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	<title>associazione &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>associazione &#8211; Commercialista.it</title>
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		<title>Le Fondazioni: Struttura, Convenienza e Procedura di Costituzione</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Le-Fondazioni-Struttura-Convenienza-e-Procedura-di-Costituzione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Silvia Picca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 15:55:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guida e Vademecum Fiscale Tributaria]]></category>
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					<description><![CDATA[Le fondazioni sono enti giuridici senza scopo di lucro che hanno lo scopo di perseguire obiettivi di interesse generale o utilità sociale, utilizzando il proprio patrimonio per sostenere progetti e iniziative di pubblica utilità. Lo scopo può essere culturale, artistico, scientifico, medico, umanitario, sociale e così via. A differenza di altre forme giuridiche, come le [&#8230;]<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Le-Fondazioni-Struttura-Convenienza-e-Procedura-di-Costituzione/">Le Fondazioni: Struttura, Convenienza e Procedura di Costituzione</a> was first posted on Settembre 17, 2024 at 5:55 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le fondazioni sono enti giuridici senza scopo di lucro che hanno lo scopo di perseguire obiettivi di interesse generale o utilità sociale, utilizzando il proprio patrimonio per sostenere progetti e iniziative di pubblica utilità.</p>
<p><strong>Lo scopo può essere culturale, artistico, scientifico, medico, umanitario, sociale e così via.</strong></p>
<p>A differenza di altre forme giuridiche, come le associazioni, la fondazione si caratterizza per la centralità del patrimonio e per una gestione orientata a garantire la sostenibilità nel lungo termine. In questo articolo esamineremo le principali caratteristiche delle fondazioni, il loro iter di costituzione, e le differenze rispetto alle associazioni, per comprendere quando e perché sia conveniente costituire una fondazione.</p>
<p><strong>La Convenienza di Costituire una Fondazione</strong></p>
<p>Costituire una fondazione può essere conveniente in diverse situazioni, specialmente quando si intende perseguire un fine duraturo che richiede un sostegno economico costante e una gestione centralizzata del patrimonio. Alcuni dei motivi principali per cui può essere vantaggioso costituire una fondazione sono:</p>
<ol>
<li><strong>Stabilità del Patrimonio</strong>: La fondazione dispone di un patrimonio autonomo e vincolato al raggiungimento degli obiettivi previsti nello statuto. Questo garantisce una stabilità finanziaria nel lungo termine, rendendola adatta per iniziative di grande portata o per la gestione di fondi destinati a cause specifiche.</li>
<li><strong>Governance</strong>: Nella fondazione il consiglio di amministrazione è l&#8217;organo decisionale principale. Questo permette una gestione più snella e meno soggetta a dinamiche elettive o conflitti interni.</li>
<li><strong>Benefici Fiscali</strong>: Le fondazioni possono godere di particolari benefici fiscali, questi possono includere riduzioni e/o esenzioni da imposte, tasse e contributi. Inoltre, possono accedere a fondi pubblici e privati.</li>
</ol>
<ol>
<li><strong>Longevità dell’Organizzazione</strong>: A differenza delle associazioni, la fondazione non si scioglie per mancanza di associati. La sua esistenza è legata al patrimonio e non alla volontà di singoli individui, il che ne garantisce la sopravvivenza anche in assenza di membri attivi.</li>
</ol>
<p><strong>Procedura di Costituzione di una Fondazione</strong></p>
<p>Costituire una fondazione implica un iter burocratico e legale specifico, che prevede alcuni passaggi obbligatori. Ecco una panoramica delle fasi principali:</p>
<ol>
<li><strong>Redazione dell&#8217;Atto Costitutivo e dello Statuto</strong>: La fondazione nasce da un atto pubblico redatto davanti a un notaio. L&#8217;atto costitutivo deve contenere la volontà di destinare un patrimonio a uno scopo specifico. Lo statuto, allegato all&#8217;atto costitutivo, definisce le regole di funzionamento, la governance e gli obiettivi dell&#8217;ente.</li>
<li><strong>Patrimonio Iniziale</strong>: È necessario destinare un patrimonio iniziale adeguato al raggiungimento dello scopo. Non esiste un importo minimo stabilito per legge, ma il patrimonio deve essere sufficiente a garantire il perseguimento degli obiettivi previsti nello statuto.</li>
<li><strong>Riconoscimento Giuridico</strong>: Una fondazione acquisisce personalità giuridica solo dopo aver ottenuto il riconoscimento da parte della Prefettura o della Regione (se si tratta di una fondazione di carattere locale). Questo avviene attraverso un decreto che verifica la conformità dell&#8217;atto costitutivo e dello statuto con la legge.</li>
<li><strong>Iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche</strong>: Una volta ottenuto il decreto di riconoscimento, la fondazione deve essere iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche. Solo a questo punto, la fondazione diventa un soggetto giuridico autonomo e può operare.</li>
<li><strong>Obblighi Contabili e di Bilancio</strong>: Le fondazioni sono soggette a obblighi di trasparenza e devono redigere annualmente un bilancio, che deve essere approvato dal consiglio di amministrazione. In alcune circostanze, possono essere previsti controlli da parte di enti terzi o revisori dei conti.</li>
</ol>
<p><strong>Differenze tra Associazione e Fondazione</strong></p>
<p>Sebbene le associazioni e le fondazioni abbiano entrambe finalità senza scopo di lucro, esistono sostanziali differenze tra le due strutture, che ne determinano l&#8217;opportunità d&#8217;uso in contesti differenti.</p>
<ol>
<li><strong>Composizione e Soggetti</strong>:
<ul>
<li><strong>Associazione</strong>: È formata da un gruppo di persone (gli associati) che si uniscono per perseguire un obiettivo comune. La sua esistenza e attività dipendono dal numero e dalla volontà degli associati.</li>
<li><strong>Fondazione</strong>: È costituita da un patrimonio destinato a uno scopo preciso. La fondazione non ha soci, ma solo un consiglio di amministrazione che gestisce il patrimonio e le attività in base allo statuto.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Governance</strong>:
<ul>
<li><strong>Associazione</strong>: È caratterizzata dalla presenza dell’assemblea degli associati, che è l’organo sovrano. L&#8217;assemblea nomina gli organi direttivi e decide sulle principali questioni dell&#8217;associazione.</li>
<li><strong>Fondazione</strong>: Non ha un’assemblea. Le decisioni sono prese dal consiglio di amministrazione, il quale opera nel rispetto dello statuto e dell’obiettivo prefissato.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Scioglimento</strong>:
<ul>
<li><strong>Associazione</strong>: Può sciogliersi se il numero di soci diventa insufficiente o se l&#8217;assemblea decide per lo scioglimento.</li>
<li><strong>Fondazione</strong>: Lo scioglimento avviene solo per decisione del consiglio di amministrazione o su decisione di un’autorità competente, e generalmente il patrimonio viene devoluto a enti con finalità simili.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<p><strong>Quando Costituire una Fondazione?</strong></p>
<p>La scelta di costituire una fondazione è appropriata quando si intende creare un ente che possa perseguire uno scopo di lungo periodo, con un’attenzione particolare alla conservazione e alla gestione del patrimonio. È la scelta ideale per chi desidera garantire continuità a iniziative sociali, culturali o filantropiche senza dover dipendere dalla partecipazione attiva di un gruppo di associati.</p>
<p>Al contrario, per progetti più agili e basati sulla partecipazione collettiva, l&#8217;associazione potrebbe essere una forma giuridica più adeguata.</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Le-Fondazioni-Struttura-Convenienza-e-Procedura-di-Costituzione/">Le Fondazioni: Struttura, Convenienza e Procedura di Costituzione</a> was first posted on Settembre 17, 2024 at 5:55 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Ristoranti ed Enogastronomia</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-Sport-e-Non-Profit/ristoranti-ed-enogastronomia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:35 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale per avviare e gestire un ristorante con una associazione o società sportiva dilettantistica.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-Sport-e-Non-Profit/ristoranti-ed-enogastronomia/">Ristoranti ed Enogastronomia</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Guida fiscale per avviare e gestire un ristorante con una associazione o società sportiva dilettantistica.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-Sport-e-Non-Profit/ristoranti-ed-enogastronomia/">Ristoranti ed Enogastronomia</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Guida fiscale alle Donazioni ed Elargizioni liberali ad associazioni ed enti non profit (PDV, APS ASD, SSD Onlus)</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-Sport-e-Non-Profit/Donazioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale alle donazioni ed elargizioni liberali ad associazioni ed enti non profit (odv, aps asd, ssd onlus), costi deducibili, oneri detraibili ed iva studio commercialista esperto in associazioni culturali e sportive.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-Sport-e-Non-Profit/Donazioni/">Guida fiscale alle Donazioni ed Elargizioni liberali ad associazioni ed enti non profit (PDV, APS ASD, SSD Onlus)</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Guida fiscale alle donazioni ed elargizioni liberali ad associazioni ed enti non profit (odv, aps asd, ssd onlus), costi deducibili, oneri detraibili ed iva studio commercialista esperto in associazioni culturali e sportive.</p>
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		<title>Accessi Ispezioni Verifiche</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-Sport-e-Non-Profit/accessi-ispezioni-verifiche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:33 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[commercialista esperto Accessi Ispezioni Verifiche<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-Sport-e-Non-Profit/accessi-ispezioni-verifiche/">Accessi Ispezioni Verifiche</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Quotidianamente molti centri sportivi sono oggetto di accessi, ispezioni e verifiche, da parte degli uffici finanziari (agenzia delle entrate, inail, inps, siae, etc. ), spesso i rappresentanti sono impreparati e pagano a caro prezzo l’improvvisazione. Forniamo un breve guida a titolo di esempio degli obblighi che incombono sul rappresentante legale dell’associazione.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-Sport-e-Non-Profit/accessi-ispezioni-verifiche/">Accessi Ispezioni Verifiche</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Certificato Penale</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-Sport-e-Non-Profit/certificato-penale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:33 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Commercialista esperto certificato penale associazioni sportive e non profit<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-Sport-e-Non-Profit/certificato-penale/">Certificato Penale</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Associazioni e società sportive dilettantistiche obbligo del certificato penale e carichi pendenti come fare per richiedere, fac simile modelli, atto di notorietà, istanza di rilascio dei carichi pendenti, legge e prassi.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-Sport-e-Non-Profit/certificato-penale/">Certificato Penale</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Accredia: Ente Unico nazionale di accreditamento</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/accredia-ente-unico-nazionale-di-accreditamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 11:23:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Cosa è Accredia, quale è il suo compito e quali vantaggi offre alle imprese.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/accredia-ente-unico-nazionale-di-accreditamento/">Accredia: Ente Unico nazionale di accreditamento</a> was first posted on Aprile 6, 2020 at 1:23 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Accredia è l’Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del Regolamento europeo 765/2008. Ha come obiettivo quello di attestare la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura. Accredia è un’associazione riconosciuta che opera senza scopo di lucro, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico ed è l&#8217;Ente designato dal governo italiano ad attestare la competenza, l&#8217;indipendenza e l&#8217;imparzialità degli organismi e dei laboratori che verificano la conformità dei beni e dei servizi alle norme. Ogni paese europeo ha il proprio Ente Unico di accreditamento, che opera in linea con quanto stabilito dal Regolamento CE 765/2008 e dalla norma internazionale ISO/IEC 17011 e Accredia è l’ente designato dallo Stato italiano. </p>
<p>Accredia è l’Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del Regolamento europeo 765/2008. Ha come obiettivo quello di attestare la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura. Accredia è un’associazione riconosciuta che opera senza scopo di lucro, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico ed è l&#8217;Ente designato dal governo italiano ad attestare la competenza, l&#8217;indipendenza e l&#8217;imparzialità degli organismi e dei laboratori che verificano la conformità dei beni e dei servizi alle norme. Ogni paese europeo ha il proprio Ente Unico di accreditamento, che opera in linea con quanto stabilito dal Regolamento CE 765/2008 e dalla norma internazionale ISO/IEC 17011 e Accredia è l’ente designato dallo Stato italiano. </p>
<p>L’accreditamento attesta la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura, e ne assicura l’idoneità a valutare la conformità di beni e servizi alle prescrizioni stabilite dalle norme volontarie e obbligatorie. </p>
<p>L’attività di Accredia si articola in tre dipartimenti: certificazione e ispezione, laboratori di prova e laboratori di taratura e si esprime in una costante e rigorosa azione di sorveglianza sul comportamento degli organismi e dei laboratori accreditati. </p>
<p>Il ruolo di Accredia è quello di garantire l’affidabilità dei servizi svolti dagli organismi e dai laboratori, oltre che svolgere un servizio di pubblico interesse. Inoltre, in qualità di terza parte indipendente, garantisce il rispetto delle norme da parte degli organismi e dei laboratori accreditati e l’affidabilità delle attestazioni di conformità da essi rilasciate sul mercato, svolgendo un servizio a tutela della salute e della sicurezza delle persone e dell’ambiente. </p>
<p>Il ricorso da parte delle istituzioni, delle imprese e dei consumatori ai servizi di valutazione della conformità quali certificazioni, ispezioni, verifiche, prove e tarature accreditate, contribuisce ad alimentare la fiducia che sul mercato circolino beni e servizi sicuri e di qualità. </p>
<p>Accredia, mediante i propri funzionari tecnici, gli ispettori e gli esperti impegnati nelle attività di verifica, opera nel rispetto dei principi indicati dalla norma internazionale ISO/IEC 17011 e dal Regolamento CE 765/2008. </p>
<p>Accredia si distingue per le sue caratteristiche:</p>
<p>    La competenza, infatti i funzionari e gli ispettori di seguono regolari programmi di formazione e di aggiornamento, per garantire sempre l’alto livello del servizio di accreditamento;<br />
    l’indipendenza, le squadre di verifica sono costituite da Accredia dietro un’attenta valutazione dell’indipendenza degli ispettori rispetto all’organismo o al laboratorio che richiede l’accreditamento;<br />
    rappresentatività, ai soci di dell’ente è garantita un’equilibrata rappresentatività degli interessi diretti e indiretti nelle attività di accreditamento e valutazione della conformità;<br />
    trasparenza in quanto opera in maniera chiara e applica regole condivise, oggetto di una costante attività di monitoraggio basata sul consenso di tutte le parti interessate. </p>
<p>Come fare domanda: Per accreditarsi, occorre presentare la domanda di accreditamento generale DA-00 e quella specifica per l&#8217;attività di valutazione della conformità che si intende svolgere sotto accreditamento. </p>
<p>L&#8217;iter di accreditamento è un percorso articolato dalla domanda al rilascio del certificato, durante il quale gli organismi e i laboratori dimostrano di soddisfare i requisiti per valutare la conformità dei prodotti e dei servizi. </p>
<p>Gli organismi e i laboratori che presentano domanda di accreditamento vengono accompagnati da Accredia in tutte le fasi del percorso, fino al rilascio del certificato che ha una validità di quattro anni. </p>
<p>Il percorso si distingue in diverse fasi:</p>
<p>DOMANDA DI ACCREDITAMENTO: deve essere compilata in originale, con cura, chiarezza e completezza, in funzione della specifica attività per cui l’organismo o il laboratorio richiede l’accreditamento. Deve essere corredata della documentazione richiesta e firmata da un rappresentante dell’organismo o del laboratorio debitamente autorizzato. La domanda viene esaminata dai funzionari tecnici del dipartimento competente, per valutarne l’accettabilità sulla base dei requisiti richiesti dai regolamenti generali e dai regolamenti tecnici applicabili. </p>
<p>Ad esito positivo, Accredia comunica l’accettazione della domanda di accreditamento, unitamente alla proposta del preventivo tecnico economico. </p>
<p>ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE: l’analisi dei documenti presentati con la domanda di accreditamento viene condotta da un gruppo di verifica incaricato dal direttore del dipartimento di competenza. Lo scopo è valutare la conformità dell’attività dell’organismo o del laboratorio ai requisiti previsti dai documenti normativi, nonché ai requisiti contrattuali previsti da Accredia. Qualora dall’esame risultino necessarie integrazioni o adeguamenti, all’organismo o al laboratorio viene richiesto di fornire i documenti mancanti o completare le informazioni carenti. </p>
<p>Ad esito positivo, Accredia avvia le verifiche ispettive in sede, presso l’organismo o il laboratorio che richiede l’accreditamento, e, nei casi applicabili, programma le verifiche in accompagnamento presso le organizzazioni clienti degli organismi. </p>
<p>VERIFICHE ISPETTIVE IN SEDE: le verifiche in sede sono condotte da un gruppo di verifica ispettiva, composto da Accredia e selezionati all’interno di appositi elenchi. Lo scopo delle verifiche è accertare che le modalità operative del soggetto che richiede l’accreditamento, relativamente alle attività svolte, siano conformi alle prescrizioni dei regolamenti generali, dei regolamenti tecnici applicabili e di ogni altro documento normativo generale e settoriale, nonché ai regolamenti e alle procedure stabiliti dal richiedente. Ogni verifica si conclude con un rapporto di valutazione. Se emergono semplici osservazioni, l’iter di accreditamento procede. Nel caso in cui si evidenzino lievi criticità, si effettuano ulteriori visite di valutazione. In presenza di non conformità, il processo di accreditamento può essere sospeso. </p>
<p>Ad esito positivo, il documento riassuntivo delle valutazioni effettuate viene sottoposto all’esame del Comitato Settoriale di Accreditamento competente. </p>
<p>VERIFICHE ISPETTIVE IN ACCOMPAGNAMENTO: Per l’accreditamento degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, alla verifica ispettiva in sede seguono le visite in accompagnamento presso le organizzazioni clienti, che sono le aziende, pubbliche o private, intestatarie delle certificazioni di sistemi di gestione aziendale e delle certificazioni di prodotto (licenziatarie dei marchi di certificazione); le aziende che si avvalgono dei servizi di ispezione e di verifica delle dichiarazioni di emissioni, i professionisti certificati. Gli esiti delle verifiche in accompagnamento seguono la stessa procedura prevista per le verifiche in sede. </p>
<p>Ad esito positivo, il documento riassuntivo delle valutazioni effettuate viene sottoposto all’esame del Comitato Settoriale di Accreditamento competente. </p>
<p>DELIBERA DELL&#8217;ACCREDITAMENTO: il Comitato Settoriale competente per l’attività per cui l’organismo o il laboratorio richiede l’accreditamento valuta la pratica e delibera. La concessione dell’accreditamento viene formalizzata mediante apposita convenzione stipulata tra Accredia e il soggetto accreditato e l’emissione del certificato a marchio Accredia. </p>
<p>L’accreditamento e il relativo certificato sono validi quattro anni. Le delibere e l’iscrizione del nominativo dell’organismo o del laboratorio sono pubblicate nelle banche dati del sito web. </p>
<p>SORVEGLIANZA PERIODICA: nel corso dei quattro anni di validità dell’accreditamento, l’ente svolge un’attività periodica di sorveglianza sull’attività dell’organismo o del laboratorio accreditato ai fini di verificarne il mantenimento dei requisiti di competenza, indipendenza e imparzialità e la regolare conformità alle norme e agli altri documenti applicabili. </p>
<p>ESTENSIONE DELL&#8217;ACCREDITAMENTO: durante i quattro anni di validità, l’organismo o il laboratorio può chiedere l’estensione dell’accreditamento a nuove attività e sedi operative. L’estensione non prolunga la validità dell’accreditamento, e non comporta la sottoscrizione di una nuova convenzione, salvo il caso di aggiunta di sedi accreditate. Un organismo può estendere l’accreditamento a nuovi schemi di certificazione o nuovi settori, all’interno dello schema già coperto; un laboratorio di prova può ampliare la gamma delle prove accreditate; un laboratorio di taratura può coprire nuovi settori metrologici e materiali di riferimento, diversificare i campi di misura e/o ridurre le incertezze di misura. </p>
<p>RINNOVO DELL&#8217;ACCREDITAMENTO: prima della scadenza del ciclo quadriennale di accreditamento, può essere avviata la procedura di rinnovo, secondo le stesse modalità previste per il primo accreditamento. </p>
<p>L’accreditamento migliora la reputazione e la competitività degli organismi e dei laboratori, e offre benefici tangibili alla Pubblica Amministrazione, alle imprese e ai consumatori che si affidano ai servizi accreditati. </p>
<p>I benefici per le imprese sono:</p>
<p>COMPETITIVITà: le imprese che scelgono di avvalersi della certificazione accreditata per il sistema di gestione, per i prodotti o per i servizi, vedono rafforzata la propria immagine in termini di reputazione e di affidabilità della propria offerta commerciale. Sono più incisive sul mercato, in virtù del riconoscimento formale, da parte di un soggetto indipendente, di competenze e procedure in linea con gli standard internazionali. </p>
<p>INTERNAZIONALITà: il riconoscimento internazionale dei servizi rilasciati dagli organismi e dai laboratori accreditati permette alle imprese di espandere il business più agevolmente sui mercati esteri, senza dover sottoporre i propri prodotti e servizi a verifiche e controlli aggiuntivi nei Paesi di ingresso. </p>
<p>I benefici per i consumatori sono:</p>
<p>GARANZIA DI QUALITà: il certificato di conformità o di taratura, o il rapporto di prova o di ispezione rilasciato sotto accreditamento, che accompagna un prodotto o un servizio, attesta che il fornitore ha assolto tutti gli obblighi previsti per immettere sul mercato un bene o un servizio affidabile e di qualità, secondo standard riconosciuti a livello internazionale. </p>
<p>PIù FIDUCIA: il consumatore può fidarsi dei prodotti e dei servizi certificati e testati dagli organismi e dai laboratori accreditati, perché soddisfano stringenti requisiti di qualità e di sicurezza, e riducono i rischi associati al consumo. </p>
<p>Per informazioni e assistenza contattateci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<p>
</p>
<p></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/accredia-ente-unico-nazionale-di-accreditamento/">Accredia: Ente Unico nazionale di accreditamento</a> was first posted on Aprile 6, 2020 at 1:23 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Donazioni ed elargizioni in denaro ad enti non profit effettuate da aziende o imprenditori</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/donazioni-ed-elargizioni-in-denaro-ad-enti-non-profit-effettuate-da-aziende-o-imprenditori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2016 13:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASSOCIAZIONI CULTURALI (APS) ED ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD – SSD)]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[DONAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco per Sport e Non Profit]]></category>
		<category><![CDATA[APS ASD]]></category>
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		<category><![CDATA[enti non profit]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale alle deduzioni e detrazioni dal reddito d’impresa<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/donazioni-ed-elargizioni-in-denaro-ad-enti-non-profit-effettuate-da-aziende-o-imprenditori/">Donazioni ed elargizioni in denaro ad enti non profit effettuate da aziende o imprenditori</a> was first posted on Novembre 9, 2016 at 2:34 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le donazioni e/o elargizioni liberali in somme di denaro effettuate dalle aziende agli enti non profit, siano esse associazioni culturali che sportivo dilettantesche entro certi limiti generano costi deducibili ai fini delle imposte dirette e sono escluse Iva dal punto di vista delle imposte indirette. </p>
<p>La percentuale di deducibilità fiscale ai fini delle imposte dirette varia in funzione di una serie di requisiti esposti nella tabella sottostante. </p>
<p> </p>
<p>Le donazioni e/o elargizioni liberali in somme di denaro effettuate dalle aziende agli enti non profit, siano esse associazioni culturali che sportivo dilettantesche entro certi limiti generano costi deducibili ai fini delle imposte dirette e sono escluse Iva dal punto di vista delle imposte indirette. </p>
<p>La deducibilità fiscale può essere totale o parziale in funzione della natura del soggetto destinatario delle liberalità e delle attività da questo svolte. </p>
<p>Le regole che disciplinano la deducibilità sono quelle di cui all&#8217;articolo14, co. 1, Legge n. 80 del 2005 (che ha convertito il D. L. 35/2005) o all&#8217;articolo100, co. 2, lett. A), b), g), f), h), l), m), n), o), o-bis), d. P. R. 917/1986 (T. U. I. R. ), anche queste non cumulabili tra loro. </p>
<p>Con riferimento alle imprese, ai sensi dell&#8217;articolo13, co. 2 e co. 3, d. Lgs. 460/1997, non costituiscono ricavi e pertanto non sono assoggettati a tassazione (se sono rispettati determinati adempimenti espressamente indicati dalla norma):</p>
<p>&#8211; le cessioni, a titolo gratuito e a favore di ONLUS, di derrate alimentari e di prodotti farmaceutici esclusi dal circuito commerciale;</p>
<p>&#8211; le cessioni, sempre a titolo gratuito e a favore di ONLUS, di beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici fino ad un ammontare di € 1. 032,91, a condizione che si tratti di beni cui è diretta l&#8217;attività dell&#8217;impresa. </p>
<p>Ancora, sempre con riferimento alle imprese, ai sensi dell&#8217;articolo100, co. 2, lettera i), d. P. R. 917/1986 (TUIR):</p>
<p>&#8211; è possibile portare in deduzione dal reddito d’impresa fino al 5‰ delle spese sostenute per prestazione di lavoro dipendente con riferimento al costo del personale per servizi resi a favore delle ONLUS, limitatamente ai costi del personale assunto con contratto a tempo indeterminato. </p>
<p>Le norme vigenti prevedono, come ulteriori presupposti per la deducibilità delle erogazioni liberali, a carico del soggetto beneficiario delle erogazioni (il cui inadempimento si riflette, però, a carico del soggetto che eroga le liberalità):</p>
<p>&#8211; la tenuta di scritture contabili, complete e analitiche, rappresentative dei fatti di gestione;</p>
<p>&#8211; la redazione di un apposito documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. </p>
<p>Nel caso in cui tali condizioni non siano soddisfatte, il donante perde il beneficio della deduzione fiscale ed è passibile di sanzione amministrativa. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>  </p>
<p>Sintesi e guida fiscale per aziende che donano </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<p>EROGAZIONI PER SINGOLO ANNO</p>
</td>
<td>
<p>RIFERIMENTO NORMATIVO</p>
</td>
<td>
<p>RISPARMIO FISCALE</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute impegnate in attività di studio, ricerca, e in attività di rilevante valore culturale o artistico</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 100, comma 2, lettera f), DPR n. 917/1986 (TUIR)</p>
</td>
<td>
<p>Deduzione dal reddito d&#8217;impresa</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute per lo svolgimento di compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 100, comma 2, lettera m), DPR n. 917/1986 (TUIR)</p>
</td>
<td>
<p>Deduzione dal reddito d&#8217;impresa</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi o riserve naturali o di altre zone soggette a tutela paesaggistica</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 100, comma 2, lettera n), DPR n. 917/1986 (TUIR)</p>
</td>
<td>
<p>Deduzione dal reddito d&#8217;impresa</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 100, comma 2, lettera o), DPR n. 917/1986 (TUIR)</p>
</td>
<td>
<p>Deduzione dal reddito d&#8217;impresa</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Erogazioni liberali alle ONLUS, alle APS iscritte nei registri nazionali, alle fondazioni ed associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e paesaggistico, nonché quelle aventi per scopo statutario la ricerca scientifica</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 14, comma 1, Legge n. 80 del 2005</p>
</td>
<td>
<p>In alternativa ad altre deduzioni, deduzione pari al 10% del reddito dichiarato fino a un massimo di 70. 000 euro annui</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Erogazioni liberali in denaro a favore di persone giuridiche che operano nell&#8217;ambito dell&#8217;educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 100, comma 2, lettera a), DPR n. 917/1986 (TUIR)</p>
</td>
<td>
<p>Deduzione fino al 2% del reddito d&#8217;impresa</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Erogazioni liberali in denaro a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno e che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 100, comma 2, lettera b), DPR n. 917/1986 (TUIR)</p>
</td>
<td>
<p>Deduzione fino al 2% del reddito d&#8217;impresa</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente articolo100, comma 2, lettera g), TUIR attività nello spettacolo</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 100, comma 2, lettera g), DPR n. 917/1986 (TUIR)</p>
</td>
<td>
<p>Deduzione fino al 2% del reddito d&#8217;impresa</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Contributi, donazioni, oblazioni versate alle Organizzazioni Non Governative (ONG)</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 100, comma 2, lettera a), DPR n. 917/1986 (TUIR)</p>
</td>
<td>
<p>Deduzione fino al 2% del reddito d&#8217;impresa</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Erogazioni liberali in denaro a favore di istituti scolastici senza scopo di lucro finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 100, comma 2, lettera o-bis), DPR n. 917/1986 (TUIR)</p>
</td>
<td>
<p>Deduzione totale dal reddito d&#8217;impresa, nei limiti di € 70. 000 o del 2% del reddito d&#8217;impresa dichiarato</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Erogazioni liberali in denaro a favore di Onlus, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati, ed enti individuati con Dpcm nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, OCSE</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 100, comma 2, lettera h), DPR n. 917/1986 (TUIR)</p>
</td>
<td>
<p>Deduzione totale dal reddito d&#8217;impresa, nei limiti di € 30. 000,00 o del 2% del reddito d&#8217;impresa dichiarato</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Erogazioni liberali in denaro a favore delle Associazioni di Promozione sociale (APS)</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 100, comma 2, lettera l), DPR n. 917/1986 (TUIR)</p>
</td>
<td>
<p>Deduzione totale dal reddito d&#8217;impresa, nei limiti di € 1. 549,37 o del 2% del reddito d&#8217;impresa dichiarato</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Costo del personale per servizi resi a favore delle ONLUS</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 100, comma 2, lettera i), DPR n. 917/1986 (TUIR)</p>
</td>
<td>
<p>Deduzione dal reddito d&#8217;impresa fino al 5 ‰ delle spese sostenute per prestazioni di lavoro dipendente</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Cessione gratuita alle ONLUS di derrate alimentari e prodotti farmaceutici esclusi dal circuito commerciale</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 13, comma 2 e 3, D. Lgs. N. 460 del 1997</p>
</td>
<td>
<p>Queste cessioni non costituiscono ricavi</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Cessione gratuita di beni diversi da derrate alimentari e prodotti farmaceutici a condizione che siano beni a cui è diretta l&#8217;attività dell&#8217;impresa</p>
</td>
<td>
<p>Articolo 13, comma 2 e 3, D. Lgs. N. 460 del 1997</p>
</td>
<td>
<p>Non costituiscono ricavi fino ad un ammontare di € 1. 032,91, tale somma deve concorrere alla determinazione del limite di € 30. 000,00 o al 2% del reddito dichiarato</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<p>Fonti normative:</p>
<p>·       14, co. 1, Legge n. 80 del 2005 (che ha convertito il D. L. 35/2005);</p>
<p>·       articolo100, co. 2, lett. A), b), g), f), h), l), m), n), o), o-bis), d. P. R. 917 del 1986 (T. U. I. R. );</p>
<p>·       articolo 2 DPR n. 633 del 1972. </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td> <a href="http://www. Networkfiscale. Com/alessio-ferretti"><img decoding="async" src="/alessio_banner.jpg? Ver=2016-04-13-004535-093" alt="Dottor Alessio Ferretti" /></a><a href="http://www. Networkfiscale. Com/alessio-ferretti"></p>
<p>            Dott. Alessio Ferretti</a></td>
<td>
             </p>
<p><a>per assistenza contabile e/o tributaria agli enti non profit chiamaci al<br />
            </a></p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/portals/26/NUMERO%20VERDE. Png? Ver=2016-04-17-165008-940" alt="NUMERO%20VERDE. Png? Ver=2016-04-17-165008-940" /></p>
<p></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/donazioni-ed-elargizioni-in-denaro-ad-enti-non-profit-effettuate-da-aziende-o-imprenditori/">Donazioni ed elargizioni in denaro ad enti non profit effettuate da aziende o imprenditori</a> was first posted on Novembre 9, 2016 at 2:34 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>APS – ASD – SSD: CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE GUIDA ALLA DEDUCIBILITA’ DALLA PARTE DELLO SPONSOR</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/aps-asd-ssd-contratti-di-sponsorizzazione-guida-alla-deducibilita-dalla-parte-dello-sponsor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2016 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASSOCIAZIONI CULTURALI (APS) ED ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD – SSD)]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco per Sport e Non Profit]]></category>
		<category><![CDATA[SPONSORIZZAZIONE]]></category>
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		<category><![CDATA[Guida fiscale alle associazioni culturali e sporti]]></category>
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		<category><![CDATA[sponsorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-sport-e-non-profit/aps-asd-ssd-contratti-di-sponsorizzazione-guida-alla-deducibilita-dalla-parte-dello-sponsor/</guid>

					<description><![CDATA[Guida fiscale alle associazioni culturali e sportive<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/aps-asd-ssd-contratti-di-sponsorizzazione-guida-alla-deducibilita-dalla-parte-dello-sponsor/">APS – ASD – SSD: CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE GUIDA ALLA DEDUCIBILITA’ DALLA PARTE DELLO SPONSOR</a> was first posted on Maggio 1, 2016 at 11:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive ed a carattere oneroso. La caratteristica del contratto è la sinallagmaticità, intesa come reciprocità tra il soggetto sponsorizzato e lo sponsor. </p>
<p>APS – ASD – SSD: CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE GUIDA ALLA DEDUCIBILITA’ DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI SPONSOR NELLO SPORT DILETTANTISTICO</p>
<p>Il contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive  ed a carattere oneroso. La caratteristica del contratto è la sinallagmaticità, intesa come reciprocità tra il soggetto sponsorizzato e lo sponsor. </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<p>CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE </p>
</td>
<td>
<p>SPONSOR:  IL SOGGETTO CHE SI OBBLIGA ALLA CORRESPONSIONE DI UNA SOMMA DI DENARO O DI ALTRI BENI PER IL FINANZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA. </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>SPONSEE: E’ IL SOGGETTO CHE SI IMPEGNA AD UTILIZZARE UN SEGNO DISTINTIVO RICONDUCIBILE ALLO SPONSOR, PROMUOVENDONE L’IMMAGINE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<p>Sintesi del principale riferimento normativo, Articolo 90 , comma ottavo, Legge 289 del 2002:-“il corrispettivo in denaro o in natura in favore delle associazioni, delle società sportivo dilettantistiche o degli enti ad esse equiparati, costituisce per il soggetto erogante spesa di pubblicità  volta alla promozione dell’immagini e/o dei prodotti del soggetto erogante mediante attività del beneficiario”. </p>
<p>L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con Risoluzione del 23 giugno<img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/Portals/232/DONNE%20IMMAGINI/guida%20fiscale%20alle%20associazioni%20sportive. Png? Ver=2016-05-03-004344-717" alt="guida%20fiscale%20alle%20associazioni%20sportive. Png? Ver=2016-05-03-004344-717" /> 2010 n. 57/E che ai fini fiscali sono integralmente deducibili dal reddito di impresa i corrispettivi erogati in favore di società ed associazioni sportivo dilettantistiche (ed enti equiparati) anche se di importo superiore ad euro 200. 000, qualora costituiscano per il soggetto erogante spese di pubblicità. </p>
<p>L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che ai fini della predetta deducibilità dal reddito di impresa dello sponsor delle spese di pubblicità, devono essere soddisfatti i requisiti della competenza, della certezza, della esistenza del costo, della oggettiva determinabilità dello stesso,  e della inerenza. </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td> </p>
<p><a href="http://www. Networkfiscale. Com/Portals/84/APS%20ASD%20SSD/Risoluzione%20del%2023_06_2010%20n_%2057(1). Pdf">Per effettuare il download della risoluzione 57/E del 23 giugno 2010 della Agenzia delle Entrate cliccare qui</a></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td> <a href="http://www. Studioferretti. Org"><img decoding="async" src="/alessio_banner.jpg? Ver=2016-04-13-004535-093" alt="Dottor Alessio Ferretti" /></a></p>
<p>            Dott. Alessio Ferretti</td>
<td>
             </p>
<p><a>per assisterti o collaborare con il tuo Consulente chiamaci al<br />
            </a></p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/portals/26/NUMERO%20VERDE. Png? Ver=2016-04-17-165008-940" alt="NUMERO%20VERDE. Png? Ver=2016-04-17-165008-940" /></p>
<p></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/aps-asd-ssd-contratti-di-sponsorizzazione-guida-alla-deducibilita-dalla-parte-dello-sponsor/">APS – ASD – SSD: CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE GUIDA ALLA DEDUCIBILITA’ DALLA PARTE DELLO SPONSOR</a> was first posted on Maggio 1, 2016 at 11:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>APS –ASD – SSD: Come difendersi dalle verifiche, ispezioni ed accessi</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/aps-asd-ssd-verifiche-ispezioni-ed-accessi-i-documenti-da-esibire-da-parte-del-legale-rappresentante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2016 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accessi Ispezioni e Verifiche]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida alle associazioni sportive<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/aps-asd-ssd-verifiche-ispezioni-ed-accessi-i-documenti-da-esibire-da-parte-del-legale-rappresentante/">APS –ASD – SSD: Come difendersi dalle verifiche, ispezioni ed accessi</a> was first posted on Aprile 25, 2016 at 10:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Quotidianamente molti centri sportivi sono oggetto di accessi, ispezioni e verifiche, da parte degli uffici finanziari (Agenzia delle Entrate, Inail, Inps, Siae, etc. ), spesso i rappresentanti sono impreparati e pagano a caro prezzo l’improvvisazione. Forniamo un breve guida a titolo di esempio degli obblighi che  incombono sul  rappresentante legale dell’associazione… </p>
<p></p>
<p>APS –ASD – SSD: Verifiche, ispezioni ed Accessi, i documenti da esibire da parte del legale rappresentante</p>
<p>Quotidianamente molti centri sportivi sono oggetto di accessi, ispezioni e verifiche, da parte degli uffici finanziari (Agenzia delle Entrate, Inail, Inps, Siae, etc. ), spesso i rappresentanti sono impreparati e pagano a caro prezzo l’improvvisazione. Forniamo un breve guida a titolo di esempio degli obblighi che  incombono sul  rappresentante legale dell’associazione sportiva dilettantistica riguardano l’esibizione   all’atto dell’accesso di tutti  i libri, i registri, le  scritture e  i documenti attinenti all’attività esercitata:</p>
<p>ü i libri, i registri, le scritture e i documenti di cui sia rifiutata l’esibizione, non potranno essere presi  in considerazione,  a  suo  favore,  ai  fini dell’accertamento  in sede  amministrativa o contenziosa  (per  “rifiuto  d’esibizione”  si  deve   intendere anche la  dichiarazione  di  non possedere i libri, i registri, i documenti e le scritture e/o la sottrazione di essi al controllo);</p>
<p>ü rifiutare l’esibizione o, in ogni  modo, impedire l’ispezione delle  scritture contabili e  dei documenti la  cui  tenuta e  conservazione sono  obbligatori per  legge, e  dei  quali  risulta l’esistenza, determina l’applicabilità di specifiche sanzioni amministrative;</p>
<p>ü nel  caso  in  cui  si  verifichi  l’omessa  tenuta,  il  rifiuto  di  esibizione o,  in  ogni  modo,  la sottrazione delle  scritture contabili obbligatorie o l’indisponibilità di tali scritture per cause di forza  maggiore, l’Amministrazione finanziaria può  essere validamente legittimata alla determinazione induttiva del reddito e dell’iva. </p>
<p>ü Altra “disposizione qualificante” della riforma  introdotta con lo Statuto dei diritti del contribuente consiste nella   previsione della facoltà, per  lo  stesso, di  richiedere che  l’esame dei  documenti amministrativi  e  contabili sia  svolto  presso l’ufficio  dei  verificatori o,  in  alternativa,  presso  il professionista che lo assiste o che lo rappresenta. </p>
<p>Per la verifica fiscale  nei confronti dell’ASD è importante esibire  agli organi  verificatori la seguente documentazione:</p>
<p>ü atto  costitutivo;</p>
<p>ü statuto aggiornato;</p>
<p>ü codice  fiscale;</p>
<p>ü affiliazione a federazione o ente di promozione e relativo codice e.    iscrizione nel registro delle  SSD e ASD del Coni e relativo codice;</p>
<p>ü libro dei verbali  delle  riunioni delle  Assemblee e del Consiglio direttivo aggiornato;</p>
<p>ü elenco degli  associati e  tesserati  iscritti  (tutte  le  figure,  dirigenti,  atleti,  tecnici,  tutti   i collaboratori);</p>
<p>ü rendiconto economico annuale;</p>
<p>ü giustificativi  delle  uscite (ricevute, quietanze altro);</p>
<p>ü documentazione  di  iscrizione  e  partecipazione  ad   attività  federali  –  promozionali  –giovanili – agonistiche. </p>
<p> </p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Networkfiscale. Com/Portals/84/DONNE/WELCOME%20WOMEN%203. Jpg" alt="WELCOME%20WOMEN%203. Jpg" /></p>
<p>
Per Assistenza in materia Tributaria, Contabile e del Lavoro per Associazioni Sportivo Dilettantistiche e Società  Sportivo Dilettantistiche Contattateci al Numero Verde 800. 19. 27. 52 o inviateci un quesito a amministrazione@networkfiscale. Com</p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/aps-asd-ssd-verifiche-ispezioni-ed-accessi-i-documenti-da-esibire-da-parte-del-legale-rappresentante/">APS –ASD – SSD: Come difendersi dalle verifiche, ispezioni ed accessi</a> was first posted on Aprile 25, 2016 at 10:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>ASD – SSD: COME AVVIARE E GESTIRE UNA ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/asd-ssd-come-avviare-e-gestire-una-attivit-192-di-ristorazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASSOCIAZIONI CULTURALI (APS) ED ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD – SSD)]]></category>
		<category><![CDATA[ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE COME AVVIARE E GESTIRE NELLE ASD E SSD]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
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					<description><![CDATA[gestione della attività di somministrazione nei circoli sportivi<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/asd-ssd-come-avviare-e-gestire-una-attivit-192-di-ristorazione/">ASD – SSD: COME AVVIARE E GESTIRE UNA ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE</a> was first posted on Dicembre 15, 2015 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il D. P. R. 235 del 2 aprile 2001 aveva previsto una serie di semplificazioni per  ristoranti ubicati all’interno di centri sportivi (centri di equitazione, palestre, campi da golf, impianti sportivi per calcio ad 11, etc. ), infatti, la somministrazione di pasti e bevande all’interno degli stessi non era subordinata al rilascio  della licenza commerciale a condizione che…</p>
<p>ASD – SSD: Come avviare e gestire una attività di Ristorazione</p>
<p> </p>
<p>Il D. P. R. 235 del 2 aprile 2001 aveva previsto una serie di semplificazioni per  ristoranti ubicati all’interno di centri sportivi (centri di equitazione, palestre, campi da golf, impianti  sportivi per calcio ad 11, etc. ), infatti, la somministrazione di pasti e bevande all’interno degli stessi non era subordinata al rilascio  della licenza commerciale a condizione che:</p>
<p>a)     i locali adibiti a ristorante fossero ubicati all’interno del centro sportivo, senza che vi fosse un accesso diretto da luogo pubblico, strada o piazza che sia; </p>
<p>b)    il ristorante fosse privo di insegna al di fuori del centro sportivo;</p>
<p>c)     non fosse pubblicizzato il locale al di fuori del centro sportivo;</p>
<p>d)    la somministrazione di pasti e bevande fosse effettuata solo nei confronti degli associati. </p>
<p> </p>
<p>Situazione attuale</p>
<p>Oggi, non si deve improvvisare. Con le importanti novità del Decreto Bersani (in materia di liberalizzazioni), quelle introdotte dal D. L. 78/2010 (S. C. I. A. ), sommate alle agevolazioni fiscali ed amministrative disciplinate dalla L. 398/91, è possibile inquadrare la gestione di una attività di ristorazione in modo trasparente e rigoroso, perseguendo la serenità di chi vi lavora. </p>
<p>Chi, tra ASD e SSD (Associazioni e Società Sportivo Dilettantistiche) pianifica ed adotta un assetto conforme alla normativa, fiscale, previdenziale e sanitaria evita il rischio di subire pesanti avvisi di accertamento che possono compromettere la vita stessa del circolo ed in caso di ASD intaccare il patrimonio personale di chi ne fa le veci e l’amministra. </p>
<p> </p>
<p>Per ricevere una assistenza professionale nel settore sportivo dilettantistico <a href="https://form.typeform.com/to/Q4UUtwf7?typeform-source=www.commercialista.it#campagna=piede_articoli">clicca qui</a>  <img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/Portals/84/DONNE/WELCOME%20WOMEN%207. Jpg" alt="WELCOME%20WOMEN%207. Jpg" /></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/asd-ssd-come-avviare-e-gestire-una-attivit-192-di-ristorazione/">ASD – SSD: COME AVVIARE E GESTIRE UNA ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE</a> was first posted on Dicembre 15, 2015 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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