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	<title>art 54 comma 5 tuir &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>art 54 comma 5 tuir &#8211; Commercialista.it</title>
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	<item>
		<title>Spese dei professionisti per alberghi/ristoranti: come fare per detrarre fino al 100% i costi per meeting, cene e pernottamenti di lavoro? Le istruzioni operative</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/spese-dei-professionisti-per-alberghiristoranti-come-fare-per-detrarre-fino-al-100-i-costi-per-meeting-cene-e-pernottamenti-di-lavoro-le-istruzioni-operative/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 09:17:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale 2017 alla detraibilità IVA e deducibilità spese alberghi/ristoranti per professionisti e imprese<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/spese-dei-professionisti-per-alberghiristoranti-come-fare-per-detrarre-fino-al-100-i-costi-per-meeting-cene-e-pernottamenti-di-lavoro-le-istruzioni-operative/">Spese dei professionisti per alberghi/ristoranti: come fare per detrarre fino al 100% i costi per meeting, cene e pernottamenti di lavoro? Le istruzioni operative</a> was first posted on Aprile 21, 2017 at 11:17 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I professionisti al pari delle imprese possono conseguire un notevole risparmio d’imposta sui costi sostenuti per pernottamento/soggiorno, meeting, pranzi/cene di lavoro, convegni e aggiornamento professionale presso alberghi e ristoranti, arrivando persino ad azzerarne il carico tributario. Con questa guida operativa illustriamo come ottenere il bonus fiscale per le varie tipologie di spese del settore, specificando nel dettaglio le istruzioni pratiche da seguire per non commettere errori.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>I professionisti, al pari delle imprese, possono conseguire un notevole risparmio d’imposta sui costi sostenuti per pernottamento/soggiorno, meeting, pranzi/cene di lavoro, convegni e aggiornamento professionale presso alberghi e ristoranti, arrivando persino ad azzerarne il carico tributario. Di qui la prassi recentemente consolidatasi nelle aziende e studi professionali di concedere generosamente gli <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Fisco-e-Tributi/Employee-benefits/tag/costo-deducibile">&#8220;Employee Benefits&#8221;: soggiorni in albergo regalati ai dipendenti! </a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Tipologie di spesa</h2>
<p>Occorre in primis catalogare le spese in questione in tre diverse categorie, per poter individuarne nello specifico la deducibilità e detraibilità nei vari casi e per ciascuna tipologia di contribuente:</p>
<p>1) spese per alberghi e ristoranti per somministrazioni di bevande e alimenti e trasferte;</p>
<p>2) spese per alberghi e ristoranti sostenute per la partecipazione a convegni o corsi di aggiornamento professionale;</p>
<p>3) spese per alberghi e ristoranti assimilabili alle spese di rappresentanza.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Detraibilità delle spese per alberghi e ristoranti</h2>
<p>La detraibilità Iva delle spese sostenute dai professionisti per ristoranti e alberghi nel 2017 è consentita  per un importo pari al 100% del costo sostenuto, a condizione che sussistano i seguenti requisiti:</p>
<ul>
<li>inerenza allo svolgimento dell’attività;</li>
<li>documentazione esclusivamente da fattura.</li>
</ul>
<p>N. B. La documentazione della spesa con ricevuta fiscale non consente di usufruire del beneficio fiscale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Deducibilità delle spese per alberghi e ristoranti</h2>
<p>a) In applicazione del comma 5 dell’articolo 54 TUIR la percentuale di deducibilità massima è fissata al 75% ed in ogni caso, per un importo massimo pari al 2% del fatturato (Plafond di deducibilità);</p>
<p>b) le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché le prestazioni di viaggio e trasporto, acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Istruzioni</h2>
<p><strong>Punto a)</strong></p>
<p>Se il 75% delle spese è minore o uguale del 2% dei compensi, si deduce il 75% delle spese per alberghi e ristoranti;<br />
Se invece il 75% delle spese è maggiore del 2% dei compensi→ si deduce un importo pari al 2% dei compensi.</p>
<p><strong>Per calcolare l’importo dei compensi occorre sommare:</strong></p>
<ul>
<li>i compensi effettivamente percepiti;</li>
<li>gli interessi di mora e dilazione;</li>
<li>i proventi sostitutivi di reddito;</li>
<li>gli eventuali maggiori redditi dichiarati in seguito all’adeguamento ai parametri e agli studi di settore.</li>
</ul>
<p><strong>Punto b)</strong></p>
<p>Le prestazioni che il committente imprenditore o professionista acquista direttamente per un altro professionista non sono compensi per il professionista beneficiario (novità del Dlgs 174/2014).</p>
<p>Tali spese sono integralmente deducibili, in quanto già comprese nel costo della prestazione a condizione che:</p>
<p>il committente riceve dall’albergatore o dal ristoratore la documentazione fiscale intestata a sé stesso ma con l’indicazione del professionista;<br />
sono inerenti l’attività di impresa, arte o professione.</p>
<p>B) Professionisti e titolari di partita IVA in regime forfettario</p>
<p>A differenza di quanto previsto in relazione alle (preesistenti) partite IVA in regime dei minimi che godono della  deducibilità dal reddito del 50% del costo sostenuto per alberghi e ristoranti, purché documentato e inerente, se si aderisce al regime agevolato forfettario non si può usufruire di  alcuna  tipologia di deduzione in cambio di una decurtazione del reddito, fissata per i professionisti al 22% (viene, cioè, tassato il 78% dei compensi): in sintesi nessun beneficio fiscale per le spese di viaggio, alberghiere e di somministrazione alimenti e bevande, né per quelle di carburante.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Spese alberghi e ristoranti per partecipazioni e convegni o corsi di aggiornamento professionale</h2>
<p>Tali spese non rientrano nella categoria  di spese per alberghi e ristoranti in senso stretto quindi andranno applicate regole precise sulla detraibilità IVA e sulla deducibilità, così come specificato dall’Agenzia delle Entrate con la <a href="http://www. Agenziaentrate. Gov. It/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2008/settembre+2008/circolare+53+del+05+09+2008/circ_53E_05092008. Pdf">circolare numero 53/E/2008</a> e cioè:</p>
<p>a) deducibilità al 50% del costo sostenuto;</p>
<p>N. B. Le eventuali spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la partecipazione al convegno, congresso o corso di aggiornamento, possono essere dedotte al 50% preventivamente decurtate al 75%, calcolando cioè il 37,5% del costo effettivamente sostenuto.</p>
<p>b) in misura pari al 75%, nel limite del 2% dei compensi annui, se sostenute per attività professionale in trasferta;</p>
<p>c) in misura pari al 75%, nel limite dell’1% dei compensi annui, se sostenute per rappresentanza;</p>
<p>d) in misura pari al 75%, sul 50% del loro ammontare, se sostenute per partecipare a convegni, seminari e corsi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Spese alberghi e ristoranti assimilabili alle spese di rappresentanza</h2>
<p>Le spese sostenute per alberghi e ristoranti, se assimilabili a tali spese possono essere dedotte nel rispetto del plafond di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza e determinato in base al reddito ex articolo 45 comma 5 TUIR per i professionisti ma le spese che eccedono la capienza del plafond non godono del beneficio fiscale.</p>
<p>Se desiderate:</p>
<p>attivare i bonus fiscali per spese “di affari” presso alberghi/ristoranti;<br />
richiedere un parere tributario in materia IVA;<br />
ottenere assistenza contabile in Cloud in tutta Italia per Hotel e Ristoranti,</p>
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<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/spese-dei-professionisti-per-alberghiristoranti-come-fare-per-detrarre-fino-al-100-i-costi-per-meeting-cene-e-pernottamenti-di-lavoro-le-istruzioni-operative/">Spese dei professionisti per alberghi/ristoranti: come fare per detrarre fino al 100% i costi per meeting, cene e pernottamenti di lavoro? Le istruzioni operative</a> was first posted on Aprile 21, 2017 at 11:17 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Opere d&#8217;arte e reddito di lavoro autonomo. IRPEF,  IVA e  il “regime del margine” per i commercianti ambulanti</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/opere-darte-e-reddito-di-lavoro-autonomo-irpef-iva-e-il-regime-del-margine-per-i-commercianti-ambulanti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2017 16:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deducibilità dei costi e detraibilità dell'IVA]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale -tributaria all'acquisto e vendita di opere d'arte per imprese, professionisti, collezionisti e autori<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/opere-darte-e-reddito-di-lavoro-autonomo-irpef-iva-e-il-regime-del-margine-per-i-commercianti-ambulanti/">Opere d&#8217;arte e reddito di lavoro autonomo. IRPEF,  IVA e  il “regime del margine” per i commercianti ambulanti</a> was first posted on Marzo 8, 2017 at 5:02 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con questa guida operativa analizziamo la rilevanza fiscale delle spese e dei proventi derivanti rispettivamente dall&#8217;acquisto e dalla cessione di opere d&#8217;arte nell&#8217;ambito del reddito di lavoro autonomo ai fini IRPEF ed esaminiamo altresì il funzionamento dell&#8217;IVA e lo speciale “regime del margine” che, per chiunque desideri cimentarsi nella commercializzazione di questa tipologia di beni è assolutamente necessario conoscere soprattutto per chi è commerciante ambulante. </p>
<p> Acquisto di opere d&#8217;arte e deducibilità  </p>
<p> In materia reddito di lavoro autonomo professionale, a differenza della qualificazione delle opere d&#8217;arte ai fini del reddito d&#8217;impresa, esistono specifiche norme concernenti l’acquisto e la cessione di oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione. In primis, l’art. 54, comma 5 del TUIR prevede che debbano essere “comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o professione…”. </p>
<p> Le spese di rappresentanza, con riferimento alla categoria reddituale in esame, sono deducibili nel limite dell’1% dei redditi percepiti dal professionista nel corso del periodo d’imposta di riferimento. </p>
<p> In applicazione del principio tributario dell’onere della prova, tali spese dovranno essere adeguatamente documentate. </p>
<p> Rilevanza fiscale della vendita di opere d&#8217;arte dal professionista</p>
<p> In linea di principio, i beni strumentali acquistati nell’ambito dell’attività professionale e poi  ceduti a titolo oneroso, concorrono alla formazione del reddito dell’esercizio sotto forma di emersione di plusvalenze imponibili o minusvalenze deducibili. </p>
<p> Tuttavia, l’art. 54, comma 1-bis del Tuir sottrae a questa regola gli oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione. Ciò significa che le plusvalenze e le minusvalenze prodotte dalla  cessione di oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione, non saranno imputati ai fini del calcolo del reddito di lavoro autonomo professionale neanche se:</p>
<p> sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;</p>
<p> sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; </p>
<p> i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell&#8217;esercente l&#8217;arte o la professione o a finalita&#8217; estranee all&#8217;arte o professione. </p>
<p> IVA  e regime del margine  </p>
<p> La vendita di un’opera da parte di una galleria avviene sulla base di un mandato (senza rappresentanza) che l’artista sottoscrive in favore della prima la quale, agendo come “mediatore culturale” non diventa mai proprietaria dell&#8217;opera ma, nel momento in cui la vende a un collezionista, incasserà il prezzo finale retrocedendolo poi all&#8217;autore dell&#8217;opera al netto della commissione. </p>
<p> Ai fini degli adempimenti IVA, occorre procedere alla corretta fatturazione per la definizione della provenienza e la certificazione del valore d’acquisto. </p>
<p> Le cessioni di opere d’arte, scontano aliquote differenti : l’aliquota ordinaria fissata al 22% viene ridotta al 10% se il cedente è l’artista stesso. </p>
<p> Per identificare il corretto funzionamento dell&#8217;imposta sul valore aggiunto , occorre far riferimento alla tabella prevista dall’art. 36, comma 1 del D. L. N. 41/1995 che disciplina il cd. “regime del margine”, regime speciale Iva applicabile al commercio di beni mobili usati, opere d’arte e d’antiquariato. </p>
<p> Trattasi di un regime alternativo introdotto nel nostro ordinamento per evitare la doppia tassazione sui beni rispetto ai quali il rivenditore ha corrisposto un prezzo per il quale non abbia potuto portare in detrazione l’IVA. Tale regime si applica agli oggetti d’arte (e ai beni usati) acquistati da privati (ma anche direttamente dall’autore o dai suoi eredi che non siano soggetti IVA) e rivenduti da chi ne esercita il commercio per professione abituale. </p>
<p> Tale particolare regime è caratterizzato da tre diverse metodologie di calcolo potenzialmente applicabili in base alla convenienza. </p>
<p> Il regime analitico : per ogni singola operazione, la base imponibile per il calcolo dell’IVA, è costituita dalla differenza (il margine) tra il prezzo di vendita comprensivo dell’IVA e quello di acquisto, certificato da un documento contabile, inclusivo delle eventuali spese accessorie (resta ferma la possibilità di optare per l’applicazione del regime ordinario dell’IVA). L’iva viene in questo caso calcolata solo quando si ha un differenziale positivo; se lo scarto è negativo, il margine viene considerato “zero” e quindi l’imposta si annulla. In questo regime rientrano tutti i soggetti che effettuano vendite di beni usati anche se non in maniera abituale e continuativa. </p>
<p> Il regime forfettario è il regime applicabile a chi commercia beni usati in forma esclusivamente ambulante, oppure oggetti d’arte per i quali il prezzo di acquisto manca o non è determinabile o è irrilevante; : il margine su cui viene individuata l’imposta è calcolato mediante l’applicazione di una percentuale predeterminata sul prezzo di vendita, nel primo caso pari al 50% e nelle altre ipotesi uguale al 60%. </p>
<p> Il regime globale (applicabile solo ad alcune specifiche attività di commercio non esercitate da ambulanti tra cui francobolli, monete o altri oggetti da collezione e qualsiasi bene con costo inferiore a € 516,46). Qui, secondo uno schema più semplice, la determinazione del margine avviene con riferimento alle cessioni e agli acquisti considerati globalmente nel periodo mensile o trimestrale e non sulla base delle singole operazioni effettuate. </p>
<p> Il regime del margine è ulteriormente soggetto ad applicazioni differenti a seconda che la vendita avvenga con l’intermediazione di una galleria o di una casa d’aste. </p>
<p> NB L&#8217;applicazione del regime speciale IVA prevede l&#8217; indetraibilità per tutti gli acquisti sia nazionali che intracomumitari. </p>
<p> I soggetti che aderiscono a tale regime:</p>
<p> devono indicare in fattura che si tratta di cessione di beni ai sensi dell’art. 36 del DL 41/1995</p>
<p> sono obbligati ad indicare il corrispettivo comprensivo dell’imposta. </p>
<p> L’opzione per uno dei metodi margine sopra illustrati, ha in genere durata minima di  tre anni e va espressa nel quadro VO del Modello Iva in Unico. </p>
<p>
</p>
<p> Per ricevere un parere o una consulenza fiscale – tributaria ed essere assistiti step by step nella vostra attività professionale o progettualità d&#8217;impresa,
</p>
<p> contattateci subito al numero verde 800. 19. 27. 52! </p>
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