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	<title>cassa integrazione guadagni &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>cassa integrazione guadagni &#8211; Commercialista.it</title>
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		<title>Due Diligence Lavoro</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:22 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Affidaci la due diligence del lavoro per la tua azienda o per l&#8217;analisi di un potenziale acquisto, abbiamo commercialisti, tributaristi, legali e consulenti del lavoro esperti in analisi dei rischi, richiedi un preventivo gratuito.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/due-diligence/due-diligence-lavoro/">Due Diligence Lavoro</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Affidaci la due diligence del lavoro per la tua azienda o per l&#8217;analisi di un potenziale acquisto, abbiamo commercialisti, tributaristi, legali e consulenti del lavoro esperti in analisi dei rischi, richiedi un preventivo gratuito.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/due-diligence/due-diligence-lavoro/">Due Diligence Lavoro</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Cassa integrazione guadagni: nuovo decreto in uscita</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cassa-integrazione-guadagni-nuovo-decreto-in-uscita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 11:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
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					<description><![CDATA[Il comunicato n. 131 pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 12 giugno 2020 preannuncia l’uscita di un nuovo decreto dedicato all'integrazione salariale<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cassa-integrazione-guadagni-nuovo-decreto-in-uscita/">Cassa integrazione guadagni: nuovo decreto in uscita</a> was first posted on Giugno 15, 2020 at 1:24 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso 12 giugno è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze il comunicato n. 131 il quale comunica che al prossimo Consiglio dei ministri sarà presente nei punti dell’ordine del giorno un nuovo decreto legge, al momento in fase di redazione e in concerto con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali. 
</p>
<p></p>
<p>Lo scorso 12 giugno è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze il comunicato n. 131 il quale comunica che al prossimo Consiglio dei ministri sarà presente nei punti dell’ordine del giorno un nuovo decreto legge, al momento in fase di redazione e in concerto con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali. 
</p>
<p>Tale decreto permetterà alle aziende che hanno esaurito le 14 settimane di cassa integrazione previste dai precedenti decreti approvati dal Governo, di anticipare le ulteriori 4 settimane di cui al decreto rilancio. </p>
<p>Pertanto, i lavoratori avranno una garanzia sulla continuità del sostegno al reddito. </p>
<p>
</p>
<p></p>
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<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cassa-integrazione-guadagni-nuovo-decreto-in-uscita/">Cassa integrazione guadagni: nuovo decreto in uscita</a> was first posted on Giugno 15, 2020 at 1:24 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Cassa Integrazione Guadagni</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cassa-integrazione-guadagni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2020 09:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[INPS Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
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		<category><![CDATA[Avviso INPS]]></category>
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		<category><![CDATA[nuove causali]]></category>
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					<description><![CDATA[L’avviso n. 1118 dell’INPS del 12 Marzo 2020 specifica le modalità di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario ai sensi degli artt. 13 e14 del decreto legge n.9/2020 aggiungendo le nuove causali “Covid-19 d.l. n.9/2020” e “Covid-19 interruzione CIGS – d.l. n.9/2020”<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cassa-integrazione-guadagni/">Cassa Integrazione Guadagni</a> was first posted on Marzo 13, 2020 at 10:24 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il 2 marzo 2020 è entrato in vigore il decreto legge n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il Capo II del già menzionato decreto prevede una serie di misure speciali a sostegno dei datori di lavoro e dei lavoratori che svolgono l’attività lavorativa nei Comuni individuati nell&#8217;allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 stessa data. </p>
<p>Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il 2 marzo 2020 è entrato in vigore il decreto legge n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il Capo II del già menzionato decreto prevede una serie di misure speciali a sostegno dei datori di lavoro e dei lavoratori che svolgono l’attività lavorativa nei Comuni individuati nell&#8217;allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 stessa data.  Al momento, si rende necessario fornire indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle domande di concessione delle prestazioni di integrazione salariale disciplinate dagli artt. 13 e 14 del d. L. N. 9/2020, per le quali sono state rilasciate nuove e specifiche causali.  </p>
<p>L’Istituto monitora costantemente il continuo succedersi dei provvedimenti legislativi e regolamentari adottati per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto e, pertanto, si fa riserva di rilasciare nuove ed ulteriori istruzioni che amplino, integrino o modifichino quelle fornite con il presente messaggio. </p>
<p>Le domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario possono essere presentate dai datori di lavoro, con la nuova causale denominata “COVID-19 d. L. N. 9/2020”, esclusivamente nei seguenti casi: </p>
<p>a) se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive/plessi organizzativi site nei Comuni del citato allegato 1; </p>
<p>b) se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive o plessi organizzativi collocate al di fuori dei Comuni del citato allegato 1, con riferimento ai soli lavoratori residenti o domiciliati nei già detti Comuni, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa stessa. </p>
<p>Termine di presentazione: In deroga all’art. 15, comma 2, e all’art. 30, comma 2, del D. Lgs. 148/2015, le domande di accesso alla cassa integrazione ordinaria e all&#8217;assegno ordinario con la causale sopra indicata devono essere presentate alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all&#8217;ubicazione dell’unità produttiva, esclusivamente in via telematica, entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. </p>
<p>Modalità di presentazione: La domanda per accedere alle prestazioni di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario è disponibile nel portale INPS www. Inps. It nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”. La domanda è altresì disponibile nel portale “Servizi per le aziende ed i consulenti”, con le consuete modalità. E’ possibile utilizzare l’apposita causale denominata “COVID-19 d. L. N. 9/2020”. </p>
<p>Modalità di presentazione: L’art. 14 prevede la possibilità per le imprese beneficiarie di integrazioni salariali straordinarie (ad esempio, per contratto di solidarietà o per riorganizzazione) che devono sospendere il programma di CIGS a causa del blocco totale dell’attività lavorativa, di accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario previsto dall’art. 13. In tali casi, le aziende che hanno unità produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza COVID-19 – individuate nell&#8217;allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 – nonché le imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa, possono richiedere l’integrazione salariale ordinaria, seguendo le modalità di cui al precedente paragrafo, con causale “COVID-19 – interruzione CIGS d. L. N. 9/2020”. </p>
<p> Per qualsiasi informazione rispondete alla seguente email: RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cassa-integrazione-guadagni/">Cassa Integrazione Guadagni</a> was first posted on Marzo 13, 2020 at 10:24 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Fondo d&#8217;Integrazione Salariale</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/fondo-dintegrazione-salariale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 08:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
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		<category><![CDATA[fondo integrazione salariale]]></category>
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					<description><![CDATA[In questo momento estremamente delicato, vi esponiamo il funzionamento del F.I.S. e i requisiti per ottenerlo<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/fondo-dintegrazione-salariale/">Fondo d&#8217;Integrazione Salariale</a> was first posted on Marzo 12, 2020 at 9:08 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I Fondi di solidarietà sono disciplinati dagli articoli 26 e seguenti del D. Lgs. 148 del 14 settembre 2015 e forniscono strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa dei lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale.  La prestazione principale erogata dai fondi è l’assegno ordinario, ovverosia un’integrazione salariale almeno pari alla cassa integrazione guadagni. Possono essere previsti, inoltre, altri interventi quali: prestazioni integrative rispetto alle prestazioni pubbliche in caso di cessazione del rapporto di lavoro (prestazioni emergenziali), nonché erogazione, in presenza di determinati requisiti, di assegni straordinari a favore di lavoratori coinvolti in processi di agevolazione all&#8217;esodo fino alla maturazione del diritto alla pensione. </p>
<p>I Fondi di solidarietà sono disciplinati dagli articoli 26 e seguenti del D. Lgs. 148 del 14 settembre 2015 e forniscono strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa dei lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale. <br />
La prestazione principale erogata dai fondi è l’assegno ordinario, ovverosia un’integrazione salariale almeno pari alla cassa integrazione guadagni. Possono essere previsti, inoltre, altri interventi quali: prestazioni integrative rispetto alle prestazioni pubbliche in caso di cessazione del rapporto di lavoro (prestazioni emergenziali), nonché erogazione, in presenza di determinati requisiti, di assegni straordinari a favore di lavoratori coinvolti in processi di agevolazione all’esodo fino alla maturazione del diritto alla pensione. </p>
<p>Cosa è: Il Fondo d’Integrazione salariale, disciplinato dal D. I. N. 94343 del 3 febbraio 2016, pubblicato in G. U. N. 74 del 30/03/2016, nasce dall’adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, del Fondo di solidarietà residuale alle disposizioni del D. Lgs 148/2015, non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell’INPS e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale. </p>
<p>Il Fondo ricomprende nel proprio campo di applicazione tutti i datori di lavoro – anche non organizzati in forma d’impresa &#8211; che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che appartengono a settori nell&#8217;ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo. </p>
<p>Il F. I. S. Ha lo scopo di attuare interventi a sostegno del reddito nei confronti dei lavoratori la cui attività lavorativa è sospesa o ridotta in relazione alle causali previste in materia di cassa integrazione ordinaria (ad eccezione delle intemperie stagionali) o straordinaria (ad eccezione del contratto di solidarietà) ovvero ridotta al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale.  In particolare, il fondo eroga:</p>
<p>      l&#8217;assegno di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro;<br />
     l&#8217;assegno ordinario, in aggiunta all&#8217;assegno di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro. </p>
<p>I trattamenti d’integrazione salariale erogati dal Fondo devono essere autorizzati dalla Sede INPS competente in relazione all&#8217;unità produttiva; in caso di aziende plurilocalizzate l’autorizzazione è comunque unica. </p>
<p>A chi spettano le prestazioni: Sono destinatari delle prestazioni del Fondo d’integrazione salariale i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, ricompresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. Restano inoltre esclusi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma d’istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.  Si sottolinea che i suddetti lavoratori devono avere, alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale, un’anzianità di almeno 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva in riferimento alla quale è stata presentata la domanda. </p>
<p>Quando spettano: L’assegno di solidarietà è una prestazione a sostegno del reddito garantita ai lavoratori di datori di lavoro che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione di orario.  Agli assegni ordinari, invece, possono accedere tutti i lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria o straordinaria, con le eccezioni sopra richiamate, e, dunque, per cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore o del datore di lavoro. L’integrazione salariale deve essere concessa per il tempo necessario alla ripresa dell’attività produttiva interrotta. </p>
<p>Quanto spetta: Sia per l’assegno di solidarietà che per l’assegno ordinario la misura del beneficio è fissata nell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale. Gli importi sono rivalutati annualmente con le modalità ed i criteri in atto per la cassa integrazione guadagni per l&#8217;industria. Durante il periodo di percezione dell’integrazione salariale non è dovuto, in quanto non previsto dal decreto istitutivo del Fondo, l’assegno al nucleo familiare. </p>
<p>Durata: La durata della prestazione è differente a seconda della prestazione richiesta. Nello specifico:</p>
<p>a) l’assegno di solidarietà può essere concesso per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile;</p>
<p>b) l’assegno ordinario può essere concesso, sia per le causali della cassa integrazione guadagni ordinaria che della cassa integrazione straordinaria, fino ad un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile. </p>
<p>DURATA MASSIMA COMPLESSIVA: Per ciascuna unità produttiva i trattamenti di assegno ordinario e di assegno di solidarietà non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.  Tuttavia, ai fini della durata massima complessiva, la durata dell’assegno di solidarietà, entro il limite di 24 mesi nel biennio mobile, viene computato nella misura della metà. Oltre tale limite la durata dei trattamenti viene computata per intero. </p>
<p>Pertanto a titolo esemplificativo sarà possibile, nel rispetto del biennio mobile riferito alle singole causali, a seconda della combinazione delle causali invocate, avere le seguenti durate massime:</p>
<p>·        36 mesi di assegno di solidarietà;</p>
<p>·        24 mesi di assegno di solidarietà + 6 mesi di assegno ordinario + altri 6 mesi di assegno ordinario;</p>
<p>·        24 mesi di assegno di solidarietà + 6 mesi di assegno ordinario + 6 mesi di assegno di solidarietà. </p>
<p> </p>
<p>Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<p>Se non desideri ricevere ulteriori e-mail comunicalo a <a href="mailto:newsletter@networkfiscale. Com">newsletter@networkfiscale. Com</a></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/fondo-dintegrazione-salariale/">Fondo d&#8217;Integrazione Salariale</a> was first posted on Marzo 12, 2020 at 9:08 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Termine di scadenza per gli arretrati Cig</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/termine-di-scadenza-per-gli-arretrati-cig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ellison Desogus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2017 15:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
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		<category><![CDATA[regolarizzazione cig]]></category>
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					<description><![CDATA[Il contributo dovrà essere regolarizzato attraverso il flusso Uniemens<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/termine-di-scadenza-per-gli-arretrati-cig/">Termine di scadenza per gli arretrati Cig</a> was first posted on Gennaio 24, 2017 at 4:09 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il contributo addizionale Cig (Cassa Integrazione Guadagni), compresi gli arretrati, dovrà essere pagato entro il 18 aprile; questo quanto emerge dall’Inps per la gestione ed il versamento mensile del nuovo contributo in caso di utilizzo della cassa integrazione. </p>
<p>Il contributo addizionale Cig (Cassa Integrazione Guadagni), compresi gli arretrati, dovrà essere pagato entro il 18 aprile; questo quanto emerge dall’Inps per la gestione ed il versamento mensile del nuovo contributo in caso di utilizzo della cassa integrazione. </p>
<p>Il contributo Cig è una prestazione economica erogata dall’Inps per integrare o sostituire la retribuzione di lavoratori in aziende che affrontano situazioni di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione, conversione produttiva, privatizzazioni, fallimento ecc. </p>
<p>Secondo l’articolo 5 del Dlgs 148/2015, il contributo è calcolato sulla retribuzione totale che il lavoratore avrebbe percepito per le ore non prestate; la misura del contributo varia in base alla durata di utilizzo del contributo Cig:</p>
<p>&#8211;       9% della retribuzione persa per il periodo di sospensione o riduzione, nei limiti di utilizzo di 52 settimane di Cig;</p>
<p>&#8211;       12 % della retribuzione persa oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane;</p>
<p>&#8211;       15% oltre le 104 settimane. </p>
<p>Le nuove regole si applicano alle domande che sono state presentate dal 24 settembre 2015, anche se riferite a sospensioni e riduzioni precedenti. </p>
<p>Tra i requisiti per la richiesta, troviamo per i lavoratori un rapporto di lavoro subordinato presso un’azienda destinataria della normativa Cig ed un’anzianità pari a 90 giorni lavorativi presso l’azienda che richiede il trattamento; per l’azienda invece aver occupato mediamente nei sei mesi precedenti la richiesta più di 15 dipendenti. </p>
<p>Con riferimento alla variabilità della misura, l’Inps stabilisce che si considerano solo i trattamenti di integrazione relativi alle istanze presentate dal 24 settembre 2015; con riferimento invece al momento in cui scatta l’obbligo del pagamento del contributo, questo decorre dal mese di paga successivo a quello di adozione del provvedimento di autorizzazione da parte dell’Inps. Per cui, se l’autorizzazione pervenisse nel mese di maggio 2017, il contributo del e gli arretrati dovranno essere esposti per la prima volta nel mese di giugno 2017. </p>
<p>La base di calcolo del contributo è rappresentata dalla retribuzione persa, determinata tenendo in considerazione anche l’incidenza delle mensilità aggiuntive ed indicata nel flusso Uniemens dell’elemento “differenze di accredito”; nella retribuzione persa non devono essere presi in considerazione gli aumenti retributivi disposti dai contratti collettivi aziende formalizzai nei sei mesi antecedenti il contratto di solidarietà. </p>
<p>La regolarizzazione dei periodi pregressi dovrà avvenire con il flusso Uniemens di marzo 2017, e con relativo pagamento entro il 18 aprile 2017. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/termine-di-scadenza-per-gli-arretrati-cig/">Termine di scadenza per gli arretrati Cig</a> was first posted on Gennaio 24, 2017 at 4:09 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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