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	<title>cessione marchio trattamento iva | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>cessione marchio trattamento iva | Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Cessione del marchio d&#8217;impresa senza azienda: Iva e/o imposta di registro, quali imposte si pagano?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cessione-del-marchio-senza-azienda-iva-eo-imposta-di-registro-quali-imposte-si-pagano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2017 15:50:47 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale tributaria all'applicazione dell'imposta di registro e Iva nelle operazioni di cessione del marchio d'impresa da società di capitali<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cessione-del-marchio-senza-azienda-iva-eo-imposta-di-registro-quali-imposte-si-pagano/">Cessione del marchio d&#8217;impresa senza azienda: Iva e/o imposta di registro, quali imposte si pagano?</a> was first posted on Febbraio 8, 2017 at 4:50 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Srl Beta, titolare di un marchio d&#8217;impresa “A”, nella prospettiva di una rinnovazione e ristrutturazione strategica aziendale, per potenziare la propria visibilità sul mercato decide di vendere l&#8217;originario Brand alla società Gamma e deliberare una trasformazione eterogenea ex art 2500 septies codice civile della Srl in società consortile, per poi creare e intestarsi il marchio collettivo “B” che le consentirà di raggiungere un volume d&#8217;affari elevatissimo grazie all&#8217;incasso di royalties relative ad un brand di alta qualità e garanzia, da parte delle società licenziatarie e utilizzatrici di tale marchio.  Qual è il corretto trattamento fiscale quando il marchio d&#8217;impresa sia venduto autonomamente come singolo asset immateriale? In altre parole quali imposte indirette si devono pagare?</p>
<h2>Il caso</h2>
<p>La Srl Beta, titolare di un marchio d&#8217;impresa “A”, nella prospettiva di una rinnovazione e ristrutturazione strategica aziendale, per potenziare la propria visibilità sul mercato decide di vendere l&#8217;originario Brand alla società Gamma e deliberare una trasformazione eterogenea ex art 2500 septies codice civile della Srl in società consortile, per poi creare e intestarsi il marchio collettivo “B” che le consentirà di raggiungere un volume d&#8217;affari elevatissimo grazie all&#8217;incasso di royalties relative ad un brand di alta qualità e garanzia, da parte delle società licenziatarie e utilizzatrici di tale marchio.</p>
<h2>Quesito</h2>
<p>Qual è il corretto trattamento fiscale nei casi in cui il marchio sia venduto autonomamente come singolo asset immateriale? In altre parole quali imposte indirette si devono pagare?</p>
<h2>Cenni storici e civilistici</h2>
<p>Il marchio d&#8217;impresa rappresenta il segno distintivo di prodotti e merci commercializzati da un&#8217;impresa che, in base all&#8217;originaria disciplina, di cui al regio decreto del 1942, non poteva essere ceduto separatamente dall&#8217;azienda o da un suo ramo.</p>
<p>La funzione distintiva del marchio veniva enfatizzata al punto che la domanda di registrazione poteva essere depositata solo dall&#8217;imprenditore che lo utilizzasse nella propria impresa quindi, in caso di cessazione definitiva dell&#8217;impresa, il marchio si estingueva contestualmente.</p>
<h2>Tale funzione distintiva, però, a seguito del Dlgs 480/92 è stata ridimensionata</h2>
<p>Il decreto ha, da un lato riconosciuto la legittimità del trasferimento del marchio separatamente dall&#8217;azienda (sostituendo a tal fine il primo comma dell&#8217;articolo 2573 del codice civile, che ora prevede espressamente tale possibilità) e, dall&#8217;altro, ha previsto l&#8217;ipotesi del contemporaneo utilizzo dello stesso marchio da parte di più imprenditori, sulla base di una licenza non esclusiva concessa dal titolare dello stesso.</p>
<h2>La soluzione</h2>
<p>L&#8217;operazione in esame si configura indubbiamente come un&#8217;autonoma prestazione di servizi rilevante ai fini Iva &#8211; imponibile ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma secondo, n. 2), del Dpr 633/72 – in quanto la cessione del brand avverrebbe al di fuori della eventuale cessione o conferimento di una azienda o di un suo ramo.</p>
<p>Questo principio risulta confermato con la risoluzione dell&#8217;Agenzia delle Entrate 48/E del 3/4/2006 suffragata anche da una nota resa dall&#8217;Avvocatura dello Stato, che ha ritenuto che la disposizione di cui all&#8217;articolo 2, comma 3, del Dpr 633/72, in quanto norma speciale, trova applicazione in tutti i casi in cui si realizza il trasferimento di un&#8217;azienda o di un ramo della stessa, con conseguente applicazione dell&#8217;imposta di registro proporzionale, a prescindere dai beni che la compongono.</p>
<p>Da ciò si ricava a contrario che nell&#8217;ipotesi in esame in cui la cessione ha ad oggetto solo il marchio senza l&#8217;azienda, l&#8217;operazione genera fiscalmente valore aggiunto.</p>
<h2>Conclusione</h2>
<p>Quindi, se il marchio venga ceduto a titolo oneroso, in modo separato o distinto dal complesso aziendale,come nel caso di specie, si verifica, per l’impresa cedente Srl Beta, il presupposto per l’assoggettamento dell’operazione ad Iva perché il trasferimento del brand interverrebbe in modo disgiunto dal complesso aziendale (cioe ` con cessione separata). In tal casi dunque, in virtù del principio di alternatività,Iva/Imposta di registro,oltre al versamento dell&#8217;imposta sul valore aggiunto, troverebbe applicazione l&#8217;imposta di registro in misura fissa.</p>
<h2>In sintesi</h2>
<p>Nel caso di trasferimento di un marchio nell&#8217;ambito di attività d&#8217;impresa , a norma dell’art. 3, secondo comma, n. 2), del D. P. R. N. 633 del 1972, sia che la cessione avvenga a titolo definitivo quindi negoziando sia la proprietà che la licenza, sia che si tratti di una concessione di licenza d’uso, essa configura un’operazione rilevante ai fini IVA con conseguente obbligo tributario di versamento della stessa, sussistendone tutti i requisiti.</p>
<p>La registrazione degli atti medesimi presso gli uffici fiscali prevede quindi l’applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa di 168,00 euro (principio di alternatività IVA – registro) e non l&#8217; imposta di registro proporzionale commisurata al valore dell&#8217;affare incorporato nell&#8217;atto, circoscritta invece alle operazioni fuori campo Iva.</p>
<p>Per pianificare con successo la vostra progettualità d&#8217;impresa e gestire con efficacia tutte le operazioni di cessione o concessione in licenza di un marchio d&#8217;impresa o ancora la creazione e registrazione di un marchio collettivo ottenendo notevoli benefits fiscali,</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cessione-del-marchio-senza-azienda-iva-eo-imposta-di-registro-quali-imposte-si-pagano/">Cessione del marchio d&#8217;impresa senza azienda: Iva e/o imposta di registro, quali imposte si pagano?</a> was first posted on Febbraio 8, 2017 at 4:50 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cessione azienda con marchio: IVA o imposta di registro? Guida aggiornata alla tassazione</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/si-paga-limposta-di-registro-eo-iva-in-caso-di-cessione-del-marchio-unitamente-allazienda-guida-fiscale-ai-corretti-versamenti-dimposta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2017 16:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale tributaria all'applicazione dell'imposta di registro e IVA nelle operazioni di cessione del marchio d'impresa da società di capitali<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/si-paga-limposta-di-registro-eo-iva-in-caso-di-cessione-del-marchio-unitamente-allazienda-guida-fiscale-ai-corretti-versamenti-dimposta/">Cessione azienda con marchio: IVA o imposta di registro? Guida aggiornata alla tassazione</a> was first posted on Febbraio 7, 2017 at 5:03 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> La Srl Alfa decide di vendere il proprio marchio d&#8217;impresa unitamente all&#8217;azienda, alla società Beta. Questa operazione è soggetta ad IVA, ad imposta di registro oppure sono dovute entrambe? Individuiamo quindi il corretto trattamento fiscale nei casi in cui il brand sia ceduto  insieme  all&#8217;azienda che ingloba il segno distintivo, fornendo una utile guida per evitare di incorrere in errati versamenti di imposte.  </p>
<p> Il caso  </p>
<p> La Srl Alfa decide di vendere il proprio marchio d&#8217;impresa unitamente all&#8217;azienda, alla società Beta. </p>
<p> Quesito  </p>
<p> Questa operazione nella misura in cui comprende anche il trasferimento del bene “marchio” è soggetta ad IVA? </p>
<p> Individuiamo quindi il corretto trattamento fiscale nei casi in cui il brand sia ceduto  insieme  all&#8217;azienda che ingloba il segno distintivo. </p>
<p> Al riguardo, è pacifico che esso, in tale fattispecie, costituisca giuridicamente un bene aziendale di tipo strumentale, più esattamente un “intangible asset” iscritto nell&#8217;attivo dello stato patrimoniale come immobilizzazione immateriale. Occorre quindi verificare se il suo inserimento nell&#8217;operazione di cessione determini o meno una deroga all&#8217;ordinario sistema di tassazione della cessione d&#8217;azienda che, sulla scorta della facoltà riconosciuta agli Stati membri dall&#8217;articolo 5, n. 8, della direttiva n. 77/388/Cee, la sottrae ad IVA, assogettandola all&#8217;imposta di registro in misura proporzionale. </p>
<p> Analisi fiscale della cessione di marchio con azienda  </p>
<p> Ai fini dell&#8217;imposizione indiretta, posto il principio di alternatività IVA/Imposta di registro, per inquadrare il corretto trattamento fiscale del trasferimento d&#8217;azienda, occorre in primo luogo verificare se tale fattispecie rientri nel campo di applicazione dell&#8217;imposta sul valore aggiunto. </p>
<p> Ai sensi dell&#8217;articolo 2, comma 3, lettera b, del D. P. R. N. 633 del 1972, non sono considerate cessioni di beni &#8220;le cessioni e i conferimenti in società o altri enti compresi i consorzi e le assicurazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda&#8221;.  Pertanto in questo caso è cristallina l&#8217;esclusione del negozio traslativo dell&#8217;azienda dall&#8217;imposta sul valore aggiunto. </p>
<p> Cio premesso, accertiamo se questo principio si applichi altresì al caso di specie in cui ad essere trasferito è anche il marchio. </p>
<p> In passato, la Corte di Cassazione con le sentenze n. 4974 del 1º aprile 2003 e n. 4452 del 26 marzo 2003 aveva stabilito che l&#8217;operazione di trasferimento del marchio con l’azienda, sotto il profilo fiscale, generasse una duplice e distinta tassazione cioè applicazione dell’imposta di registro per la cessione di azienda o di un suo ramo e dell&#8217;IVA per l’alienazione del marchio, la quale doveva, invece, considerarsi una prestazione di servizio, indipendentemente dalla contestualità o meno delle due operazioni di vendita. </p>
<p> Duplice tassazione (IVA + Imposta di registro) oppure no? </p>
<p> Tale iniziale orientamento (ormai superato) differisce dall’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia UE, nella sentenza 27 novembre 2003, nella causa C497/01 e anche da quanto sostenuto dall’Associazione dei Dottori Commercialisti di Milano, con la norma di comportamento n. 158, approvata nel mese di novembre 2004, le quali hanno contestato l’interpretazione giurisprudenziale della Suprema Corte, ritenendo più corretto ai fini delle imposte indirette, in caso di cessione di azienda, comprensiva di marchio, escludere quest’ultimo corrispettivo da IVA ed assoggettarlo, in modo unitario al complesso aziendale, ad imposta di registro, in misura proporzionale, in quanto l’operazione di vendita del marchio non è effettuata separatamente dal complesso aziendale. </p>
<p> Alla base di tale indirizzo ermeneutico c&#8217;è la prevalenza del principio di unitarietà, per cui la nozione di trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento a una società di un&#8217;universalità totale o parziale di beni deve essere interpretata nel senso che in essa rientri anche il trasferimento di un&#8217;azienda o di una parte autonoma di un&#8217;impresa, &#8220;compresi&#8221; gli elementi materiali ed, eventualmente, immateriali che la compongono. </p>
<p> L&#8217;Agenzia delle entrate, pertanto, suffragata anche da una nota resa dall&#8217;Avvocatura dello Stato, ha stabilito che la disposizione di cui all&#8217;articolo 2, comma 3, del Dpr 633/72, in quanto norma speciale, trova applicazione in tutti i casi in cui si realizza il trasferimento di un&#8217;azienda o di un ramo della stessa, a prescindere dai beni che la compongono. </p>
<p> Conclusione  </p>
<p> La cessione d&#8217;azienda, contestuale a quella del marchio rileva come  &#8220;assorbente&#8221; rispetto a quella del segno distintivo, che deve considerarsi un bene immateriale della stessa azienda e, pertanto, seguire, nella cessione, la sua disciplina fiscale, ragione per la quale lo stesso non si considera produttivo di valore aggiunto. </p>
<p> Non trova dunque applicazione l&#8217;ormai vetusto e superato principio che qualificava la cessione unitaria e contestuale dell&#8217;azienda e del marchio come un negozio complesso da assoggettare ad un duplice regime di imposizione (cessione dell&#8217;azienda all&#8217;imposta di registro e la cessione del marchio ad IVA). </p>
<p> Dall&#8217;esclusione della rilevanza ai fini IVA consegue che il trasferimento dell&#8217;azienda o di rami della stessa (un ramo d&#8217;azienda è una universalità di beni, organicamente coordinati, in funzione dello svolgimento di una attività di impresa) debba essere assoggettato all&#8217;imposta di registro in misura proporzionale. </p>
<p> La Srl Alfa in conclusione sarà tenuta in solido con la cessionaria società Beta al pagamento dell&#8217;imposta di registro da versare telematicamente con il modello F24 Elementi Identificativi”. </p>
<p> Per essere assistiti nelle operazioni di cessione di marchi congiuntamente o disgiuntamente dalla vostra azienda e godere di tutte le relative agevolazioni fiscali,</p>
<p> contattateci al NUMERO VERDE 800192752! </p></p>
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