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	<title>Assegnazione immobili - Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>Assegnazione immobili - Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Assegnazione beni immobili Riflessi fiscali  posizione del  Socio assegnatario</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/assegnazione-di-beni-immobili/Posizione-Assegnatario-persona-fisica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[articolo 47 del del D.P.R. n. 917/1986]]></category>
		<category><![CDATA[assegnatario socio persona fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Assegnazione immobili]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Assegnazione beni immobili: riflessi fiscali posizione del socio assegnatario chiamaci per assegnarti immobili di proprietà di società di persone o di capitali.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Assegnazione beni immobili: riflessi fiscali posizione del socio assegnatario chiamaci per assegnarti immobili di proprietà di società di persone o di capitali.</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/assegnazione-di-beni-immobili/Posizione-Assegnatario-persona-fisica/">Assegnazione beni immobili Riflessi fiscali  posizione del  Socio assegnatario</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/assegnazione-di-beni-immobili/Posizione-Assegnatario-persona-fisica/">Assegnazione beni immobili Riflessi fiscali  posizione del  Socio assegnatario</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assegnazione 2016: emessa la circolare 26E del 01.06.2016 da parte dell&#8217;Agenzia delle Entrate</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegnazione-emessa-la-circolare-26e-del-01062016-agenzia-delle-entrate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2016 14:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assegnazione di Beni Immobili ai Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[La Circolare 26E]]></category>
		<category><![CDATA[Assegnazione immobili]]></category>
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		<category><![CDATA[assegnazione immobili srl a persona fisica]]></category>
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		<category><![CDATA[circolare agenzia entrate 01062016]]></category>
		<category><![CDATA[circolare assegnazione immobili]]></category>
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		<category><![CDATA[testo circolare 26E agenzia entrate assegnazione i]]></category>
		<category><![CDATA[testo circolare agenzia entrate assegnazione immob]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/assegnazione-emessa-la-circolare-26e-del-01062016-agenzia-delle-entrate/</guid>

					<description><![CDATA[<p>In ritardo ma in linea con quanto interpretato dall'ottimo studio 20-2016/T del Notariato</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegnazione-emessa-la-circolare-26e-del-01062016-agenzia-delle-entrate/">Assegnazione 2016: emessa la circolare 26E del 01.06.2016 da parte dell’Agenzia delle Entrate</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegnazione-emessa-la-circolare-26e-del-01062016-agenzia-delle-entrate/">Assegnazione 2016: emessa la circolare 26E del 01.06.2016 da parte dell&#8217;Agenzia delle Entrate</a> was first posted on Giugno 7, 2016 at 4:19 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’Agenzia delle  Entrate esce dal torpore ed  in fortissimo ritardo, per giunta in un periodo critico di scadenze, pubblica in materia di Assegnazione di  Beni Immobili e Mobili da società a soci, la circolare n. 26E del 1°giugno 2016, con la quale conferma quanto già interpretato e chiarito dallo studio 20-2016/T del notariato in data 28 gennaio 2016. </p>
<p>L’Agenzia delle  Entrate esce dal torpore ed  in fortissimo ritardo, per giunta in un periodo critico di scadenze, pubblica in materia di Assegnazione di  Beni Immobili e Mobili da società a soci, la circolare n. 26E del 1°giugno 2016, con la quale conferma quanto già interpretato e chiarito dallo studio 20-2016/T del notariato in data 28 gennaio 2016. </p>
<p>In sostanza, documentazione alla mano:</p>
<p>1.     Ultimo bilancio a sezioni contrapposte;</p>
<p>2.     Visura catastale dell’immobile; </p>
<p>3.     Eventuale ultimo bilancio depositato in CCIAA con allegati (nota integrativa, verbale assemblea ed eventuale relazione del Revisore);</p>
<p>Le persone fisiche dei soci, entro il 30. 09. 2016 possono ottenere attraverso l’assegnazione la proprietà dei Immobili (eccetto quelli strumentali) e beni mobili (quelli registrati) scontando in alcuni casi una detassazione fortissima fino all’80%, considerando sia le minori imposte degli atti (registro, catastali ed ipotecaria) che la eventuale detassazione sull’assegnazione stessa del bene (qualora sussistano certi requisiti). Fermo restando la possibilità di usufruire di una ulteriore agevolazione in capo alla società che assegna il bene. </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td> <a href="http://www. Networkfiscale. Com/LinkClick. Aspx? Link=%2Falessio-ferretti&amp;tabid=9502&amp;portalid=232&amp;mid=18085"><img decoding="async" src="/alessio_banner.jpg? Ver=2016-04-13-004535-093" alt="Dottor Alessio Ferretti" /></a></p>
<p>            Dott. Alessio Ferretti</td>
<td>
             </p>
<p><a>per assisterti o collaborare con il tuo Consulente chiamaci al<br />
            </a></p>
<p><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/portals/26/NUMERO%20VERDE. Png? Ver=2016-04-17-165008-940" alt="NUMERO%20VERDE. Png? Ver=2016-04-17-165008-940" /></p>
<p></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="https://www. Commercialista. It/Portals/232/ALLEGATI%202016/Testo%20Circolare%2026E%20DEL%20010616%20in%20materia%20di%20assegnazione%20di%20beni%20mobili%20ed%20immobili%20a%20persone%20fisiche%20di%20societ%C3%A0. Pdf? Ver=2016-06-07-182520-840">Effettua download del testo della Circolare 26E del 1 giugno 2016 della Agenzia delle Entrate</a></p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegnazione-emessa-la-circolare-26e-del-01062016-agenzia-delle-entrate/">Assegnazione 2016: emessa la circolare 26E del 01.06.2016 da parte dell’Agenzia delle Entrate</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegnazione-emessa-la-circolare-26e-del-01062016-agenzia-delle-entrate/">Assegnazione 2016: emessa la circolare 26E del 01.06.2016 da parte dell&#8217;Agenzia delle Entrate</a> was first posted on Giugno 7, 2016 at 4:19 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assegnazione di Immobili a soci persone fisiche: attivo il nuovo servizio e sito internet dedicato</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegnazione-di-immobili-a-soci-persone-fisiche-attivo-il-nuovo-servizio-e-sito-internet-dedicato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2016 12:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assegnazione di Beni Immobili ai Soci]]></category>
		<category><![CDATA[ASSEGNAZIONE.IT]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Chiamaci per procedere o collaborare con il tuo consulente</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegnazione-di-immobili-a-soci-persone-fisiche-attivo-il-nuovo-servizio-e-sito-internet-dedicato/">Assegnazione di Immobili a soci persone fisiche: attivo il nuovo servizio e sito internet dedicato</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegnazione-di-immobili-a-soci-persone-fisiche-attivo-il-nuovo-servizio-e-sito-internet-dedicato/">Assegnazione di Immobili a soci persone fisiche: attivo il nuovo servizio e sito internet dedicato</a> was first posted on Maggio 21, 2016 at 2:13 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Attivo il nuovo sito internet assegnazione. It, chiama senza esitare se hai una o più società con immobili in pancia, ferme da anni nell&#8217;impossibilità di venderli od assegnarli ai soci per eccessiva onerosità dell&#8217;operazione, è arrivato il momento di approfittare delle agevolazioni previste dalle recenti normative, in scadenza il 30 settembre 2016.  </p>
<p> <a href="http://www. Networkfiscale. Com/LinkClick. Aspx? Link=http%3A%2F%2Fwww. Assegnazione. It%2F&amp;tabid=9448&amp;portalid=232&amp;mid=19738">Assegnazione. It</a>: Attivo il nuovo servizio e sito internet<br />
 </p>
<p>Se hai una o più società con immobili in pancia, ferme da anni nella impossibilità di venderli od assegnarli ai soci per eccessiva onerosità dell&#8217;operazione, è arrivato il momento di approfittare delle<a href="http://www. Networkfiscale. Com/alessio-ferretti"><img decoding="async" src="https://www.commercialista.it/https://www. Commercialista. It/portals/234/ALESSIO/alessio%20banner. JPG? Ver=2016-04-11-191528-053" alt="alessio%20banner. JPG? Ver=2016-04-11-191528-053" /></a> agevolazioni previste dalle recenti normative, in scadenza il 30 settembre 2016.  </p>
<p>Infatti, oggi, puoi usufruire di importanti agevolazioni fiscali, in termini di imposte dirette ed indirette, in capo alla società assegnante ed al socio assegnatario, per godere di un fortissimo risparmio fiscale.   </p>
<p>Contattaci per calcolare la convenienza e pianificare l&#8217;assegnazione di beni immobili e mobili da società al socio persona fisica. </p>
<p>Le operazioni di assegnazione richiedono un elevatissimo livello di affidabilità, calcolo, competenza e riservatezza, esse indicidono sulla sfera patrimoniale del socio assegnatario e sugli asset della società assegnante.  </p>
<p>
</p>
<p>CHIAMACI AL </p>
<p>
</p>
<p>NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52</p>
<p>
</p>
<p><a href="http://www. Networkfiscale. Com/LinkClick. Aspx? Link=http%3A%2F%2Fwww. Assegnazione. It%2FCalcola-la-convenienza-dellassegnazione-di-immobili-al-socio-persona-fisica-di-srl-spa-snc-sas-o-ditte-individuali&amp;tabid=9448&amp;portalid=232&amp;mid=19738">o affidaci l&#8217;incarico di calcolare la convenienza in via riservata e celere</a></p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegnazione-di-immobili-a-soci-persone-fisiche-attivo-il-nuovo-servizio-e-sito-internet-dedicato/">Assegnazione di Immobili a soci persone fisiche: attivo il nuovo servizio e sito internet dedicato</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegnazione-di-immobili-a-soci-persone-fisiche-attivo-il-nuovo-servizio-e-sito-internet-dedicato/">Assegnazione di Immobili a soci persone fisiche: attivo il nuovo servizio e sito internet dedicato</a> was first posted on Maggio 21, 2016 at 2:13 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assegnazione beni immobili: Riflessi fiscali  posizione del  Socio assegnatario 1.2</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegnazione-beni-immobili-riflessi-fiscali-posizione-del-socio-assegnatario-12/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assegnazione di Beni Immobili ai Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Assegnazioni al socio in natura]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Posizione Assegnatario persona fisica]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 47 del del D.P.R. n. 917/1986]]></category>
		<category><![CDATA[assegnatario socio persona fisica]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il socio persona fisica può assegnarsi la proprietà di immobili societari perseguendo risparmio lecito di imposta</p>
<p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegnazione-beni-immobili-riflessi-fiscali-posizione-del-socio-assegnatario-12/">Assegnazione beni immobili: Riflessi fiscali  posizione del  Socio assegnatario 1.2</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegnazione-beni-immobili-riflessi-fiscali-posizione-del-socio-assegnatario-12/">Assegnazione beni immobili: Riflessi fiscali  posizione del  Socio assegnatario 1.2</a> was first posted on Aprile 17, 2016 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Come indicato nelle precedenti divulgazioni, le importanti agevolazioni fiscali in merito all’assegnazione di beni mobili ed immobili dalla società al socio, devono essere pianificate ed analizzate nel dettaglio. </p>
<p>Assegnazione beni immobili: Riflessi fiscali  posizione del  Socio assegnatario 1. 2</p>
<p>
</p>
<p>Il socio persona fisica può assegnarsi la proprietà di immobili societari perseguendo risparmio lecito di imposta</p>
<p>
</p>
<p>Come indicato nelle precedenti divulgazioni, le importanti agevolazioni fiscali in merito all’assegnazione di beni mobili ed immobili dalla società al socio, devono essere pianificate ed analizzate nel dettaglio (analisi dei valori di bilancio, visura catastali, computo imposte degli atti, registro – ipotecaria – catastale, valutazione della messa in liquidazione della Società assegnante, verifica decorrenza del quinquennio per la successiva detassazione della plusvalenza in caso di futura cessione, tariffa notarile. ) affinché possano essere globali e non parziali, esse riguardano la moltitudine di società di costruzioni, gestione immobiliare e non solo che hanno in pancia (attività dello stato patrimoniale) tali beni e per vari motivi o per eccessiva onerosità dell’operazione (fino ad oggi. ) non li hanno estromessi dalla società “trasferendone la proprietà” ai soci persone fisiche. </p>
<p>Ante agevolazione in oggetto, entrata in vigore il 01. 01. 2016 con termine 30. 09. 2016, le vie per trasferire la proprietà di beni mobili ed immobili in capo ai soci persone fisiche erano principalmente due.   1) Cessione  2) Trasformazione. Ambedue non saranno trattate in questa divulgazione perché quasi sempre obsolete ed onerose, infatti, le assegnazioni quando impostate bene, godono di un fortissimo risparmio lecito di imposta ed assicurazione dal non assoggettamento ad operazioni di rettifica del valore dichiarato da parte dell’Agenzia delle Entrate. </p>
<p> </p>
<p>Posizione fiscale del socio Assegnatario di bene immobile o mobile</p>
<p>N. B. La cessione e la trasformazione hanno il vantaggio che non generano in capo al socio alcun reddito imponibile, ma il limite che tutta la tassazione viene sostenuta dalla società assegnante, ed ambedue i soggetti (assegnatario e società) possono essere esposti a verifiche. Al contrario, l’assegnazione di beni immobili può risultare fiscalmente libera nei confronti del socio persona fisica assegnatario, in applicazione del regime agevolativo in esame,  con il solo sostenimento delle imposte degli atti e la tariffa notarile per il trasferimento del diritto reale. </p>
<p>La legge di stabilità a fissa il perimetro dell’agevolazione stabilendo che nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 secondo periodo, e da 5 a 8 dell’articolo 47 del del D. P. R. N. 917/1986 (regime di tassazione ordinario), restano dunque applicabili il comma 1 primo periodo e il comma terzo dell’articolo 47. </p>
<p>La norma disciplina che se l’assegnazione di un bene in natura (esempio un ufficio o una casa) avvenga a fronte della distribuzione di utili potrebbe far conseguire un reddito imponibile in capo al socio assegnatario persona fisica  pari  alla  eccedenza  rispetto  al  valore  del  bene  assegnato;  mentre  qualora  si dovesse  realizzare mediante rimborso di capitale, oppure restituzione di riserve di capitale, non si genererà di norma alcun reddito da tassare in capo al socio, in quanto la suddetta eccedenza potrà emergere in misura ridotta o addirittura essere inesistente. </p>
<p>Nel caso di distribuzione di utili e/o riserve di utili detto presupposto di reddito (eventuale eccedenza) va calcolato sull’immobile oggetto di assegnazione, confrontando il suo valore attuale rispetto a quello fiscale che l’immobile ha in capo alla società. </p>
<p>Nel  caso  invece  di  distribuzione  di  capitale  e/o  riserve  di  capitale  il  reddito  da tassare (eccedenza) va calcolato prendendo come riferimento la quota, ovvero confrontando il valore attuale dell’immobile rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. </p>
<p>Nella nuova disciplina il calcolo dell’eccedenza farà emergere comunque un ammontare inferiore rispetto a quello emergente in regime non agevolato, in quanto sia nell’uno (si agisce sugli utili) che nell’altro caso (si opera sul capitale), va effettuato dovendosi computare quanto “coperto” dall’imposta sostitutiva pagata dalla società. </p>
<p>Il prelievo in capo al socio risulterà dunque solo eventuale perché neutralizzato in tutto o in parte da quanto pagato dalla società a tale titolo. </p>
<p>L’assegnazione di beni può generare un diverso impatto fiscale per il socio di società di persone rispetto al socio di società di capitali e a seconda della tipologia di operazione effettuata per dar corso alla stessa. </p>
<p> </p>
<p>Assegnazione nelle società di persone</p>
<p>Nelle società di persone (S. N. C. , S. A. S. ) si deve distinguere se l’assegnazione avvenga a fronte della distribuzione di utili o di capitale. </p>
<p>Nel primo caso di distribuzione di utili, per i soci assegnatari non vi sarà ulteriore tassazione; il prelievo dell’8% (o del 10,5%) avrà carattere definitivo sia per la società che per il socio. Infatti, gli utili risulteranno già tassati per trasparenza in capo ai soci ai sensi dell’articolo 5 del D. P. R. N. 917/1986. </p>
<p>Nella fattispecie in cui l’assegnazione segua il rimborso di capitale o di riserve di capitale in capo al socio non  maturerà alcun reddito imponibile. </p>
<p> </p>
<p>Assegnazione nelle società di capitali</p>
<p>L’assegnazione nelle società di capitali (S. R. L, S. A. Pa. , S. P. A. ) può assumere rilevanza fiscale per il socio persona fisica a seconda della tipologia di operazione posta in essere per dar corso all’operazione stessa di trasferimento della proprietà. </p>
<p>Se l’assegnazione di beni mobili o immobili fosse posta in essere:</p>
<p>a)     a fronte della distribuzione di utili, l’eccedenza potrebbe generare un reddito di capitale per il socio (utile in natura o dividendo) qualora emergesse sottraendo al valore del bene (determinabile anche su base catastale) non solo il costo fiscale dell’immobile, ma anche l’importo assoggettato a imposta sostitutiva. </p>
<p>b)    a fronte di rimborso del capitale o di riserve di capitale, in capo al socio non  maturerà alcun reddito imponibile se il costo fiscale della partecipazione, benché ridotto di un ammontare pari  al  valore  (anche  catastale)  del  bene  assegnato,  non  si  annulli,  perché  risulterà  ancora maggiore del differenziale imponibile. In definitiva il costo fiscale darà ancora un saldo attivo nonostante sia stato ridotto nel suo ammontare. Il socio non realizzerà una nuova ricchezza in quanto si vedrà restituire in natura meno di quanto (o esattamente quanto) aveva apportato/conferito in conto capitale. Se invece all’esito del calcolo emergesse un differenziale imponibile (sottozero) si determinerà anche nel regime agevolato un reddito di capitale (dividendo imponibile) per il socio. L’eccedenza tassabile emergerà dalla differenza tra il valore normale del bene oggetto di assegnazione (che può essere sostituito dal valore catastale) (a cui andrà detratto il reddito assoggettato a imposta sostitutiva) e il costo fiscale della partecipazione. In tal caso il socio maturerà una nuova ricchezza tassabile in quanto si vedrà restituire e in natura più di quanto aveva apportato/conferito in conto capitale. </p>
<p>c)     a fronte della distribuzione di una pluralità di riserve di varia natura (di utili e di capitali) andrà effettuato un calcolo proporzionale per stabilire se l’eventuale eccedenza da tassare vada tassata come (utile) dividendo oppure come (capitale) un dividendo e/o una cessione di partecipazioni. </p>
<p> </p>
<p>Rispetto  al  socio  persona  fisica  non  emergeranno  differenze  sia  che  si  proceda  con distribuzione  di  utili  che  mediante  rimborso  di  capitale:  l’eccedenza  in  entrambi  i  casi  farà conseguire un reddito di capitali. </p>
<p></p>
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		<title>Assegnazione di Immobili dalla Società al socio assegnatario: regime di tassazione</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegnazione-di-immobili-dalla-societ224-al-socio-assegnatario-regime-di-tassazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2016 16:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assegnazione di Beni Immobili ai Soci]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[assegnazione di immobili a soci persone fisiche di]]></category>
		<category><![CDATA[Assegnazione immobili]]></category>
		<category><![CDATA[assegnazione immobili ai soci]]></category>
		<category><![CDATA[assegnazione immobili srl a persone fisiche]]></category>
		<category><![CDATA[assegnazione.it]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista esperto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/assegnazione-di-beni-immobili-ai-soci/assegnazione-di-immobili-dalla-societ224-al-socio-assegnatario-regime-di-tassazione/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Come risparmiare imposte e drenare liquidità</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2>Assegnazione di Immobili dalla Società al socio assegnatario: regime di tassazione</h2>
<p>l’assegnazione di beni immobili, operazione con cui la società se ne spoglia e trasferisce il diritto reale al socio assegnatario, se non pianificata, può rilevarsi assai onerosa in termini di imposte dirette (cfr articolo 47 DPR 917/1986).</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Se l’assegnazione di un bene in natura:</h2>
<p>·         ha come contropartita la distribuzione di utili, si produce un reddito imponibile in capo al socio assegnatario  pari  alla  eccedenza  rispetto  al  valore  del  bene  assegnato, con relativo assorbimento di liquidità per versamento delle imposte;</p>
<p>·         si  realizza mediante rimborso di capitale, oppure restituzione di riserve di capitale, non si genererà di norma alcun reddito da tassare in capo al socio, in quanto la suddetta eccedenza potrà emergerà solo parzialmente e in misura ridotta.</p>
<p>Nel caso di distribuzione di utili e/o riserve di utili detto presupposto di reddito va calcolato sull’immobile oggetto di assegnazione, confrontando il suo valore attuale rispetto a quello fiscale che l’immobile ha in capo alla società.</p>
<p>Nel  caso  invece  di  distribuzione  di  capitale  e/o  riserve  di  capitale  il  reddito  da tassare va calcolato prendendo come riferimento la quota, ovvero confrontando il valore attuale dell’immobile rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>L’assegnazione di beni può assumere una diversa rilevanza fiscale per il socio di società di persone rispetto al socio di società di capitali e a seconda della tipologia di operazione effettuata per dar corso alla assegnazione:</h2>
<p>a)     nelle società di persone  si deve distinguere se l’assegnazione avvenga a fronte della distribuzione di utili o di capitale:</p>
<p>1.       nel primo caso di distribuzione di utili, per i soci assegnatari non vi sarà ulteriore tassazione; il prelievo dell’8% (o del 10,5%) avrà carattere definitivo sia per la società che per il socio, perché gli utili risulteranno già tassati per trasparenza ex art. 5 tuir;</p>
<p>2.       nel caso invece in cui l’assegnazione segua il rimborso di capitale o di riserve di capitale in capo al socio non si maturerà alcun reddito imponibile.</p>
<p>b)    nelle società di capitali l’assegnazione può assumere rilevanza fiscale per il socio di società di capitali a seconda della tipologia di operazione posta in essere per dar corso all’operazione:</p>
<p>1.       a fronte della distribuzione di utili, l’eccedenza potrebbe costituire un reddito di capitale per il socio   (utile in natura o dividendo) qualora emergesse sottraendo al valore del bene (determinabile anche su base catastale) non solo il costo fiscale dell’immobile, ma anche l’importo assoggettato a imposta sostitutiva;</p>
<p>2.       a fronte di rimborso del capitale o di riserve di capitale, in capo al socio non si maturerà alcun reddito imponibile se il costo fiscale della partecipazione, benché ridotto di un ammontare pari  al  valore  (anche  catastale)  del  bene  assegnato,  non  si  annulli,  perché  risulterà  ancora maggiore del differenziale imponibile. In definitiva il costo fiscale darà ancora un saldo attivo nonostante sia stato ridotto nel suo ammontare.</p>
<p>N. B. Il socio non realizzerà una nuova ricchezza in quanto si vedrà restituire in natura meno di quanto (o esattamente quanto) aveva apportato/conferito in conto capitale.</p>
<p>Se invece all’esito del calcolo emergesse un differenziale imponibile (sottozero) si determinerà anche nel regime agevolato un reddito di capitale (dividendo imponibile) per il socio. L’eccedenza tassabile emergerà dalla differenza tra il valore normale del bene oggetto di assegnazione (che può essere sostituito dal valore catastale) (a cui andrà detratto il reddito assoggettato a imposta sostitutiva) e il costo fiscale della partecipazione. In tal caso il socio maturerà una nuova ricchezza tassabile in quanto si vedrà restituire in natura più di quanto aveva apportato/conferito in conto capitale.</p>
<p>A fronte della distribuzione di una pluralità di riserve di varia natura (di utili e di capitali) andrà effettuato un calcolo proporzionale per stabilire se l’eventuale eccedenza da tassare vada tassata come (utile) dividendo oppure come (capitale) un dividendo e/o una cessione di partecipazioni.</p>
<p>Rispetto  al  socio  persona  fisica  non  emergeranno  differenze  sia  che  si  proceda  con distribuzione  di  utili  che  mediante  rimborso  di  capitale:  l’eccedenza  in  entrambi  i  casi farà conseguire un reddito di capitali (dividendo).</p><p>The post <a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegnazione-di-immobili-dalla-societ224-al-socio-assegnatario-regime-di-tassazione/">Assegnazione di Immobili dalla Società al socio assegnatario: regime di tassazione</a> first appeared on <a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>.</p><hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegnazione-di-immobili-dalla-societ224-al-socio-assegnatario-regime-di-tassazione/">Assegnazione di Immobili dalla Società al socio assegnatario: regime di tassazione</a> was first posted on Marzo 1, 2016 at 5:17 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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