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	<title>cessioni intracomunitarie &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>cessioni intracomunitarie &#8211; Commercialista.it</title>
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		<title>IVA intracomunitaria e operazioni estere</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/IVA-intracomunitaria-e-operazioni-estere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 11:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisti intracomunitari]]></category>
		<category><![CDATA[cessioni intracomunitarie]]></category>
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					<description><![CDATA[L’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) è un aspetto centrale della fiscalità, con regole complesse che variano non solo all&#8217;interno dei singoli Stati membri dell&#8217;Unione Europea (UE), ma anche a livello internazionale. Quando si tratta di operazioni estere, in particolare quelle intracomunitarie, la gestione dell&#8217;IVA assume una dimensione ancora più complessa. Questo articolo esplorerà in dettaglio [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/IVA-intracomunitaria-e-operazioni-estere/">IVA intracomunitaria e operazioni estere</a> was first posted on Agosto 1, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) è un aspetto centrale della fiscalità, con regole complesse che variano non solo all&#8217;interno dei singoli Stati membri dell&#8217;Unione Europea (UE), ma anche a livello internazionale. Quando si tratta di operazioni estere, in particolare quelle intracomunitarie, la gestione dell&#8217;IVA assume una dimensione ancora più complessa. Questo articolo esplorerà in dettaglio il funzionamento dell&#8217;IVA intracomunitaria e le implicazioni fiscali delle operazioni estere, offrendo una guida esaustiva per imprese e professionisti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Cos&#8217;è l&#8217;IVA Intracomunitaria?</h2>
<p>L&#8217;IVA intracomunitaria si applica alle operazioni di vendita di beni e servizi tra i paesi membri dell&#8217;Unione Europea. Il concetto di IVA intracomunitaria è stato introdotto per facilitare il commercio all&#8217;interno dell&#8217;UE, eliminando le barriere fiscali e semplificando il regime IVA per le transazioni transfrontaliere.</p>
<p>Quando un&#8217;azienda vende beni o fornisce servizi a un&#8217;altra azienda in un diverso Stato membro dell&#8217;UE, queste operazioni sono esenti dall&#8217;IVA nel paese di origine, ma sono soggette all&#8217;IVA nel paese di destinazione. Questo principio si basa sul meccanismo dell&#8217;inversione contabile (reverse charge), che trasferisce l&#8217;obbligo di pagamento dell&#8217;IVA dal fornitore al cliente.</p>
<h4>1.1. Il Funzionamento dell&#8217;Inversione Contabile</h4>
<p>L&#8217;inversione contabile è un meccanismo che si applica alle cessioni intracomunitarie di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti passivi d’imposta (ossia le imprese e i professionisti). In pratica, il venditore emette una fattura senza applicare l&#8217;IVA, indicando che l&#8217;operazione è intracomunitaria. Il compratore, a sua volta, contabilizza l&#8217;IVA nel proprio Stato membro e provvede a versarla secondo le norme locali.</p>
<p>Questo sistema ha due obiettivi principali:</p>
<ul>
<li><strong>Evitare la doppia imposizione</strong>: garantire che l&#8217;IVA sia applicata solo nel paese in cui avviene il consumo effettivo.</li>
<li><strong>Semplificare gli scambi commerciali</strong>: ridurre la burocrazia e gli adempimenti fiscali per le imprese che operano a livello internazionale.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>La Natura delle Operazioni Intracomunitarie</h2>
<p>Le operazioni intracomunitarie possono essere suddivise principalmente in due categorie: le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari. È importante comprendere come funzionano entrambe queste categorie per una corretta gestione dell&#8217;IVA.</p>
<h4>2.1. Cessioni Intracomunitarie</h4>
<p>Le cessioni intracomunitarie si riferiscono alla vendita di beni da un&#8217;impresa stabilita in uno Stato membro a un&#8217;impresa situata in un altro Stato membro dell&#8217;UE. Tali cessioni sono esenti da IVA nel paese di origine, a condizione che siano soddisfatte alcune condizioni:</p>
<ul>
<li>Entrambe le parti coinvolte devono essere soggetti passivi IVA e registrati nel sistema VIES (VAT Information Exchange System).</li>
<li>I beni devono essere fisicamente trasportati da uno Stato membro all&#8217;altro.</li>
<li>L&#8217;acquirente deve fornire al venditore il proprio numero di partita IVA intracomunitaria.</li>
</ul>
<p>Il venditore emette una fattura senza IVA, indicando che si tratta di una cessione intracomunitaria, e riporta questa operazione nel modello Intrastat, che raccoglie informazioni sugli scambi intracomunitari.</p>
<h4>2.2. Acquisti Intracomunitari</h4>
<p>Gli acquisti intracomunitari avvengono quando un&#8217;azienda acquista beni da un&#8217;altra impresa situata in un altro Stato membro dell&#8217;UE. In questo caso, è l&#8217;acquirente a dover dichiarare e versare l&#8217;IVA nel proprio Stato membro, applicando l&#8217;inversione contabile.</p>
<p>L&#8217;acquirente è tenuto a:</p>
<ul>
<li>Auto-fatturarsi, cioè emettere una fattura per sé stesso, indicando l&#8217;IVA dovuta nel proprio paese.</li>
<li>Annotare la fattura sia nel registro degli acquisti che nel registro delle vendite, garantendo così la corretta contabilizzazione dell&#8217;IVA.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Le Prestazioni di Servizi Intracomunitari</h2>
<p>Oltre alla cessione di beni, l&#8217;IVA intracomunitaria si applica anche alle prestazioni di servizi. La regola generale per le prestazioni di servizi intracomunitari è che l&#8217;IVA deve essere applicata nel paese in cui il cliente utilizza i servizi, con alcune eccezioni.</p>
<h4>3.1. Servizi B2B (Business-to-Business)</h4>
<p>Nel caso di transazioni B2B, dove sia il prestatore del servizio che il cliente sono soggetti passivi d&#8217;imposta, l&#8217;IVA è applicata secondo il principio del “reverse charge”. Il prestatore emette una fattura senza IVA e il cliente, situato in un altro Stato membro, è responsabile del pagamento dell&#8217;IVA nel proprio paese.</p>
<h4>3.2. Servizi B2C (Business-to-Consumer)</h4>
<p>Per i servizi resi ai consumatori finali (B2C), l&#8217;IVA viene solitamente applicata nel paese in cui il prestatore del servizio è stabilito, con alcune eccezioni relative a specifici tipi di servizi, come quelli digitali, dove l&#8217;IVA è dovuta nel paese del consumatore.</p>
<h2></h2>
<h2>Adempimenti Fiscali: Modello Intrastat e Dichiarazioni</h2>
<p>Le imprese che effettuano operazioni intracomunitarie sono soggette a specifici obblighi dichiarativi. Uno dei principali adempimenti è la presentazione del modello Intrastat.</p>
<h4>4.1. Il Modello Intrastat</h4>
<p>Il modello Intrastat è una dichiarazione che deve essere presentata dalle imprese che effettuano cessioni o acquisti intracomunitari di beni e/o prestazioni di servizi. Questo modello consente alle autorità fiscali di monitorare i flussi commerciali all&#8217;interno dell&#8217;UE e di prevenire l&#8217;evasione fiscale.</p>
<p>La frequenza della presentazione del modello Intrastat dipende dal volume delle operazioni intracomunitarie:</p>
<ul>
<li><strong>Mensile</strong>: obbligatorio per chi supera determinati limiti di valore nelle operazioni.</li>
<li><strong>Trimestrale</strong>: per chi non supera tali limiti.</li>
</ul>
<p>Il modello Intrastat richiede l&#8217;indicazione di informazioni dettagliate su ogni operazione intracomunitaria, come il valore della transazione, il codice del bene o del servizio, e il numero di partita IVA del partner commerciale.</p>
<h4>4.2. Dichiarazione IVA e Comunicazioni Esterometro</h4>
<p>Oltre al modello Intrastat, le operazioni intracomunitarie devono essere riportate nella dichiarazione IVA annuale. Inoltre, dal 2019, le operazioni estere che non rientrano nel sistema Intrastat devono essere comunicate attraverso l&#8217;Esterometro, un adempimento che serve a tracciare le operazioni con soggetti non residenti nell&#8217;UE.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Operazioni Extra-UE: Importazioni ed Esportazioni</h2>
<p>Oltre alle operazioni intracomunitarie, le imprese devono gestire anche le operazioni con paesi extra-UE, che seguono regole diverse in materia di IVA.</p>
<h4>5.1. Importazioni</h4>
<p>L&#8217;importazione di beni da paesi extra-UE è soggetta all&#8217;IVA nel paese di destinazione, ossia dove i beni vengono immessi in consumo. L&#8217;IVA viene generalmente pagata al momento dello sdoganamento, insieme a eventuali dazi doganali. L&#8217;importatore può successivamente detrarre l&#8217;IVA pagata come credito d&#8217;imposta, se utilizzata nell&#8217;ambito della sua attività economica.</p>
<h4>5.2. Esportazioni</h4>
<p>Le esportazioni verso paesi extra-UE sono esenti da IVA nel paese di origine. Tuttavia, l&#8217;esportatore deve essere in grado di fornire prove adeguate che i beni sono stati effettivamente spediti fuori dall&#8217;UE. Le esportazioni esenti da IVA consentono all&#8217;esportatore di mantenere la competitività sui mercati internazionali, poiché il prezzo finale non include l&#8217;IVA.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Le Nuove Regole per il Commercio Elettronico (e-commerce)</h2>
<p>Con l&#8217;aumento del commercio elettronico, l&#8217;UE ha introdotto nuove regole per l&#8217;IVA, che mirano a garantire una tassazione equa e a ridurre le frodi. A partire dal 1° luglio 2021, le nuove normative prevedono un&#8217;estensione del sistema OSS (One Stop Shop) per semplificare la gestione dell&#8217;IVA per le vendite a distanza.</p>
<h4>6.1. Il Regime OSS (One Stop Shop)</h4>
<p>Il regime OSS consente alle imprese di dichiarare e versare l&#8217;IVA dovuta su tutte le vendite a distanza effettuate verso consumatori finali in altri Stati membri dell&#8217;UE attraverso un&#8217;unica dichiarazione elettronica, evitando così la necessità di registrarsi ai fini IVA in ciascun paese di destinazione. Questo regime si applica alle vendite di beni e servizi, comprese le prestazioni digitali.</p>
<h4>6.2. Soglia Unica per le Vendite a Distanza</h4>
<p>Una delle principali novità introdotte riguarda l&#8217;introduzione di una soglia unica di 10.000 euro per tutte le vendite a distanza all&#8217;interno dell&#8217;UE. Se un&#8217;impresa supera questa soglia, è obbligata ad applicare l&#8217;IVA del paese di destinazione e a utilizzare il regime OSS per la dichiarazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Le Frodi IVA e il Ruolo del Sistema VIES</h2>
<p>Le operazioni intracomunitarie sono particolarmente vulnerabili alle frodi IVA, come il &#8220;carosello&#8221; (o &#8220;vat carousel&#8221;), una pratica fraudolenta che sfrutta la complessità delle norme intracomunitarie per evadere l&#8217;IVA. Per combattere queste frodi, l&#8217;UE ha implementato vari strumenti, tra cui il sistema VIES.</p>
<h4>7.1. Il Sistema VIES (VAT Information Exchange System)</h4>
<p>Il VIES è un sistema elettronico che consente alle autorità fiscali degli Stati membri di scambiare informazioni sui soggetti registrati ai fini IVA e di verificare la validità dei numeri di partita IVA intracomunitaria. Questo strumento è fondamentale per prevenire le frodi IVA e garantire la correttezza delle operazioni intracomunitarie.</p>
<h4>7.2. Controlli e Sanzioni</h4>
<p>Le autorità fiscali effettuano controlli regolari sulle operazioni intracomunitarie, utilizzando i dati raccolti attraverso il VIES e il modello Intrastat. Le sanzioni per la mancata osservanza delle norme IVA possono essere severe, includendo ammende pecuniarie e, in casi gravi, azioni legali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Le Implicazioni Fiscali per le Imprese</h2>
<p>La corretta gestione dell&#8217;IVA intracomunitaria e delle operazioni estere è cruciale per le imprese che operano a livello internazionale. Oltre a garantire la conformità fiscale, una gestione efficiente dell&#8217;IVA può avere un impatto significativo sulla competitività e sulla redditività di un&#8217;azienda.</p>
<h4>8.1. Pianificazione Fiscale</h4>
<p>Le imprese devono pianificare attentamente le loro operazioni intracomunitarie e internazionali per ottimizzare il carico fiscale e minimizzare i rischi di non conformità. Questo include la scelta della struttura aziendale più efficiente, l&#8217;analisi delle implicazioni fiscali delle transazioni internazionali e la gestione accurata degli adempimenti IVA.</p>
<h4>8.2. Consulenza Fiscale e Supporto</h4>
<p>Data la complessità delle normative IVA, molte imprese scelgono di avvalersi di consulenti fiscali specializzati per gestire le operazioni intracomunitarie e internazionali. Un consulente esperto può fornire supporto nella redazione delle dichiarazioni IVA, nella presentazione del modello Intrastat e nella gestione delle relazioni con le autorità fiscali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Il Futuro dell&#8217;IVA Intracomunitaria: Prospettive e Sfide</h2>
<p>L&#8217;IVA intracomunitaria è destinata a evolversi ulteriormente nei prossimi anni, con l&#8217;UE che sta già lavorando a nuove riforme per migliorare la trasparenza e l&#8217;efficienza del sistema fiscale. Queste riforme mirano a ridurre le frodi IVA, semplificare la normativa e adattarla alle esigenze del commercio digitale.</p>
<h4>9.1. La Riforma del Sistema di IVA Unificata</h4>
<p>Una delle principali sfide future riguarda l&#8217;implementazione di un sistema di IVA unificata a livello europeo, che potrebbe sostituire l&#8217;attuale sistema basato su transazioni intracomunitarie esenti da IVA. Questo nuovo sistema, noto come &#8220;destinazione unica&#8221;, prevede che l&#8217;IVA sia versata direttamente nel paese di consumo finale, riducendo così le opportunità di frode.</p>
<h4>9.2. Impatto della Digitalizzazione</h4>
<p>La digitalizzazione del commercio e la crescente importanza dell&#8217;e-commerce rappresentano sfide e opportunità per la gestione dell&#8217;IVA. Le nuove regole per il commercio elettronico e l&#8217;introduzione del regime OSS sono solo i primi passi verso un sistema fiscale più moderno e adattato alle esigenze del mercato globale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Conclusioni</h2>
<p>Gestire l&#8217;IVA intracomunitaria e le operazioni estere richiede una conoscenza approfondita delle normative fiscali e un&#8217;attenzione costante agli adempimenti burocratici. Le imprese che operano a livello internazionale devono essere pronte a fronteggiare un ambiente normativo in continua evoluzione, adottando strategie di pianificazione fiscale efficaci e avvalendosi del supporto di esperti quando necessario.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/IVA-intracomunitaria-e-operazioni-estere/">IVA intracomunitaria e operazioni estere</a> was first posted on Agosto 1, 2024 at 1:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E &#8211; Commerce UE in regime forfettario: si applicano l&#8217;IVA ed il modello Intrastat?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/e-commerce-ue-in-regime-forfettario-si-applicano-liva-ed-il-modello-intrastat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2017 10:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida all' E- Commerce 2017 per free lance,professionisti e imprese<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/e-commerce-ue-in-regime-forfettario-si-applicano-liva-ed-il-modello-intrastat/">E &#8211; Commerce UE in regime forfettario: si applicano l&#8217;IVA ed il modello Intrastat?</a> was first posted on Marzo 6, 2017 at 11:04 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Un imprenditore  italiano, in regime forfettario, che esercita E &#8211; Commerce indiretto verso altri Paesi UE, come deve comportarsi ai fini Iva? L&#8217;operazione può qualificarsi come intracomunitaria con obbligo del modello Intrastat oppure è configurabile come cessione interna non imponibile Iva?  </p>
<p> Quesito  </p>
<p> Un imprenditore  italiano, in regime forfettario, che esercita e &#8211; commerce indiretto verso altri Paesi UE, come deve comportarsi ai fini Iva? L&#8217;operazione può qualificarsi come intracomunitaria con obbligo del modello Intrastat oppure è configurabile come cessione interna non imponibile Iva? </p>
<p> Analisi del caso e disciplina applicabile  </p>
<p> Scomponiamo adesso la fattispecie nei diversi “segmenti” che nella stessa convergono, al fine di elaborare la soluzione finale con il nostro parere fiscale – tributario ad hoc. </p>
<p> E – Commerce indiretto</p>
<p> Il commercio elettronico indiretto comprende le operazioni di vendita di beni materiali nelle quali la transazione commerciale avviene per via telematica ma il cliente riceve fisicamente la merce a domicilio, secondo i canali tradizionali, ossia tramite vettore o spedizioniere. </p>
<p> IVA nel commercio elettronico indiretto</p>
<p> Ai fini Iva, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione), come previsto dall’articolo 22 del d. P. R. N. 633 del 1972, né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’articolo 2, lettera oo), del d. P. R. 21 dicembre 1996, n. 696. </p>
<p> Il regime fiscale forfettario  </p>
<p> Il regime forfettario è oramai l’unico regime fiscale di vantaggio che può essere scelto dal contribuente e prevede un&#8217; imposta sostitutiva del 15% ridotta per le nuove attività al 5% per i primi cinque anni, da applicare sulla percentuale a forfait del volume d’affari ( indipendentemente dalla struttura dei costi sostenuti), con esclusione degli obblighi di tenuta della contabilità, della operatività dell&#8217;IVA e IRAP e della presentazione degli studi di settore. L&#8217;opzione è esecitabile senza vincoli anagrafici. </p>
<p> E &#8211; Commerce in regime forfettario  </p>
<p> Per poter aderire al regime di vantaggio e aprire un&#8217;attività di commercio elettronico, è necessario fare una previsione del fatturato. Il limite per l’attività di E-commerce è di 50. 000 Euro annui (rapportati ad anno) con un coefficiente di redditività del 40%. Il reddito imponibile sarà determinato applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi, il coefficiente di redditività. Sul reddito imponibile così determinato si applicherà un’imposta sostitutiva del 5% per i primi 5 anni per poi passare al 15%. </p>
<p> Modello Intrastat</p>
<p> Il modello Intrastat, denominato anche Elenco Intrastat, è stato introdotto dall’art. 50 del D. L. 331/1993 a seguito dell’abolizione delle barriere doganali all’interno della Comunità Europea nel 1993. </p>
<p> Tale sistema consiste in un insieme di procedure e attività fiscali volte a consentire il monitoraggio da parte dell’Agenzia delle Dogane e dell’Agenzia delle Entrate di tutte le operazioni commerciali di scambio intrattenute tra i soggetti intracomunitari. </p>
<p> I soggetti obbligati sono tutti i soggetti con partita Iva; quindi imprese, aziende, ditte individuali ecc, che intrattengono scambi commerciali di beni e servizi con Paesi a fiscalità agevolata devono necessariamente comunicare all’Agenzia delle Entrate, tutte le operazioni economiche effettuate. </p>
<p> Focus del caso:la circolare 36/E dell&#8217;Agenzia delle Entrate  </p>
<p> Come precisato dall’agenzia delle Entrate nella circolare 36/E del 2010, l’operatore in regime di vantaggio che effettua cessioni di beni verso consumatori UE (e-commerce indiretto), non pone in essere un’operazione intracomunitaria poiché non addebita l’Iva a titolo di rivalsa e non è soggetto all&#8217;obbligo del modello INTRA 1-bis (art. 41, comma 2-bis, del D. L. N. 331/1993). </p>
<p> NB Diverso sarebbe il caso in cui il contribuente italiano fosse acquirente perché se così fosse, lo stesso “ deve effettuare l’acquisto intracomunitario, integrare la fattura ricevuta dal cedente estero con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta, non esercitare il diritto a detrazione e compilare l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari”. Il contribuente nazionale, infatti, “risulta debitore dell’imposta nel territorio dello Stato in relazione agli acquisti intracomunitari effettuati (…) e deve porre in essere i conseguenti adempimenti (…)”, tra cui la presentazione del modello INTRA 2-bis;</p>
<p> Sotto il profilo normativo, il trattamento fiscale sopra indicato per l&#8217;operatore nazionale cedente in regime di vantaggio, trova conferma nell’art. 38, comma 5, lett. D), del D. L. N. 331/1993, il quale esclude la natura intracomunitaria dell’acquisto “se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell’esonero disposto per le piccole imprese”</p>
<p> Soglie monetarie e obbligo di identificazione  </p>
<p> La disciplina identificata con riferimento all&#8217;ipotesi oggetto del quesito prospettato, prescinde dal limite delle soglie monetarie fissato da ciascuno Stato membro per le operazioni nei confronti dei privati UE, superato il quale l’operatore deve identificarsi direttamente nello Stato membro ai fini Iva, in quanto il predetto vincolo rileva esclusivamente per i contribuenti in regime Iva ordinario. </p>
<p> Soluzione  </p>
<p> In caso di di cessioni effettuate da un operatore italiano in regime fiscale di vantaggio verso un’acquirente comunitario, sia quest&#8217;ultimo un soggetto passivo cioè un&#8217;altra azienda (B2B) oppure un privato cioè consumatore finale (B2C), la cessione va qualificata come “interna”, non è soggetta ad IVA , pertanto non scatta l’obbligo di presentazione del modello Intrastat e ciò a prescindere dalle soglie dei singoli Paesi per le vendite a distanza alle quali è equiparato l&#8217;e commerce. </p>
<p>
</p>
<p> Per ricevere un parere fiscale- tributario oppure se desiderate aprire con successo la vostra e – commerce  con  assistenza step by step nella vostra progettualità d&#8217;impresa, </p>
<p>non esitate a contattarci al numero verde 800. 19. 27. 52! </p>
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<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/e-commerce-ue-in-regime-forfettario-si-applicano-liva-ed-il-modello-intrastat/">E &#8211; Commerce UE in regime forfettario: si applicano l&#8217;IVA ed il modello Intrastat?</a> was first posted on Marzo 6, 2017 at 11:04 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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