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	<title>art 87 tuir &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<item>
		<title>Partecipation exemption (PEX) : chi può ottenere la detassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni, in quali casi e a quali condizioni?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/partecipation-exemption-pex-chi-pu242-ottenere-la-detassazione-delle-plusvalenze-da-cessione-di-partecipazioni-in-quali-casi-e-a-quali-condizioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2017 08:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida pratica alla Participation Exemption (PEX)  2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/partecipation-exemption-pex-chi-pu242-ottenere-la-detassazione-delle-plusvalenze-da-cessione-di-partecipazioni-in-quali-casi-e-a-quali-condizioni/">Partecipation exemption (PEX) : chi può ottenere la detassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni, in quali casi e a quali condizioni?</a> was first posted on Marzo 29, 2017 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La participation exemption è quello strumento tecnico di coordinamento del livello di tassazione della società con quello dei soci che consente in sintesi, evitando la doppia tassazione,  di ridurre il prelievo fiscale sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni societarie, per i soggetti IRES,  al 5%.  Vediamo più da vicino come funziona, a quali operazioni è applicabile ed quali sono i requisiti necessari ad attivarla. </p>
<p>Cos’è la PEX  </p>
<p>La &#8220;partecipation exemption&#8221; (abbreviata in Pex) ex art 87 TUIR  è quello strumento tecnico  di coordinamento  della  tassazione delle società con quella dei soci, al fine precipuo di  evitare duplicazioni di imposta sulla  medesima capacità economica (in sintesi, due livelli di tassazione in un unico flusso economico)  Questo sistema riguarda:</p>
<p>    redditi di periodo, cioè utili per la società e successivamente dividendi per i soci;<br />
     le plusvalenze e minusvalenze su partecipazioni societarie. </p>
<p>Ratio</p>
<p>    Tassazione di tipo definitivo sulle società partecipate dove si è prodotta la materia imponibile;<br />
    evitare la doppia imposizione (anche se soltanto parzialmente) degli utili già conseguiti o conseguibili che dovranno essere tassati in via definitiva presso la società che li ha prodotti, incorporati nella plusvalenza ceduta. </p>
<p>NB La cessione di partecipazioni societarie diventa quindi una delle procedure fiscalmente più favorevoli per trasferire complessi aziendali se vengono rispettati i parametri previsti dall’articolo 87 del DPR n. 917/86. </p>
<p> Come funziona</p>
<p>    In pratica, i dividendi vengono parzialmente esclusi dal reddito del percettore, rilevando invece  l’imposizione fiscale sulle società eroganti. La tassazione sarà  maggiore nelle ipotesi di attribuzione degli stessi  a persone fisiche, imprese individuali e società di persone, per definizione &#8220;beneficiari finali&#8221; del reddito. Le plusvalenze relative  ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, sebbene siano ricavi che concorrono alla formazione del risultato di esercizio,  sono rese quasi interamente  non imponibili   e le minusvalenze non deducibili  quindi entrambe sono oggetto di una “sterilizzazione” fiscale,  originando  una variazione positiva o negativa in dichiarazione dei redditi che non dà luogo ad altre conseguenze.  Le perdite delle società controllate potranno essere riconosciute solo attraverso il consolidato fiscale. </p>
<p>Aliquote di esenzione <br />
In particolare, il regime PEX prevede diverse aliquote di esenzione fiscale delle plusvalenze in funzione del soggetto che detiene la partecipazione nell’impresa:</p>
<p>    aliquota di esenzione del 95% delle plusvalenze per i soggetti IRES; <br />
    aliquota di esenzione del 50,28% delle plusvalenze per i soggetti IRPEF. </p>
<p>Esempio: le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni che rientrano nel regime della “participation exemption o pex”, saranno  imponibili solo per il 5% del loro ammontare. </p>
<p>Chi può attivarla? </p>
<p>I soggetti che possono fruire del regime di esenzione fiscale delle plusvalenze sono i contribuenti per i quali la plusvalenza costituisce una componente del reddito d’impresa (e non un reddito diverso di natura finanziaria) </p>
<p>Nel dettaglio possono avvalersi del regime PEX i seguenti soggetti:</p>
<p>    società di capitali;<br />
    società cooperative e di mutua assicurazione;<br />
    enti commerciali e non commerciali, limitatamente alle partecipazioni «detenute in regime di reddito d’impresa», ivi compresi i consorzi e le associazioni non riconosciute;<br />
    società di persone ed enti equiparati;<br />
    società ed enti non residenti con stabile organizzazione  in Italia. </p>
<p>A quali operazioni si applica? </p>
<p>    Plusvalenze da cessione  su titoli;<br />
    plusvalenze da cessione  su partecipazioni al capitale sociale o al patrimonio;<br />
    plusvalenze da cessione  su partecipazioni societarie;<br />
    plusvalenze da cessione  su strumenti finanziari simili alle azioni;<br />
    contratti di cointeressenza con apporto diverso da opere o servizi;<br />
    contratti di associazione in partecipazione;<br />
    conferimento di partecipazioni ;<br />
    permuta di partecipazioni ;<br />
    scambio di azioni;<br />
    trasferimento all&#8217;estero della sede o della residenza della società partecipante, salvo che i componenti dell&#8217;azienda o il complesso aziendale non siano confluiti in una stabile organizzazione presente nel territorio dello Stato. </p>
<p>Quali sono i requisiti di accesso? </p>
<p>A) La partecipazione deve essere posseduta ininterrottamente da almeno 12 mesi, considerando come cedute per prime le azioni o quote acquistate in data più recente (c. D. Metodo LIFO);</p>
<p>B) la partecipazione deve essere classificata tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio del periodo del possesso, essendo irrilevanti eventuali riclassificazioni della partecipazione nell’attivo circolante poste in essere in esercizi successivi;</p>
<p>C) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato (cd black list) o, alternativamente, deve essere dimostrato, attraverso l’istituto dell’interpello, ex articolo 11 della Legge n. 212/2000, che dal possesso di partecipazioni,  non sia stato conseguito l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori citati. </p>
<p>D) esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale  ex art 55 TUIR eccetto per  le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Tale requisito che deve essere effettivo e non solo potenziale,  deve sussistere, analogamente a quello di cui al punto precedente, ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso. </p>
<p>NB per la PEX  vale il principio della competenza</p>
<p>Attenzione : un aspetto favorevole della disciplina italiana relativa all’esenzione dall’imponibilità della cessione di partecipazioni, consiste nella mancata previsione di una partecipazione minima. </p>
<p>
</p>
<p>Per attivare la partecipation exemption, pianificare le operazioni di cessione di partecipazioni societarie  e ricevere serenamente  assistenza fiscale-tributaria,</p>
<p> non esitate a contattarci al numero verde 800. 19. 27. 52.! </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/partecipation-exemption-pex-chi-pu242-ottenere-la-detassazione-delle-plusvalenze-da-cessione-di-partecipazioni-in-quali-casi-e-a-quali-condizioni/">Partecipation exemption (PEX) : chi può ottenere la detassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni, in quali casi e a quali condizioni?</a> was first posted on Marzo 29, 2017 at 10:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modalità operative Iva per cassa 2017 : i consigli pratici per i commercialisti</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/modalit224-operative-iva-per-cassa-2017-i-consigli-pratici-per-i-commercialisti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2017 16:05:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADEMPIMENTI FISCALI]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida operativa per  commercialisti e professionisti che assistono i contribuenti in regime semplificato di iva per cassa 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/modalit224-operative-iva-per-cassa-2017-i-consigli-pratici-per-i-commercialisti/">Modalità operative Iva per cassa 2017 : i consigli pratici per i commercialisti</a> was first posted on Febbraio 24, 2017 at 5:05 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Come noto, a decorrere dal  1° gennaio 2017 le imprese in contabilità semplificata devono adottare i“regime per cassa” in sostituzione di quello della competenza economica vigente fino al periodo d’imposta 2016. Illustriamo una guida operativa utile per i commercialisti e i professionisti che assistono i clienti con questo regime con alcuni suggerimenti pratici. </p>
<p>Come noto, a decorrere dal  1° gennaio 2017 le imprese in contabilità semplificata devono adottare il “regime per cassa” in sostituzione di quello della competenza economica vigente fino al periodo d’imposta 2016. </p>
<p> Il quadro riepilogativo è il seguente: </p>
<p> Regime semplificato delle imprese minori (principio di cassa) </p>
<p> ricavi &lt; 400. 000 euro ( per servizi) &lt; 700. 000 euro ( altre attività)</p>
<p> Regime contabile ordinario ( principio di competenza) </p>
<p> ricavi &gt; 400. 000 euro (per servizi) &gt; 700. 000 euro ( altre attività)</p>
<p> NB Con riferimento al regime applicabile dal 2017, occorre verificare il limite dei ricavi conseguiti nel 2016. Nel caso di inizio attività in corso d&#8217;anno, i limiti dei ricavi devono essere ragguagliati all&#8217;anno. </p>
<p> I “ricavi” rilevanti sono quelli individuati dagli artt. 57 e 85 del TUIR :</p>
<p> i corrispettivi delle cessioni di beni/servizi alla cui produzione/scambio è diretta l’attività dell’impresa;</p>
<p> i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;</p>
<p> le assegnazioni dei predetti beni ai soci;</p>
<p> la destinazione dei predetti beni al consumo personale o familiare dell&#8217;imprenditore;</p>
<p> la destinazione dei predetti beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;</p>
<p> i contributi in c/esercizio a norma di legge. </p>
<p> Nota : contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, devono fare riferimento all&#8217;ammontare dei ricavi dell&#8217;attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse da quelle di servizi. </p>
<p> Si ricorda che per i professionisti il regime della contabilità semplificata è quello naturale, a prescindere dai compensi, tuttavia è consentita l&#8217;opzione per il regime ordinario. (al contrario i soggetti Ires sono sempre obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria soggetta al principio di competenza) </p>
<p> Attenzione Per evitare salti/duplicazioni di tassazione in caso di passaggio dal principio di cassa al regime ordinario (contabilità ordinaria), e viceversa, “i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi”. </p>
<p> Il regime di cassa virtuale (opzione comma 5)  il contribuente, previa opzione vincolante per almeno un triennio, ha la possibilità di tenere i registri Iva ed essere esonerato dai registri cronologici di incassi e pagamenti, fermo restando l&#8217;obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette ad Iva. L&#8217;opzione fa presumere  che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso/pagamento. </p>
<p>Carattere ibrido  </p>
<p> Occorre evidenziare che il regime introdotto dalla L. N. 232/2016 è un regime di cassa “ibrido” perchè per alcuni componenti di reddito si applica il principio di cassa (per ricavi, dividendi, interessi attivi, spese sostenute nell’esercizio dell’attività) e per altri si applica il principio di competenza (es. Ammortamenti, plusvalenze, minusvalenze, ricavi da autoconsumo, sopravvenienze, accantonamenti, T. F. R. Ecc. ). </p>
<p>Cosa fare  </p>
<p> Gli oneri principali di carattere amministrativo/contabile sono:</p>
<p> obbligo di monitorare incassi e pagamenti, almeno limitatamente ai componenti positivi/negativi di reddito per i quali si rende applicabile il principio di cassa;</p>
<p> opportunità di istituire un apposito conto corrente bancario ;</p>
<p> conservazione della documentazione relativa agli incassi e pagamenti;</p>
<p> Registri  </p>
<p> La Legge di Bilancio 2017 ha riscritto integralmente l&#8217;art. 18 del DPR 600/73, per allineare gli obblighi contabili alle nuove disposizioni sul principio di cassa introdotte nell&#8217;art. 66 del TUIR:</p>
<p> Dunque, i soggetti esonerati dall&#8217;obbligo di tenuta delle scritture contabili ex art 18 avranno : </p>
<p> il registro cronologico degli incassi </p>
<p> il registro cronologico dei pagamenti </p>
<p> Attenzione: i componenti positivi/negativi diversi da quelli sopra  indicati, sono annotati nei registri obbligatori entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi;</p>
<p> NB Le registrazioni contabili devono essere eseguite rispettando il criterio cronologico: data incassi e pagamenti, ricevuti od effettuati. Contemporaneamente occorre indicare, per ciascuna operazione, i seguenti dati:</p>
<p> l’importo dell’incasso;</p>
<p> le generalità del soggetto che abbia effettuato il pagamento o a cui sia stato fatto il pagamento;</p>
<p> gli estremi del documento pagato/incassato. </p>
<p> NB Il principio di registrazione cronologica deve considerare la data disponibile, ovvero “la data che indica il giorno dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata”. </p>
<p> Come determinare correttamente il reddito per cassa in regime semplificato alla luce del nuovo articolo 18 del d. P. R. 600/1973? </p>
<p> Sono teoricamente utilizzabili 3 metodi la cui applicazione deve essere valutata in relazione al singolo caso concreto e “prenderne le misure “ per individuare il “vestito che calzi a pennello”</p>
<p> Registro degli incassi e pagamenti (RIP);</p>
<p> Registri Iva integrati (RII);</p>
<p> Registri Iva con “cassa virtuale” (opzione comma 5)</p>
<p> 1) metodo RIP</p>
<p> Si tratta del metodo in linea di principio  più complesso implicante la tenuta di due registri ulteriori oltre al registro Iva, poiché aumenta i controlli dei movimenti finanziari, avvicinandosi al regime di contabilità ordinaria, ma potrebbe comunque rivelarsi particolarmente vantaggioso nel singolo caso. </p>
<p> 2) metodo RII</p>
<p> Trattasi dello stesso metodo previsto dal DL 695/96 per i professionisti i registri degli incassi e dei pagamenti vengono sostituiti dai registri Iva. Come già avviene, infatti, la contabilità Iva è idonea anche ai fini delle imposte dirette qualora siano annotate separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini dell&#8217;Iva (ad esempio, aggi, interessi passivi, eccetera). In  particolare, occorre annotare i costi fuori campo IVA oltre ovviamente alle fatture emesse e ricevute. Alla fine dell’esercizio occorre poi annotare quelle fatture (già registrate ai fini iva) per le quali non è avvenuto il pagamento o la riscossione. Il calcolo del reddito da indicare nel quadro RG della dichiarazione dei redditi avverrà per differenza fra questi ultimi due valori. </p>
<p> 3) metodo opzione comma 5</p>
<p> Si tratta della metodo della registrazione, particolarmente vantaggioso per i commercianti al minuto o al dettaglio e agli esercenti pubblici servizi. Consente in sintesi di limitare gli adempimenti contabili alla mera tenuta dei registri IVA, evitando i registri cronologici di incassi e di pagamenti. </p>
<p> Funziona come una sorta di regime di cassa “virtuale”, perché la registrazione contabile del documento equivale in base ad una presunzione assoluta, all’incasso o pagamento </p>
<p> E&#8217; l&#8217;unico per il quale deve essere espressa una specifica opzione (nella dichiarazione Iva relativa all&#8217;anno 2017) e prevede un vincolo triennale. Ne consegue, quindi, che il volume d&#8217;affari rappresenta anche l&#8217;ammontare dei ricavi percepiti, mentre le fatture di acquisto registrate rappresentano le spese sostenute</p>
<p> Alcuni consigli operativi</p>
<p> Si suggerisce a chi segue clienti in contabilità semplificata (ditte individuali o società di persone che siano) di applicare lo stesso iter operativo oggi normalmente adottato proprio per i stessi professionisti, (che determinano normalmente il reddito con il regime di cassa) e in particolare, salvo casi particolari e quanto sopra esposto: </p>
<p> adottare il sistema dei registri iva integrati;</p>
<p> al termine del periodo d’imposta di riferimento, stampare l’elenco dei documenti annotati e consegnarlo al cliente per una verifica;</p>
<p> compilazione &#8211; da parte del cliente &#8211; di un elenco/report barrato con i ricavi ed i costi non incassati/pagati;</p>
<p> acquisire tale documento sottoscritto dal cliente ed effettuare le rettifiche ai fini delle imposte sui redditi. </p>
<p> Per ricevere assistenza o collaborare con i nostri consulenti  </p>
<p> contattateci al numero verde 800192752 </p></p>
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