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	<title>banca rotta fraudolenta &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>banca rotta fraudolenta &#8211; Commercialista.it</title>
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		<title>Il reato di “bancarotta fraudolenta”: di che cosa si tratta? Cosa rischia l’imprenditore e come difendersi</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Il-reato-di-bancarotta-fraudolenta-di-che-cosa-si-tratta-Cosa-rischia-l-imprenditore-e-come-difendersi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Commercialista.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2023 11:50:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
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		<category><![CDATA[avvocato Roberto pusceddu]]></category>
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					<description><![CDATA[Nell’ambito della tutela dell’imprenditore e della di lui famiglia, Roberto Pusceddu &#38; Partners Law Firm Sta si propone di offrire strumenti di tutela all’imprenditore anche sul versante penale. &#160; Definizione &#160; La bancarotta fraudolenta è un reato che può essere commesso dall&#8217;imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale in danno dei suoi creditori. La disciplina è oggi contenuta nel [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Il-reato-di-bancarotta-fraudolenta-di-che-cosa-si-tratta-Cosa-rischia-l-imprenditore-e-come-difendersi/">Il reato di “bancarotta fraudolenta”: di che cosa si tratta? Cosa rischia l’imprenditore e come difendersi</a> was first posted on Dicembre 13, 2023 at 12:50 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nell’ambito della tutela dell’imprenditore e della di lui famiglia, Roberto Pusceddu &amp; Partners Law Firm Sta si propone di offrire strumenti di tutela all’imprenditore anche sul versante penale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Definizione</strong></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>La bancarotta fraudolenta è un reato che può essere commesso dall&#8217;imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale in danno dei suoi creditori. La disciplina è oggi contenuta nel Codice della Crisi e dell&#8217;Insolvenza.</p>
<p>La <a href="https://www.studiocataldi.it/guide-diritto-penale/il-reato-di-bancarotta.asp">bancarotta</a> fraudolenta, dopo la trasposizione dalla <a href="https://www.studiocataldi.it/normativa/legge-fallimentare/">legge fallimentare</a> al <a href="https://www.studiocataldi.it/articoli/32761-codice-della-crisi-e-dell-insolvenza.asp">Codice della crisi e dell&#8217;insolvenza</a>, è un reato che non richiede più quale presupposto la dichiarazione di fallimento, come vedremo, ma la sottoposizione dell&#8217;<a href="https://www.studiocataldi.it/articoli/32878-imprenditore.asp">imprenditore</a> alla procedura di liquidazione giudiziale.</p>
<p>Il reato si può configurare a causa di condotte che l&#8217;imprenditore individuale commette prima o durante la procedura di liquidazione, attraverso le quali provoca una diminuzione del proprio patrimonio in danno dei creditori. Tale offesa può essere reale se le condotte dell&#8217;<a href="https://www.studiocataldi.it/articoli/32878-imprenditore.asp">imprenditore</a> producono una diminuzione concreta del suo patrimonio, fittizia se la diminuzione è simulata da azioni attraverso le quali il patrimonio viene occultato.</p>
<h2><strong>Bancarotta fraudolenta e Codice della crisi</strong></h2>
<p>Prima di analizzare nel dettaglio il reato di <a href="https://www.studiocataldi.it/guide-diritto-penale/il-reato-di-bancarotta.asp">bancarotta</a> fraudolenta è necessario chiarire meglio che i reati di <a href="https://www.studiocataldi.it/guide-diritto-penale/il-reato-di-bancarotta.asp">bancarotta</a>, contemplati in origine nella <a href="https://www.studiocataldi.it/normativa/legge-fallimentare/">legge fallimentare</a> Regio decreto n. 267/1942, sono stati rimodellati e trasfusi nel Codice della crisi di impresa e dell&#8217;insolvenza di cui al D.lgs. n. 14/2019. Questa modifica ha determinato lo spostamento della disciplina della <a href="https://www.studiocataldi.it/guide-diritto-penale/il-reato-di-bancarotta.asp">bancarotta</a> e degli altri reati fallimentari all&#8217;interno del titolo IX del Codice ella crisi, che contiene le disposizioni penali dall&#8217;art. 322 all&#8217;art. 347. La novità più importante che ha toccato l&#8217;intero Codice e anche le disposizioni penali è la scomparsa di ogni riferimento ai termini &#8220;fallito&#8221; e &#8220;fallimento&#8221;.</p>
<h2><strong>Presupposto del reato di bancarotta fraudolenta</strong></h2>
<p>Rispetto al passato quindi, i reati di <a href="https://www.studiocataldi.it/guide-diritto-penale/il-reato-di-bancarotta.asp">bancarotta</a> presuppongono non la dichiarazione di fallimento ma la dichiarazione di liquidazione giudiziale.</p>
<p>Ci si soffermi, quindi, alla luce di queste precisazioni, su cosa prevede la formulazione del testo normativo a proposito del reato dedicato alla <a href="https://www.studiocataldi.it/guide-diritto-penale/il-reato-di-bancarotta.asp">bancarotta</a> fraudolenta contenuto nel <a href="https://www.studiocataldi.it/articoli/32761-codice-della-crisi-e-dell-insolvenza.asp">Codice della crisi e dell&#8217;insolvenza</a>, dopo aver analizzato il reato di <a href="https://www.studiocataldi.it/articoli/35373-bancarotta-semplice.asp">bancarotta semplice</a>, anche al fine di coglierne le differenze.</p>
<h2><strong>Bancarotta semplice</strong></h2>
<p>La <a href="https://www.studiocataldi.it/articoli/35373-bancarotta-semplice.asp">bancarotta semplice</a>, disciplinata dall&#8217;art. 323 del Codice della crisi, punisce con la reclusione da sei mesi a due anni l&#8217;<a href="https://www.studiocataldi.it/articoli/32878-imprenditore.asp">imprenditore</a> sottoposto a liquidazione giudiziale che tiene le seguenti condotte:</p>
<ul>
<li>sostiene spese personali o per la famiglia che sono eccessive rispetto alla sua condizione economica;</li>
<li>consuma una buona parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;</li>
<li>compie operazioni gravemente imprudenti per ritardare l&#8217;apertura della liquidazione giudiziale;</li>
<li>aggrava il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere l&#8217;apertura della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa;</li>
<li>non soddisfa le obbligazioni assunte con un precedente <a href="https://www.studiocataldi.it/guide_legali/fallimento/concordato-preventivo.asp">concordato preventivo</a>o liquidatorio giudiziale.</li>
</ul>
<p>Alla stessa pena soggiace però anche chi, nei tre anni (o meno, se l&#8217;impresa è giovane) che hanno preceduto l&#8217;apertura della liquidazione, non ha tenuto o ha tenuto in modo incompleto o irregolare le scritture previste dalla legge.</p>
<h2><strong>La nuova bancarotta fraudolenta</strong></h2>
<p>Dal 1° settembre 2021 quindi, come anticipato, la <a href="https://www.studiocataldi.it/articoli/35374-bancarotta-fraudolenta.asp">bancarotta fraudolenta</a> non è più regolata dall&#8217;articolo 216 della <a href="https://www.studiocataldi.it/normativa/legge-fallimentare/">legge fallimentare</a>, ma dall&#8217;articolo 322 del nuovo codice della crisi d&#8217;impresa e dell&#8217;insolvenza.</p>
<p>Tale norma riproduce sostanzialmente il contenuto della previsione precedente, tranne alcuni ritocchi di forma. In particolare, essa così dispone:</p>
<p>&#8220;1. È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l&#8217;<a href="https://www.studiocataldi.it/articoli/32878-imprenditore.asp">imprenditore</a> che:</p>
<ol>
<li>a) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;</li>
<li>b) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a se&#8217; o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.</li>
<li>La stessa pena si applica all&#8217;<a href="https://www.studiocataldi.it/articoli/32878-imprenditore.asp">imprenditore</a>, dichiarato in liquidazione giudiziale, che, durante la procedura, commette alcuno dei fatti preveduti dalla lettera a) del comma 1, ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.</li>
<li>È punito con la reclusione da uno a cinque anni l&#8217;<a href="https://www.studiocataldi.it/articoli/32878-imprenditore.asp">imprenditore</a>in liquidazione giudiziale che, prima o durante la procedura, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.</li>
<li>Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del <a href="https://www.studiocataldi.it/codicepenale">codice penale</a>, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa l&#8217;<a href="https://www.studiocataldi.it/articoli/30074-inabilitazione-guida-pratica-e-fac-simile.asp">inabilitazione</a>all&#8217;esercizio di una impresa commerciale e l&#8217;incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni&#8221;.</li>
</ol>
<h2><strong>Bancarotta fraudolenta patrimoniale</strong></h2>
<p>Nel dettaglio, la <a href="https://www.studiocataldi.it/guide-diritto-penale/il-reato-di-bancarotta.asp">bancarotta</a> fraudolenta patrimoniale è il reato posto in essere dall&#8217;<a href="https://www.studiocataldi.it/articoli/32878-imprenditore.asp">imprenditore</a> sottoposto a dichiarazione di liquidazione giudiziale che ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni oppure, con il fine di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto delle passività che in realtà non esistevano. Trattasi di un reato contro il patrimonio.</p>
<h2><strong>Bancarotta fraudolenta per distrazione</strong></h2>
<p>Proprio in ragione delle caratteristiche che la connotano, la <a href="https://www.studiocataldi.it/guide-diritto-penale/il-reato-di-bancarotta.asp">bancarotta</a> fraudolenta patrimoniale è spesso definita anche <a href="https://www.studiocataldi.it/guide-diritto-penale/il-reato-di-bancarotta.asp">bancarotta</a> fraudolenta per distrazione. Tra l&#8217;una e l&#8217;altra espressione, utilizzate come sinonimi, non vi è alcuna differenza.</p>
<h2><strong>Bancarotta fraudolenta documentale</strong></h2>
<p>La <a href="https://www.studiocataldi.it/guide-diritto-penale/il-reato-di-bancarotta.asp">bancarotta</a> fraudolenta documentale, invece, si configura quando l&#8217;<a href="https://www.studiocataldi.it/articoli/32878-imprenditore.asp">imprenditore</a> sottoposto a liquidazione giudiziale ha sottratto, distrutto o falsificato, anche solo in parte, i libri o le altre scritture contabili con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, o li ha tenuti in maniera tale da non permettere la ricostruzione del proprio patrimonio o del movimento degli affari. Trattasi di un reato che compromette la conoscenza del patrimonio del soggetto debitore da parte dei suoi creditori.</p>
<h2><strong>Bancarotta fraudolenta preferenziale</strong></h2>
<p>La <a href="https://www.studiocataldi.it/guide-diritto-penale/il-reato-di-bancarotta.asp">bancarotta</a> fraudolenta preferenziale è quella che, come prevede il terzo comma dell&#8217;art. 322, si configura quando l&#8217;<a href="https://www.studiocataldi.it/articoli/32878-imprenditore.asp">imprenditore</a> sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale prima o anche durante la procedura, allo<strong> scopo di favorire solo qualche creditore,</strong> in danno degli altri, esegue pagamenti o simula dei titoli di prelazione.</p>
<h2><strong>Le condotte del reato di bancarotta fraudolenta</strong></h2>
<p>Vediamo ora quali sono le condotte in grado di integrare il reato di <a href="https://www.studiocataldi.it/guide-diritto-penale/il-reato-di-bancarotta.asp">bancarotta</a> fraudolenta partendo da quelle tipiche <strong>della <a href="https://www.studiocataldi.it/guide-diritto-penale/il-reato-di-bancarotta.asp">bancarotta</a> patrimoniale o per distrazione:</strong></p>
<ul>
<li><strong>distrazione:</strong>si verifica quando si conferisce a un bene una destinazione diversa da quella che prevede la legge, al fine di privare gli organi della liquidazione giudiziale dei beni necessari da destinare al soddisfacimento dei creditori;</li>
<li><strong>occultamento:</strong>consiste nel nascondere beni per renderne impossibile il reperimento da parte degli organi della liquidazione giudiziale;</li>
<li><strong>dissimulazione:</strong>si vuole rendere impossibile l&#8217;apprensione di un bene senza però sottrarre i beni materialmente, ma facendo credere ai creditori che gli stessi, in realtà, appartengono ad altri;</li>
<li><strong>distruzione:</strong>i beni vengono sottratti agli organi della procedura e quindi ai creditori perchè distrutti, al fine di eliminarne il valore economico;</li>
<li><strong>dissipazione: </strong>consiste nella <a href="https://www.studiocataldi.it/guide_legali/vendita/">vendita</a>o nella <a href="https://www.studiocataldi.it/guide_legali/donazione/la-donazione.asp">donazione</a>dei beni per distruggere la ricchezza dal punto di vista giuridico, tramite lo sperpero.</li>
</ul>
<p>Ora invece analizziamo le condotte tipiche della<strong> <a href="https://www.studiocataldi.it/guide-diritto-penale/il-reato-di-bancarotta.asp">bancarotta</a> fraudolenta documentale</strong>:</p>
<ul>
<li><strong>sottrazione: </strong>per privare l&#8217;organo deputato alla liquidazione giudiziale della possibilità di acquisire i i libri e le scritture contabili a cui è tenuto l&#8217;imprenditore;</li>
<li><strong>distruzione: </strong>che si realizza proprio con la distruzione fisica delle scritture e dei libri;</li>
<li><strong>falsificazione: </strong>si creano falsi documenti o si sostituiscono quelli originali con altri del tutto artefatti, attraverso una falsificazione che può essere materiale o ideologica.</li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
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