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	<title>assegnazione beni ai soci &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>assegnazione beni ai soci &#8211; Commercialista.it</title>
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		<title>Assegnazione beni immobili: Riflessi fiscali  posizione del  Socio assegnatario 1.2</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegnazione-beni-immobili-riflessi-fiscali-posizione-del-socio-assegnatario-12/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assegnazione di Beni Immobili ai Soci]]></category>
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					<description><![CDATA[Il socio persona fisica può assegnarsi la proprietà di immobili societari perseguendo risparmio lecito di imposta<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegnazione-beni-immobili-riflessi-fiscali-posizione-del-socio-assegnatario-12/">Assegnazione beni immobili: Riflessi fiscali  posizione del  Socio assegnatario 1.2</a> was first posted on Aprile 17, 2016 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Come indicato nelle precedenti divulgazioni, le importanti agevolazioni fiscali in merito all’assegnazione di beni mobili ed immobili dalla società al socio, devono essere pianificate ed analizzate nel dettaglio. </p>
<p>Assegnazione beni immobili: Riflessi fiscali  posizione del  Socio assegnatario 1. 2</p>
<p>
</p>
<p>Il socio persona fisica può assegnarsi la proprietà di immobili societari perseguendo risparmio lecito di imposta</p>
<p>
</p>
<p>Come indicato nelle precedenti divulgazioni, le importanti agevolazioni fiscali in merito all’assegnazione di beni mobili ed immobili dalla società al socio, devono essere pianificate ed analizzate nel dettaglio (analisi dei valori di bilancio, visura catastali, computo imposte degli atti, registro – ipotecaria – catastale, valutazione della messa in liquidazione della Società assegnante, verifica decorrenza del quinquennio per la successiva detassazione della plusvalenza in caso di futura cessione, tariffa notarile. ) affinché possano essere globali e non parziali, esse riguardano la moltitudine di società di costruzioni, gestione immobiliare e non solo che hanno in pancia (attività dello stato patrimoniale) tali beni e per vari motivi o per eccessiva onerosità dell’operazione (fino ad oggi. ) non li hanno estromessi dalla società “trasferendone la proprietà” ai soci persone fisiche. </p>
<p>Ante agevolazione in oggetto, entrata in vigore il 01. 01. 2016 con termine 30. 09. 2016, le vie per trasferire la proprietà di beni mobili ed immobili in capo ai soci persone fisiche erano principalmente due.   1) Cessione  2) Trasformazione. Ambedue non saranno trattate in questa divulgazione perché quasi sempre obsolete ed onerose, infatti, le assegnazioni quando impostate bene, godono di un fortissimo risparmio lecito di imposta ed assicurazione dal non assoggettamento ad operazioni di rettifica del valore dichiarato da parte dell’Agenzia delle Entrate. </p>
<p> </p>
<p>Posizione fiscale del socio Assegnatario di bene immobile o mobile</p>
<p>N. B. La cessione e la trasformazione hanno il vantaggio che non generano in capo al socio alcun reddito imponibile, ma il limite che tutta la tassazione viene sostenuta dalla società assegnante, ed ambedue i soggetti (assegnatario e società) possono essere esposti a verifiche. Al contrario, l’assegnazione di beni immobili può risultare fiscalmente libera nei confronti del socio persona fisica assegnatario, in applicazione del regime agevolativo in esame,  con il solo sostenimento delle imposte degli atti e la tariffa notarile per il trasferimento del diritto reale. </p>
<p>La legge di stabilità a fissa il perimetro dell’agevolazione stabilendo che nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 secondo periodo, e da 5 a 8 dell’articolo 47 del del D. P. R. N. 917/1986 (regime di tassazione ordinario), restano dunque applicabili il comma 1 primo periodo e il comma terzo dell’articolo 47. </p>
<p>La norma disciplina che se l’assegnazione di un bene in natura (esempio un ufficio o una casa) avvenga a fronte della distribuzione di utili potrebbe far conseguire un reddito imponibile in capo al socio assegnatario persona fisica  pari  alla  eccedenza  rispetto  al  valore  del  bene  assegnato;  mentre  qualora  si dovesse  realizzare mediante rimborso di capitale, oppure restituzione di riserve di capitale, non si genererà di norma alcun reddito da tassare in capo al socio, in quanto la suddetta eccedenza potrà emergere in misura ridotta o addirittura essere inesistente. </p>
<p>Nel caso di distribuzione di utili e/o riserve di utili detto presupposto di reddito (eventuale eccedenza) va calcolato sull’immobile oggetto di assegnazione, confrontando il suo valore attuale rispetto a quello fiscale che l’immobile ha in capo alla società. </p>
<p>Nel  caso  invece  di  distribuzione  di  capitale  e/o  riserve  di  capitale  il  reddito  da tassare (eccedenza) va calcolato prendendo come riferimento la quota, ovvero confrontando il valore attuale dell’immobile rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. </p>
<p>Nella nuova disciplina il calcolo dell’eccedenza farà emergere comunque un ammontare inferiore rispetto a quello emergente in regime non agevolato, in quanto sia nell’uno (si agisce sugli utili) che nell’altro caso (si opera sul capitale), va effettuato dovendosi computare quanto “coperto” dall’imposta sostitutiva pagata dalla società. </p>
<p>Il prelievo in capo al socio risulterà dunque solo eventuale perché neutralizzato in tutto o in parte da quanto pagato dalla società a tale titolo. </p>
<p>L’assegnazione di beni può generare un diverso impatto fiscale per il socio di società di persone rispetto al socio di società di capitali e a seconda della tipologia di operazione effettuata per dar corso alla stessa. </p>
<p> </p>
<p>Assegnazione nelle società di persone</p>
<p>Nelle società di persone (S. N. C. , S. A. S. ) si deve distinguere se l’assegnazione avvenga a fronte della distribuzione di utili o di capitale. </p>
<p>Nel primo caso di distribuzione di utili, per i soci assegnatari non vi sarà ulteriore tassazione; il prelievo dell’8% (o del 10,5%) avrà carattere definitivo sia per la società che per il socio. Infatti, gli utili risulteranno già tassati per trasparenza in capo ai soci ai sensi dell’articolo 5 del D. P. R. N. 917/1986. </p>
<p>Nella fattispecie in cui l’assegnazione segua il rimborso di capitale o di riserve di capitale in capo al socio non  maturerà alcun reddito imponibile. </p>
<p> </p>
<p>Assegnazione nelle società di capitali</p>
<p>L’assegnazione nelle società di capitali (S. R. L, S. A. Pa. , S. P. A. ) può assumere rilevanza fiscale per il socio persona fisica a seconda della tipologia di operazione posta in essere per dar corso all’operazione stessa di trasferimento della proprietà. </p>
<p>Se l’assegnazione di beni mobili o immobili fosse posta in essere:</p>
<p>a)     a fronte della distribuzione di utili, l’eccedenza potrebbe generare un reddito di capitale per il socio (utile in natura o dividendo) qualora emergesse sottraendo al valore del bene (determinabile anche su base catastale) non solo il costo fiscale dell’immobile, ma anche l’importo assoggettato a imposta sostitutiva. </p>
<p>b)    a fronte di rimborso del capitale o di riserve di capitale, in capo al socio non  maturerà alcun reddito imponibile se il costo fiscale della partecipazione, benché ridotto di un ammontare pari  al  valore  (anche  catastale)  del  bene  assegnato,  non  si  annulli,  perché  risulterà  ancora maggiore del differenziale imponibile. In definitiva il costo fiscale darà ancora un saldo attivo nonostante sia stato ridotto nel suo ammontare. Il socio non realizzerà una nuova ricchezza in quanto si vedrà restituire in natura meno di quanto (o esattamente quanto) aveva apportato/conferito in conto capitale. Se invece all’esito del calcolo emergesse un differenziale imponibile (sottozero) si determinerà anche nel regime agevolato un reddito di capitale (dividendo imponibile) per il socio. L’eccedenza tassabile emergerà dalla differenza tra il valore normale del bene oggetto di assegnazione (che può essere sostituito dal valore catastale) (a cui andrà detratto il reddito assoggettato a imposta sostitutiva) e il costo fiscale della partecipazione. In tal caso il socio maturerà una nuova ricchezza tassabile in quanto si vedrà restituire e in natura più di quanto aveva apportato/conferito in conto capitale. </p>
<p>c)     a fronte della distribuzione di una pluralità di riserve di varia natura (di utili e di capitali) andrà effettuato un calcolo proporzionale per stabilire se l’eventuale eccedenza da tassare vada tassata come (utile) dividendo oppure come (capitale) un dividendo e/o una cessione di partecipazioni. </p>
<p> </p>
<p>Rispetto  al  socio  persona  fisica  non  emergeranno  differenze  sia  che  si  proceda  con distribuzione  di  utili  che  mediante  rimborso  di  capitale:  l’eccedenza  in  entrambi  i  casi  farà conseguire un reddito di capitali. </p>
<p></p>
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<tbody>
<tr>
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			</item>
		<item>
		<title>ASSEGNAZIONE DI BENI AI SOCI GUIDA E VADEMECUM FISCALE AI FINI IVA</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegnazione-di-beni-ai-soci-guida-e-vademecum-fiscale-ai-fini-iva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assegnazione di Beni Immobili ai Soci]]></category>
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					<description><![CDATA[L’inquadramento fiscale della assegnazione dei beni ai soci<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/assegnazione-di-beni-ai-soci-guida-e-vademecum-fiscale-ai-fini-iva/">ASSEGNAZIONE DI BENI AI SOCI GUIDA E VADEMECUM FISCALE AI FINI IVA</a> was first posted on Maggio 5, 2013 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’inquadramento fiscale della assegnazione dei beni ai soci risente del tipo di società interessata, della natura dei beni coinvolti e dei soggetti assegnatari. La diversa e complessa disciplina ha suggerito di limitare l’analisi alla sola assegnazione di beni immobili  in favore del socio persona fisica. Per facilità espositiva la materia verrà approfondita trattando separatamente i riflessi in materia di imposte indirette e di imposte dirette. </p>
<p>
</p>
<p>Guida e Vademecum fiscale alla Assegnazione di Beni ai Soci</p>
<p> </p>
<p>L’inquadramento fiscale della assegnazione dei beni ai soci risente del tipo di società interessata, della natura dei beni coinvolti e dei soggetti assegnatari. La diversa e complessa disciplina ha suggerito di limitare l’analisi alla sola assegnazione di beni immobili  in favore del socio persona fisica. </p>
<p>Per facilità espositiva la materia verrà approfondita trattando separatamente i riflessi in materia di imposte indirette e di imposte dirette. </p>
<p> </p>
<p>Assegnazione di Beni ai Soci : Imposte Indirette</p>
<p> </p>
<p>L’assegnazione  di   beni  ai   soci  subisce  una  differente  imposizione  a   seconda  della concorrenza di elementi soggettivi e oggettivi connotanti la fattispecie. </p>
<p> </p>
<p>Assegnazione di Beni ai Soci: Riflessi fiscali ai fini IVA</p>
<p> </p>
<p>L’assegnazione dei beni ai sensi dell’art 2 comma 2 n 6 D. P. R. 633/1972 costituisce operazione imponibile iva regolata con emissione di una autofattura da parte della società. Il legislatore Iva considera dunque come una cessione a titolo oneroso  l’assegnazione di beni fatte ai soci  sia da società di persone sia da società di capitali qualunque sia l’oggetto della società e qualunque sia il titolo in relazione al quale l’assegnazione viene effettuata. </p>
<p> </p>
<p>La norma trova la sua ratio nel voler impedire che mediante la costituzione di società si realizzino con successive assegnazioni ai soci trasferimenti simulati di beni, i quali giungerebbero</p>
<p> </p>
<p>agli assegnatari completamente detassati nel caso in cui in relazione a tali beni sia stato detratto l’importo dell’imposta assolta all’atto dell’acquisto. </p>
<p>Il tenore della norma non sembrerebbe lasciare spazio a eccezioni fatte salve quelle elencate nell’art 2 – 3 comma del D. P. R. Iva, se non si voglia considerare tale anche l’assegnazione di beni per i quali si sia verificata la particolare situazione relativa alla mancata detrazione dell’Iva all’atto dell’acquisto e su cui ci si soffermerà in seguito. </p>
<p> </p>
<p>Analizzando nello specifico si potranno avere le seguenti situazioni:</p>
<p>a) Assegnazioni soggette a Iva (operazioni di cui all’art 10 n 8-bis e n 8-ter) La base imponibile a norma dell’art 13 D. P. R. Iva lett. C) corrisponde al valore normale dei beni assegnati; l’aliquota è quella indicata nella Tariffa allegata al D. P. R. Iva per ciascuna categoria di beni. </p>
<p>b) Assegnazioni esenti da Iva e assoggettate a imposta di registro</p>
<p>Si hanno due ipotesi:</p>
<p>La prima è relativa alla assegnazione di beni acquistati o importati in regime di totale indetraibilità  dell’Iva  (art  10  comma  1  n  27-quinquies)   per  ragioni  soggettive  connesse all’attività del soggetto (perché fa operazioni esenti o perché ha un pro-rata pari a zero) oppure per ragioni oggettive (connesse alla natura del bene art 19-bis 1 comma 1 lett. I: abitazioni). </p>
<p>La  seconda è  relativa alla  assegnazione esente perché  non  ricorre  una  delle  ipotesi  di imponibilità ex art 10 n 8-bis e n 8-ter. </p>
<p>c) Assegnazioni escluse da Iva e assoggettate a imposta di registro</p>
<p> </p>
<p>Ricorre tale ipotesi con riferimento alla natura del bene assegnato che non le fa rientrare tra le operazioni imponibili (es. Terreno agricolo). Art 2 comma 3 D. P. R. 633/1972. </p>
<p>d)  Assegnazioni di  beni  rispetto ai  quali  la  società non  abbia detratto interamente o neanche parzialmente l’iva all’atto di acquisto. </p>
<p>La soluzione del regime di imponibilità di tali fattispecie è oggetto di un orientamento non unitario basato sull’analisi del combinato disposto dei numeri 4,5 e 6 del comma 2 dell’art 2 decreto iva. </p>
<p> </p>
<p>La posizione dell’Erario  muove dalla assimilazione della assegnazione dei beni ai soci ad un’ipotesi di autoconsumo esterno trovando sostegno nell’art 5 comma 6 della VI Direttiva CEE n. 77/388 del 17. 5. 1977 (ora articolo 16 della Direttiva 2006/112/Ce) e su un orientamento espresso dalla Corte di Giustizia Europea  che sostengono che il prelievo di un bene della propria impresa da un soggetto passivo e la destinazione al proprio uso privato costituisce un’ipotesi di cessione a titolo oneroso (rilevante ai fini iva) solo quando detto bene e gli elementi che lo compongono hanno consentito una deduzione totale o parziale dell’iva. </p>
<p> </p>
<p>L’intento del legislatore comunitario è quello di calibrare l’eventuale assoggettamento ad iva all’esercizio della detrazione. </p>
<p> </p>
<p>L’amministrazione italiana  dunque muovendo proprio dalla assimilazione a un’ipotesi di destinazione a finalità estranee e a un’ipotesi di autoconsumo sostiene che l’assegnazione dei beni rientra (a differenza della vendita) tra le ipotesi di cui all’art 5 della direttiva Cee. L’operazione risulterà imponibile solo  nei  casi  in  cui  la  società assegnante abbia detratto interamente o parzialmente l’iva all’atto di acquisto e non anche nell’ipotesi opposta di assegnazioni di beni rispetto ai quali la società non abbia detratto interamente o neanche parzialmente l’iva all’atto di acquisto (come nel caso di acquisto da un privato). </p>
<p> </p>
<p>Partendo da tali premesse la conclusione è che a differenza della vendita (rispetto alla quale, non essendo possibile ricomprenderla tra le ipotesi di cui all’art 5 della direttiva CEE, le ipotesi di indetraibilità sono solo quelle derivanti dalla natura soggettiva  e oggettiva   ma non anche quella per la quale la detrazione non è stata esercitata perché non si è subita la rivalsa  dell’imposta) non  sussiste  l’obbligo  di  assoggettare a  imposta l’autoconsumo di  beni immobili per i quali non è stata detratta l’iva all’atto del relativo acquisto. Va  tuttavia  sottolineato  che  da  tale  previsione  di  non  assoggettamento  resterebbe comunque escluso l’autoconsumo di beni immobili sui quali siano stati operati interventi di manutenzione o di recupero edilizio in relazione ai quali sia stata detratta la relativa imposta. </p>
<p></p>
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<tr>
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<p></p>
</td>
</tr>
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