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	<title>beni significativi | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Mar 2023 12:13:19 +0000</lastBuildDate>
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	<title>beni significativi | Commercialista.it</title>
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		<title>Installazione di impianti con vendita di beni significativi aliquota iva ridotta al 10 % quando applicarla e come emettere la fattura</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/installazione-di-impianti-con-vendita-di-beni-significativi-aliquota-iva-ridotta-al-10-quando-applicarla-e-come-emettere-la-fattura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2018 10:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Guida e Vademecum Fiscale Tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale alla corretta emissione della fattura, aziende e commercialisti possono richiederci assistenza per il computo della convenienza inviando mail ad iva@networkfiscale.com<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/installazione-di-impianti-con-vendita-di-beni-significativi-aliquota-iva-ridotta-al-10-quando-applicarla-e-come-emettere-la-fattura/">Installazione di impianti con vendita di beni significativi aliquota iva ridotta al 10 % quando applicarla e come emettere la fattura</a> was first posted on Giugno 30, 2018 at 12:12 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Esaminiamo il caso di un’azienda cliente che ha installato un impianto di video sorveglianza e ha chiesto assistenza per emettere in modo corretto la fattura al cliente privato, non titolare di partita iva, evitando di commettere errori ed addebitare iva in eccesso allo stesso cliente.</p>
<h2>Installazione di impianti con vendita di beni significativi aliquota iva ridotta al 10 % quando applicarla e come emettere la fattura</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>La norma ad applicare è in primis l’articolo 7, comma 1, lettera b), della L. 488/1999, la quale ha introdotto l’agevolazione fiscale dell’aliquota iva ridotta del 10% su interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo nonché di ristrutturazione eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa. Dopo una serie di proroghe, fino al 31 dicembre 2010, l’agevolazione in esame è stata definitivamente prevista a regime con la L. 131/2009.</p>
<p>In dettaglio, gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli relativi alla riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, nonché quelle neces­sarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Sono ricompresi nella manutenzione ordinaria i seguenti interventi:</h2>
<ul>
<li>sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di finitura e conservazione;</li>
<li>riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico, impian­to per lo smaltimento delle acque bianche e nere)</li>
<li>rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei preesi­stenti oggetti, ornamenti, materiali e colori</li>
<li>rifacimento intonaci interni e tinteggiatura</li>
<li>rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali;<br />
sostituzione tegole e altre parti accessorie deteriorate per smaltimento delle acque, rinnovo delle impermeabilizzazioni</li>
<li>riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni;<br />
riparazione recinzioni</li>
<li>sostituzione di elementi di impianti tecnologici</li>
<li>sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza mo­difica della tipologia di infisso</li>
<li>adeguamento degli impianti elettrici e di riscaldamento</li>
<li>rifacimento di parte delle strutture portanti dei pavimenti e dei rivestimenti<br />
installazione di ascensori e scale di sicurezza</li>
<li>sostituzione di serramenti interni ed esterni</li>
<li>interventi sulle parti lignee esterne e realizzazione di poggiolate arricchenti la facciata;<br />
demolizione di tramezzature e realizzazione di nuove mura divisorie</li>
<li>chiusura di vani porta esistenti con apertura di nuovi vani</li>
<li>spostamento della cucina in altro locale, creazione di un nuovo bagno e spo­stamento del bagno preesistente</li>
<li>posa in opera di nuovi impianti e rivestimenti</li>
<li>sostituzione delle funi degli ascensori e dei pannelli per adeguamento alle norme di legge</li>
<li>sostituzione della centralina e delle sonde per la regolazione automatica del calore distribuito dalla centrale termica</li>
<li>riparazione di perdite d’acqua delle condotte in pressione dell’impianto con­dominiale</li>
<li>lavori di scavo e ripristino del piano cortile e posa in opera di tubi per il trasferimento del contatore dell’acqua potabile</li>
<li>sostituzione del manto di tegole</li>
<li>rifacimento dell’impermeabilizzazione e del piano piastrellato</li>
<li>impermeabilizzazione delle grondaie del tetto</li>
<li>verniciatura dei parapetti in metallo dei balconi.</li>
</ul>
<p>Gli interventi di manutenzione straordinaria sono quelli che riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche di destinazione d’uso dell’immobile.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Sono ricompresi nella manutenzione straordinaria i seguenti interventi:</h2>
<ul>
<li>installazione di ascensori e scale di sicurezza</li>
<li>realizzazione e miglioramento dei servizi igienici</li>
<li>sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso</li>
<li>rifacimento di scale e rampe</li>
<li>interventi finalizzati al risparmio energetico</li>
<li>recinzione dell’area privata (realizzazione di recinzioni, muri di cinta e can­cellate)</li>
<li>costruzione di scale interne</li>
<li>demolizione e rifacimento dei canali di grondaia e pluviali in lamiera con nuovi elementi di rame e nuove installazioni</li>
<li>sostituzione dei cancelletti di ingresso carraio e pedonabile con altri aventi caratteristiche e colori diversi</li>
<li>realizzazione di un marciapiede su suolo privato con posa di nuova pavimentazione;<br />
installazione di un nuovo impianto di condizionamento con unità refrigerante esterna e unità ventilanti interne pensili</li>
<li>sostituzione della caldaia esistente ed installazione di un nuovo bollitore per acqua sanitaria</li>
<li>modifica dell’impianto idrico con sostituzione e nuovo posizionamento dell’autoclave;<br />
interventi di adeguamento degli impianti alle norme antincendio</li>
<li>apertura di lucernari di mansarde, senza modifica della destinazione d’uso</li>
<li>demolizione e ricostruzione di tramezzi e solai</li>
<li>costruzione o rifacimento totale di sistemazioni esterne</li>
<li>installazione di un ascensore.</li>
</ul>
<h2></h2>
<h2>L’aliquota del 10% trova applicazione:</h2>
<p>quando gli interventi sono eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa con esclusione, quindi, dei fabbricati a prevalente destinazione strumentale;<br />
per le sole prestazioni di servizi e non anche alle cessioni di beni finiti.</p>
<p>Le prestazioni di servizi agevolabili sono quelle rese in base a un contratto d’appalto o d’opera. Sono invece escluse:</p>
<ul>
<li>le prestazioni professionali</li>
<li>le prestazioni rese in base a un contratto di subappalto.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Sono considerati fabbricati a prevalente destinazione abitativa:</h2>
<p>le unità immobiliari classate nella categoria A, con l’esclusione dell’A10, indipendentemente dall’utilizzo dell’immobile. Devono intendersi comprese anche le pertinenze dell’unità immobiliare abitativa;<br />
gli edifici che abbiano oltre il 50% della superficie dei piani sopra terra destinati ad abitazione privata. In tal caso l’agevolazione si estende anche alle parti comuni dell’edificio; diversamente, restano esclusi gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari non abitative.</p>
<p>L’aliquota del 10% si applica sull’intero valore delle prestazioni di servizi comprendendovi anche i beni impiegati.</p>
<p>Tuttavia, laddove i beni impiegati siano significativi l’applicazione dell’aliquota ridotta trova una limitazione se il loro valore supera il 50% dell’intero corrispettivo. In particolare:</p>
<p>se il valore dei beni significativi non supera il 50% del valore della prestazione, l’Iva al 10% si applica sull’intero valore della prestazione, comprensivo della fornitura dei beni;<br />
se il valore dei beni significativi supera il 50% del valore della prestazione, su tali beni l’aliquota del 10% si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei beni significativi medesimi.</p>
<p>ESEMPIO: Quindi, se il costo complessivo al netto Iva dell’intervento è di 10. 000 euro, di cui 4. 000 euro per la prestazione lavorativa e 6. 000 euro per il bene significativo, l’Iva al 10% si applica sull’intero valore del servizio (4. 000), ma, con riferimento al bene, solo su 4. 000, ovvero sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello del bene significativo (10. 000 – 6. 000 = 4. 000).</p>
<p>N. B. La limitazione si applica solo in presenza dei beni significativi “interi”; non interessa, invece, eventuali pezzi singoli o parti di ricambio.</p>
<p>Peraltro, se l’intervento comprende più manutenzioni e solo per alcune è previsto l’impiego di beni significativi, per il calcolo della quota non agevolata, il valore della prestazione va assunto complessivamente quando il contratto è unico.</p>
<h2></h2>
<h2>Sono beni significativi:</h2>
<p>·        ascensori e montacarichi;</p>
<p>·        infissi esterni ed interni;</p>
<p>·        caldaie;</p>
<p>·        Video citofoni</p>
<p>·        Apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria</p>
<p>·        Sanitari e rubinetterie da bagno</p>
<p>·        Impianti di sicurezza</p>
<p>Nella fattura il prestatore deve indicare:</p>
<p>il corrispettivo complessivo dell’operazione, comprensivo del valore dei beni significativi;<br />
in maniera separata, il valore dei beni significativi.</p>
<p>Sulla materia è intervenuta la legge di Stabilità 2018 (L. 205/2017), il cui comma 19 ha stabilito che la determinazione dei beni significativi deve essere effettuata:</p>
<p>avendo riguardo all’accordo contrattuale tra le parti;<br />
sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale come individuato nel D. M. 29. 12. 1999;<br />
tenendo conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi (materie prime + manodopera impiegata per la produzione).</p>
<p>In ogni caso il valore dei beni significativi non può essere inferiore:</p>
<p>al relativo prezzo di acquisto, laddove il prestatore non sia anche il produttore; ovvero<br />
al prezzo di acquisto dei beni/materie prime nonché della manodopera diretta necessari alla produzione dei beni stessi.</p>
<p>Viene, quindi, escluso l’obbligo di applicare un ricarico sulla “rivendita” dei beni significativi da parte del fornitore. In altri termini è consentito applicare un ricarico sui beni. La previsione di legge fa salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 1° gennaio 2018 (data di entrata in vigore della L. 205/2017.</p>
<p>Per ricevere assistenza sul calcolo della convenienza e la corretta emissione della fattura contattateci al n. 06. 31055924 o inviate una e. Mail con i dati (importo beni significativi ed importo delle prestazioni) a <a href="mailto:iva@networkfiscale. Com">iva@networkfiscale. Com</a> Tariffa euro 60/h da pagare preventivamente con Paypal o bonifico bancario (sufficiente 1 ora a fattura).</p>
<p>&nbsp;</p>
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