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	<title>assegno ordinario &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>assegno ordinario &#8211; Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Gli ammortizzatori sociali nel “decreto ristori”</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/gli-ammortizzatori-sociali-nel-decreto-ristori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 11:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
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					<description><![CDATA[Analisi dell’articolo 12 del DL 137/2020 che disciplina gli ammortizzatori sociali.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/gli-ammortizzatori-sociali-nel-decreto-ristori/">Gli ammortizzatori sociali nel “decreto ristori”</a> was first posted on Novembre 2, 2020 at 12:02 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il &#8220;decreto ristori&#8221; entrato in vigore il 29. 10. 2020 effettua  un ulteriore intervento in materia di ammortizzatori sociali legati all’emergenza epidemiologica, con riferimento alla cassa integrazione ordinaria, all’assegno ordinario dei fondi di solidarietà e alla cassa integrazione in deroga. </p>
<p>Gli ammortizzatori sociali nel “decreto ristori”</p>
<p>Analisi dell’articolo 12 del DL 137/2020 che disciplina gli ammortizzatori sociali. </p>
<p>Il &#8220;decreto ristori&#8221; entrato in vigore il 29. 10. 2020 effettua  un ulteriore intervento in materia di ammortizzatori sociali legati all’emergenza epidemiologica, con riferimento alla cassa integrazione ordinaria, all’assegno ordinario dei fondi di solidarietà e alla cassa integrazione in deroga. </p>
<p>In particolare, l’articolo 12 prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID 19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previsti nel decreto marzo, per una durata massima di sei settimane; le sei settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 16 novembre e il 31 gennaio 2021. Questa è la durata massima che può essere richiesta con causale COVID 19; i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati collocati anche parzialmente in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane previste dal 1° comma del decreto-legge. </p>
<p>Le ulteriori 6 settimane verranno riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane previste dal decreto agosto nonché ai datori di lavoro che appartengono ai settori interessati dal DPCM che dispone la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. </p>
<p>I datori di lavoro che presentano la domanda di concessione di ulteriori sei settimane, dovranno inoltre versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019; il contributo sarà pari:</p>
<p>&#8211;          al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;</p>
<p>&#8211;          al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato. </p>
<p>Il contributo addizionale non è invece dovuto:</p>
<p>&#8211;          dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%;</p>
<p>&#8211;          dai datori di lavoro he hanno avviato l’attività d’impresa successivamente al primo gennaio 2019;</p>
<p>&#8211;          dai datori di lavoro che appartengono ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre che dispone la chiusura o la limitazione di alcune attività economiche. </p>
<p>Per l’accesso alle ulteriori sei domande, il datore di lavoro dovrà presentare apposita domanda all’INPS, nella quale dovrà autocertificare la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato; l’INPS provvederà poi ad autorizzare i trattamenti e sulla base dell’autocertificazione allegata individuerà l’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale. In caso di mancanza di autocertificazione si applica l’aliquota del 18%. In ogni caso l’INPS e l’agenzia delle entrate provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati. </p>
<p>Le domande dovranno essere presentate all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cuoi ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione invece il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge. </p>
<p>Il datore di lavoro, in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS deve inviare all’istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero se posteriore entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. </p>
<p>Trascorsi inutilmente i termini il pagamento il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/gli-ammortizzatori-sociali-nel-decreto-ristori/">Gli ammortizzatori sociali nel “decreto ristori”</a> was first posted on Novembre 2, 2020 at 12:02 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ASSEGNO ORDINARIO COVID-19</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegno-ordinario-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 11:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[INPS Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti alle imprese]]></category>
		<category><![CDATA[assegno ordinario]]></category>
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		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
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					<description><![CDATA[Il messaggio n. 1287 emanato dall’INPS fornisce delle prime linee guida riguardo la prestazione di assegno ordinario.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegno-ordinario-covid-19/">ASSEGNO ORDINARIO COVID-19</a> was first posted on Marzo 24, 2020 at 12:06 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’assegno ordinario è un tipo di prestazione del Fondo di integrazione salariale ed è erogato in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale. </p>
<p>L’assegno ordinario è un tipo di prestazione del Fondo di integrazione salariale ed è erogato in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale. </p>
<p>La prestazione spetta ai lavoratori in forza presso datori di lavoro aderenti, che occupano mediamente più di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti. </p>
<p>I beneficiari dell’assegno ordinario si suddividono in due categorie, infatti per il Fondo di integrazione salariale (FIS) abbiamo: lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti; e i datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell’attività. </p>
<p>Per quanto concerne invece i Fondi di solidarietà di settore sono possibili beneficiari i lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi fondi.  </p>
<p>Le novità: Al fine di garantire un più agevole accesso alla prestazione e favorirne la massima fruizione, data la situazione di estrema emergenza epidemiologica da Covid-19 è stata introdotta una disciplina semplificata, nella quale non è dovuto il pagamento del contributo addizionale, non si tiene conto del tetto contributivo aziendale e non si tiene conto dei seguenti limiti:</p>
<p>·      limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS);</p>
<p>·      limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile;</p>
<p>·      limite di 1/3 delle ore lavorabili. </p>
<p>Inoltre, i periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste e come per la disciplina della Cassa integrazione guadagni ordinaria, non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020. </p>
<p>Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell&#8217;attività lavorativa. </p>
<p>La domanda: deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente on line sul sito www. Inps. It, avvalendosi dei servizi per “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, selezionando la causale “Emergenza COVID-19 nazionale”. </p>
<p>Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria. </p>
<p>Nei casi in cui l’accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda. </p>
<p>Le aziende potranno chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti. </p>
<p>Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all’INPS. </p>
<p>Modalità di accesso: per le aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale l’accesso avviene nei limiti delle risorse pubbliche stanziate dal decreto, senza l’applicazione di alcun tetto aziendale. </p>
<p>Modalità di pagamento: oltre all’ordinaria modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegno-ordinario-covid-19/">ASSEGNO ORDINARIO COVID-19</a> was first posted on Marzo 24, 2020 at 12:06 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID-19: ACCESSO ALL&#8217;ASSEGNO ORDINARIO</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/covid-19-accesso-allassegno-ordinario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Taberlet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 14:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti alle imprese]]></category>
		<category><![CDATA[assegno ordinario]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[decreto cura Italia]]></category>
		<category><![CDATA[decreto marzo]]></category>
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					<description><![CDATA[Analisi della parte dell'articolo 19 del decreto marzo, contenente il tema dell'accesso all'assegno ordinario.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/covid-19-accesso-allassegno-ordinario/">COVID-19: ACCESSO ALL&#8217;ASSEGNO ORDINARIO</a> was first posted on Marzo 18, 2020 at 3:45 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il decreto Cura Italia si è impegnato ad allargare i confini delle leggi già esistenti in materia di ammortizzatori sociali. </p>
<p>Analizziamo insieme il tema dell&#8217;assegno ordinario e cosa è cambiato nel 2020 rispetto al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. </p>
<p>Il decreto Cura Italia si è impegnato ad allargare i confini delle leggi già esistenti in materia di ammortizzatori sociali. </p>
<p>Analizziamo insieme il tema dell&#8217;assegno ordinario e cosa è cambiato nel 2020 rispetto al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. </p>
<p>
I datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di accesso all’assegno ordinario con causale “COVID-19” per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto.  
</p>
<p>I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall’ articolo 15, comma 2, nonché dall’articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l’assegno ordinario, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventive ma in ogni caso la domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. La domanda non è soggetta a verifica dei requisiti esposti all’articolo 11 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015. </p>
<p>I periodi di assegno ordinario concessi non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 30 del già menzionato decreto del 2015, pertanto esso rimarrà invariato e limitatamente a tali periodi, data la situazione di crisi derivante dall’emergenza epidemiologica già espressa in precedenza, non si applica tutta la normativa trattata dall’articolo 5 all’articolo 29 e 33, comma 2 del suddetto decreto legislativo. </p>
<p>L’assegno ordinario è concesso, relativamente per il periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. </p>
<p>I lavoratori destinatari del trattamento di integrazione salariale devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la condizione di anzianità di almeno 90 giorni. </p>
<p>Le prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1. 347,2 milioni di euro per l’anno 2020. L&#8217;INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande. </p>
<p> </p>
<p>Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<p>Se non desideri ricevere ulteriori e-mail comunicalo a <a href="mailto:newsletter@networkfiscale. Com">newsletter@networkfiscale. Com</a></p>
<p> </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/covid-19-accesso-allassegno-ordinario/">COVID-19: ACCESSO ALL&#8217;ASSEGNO ORDINARIO</a> was first posted on Marzo 18, 2020 at 3:45 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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