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	<title>cessione diritti reali godimento &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>cessione diritti reali godimento &#8211; Commercialista.it</title>
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		<title>Costituzione del diritto di superficie: nuova tassazione e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Mariana Maxwel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 04:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
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					<description><![CDATA[Nel 2025 entra pienamente in vigore una delle novità fiscali più rilevanti per chi opera nel settore immobiliare: la nuova disciplina sulla tassazione della costituzione del diritto di superficie. A seguito della Legge di Bilancio 2024, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 71/2024, ha chiarito un cambio di rotta significativo: il corrispettivo [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Costituzione-del-diritto-di-superficie-nuova-tassazione-e-chiarimenti-dell-Agenzia-delle-Entrate/">Costituzione del diritto di superficie: nuova tassazione e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate</a> was first posted on Maggio 20, 2025 at 6:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="" style="text-align: justify;" data-start="377" data-end="950">Nel 2025 entra pienamente in vigore una delle novità fiscali più rilevanti per chi opera nel settore immobiliare: la <strong data-start="494" data-end="576">nuova disciplina sulla tassazione della costituzione del diritto di superficie</strong>. A seguito della <strong data-start="594" data-end="620">Legge di Bilancio 2024</strong>, l’<strong data-start="624" data-end="649">Agenzia delle Entrate</strong>, con la risposta ad <strong data-start="670" data-end="695">interpello n. 71/2024</strong>, ha chiarito un cambio di rotta significativo: il corrispettivo percepito per la costituzione a titolo oneroso di un diritto di superficie <strong data-start="835" data-end="876">non è più considerato una plusvalenza</strong>, ma viene ora trattato come <strong data-start="905" data-end="949">reddito diverso integralmente imponibile</strong>.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="952" data-end="1302">Questa modifica ha un impatto diretto su <strong data-start="993" data-end="1046">privati, enti pubblici e soggetti non commerciali</strong>, che dovranno rivedere le proprie strategie contrattuali, fiscali e documentali. Non solo: cambia anche il trattamento IVA, con nuove regole che obbligano a valutare attentamente l&#8217;inquadramento giuridico dell&#8217;operazione e il profilo del soggetto cedente.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1304" data-end="1632">In questo articolo analizziamo nel dettaglio <strong data-start="1349" data-end="1405">cosa è cambiato, quali sono le implicazioni pratiche</strong> e <strong data-start="1408" data-end="1480">quali strategie possono essere adottate per non trovarsi impreparati</strong> di fronte al nuovo scenario tributario.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1304" data-end="1632">Introduzione</h2>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="200" data-end="769">Nel panorama fiscale italiano, la <strong data-start="234" data-end="276">costituzione del diritto di superficie</strong> ha sempre rappresentato una fattispecie rilevante sia per i soggetti pubblici che per i privati, in quanto consente la separazione tra la proprietà del suolo e quella della costruzione. Tuttavia, con la <strong data-start="480" data-end="506">Legge di Bilancio 2024</strong> e le più recenti interpretazioni fornite dall’<strong data-start="553" data-end="578">Agenzia delle Entrate</strong>, il regime fiscale applicabile a tale istituto ha subito un importante aggiornamento, destinato a incidere direttamente sulla pianificazione immobiliare e sulla tassazione degli enti locali.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="771" data-end="1316">La novità principale consiste nella <strong data-start="807" data-end="881">riclassificazione fiscale della costituzione del diritto di superficie</strong> a titolo oneroso, che non rientra più automaticamente tra le operazioni escluse dall’IVA come accadeva in precedenza in molti casi. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’<strong data-start="1059" data-end="1097">interpello n. 71 del 14 marzo 2024</strong>, ha chiarito infatti che, in alcune condizioni, la costituzione del diritto di superficie può configurarsi come <strong data-start="1210" data-end="1245">cessione imponibile ai fini IVA</strong>, soggetta quindi a un trattamento fiscale diverso rispetto al passato.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1318" data-end="1657">Questi chiarimenti rappresentano un punto di svolta per enti pubblici, imprese costruttrici e professionisti del settore fiscale, che devono ora prestare particolare attenzione a valutare l’esistenza o meno del requisito di &#8220;cessione a titolo oneroso&#8221; e l’applicabilità dell’IVA, per evitare errori dichiarativi e potenziali contestazioni.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1318" data-end="1657">Il nuovo inquadramento fiscale</h2>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="293" data-end="906">Con la risposta all’interpello n. 71 del 14 marzo 2024, l’<strong data-start="351" data-end="376">Agenzia delle Entrate</strong> ha delineato un significativo cambio di rotta nell’interpretazione fiscale della <strong data-start="458" data-end="500">costituzione del diritto di superficie</strong>. Rispetto alla precedente impostazione, in cui si poteva configurare una plusvalenza tassabile ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR, la nuova posizione dell’amministrazione finanziaria è chiara: <strong data-start="709" data-end="855">il corrispettivo percepito per la costituzione di un diritto reale di godimento, come il diritto di superficie, costituisce un reddito diverso</strong> ai sensi della lett. <strong data-start="877" data-end="883">h)</strong> dello stesso articolo.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="908" data-end="1596">Questo mutamento trova fondamento nella <strong data-start="948" data-end="990">modifica dell’art. 9, comma 5 del TUIR</strong> introdotta dalla <strong data-start="1008" data-end="1034">Legge di Bilancio 2024</strong>, che ha precisato che – salvo diversa previsione – le norme previste per le cessioni a titolo oneroso si estendono anche agli atti che comportano la <strong data-start="1184" data-end="1230">costituzione di diritti reali di godimento</strong>. Tuttavia, nel medesimo intervento normativo è stata <strong data-start="1284" data-end="1311">esclusa l’equiparazione</strong> tra la costituzione e la cessione di tali diritti: solo le cessioni successive alla costituzione possono generare plusvalenze. Al contrario, la costituzione originaria è ora tassata come <strong data-start="1499" data-end="1554">reddito imponibile per l’intero ammontare percepito</strong>, secondo il criterio del reddito diverso.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1598" data-end="2269">Questa impostazione è confermata anche dalla <strong data-start="1643" data-end="1692">Relazione Tecnica alla Legge di Bilancio 2024</strong>, la quale sottolinea come il regime delle plusvalenze si applichi esclusivamente alle <strong data-start="1779" data-end="1808">cessioni di diritti reali</strong> che seguono la loro costituzione. Nel caso specifico oggetto di interpello, un <strong data-start="1888" data-end="1912">ente non commerciale</strong> aveva costituito un diritto di superficie trasferendo la sola proprietà superficiaria dell’immobile, e l’Agenzia ha confermato che l’operazione genera un <strong data-start="2067" data-end="2109">reddito diverso interamente imponibile</strong>, determinabile per <strong data-start="2129" data-end="2138">cassa</strong>, cioè nell’anno di percezione, deducendo solo le spese strettamente connesse alla produzione del reddito (art. 71, comma 2, TUIR).</p>
<p style="text-align: justify;" data-start="1598" data-end="2269"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-32669 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/prossimo-piano-sulle-monete-sul-tavolo-1024x683.jpg" alt="" width="696" height="464" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/prossimo-piano-sulle-monete-sul-tavolo-1024x683.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/prossimo-piano-sulle-monete-sul-tavolo-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/prossimo-piano-sulle-monete-sul-tavolo-768x512.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/prossimo-piano-sulle-monete-sul-tavolo-1536x1024.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/prossimo-piano-sulle-monete-sul-tavolo-630x420.jpg 630w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/prossimo-piano-sulle-monete-sul-tavolo-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/prossimo-piano-sulle-monete-sul-tavolo-600x400.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/prossimo-piano-sulle-monete-sul-tavolo-696x464.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/prossimo-piano-sulle-monete-sul-tavolo-1068x712.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/prossimo-piano-sulle-monete-sul-tavolo.jpg 1920w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1598" data-end="2269">Implicazioni fiscali</h2>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="271" data-end="716">Il nuovo orientamento interpretativo dell’Agenzia delle Entrate comporta <strong data-start="344" data-end="379">importanti conseguenze pratiche</strong> per contribuenti, enti non commerciali e professionisti fiscali. In primis, il fatto che la <strong data-start="472" data-end="514">costituzione del diritto di superficie</strong> non sia più trattata come una plusvalenza, ma come <strong data-start="566" data-end="610">reddito diverso integralmente imponibile</strong>, cambia la base imponibile, il criterio temporale di tassazione e le strategie di pianificazione fiscale.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="718" data-end="1257">Per esempio, nel caso di <strong data-start="743" data-end="795">persone fisiche non esercenti attività d’impresa</strong>, che costituiscono un diritto di superficie dietro corrispettivo, il reddito da tassare sarà l’<strong data-start="891" data-end="941">intero importo percepito nel periodo d’imposta</strong>, al netto solo delle spese strettamente inerenti. Questo significa che non si tiene conto del costo storico o di altri elementi tipici della determinazione della plusvalenza. Ne consegue una <strong data-start="1133" data-end="1175">maggiore imposizione fiscale immediata</strong>, che potrebbe incidere negativamente sulla convenienza economica dell’operazione.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1259" data-end="1645">Anche per gli <strong data-start="1273" data-end="1297">enti non commerciali</strong>, come illustrato nel caso specifico analizzato dall’Agenzia, l’importo percepito dalla costituzione del diritto di superficie concorre interamente alla formazione del reddito imponibile. È pertanto cruciale una <strong data-start="1509" data-end="1573">puntuale gestione della documentazione delle spese sostenute</strong>, al fine di poterle dedurre correttamente e limitare l’impatto fiscale.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1647" data-end="2068">Dal punto di vista operativo, i professionisti dovranno aggiornare <strong data-start="1714" data-end="1761">le consulenze e la modulistica contrattuale</strong>, e valutare attentamente il <strong data-start="1790" data-end="1800">timing</strong> della percezione dei corrispettivi, dato che l’imputazione avviene per cassa. Inoltre, diventa strategico definire bene nel contratto eventuali clausole relative a rateizzazione o posticipazione del pagamento, che possono incidere sul periodo d’imposta di tassazione.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1647" data-end="2068">Aspetti IVA</h2>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="311" data-end="706">Accanto al trattamento ai fini delle imposte dirette, uno degli aspetti più significativi emersi dall’interpello n. 71/2024 riguarda il <strong data-start="447" data-end="462">profilo IVA</strong> della costituzione del diritto di superficie. La questione centrale è se tale operazione debba considerarsi <strong data-start="571" data-end="598">esente o imponibile IVA</strong>, con impatti rilevanti soprattutto per enti pubblici, società immobiliari e operatori del settore edilizio.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="708" data-end="1422">L’Agenzia delle Entrate, nel caso esaminato, ha confermato che la <strong data-start="774" data-end="833">costituzione del diritto di superficie a titolo oneroso</strong> può rientrare tra le <strong data-start="855" data-end="887">cessioni di beni ai fini IVA</strong>, laddove sia presente un corrispettivo economico e un trasferimento di disponibilità giuridica assimilabile a una vendita.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="708" data-end="1422">In tale contesto, l’operazione <strong data-start="1042" data-end="1100">non può essere automaticamente esclusa dall’ambito IVA</strong> come cessione di diritti reali non rientranti nella categoria dei beni. Questo perché, a seguito dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale, la costituzione del diritto di superficie <strong data-start="1287" data-end="1358">è assimilabile alla cessione del diritto di proprietà superficiaria</strong>, e come tale rilevante ai fini dell’art. 2 del DPR n. 633/1972.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1424" data-end="1881">Se il soggetto cedente è un <strong data-start="1452" data-end="1476">ente non commerciale</strong>, ma effettua l’operazione <strong data-start="1503" data-end="1569">nell’ambito dell’attività commerciale eventualmente esercitata</strong>, allora il diritto di superficie costituito potrà configurarsi come <strong data-start="1638" data-end="1663">operazione imponibile</strong> (salvo eventuali esenzioni). Al contrario, se l’ente non agisce in ambito commerciale, l’operazione potrà essere <strong data-start="1777" data-end="1796">fuori campo IVA</strong>, ma dovrà comunque essere documentata e dichiarata fiscalmente come reddito diverso.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1883" data-end="2167">Questa ambiguità operativa obbliga professionisti e consulenti a valutare <strong data-start="1957" data-end="1974">caso per caso</strong> la natura del soggetto, il contesto economico e contrattuale e la tracciabilità del corrispettivo, per evitare errori nella gestione dell’IVA che potrebbero generare <strong data-start="2141" data-end="2166">rettifiche e sanzioni</strong>.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1883" data-end="2167">Vecchio vs nuovo regime fiscale</h2>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="334" data-end="916">Prima della Legge di Bilancio 2024 e della risposta ad interpello n. 71/2024, il trattamento fiscale della costituzione del diritto di superficie era caratterizzato da <strong data-start="502" data-end="525">una certa ambiguità</strong>, spesso oggetto di interpretazioni difformi tra prassi e dottrina. In molti casi, l’operazione veniva assimilata a una <strong data-start="645" data-end="670">cessione patrimoniale</strong> e inquadrata nel contesto delle <strong data-start="703" data-end="718">plusvalenze</strong> ex art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR, con determinazione della base imponibile calcolata sulla <strong data-start="817" data-end="915">differenza tra il corrispettivo percepito e il costo storico rivalutato del diritto costituito</strong>.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="918" data-end="1544">Con il nuovo orientamento, invece, viene meno il riferimento alla logica della plusvalenza: la <strong data-start="1013" data-end="1040">costituzione originaria</strong> del diritto di superficie, quando avviene <strong data-start="1083" data-end="1103">a titolo oneroso</strong>, viene tassata come <strong data-start="1124" data-end="1155">reddito diverso “residuale”</strong> ai sensi della lett. h), con conseguente <strong data-start="1197" data-end="1249">imponibilità dell’intero corrispettivo percepito</strong> nel periodo d’imposta. Questo comporta una <strong data-start="1293" data-end="1322">maggiore rigidità fiscale</strong>, poiché non è possibile abbattere l’imponibile con elementi come il valore iniziale del bene o rivalutazioni pregresse. Le uniche deduzioni ammesse sono le <strong data-start="1479" data-end="1511">spese direttamente collegate</strong> alla produzione di quel reddito.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1546" data-end="1998">Dal punto di vista dell’<strong data-start="1570" data-end="1577">IVA</strong>, nel vecchio regime era frequente che tali operazioni fossero considerate <strong data-start="1652" data-end="1676">fuori campo o esenti</strong>, specie se poste in essere da soggetti non esercenti attività d’impresa o da enti pubblici. Con le nuove interpretazioni, invece, si afferma una visione più ampia dell’imponibilità, che considera la <strong data-start="1876" data-end="1946">costituzione del diritto di superficie assimilabile a una cessione</strong> se realizzata nell’ambito di un’attività economica.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="2000" data-end="2344">Questa evoluzione normativa impone ai contribuenti un’attenta <strong data-start="2062" data-end="2112">riclassificazione delle operazioni immobiliari</strong>, sia in fase di pianificazione che in fase di dichiarazione. I commercialisti, dal canto loro, dovranno <strong data-start="2217" data-end="2261">rivedere le proprie prassi di consulenza</strong> e aggiornare la modulistica contrattuale e le modalità di rendicontazione fiscale.</p>
<p><img decoding="async" class="wp-image-32670 size-large" src="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/martelletto-e-soldi-del-giudice-sulla-tavola-di-legno-marrone-1024x683.jpg" alt="" width="696" height="464" srcset="https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/martelletto-e-soldi-del-giudice-sulla-tavola-di-legno-marrone-1024x683.jpg 1024w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/martelletto-e-soldi-del-giudice-sulla-tavola-di-legno-marrone-300x200.jpg 300w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/martelletto-e-soldi-del-giudice-sulla-tavola-di-legno-marrone-768x512.jpg 768w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/martelletto-e-soldi-del-giudice-sulla-tavola-di-legno-marrone-1536x1024.jpg 1536w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/martelletto-e-soldi-del-giudice-sulla-tavola-di-legno-marrone-630x420.jpg 630w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/martelletto-e-soldi-del-giudice-sulla-tavola-di-legno-marrone-150x100.jpg 150w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/martelletto-e-soldi-del-giudice-sulla-tavola-di-legno-marrone-600x400.jpg 600w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/martelletto-e-soldi-del-giudice-sulla-tavola-di-legno-marrone-696x464.jpg 696w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/martelletto-e-soldi-del-giudice-sulla-tavola-di-legno-marrone-1068x712.jpg 1068w, https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2025/05/martelletto-e-soldi-del-giudice-sulla-tavola-di-legno-marrone.jpg 1920w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<h2 style="text-align: justify;">Strategie fiscali e pianificazione</h2>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="295" data-end="784">Alla luce della nuova disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 e dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, diventa essenziale per i contribuenti valutare <strong data-start="469" data-end="497">strategie fiscali mirate</strong> per contenere l’impatto della tassazione sulla costituzione del diritto di superficie. In particolare, poiché il corrispettivo percepito è ora imponibile <strong data-start="652" data-end="678">per l’intero ammontare</strong> come reddito diverso, sarà determinante la <strong data-start="722" data-end="783">gestione della tempistica di percezione dei corrispettivi</strong>.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="786" data-end="1205">Una delle prime leve da considerare riguarda la <strong data-start="834" data-end="864">rateizzazione contrattuale</strong> del corrispettivo: laddove possibile, suddividere l’incasso su più esercizi fiscali può consentire una <strong data-start="968" data-end="1004">diluizione del carico tributario</strong> e un miglior utilizzo delle deduzioni annuali. È bene ricordare, infatti, che il reddito viene tassato per cassa, quindi rileva <strong data-start="1133" data-end="1176">solo nel momento dell’effettivo incasso</strong>, non alla stipula dell’atto.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1207" data-end="1656">Un’altra area strategica è la <strong data-start="1237" data-end="1276">documentazione delle spese inerenti</strong>: dato che l’unico abbattimento dell’imponibile riguarda i costi direttamente collegati alla produzione del reddito, è fondamentale conservare e dettagliare tutte le spese (consulenze tecniche, notarili, urbanistiche, ecc.) che possano essere dimostrate come strettamente connesse alla costituzione del diritto. Questa attività assume rilievo anche in sede di eventuali controlli.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1658" data-end="1928">Inoltre, per i soggetti passivi IVA che operano nel comparto immobiliare, sarà cruciale valutare caso per caso se l’operazione può essere qualificata come <strong data-start="1813" data-end="1836">imponibile o esente</strong> e, di conseguenza, se è possibile <strong data-start="1871" data-end="1903">detrare l’IVA sugli acquisti</strong> relativi all’operazione.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1930" data-end="2238">Infine, i professionisti e i consulenti fiscali sono chiamati ad aggiornare le proprie <strong data-start="2017" data-end="2054">checklist e procedure di verifica</strong> per identificare correttamente la natura dell’operazione, l’inquadramento del soggetto, la destinazione del bene e il regime IVA applicabile, al fine di evitare errori interpretativi.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1930" data-end="2238">Casi particolari</h2>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="314" data-end="865">Tra i soggetti maggiormente coinvolti dalle nuove regole sulla costituzione del diritto di superficie vi sono gli <strong data-start="428" data-end="445">enti pubblici</strong> e gli <strong data-start="452" data-end="476">enti non commerciali</strong>, come fondazioni, parrocchie, università, cooperative edilizie o ONLUS, che spesso utilizzano questo strumento per valorizzare i propri patrimoni immobiliari o per sostenere progetti di edilizia residenziale convenzionata. Il recente intervento normativo ha però modificato il trattamento fiscale di queste operazioni, rendendo necessaria una <strong data-start="820" data-end="864">rivalutazione delle strategie gestionali</strong>.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="867" data-end="1414">Nel caso esaminato nell’interpello n. 71/2024, un <strong data-start="917" data-end="941">ente non commerciale</strong> ha costituito un diritto di superficie su un bene immobiliare, trasferendo la sola proprietà superficiaria dell’edificio. L’Agenzia ha chiarito che, pur in assenza di finalità speculative, il corrispettivo incassato è <strong data-start="1160" data-end="1207">interamente imponibile come reddito diverso</strong> ai sensi dell’art. 67, lett. h), del TUIR. Questo principio si applica indipendentemente dal fatto che l’ente non svolga attività d’impresa, e ciò rappresenta una <strong data-start="1371" data-end="1393">novità sostanziale</strong> rispetto al passato.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1416" data-end="1783">Inoltre, in base alla qualificazione dell’ente, <strong data-start="1464" data-end="1512">l’operazione può anche essere soggetta a IVA</strong>, qualora l’ente agisca nell’ambito di un’attività commerciale o istituzionale rilevante ai fini IVA. Tale valutazione richiede un’attenta analisi del <strong data-start="1663" data-end="1691">regime fiscale dell’ente</strong>, della destinazione del bene, e della configurazione dell’operazione come attiva o passiva.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1785" data-end="2183">Una delle criticità più importanti riguarda la <strong data-start="1832" data-end="1869">gestione contabile e dichiarativa</strong>: spesso questi enti non sono strutturati per affrontare in autonomia la complessità della normativa fiscale. Per questo motivo, è fondamentale che si dotino di un <strong data-start="2033" data-end="2071">supporto professionale qualificato</strong>, capace di interpretare correttamente la normativa e pianificare le operazioni nel rispetto delle nuove regole.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1785" data-end="2183">Sintesi normativa</h2>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="272" data-end="692">Dopo gli interventi normativi contenuti nella <strong data-start="318" data-end="344">Legge di Bilancio 2024</strong> e i recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, la <strong data-start="400" data-end="459">costituzione del diritto di superficie a titolo oneroso</strong> trova oggi un inquadramento preciso all’interno della disciplina fiscale italiana.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="272" data-end="692">In particolare, il <strong data-start="562" data-end="615">combinato disposto tra l’art. 9, comma 5 del TUIR</strong>, come modificato, e l’art. 67, comma 1, lett. h), consente di affermare che:</p>
<ul style="text-align: justify;" data-start="694" data-end="1451">
<li class="" data-start="694" data-end="852">
<p class="" data-start="696" data-end="852">la <strong data-start="699" data-end="724">costituzione iniziale</strong> del diritto di superficie <strong data-start="751" data-end="777">non genera plusvalenza</strong> imponibile ai sensi della lett. b), anche se avviene dietro corrispettivo;</p>
</li>
<li class="" data-start="853" data-end="1012">
<p class="" data-start="855" data-end="1012">essa è invece qualificabile come <strong data-start="888" data-end="917">reddito diverso residuale</strong>, imponibile <strong data-start="930" data-end="964">per l’intero importo percepito</strong>, dedotte solo le spese specificamente inerenti;</p>
</li>
<li class="" data-start="1013" data-end="1120">
<p class="" data-start="1015" data-end="1120">l’imputazione avviene <strong data-start="1037" data-end="1050">per cassa</strong>, ossia nel periodo in cui il corrispettivo è effettivamente riscosso;</p>
</li>
<li class="" data-start="1121" data-end="1306">
<p class="" data-start="1123" data-end="1306">nei casi in cui l’operazione è effettuata nell’ambito di attività economiche o commerciali, può configurarsi come <strong data-start="1237" data-end="1266">operazione imponibile IVA</strong>, ai sensi dell’art. 2 del DPR 633/1972;</p>
</li>
<li class="" data-start="1307" data-end="1451">
<p class="" data-start="1309" data-end="1451">il regime delle <strong data-start="1325" data-end="1340">plusvalenze</strong> si applica solo alle <strong data-start="1362" data-end="1403">cessioni successive alla costituzione</strong> del diritto, non alla sua creazione originaria.</p>
</li>
</ul>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1453" data-end="1907">Queste modifiche segnano un <strong data-start="1481" data-end="1512">cambio di paradigma fiscale</strong>, soprattutto per coloro che, fino a oggi, avevano adottato pratiche basate su interpretazioni più favorevoli o meno strutturate. Per questo motivo, è essenziale che il contribuente o l’ente interessato valuti attentamente il <strong data-start="1738" data-end="1766">quadro normativo attuale</strong>, anche con il supporto di professionisti esperti, per evitare errori dichiarativi, rettifiche fiscali e contestazioni da parte dell’Agenzia.</p>
<h2 style="text-align: justify;" data-start="1453" data-end="1907">Conclusione</h2>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="299" data-end="880">L’aggiornamento normativo sul diritto di superficie introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 e approfondito dall’Agenzia delle Entrate rappresenta un <strong data-start="448" data-end="537">cambio significativo nel trattamento fiscale di uno strumento diffusamente utilizzato</strong> nella gestione immobiliare, tanto nel settore privato quanto in quello pubblico e non profit. Il passaggio da plusvalenza a reddito diverso impone una <strong data-start="689" data-end="732">rivalutazione delle operazioni in corso</strong>, una maggiore attenzione alla documentazione delle spese e, soprattutto, una <strong data-start="810" data-end="879">valutazione tempestiva degli effetti fiscali sull’anno di incasso</strong>.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="882" data-end="1327">Chi stipula atti di costituzione di diritti di superficie deve oggi considerare, oltre all’inquadramento giuridico, anche <strong data-start="1004" data-end="1043">le conseguenze tributarie immediate</strong>, spesso più onerose rispetto al passato. Una pianificazione fiscale accurata, la consulenza di un commercialista aggiornato e una gestione chiara dei flussi economici diventano indispensabili per <strong data-start="1240" data-end="1303">evitare sorprese al momento della dichiarazione dei redditi</strong> o in sede di controllo.</p>
<p class="" style="text-align: justify;" data-start="1329" data-end="1709">In definitiva, le nuove regole non devono essere viste solo come un irrigidimento, ma anche come un’occasione per <strong data-start="1443" data-end="1516">riformulare le strategie di valorizzazione del patrimonio immobiliare</strong>, operando in piena legalità e ottimizzando il carico fiscale. Un passo avanti verso una maggiore trasparenza e coerenza del sistema tributario, che però richiede consapevolezza e preparazione.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Costituzione-del-diritto-di-superficie-nuova-tassazione-e-chiarimenti-dell-Agenzia-delle-Entrate/">Costituzione del diritto di superficie: nuova tassazione e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate</a> was first posted on Maggio 20, 2025 at 6:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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