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	<title>art 2744 codice civile | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>art 2744 codice civile | Commercialista.it</title>
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		<title>I vantaggi fiscali del Lease Back : uno strumento finanziario per conseguire risparmio lecito d&#8217;imposta</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/i-vantaggi-fiscali-del-lease-back-uno-strumento-finanziario-per-conseguire-risparmio-lecito-dimposta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2017 18:27:50 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico-fiscale alle operazioni di Lease Back dei marchi d'impresa e collettivi e analisi della convenienza finanziaria, tributaria e contabile<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/i-vantaggi-fiscali-del-lease-back-uno-strumento-finanziario-per-conseguire-risparmio-lecito-dimposta/">I vantaggi fiscali del Lease Back : uno strumento finanziario per conseguire risparmio lecito d&#8217;imposta</a> was first posted on Febbraio 13, 2017 at 7:27 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;operazione complessa di Lease Back è connotata da una valenza sostanzialmente finanziaria, mediante la quale l’utilizzatore (Lessee) non mira esclusivamente ad ottenere in godimento un bene del quale era precedentemente proprietario, ma anche a ricevere una disponibilità immediata di liquidità mediante lo smobilizzo di un investimento. Con questa guida esaminiamo i benefits fiscali del lease back, i riflessi tributari a livello di imposte dirette e indirette, i profili contabili, il tutto con il leit motive della liceità dell&#8217;operazione contrattuale, come confermata dalla Cassazione.   </p>
<p> La convenienza fiscale del Lease Back  </p>
<p> L&#8217;operazione complessa di Lease Back è connotata da una valenza sostanzialmente finanziaria, mediante la quale l’utilizzatore (Lessee) non mira esclusivamente ad ottenere in godimento un bene del quale era precedentemente proprietario, ma anche ad ottenere una disponibilità immediata di liquidità mediante lo smobilizzo di un investimento. </p>
<p> La disciplina fiscale ottenibile attraverso quest’operazione contrattuale, si rivela particolarmente conveniente per la società utilizzatrice (locataria) la quale, prima di decidere di porla in essere, è in pratica di fronte ad una duplice alternativa: continuare a detenere il bene in proprietà, concludendo il processo di ammortamento dello stesso, oppure cederlo alla società di leasing e continuare ad utilizzarlo grazie alla contestuale conclusione di un contratto di locazione. </p>
<p> Per valutare in modo strategico la scelta più favorevole e misurare l’effettiva convenienza fiscale dell’operazione, la società dovrà tener conto del grado di ammortamento maturato rispetto al bene fino a quel momento avuto in proprietà ed effettuare una comparazione tra il il beneficio fiscale goduto e quello prevedibile a seguito della concessione in leasing dello stesso bene. </p>
<p> Misuriamo i vantaggi fiscali della Locazione finanziaria di ritorno  </p>
<p> I benefits fiscali della locazione di ritorno sono: </p>
<p> la deducibilità fiscale dei canoni di leasing “rettificati”, dal reddito d’impresa;</p>
<p> il conseguimento di una minusvalenza o di una plusvalenza tassabile ( a seguito della cessione del bene alla società di leasing) , il cui importo varia in relazione al prezzo pagato e in relazione al grado di ammortamento del bene, che condiziona in maniera sensibile il prezzo dell’operazione</p>
<p> Occorrerà quindi calcolare il risultato differenziale tra il credito d’imposta derivante dai canoni di locazione pagati e il debito d’imposta scaturente dalla plusvalenza realizzata e dal mancato ammortamento del bene cui si rinuncia:</p>
<p> Profili civilistico – contabili  </p>
<p> Le rilevazioni contabili e le annotazioni a bilancio che deve effettuare un’azienda (non IAS adopter,cioè redigente il bilancio secondo i principi contabili nazionali) che stipula un contratto di sale and lease back riguardano :</p>
<p> La cessione del bene alla società di leasing (con storno del relativo fondo di ammortamento ed eventuale rilevazione della plusvalenza o minusvalenza);</p>
<p> Il pagamento dei canoni di locazione iscritti alla voce del bilancio civilistico “Costi per il godimento di beni di terzi, opportunamente rettificati secondo competenza economica;</p>
<p> Il riscatto finale eventuale del bene; il relativo presso è a tutti gli effetti considerato un acquisto ed iscritto tra le immobilizzazioni: successivamente il bene verrà ammortizzato come un qualsiasi bene di proprietà della società;</p>
<p> Le annotazioni nei conti d’ordine, nel sistema dei beni di terzi e nel sistema degli impegni. </p>
<p> La liceità della “locazione di ritorno”  </p>
<p> La liceità dell&#8217;operazione di Lease &#8211; Back salve le “ipotesi anomale” risulta pacificamente confermata dalle sentenze n. 10805 del 1995 n. 11276 del 1995, n. 944 del 1997 e n. 4612 del 1998 , dalla sentenza della Cassazione n. 18920/14 del 09/09/2014, dalla Circolare della Direzione regionale delle Entrate della Lombardia n. 20 del 24Maggio 2000. Da ultimo le Commissioni Tributarie con sentenza del 11/05/2016 n. 40 &#8211; Comm. Trib. II grado di Bolzano Sezione/Collegio 2 si sono così pronunciate “Il contratto di Sale &amp; Leaseback non integra di per sé abuso del diritto sol perché il soggetto, nel libero esercizio del principio civilistico di autonomia privata, ritiene preferibile un&#8217;operazione negoziale meno onerosa di altre possibili”</p>
<p> Ne deriva che non possa essere qualificato come “indebito” il vantaggio fiscale che il contribuente consegue attraverso lo strumento del Leaseback, cedendo un bene strumentale di cui sia già proprietario, per riacquisirne contestualmente in leasing l&#8217;utilizzazione, nulla impedendogli di svincolarsi dall&#8217;ordinario regime di deduzione del costo di acquisto proprio dell&#8217;ammortamento. </p>
<p> Imposte Dirette</p>
<p> Con la prima circolare del 2000, relativamente alle imposte sui redditi, l’Amministrazione Finanziaria ha frammentato le operazioni che compongono la conclusione del contratto di lease back in  tre step  </p>
<p> cessione del bene alla società di leasing che dà luogo a una plusvalenza imponibile o una minusvalenza deducibile in capo al cedente;</p>
<p> concessione del bene attraverso la corresponsione dei canoni di locazione i quali costituiscono componenti positivi di reddito tassabili in capo alla società locatrice e componenti negativi deducibili dalla società utilizzatrice; </p>
<p> riscatto finale del bene il cui prezzo può essere ammortizzato da parte della società utilizzatrice. </p>
<p> Imposte Indirette</p>
<p> Ricadono nel campo di applicazione dell’Imposta sul valore aggiunto (Iva) le seguenti operazioni in cui si articola il negozio complesso del Lease Back:</p>
<p> l’operazione di cessione nei confronti della società di leasing del bene oggetto del contratto: ricorrono sia il presupposto oggettivo che quello soggettivo, in quanto l’utilizzatore del bene è un soggetto esercente attività commerciale;</p>
<p> l’operazione di concessione in Leasing  integra anch&#8217;essa entrambi i requisiti, ponendosi come una prestazione di servizi resa contro corrispettivo: i canoni derivanti dalla concessione in leasing vengono addebitati all’utilizzatore con stessa aliquota che sarebbe applicabile alla cessione del bene oggetto del contratto;</p>
<p> l’esercizio del diritto di opzione si traduce in un’operazione di cessione imponibile: la fattura emessa dalla società di leasing, relativa alla quota di riscatto, dovrà recare l’indicazione dell’imposta applicata)</p>
<p> Vantaggi pratici per entrambe le parti della “locazione finanziaria di ritorno”  </p>
<p> Come anche confermato dalla Cassazione:</p>
<p> a) La società di leasing (Lessor) potrà detrarre l’Iva sul prezzo di acquisto del bene e ai fini dell’imposizione diretta, dedurre le relative quote di ammortamento nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario ex art 102 comma 7 TUIR ; </p>
<p> b) L’utilizzatore (Lessee) potrà  dedurre fiscalmente i canoni di leasing, e, al contempo, portare in detrazione l’Iva addebitata dal locatore sui canoni di leasing. Inoltre, in caso di esercizio del riscatto del bene da parte dell&#8217;utilizzatore locatario al termine del contratto, il relativo prezzo sarà ammortizzabile ai fini delle imposte sui redditi</p>
<p> L&#8217;Orientamento dell&#8217;Unione dei Giovani dottori commercialisti in armonia con i principi europei  </p>
<p> l&#8217;U. N. G. D. C. Giovani DottoriCommercialisti con la circolare n. 2 del 23 Gennaio 2007 ha sostenuto ai fini fiscali la rilevazione dei componenti di reddito alla data di maturazione ex art 109 comma 2 del Tuir, con l&#8217;obiettivo di evidenziare l’unitarietà dell’operazione di lease back come contratto d’impresa che rileva fiscalmente come un’ unica fattispecie impositiva in cui l’incasso del corrispettivo di vendita viene come “neutralizzato” dalla somma delle quote capitali dei canoni di leasing, rappresentando solo una manifestazione finanziaria priva di rilevanza nella determinazione del reddito d’impresa; il vero corrispettivo è rappresentato dagli interessi finanziari, da distribuire secondo un principio di competenza economica (quindi la maturazione del corrispettivo del contratto di lease back coinciderebbe con la maturazione dell’onere finanziario il quale si manifesta lungo tutta la durata del contratto di leasing finanziario). Questa impostazione risulta in linea con l&#8217; orientamento a livello europeo del &#8220;Substance over form”. </p>
<p> La tendenza commerciale del Lease Back dei marchi con le Banche</p>
<p> Le opportunità di finanziamento generate dalla  valorizzazione dei diritti di proprietà industriale che si prospettano per le imprese sono molteplici. In particolare sta prendendo sempre più piede nella prassi il lease-back sui marchi con gli istituti di credito che in pratica consiste nell&#8217;opportunità di finanziarsi cedendo alle Banche , a seguito di una valutazione specialistica del valore di pertinenza, il proprio Brand, stipulando con quest’ultima un contestuale contratto di leasing. </p>
<p> Per ricevere assistenza legale, contrattuale e tributaria in tutte le operazioni di cessione e concessione in licenza di marchi d&#8217;impresa e collettivi e attuare la vostra progettualità d&#8217;impresa conseguendo vantaggiosissimi bonus fiscali, </p>
<p> contattateci subito al numero verde 800192752 </p>
</p></p>
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		<title>Lease &#8211; Back e monetizzazione alternativa del marchio collettivo: come trasformare immediatamente il vostro Brand in una quota di liquidità e lanciarlo sul mercato</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/lease-back-e-monetizzazione-alternativa-del-marchio-collettivo-come-trasformare-immediatamente-il-vostro-brand-in-una-quota-di-liquidit224-e-lanciarlo-sul-mercato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2017 11:06:49 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico-fiscale alle operazioni di Lease Back dei marchi d'impresa e collettivi e analisi della convenienza finanziaria, tributaria e contabile<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/lease-back-e-monetizzazione-alternativa-del-marchio-collettivo-come-trasformare-immediatamente-il-vostro-brand-in-una-quota-di-liquidit224-e-lanciarlo-sul-mercato/">Lease &#8211; Back e monetizzazione alternativa del marchio collettivo: come trasformare immediatamente il vostro Brand in una quota di liquidità e lanciarlo sul mercato</a> was first posted on Febbraio 13, 2017 at 12:06 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Un marchio collettivo (o anche un marchio d&#8217;impresa) può essere “monetizzato” con il Lease Back? Con questa guida operativa analizziamo come funziona la “locazione finanziaria di ritorno” di un Brand, i vantaggi  economici e finanziari che ne derivano, come si conclude materialmente dal punto di vista giuridico &#8211; contrattuale e quando è lecita un&#8217;operazione di lease-back avente ad oggetto PI ( Intellectual Property), nello specifico un marchio collettivo. </p>
<p> Il marchio collettivo può essere oggetto di Lease &#8211; Back? </p>
<p> Come il marchio d&#8217;impresa, anche il marchio collettivo, Brand che si differenzia per la garanzia di qualità origine e caratteristiche rispetto ai prodotti che lo “indossano” ( art. 2570 cc e 11 CPI), in applicazione del principio di libera trasferibilità del marchio previsto dall&#8217;art 23 CPI, può essere ceduto congiuntamente o separatamente dall’azienda, oltre ad essere strutturalmente concesso in licenza d&#8217;uso a da uno o più utilizzatori. </p>
<p> Inoltre, in analogia ad un orientamento giurisprudenziale ormai uniforme, supportato anche dalla prassi ministeriale riferita al marchio d&#8217;impresa, può essere oggetto di un contratto di Lease-Back, operazione della quale la Cassazione ha recente ha riconosciuto la piena legittimità fiscale purché priva di causa concretamente illecita elusiva del divieto di patto commissorio ex art 2744 cc. </p>
<p> Il lease-back, “locazione finanziaria di ritorno” o “vendita con retro locazione finanziaria”, è un contratto d’impresa con una propria autonomia strutturale e funzionale, connotandosi come contratto atipico con causa finanziaria </p>
<p> Analizziamo quindi gli aspetti economici e finanziari di un&#8217;operazione di lease-back avente ad oggetto PI ( Intellectual Property), nello specifico un marchio collettivo  </p>
<p> Come funziona in pratica la “Locazione finanziaria di ritorno”? </p>
<p> Analizziamo come il sale and lease back, attraverso la nostra soluzione applicativa,  possa rivelarsi un prezioso espediente per lanciare sul mercato un marchio collettivo agli esordi del suo “Market Concept”, facendogli acquisire un notevole valore commerciale. </p>
<p> Il Lease Back è una fattispecie contrattuale generata dalla prassi commerciale, che si sostanzia in un’operazione negoziale complessa attraverso cui un’impresa (o un lavoratore autonomo) vende un bene di sua proprietà ad una società di leasing ( lessor), la quale a sua volta retrocede in locazione finanziaria lo stesso bene all&#8217;originario venditore ( lessee)  </p>
<p> Questo significa che la società di leasing pagandone il prezzo, diviene proprietaria e concedente del bene verso l&#8217;impresa alienante che diviene a sua volta “locataria” e ne ottiene il godimento dietro pagamento dei canoni di leasing pattuiti con la facoltà, al termine del contratto, di esercitare l’opzione per l’acquisto del bene, corrispondendo un importo residuo di riscatto. </p>
<p> Monetizzazione alternativa dei marchi collettivi: il Lease Back come strumento per trasformare un ”intangible asset” in immediata quota di liquidità, lanciandolo sul mercato  </p>
<p> Applichiamo adesso lo schema contrattuale complesso della locazione di ritorno al marchio collettivo : quali vantaggi si possono ottenere? </p>
<p> Nel caso di un “collective trademark” dunque, siamo di fronte ad una cessione della proprietà intellettuale ad una società di leasing e stipula contestuale di un contratto di leasing: in pratica, un soggetto, anche persona fisica – imprenditore cede un marchio collettivo ad una società (preferibilmente una cooperativa o un consorzio) la quale diviene titolare del brand e a sua volta lo concederà in uso sotto forma di locazione finanziaria al primo, diventando garante del corretto utilizzo del brand ed esercitando i controlli previsti dal “regolamento d&#8217;uso” ( art 11 comma 2 CPI)</p>
<p> Ciò consentirebbe ai detentori iniziali di un marchio collettivo da testare sul mercato, di finanziarsi, attraverso il corrispettivo immediato della vendita del brand (continuando ad utilizzarlo)  – implementando così le campagne marketing e le attività di research e innovation necessarie a valorizzarlo e a godere dei bonus fiscali del Patent Box : in sintesi, la proprietà intellettuale viene utilizzata come garanzia per un prestito senza perderne lo sfruttamento economico e con la possibilità di diventarne nuovamente proprietari al termine contrattuale stabilito ( opzione di riscatto)</p>
<p> Trattasi quindi di una pratica di monetizzazione degli intangible asset che si rivela uno strategico strumento di innovazione finanziaria  alternativa rispetto agli accordi vendita o licenza e un metodo di accesso immediato a nuove fonti monetarie, sfruttando Asset potenziali, dormienti o sottovalutati. </p>
<p> Come si conclude materialmente l&#8217;operazione di lease back? </p>
<p> L&#8217;operazione di sale and lease back, da perfezionarsi con scrittura autenticata da notaio, viene registrata e successivamente trascritta presso l&#8217;Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma per il marchio italiano, o di Alicante (Spagna) per il marchio Comunitario. </p>
<p> Quando un marchio può legittimamente essere ceduto con il Lease Back? </p>
<p> NB individuiamo ora gli indici positivi che connotano la “normalità”dell’operazione di Lease Back:</p>
<p> a) oggetto del contratto è un bene strumentale, cioè funzionale all’esercizio dell’attività aziendale non esauriente la sua utilità in un ciclo economico, che sia difficilmente collocabile nel mercato; </p>
<p> b) omogeneità nei criteri di vendita, dei canoni e del prezzo di opzione secondo valori di mercato, o cmq parametrati a criteri di congruità economica con il consigliato supporto  della perizia di un esperto. </p>
<p> c) ampia durata del rapporto contrattuale strettamente collegata alla durata della vita utile del bene</p>
<p> d) conformità delle clausole del Lease Back a quelle normalmente adottate nei Leasing. </p>
<p> Quali sono i vantaggi delle operazioni di Lease Back? </p>
<p> 1) La possibilità per l&#8217;impresa di finanziarsi evitando l&#8217;ingresso di soci terzi con una forma “elastica” di accesso al credito;</p>
<p> 2) Incrementare la liquidità e produttività della propria attività lavorativa, professionale e commerciale evitando di perdere definitivamente la proprietà dei beni ceduti ;</p>
<p> 3) reperire risorse monetarie senza aumentare il proprio indebitamento formalmente rilevato in bilancio, aumentando così  anche la presentabilità contabile  di fronte agli Stakeholders esterni;</p>
<p>4) godere di rilevanti benefits tributari  (in primis i bonus fiscali del Patent Box) in termini di deducibilità senza incorrere nella  fraudolenta elusione del divieto ex art 2744 cc. </p>
<p>Per ricevere assistenza contrattuale e tributaria in tutte le operazioni di cessione e concessione in licenza di marchi d&#8217;impresa e collettivi e attuare la vostra progettualità d&#8217;impresa conseguendo vantaggiosissimi bonus fiscali, </p>
<p>contattateci subito  al numero verde 800192752! 
</p>
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