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	<title>circolare 38 2011 agenzia entrate | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>circolare 38 2011 agenzia entrate | Commercialista.it</title>
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		<title>Un ente no profit che vuole intestarsi un marchio deve pagare  l&#8217;imposta di registro?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2017 10:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale-tributaria all' applicazione dell'imposta di registro, di bollo e tasse di concessione governativa  per gli enti no profit: come “difendersi” dal Fisco<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/un-ente-no-profit-che-vuole-intestarsi-un-marchio-deve-pagare-limposta-di-registro/">Un ente no profit che vuole intestarsi un marchio deve pagare  l&#8217;imposta di registro?</a> was first posted on Febbraio 9, 2017 at 11:43 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Una ONLUS operante nel settore socio-educativo e ludico è tenuta al versamento dell&#8217;imposta di registro e di bollo? Illustriamo una breve guida tributaria che possa consentire alle associazioni operanti nei settori di utilità sociale senza scopo di lucro, di conoscere i benefits fiscali spettanti e disporre di un valido strumento per l&#8217;esercizio dei propri diritti nei confronti dell&#8217;Amministrazione Finanziaria, in sede di registrazione di atti costitutivi, modifiche e atti connessi alle attività istituzionali espletate. </p>
<p> Il caso</p>
<p> Una ONLUS operante nel settore socio-educativo e ludico per bambini con disabilità neuromotorie, decide di registrare un marchio per tutelare la propria attività no profit e valorizzarla per la diffusione sul territorio. </p>
<p> In tal caso dovrà versare l&#8217;imposta di registro e gli agli oneri accessori previsti a livello fiscale? </p>
<p> Prima di provare a rispondere al quesito, forniamo alle associazioni interessate una guida pratica per conoscere i propri benefits fiscali sul punto e tutelarsi verso l&#8217;Agenzia delle Entrate. </p>
<p> Una guida tributaria per il no profit sull&#8217;imposta di registro, di bollo e tasse di concessione governativa, utile a “difendersi” dal Fisco  </p>
<p> La legge sul volontariato 266/1991 prevede con riferimento all&#8217;imposta di registro, un particolare regime agevolativo rivolto alle associazioni di volontariato regolarmente iscritte nei registri regionali e provinciali, fermo restando che le OdV iscritte sono considerate in ogni caso ONLUS ai sensi dell&#8217;articolo 10, comma 8, DLgs. N. 460/97. </p>
<p> Illustriamo quindi una breve guida che possa consentire alle associazioni operanti nei settori di utilità sociale senza scopo di lucro, di conoscere i benefits fiscali spettanti in punto di imposta di registro e di bollo  e  disporre di un valido strumento per l&#8217;esercizio dei propri diritti nei confronti dell&#8217;Amministrazione Finanziaria, a fronte di eventuali rifiuti opposti dagli uffici dell&#8217;Agenzia delle Entrate in sede di registrazione di atti costitutivi , modifiche e atti connessi alle attività istituzionali espletate. </p>
<p> Le leggi e i documenti da indicare per dissipare i “dubbi” degli uffici fiscali  </p>
<p> Il comma 1, articolo 8, della legge 266/91 prevede che gli atti costitutivi delle suddette organizzazioni e quelli relativi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall&#8217;imposta di bollo e di registro. Quindi, l&#8217;agevolazione concerne non solo la registrazione dell&#8217;atto costitutivo e lo statuto, ma tutti gli atti riguardanti lo specifico esercizio dell&#8217;attività tipica dell&#8217;associazione di volontariato;</p>
<p>successivamente, su tale argomento, l&#8217;Amministrazione Finanziaria si è espressa con Circolare del Ministero delle Finanze n. 3 del 25 febbraio 1992 confermando tale esenzione e in particolare che nelle ipotesi previste, la formalità della registrazione, agli effetti dell&#8217;imposta di registro, dovrà essere eseguita senza il pagamento dell&#8217;imposta&#8221;;</p>
<p>la Risoluzione Ministeriale del Ministero delle Finanze n. Di protocollo 300028 del 29 maggio 1993 è successivamente intervenuta, sempre sul merito di tale questione, in risposta a un preciso quesito di un&#8217;associazione di volontariato si espressa nei medesimi termini di cui sopra;</p>
<p> Inoltre su tale agevolazione, riguardante l&#8217;imposta di registro, incidentalmente, la Risoluzione Ministeriale n. 194/E del 21 dicembre 2000 ha stabilito che : &#8220;. Il legislatore per le associazioni di volontariato d cui alla legge 266 del 1991, ha previsto l&#8217;esenzione dell&#8217;imposta in funzione delle finalità dell&#8217;atto e quindi. Conferma la specialità del regime agevolativi previsto per gli organismi di volontariato e, quindi, dei principi che lo governano&#8221;;</p>
<p>ancora, anche la Corte Costituzionale con ordinanza n. 181 del 4 maggio 2005, ha ribadito nell&#8217;estensione dell&#8217;ordinanza (in margine ad altro argomento) il diritto per le associazioni di volontariato all&#8217;esenzione da imposta di registro. </p>
<p> L&#8217;agevolazione fiscale si può chiedere prima dell&#8217;iscrizione al Registro di volontariato? </p>
<p> La circolare 38 -2011 dell&#8217;Agenzia delle Entrate ad ulteriore supporto dell&#8217;esenzione dall&#8217;imposta di registro per le ONLUS, al paragrafo 1, pagine 3 e 4, ha definitivamente chiarito, ponendosi come importante documento di prassi, che  l&#8217;agevolazione va concessa immediatamente alla costituzione dell&#8217;organizzazione di volontariato anche se, ovviamente, all&#8217;atto di costituzione la stessa non è ancor iscritta al Registro del Volontariato. L&#8217;esonero dall&#8217;imposta di registro è quindi usufruibile prima dell&#8217;iscrizione negli appositi registri ma occorrerà la tempestiva comunicazione all&#8217;ufficio locale dell&#8217;Agenzia delle Entrate che ha provveduto alla registrazione dell&#8217;atto costitutivo, circa l&#8217;avvenuta iscrizione nel registro delle organizzazioni di volontariato&#8221;. </p>
<p> Imposta di bollo</p>
<p> Quanto sopra descritto sopra vale anche rispetto all&#8217;imposta di bollo che non dovrà essere pagata. </p>
<p> Documenti di riferimento a supporto dell&#8217;agevolazione fiscale  </p>
<p> Risoluzione Ministeriale del 7 ottobre 1994 numero di Prot. 10-218;</p>
<p> La Risoluzione Ministeriale del 5 giugno 1995 protocollo 138;</p>
<p> Articolo 17 del D. Lvo 460/97;</p>
<p> Nella Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall&#8217;imposta di bollo in modo assoluto, dopo l&#8217;articolo 27, è aggiunto in fine, il seguente: &#8220;Art. 27-bis &#8211; 1. Atti, documenti, istanze contratti, nonché copie anche se dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)&#8221;. </p>
<p> Esempio: l&#8217;imposta di bollo non sarà dovuta da una ONLUS in caso di apertura di un conto corrente bancario intestato all&#8217;associazione </p>
<p> Esonero dal pagamento delle Tasse di CC. GG. (tasse di concessione governativa) e dei bolli per le domande di marchio da parte degli enti no profit</p>
<p> Le agevolazioni relative all&#8217;esonero dal pagamento di tasse di concessione governativa e bolli  si applicano alle:  </p>
<p> ONLUS &#8211; Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, così come definite dal dlgs. N. 460/1997, articolo 10, iscritte, ai sensi dell&#8217;art. 11 dello stesso decreto,  nell&#8217;anagrafe delle Onlus, tenuta dal Ministero delle Finanze &#8211; Agenzia Regionale delle Entrate;</p>
<p> Federazioni Sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, oltre a società ed associazioni sportive dilettantistiche;</p>
<p> Sono equiparate alle Onlus, e quindi rientrano nel regime di esenzione, le Associazioni di Volontariato e le Cooperative sociali, che siano iscritte nell&#8217;apposito registro tenuto dalla Regione. </p>
<p> Ratio delle agevolazioni fiscali in punto di marchi  </p>
<p> Nella ordinanza collegiale del Tribunale di Roma 19/12/2014 che si è pronunciata sulla legittimità del marchio di un&#8217;associazione e sulla qualificazione giuridica delle Associazioni/Fondazioni sotto il profilo della tutela dei segni distintivi, si afferma che “tali funzioni risiedono nell&#8217;esigenza che, in un&#8217;economia di mercato concorrenziale, siano resi possibili l&#8217;individuazione e il riconoscimento delle realtà imprenditoriali presso tutti coloro che vi operano, anche a diverso livello” dunque anche non lucrativo. </p>
<p> Nel caso di specie si tratta di un brand non connesso ad erogazione di servizi tipicamente aziendali, ma ad un&#8217;attività di utilità sociale (socio educativo e ludica per bambini affetti da disabilità) dunque intrecciata funzionalmente ai fini statutari: quindi, il valore dell&#8217;atto di registrazione del marchio risulta privo di quel valore negoziale &#8211; economico o di affari incorporato nel documento che l&#8217;imposta di registro mira tipicamente a percuotere  </p>
<p> E&#8217; quindi configurabile una palese asimmetria tra il trattamento del marchio ai fini commerciali e le implicazioni di ordine economico, finanziario e fiscali di un brand registrato da una ONLUS. </p>
<p> Spunti per l&#8217;autotutela tributaria. </p>
<p> Per ulteriori approfondimenti si consiglia la lettura la risoluzione del 6 giugno 1994 numero prot. 166 e la risoluzione n. 164 del 23 luglio 1996 che ribadiscono l&#8217;esenzione dalle imposte di registro e di bollo per gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato e per quelli connessi allo svolgimento delle loro attività. </p>
<p> Conclusione  </p>
<p> Dunque tornando al nostro caso, la registrazione del marchio dell&#8217;ONLUS potrebbe essere logicamente inquadrato come atto relativo allo svolgimento dell&#8217;attività di solidarietà sociale che caratterizza lo scopo istituzionale dell&#8217;ente, dunque lo stesso dovrebbe essere fuori dall&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;imposta di registro a norma dell&#8217;art 8 L 266/1991. </p>
<p> Quindi la ONLUS non dovrebbe essere tenuta al pagamento dell&#8217;imposta di registro. </p>
<p> Al massimo l&#8217;onere che potrebbe essere eventualmente  richiesto, corrisponderebbe ad una  imposta di registro in misura fissa. </p>
<p>
</p>
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