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	<title>cassa integrazione ordinaria &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>cassa integrazione ordinaria &#8211; Commercialista.it</title>
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		<title>Gli ammortizzatori sociali nel “decreto ristori”</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/gli-ammortizzatori-sociali-nel-decreto-ristori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 11:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
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					<description><![CDATA[Analisi dell’articolo 12 del DL 137/2020 che disciplina gli ammortizzatori sociali.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/gli-ammortizzatori-sociali-nel-decreto-ristori/">Gli ammortizzatori sociali nel “decreto ristori”</a> was first posted on Novembre 2, 2020 at 12:02 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il &#8220;decreto ristori&#8221; entrato in vigore il 29. 10. 2020 effettua  un ulteriore intervento in materia di ammortizzatori sociali legati all’emergenza epidemiologica, con riferimento alla cassa integrazione ordinaria, all’assegno ordinario dei fondi di solidarietà e alla cassa integrazione in deroga. </p>
<p>Gli ammortizzatori sociali nel “decreto ristori”</p>
<p>Analisi dell’articolo 12 del DL 137/2020 che disciplina gli ammortizzatori sociali. </p>
<p>Il &#8220;decreto ristori&#8221; entrato in vigore il 29. 10. 2020 effettua  un ulteriore intervento in materia di ammortizzatori sociali legati all’emergenza epidemiologica, con riferimento alla cassa integrazione ordinaria, all’assegno ordinario dei fondi di solidarietà e alla cassa integrazione in deroga. </p>
<p>In particolare, l’articolo 12 prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID 19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previsti nel decreto marzo, per una durata massima di sei settimane; le sei settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 16 novembre e il 31 gennaio 2021. Questa è la durata massima che può essere richiesta con causale COVID 19; i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati collocati anche parzialmente in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane previste dal 1° comma del decreto-legge. </p>
<p>Le ulteriori 6 settimane verranno riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane previste dal decreto agosto nonché ai datori di lavoro che appartengono ai settori interessati dal DPCM che dispone la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. </p>
<p>I datori di lavoro che presentano la domanda di concessione di ulteriori sei settimane, dovranno inoltre versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019; il contributo sarà pari:</p>
<p>&#8211;          al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;</p>
<p>&#8211;          al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato. </p>
<p>Il contributo addizionale non è invece dovuto:</p>
<p>&#8211;          dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%;</p>
<p>&#8211;          dai datori di lavoro he hanno avviato l’attività d’impresa successivamente al primo gennaio 2019;</p>
<p>&#8211;          dai datori di lavoro che appartengono ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre che dispone la chiusura o la limitazione di alcune attività economiche. </p>
<p>Per l’accesso alle ulteriori sei domande, il datore di lavoro dovrà presentare apposita domanda all’INPS, nella quale dovrà autocertificare la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato; l’INPS provvederà poi ad autorizzare i trattamenti e sulla base dell’autocertificazione allegata individuerà l’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale. In caso di mancanza di autocertificazione si applica l’aliquota del 18%. In ogni caso l’INPS e l’agenzia delle entrate provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati. </p>
<p>Le domande dovranno essere presentate all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cuoi ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione invece il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge. </p>
<p>Il datore di lavoro, in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS deve inviare all’istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero se posteriore entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. </p>
<p>Trascorsi inutilmente i termini il pagamento il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/gli-ammortizzatori-sociali-nel-decreto-ristori/">Gli ammortizzatori sociali nel “decreto ristori”</a> was first posted on Novembre 2, 2020 at 12:02 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IL PAGAMENTO DELLA CASSA INTEGRAZIONE SI SEMPLIFICA!</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-pagamento-della-cassa-integrazione-si-semplifica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2020 12:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[abi]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione Bancaria Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione in teroga]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione ordinaria]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione salariale]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
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					<description><![CDATA[L'8 aprile 2020 l'INPS e l'ABI comunicano le nuove misure in tema di pagamenti delle integrazioni salariali<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-pagamento-della-cassa-integrazione-si-semplifica/">IL PAGAMENTO DELLA CASSA INTEGRAZIONE SI SEMPLIFICA!</a> was first posted on Aprile 8, 2020 at 2:25 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Associazione Bancaria Italiana hanno comunicato che in data 8 aprile 2020 sono state introdotte alcune semplificazioni e nuove misure atte a ridurre i tempi per l’accredito dei trattamenti di integrazione salariale, cioè gli assegni di cassa di integrazione ordinaria, in deroga, gli assegni del fondo di integrazione salariale e fondi bilaterali previsti dal decreto-legge 18/2020 c. D. Cura Italia. </p>
<p>L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Associazione Bancaria Italiana hanno comunicato che in data 8 aprile 2020 sono state introdotte alcune semplificazioni e nuove misure atte a ridurre i tempi per l’accredito dei trattamenti di integrazione salariale, cioè gli assegni di cassa di integrazione ordinaria, in deroga, gli assegni del fondo di integrazione salariale e fondi bilaterali previsti dal decreto-legge 18/2020 c. D. Cura Italia. In particolare, le procedure Inps per l’accredito della prestazione non richiedono più l’invio dei modelli cartacei validati presso gli sportelli bancari e postali. </p>
<p>Inoltre, la verifica sulla validità dei conti correnti indicati per l’accredito delle prestazioni è effettuata direttamente mediante un database condiviso con le banche. Simultaneamente, il modulo telematico con cui le aziende comunicano i dati dei lavoratori è stato semplificato, infatti nel modulo sono indicati il codice fiscale e l’iban del lavoratore. </p>
<p>L’associazione Bancaria Italiana ha inoltre definito la convenzione nazionale che consente ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell&#8217;emergenza COVID-19, di ricevere un&#8217;anticipazione dei trattamenti ordinari di integrazione al reddito e di cassa integrazione in deroga previsti nel decreto-legge &#8220;Cura Italia&#8221; direttamente dalle banche rispetto al momento di pagamento dell&#8217;Inps, di fatti dopo la presentazione all&#8217;INPS della domanda per il trattamento di integrazione salariale, il lavoratore può rivolgersi alla banca per ottenere un&#8217;anticipazione del trattamento per un importo massimo di 1. 400 euro. L&#8217;utilizzo delle recenti innovazioni, anche tecnologiche, contribuisce a semplificare il processo di erogazione dell&#8217;anticipo dei trattamenti di integrazione al reddito da parte delle banche, tanto che la convenzione favorisce anche la gestione delle pratiche in &#8220;remoto&#8221;, così da limitare l&#8217;accesso in filiale alle esigenze improrogabili, in coerenza con quanto concordato tra ABI e i sindacati dei bancari Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin lo scorso 24 marzo 2020. Per questa ragione è importante che i lavoratori interessati si rivolgano telefonicamente alla propria banca in modo che non sia necessario recarsi in filiale, creando inutili file per ricevere l&#8217;importo sul conto corrente. </p>
<p> </p>
<p>Per informazioni e assistenza contattateci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/il-pagamento-della-cassa-integrazione-si-semplifica/">IL PAGAMENTO DELLA CASSA INTEGRAZIONE SI SEMPLIFICA!</a> was first posted on Aprile 8, 2020 at 2:25 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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