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	<title>cig &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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		<title>Due Diligence Lavoro</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cassa integrazione guadagni]]></category>
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					<description><![CDATA[Affidaci la due diligence del lavoro per la tua azienda o per l&#8217;analisi di un potenziale acquisto, abbiamo commercialisti, tributaristi, legali e consulenti del lavoro esperti in analisi dei rischi, richiedi un preventivo gratuito.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/due-diligence/due-diligence-lavoro/">Due Diligence Lavoro</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Affidaci la due diligence del lavoro per la tua azienda o per l&#8217;analisi di un potenziale acquisto, abbiamo commercialisti, tributaristi, legali e consulenti del lavoro esperti in analisi dei rischi, richiedi un preventivo gratuito.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/due-diligence/due-diligence-lavoro/">Due Diligence Lavoro</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Cassa integrazione guadagni: nuovo decreto in uscita</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cassa-integrazione-guadagni-nuovo-decreto-in-uscita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 11:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
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					<description><![CDATA[Il comunicato n. 131 pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 12 giugno 2020 preannuncia l’uscita di un nuovo decreto dedicato all'integrazione salariale<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cassa-integrazione-guadagni-nuovo-decreto-in-uscita/">Cassa integrazione guadagni: nuovo decreto in uscita</a> was first posted on Giugno 15, 2020 at 1:24 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso 12 giugno è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze il comunicato n. 131 il quale comunica che al prossimo Consiglio dei ministri sarà presente nei punti dell’ordine del giorno un nuovo decreto legge, al momento in fase di redazione e in concerto con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali. 
</p>
<p></p>
<p>Lo scorso 12 giugno è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze il comunicato n. 131 il quale comunica che al prossimo Consiglio dei ministri sarà presente nei punti dell’ordine del giorno un nuovo decreto legge, al momento in fase di redazione e in concerto con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali. 
</p>
<p>Tale decreto permetterà alle aziende che hanno esaurito le 14 settimane di cassa integrazione previste dai precedenti decreti approvati dal Governo, di anticipare le ulteriori 4 settimane di cui al decreto rilancio. </p>
<p>Pertanto, i lavoratori avranno una garanzia sulla continuità del sostegno al reddito. </p>
<p>
</p>
<p></p>
<p>Sei un imprenditore e vuoi consulenza sulla materia trattata da questo articolo?  </p>
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<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cassa-integrazione-guadagni-nuovo-decreto-in-uscita/">Cassa integrazione guadagni: nuovo decreto in uscita</a> was first posted on Giugno 15, 2020 at 1:24 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Cassa Integrazione Guadagni</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cassa-integrazione-guadagni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2020 09:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
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					<description><![CDATA[L’avviso n. 1118 dell’INPS del 12 Marzo 2020 specifica le modalità di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario ai sensi degli artt. 13 e14 del decreto legge n.9/2020 aggiungendo le nuove causali “Covid-19 d.l. n.9/2020” e “Covid-19 interruzione CIGS – d.l. n.9/2020”<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cassa-integrazione-guadagni/">Cassa Integrazione Guadagni</a> was first posted on Marzo 13, 2020 at 10:24 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il 2 marzo 2020 è entrato in vigore il decreto legge n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il Capo II del già menzionato decreto prevede una serie di misure speciali a sostegno dei datori di lavoro e dei lavoratori che svolgono l’attività lavorativa nei Comuni individuati nell&#8217;allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 stessa data. </p>
<p>Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il 2 marzo 2020 è entrato in vigore il decreto legge n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il Capo II del già menzionato decreto prevede una serie di misure speciali a sostegno dei datori di lavoro e dei lavoratori che svolgono l’attività lavorativa nei Comuni individuati nell&#8217;allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 stessa data.  Al momento, si rende necessario fornire indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle domande di concessione delle prestazioni di integrazione salariale disciplinate dagli artt. 13 e 14 del d. L. N. 9/2020, per le quali sono state rilasciate nuove e specifiche causali.  </p>
<p>L’Istituto monitora costantemente il continuo succedersi dei provvedimenti legislativi e regolamentari adottati per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto e, pertanto, si fa riserva di rilasciare nuove ed ulteriori istruzioni che amplino, integrino o modifichino quelle fornite con il presente messaggio. </p>
<p>Le domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario possono essere presentate dai datori di lavoro, con la nuova causale denominata “COVID-19 d. L. N. 9/2020”, esclusivamente nei seguenti casi: </p>
<p>a) se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive/plessi organizzativi site nei Comuni del citato allegato 1; </p>
<p>b) se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive o plessi organizzativi collocate al di fuori dei Comuni del citato allegato 1, con riferimento ai soli lavoratori residenti o domiciliati nei già detti Comuni, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa stessa. </p>
<p>Termine di presentazione: In deroga all’art. 15, comma 2, e all’art. 30, comma 2, del D. Lgs. 148/2015, le domande di accesso alla cassa integrazione ordinaria e all&#8217;assegno ordinario con la causale sopra indicata devono essere presentate alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all&#8217;ubicazione dell’unità produttiva, esclusivamente in via telematica, entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. </p>
<p>Modalità di presentazione: La domanda per accedere alle prestazioni di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario è disponibile nel portale INPS www. Inps. It nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”. La domanda è altresì disponibile nel portale “Servizi per le aziende ed i consulenti”, con le consuete modalità. E’ possibile utilizzare l’apposita causale denominata “COVID-19 d. L. N. 9/2020”. </p>
<p>Modalità di presentazione: L’art. 14 prevede la possibilità per le imprese beneficiarie di integrazioni salariali straordinarie (ad esempio, per contratto di solidarietà o per riorganizzazione) che devono sospendere il programma di CIGS a causa del blocco totale dell’attività lavorativa, di accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario previsto dall’art. 13. In tali casi, le aziende che hanno unità produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza COVID-19 – individuate nell&#8217;allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 – nonché le imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa, possono richiedere l’integrazione salariale ordinaria, seguendo le modalità di cui al precedente paragrafo, con causale “COVID-19 – interruzione CIGS d. L. N. 9/2020”. </p>
<p> Per qualsiasi informazione rispondete alla seguente email: RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cassa-integrazione-guadagni/">Cassa Integrazione Guadagni</a> was first posted on Marzo 13, 2020 at 10:24 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Assistenza diretta a fronteggiare la crisi di liquidità legata al Coronavirus – covid-19</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assistenza-diretta-a-fronteggiare-la-crisi-di-liquidit224-legata-al-coronavirus-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 09:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
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					<description><![CDATA[Come aiutare le imprese a fronteggiare e superare la crisi<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assistenza-diretta-a-fronteggiare-la-crisi-di-liquidit224-legata-al-coronavirus-covid-19/">Assistenza diretta a fronteggiare la crisi di liquidità legata al Coronavirus – covid-19</a> was first posted on Marzo 12, 2020 at 10:48 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Assistenza diretta a fronteggiare la crisi di liquidità legata al Coronavirus – covi-19</h2>
<p>L’emergenza Coronavirus – Covid-19, deve essere fronteggiata in modo tempestivo dalle aziende, deve essere determinato in Via immediata il fabbisogno finanziario di breve periodo (da 1 a 5 mesi) e di medio (fine sei mesi – fine anno), il calcolo del fabbisogno finanziario indica quanti soldi occorrono per tenere l’azienda in piedi, quanti assorbimenti di liquidità subisce l’azienda. Il servizio è diretto a valutare l’impatto della crisi e drenare liquidità pro norma, attraverso richieste lecite al sistema bancario (es. Sospensione dei pagamenti per un anno delle quote capitali), il ricorso agli ammortizzatori sociali (in modo diretto o indiretto), agevolazioni fiscali e/o rinvio dei pagamenti pro norma, l’assistenza è rivolta a livello:</p>
<p>A.      finanziario (sistema Banca – Abi – Casa deposito e prestiti);</p>
<p>B.      fiscale;</p>
<p>C.      gestione degli ammortizzatori sociali per le risorse umane dell’azienda.</p>
<h2>E’ fondamentale determinare il fabbisogno finanziario per ogni azienda:</h2>
<p>·       al 31. 03. 2020;</p>
<p>·       al 30. 04. 2020;</p>
<p>·       al 31. 05. 2020;</p>
<p>·       alla data del 31. 07. 2020 (prevista nel primo dpcm come fine stimata dell’emergenza nazionale);</p>
<p>·       al 30. 09. 2020;</p>
<p>·       al 31. 12. 2020.</p>
<h2>Il servizio di assistenza diretto a fronteggiare la crisi di liquidità legata al Coronavirus – covi-19 è rivolto ad:</h2>
<p>a)     aziende di piccole, medie e grandi dimensioni (ss, sas snc, cooperative, srl, spa);</p>
<p>b)    ditte individuali commercianti ed artigiani;</p>
<p>c)     enti del Terzo Settore (SSD, ASD, ODV, Assocazioni di categoria, APS);</p>
<p>d)    commercialisti e tributaristi (formazione);</p>
<p>e)     consulenti e professionisti di qualsiasi categoria;</p>
<p>f)     consulenti senz’albo;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assistenza-diretta-a-fronteggiare-la-crisi-di-liquidit224-legata-al-coronavirus-covid-19/">Assistenza diretta a fronteggiare la crisi di liquidità legata al Coronavirus – covid-19</a> was first posted on Marzo 12, 2020 at 10:48 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>SVILUPPATORE FREELANCE  2.1: LAVORATORE DIPENDENTE E PICCOLO IMPRENDITORE ESONERO DAI  CONTRIBUTI INPS</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sviluppatore-freelance-21-lavoratore-dipendente-e-piccolo-imprenditore-esonero-dai-contributi-inps/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2018 22:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2.0 Lavoratore autonomo]]></category>
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					<description><![CDATA[guida fiscale per lavorati autonomi sviluppatori di web application iphone android<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sviluppatore-freelance-21-lavoratore-dipendente-e-piccolo-imprenditore-esonero-dai-contributi-inps/">SVILUPPATORE FREELANCE  2.1: LAVORATORE DIPENDENTE E PICCOLO IMPRENDITORE ESONERO DAI  CONTRIBUTI INPS</a> was first posted on Gennaio 3, 2018 at 11:30 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Sviluppatore Freelance guida 2. 1: Lavoratore dipendente e piccolo imprenditore iscritto sezione speciale CCIAA: esonero dai  contributi Inps</h2>
<p>Gent. Mo Dottor Ferretti Buongiorno, sono dipendente a tempo indeterminato full time presso una Spa  settore industriale information tecnology, attualmente sono in cassa integrazione, vorrei aprire una partita Iva per sviluppare e vendere applicazioni mobile per android – iphone. Quali oneri contributivi e fiscali devo sostenere? Può chiarire la mia posizione sia in caso di perdurare dello stato di cassa integrazione che di reintegro della normale attività lavorativa da dipendente? Inoltre, sarei tenuto comunque a versare contributi Inps anche per tale attività o è possibile usufruire dell&#8217;esenzione perché già li verso come lavoro Dipendente?</p>
<h2>Estratto del parere</h2>
<p>In primo luogo si deve inquadrare il tipo di attività svolta in regime di partita iva. Se trattasi di attività di piccola impresa industriale, artigianale o commercio avremo un tipo di trattamento. Se trattasi di attività di consulenza non tutelata da un albo protetto (ingegneri, architetti, commercialisti, etc. ) dovremmo discernere un altro tipo di trattamento previdenziale.</p>
<h2>Caso della Consulenza Generica senza cassa</h2>
<p>In tale situazione, il titolare di partita iva si iscrive alla Gestione Separata (GS) dell’INPS,  non versa contributi fissi ma a percentuale sul reddito dichiarato prossima al 28,72% (comprensiva della indennità di maternità). Se il reddito è zero i contributi non sono dovuti.   Se il reddito è superiore allo zero, da giugno dell’anno successivo, si iniziano a versare i contributi tramite F24 attraverso le stesse  scadenze  per le rate del versamento delle imposte sui redditi.</p>
<p>La GS prevede, nella situazione del titolare di partita IVA già dipendente di altra impresa ed iscritto INPS, il versamento ridotto della percentuale al 19,72% (comprensiva della indennità di maternità).</p>
<h2>Caso del piccolo imprenditore iscritto nella Sezione Speciale della CCIAA</h2>
<p>Questa situazione coincide  con la Sua fattispecie “Sviluppatore – Creatore di applicazioni free lance mobile android e Iphone”. Il soggetto in questione si iscrive in CCIAA sezione speciale, piccolo imprenditore e chiederà l’iscrizione all’INPS  commercio/artigianato. In tale situazione, a differenza di quanto  disciplinato per la GS, applica il principio della attività prevalente (monte ore e reddito dichiarato). Con Comunica (pratica di invio atti ed info alla CCIAA) si ottengono una serie di informazioni e producono una serie di atti cittadino-amministrazione, tra cui il rilascio della partita IVA, l’iscrizione in CCIAA, il rilascio del numero REA, la comunicazione delle eventuali unità locali, etc. L&#8217;imprenditore sarà automaticamente iscritto a cura della stessa Camera di Commercio di riferimento alla Gestione Commercio Inps ed Inail.  E’ altamente consigliato di recarsi successivamente all&#8217;iscrizione, presso gli sportelli degli enti previdenziale (INPS) ed assistenziale (INAIL), muniti di documentazione utile (Cud, ultime tre buste paga, ect. ) per richiedere la revoca delle sopracitate iscrizioni. L’INPS e L’INAIL a questo punto provvederano a fare gli opportuni controlli ed anno per anno verificheranno la permanenza ed il rispetto del criterio di prevalenza del lavoro subordinato  a tempo indeterminato rispetto a quello autonomo.    Infatti, per poter qualificare un lavoro dipendente come lavoro/attività prevalente è necessario determinare il monte ore settimanali ed il reddito annuale da dichiarazione dei redditi (Unico PF o 730). Una volta acquisiti tali dati, Se il lavoro dipendente risulta pertanto quello prevalente il lavoratore intenzionato ad avviare una nuova attività di impresa commerciale non sarà tenuto al versamento di ulteriori contributi previdenziali.</p>
<p>Se il lavoro autonomo risulterà prevalente, dovrà altresì versare i contributi fissi all’INPS e provvedere al corretto computo della quota parte calcolata a percentuale per quanto eccede il reddito minimale.  Resta salva la verifica per definire la posizione contributiva del lavoratore dipendente, da inquadrare caso per caso.</p>
<p>N. B. Nel caso  della Cassa Integrazione, il lavoratore dipendente, non solo dovrà versare i contributi alle casse di competenza (GS a % dall’anno successivo o subito i fissi con INPS generica commercio/artigianato e poi a percentuale in dichiarazione dei redditi) per l’attività a partita iva ma, anno per anno si vedrà abbattuto quanto percepito a titolo di supporto dalla CIG con il reddito prodotto e dichiarato come  titolare di partita iva.</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/sviluppatore-freelance-21-lavoratore-dipendente-e-piccolo-imprenditore-esonero-dai-contributi-inps/">SVILUPPATORE FREELANCE  2.1: LAVORATORE DIPENDENTE E PICCOLO IMPRENDITORE ESONERO DAI  CONTRIBUTI INPS</a> was first posted on Gennaio 3, 2018 at 11:30 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Termine di scadenza per gli arretrati Cig</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/termine-di-scadenza-per-gli-arretrati-cig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ellison Desogus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2017 15:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[arretrati cig]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione guadagni]]></category>
		<category><![CDATA[cig]]></category>
		<category><![CDATA[flusso uniemens]]></category>
		<category><![CDATA[regolarizzazione cig]]></category>
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					<description><![CDATA[Il contributo dovrà essere regolarizzato attraverso il flusso Uniemens<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/termine-di-scadenza-per-gli-arretrati-cig/">Termine di scadenza per gli arretrati Cig</a> was first posted on Gennaio 24, 2017 at 4:09 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il contributo addizionale Cig (Cassa Integrazione Guadagni), compresi gli arretrati, dovrà essere pagato entro il 18 aprile; questo quanto emerge dall’Inps per la gestione ed il versamento mensile del nuovo contributo in caso di utilizzo della cassa integrazione. </p>
<p>Il contributo addizionale Cig (Cassa Integrazione Guadagni), compresi gli arretrati, dovrà essere pagato entro il 18 aprile; questo quanto emerge dall’Inps per la gestione ed il versamento mensile del nuovo contributo in caso di utilizzo della cassa integrazione. </p>
<p>Il contributo Cig è una prestazione economica erogata dall’Inps per integrare o sostituire la retribuzione di lavoratori in aziende che affrontano situazioni di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione, conversione produttiva, privatizzazioni, fallimento ecc. </p>
<p>Secondo l’articolo 5 del Dlgs 148/2015, il contributo è calcolato sulla retribuzione totale che il lavoratore avrebbe percepito per le ore non prestate; la misura del contributo varia in base alla durata di utilizzo del contributo Cig:</p>
<p>&#8211;       9% della retribuzione persa per il periodo di sospensione o riduzione, nei limiti di utilizzo di 52 settimane di Cig;</p>
<p>&#8211;       12 % della retribuzione persa oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane;</p>
<p>&#8211;       15% oltre le 104 settimane. </p>
<p>Le nuove regole si applicano alle domande che sono state presentate dal 24 settembre 2015, anche se riferite a sospensioni e riduzioni precedenti. </p>
<p>Tra i requisiti per la richiesta, troviamo per i lavoratori un rapporto di lavoro subordinato presso un’azienda destinataria della normativa Cig ed un’anzianità pari a 90 giorni lavorativi presso l’azienda che richiede il trattamento; per l’azienda invece aver occupato mediamente nei sei mesi precedenti la richiesta più di 15 dipendenti. </p>
<p>Con riferimento alla variabilità della misura, l’Inps stabilisce che si considerano solo i trattamenti di integrazione relativi alle istanze presentate dal 24 settembre 2015; con riferimento invece al momento in cui scatta l’obbligo del pagamento del contributo, questo decorre dal mese di paga successivo a quello di adozione del provvedimento di autorizzazione da parte dell’Inps. Per cui, se l’autorizzazione pervenisse nel mese di maggio 2017, il contributo del e gli arretrati dovranno essere esposti per la prima volta nel mese di giugno 2017. </p>
<p>La base di calcolo del contributo è rappresentata dalla retribuzione persa, determinata tenendo in considerazione anche l’incidenza delle mensilità aggiuntive ed indicata nel flusso Uniemens dell’elemento “differenze di accredito”; nella retribuzione persa non devono essere presi in considerazione gli aumenti retributivi disposti dai contratti collettivi aziende formalizzai nei sei mesi antecedenti il contratto di solidarietà. </p>
<p>La regolarizzazione dei periodi pregressi dovrà avvenire con il flusso Uniemens di marzo 2017, e con relativo pagamento entro il 18 aprile 2017. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/termine-di-scadenza-per-gli-arretrati-cig/">Termine di scadenza per gli arretrati Cig</a> was first posted on Gennaio 24, 2017 at 4:09 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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