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	<title>art 2112 cc | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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		<title>Come funziona il conferimento di azienda, quando va fatto e quanto si paga di imposte indirette. Iva o imposta di registro?</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-funziona-il-conferimento-di-azienda-quando-va-fatto-e-quanto-si-paga-di-imposte-indirette-iva-o-imposta-di-registro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 10:36:12 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico – fiscale al conferimento di azienda e ramo di azienda  2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-funziona-il-conferimento-di-azienda-quando-va-fatto-e-quanto-si-paga-di-imposte-indirette-iva-o-imposta-di-registro/">Come funziona il conferimento di azienda, quando va fatto e quanto si paga di imposte indirette. Iva o imposta di registro?</a> was first posted on Marzo 24, 2017 at 11:36 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Il conferimento d&#8217;azienda o di un suo ramo costituisce un&#8217;operazione di gestione straordinaria implicante una radicale riorganizzazione dell&#8217;attività produttiva dell&#8217;azienda ma non va confusa con la cessione di azienda. Con questa guida esaminiamo cos&#8217;è e quando si fa con un focus sulle imposte indirette applicabili. Iva o imposta di registro e in quale misura? </p>
<p> Il conferimento d&#8217;azienda o di un suo ramo (caratterizzato da destinazione funzionale e autonomia organizzativa) costituisce un&#8217;operazione di gestione straordinaria implicante una radicale riorganizzazione dell&#8217;attività produttiva dell&#8217;azienda. Si realizza mediante il trasferimento di un&#8217;azienda, da un soggetto economico conferente ad un diverso ente conferitario ma non va confusa con la cessione di azienda. </p>
<p> Disciplina civilistica  </p>
<p> Si sottolinea che il codice civile regola espressamente soltanto il conferimento di beni e non già il conferimento dell’azienda. Pertanto la disciplina del conferimento d’azienda si ricava dall’analisi combinata di quanto il codice civile prevede in tema di conferimenti societari di cui agli articoli 2342, 2343, 2440, 2464, 2465 c. C. , ed in tema di trasferimento dell’azienda di cui agli articoli 2112, 2556-2560 c. C. </p>
<p> Potrebbe ritenersi che il conferimento  dal punto di vista giuridico- negoziale costituisce  un elemento essenziale del contratto di società ex art 2247 cc. , attuando il trasferimento del “bene azienda” da un&#8217;organizzazione originaria (società conferente) alla struttura di destinazione (società conferitaria). </p>
<p> La differenza principale rispetto all&#8217;operazione di cessione è che  il corrispettivo ottenuto dall&#8217;originario titolare della ceduta non è costituito da denaro ma da una partecipazione (azioni o quote) al capitale della conferitaria (società nuova o già operante). </p>
<p> NB si sottolinea che siamo in presenza di azienda anche nel caso in cui l’attività di impresa non sia iniziata ovvero sia cessata perché l’azienda sussiste fino a quando il complesso organizzato dei beni non venga disaggregato e quindi perda la propria attitudine ad essere utilizzato per l’esercizio dell&#8217;attività produttiva. </p>
<p> I soggetti dell&#8217;operazione di conferimento d&#8217; azienda o di ramo di essa</p>
<p> I soggetti che intervengono nell’operazione di conferimento sono:</p>
<p> a) il conferente: persona fisica non imprenditore, imprenditore individuale società di carattere commerciale ed agricolo, ente commerciale e non commerciale che apporta l’azienda ottenendone in cambio partecipazioni;</p>
<p> b) il conferitario: società ovvero ente sia commerciale che non commerciale, che riceve l’azienda, aumentando di conseguenza proprio capitale e potrà essere:</p>
<p> di nuova costituzione (“conferimento per scorporo”);  </p>
<p> preesistente (“conferimento per apporto” o “per concentrazione”): in tal caso la conferitaria dovrà deliberare un aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione (art. 2441 c. C. , co. 4). </p>
<p> Quando si sceglie il conferimento di azienda :  </p>
<p> per realizzare la concentrazione di imprese per reggere il peso della concorrenza (è il caso attuale del settore automobilistico a livello mondiale);</p>
<p> per ottimizzare il riassetto organizzativo-produttivo delle imprese di grandi dimensioni;</p>
<p> per la ristrutturazione finanziaria dell’impresa al fine di ottimizzare il flusso del credito bancario;</p>
<p> per la liquidazione di settori dell’impresa strutturalmente in perdita. </p>
<p> Imposizione indiretta: quanto e cosa si paga , Iva o registro? </p>
<p> IVA: il conferimento è, ai sensi dell’art. 2 co. 3 DPR 633/72, operazione esclusa da IVA quindi  non devono essere ottemperati gli obblighi di fatturazione previsti dall’articolo 21 citato decreto, sempre a condizione che il complesso aziendale trasferito sia autonomo e atto a produrre reddito” (Circolare n. 57/E/2008 Agenzia delle Entrate). </p>
<p> Imposta di registro: l’atto di conferimento va registrato in termine fisso entro 20 giorni dalla stipula, ovvero dall’iscrizione nel registro imprese dello stesso, ed è soggetto all’imposta in misura fissa di € 200;</p>
<p> Imposte ipotecarie e catastali applicabili se nel conferimento sono ricompresi beni immobili: in misura fissa di € 200 cadauna. </p>
<p>
</p>
<p> Per pianificare le vostre operazioni di conferimento di azienda o di ramo di azienda, per ricevere passo passo assistenza contrattuale oppure un parere spot,  ed essere supportati con serenità in tutti gli aspetti fiscali/tributari,</p>
<p> contattateci subito al numero verde 800. 19. 27. 52! </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/come-funziona-il-conferimento-di-azienda-quando-va-fatto-e-quanto-si-paga-di-imposte-indirette-iva-o-imposta-di-registro/">Come funziona il conferimento di azienda, quando va fatto e quanto si paga di imposte indirette. Iva o imposta di registro?</a> was first posted on Marzo 24, 2017 at 11:36 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Cessione di ramo d&#8217; azienda: che fine fanno i dipendenti e chi deve pagare il TFR ?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2017 08:28:46 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico - fiscale  cessione ramo  di azienda 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cessione-di-ramo-d-azienda-che-fine-fanno-i-dipendenti-e-chi-deve-pagare-il-tfr/">Cessione di ramo d&#8217; azienda: che fine fanno i dipendenti e chi deve pagare il TFR ?</a> was first posted on Marzo 23, 2017 at 9:28 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con questa guida pratica esaminiamo come funziona la cessione del ramo di azienda, in che modo vengono trasferiti i rapporti di lavoro dei dipendenti , di quale tutela giuridica gli stessi godono, chi risponde del pagamento del TFR e con quali criteri lo stesso è ripartito tra il nuovo datore di lavoro e il vecchio.  </p>
<p> Quando si ha cessione di ramo d&#8217; azienda e come funziona? </p>
<p> La cessione di ramo di azienda si verifica quando, al posto di cedere l&#8217; impresa nel suo complesso, forma oggetto di trasferimento solo una parte di essa e cioè un suo ramo connotato ex art 2112 cc da un’autonomia funzionale al momento del trasferimento, che le consenta di collocarsi sul mercato come un indipendente centro di profitto, implicando il mutamento del titolare dell&#8217;attività (datore di lavoro). </p>
<p> Tale  fattispecie si configura anche nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto solo un gruppo di dipendenti dotati di particolari competenze che siano stabilmente coordinati ed organizzati tra loro. </p>
<p> Attenzione Per aversi cessione di ramo d&#8217;azienda non è sufficiente che i beni ceduti abbiano fatto parte di un&#8217;azienda, ma è necessario che essi costituiscano un complesso idoneo all&#8217;esercizio di un&#8217;attività produttiva, anche se diversa da quella del cedente. </p>
<p> Come vengono tutelati i lavoratori? </p>
<p> Posto l&#8217;assoggettamento di tale fattispecie alla medesima disciplina giuridica prevista per la cessione dell&#8217;azienda, il lavoratore viene tutelato attraverso i seguenti principi:</p>
<p> il trasferimento d&#8217;azienda non costituisce motivo di licenziamento quindi il rapporto di lavoro non si estingue, ma continua con il nuovo titolare dell&#8217;azienda; </p>
<p> il lavoratore conserva la posizione previdenziale e tutti i diritti connessi al rapporto di lavoro che vantava nei confronti di quest’ultimo (anzianità, diritti relativi alla qualifica, alle mansioni svolte e ai livelli retributivi) ma non le semplici “aspettative”;</p>
<p> il lavoratore può chiedere al nuovo datore di lavoro (obbligato in solido con il vecchio) il pagamento dei crediti da lavoro che aveva maturato al momento del trasferimento; </p>
<p> nel caso di stipulazione di un contratto di outsourcing (appalto con azienda ceduta) il lavoratore dipendente del ramo ceduto può agire in giudizio direttamente nei confronti dell&#8217;azienda di origine per obbligarla al pagamento dei debiti che questa ha contratto con il ramo trasferito;</p>
<p> il nuovo titolare deve continuare ad applicare il contratto collettivo nazionale, in vigore al momento del trasferimento, fino alla sua scadenza;</p>
<p> il cessionario è obbligato a continuare ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti nei contratti collettivi di qualunque livello applicati dal cedente fino alla loro naturale scadenza con l&#8217;unica eccezione dell&#8217;applicazione di contratti collettivi di pari livello (art. 2112, comma 3, c. C. ) i quali potranno essere “peggiorativi”, ma non pregiudicare diritti già acquisiti dai lavoratori in forza del contratto originariamente applicato dal cedente;</p>
<p> nel caso in cui vi sia stato un mutamento notevole nelle condizioni di lavoro, il lavoratore potrà rassegnare entro tre mesi dal trasferimento le dimissioni per giusta causa, senza quindi comunicare il preavviso , con il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso e di disoccupazione (laddove ne ricorrano i presupposti)</p>
<p> Nelle imprese sopra i quindici dipendenti il trasferimento di ramo deve essere preceduto da una apposita procedura di informazione e consultazione sindacale (art. 47 l. 428/1990). </p>
<p> Attenzione: La prosecuzione del rapporto di lavoro tra dipendente del ramo ceduto e cedente avviene automaticamente in seguito al trasferimento del ramo d’azienda. Non è dunque necessario a tal fine che i lavoratori interessati manifestino il proprio consenso, non trovando applicazione a tal fine, la disciplina generale della cessione del contratto (art. 1406 c. C. )</p>
<p> Chi deve pagare il TFR (trattamento di fine rapporto)? </p>
<p> Secondo giurisprudenza della Cassazione granitica sul punto, gli obblighi relativi al TFR nei confronti del dipendente del ramo ceduto, si ripartiscono con i seguenti criteri: </p>
<p> il datore di lavoro cessionario (l&#8217;acquirente) è solidalmente obbligato con il cedente (venditore) quanto alla quota maturata nel periodo anteriore alla cessione e resta l&#8217;unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione;</p>
<p> il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale;</p>
<p> In sintesi nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per cessione di ramo aziendale, il dipendente dovrà rivolgersi al nuovo datore di lavoro (sul quale grava in prima battuta la responsabilità del pagamento dell’intero accantonamento ai fini TFR) il quale potrà a sua volta rivalersi sul cedente per le quote accantonate fino al momento della sua cessazione dalla titolarità dell’azienda ceduta. </p>
<p> NB Ne consegue che, come statuito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 164 dell&#8217;8 gennaio 2016, il lavoratore sarà legittimato a proporre eventualmente istanza di fallimento del datore di lavoro che abbia ceduto il ramo (o l&#8217;intera azienda) , essendo creditore del medesimo per le quote di TFR sopra specificate. </p>
<p>
</p>
<p> Per pianificare in modo efficace ed efficiente le vostre operazioni di cessione di ramo di azienda o di azienda, ricevere assistenza legale in fase contrattuale o giudiziaria e ancora, per richiedere una vantaggiosa consulenza fiscale – tributaria,</p>
<p> non esitate a contattarci al numero verde 800. 19. 27. 52! </p></p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/cessione-di-ramo-d-azienda-che-fine-fanno-i-dipendenti-e-chi-deve-pagare-il-tfr/">Cessione di ramo d&#8217; azienda: che fine fanno i dipendenti e chi deve pagare il TFR ?</a> was first posted on Marzo 23, 2017 at 9:28 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Quali imposte indirette vanno  pagate in caso di cessione di azienda e quando per la  Cassazione si realizza tale operazione ?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2017 12:33:49 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico - fiscale alla cessione di azienda 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/quali-imposte-indirette-vanno-pagate-in-caso-di-cessione-di-azienda-e-quando-per-la-cassazione-si-realizza-tale-operazione/">Quali imposte indirette vanno  pagate in caso di cessione di azienda e quando per la  Cassazione si realizza tale operazione ?</a> was first posted on Marzo 22, 2017 at 1:33 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con questa guida esaminiamo gli effetti giuridici della cessione di azienda e  risolviamo i vostri dubbi sull&#8217;Iva /Imposta di registro applicabili chiarendo anche, secondo i criteri della Cassazione, quando un&#8217; operazione di compravendita è realmente qualificabile, con le relative conseguenze fiscali, come cessione di azienda. </p>
<p>La cessione di azienda ex art 2558 codice civile, è quel contratto che ha per oggetto la compravendita dell&#8217;azienda o del ramo di azienda da un imprenditore o società, a terzi, contro un corrispettivo in denaro. </p>
<p> Effetti giuridici  </p>
<p> l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti aziendali (ad es. I contratti con i fornitori) stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale, salvo deroga per comune volontà delle parti (art. 2558 del codice civile);</p>
<p> la cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese (art. 2559 del codice civile);</p>
<p> il cedente non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti anche l’acquirente dell’azienda a condizione che gli stessi risultino dai libri contabili obbligatori (art. 2560 del codice civile);</p>
<p> il cedente dell’azienda può cedere all’acquirente il contratto di locazione dell’immobile dove si esercita l’azienda, anche senza il consenso del locatore, “purché venga insieme ceduta o locata l’azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento” (art. 36 della Legge 27 luglio 1978 n. 392);</p>
<p> il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento ( 2112 cc)</p>
<p> Imposta sul valore aggiunto (Iva) D. P. R. 26/10/1972 N° 633</p>
<p> La cessione d’azienda non è considerata cessione di beni e pertanto è operazione esclusa dall’ambito di applicazione dell’imposta (art. 2, comma 3, lettera b) DPR 633/72). </p>
<p> Questa regola vale anche nel caso in cui nell’atto di vendita (unico) il prezzo sia frazionato analiticamente fra i diversi beni costituenti l’azienda. </p>
<p> Sono invece soggette ad Iva, in quanto autoconsumo, le assegnazioni fatte al proprietario o ai soci dei beni non trasferiti con la cessione d’azienda (art. 2, n. 5, DPR 633/72). </p>
<p> Imposta di registro (D. P. R. 26/04/1986 n° 131)</p>
<p> Stante il principio di alternatività IVA/registro sancito dall’articolo 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, l’esclusione dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (per difetto del presupposto oggettivo) comporta che la cessione dell’azienda o di un suo ramo debba essere assoggettata all’imposta di registro. La cessione d’azienda è sempre soggetta all’imposta proporzionale di registro (art. 3, lett. B), anche se stipulata tramite contratto verbale. </p>
<p> NB La base imponibile è uguale al valore complessivo dei beni che compongono l’azienda, ivi compreso il valore dell’avviamento, al netto delle passività cedute (art. 51 comma 4). L’art. 23 del T. U. , al comma 4, precisa che le passività si imputano ai diversi beni, mobili e immobili, in proporzione del loro rispettivo valore, ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote. </p>
<p> In sintesi  </p>
<p> In caso di cessione di azienda non è dovuto il pagamento dell&#8217;Iva , ai sensi dell’art. 2, III comma, lettera b), del D. P. R. 26/10/1972 n. 633; </p>
<p> Tale operazione è pertanto soggetta all’imposta di registro in misura proporzionale con aliquote applicabili differenziate a seconda della natura dei beni, alla quale si sommano l&#8217;imposta ipotecaria e catastale. </p>
<p> Se la cessione non ha ad oggetto l&#8217;intera azienda ma singoli beni, si applica l&#8217;IVA. </p>
<p> Cessione di azienda o di singoli beni  </p>
<p> La Corte di Cassazione nella Sentenza n. 9575 dell’11 Maggio 2016 ribadisce che deve intendersi come cessione di azienda solo il trasferimento di un&#8217;entità economica organizzata in maniera stabile la quale conservi la sua identità e consenta l&#8217;esercizio di un&#8217;attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo. </p>
<p> Attenzione: in genere, la cessione dell’azienda implica  un carico fiscale maggiore per l’imprenditore rispetto alla cessione dei singoli beni che la compongono (che invece genera fiscalmente valore aggiunto tassabile) ; l’IVA, infatti, è neutrale, in quanto detraibile, mentre l’imposta di registro applicabile nella prima ipotesi, rappresenta un onere aggiuntivo, calcolato tenendo conto anche della componente avviamento, altrimenti non incidente. </p>
<p> Quanto alla  riqualificazione di una serie di atti nell’unica operazione di cessione di azienda, la Cassazione, con la sentenza n. 1405 del 2013, ha stabilito che solo la cessione di singoli beni, inidonei di per sé ad integrare la potenzialità produttiva propria dell&#8217;impresa, deve essere assoggettata ad IVA”</p>
<p> Per pianificare serenamente le vostre operazioni di cessione d&#8217;azienda e valutare correttamente il regime fiscale più conveniente nel caso specifico,</p>
<p> contattateci subito al numero verde 800. 19. 27. 52.! </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/quali-imposte-indirette-vanno-pagate-in-caso-di-cessione-di-azienda-e-quando-per-la-cassazione-si-realizza-tale-operazione/">Quali imposte indirette vanno  pagate in caso di cessione di azienda e quando per la  Cassazione si realizza tale operazione ?</a> was first posted on Marzo 22, 2017 at 1:33 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
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