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	<title>artigiani e commercianti &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>artigiani e commercianti &#8211; Commercialista.it</title>
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		<title>CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/contributo-a-fondo-perduto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Federica Bocale]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2020 14:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[FINANZA ED AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
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		<category><![CDATA[ART.25]]></category>
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		<category><![CDATA[contributo a fondo perduto]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[decreto rilancio]]></category>
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					<description><![CDATA[E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo definitivo del Decreto Rilancio, il maxi-provvedimento del Governo per sostenere l’economia italiana colpita dalla crisi economica legata all’epidemia di Covid-19.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/contributo-a-fondo-perduto/">CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO</a> was first posted on Maggio 21, 2020 at 4:36 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tra le novità contenute nel Decreto Legge (D. L. 19 maggio 2020, n. 34) anche i contributi a fondo perduto per imprese e partite IVA. Una misura molto attesa da imprenditori e professionisti colpiti dalla crisi legata al Coronavirus, introdotta dall’articolo 25 del Decreto Rilancio. </p>
<p>Tra le novità contenute nel Decreto Legge (D. L. 19 maggio 2020, n. 34) anche i contributi a fondo perduto per imprese e partite IVA. Una misura molto attesa da imprenditori e professionisti colpiti dalla crisi legata al Coronavirus, introdotta dall’articolo 25 del Decreto Rilancio. </p>
<p>Analizziamo nel dettaglio i contenuti essenziali con evidenza dei soggetti ammessi, di quelli esclusi, nonché dei requisiti e delle condizioni che devono ricorrere per ottenere il beneficio. </p>
<p> </p>
<p>I soggetti che possono richiedere il contributo sono i seguenti:</p>
<p> </p>
<p>&#8211;         imprese con un ammontare di ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, relativi al periodo d’imposta 2019, non superiori a 5 milioni di euro;</p>
<p>&#8211;         lavoratori autonomi con un ammontare di compensi di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR relativi al periodo d’imposta 2019, non superiori a 5 milioni di euro;</p>
<p>&#8211;         titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 del TUIR. </p>
<p>La condizione essenziale per poter essere ammessi al beneficio riguarda il calo del fatturato in quanto l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 deve essere inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019. Per esempio, se nel mese di aprile 2019 il contribuente ha fatturato 6. 000 euro, il beneficio spetta se il fatturato nel mese di aprile 2020 è minore di 4. 000 euro. </p>
<p>Il contributo spetta, anche in assenza della predetta condizione, ai contribuenti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019. La condizione del calo del fatturato aprile 2020 vs/aprile 2019 non ricorre se si tratta di soggetti che hanno iniziato l’attività nel primo trimestre 2019. Se invece è possibile effettuare un confronto rispetto al calo del fatturato tra aprile 2019 e aprile 2020, dovrebbero applicarsi le regole ordinarie. </p>
<p>Restano esclusi, a prescindere da qualsiasi condizione:</p>
<p>·         i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza del beneficio del contributo;</p>
<p>·         gli Enti pubblici (art. 74 TUIR);</p>
<p>·         gli intermediari finanziari e società di partecipazione (art. 162-bis TUIR);</p>
<p>·         i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (D. Lgs. 509/1994 e 103/1996);</p>
<p>·         coloro che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 del D. L. N. 18 del 2020. </p>
<p>Su quest’ultimo punto, le indennità che impediscono il diritto alla percezione del contributo a fondo perduto sono le seguenti:</p>
<p>·         indennità di cui all’art. 27 del Decreto riservata ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata INPS;</p>
<p>·         indennità di cui all’art. 38, riservata ai lavoratori dello spettacolo. </p>
<p>La norma non cita tra i soggetti esclusi gli artigiani e i commercianti che hanno beneficiato dell’indennità di 600 euro nel mese di marzo ex art. 28 del DL 18/2020. </p>
<p>Come si è accennato, condizione per accedere al contributo è che nel mese di aprile 2020 si sia verificato un ammontare di fatturato e dei corrispettivi inferiore ai 2/3 rispetto a quello del mese di aprile 2019. Rispetto al criterio di calcolo del fatturato, la norma precisa che si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazioni di servizi. </p>
<p>Sussistendo la riduzione del fatturato, il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020. Tale percentuale è così determinata:</p>
<p>·         20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400. 000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (2019 per i soggetti solari);</p>
<p>·         15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400. 000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente;</p>
<p>·         10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente. </p>
<p>In ogni caso, l’ammontare del contributo è riconosciuto per un importo non inferiore a 1. 000 euro per le persone fisiche, 2. 000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. </p>
<p>Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi nonché dell’IRAP. </p>
<p>Per accedere ai contributi a fondo perduto, il contribuente dovrà presentare apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, entro 60 giorni dal provvedimento attuativo che dovrà seguire la pubblicazione del Decreto. Nell’ambito di tale istanza il richiedente sarà tenuto anche ad autocertificare i requisiti antimafia, che saranno in un secondo tempo verificati dalla GdF con il Ministero competente. L’istanza, inoltre, sarà successivamente verificata nel merito dall’Agenzia delle Entrate. </p>
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<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/contributo-a-fondo-perduto/">CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO</a> was first posted on Maggio 21, 2020 at 4:36 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>ARTICOLO 28 DECRETO CURA ITALIA</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-28-decreto-cura-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott.ssa Laura Bargone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 15:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[LEGGI E GIURISPRUDENZA]]></category>
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		<category><![CDATA[decreto cura Italia]]></category>
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		<category><![CDATA[gestioni speciali dell’AGO]]></category>
		<category><![CDATA[quarantena]]></category>
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					<description><![CDATA[Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-28-decreto-cura-italia/">ARTICOLO 28 DECRETO CURA ITALIA</a> was first posted on Marzo 19, 2020 at 4:53 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’articolo 28 prevede che “ ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995 n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad € 600,00. L’Indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. </p>
<p>ARTICOLO 28 DECRETO CURA ITALIA</p>
<p>Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago</p>
<p>L’articolo 28 prevede che “ ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995 n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad € 600,00. L’Indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. </p>
<p>L’articolo 28 fa quindi riferimento a tutti coloro che sono iscritti all’assicurazione Generale obbligatoria AGO, cioè iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni.  </p>
<p>L&#8217;Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), è gestito in Italia dall’INPS e le prestazioni erogate dall&#8217;assicurazione generale obbligatoria sono:</p>
<p>·        pensione di vecchiaia (al raggiungimento dell&#8217;età pensionabile)</p>
<p>·        pensione di anzianità (al raggiungimento dell&#8217;anzianità contributiva)</p>
<p>·        pensione di inabilità (al verificarsi di un evento invalidante totale)</p>
<p>·        assegno di invalidità (al verificarsi di una riduzione della capacità lavorativa)</p>
<p>·        pensione ai superstiti (indiretta e di reversibilità)</p>
<p>·        pensione supplementare di vecchiaia (per il lavoratore che pur titolare di un&#8217;altra pensione liquidata presso un fondo previdenziale esonerativo, esclusivo o sostitutivo, non abbia maturato i contributi sufficienti per il diritto alla pensione autonoma)</p>
<p>Gli artigiani, i commercianti , i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli sono iscritti in apposite sezioni (gestioni speciali), dotate di autonomia finanziaria e di separata contabilità. </p>
<p>Le prestazioni previdenziali sono dovute al lavoratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia versato con regolarità i contributi (principio dell&#8217;automaticità delle prestazioni), pur nei limiti della prescrizione. </p>
<p>L’articolo 28 fa riferimento proprio agli iscritti alle gestioni speciali. </p>
<p>Il secondo comma dell’art. 28 prevede che l’indennità prevista al 1° comma dello stesso articolo è erogata dall’INPS, previa domanda da presentare secondo modalità che verranno stabilite dallo stesso istituti, nel limite di spesa complessiva di 2. 160 milioni di euro per l’anno 2020; l’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, comunicando il risultato di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Se dal controllo effettuato dovesse emergere il verificarsi di scostamenti dal limite previsto non sono adottati ulteriori provvedimenti concessori. </p>
<p>Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/articolo-28-decreto-cura-italia/">ARTICOLO 28 DECRETO CURA ITALIA</a> was first posted on Marzo 19, 2020 at 4:53 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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