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	<title>bonus prima casa under 36 requisiti | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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		<title>Trasferimento di un immobile al mandatario e agevolazioni &#8220;prima casa&#8221;: facciamo chiarezza</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Valeria Ceccarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 15:00:31 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Un contribuente che trasferisce la proprietà di un immobile a un mandatario non può successivamente acquistare un'altra abitazione usufruendo delle agevolazioni fiscali "prima casa".<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Trasferimento-di-un-immobile-al-mandatario-e-agevolazioni-prima-casa-facciamo-chiarezza/">Trasferimento di un immobile al mandatario e agevolazioni &#8220;prima casa&#8221;: facciamo chiarezza</a> was first posted on Settembre 4, 2024 at 5:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="flex max-w-full flex-col flex-grow">
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<p style="text-align: justify;"><strong>Un contribuente che trasferisce la proprietà di un immobile a un mandatario non può successivamente acquistare un&#8217;altra abitazione usufruendo delle agevolazioni fiscali &#8220;prima casa&#8221;</strong>. Questo principio è stato recentemente confermato dalla Corte di Cassazione con l&#8217;ordinanza n. 20673 del 25 luglio 2024, che chiarisce ulteriormente la disciplina in materia di abusi del diritto nell&#8217;ambito immobiliare.</p>
<h2 style="text-align: justify;">La vicenda: tre atti, un unico obiettivo</h2>
<p style="text-align: justify;">La questione è emersa a seguito di tre atti compiuti dalla stessa contribuente. Nel 2006, la contribuente aveva acquistato un&#8217;abitazione beneficiando delle agevolazioni &#8220;prima casa&#8221; previste dalla normativa vigente. Anni dopo, il 22 luglio 2013, ella aveva conferito al fratello un mandato senza rappresentanza, trasferendogli formalmente la proprietà dell&#8217;immobile al fine di permettergli di alienare il bene a un terzo. Solo due giorni dopo, il 24 luglio 2013, la contribuente ha acquistato un&#8217;altra abitazione, richiedendo nuovamente le agevolazioni &#8220;prima casa&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Per ottenere tali benefici, la contribuente ha dichiarato di non essere proprietaria di altre abitazioni nello stesso comune e di non possedere altri immobili sul territorio nazionale che avessero già goduto delle stesse agevolazioni fiscali.</strong></p>
<h2 style="text-align: justify;">L&#8217;intervento dell&#8217;Agenzia delle Entrate e le successive contestazioni</h2>
<p style="text-align: justify;">Il rapido susseguirsi degli eventi ha destato sospetti presso l&#8217;ufficio territoriale competente, che ha convocato la contribuente per chiarimenti in merito all&#8217;operazione. Nonostante le spiegazioni fornite, l&#8217;ufficio ha deciso di <strong>revocare le agevolazioni &#8220;prima casa&#8221;</strong> per l&#8217;acquisto del 24 luglio 2013, sostenendo che le operazioni messe in atto fossero formalmente legittime ma prive di sostanza economica, configurando un abuso del diritto finalizzato a ottenere vantaggi fiscali indebiti.</p>
<h2 style="text-align: justify;">La conferma della Corte di Cassazione</h2>
<p style="text-align: justify;">Il caso è stato analizzato prima dalla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze e poi dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, entrambe concordi nel riconoscere la legittimità dell&#8217;operato dell&#8217;ufficio. La Corte di Cassazione ha successivamente confermato queste decisioni, sottolineando il <strong>carattere &#8220;strumentale, provvisorio e fiduciario&#8221; del trasferimento dell&#8217;immobile al mandatario.</strong> Tale trasferimento, infatti, non comporta un reale passaggio di ricchezza, ma è funzionale solo all&#8217;esecuzione del mandato.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici hanno paragonato questo tipo di trasferimento a quello che avviene nell&#8217;ambito di un trust, dove il trustee detiene formalmente la proprietà del bene solo per trasferirla successivamente ai beneficiari finali.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Conclusioni e implicazioni</h2>
<p style="text-align: justify;">La Suprema Corte ha riaffermato che<strong> l&#8217;abuso del diritto preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti attraverso l&#8217;uso distorto di strumenti giuridici, anche se formalmente conformi alla legge.</strong> In questo caso, il trasferimento dell&#8217;immobile al mandatario è stato considerato una manovra elusiva, priva di reale giustificazione economica, finalizzata unicamente a permettere un secondo acquisto con le agevolazioni &#8220;prima casa&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Di conseguenza, la Corte ha stabilito che, in casi come questo, la decadenza dalle agevolazioni fiscali è del tutto legittima. Questa sentenza, in linea con precedenti decisioni, rafforza ulteriormente l&#8217;approccio rigoroso della giurisprudenza nei confronti dell&#8217;abuso del diritto in materia fiscale, confermando che operazioni apparentemente legittime ma prive di sostanza economica non possono essere utilizzate per ottenere indebiti vantaggi fiscali.</p>
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