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	<title>art 90 comma 8 L 289/2002 &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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		<title>Deducibilità spese di sponsorizzazione sportiva di ASD/SSD: quando l’Agenzia delle Entrate non può emettere avvisi di accertamento nei confronti dell&#8217;azienda sponsor? La risposta della Cassazione</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/deducibilit224-di-spese-di-sponsorizzazione-sportive-quando-lagenzia-delle-entrate-pu242-emettere-avvisi-di-accertamento-nei-confronti-dellaziendaprofessionista-sponsor-le-risposta-della-cassazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2017 07:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASSOCIAZIONI CULTURALI (APS) ED ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD – SSD)]]></category>
		<category><![CDATA[CASSAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[COSTI DEDUCIBILI ED IVA DETRAIBILE]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco per Sport e Non Profit]]></category>
		<category><![CDATA[Legge 398/1991]]></category>
		<category><![CDATA[MARCHIO DI IMPRESA E COLLETTIVO]]></category>
		<category><![CDATA[SPONSORIZZAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[art 90 comma 8 L 289/2002]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione 8981/2017]]></category>
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		<category><![CDATA[sponsorizzazioni sportive deducibilità]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale alla deducibilità di spese di pubblicità presso ASD/SSD  per aziende e professionisti<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/deducibilit224-di-spese-di-sponsorizzazione-sportive-quando-lagenzia-delle-entrate-pu242-emettere-avvisi-di-accertamento-nei-confronti-dellaziendaprofessionista-sponsor-le-risposta-della-cassazione/">Deducibilità spese di sponsorizzazione sportiva di ASD/SSD: quando l’Agenzia delle Entrate non può emettere avvisi di accertamento nei confronti dell&#8217;azienda sponsor? La risposta della Cassazione</a> was first posted on Aprile 14, 2017 at 9:26 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Se un’azienda per pubblicizzare il proprio marchio sulla maglietta e tabelloni sul campo da calcio di un’ASD o di una SSD, ha corrisposto alla stessa spese di sponsorizzazione pari ad € 180. 000 portandole integralmente in deduzione, l’Agenzia delle Entrate potrà emettere un avviso di accertamento opponendosi alla deduzione? </p>
<p> </p>
<p>Quesito</p>
<p>Se un’azienda per pubblicizzare il proprio marchio sulla maglietta e tabelloni sul campo da calcio di un’ASD o di una SSD, ha corrisposto alla stessa spese di sponsorizzazione pari ad €180. 000 portandole integralmente in deduzione, l’Agenzia delle Entrate potrà emettere un avviso di accertamento opponendosi alla deduzione? </p>
<p>Focus sulle spese di pubblicità e norma applicabile</p>
<p>L’articolo 108 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi), dispone che la pubblicità è l’attività preordinata alla diffusione del nome e dell’immagine dei prodotti di una determinata azienda presso il pubblico e si differenzia dalla propaganda, intesa come l’azione di divulgazione di particolari caratteristiche e speciali qualità del bene o del servizio. Secondo la R. M. 17 settembre 1998, n°148/E, le spese di pubblicità sono quelle sostenute per portare a conoscenza della generalità dei consumatori l’offerta del prodotto, stimolando la formazione o l’intensificazione della domanda. </p>
<p>Sotto un profilo fiscale, entrambe le fattispecie sono equiparate e tali spese possono essere dedotte interamente nell’esercizio in cui vengono sostenute o in questo e nei quattro successivi in parti uguali. </p>
<p>Tuttavia nel caso specifico in cui i corrispettivi funzionali alla pubblicità dell’Azienda sono versati ad un’ASD (oppure ad una SSD) trova applicazione l’articolo 90, comma 8, della legge 289/2002 che limita la deducibilità fiscale alle spese di pubblicità e sponsorizzazione ad un importo massimo di € 200. 000.    </p>
<p>Soluzione  </p>
<p>Quanto sopra asserito trova una conferma nella recentissima sentenza n°8981/2017 depositata il 6 aprile, con la quale Corte di Cassazione ha chiarito che il Fisco non può opporsi alla deducibilità delle spese di pubblicità e sponsorizzazione effettuata da aziende e professionisti fino all’importo massimo di € 200. 000 annui se corrisposte ad una ASD o SSD</p>
<p>Nella fattispecie,  l’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società che aveva portato in deduzione le spese di pubblicità sostenute e corrisposte a un’associazione sportiva dilettantistica (ASD) per la promozione del marchio in occasione degli eventi organizzati. </p>
<p>La Corte di Cassazione ha annullato la pretesa esattoriale in applicazione dell’articolo 90, comma 8, della legge 289/2002, in base al quale “Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società sportive dilettantistiche (SSD), associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore ad € 200. 000, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte su i redditi, di cui al decreto del Presidente del la Repubblica 22 dicembre 1986, n°917”. </p>
<p>Deve quindi concludersi che il recupero a mezzo di avviso di accertamento del costo di pubblicità inferiore ad € 200. 000 risulta illegittimo poiché la deducibilità di questi oneri è prevista espressamente dalla norma con una presunzione assoluta. </p>
<p>Condizioni per la deducibilità delle spese di pubblicità corrisposte SSD (Società sportive dilettantistiche), Associazioni sportive dilettantistiche (ASD), associazioni sportive scolastiche o fondazioni scolastiche:</p>
<p>    corrispettivi fino ad € 200. 000;<br />
    la sponsorizzazione sia volta a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor;<br />
    il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (es. Apposizione del marchio sulle divise, l’esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo da gioco, eccetera). </p>
<p>Sussistendo tali requisiti l’Agenzia delle Entrate non potrà emettere avvisi di accertamento legittimi per disconoscere la deducibilità fiscale delle somme corrisposte da aziende o professionisti  agli enti sopra specificati. </p>
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