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	<title>cessione marchio iva &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>cessione marchio iva &#8211; Commercialista.it</title>
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		<title>I vantaggi fiscali del Lease Back : uno strumento finanziario per conseguire risparmio lecito d&#8217;imposta</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/i-vantaggi-fiscali-del-lease-back-uno-strumento-finanziario-per-conseguire-risparmio-lecito-dimposta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2017 18:27:50 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico-fiscale alle operazioni di Lease Back dei marchi d'impresa e collettivi e analisi della convenienza finanziaria, tributaria e contabile<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/i-vantaggi-fiscali-del-lease-back-uno-strumento-finanziario-per-conseguire-risparmio-lecito-dimposta/">I vantaggi fiscali del Lease Back : uno strumento finanziario per conseguire risparmio lecito d&#8217;imposta</a> was first posted on Febbraio 13, 2017 at 7:27 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;operazione complessa di Lease Back è connotata da una valenza sostanzialmente finanziaria, mediante la quale l’utilizzatore (Lessee) non mira esclusivamente ad ottenere in godimento un bene del quale era precedentemente proprietario, ma anche a ricevere una disponibilità immediata di liquidità mediante lo smobilizzo di un investimento. Con questa guida esaminiamo i benefits fiscali del lease back, i riflessi tributari a livello di imposte dirette e indirette, i profili contabili, il tutto con il leit motive della liceità dell&#8217;operazione contrattuale, come confermata dalla Cassazione.   </p>
<p> La convenienza fiscale del Lease Back  </p>
<p> L&#8217;operazione complessa di Lease Back è connotata da una valenza sostanzialmente finanziaria, mediante la quale l’utilizzatore (Lessee) non mira esclusivamente ad ottenere in godimento un bene del quale era precedentemente proprietario, ma anche ad ottenere una disponibilità immediata di liquidità mediante lo smobilizzo di un investimento. </p>
<p> La disciplina fiscale ottenibile attraverso quest’operazione contrattuale, si rivela particolarmente conveniente per la società utilizzatrice (locataria) la quale, prima di decidere di porla in essere, è in pratica di fronte ad una duplice alternativa: continuare a detenere il bene in proprietà, concludendo il processo di ammortamento dello stesso, oppure cederlo alla società di leasing e continuare ad utilizzarlo grazie alla contestuale conclusione di un contratto di locazione. </p>
<p> Per valutare in modo strategico la scelta più favorevole e misurare l’effettiva convenienza fiscale dell’operazione, la società dovrà tener conto del grado di ammortamento maturato rispetto al bene fino a quel momento avuto in proprietà ed effettuare una comparazione tra il il beneficio fiscale goduto e quello prevedibile a seguito della concessione in leasing dello stesso bene. </p>
<p> Misuriamo i vantaggi fiscali della Locazione finanziaria di ritorno  </p>
<p> I benefits fiscali della locazione di ritorno sono: </p>
<p> la deducibilità fiscale dei canoni di leasing “rettificati”, dal reddito d’impresa;</p>
<p> il conseguimento di una minusvalenza o di una plusvalenza tassabile ( a seguito della cessione del bene alla società di leasing) , il cui importo varia in relazione al prezzo pagato e in relazione al grado di ammortamento del bene, che condiziona in maniera sensibile il prezzo dell’operazione</p>
<p> Occorrerà quindi calcolare il risultato differenziale tra il credito d’imposta derivante dai canoni di locazione pagati e il debito d’imposta scaturente dalla plusvalenza realizzata e dal mancato ammortamento del bene cui si rinuncia:</p>
<p> Profili civilistico – contabili  </p>
<p> Le rilevazioni contabili e le annotazioni a bilancio che deve effettuare un’azienda (non IAS adopter,cioè redigente il bilancio secondo i principi contabili nazionali) che stipula un contratto di sale and lease back riguardano :</p>
<p> La cessione del bene alla società di leasing (con storno del relativo fondo di ammortamento ed eventuale rilevazione della plusvalenza o minusvalenza);</p>
<p> Il pagamento dei canoni di locazione iscritti alla voce del bilancio civilistico “Costi per il godimento di beni di terzi, opportunamente rettificati secondo competenza economica;</p>
<p> Il riscatto finale eventuale del bene; il relativo presso è a tutti gli effetti considerato un acquisto ed iscritto tra le immobilizzazioni: successivamente il bene verrà ammortizzato come un qualsiasi bene di proprietà della società;</p>
<p> Le annotazioni nei conti d’ordine, nel sistema dei beni di terzi e nel sistema degli impegni. </p>
<p> La liceità della “locazione di ritorno”  </p>
<p> La liceità dell&#8217;operazione di Lease &#8211; Back salve le “ipotesi anomale” risulta pacificamente confermata dalle sentenze n. 10805 del 1995 n. 11276 del 1995, n. 944 del 1997 e n. 4612 del 1998 , dalla sentenza della Cassazione n. 18920/14 del 09/09/2014, dalla Circolare della Direzione regionale delle Entrate della Lombardia n. 20 del 24Maggio 2000. Da ultimo le Commissioni Tributarie con sentenza del 11/05/2016 n. 40 &#8211; Comm. Trib. II grado di Bolzano Sezione/Collegio 2 si sono così pronunciate “Il contratto di Sale &amp; Leaseback non integra di per sé abuso del diritto sol perché il soggetto, nel libero esercizio del principio civilistico di autonomia privata, ritiene preferibile un&#8217;operazione negoziale meno onerosa di altre possibili”</p>
<p> Ne deriva che non possa essere qualificato come “indebito” il vantaggio fiscale che il contribuente consegue attraverso lo strumento del Leaseback, cedendo un bene strumentale di cui sia già proprietario, per riacquisirne contestualmente in leasing l&#8217;utilizzazione, nulla impedendogli di svincolarsi dall&#8217;ordinario regime di deduzione del costo di acquisto proprio dell&#8217;ammortamento. </p>
<p> Imposte Dirette</p>
<p> Con la prima circolare del 2000, relativamente alle imposte sui redditi, l’Amministrazione Finanziaria ha frammentato le operazioni che compongono la conclusione del contratto di lease back in  tre step  </p>
<p> cessione del bene alla società di leasing che dà luogo a una plusvalenza imponibile o una minusvalenza deducibile in capo al cedente;</p>
<p> concessione del bene attraverso la corresponsione dei canoni di locazione i quali costituiscono componenti positivi di reddito tassabili in capo alla società locatrice e componenti negativi deducibili dalla società utilizzatrice; </p>
<p> riscatto finale del bene il cui prezzo può essere ammortizzato da parte della società utilizzatrice. </p>
<p> Imposte Indirette</p>
<p> Ricadono nel campo di applicazione dell’Imposta sul valore aggiunto (Iva) le seguenti operazioni in cui si articola il negozio complesso del Lease Back:</p>
<p> l’operazione di cessione nei confronti della società di leasing del bene oggetto del contratto: ricorrono sia il presupposto oggettivo che quello soggettivo, in quanto l’utilizzatore del bene è un soggetto esercente attività commerciale;</p>
<p> l’operazione di concessione in Leasing  integra anch&#8217;essa entrambi i requisiti, ponendosi come una prestazione di servizi resa contro corrispettivo: i canoni derivanti dalla concessione in leasing vengono addebitati all’utilizzatore con stessa aliquota che sarebbe applicabile alla cessione del bene oggetto del contratto;</p>
<p> l’esercizio del diritto di opzione si traduce in un’operazione di cessione imponibile: la fattura emessa dalla società di leasing, relativa alla quota di riscatto, dovrà recare l’indicazione dell’imposta applicata)</p>
<p> Vantaggi pratici per entrambe le parti della “locazione finanziaria di ritorno”  </p>
<p> Come anche confermato dalla Cassazione:</p>
<p> a) La società di leasing (Lessor) potrà detrarre l’Iva sul prezzo di acquisto del bene e ai fini dell’imposizione diretta, dedurre le relative quote di ammortamento nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario ex art 102 comma 7 TUIR ; </p>
<p> b) L’utilizzatore (Lessee) potrà  dedurre fiscalmente i canoni di leasing, e, al contempo, portare in detrazione l’Iva addebitata dal locatore sui canoni di leasing. Inoltre, in caso di esercizio del riscatto del bene da parte dell&#8217;utilizzatore locatario al termine del contratto, il relativo prezzo sarà ammortizzabile ai fini delle imposte sui redditi</p>
<p> L&#8217;Orientamento dell&#8217;Unione dei Giovani dottori commercialisti in armonia con i principi europei  </p>
<p> l&#8217;U. N. G. D. C. Giovani DottoriCommercialisti con la circolare n. 2 del 23 Gennaio 2007 ha sostenuto ai fini fiscali la rilevazione dei componenti di reddito alla data di maturazione ex art 109 comma 2 del Tuir, con l&#8217;obiettivo di evidenziare l’unitarietà dell’operazione di lease back come contratto d’impresa che rileva fiscalmente come un’ unica fattispecie impositiva in cui l’incasso del corrispettivo di vendita viene come “neutralizzato” dalla somma delle quote capitali dei canoni di leasing, rappresentando solo una manifestazione finanziaria priva di rilevanza nella determinazione del reddito d’impresa; il vero corrispettivo è rappresentato dagli interessi finanziari, da distribuire secondo un principio di competenza economica (quindi la maturazione del corrispettivo del contratto di lease back coinciderebbe con la maturazione dell’onere finanziario il quale si manifesta lungo tutta la durata del contratto di leasing finanziario). Questa impostazione risulta in linea con l&#8217; orientamento a livello europeo del &#8220;Substance over form”. </p>
<p> La tendenza commerciale del Lease Back dei marchi con le Banche</p>
<p> Le opportunità di finanziamento generate dalla  valorizzazione dei diritti di proprietà industriale che si prospettano per le imprese sono molteplici. In particolare sta prendendo sempre più piede nella prassi il lease-back sui marchi con gli istituti di credito che in pratica consiste nell&#8217;opportunità di finanziarsi cedendo alle Banche , a seguito di una valutazione specialistica del valore di pertinenza, il proprio Brand, stipulando con quest’ultima un contestuale contratto di leasing. </p>
<p> Per ricevere assistenza legale, contrattuale e tributaria in tutte le operazioni di cessione e concessione in licenza di marchi d&#8217;impresa e collettivi e attuare la vostra progettualità d&#8217;impresa conseguendo vantaggiosissimi bonus fiscali, </p>
<p> contattateci subito al numero verde 800192752 </p>
</p></p>
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			</item>
		<item>
		<title>IRPEF, IVA e ritenuta d&#8217;acconto in caso di concessione in licenza  di un marchio da privato a società di capitali. Ma l&#8217;IVA è dovuta o no? Il caso pratico</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/irpef-iva-e-ritenuta-dacconto-in-caso-di-concessione-in-licenza-di-un-marchio-da-privato-a-societ224-di-capitali-ma-liva-232-dovuta-o-no-il-caso-pratico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2017 10:29:33 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale tributaria all'applicazione dell'imposta di registro e IVA nelle operazioni di concessione in licenza di marchio d'impresa da privato a società di capitali<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/irpef-iva-e-ritenuta-dacconto-in-caso-di-concessione-in-licenza-di-un-marchio-da-privato-a-societ224-di-capitali-ma-liva-232-dovuta-o-no-il-caso-pratico/">IRPEF, IVA e ritenuta d&#8217;acconto in caso di concessione in licenza  di un marchio da privato a società di capitali. Ma l&#8217;IVA è dovuta o no? Il caso pratico</a> was first posted on Febbraio 7, 2017 at 11:29 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Tizio impiegato in un&#8217;azienda, per conseguire un&#8217;entrata reddituale addizionale, decide di registrare e intestarsi un marchio d&#8217;impresa e successivamente, da soggetto privato, stipulare un contratto di licenza esclusiva del brand in favore della Srl Gamma incassando royalties. Su tali guadagni, Tizio dovrà pagare imposte dirette? Il contratto in oggetto è ex lege operazione soggetta ad IVA? E&#8217; dovuta la ritenuta d&#8217;acconto e se si come si paga? Analizziamo il caso pratico e rispondiamo ai quesiti posti. </p>
<p> Il caso  </p>
<p> Tizio impiegato in un&#8217;azienda, per conseguire un&#8217; entrata reddituale addizionale, decide di registrare e intestarsi un marchio d&#8217;impresa e successivamente, da soggetto privato, stipulare un contratto di licenza esclusiva del brand in favore della Srl Gamma incassando royalties. </p>
<p> Quesiti  </p>
<p> Sulle royaltyes incassate Tizio dovrà pagare imposte dirette? </p>
<p> Il contratto in oggetto è ex lege operazione soggetta ad IVA? </p>
<p> E&#8217; dovuta la ritenuta d&#8217;acconto?  Se si come va pagata e in quale misura? </p>
<p> Focus del caso  </p>
<p> La fattispecie in esame è riconducibile all&#8217;ipotesi di “utilizzo indiretto” del brand cioè concessione in uso del diritto, esclusivo in questo caso, cioè attribuito unicamente alla società Gamma, all&#8217;utilizzo del marchio (operazione negoziale conosciuta anche come “licensing”). </p>
<p> In pratica, riguarda un contratto di concessione in licenza di marchio da privato (titolare-licenziante) ad una srl (licenziataria), che potrà utilizzarlo ai fini commerciali corrispondendo in cambio canoni periodici. </p>
<p> Viene quindi a determinarsi una dissociazione tra la proprietà del bene immateriale che resta in capo a Tizio, il quale continuerà a figurare formalmente come titolare e il suo utilizzo a fini commerciali spostato sulla società Gamma. </p>
<p> Trattamento fiscale delle royalty: IRPEF? </p>
<p> Supponiamo che, nel caso concreto la Srl sia una società che intende affermarsi sul mercato internazionale, quindi il corrispettivo sarebbe costituito da una percentuale variabile  sul fatturato, altrimenti nota come royalty, computando a tal fine anche gli introiti che la società licenziataria riuscisse ad incassare per effetto di successivi accordi di sub-licenza sottoscritti con  operatori esteri. </p>
<p> Il soggetto, tuttavia, pone in essere questa operazione negoziale “occasionalmente”, senza agire come imprenditore, cioè senza ricollegare la concessione in licenza ad un&#8217;attività economica professionale organizzata, diretta alla produzione e scambio di beni e servizi, (art 2082 c. C. ). Inoltre ipotizziamo che non sussista nel caso esaminato un coordinamento di mezzi finanziari nell&#8217;ambito di un&#8217;operazione di rilevante entità economica, sebbene riferita ad un singolo affare: risulterebbe quindi esclusa la configurazione dell&#8217;attività come imprenditoriale ai fini fiscali. </p>
<p> Ora, posto che il licenziante è nel nostro caso un privato non agente, sotto il duplice profilo soggettivo ed oggettivo, né come libero professionista, né come imprenditore, occorre in primis inquadrare sotto il profilo reddituale ai fini fiscali delle imposte dirette il corrispettivo  da erogare. </p>
<p> In mancanza di una norma specifica, esistono sul punto due opzioni interpretative: </p>
<p> a) irrilevanza fiscale in quanto “nessun reddito”(relazione governativa articolo 49 ora 53 TUIR);</p>
<p> b) rilevanza fiscale come “redditi diversi” ex articolo 67 TUIR comma 1 lettera l) quale “obbligazione di permettere” (risoluzione dell&#8217;Agenzia delle Entrate 30/E 2006). </p>
<p> N. B.  Quanto alle due opzioni interpretative, a fronte di questo vuoto normativo in materia si auspica un intervento legislativo di interpretazione autentica o intervento chiarificatore dell&#8217;amministrazione finanziaria riferito a fattispecie analoga. </p>
<p> Ma la prestazione di Tizio è soggetta ad IVA? </p>
<p> Per quanto riguarda le imposte indirette, la prestazione resa da Tizio persona fisica non dà valore aggiunto cioè è operazione esclusa dall&#8217;IVA per difetto del requisito soggettivo in quanto non resa nell&#8217;esercizio di impresa o di arti e professioni (manca il presupposto cardine di applicazione ex art 1 del citato decreto ai fini dell&#8217;imponibilità), sebbene astrattamente sussumibile, sotto il profilo oggettivo nella norma che configura la concessione in licenza di marchi come prestazione di servizi ex articolo 3 comma 2 n. 2) del citato Decreto. </p>
<p> Dunque, anche ammettendo che tali entrate economiche costituiscano per Tizio redditi diversi ex articolo 67, comma 1, lettera l) del TUIR, (superato l&#8217;orientamento che li qualificava come redditi di lavoro autonomo di cui all&#8217;articolo 53, comma 2, lettera b) del TUIR) essi rileverebbero sotto il profilo fiscale delle imposte indirette come operazione non soggetta a IVA quindi non rientrante nel campo di applicazione dell&#8217;art 3 comma 2 n. 2) trattandosi di corrispettivi derivanti da concessioni in licenza di marchio non conseguiti nell&#8217;esercizio di attività ex articoli  4 e 5 del Dpr 633/72. </p>
<p> Sarebbero assoggettate invece al versamento della ritenuta d’acconto del 20% da parte della società licenziataria Gamma, rilevando quest&#8217;ultima quale sostituto di imposta, come previsto dall&#8217;articolo 25 del Dpr 600 del 29 settembre 1973 anche per prestazioni occasionali. </p>
<p> Ora, applicando al caso le coordinate sopra individuate, premesso che non ci sarà fatturazione in senso tecnico da parte di Tizio, si perviene alle seguenti conclusioni:  </p>
<p> a) Se si accede alla prima opzione &#8211; nessun reddito &#8211; il privato non pagherà imposte dirette sui corrispettivi e verrà emessa una ricevuta generica senza l’indicazione né di IVA, né di ritenuta d’acconto;</p>
<p> b) se si opta per la seconda soluzione &#8211; reddito diverso &#8211; come cautelativamente accade nella prassi, la ricevuta dovrà indicare la ritenuta pari al 20% a titolo d’acconto e i redditi dovranno essere dichiarati da Tizio in Unico persone quadro RL sezione II A (applicazione dell&#8217;aliquota prevista per lo scaglione reddituale di riferimento). </p>
<p> Conclusione</p>
<p> La risposta al quesito formulato nell&#8217;incipit non può che essere negativa. </p>
<p> L&#8217;operazione negoziale posta in essere dal privato è un&#8217;operazione fuori campo IVA In tal caso, a differenza dell&#8217;IVA esente, l&#8217;operazione non è soggetta agli adempimenti formali tipici dell&#8217;imposta pertanto non sussiste l&#8217; obbligo di inserimento della stessa nella comunicazione di cui all’articolo 21 del D. L. 78/2010. </p>
<p> La società Gamma non dovrà pagare l&#8217;IVA per ottenere la concessione in licenza del brand, (sia che le royalty costituiscano per Tizio entrata occasionale qualificabile come “non reddito” quindi fiscalmente irrilevante, sia che le stesse siano configurabili per Tizio come reddito diverso da dichiarare in Unico) ma dovrà, qualificando le royalty come redditi diversi solo versare telematicamente la ritenuta d&#8217;acconto tramite f24 in qualità di sostituto d&#8217;imposta di Tizio. </p>
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<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/irpef-iva-e-ritenuta-dacconto-in-caso-di-concessione-in-licenza-di-un-marchio-da-privato-a-societ224-di-capitali-ma-liva-232-dovuta-o-no-il-caso-pratico/">IRPEF, IVA e ritenuta d&#8217;acconto in caso di concessione in licenza  di un marchio da privato a società di capitali. Ma l&#8217;IVA è dovuta o no? Il caso pratico</a> was first posted on Febbraio 7, 2017 at 11:29 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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