e di spesa del contribuente,</p>
<p> Il redditometro “dell&#8217;arte” : cos&#8217;è e come funziona  </p>
<p> Il redditometro, congegnato nell&#8217;orbita della lotta all&#8217;evasione fiscale, è uno strumento di accertamento sintetico induttivo basato sul principio della proporzionalità tra la spesa e il reddito prodotto, utilizzato per effettuare un esame delle eterogenee manifestazioni di capacità contributiva dei cittadini, volto al controllo ed accertamento delle frodi fiscali. Tale principio viene, di fatto, utilizzato per determinare il reddito attribuibile alla persona fisica, analizzandone il tenore di vita attraverso una più diretta analisi delle manifestazioni di capacità contributiva. </p>
<p> Nel “nuovo redditometro”, sono oggetto di valutazione spese e consumi per circa un centinaio di voci, effettuati raggruppati undici aree merceologiche. Il controllo incrociato delle voci di spesa rappresentative con le dichiarazioni fiscali presentate consentirà di valutare la coerenza tra uscite ed entrate del soggetto, con la precisazione che non solo le risultanze documentali dei dati di spesa potrebbe far scattare un accertamento in caso di divergenza di valori (come detto scostamenti superiori al 20% e a 12mila euro l’anno), ma anche una semplice presunzione basata sulle medie Istat sarà sufficiente a tal fine. </p>
<p> Con riferimento all&#8217;area investimenti rientrano espressamente gli oggetti d’arte e di antiquariato mentre, nella categoria dei consumi rientrano beni di argenteria, gioielli e orologi. </p>
<p> Il contribuente conserva comunque il diritto al  contraddittorio al fine di poter dimostrare che la “differenza di reddito” accertato quale surplus , derivi da redditi esenti o soggetti a imposte sostitutive o a ritenute alla fonte a titolo di imposta. </p>
<p> NB quindi al contribuente che si accinge ad acquistare un bene artistico è consigliabile effettuare una valutazione preventiva della propria “capienza” reddituale annua e , in alternativa,acquisire e  conservare tutta la documentazione utile a provare che il prezzo pagato per l’opera d’arte sia derivante da disinvestimenti o finanziamenti. </p>
<p> Spesometro dell&#8217;arte : attenzione alle imminenti scadenze del 10 e 20 aprile 2017</p>
<p> Lo spesometro è uno strumento complementare e integrativo rispetto al  redditometro che consente al Fisco di controllare le spese effettuate dai singoli cittadini, siano essi titolari o meno di partita Iva. A partire dall’esercizio 2012, per qualsiasi spesa di qualunque importo, il venditore (e quindi anche l’antiquario o il mercante d’arte o la casa d’aste) soggetto passivo IVA, è obbligato per legge a registrare il codice fiscale dell’acquirente e a comunicare i dati dell’acquisto per via telematica all’Agenzia delle Entrate per le  operazioni rilevanti ai fini IVA superiori a 3. 600 euro e le fatture emesse, ricevute e note di variazione ed i versamenti periodici IVA. Le informazioni acquisite confluiscono in una banca dati unica che analizza tutte le spese relative a ogni singolo codice fiscale e, uno speciale algoritmo informatico farà scattare l’accertamento fiscale induttivo a carico di tutti i soggetti che hanno effettuato spese superiori al reddito dichiarato, cioè al tenore di vita economico e fiscale che appare formalmente  all&#8217;Amministrazione finanziaria. </p>
<p> Attenzione : occorre monitorare i termini di scadenza dello spesometro 2017 e cioè : </p>
<p> 10 aprile spesometro annuale per i contribuenti IVA mensili;</p>
<p> 20 aprile spesometro annuale per i contribuenti IVA trimestrali. </p>
<p>
</p>
<p> Per ricevere un parere o una consulenza fiscale – tributaria ed essere assistiti step by step nella vostra attività professionale o progettualità d&#8217;impresa,
</p>
<p> contattateci subito al numero verde 800. 19. 27. 52! </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/redditometro-e-spesometro-per-i-collezionisti-darte-e-termini-imminenti-di-scadenza-aprile-2017/">Redditometro e  Spesometro  per i collezionisti d&#8217;arte e termini imminenti di scadenza aprile 2017</a> was first posted on Marzo 9, 2017 at 4:50 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Il collezionista che vende occasionalmente on – line (su ebay, o su aste on line et similia) opere d&#8217;arte, deve dichiarare al Fisco i proventi incassati? Se si, come verranno tassati?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-collezionista-che-vende-occasionalmente-on-line-su-ebay-o-su-aste-on-line-et-similia-opere-darte-deve-dichiarare-al-fisco-i-proventi-incassati-se-si-come-verranno-tassati/</link>
		
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		<pubDate>Thu, 09 Mar 2017 10:46:59 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale - tributaria all'acquisto e vendita di opere d'arte per imprese, professionisti,  collezionisti e autori<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-collezionista-che-vende-occasionalmente-on-line-su-ebay-o-su-aste-on-line-et-similia-opere-darte-deve-dichiarare-al-fisco-i-proventi-incassati-se-si-come-verranno-tassati/">Il collezionista che vende occasionalmente on – line (su ebay, o su aste on line et similia) opere d&#8217;arte, deve dichiarare al Fisco i proventi incassati? Se si, come verranno tassati?</a> was first posted on Marzo 9, 2017 at 11:46 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Se il collezionista vende occasionalmente on – line, senza svolgere formalmente E – Commerce, opere d&#8217;arte appositamente acquistate, cosa succede a livello fiscale? Sarà soggetto ad avvisi di accertamento da parte dell&#8217;amministrazione finanziaria se non dichiara al Fisco i relativi proventi incassati? </p>
<p> Quesito</p>
<p> Se il collezionista vende occasionalmente on – line, senza svolgere formalmente E – Commerce, opere d&#8217;arte appositamente acquistate, cosa succede a livello fiscale? Sarà soggetto ad avvisi di accertamento da parte dell&#8217;amministrazione finanziaria se non dichiara al Fisco i relativi proventi incassati? </p>
<p> Analisi  </p>
<p> La vendita di opere d&#8217;arte, preventivamente acquistate, mediante canali telematici in modo occasionale (ebay, aste on line, ecc. )  configurerebbe un’attività di carattere imprenditoriale commerciale con le relative conseguenze dal punto di vista fiscale. I proventi generati da tali operazioni, sebbene sporadiche, di compravendita, non sarebbero tassabili come redditi d&#8217;impresa ma, in quanto sorrette da un intento speculativo configurerebbero reddito diverso derivante da attività commerciali non esercitate abitualmente (in quanto ivi ricomprese anche quelle legate all’intermediazione nella circolazione dei beni ex art. 2195 Cod. Civ. ). Si è quindi in presenza di operazioni di natura commerciale “occasionali” da ricondurre nel disposto dell’art. 67, lett i) del Tuir. </p>
<p> Si evidenzia al riguardo che, per la Corte di Cassazione e la prassi dell’amministrazione finanziaria, affinché ricorra la figura dell&#8217;imprenditore commerciale non è necessario che “la funzione organizzativa dell&#8217;imprenditore costituisca un apparato strumentale fisicamente percepibile, poiché quest&#8217;ultimo può ridursi al solo impiego di mezzi finanziari, sicché la qualifica di imprenditore deve essere attribuita anche a chi utilizzi e coordini un proprio capitale per fini produttivi. E&#8217;, poi, del tutto irrilevante che l&#8217;esercizio dell&#8217;impresa si esaurisca in un singolo affare, poiché anche il compimento di un unico affare può costituire impresa quando implichi l&#8217;esecuzione di una serie coordinata di atti economici”. </p>
<p> Soluzione  </p>
<p> Il collezionista privato che investe capitali, al fine di svolgere attività di vendita on line ,ad esempio su e – bay o aste on line, di oggetti di antiquariato o d&#8217;arte, anche acquistati a distanza di un considerevole lasso di tempo rispetto alla operazione di cessione, disponendo di un apparato organizzativo “virtuale” sarà soggetto passibile di imposta per il Fisco e ed i proventi incassati anche se “occasionalmente “ saranno tassati come redditi diversi ex art 67 lettera i) del tuir. </p>
</p>
<p> Per ricevere un parere o una consulenza fiscale – tributaria ed essere assistiti step by step nella vostra attività professionale o progettualità d&#8217;impresa,</p>
<p> contattateci subito al numero verde 800. 19. 27. 52! </p>
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		<title>Vendita di opere d&#8217;arte ricevute in eredità o donazione:  il collezionista deve pagare le imposte sui guadagni  incassati? Se si, quando?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/vendita-di-opere-darte-ricevute-in-eredit224-o-donazione-il-collezionista-deve-pagare-le-imposte-sui-guadagni-incassati-se-si-quando/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2017 10:05:42 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale - tributaria all'acquisto e vendita di opere d'arte per imprese, professionisti,  collezionisti e autori<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/vendita-di-opere-darte-ricevute-in-eredit224-o-donazione-il-collezionista-deve-pagare-le-imposte-sui-guadagni-incassati-se-si-quando/">Vendita di opere d&#8217;arte ricevute in eredità o donazione:  il collezionista deve pagare le imposte sui guadagni  incassati? Se si, quando?</a> was first posted on Marzo 9, 2017 at 11:05 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> La vendita di beni d&#8217;antiquariato o altre opere d&#8217;arte, ricevuti in eredità, da parte di un collezionista d&#8217;arte privato, costituisce reddito d&#8217;impresa tassabile ex art 55 TUIR? Quando  il soggetto che non dichiara i relativi proventi, potrà essere destinatario di avvisi di accertamento legittimamente emessi dal Fisco  per il recupero delle imposte non versate?   </p>
<p> Quesito </p>
<p> La vendita di beni d&#8217;antiquariato o altre opere d&#8217;arte, ricevuti in eredità, da parte di un collezionista d&#8217;arte privato, costituisce reddito d&#8217;impresa tassabile ex art 55 TUIR? Quando  il soggetto che non dichiara i relativi proventi, potrà essere destinatario di avvisi di accertamento legittimamente emessi dal Fisco  per il recupero delle imposte non versate? </p>
<p> Analisi  </p>
<p> In linea preliminare, ai fini di un corretto inquadramento del trattamento fiscale applicabile , occorre delineare una distinzione tra : </p>
<p> vendita di opere d’arte o d’antiquariato da parte di un soggetto privato, qualificabile come “collezionista” svolta in modo occasionale, non sorretta da uno scopo speculativo quindi non volto alla realizzazione di un profitto. Se quindi il collezionista si limita ad operare come “mercante d’arte”, i corrispettivi incassati non saranno  passibili di tassazione come nell&#8217;ipotesi in cui un privato venda opere d’arte ricevute in successione o donazione. L&#8217;irrilevanza fiscale ricorre indipendentemente dall’ammontare degli introiti, sia nel caso di vendita ”in blocco” con un unico atto, sia se “frammentata” in tempi diversi anche nei confronti di più acquirenti sempre a condizione che manchi sistematicità ed una seppur  minima organizzazione imprenditoriale. </p>
<p> cessione di opere artistiche integrante invece un’attività finalizzata alla produzione o allo scambio di beni e servizi ed esercitata in maniera organizzata (cioè attraverso una struttura “eteroorganizzata”), economica (cioè con modalità che consentono quantomeno la copertura dei costi) e professionale (ossia in maniera abituale e non occasionale), i relativi  proventi potrebbero essere tassabili ex art. 55 del TUIR come redditi d’impresa. </p>
<p> NB in tal caso, se il Fisco volesse qualificare l’attività come imprenditoriale sarebbe tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 2082 c. C. </p>
<p> Attenzione :  né il numero delle operazioni compiute, né l’ammontare delle stesse risultano essere rilevanti ai fini dell&#8217;assoggettamento a tassazione dei proventi realizzati, perché ciò che rileva sono il modus operandi e le finalità concretamente perseguite. </p>
<p> Questo significa che gli  obblighi relativi agli adempimenti di natura formale (contabili e fiscali) scattano se l&#8217;attività è posta in essere  in via professionale ed abituale: ne rappresentano elementi sintomatici la regolarità, la sistematicità e la ripetitività con cui il soggetto realizza atti economici finalizzati al raggiungimento di uno scopo. </p>
<p> Soluzione  </p>
<p> Il collezionista privato che vende con operazioni “isolate” opere artistiche ricevute in successione o donazione non dovrà dichiarare i relativi proventi ( anche se elevati) come redditi d&#8217;impresa quindi potrà fondatamente ricorrere avverso eventuali avvisi di accertamento dell&#8217;agenzia delle Entrate riferiti a tali entrate reddituali. </p>
<p> Non è qualificabile come imprenditore commerciale chi acquista e/o vende opere d’arte oppure oggetti d’antiquariato per incrementare la propria collezione al fine di goderne liberamente senza essere mosso dalla finalità principale di realizzarne un guadagno. </p>
<p> Lo stesso principio si applica nel caso di dismissione di una collezione, ancorché realizzata in più atti effettuati in tempi diversi. La stessa amministrazione finanziaria nella risoluzione  n. 5/2001, ha escluso che la rivendita di beni ricevuti a titolo di liberalità possa qualificarsi come attività commerciale sia pure occasionale in base al presupposto che non sia ravvisabile “l&#8217;elemento dell&#8217;intermediazione nello scambio dei beni ma una semplice operazione di dismissione patrimoniale”. </p>
<p> NB  L&#8217;esclusione della tassazione non viene meno se un’operazione possa generare un profitto qualora questo non fosse originariamente voluto e se, soprattutto, il soggetto agente non risulti dotato di un’organizzazione imprenditoriale. </p>
<p> La risposta al quesito è supportata dalla giurisprudenza tributaria nei seguenti termini:“La compravendita di opere d’arte di un collezionista non configura attività d’impresa e quindi non è soggetta a tassazione”. Così ha statuito la Commissione Tributaria Regionale della Toscana la quale, con la sentenza n. 826/31/16 del 21/01/2016 ha escluso, con riferimento ad un contribuente pensionato destinatario degli avvisi di accertamento dell&#8217;Agenzia delle Entrate per il recupero Irpef, Iva, Irap e contributi Inps, la parallela realizzazione di attività imprenditoriale, difettando i requisiti ex art 2082 del c. C. Che presuppongono a tal fine la professionalità e la specifica organizzazione economica. </p>
<p>
</p>
<p> Per ricevere un parere o una consulenza fiscale – tributaria ed essere assistiti step by step nella vostra attività professionale o progettualità d&#8217;impresa,</p>
<p> contattateci subito al numero verde 800. 19. 27. 52! </p>
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