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	<title>autodichiarazione &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>autodichiarazione &#8211; Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Gli ammortizzatori sociali nel “decreto ristori”</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/gli-ammortizzatori-sociali-nel-decreto-ristori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 11:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
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					<description><![CDATA[Analisi dell’articolo 12 del DL 137/2020 che disciplina gli ammortizzatori sociali.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/gli-ammortizzatori-sociali-nel-decreto-ristori/">Gli ammortizzatori sociali nel “decreto ristori”</a> was first posted on Novembre 2, 2020 at 12:02 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il &#8220;decreto ristori&#8221; entrato in vigore il 29. 10. 2020 effettua  un ulteriore intervento in materia di ammortizzatori sociali legati all’emergenza epidemiologica, con riferimento alla cassa integrazione ordinaria, all’assegno ordinario dei fondi di solidarietà e alla cassa integrazione in deroga. </p>
<p>Gli ammortizzatori sociali nel “decreto ristori”</p>
<p>Analisi dell’articolo 12 del DL 137/2020 che disciplina gli ammortizzatori sociali. </p>
<p>Il &#8220;decreto ristori&#8221; entrato in vigore il 29. 10. 2020 effettua  un ulteriore intervento in materia di ammortizzatori sociali legati all’emergenza epidemiologica, con riferimento alla cassa integrazione ordinaria, all’assegno ordinario dei fondi di solidarietà e alla cassa integrazione in deroga. </p>
<p>In particolare, l’articolo 12 prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID 19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previsti nel decreto marzo, per una durata massima di sei settimane; le sei settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 16 novembre e il 31 gennaio 2021. Questa è la durata massima che può essere richiesta con causale COVID 19; i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati collocati anche parzialmente in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane previste dal 1° comma del decreto-legge. </p>
<p>Le ulteriori 6 settimane verranno riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane previste dal decreto agosto nonché ai datori di lavoro che appartengono ai settori interessati dal DPCM che dispone la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. </p>
<p>I datori di lavoro che presentano la domanda di concessione di ulteriori sei settimane, dovranno inoltre versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019; il contributo sarà pari:</p>
<p>&#8211;          al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;</p>
<p>&#8211;          al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato. </p>
<p>Il contributo addizionale non è invece dovuto:</p>
<p>&#8211;          dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%;</p>
<p>&#8211;          dai datori di lavoro he hanno avviato l’attività d’impresa successivamente al primo gennaio 2019;</p>
<p>&#8211;          dai datori di lavoro che appartengono ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre che dispone la chiusura o la limitazione di alcune attività economiche. </p>
<p>Per l’accesso alle ulteriori sei domande, il datore di lavoro dovrà presentare apposita domanda all’INPS, nella quale dovrà autocertificare la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato; l’INPS provvederà poi ad autorizzare i trattamenti e sulla base dell’autocertificazione allegata individuerà l’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale. In caso di mancanza di autocertificazione si applica l’aliquota del 18%. In ogni caso l’INPS e l’agenzia delle entrate provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati. </p>
<p>Le domande dovranno essere presentate all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cuoi ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione invece il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge. </p>
<p>Il datore di lavoro, in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS deve inviare all’istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero se posteriore entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. </p>
<p>Trascorsi inutilmente i termini il pagamento il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/gli-ammortizzatori-sociali-nel-decreto-ristori/">Gli ammortizzatori sociali nel “decreto ristori”</a> was first posted on Novembre 2, 2020 at 12:02 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID-19: NUOVO MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE 📝</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/covid-19-nuovo-modello-di-autodichiarazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Silvia Picca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2020 06:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[4 maggio]]></category>
		<category><![CDATA[autodichiarazione]]></category>
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		<category><![CDATA[nuovo modello]]></category>
		<category><![CDATA[spostamenti]]></category>
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					<description><![CDATA[Per gli spostamenti dal 4 maggio...<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/covid-19-nuovo-modello-di-autodichiarazione/">COVID-19: NUOVO MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE 📝</a> was first posted on Maggio 4, 2020 at 8:11 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>E’ disponibile il nuovo modello di autocertificazione per gli spostamenti, utilizzabile da lunedì 4 maggio. </p>
<p>Può comunque essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali.  </p>
<p>L&#8217;autocertificazione, spiega il ministero, è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo. </p>
<p>COVID-19: NUOVO MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE</p>
<p>Per gli spostamenti dal 4 maggio. </p>
<p> </p>
<p>E’ disponibile il nuovo modello di autocertificazione per gli spostamenti, utilizzabile da lunedì 4 maggio. </p>
<p>Può comunque essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali.  </p>
<p>L&#8217;autocertificazione, spiega il ministero, è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo. </p>
<p>
</p>
<p>Scarica il modello nella sezione “Documenti da scaricare”</p>
<p>
</p>
<p>Per informazioni ed assistenza invia mail a RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<p></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/covid-19-nuovo-modello-di-autodichiarazione/">COVID-19: NUOVO MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE 📝</a> was first posted on Maggio 4, 2020 at 8:11 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NUOVO MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/nuovo-modello-di-autocertificazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 07:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[autocertificazione]]></category>
		<category><![CDATA[autodichiarazione]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[D.P.C.M. 22 marzo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
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					<description><![CDATA[Il D.P.C.M. 22 marzo 2020 ha ristretto le circostanze che legittimano gli spostamenti<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/nuovo-modello-di-autocertificazione/">NUOVO MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE</a> was first posted on Marzo 24, 2020 at 8:24 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 76 del 22 marzo, ha rimodulato le indicazioni relative al sistema di misure per il contenimento dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19. </p>
<p>Il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 76 del 22 marzo, ha rimodulato le indicazioni relative al sistema di misure per il contenimento dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19. </p>
<p>Con questo ultimo decreto sono state ulteriormente riviste in modo restrittivo le circostanze che legittimano gli spostamenti al di fuori della propria abitazione pertanto ci si può spostare soltanto per i seguenti motivi:</p>
<p>&#8211;      Comprovate esigenze lavorative;</p>
<p>&#8211;      esigenze di assoluta urgenza;</p>
<p>&#8211;      motivi di salute. </p>
<p>Ciò ha comportato un aggiornamento del modello di autodichiarazione da compilare per motivare lo spostamento stesso. <br />
Il nuovo D. P. C. M. Abolisce la previsione, che assicurava il rientro tout court nel luogo di domicilio, abitazione o residenza. <br />
Tale rientro è consentito solo nel caso in cui lo spostamento all&#8217;esterno è connesso ai motivi sopra elencati. Ad esempio, rientra negli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, il tragitto (anche pendolare) effettuato dal lavoratore dal proprio luogo di residenza, dimora e abitazione al luogo di lavoro. Rientrano nelle esigenze di assoluta urgenza, anche i casi in cui l&#8217;interessato si rechi presso grandi infrastrutture del sistema dei trasporti (aeroporti, porti e stazione ferroviari) per trasferire propri congiunti alla propria abitazione. </p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/nuovo-modello-di-autocertificazione/">NUOVO MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE</a> was first posted on Marzo 24, 2020 at 8:24 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Decreto Legge n.18/2020: Sospensione dei pagamenti delle rate di prestiti e finanziamenti e dei canoni di leasing</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-legge-n182020-sospensione-dei-pagamenti-delle-rate-di-prestiti-e-finanziamenti-e-dei-canoni-di-leasing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 13:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto dei Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 56 dl 18 2020]]></category>
		<category><![CDATA[autodichiarazione]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione sospensione mutui]]></category>
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		<category><![CDATA[decreto legge 18 2020]]></category>
		<category><![CDATA[fac simile comunicazione sospensione pagamento rat]]></category>
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					<description><![CDATA[Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dalla crisi epidemiologia da COVID-19, la Comunicazione ed il modello di Autocertificazione<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-legge-n182020-sospensione-dei-pagamenti-delle-rate-di-prestiti-e-finanziamenti-e-dei-canoni-di-leasing/">Decreto Legge n.18/2020: Sospensione dei pagamenti delle rate di prestiti e finanziamenti e dei canoni di leasing</a> was first posted on Marzo 18, 2020 at 2:58 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Decreto Legge n. 18/2020: Sospensione dei pagamenti delle rate di prestiti e finanziamenti e dei canoni di leasing</h2>
<p>Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dalla crisi epidemiologia da COVID-19, la Comunicazione ed il modello di Autocertificazione</p>
<p>Il Decreto “Marzo” o “Cura Italia” ai sensi dell’articolo 56 ha riconosciuto l’epidemia da COVID-19  come  evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea ed al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 ha stabilito che le micro, piccole e medie imprese tramite comunicazione in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art. 106 TUB del d. Lgs. N. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia.</p>
<h2>seguenti misure di sostegno finanziario:</h2>
<p>a)     per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;</p>
<p>b)     per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;</p>
<p>c)     per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.</p>
<p>La comunicazione prevista al comma 2 dell’articolo 56 del D. L. 18/2020 è corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.</p>
<p>Possono beneficiare delle misure in oggetto le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/decreto-legge-n182020-sospensione-dei-pagamenti-delle-rate-di-prestiti-e-finanziamenti-e-dei-canoni-di-leasing/">Decreto Legge n.18/2020: Sospensione dei pagamenti delle rate di prestiti e finanziamenti e dei canoni di leasing</a> was first posted on Marzo 18, 2020 at 2:58 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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