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	<title>autocertificazione &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>autocertificazione &#8211; Commercialista.it</title>
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		<title>PMI E LIBERI PROFESSIONISTI COME SOSPENDERE LE RATE DEI PRESTITI, FINANZIAMENTI, LEASING E NOLEGGIO.</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/associazione-bancaria-italiana-moratoria-prestiti-a-micro-e-pmi-con-richiesta-pec-e-specifica-dichiarazione-in-autocertificazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 12:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
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					<description><![CDATA[Istruzioni dell’Associazione bancaria sulle misure per la liquidità alle imprese danneggiate dall’emergenza da Covid-19. On line i modelli<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/associazione-bancaria-italiana-moratoria-prestiti-a-micro-e-pmi-con-richiesta-pec-e-specifica-dichiarazione-in-autocertificazione/">PMI E LIBERI PROFESSIONISTI COME SOSPENDERE LE RATE DEI PRESTITI, FINANZIAMENTI, LEASING E NOLEGGIO.</a> was first posted on Marzo 30, 2020 at 2:33 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’Associazione Bancaria Italiana (ABI), il 24 marzo ha trasmesso agli istituti di credito associati una circolare riguardante le misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da Covid-19 contenute nel D. L. 18/2020, in relazione ai principali aspetti delle misure introdotte dal suddetto decreto e colmate dalle prime indicazioni fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze con alcune delle domande più frequenti. </p>
<p></p>
<p>L’Associazione Bancaria Italiana (ABI), il 24 marzo ha trasmesso agli istituti di credito associati una circolare riguardante le misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da Covid-19 contenute nel D. L. 18/2020, in relazione ai principali aspetti delle misure introdotte dal suddetto decreto e colmate dalle prime indicazioni fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze con alcune delle domande più frequenti. 
</p>
<p>Tale decreto ha introdotto una serie di disposizioni a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica, con particolare riferimento a:</p>
<p>    moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da Banche e Intermediari Finanziari a micro, piccole e medie imprese;<br />
    nuovi interventi del Fondo di Garanzia per le PMI. </p>
<p>Moratorie PMI: Secondo quanto stabilito dal D. L. 18/2020, art. 56, commi 4 e 5 possono accedere alle citate misure le micro, piccole e medie imprese (PMI), aventi sedi in Italia, appartenenti a tutti i settori che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto della pandemia. </p>
<p>Secondo la definizione della Commissione Europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Come precisato dal Ministero, sono ricompresi anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA (tra cui i professionisti e le ditte individuali). </p>
<p>Per accedere alle misure l’impresa deve essere in bonis quindi non deve avere posizioni debitorie classificate come “esposizioni deteriorate”, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute, quindi non-pagate o pagate parzialmente da più di 90 giorni. </p>
<p>MODALITà DI ACCESSO: I soggetti che intendono accedere alle menzionate misure devono presentare alla propria banca o al proprio intermediario finanziario una specifica comunicazione, corredata della dichiarazione con la quale l&#8217;impresa autocertifica ai sensi dell&#8217;art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell&#8217;epidemia da COVID-19. </p>
<p>Inoltre, nella comunicazione l’impresa deve auto-dichiarare:</p>
<p>    il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;<br />
    “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;<br />
    di soddisfare i requisiti per la qualifica di micro, piccola o media impresa;<br />
    di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000. </p>
<p>Le banche e gli intermediari finanziari vigilati e gli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia sono tenuti ad accettare le comunicazioni di moratoria se rispettano i requisiti previsti dal decreto-legge: ciò non implica, quindi, che la banca debba verificare la veridicità delle autodichiarazioni effettuate dalle imprese, ma solo che la già menzionata comunicazione contenga gli elementi sopra indicati. La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, o attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa. </p>
<p>Come indicato dal Ministero, è opportuno che l’impresa contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel D. L. 18/2020 sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI che possono collegarsi con la misura della moratoria. </p>
<p>Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall’apposito accordo tra l’ABI e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso. </p>
<p>MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (D. L. 18/2020, articolo 56, co. 2): Le imprese danneggiate dalla diffusione di COVID-19 che hanno esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari ex art. 106 del TUB e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, possono avvalersi per il tramite di apposita comunicazione delle seguenti misure di sostegno finanziario, di cui al comma 2, lett. A), b) e c) del suddetto decreto:</p>
<p>    le aperture di credito sino a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere alla data del 29 febbraio 2020 o quelli in essere alla data di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020), se superiori, non possono essere revocati neanche in parte (sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata), fino al 30 settembre 2020;<br />
    il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 è posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni;<br />
    il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri sia per gli intermediari sia per le imprese. è facoltà delle imprese richiedere la sospensione del pagamento dell’intera rata o soltanto dei rimborsi in conto capitale. </p>
<p>La ABI ha precisato che il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 sarà quindi posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni; gli eventuali elementi accessori al contratto di finanziamento sono prorogati coerentemente senza formalità. </p>
<p>Qui di seguito troverete allegati il modulo di richiesta e l&#8217;autodichiarazione da mandare via PEC.  </p>
<p>Per informazioni e assistenza contattateci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM, saremmo lieti di occuparci della vostra pratica! </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/associazione-bancaria-italiana-moratoria-prestiti-a-micro-e-pmi-con-richiesta-pec-e-specifica-dichiarazione-in-autocertificazione/">PMI E LIBERI PROFESSIONISTI COME SOSPENDERE LE RATE DEI PRESTITI, FINANZIAMENTI, LEASING E NOLEGGIO.</a> was first posted on Marzo 30, 2020 at 2:33 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NUOVO MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/nuovo-modello-di-autodichiarazione-per-gli-spostamenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 16:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[aggiornamenti costanti]]></category>
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					<description><![CDATA[Ad appena tre giorni dall’ultimo modulo di autodichiarazione, oggi 26 marzo 2020 è necessaria una nuova modifica.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/nuovo-modello-di-autodichiarazione-per-gli-spostamenti/">NUOVO MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI</a> was first posted on Marzo 26, 2020 at 5:40 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi 26 marzo 2020 il capo della Polizia, Franco Gabrielli, ha annunciato la notizia su SkyTg24. Su questo, ha spiegato che sono state fatte ironie, ma cambiano le disposizioni ed è necessario aggiornare il modulo, anche per intercettare i quesiti che arrivano dai cittadini. Il nuovo modulo prevede, oltre alla dichiarazione di non essere sottoposti alla quarantena e di non essere positivo, anche la consapevolezza, oltre alle misure disposte dal governo nazionale, anche di eventuali provvedimenti adottati dai presidenti delle Regioni coinvolte in eventuali spostamenti nel territorio, dunque quella da cui ci si sposta e quella in cui si arriva che potrebbero avere adottato ulteriori limitazioni. </p>
<p>Oggi 26 marzo 2020 il capo della Polizia, Franco Gabrielli, ha annunciato la notizia su SkyTg24. Su questo, ha spiegato che sono state fatte ironie, ma cambiano le disposizioni ed è necessario aggiornare il modulo, anche per intercettare i quesiti che arrivano dai cittadini. Il nuovo modulo prevede, oltre alla dichiarazione di non essere sottoposti alla quarantena e di non essere positivo, anche la consapevolezza, oltre alle misure disposte dal governo nazionale, anche di eventuali provvedimenti adottati dai presidenti delle Regioni coinvolte in eventuali spostamenti nel territorio, dunque quella da cui ci si sposta e quella in cui si arriva che potrebbero avere adottato ulteriori limitazioni. </p>
<p>Il modulo poi esplicita tutta una serie di situazioni di necessità per cui è consentito lo spostamento in modo da evitare interpretazioni diverse.  </p>
<p>Tra gli stati di necessità sono compresi, ad esempio, il rientro dall&#8217;estero, le denunce di reati, gli obblighi di affidamento di minori, l&#8217;assistenza a congiunti o persone con disabilità. <br />
Cambia infine anche il riferimento alle sanzioni pertanto da ora le multe saranno amministrative e non più penali, previste per chi viola le norme. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/nuovo-modello-di-autodichiarazione-per-gli-spostamenti/">NUOVO MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI</a> was first posted on Marzo 26, 2020 at 5:40 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>NUOVO MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/nuovo-modello-di-autocertificazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 07:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
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		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
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					<description><![CDATA[Il D.P.C.M. 22 marzo 2020 ha ristretto le circostanze che legittimano gli spostamenti<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/nuovo-modello-di-autocertificazione/">NUOVO MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE</a> was first posted on Marzo 24, 2020 at 8:24 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 76 del 22 marzo, ha rimodulato le indicazioni relative al sistema di misure per il contenimento dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19. </p>
<p>Il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 76 del 22 marzo, ha rimodulato le indicazioni relative al sistema di misure per il contenimento dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19. </p>
<p>Con questo ultimo decreto sono state ulteriormente riviste in modo restrittivo le circostanze che legittimano gli spostamenti al di fuori della propria abitazione pertanto ci si può spostare soltanto per i seguenti motivi:</p>
<p>&#8211;      Comprovate esigenze lavorative;</p>
<p>&#8211;      esigenze di assoluta urgenza;</p>
<p>&#8211;      motivi di salute. </p>
<p>Ciò ha comportato un aggiornamento del modello di autodichiarazione da compilare per motivare lo spostamento stesso. <br />
Il nuovo D. P. C. M. Abolisce la previsione, che assicurava il rientro tout court nel luogo di domicilio, abitazione o residenza. <br />
Tale rientro è consentito solo nel caso in cui lo spostamento all&#8217;esterno è connesso ai motivi sopra elencati. Ad esempio, rientra negli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, il tragitto (anche pendolare) effettuato dal lavoratore dal proprio luogo di residenza, dimora e abitazione al luogo di lavoro. Rientrano nelle esigenze di assoluta urgenza, anche i casi in cui l&#8217;interessato si rechi presso grandi infrastrutture del sistema dei trasporti (aeroporti, porti e stazione ferroviari) per trasferire propri congiunti alla propria abitazione. </p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/nuovo-modello-di-autocertificazione/">NUOVO MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE</a> was first posted on Marzo 24, 2020 at 8:24 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Responsabilità Solidale: a chi si riferisce, chi è escluso e le sanzioni previste in capo al committente</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/responsabilit-224-solidale-a-chi-si-riferisce-chi-232-escluso-e-le-sanzioni-previste-in-capo-al-committente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2016 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Appalti privati e pubblici consulenza fiscale e giuridica]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[IVA 2013 Responsabilità Solidale negli appalti tra Committente ed Appaltatori per il versamento dell]]></category>
		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
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					<description><![CDATA[Appalti ed Edilizia<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/responsabilit-224-solidale-a-chi-si-riferisce-chi-232-escluso-e-le-sanzioni-previste-in-capo-al-committente/">Responsabilità Solidale: a chi si riferisce, chi è escluso e le sanzioni previste in capo al committente</a> was first posted on Aprile 8, 2016 at 11:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In capo al committente, è stata introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria &#8211; da 5. 000,00 a 200. 000,00 euro &#8211; nel caso in cui lo stesso provveda ad effettuare il pagamento all’appaltatore senza che questi abbia esibito la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti, eventualmente anche dal subappaltatore.  </p>
<p>Sintesi della Circolare N. 2/E della Agenzia delle Entrate</p>
<p>Direzione Centrale Normativa Roma, 1 marzo 2013 </p>
<p>OGGETTO:    Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 &#8211; Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore &#8211; Circolare n. 40/E dell’8 ottobre 2012 &#8211; Problematiche interpretative</p>
<p>L’articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (cd. Decreto crescita) – convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – ha sostituito integralmente il comma 28 dell’articolo 35 del DL n. 223 del 2006 ed ha aggiunto i commi 28-bis e 28-ter. </p>
<p>In sostanza, la novella normativa ha introdotto la responsabilità dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali  sui  redditi  di  lavoro  dipendente e  dell’imposta sul  valore  aggiunto dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto. </p>
<p>In capo al committente, è stata introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria &#8211; da 5. 000,00 a 200. 000,00 euro &#8211; nel caso in cui lo stesso provveda ad effettuare il pagamento all’appaltatore senza che questi abbia esibito la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti, eventualmente anche dal subappaltatore. Tale responsabilità, comunque, è limitata all’ipotesi in cui, pur in assenza della presentazione della documentazione, tali versamenti non risultino eseguiti dall’appaltatore o dall’eventuale subappaltatore. La documentazione può consistere anche nella asseverazione rilasciata da CAF o da professionisti abilitati. </p>
<p>Con la circolare n. 40/E del 2012, questa Agenzia, nel fornire i primi chiarimenti, ha ritenuto valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF e dai professionisti abilitati, la presentazione di una dichiarazione sostitutiva &#8211; resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 &#8211; con cui l’appaltatore/subappaltatore attesti l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione. </p>
<p>La medesima circolare ha precisato, inoltre, che la norma si applica ai contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012. </p>
<p>Con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti in merito all’ambito applicativo delle disposizioni in commento. </p>
<p> </p>
<p>Ambito oggettivo di applicazione</p>
<p>è stato chiesto di chiarire se l’articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 trovi applicazione solo in relazione ai contratti stipulati dagli operatori economici del settore edilizio, ovvero se lo stesso abbia una portata generale. </p>
<p>Il dubbio sorge in quanto la richiamata disposizione è inserita nel Titolo I del DL n. 83 del 2012, concernente “Misure urgenti per le infrastrutture l’edilizia ed i trasporti”, e specificamente nel Capo III, riferito a “Misure per l’edilizia”.   La  valorizzazione  di  tale  contesto  normativo  potrebbe  quindi portare ad una interpretazione che limiti l’operatività della disposizione al solo settore edile. </p>
<p>Tuttavia, a favore di una più ampia applicazione delle misure introdotte dalla normativa in esame, si osserva che l’articolo 13-ter dispone la modifica dell’articolo 35 del DL n. 223 del 2006, rubricato “Misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale” ed inserito nel Titolo III, concernente “Misure in materia di contrasto all’evasione ed elusione fiscale, di recupero della base imponibile, di potenziamento dei poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria, di semplificazione degli adempimenti tributari e in materia di giochi”. </p>
<p>Lo scopo della norma va quindi ravvisato non nella finalità di introdurre specifiche misure di contrasto all’evasione nel settore edile, ma in quella di far emergere base imponibile in relazione alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di contratti di appalto e subappalto intesi nella loro generalità, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti. </p>
<p>Per quanto concerne la tipologia di contratti interessati dall’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28- ter in esame, si ritiene, sulla base della formulazione del dettato normativo, che la norma sia riferita alle sole fattispecie riconducibili al  contratto di  appalto  come  definito  dall’articolo 1655  del  codice  civile, secondo cui l’appalto è “… il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”. </p>
<p>La novella normativa in esame, infatti, ha l’obiettivo di individuare quelle fattispecie al ricorrere delle quali siano applicabili nuove sanzioni amministrativo-tributarie. Ciò rende indispensabile definire con chiarezza l’ambito di applicazione della norma in base al suo contenuto letterale al fine di evitarne interpretazioni di tipo estensivo. </p>
<p>Dall’esame dei commi 28, 28-bis e 28-ter dell’articolo 35 deriva che sono escluse dal loro campo di applicazione le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi quali, ad esempio:</p>
<p>a)     gli appalti di fornitura dei beni. Tale tipologia contrattuale sebbene richiamata dal comma 28-ter, non è prevista nelle disposizioni recate dagli  altri  commi  28  e  28-bis  che,  invece,  richiamano esclusivamente l’appalto di opere o servizi;</p>
<p> </p>
<p>b)    il contratto d’opera, disciplinato dall’articolo 2222 c. C. (sono pertanto esclusi tutti i lavoratori autonomi);</p>
<p> </p>
<p>c)     il contratto di trasporto di cui agli articoli 1678 e seguenti del c. C. ;</p>
<p> </p>
<p>d)    il contratto di subfornitura disciplinato dalla legge 18 giugno 1998, n. 192;</p>
<p> </p>
<p>e)     le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile (nel senso che il consorzio non risponde in solido per i debiti dei soci consorziati ai fini iva e delle ritenute erariali). </p>
<p> </p>
<p>La norma in esame, peraltro, trova applicazione sia nell’ipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto, che presuppone la coesistenza di almeno tre soggetti  economici distinti  (committente, appaltatore e  subappaltatore), sia nella ipotesi in cui l’appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell’opera affidatagli dal committente. </p>
<p>Si evidenzia, infatti, che la  stessa previsione del primo periodo del comma 28-bis, nel delineare gli adempimenti del committente circa l’acquisizione della documentazione che attesti il regolare adempimento degli obblighi fiscali da parte dell’appaltatore, indica il subappaltatore quale figura eventuale, con ciò confermando l’applicazione della disposizione anche nelle ipotesi in cui il subappalto non sia previsto. </p>
<p>Per quanto concerne la individuazione sotto il profilo temporale dei contratti interessati dalla disposizione in commento si ricorda che, come già chiarito con la circolare n. 40/E del 2012, rilevano i contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012, data di entrata in vigore dell’articolo 13-ter. </p>
<p>Al riguardo, si  chiarisce che  l’eventuale rinnovo del contratto deve ritenersi equivalente ad una nuova stipula e, pertanto, la disciplina in esame è applicabile, a partire dalla data di rinnovo, anche ai contratti rinnovati successivamente al 12 agosto 2012. </p>
<p> </p>
<p>Ambito soggettivo di applicazione</p>
<p>Risulta rilevante ai fini della delimitazione dell’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in esame il requisito stabilito dal comma 28-ter dello stesso articolo 35 del DL 223 del 2006, secondo cui i contratti di appalto e  subappalto  devono  essere  conclusi  da  soggetti  che  stipulano  i  predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. </p>
<p>Sono escluse dall’ambito applicativo della norma, per espressa previsione normativa, le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, per carenza del requisito soggettivo, le persone fisiche che ai sensi degli articoli 4 e 5 del DPR n. 633 del 1972 risultano prive di soggettività passiva ai fini IVA. Deve, inoltre, ritenersi escluso il “condominio” in quanto non riconducibile fra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del TUIR. </p>
<p>Attestazione della regolarità fiscale in ipotesi particolari</p>
<p>Al fine di agevolare l’adempimento normativo in esame, si è dell’avviso che, in caso di più contratti intercorrenti tra le medesime parti, la certificazione attestante la regolarità dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA relativi al contratto d’appalto, può essere rilasciata in modo unitario. La certificazione, inoltre, può essere fornita anche con cadenza periodica fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all’IVA scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione. </p>
<p>Con riferimento ai pagamenti effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti che non consentono al beneficiario l’immediata disponibilità della somma versata a suo favore, si è dell’avviso che occorra attestare la regolarità dei versamenti fiscali scaduti al momento in cui il committente o l’appaltatore effettuano la disposizione bancaria e non anche di quelli scaduti al momento del successivo accreditamento delle somme al beneficiario. </p>
<p>Diversamente, infatti, l’attestazione della regolarità degli adempimenti dovrebbe avere ad oggetto fatti successivi al suo rilascio. </p>
<p>Con riferimento, infine, alle ipotesi in cui l’appaltatore o il subappaltatore cedano il proprio credito a terzi, si ritiene che possano tornare utili le indicazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato con riferimento alle ipotesi di cessione del credito nell’ambito della disciplina sui pagamenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973, in forza del quale le Amministrazioni pubbliche, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di importi superiori a diecimila euro, verificano la regolarità fiscale del beneficiario potendo, in caso di irregolarità, sospendere il relativo pagamento. </p>
<p>In  particolare, in  linea  con  quanto chiarito  dalla  Ragioneria con  la circolare n. 29 del 2009, anche al fine di liberare il cessionario da futuri rischi connessi ad eventuali inadempimenti fiscali del cedente, si è dell’avviso che la regolarità fiscale relativa ai rapporti riferibili al credito oggetto di cessione possa   essere   attestata   nel   momento   in   cui   il   cedente   (appaltatore   o subappaltore) dà  notizia  della  cessione  al  debitore  ceduto  (committente o appaltatore). </p>
<p>
</p>
<p></p>
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<p>o la redazione di un parere</p>
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