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	<title>art 109 comma 2 tuir &#8211; Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>art 109 comma 2 tuir &#8211; Commercialista.it</title>
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		<title>Imprese in contabilità semplificata: come passare al regime di cassa 2017 evitando la doppia tassazione</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/imprese-in-contabilit224-semplificata-come-passare-al-regime-di-cassa-2017-evitando-la-doppia-tassazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2017 07:49:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida fiscale al regime di cassa imprese minori 2017<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/imprese-in-contabilit224-semplificata-come-passare-al-regime-di-cassa-2017-evitando-la-doppia-tassazione/">Imprese in contabilità semplificata: come passare al regime di cassa 2017 evitando la doppia tassazione</a> was first posted on Maggio 5, 2017 at 9:49 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Come ormai noto, il reddito delle contabilità semplificate per cassa 2017 introdotto dall&#8217;articolo 18 D. P. R. 600/1973, viene determinato ai fini della tassazione fiscale, facendo riferimento ai ricavi effettivamente incassati, a prescindere dalla competenza economica, principio quest&#8217;ultimo che invece caratterizza il regime contabile ordinario. Ma quando un’impresa “minore” passa al regime per cassa cosa occorre sapere per evitare duplicazioni o salti d&#8217;imposta? Ecco le istruzioni operative con gli esempi pratici, sulla base dei recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.</p>
<p>Come ormai noto, il reddito delle contabilità semplificate per cassa 2017 introdotto dall&#8217;articolo 18 D. P. R. 600/1973, viene determinato ai fini della tassazione fiscale, facendo riferimento ai ricavi effettivamente incassati, a prescindere dalla competenza economica, principio quest&#8217;ultimo che invece caratterizza il regime contabile ordinario.</p>
<p>Attenzione: se volete scoprire quando converrebbe maggiormente rispetto al classico regime per cassa, il metodo “opzione comma 5”, leggete <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Dettaglio-Articolo/commercianti-allingrosso-e-al-dettaglio-quando-conviene-il-regime-di-IVA-per-cassa-2017-e-quando-scegliere-il-metodo-opzione-comma-5-gli-esempi-pratici-per-capirlo">la guida dedicata ai commercianti all&#8217;ingrosso ed al dettaglio</a>.</p>
<p>Come evitare la doppia tassazione nel passaggio al nuovo regime?</p>
<p>Quando un’impresa “minore” passa al regime per cassa, cosa occorre sapere per evitare duplicazioni o salti d&#8217;imposta?</p>
<p>Con la Circolare 11/E del 13 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul punto mettendo in evidenza che il comma 19 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017 in base al quale: “Al fine di evitare salti o  duplicazioni  di  imposizione,  nel caso  di  passaggio   da   un   periodo   d&#8217;imposta   soggetto   alla determinazione  del   reddito   delle   imprese   minori   ai   sensi dell&#8217;articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n°917, a un periodo d&#8217;imposta soggetto a  regime  ordinario,  e  viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi”, mira ad evitare che il passaggio da un regime di competenza a un regime ispirato alla cassa possa determinare anomalie in termini di doppia tassazione/deduzione ovvero nessuna tassazione/deduzione di alcuni componenti di reddito.</p>
<p>Tale disposizione è applicabile:</p>
<p>nel caso di passaggio da un regime di determinazione del reddito secondo le regole di competenza ad uno per cassa;<br />
a regime cioè tutte le volte in cui le imprese transitano dal regime di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria e viceversa.</p>
<p>N. B. La norma sopra indicata implica in pratica che se un componente reddituale ha concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza”, lo stesso non concorrerà alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, sebbene si siano verificati i presupposti di imponibilità/deducibilità previsti dal regime di “destinazione”.</p>
<p>Esempi</p>
<p>a) Per evitare la doppia tassazione: in caso di ricavi di vendita di beni consegnati nel 2016 con corrispettivo incassato nel 2017, a norma dell’articolo 109, comma 2, del TUIR, tali ricavi hanno concorso alla determinazione del reddito del periodo di imposta 2016 e non costituiranno ricavi imponibili nel 2017;</p>
<p>b) per evitare la doppia deduzione: nell’ipotesi di cui l’acquisto di beni di consumo, la cui consegna è avvenuta nel 2016 e il pagamento nel 2017, ha dato luogo a un costo deducibile nel 2016, lo stesso non potrà essere dedotto nel 2017.</p>
<p>N. B. I componenti reddituali che non abbiano concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza”, concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi sebbene non si siano verificati i presupposti di imponibilità/ deducibilità previsti dal regime di “destinazione”.</p>
<p>L’agenzia delle Entrate ha altresì precisato, nel Comunicato Stampa di aprile 2017, quanto segue:</p>
<p>determinazione del reddito per “cassa”: le imprese minori che applicano il regime di contabilità semplificata dovranno determinare il reddito imponibile come differenza tra l’ammontare dei ricavi (di cui all’articolo 85 del TUIR) e degli altri proventi (di cui all’articolo 89 del TUIR) percepiti nel periodo di imposta e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso. Questi ricavi e proventi concorrono alla formazione del reddito d’impresa all’atto dell’effettiva percezione ovvero secondo il criterio di cassa. Tuttavia, continuano a concorrere alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie previste dal testo unico i componenti reddituali (positivi e negativi) la cui disciplina è espressamente richiamata dall’articolo. 66 del TUIR. Si tratta sia di componenti che partecipano alla determinazione del reddito “per competenza” (come, ad esempio, ammortamenti, canoni di leasing, plusvalenze e minusvalenze) che ordinariamente “per cassa” (come, ad esempio, interessi di mora);</p>
<p>attivazione regime di cassa: il regime di cassa rappresenta il regime naturale delle imprese in contabilità semplificata; non è necessario, quindi, inoltrare alcuna comunicazione all’Amministrazione finanziaria. Possono scegliere di applicare il regime di cassa anche i forfettari che, in tal caso, devono esprimere una specifica opzione. L’uscita dal regime di cassa avviene per superamento dei limiti previsti dal comma 1 dell’articolo 18 del Dpr n°600 del 1973, ovvero esercitando l’apposita opzione per il regime di contabilità ordinaria.</p>
<p>Per approfondimenti sulle istruzioni applicative del regime di IVA per cassa, leggete la <a href="http://www. Networkfiscale. Com/Dettaglio-Articolo/modalit224-operative-IVA-per-cassa-2017-i-consigli-pratici-per-i-commercialisti">divulgazione dedicata alle modalità operative IVA per cassa 2017</a>.</p>
<p>Per scegliere il regime fiscale più conveniente ed essere assistiti o collaborare con i nostri consulenti in tutta serenità e con la massima efficienza,</p>
<p>contattateci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52!</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/imprese-in-contabilit224-semplificata-come-passare-al-regime-di-cassa-2017-evitando-la-doppia-tassazione/">Imprese in contabilità semplificata: come passare al regime di cassa 2017 evitando la doppia tassazione</a> was first posted on Maggio 5, 2017 at 9:49 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I vantaggi fiscali del Lease Back : uno strumento finanziario per conseguire risparmio lecito d&#8217;imposta</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/i-vantaggi-fiscali-del-lease-back-uno-strumento-finanziario-per-conseguire-risparmio-lecito-dimposta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Giorgia Ardia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2017 18:27:50 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Guida giuridico-fiscale alle operazioni di Lease Back dei marchi d'impresa e collettivi e analisi della convenienza finanziaria, tributaria e contabile<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/i-vantaggi-fiscali-del-lease-back-uno-strumento-finanziario-per-conseguire-risparmio-lecito-dimposta/">I vantaggi fiscali del Lease Back : uno strumento finanziario per conseguire risparmio lecito d&#8217;imposta</a> was first posted on Febbraio 13, 2017 at 7:27 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;operazione complessa di Lease Back è connotata da una valenza sostanzialmente finanziaria, mediante la quale l’utilizzatore (Lessee) non mira esclusivamente ad ottenere in godimento un bene del quale era precedentemente proprietario, ma anche a ricevere una disponibilità immediata di liquidità mediante lo smobilizzo di un investimento. Con questa guida esaminiamo i benefits fiscali del lease back, i riflessi tributari a livello di imposte dirette e indirette, i profili contabili, il tutto con il leit motive della liceità dell&#8217;operazione contrattuale, come confermata dalla Cassazione.   </p>
<p> La convenienza fiscale del Lease Back  </p>
<p> L&#8217;operazione complessa di Lease Back è connotata da una valenza sostanzialmente finanziaria, mediante la quale l’utilizzatore (Lessee) non mira esclusivamente ad ottenere in godimento un bene del quale era precedentemente proprietario, ma anche ad ottenere una disponibilità immediata di liquidità mediante lo smobilizzo di un investimento. </p>
<p> La disciplina fiscale ottenibile attraverso quest’operazione contrattuale, si rivela particolarmente conveniente per la società utilizzatrice (locataria) la quale, prima di decidere di porla in essere, è in pratica di fronte ad una duplice alternativa: continuare a detenere il bene in proprietà, concludendo il processo di ammortamento dello stesso, oppure cederlo alla società di leasing e continuare ad utilizzarlo grazie alla contestuale conclusione di un contratto di locazione. </p>
<p> Per valutare in modo strategico la scelta più favorevole e misurare l’effettiva convenienza fiscale dell’operazione, la società dovrà tener conto del grado di ammortamento maturato rispetto al bene fino a quel momento avuto in proprietà ed effettuare una comparazione tra il il beneficio fiscale goduto e quello prevedibile a seguito della concessione in leasing dello stesso bene. </p>
<p> Misuriamo i vantaggi fiscali della Locazione finanziaria di ritorno  </p>
<p> I benefits fiscali della locazione di ritorno sono: </p>
<p> la deducibilità fiscale dei canoni di leasing “rettificati”, dal reddito d’impresa;</p>
<p> il conseguimento di una minusvalenza o di una plusvalenza tassabile ( a seguito della cessione del bene alla società di leasing) , il cui importo varia in relazione al prezzo pagato e in relazione al grado di ammortamento del bene, che condiziona in maniera sensibile il prezzo dell’operazione</p>
<p> Occorrerà quindi calcolare il risultato differenziale tra il credito d’imposta derivante dai canoni di locazione pagati e il debito d’imposta scaturente dalla plusvalenza realizzata e dal mancato ammortamento del bene cui si rinuncia:</p>
<p> Profili civilistico – contabili  </p>
<p> Le rilevazioni contabili e le annotazioni a bilancio che deve effettuare un’azienda (non IAS adopter,cioè redigente il bilancio secondo i principi contabili nazionali) che stipula un contratto di sale and lease back riguardano :</p>
<p> La cessione del bene alla società di leasing (con storno del relativo fondo di ammortamento ed eventuale rilevazione della plusvalenza o minusvalenza);</p>
<p> Il pagamento dei canoni di locazione iscritti alla voce del bilancio civilistico “Costi per il godimento di beni di terzi, opportunamente rettificati secondo competenza economica;</p>
<p> Il riscatto finale eventuale del bene; il relativo presso è a tutti gli effetti considerato un acquisto ed iscritto tra le immobilizzazioni: successivamente il bene verrà ammortizzato come un qualsiasi bene di proprietà della società;</p>
<p> Le annotazioni nei conti d’ordine, nel sistema dei beni di terzi e nel sistema degli impegni. </p>
<p> La liceità della “locazione di ritorno”  </p>
<p> La liceità dell&#8217;operazione di Lease &#8211; Back salve le “ipotesi anomale” risulta pacificamente confermata dalle sentenze n. 10805 del 1995 n. 11276 del 1995, n. 944 del 1997 e n. 4612 del 1998 , dalla sentenza della Cassazione n. 18920/14 del 09/09/2014, dalla Circolare della Direzione regionale delle Entrate della Lombardia n. 20 del 24Maggio 2000. Da ultimo le Commissioni Tributarie con sentenza del 11/05/2016 n. 40 &#8211; Comm. Trib. II grado di Bolzano Sezione/Collegio 2 si sono così pronunciate “Il contratto di Sale &amp; Leaseback non integra di per sé abuso del diritto sol perché il soggetto, nel libero esercizio del principio civilistico di autonomia privata, ritiene preferibile un&#8217;operazione negoziale meno onerosa di altre possibili”</p>
<p> Ne deriva che non possa essere qualificato come “indebito” il vantaggio fiscale che il contribuente consegue attraverso lo strumento del Leaseback, cedendo un bene strumentale di cui sia già proprietario, per riacquisirne contestualmente in leasing l&#8217;utilizzazione, nulla impedendogli di svincolarsi dall&#8217;ordinario regime di deduzione del costo di acquisto proprio dell&#8217;ammortamento. </p>
<p> Imposte Dirette</p>
<p> Con la prima circolare del 2000, relativamente alle imposte sui redditi, l’Amministrazione Finanziaria ha frammentato le operazioni che compongono la conclusione del contratto di lease back in  tre step  </p>
<p> cessione del bene alla società di leasing che dà luogo a una plusvalenza imponibile o una minusvalenza deducibile in capo al cedente;</p>
<p> concessione del bene attraverso la corresponsione dei canoni di locazione i quali costituiscono componenti positivi di reddito tassabili in capo alla società locatrice e componenti negativi deducibili dalla società utilizzatrice; </p>
<p> riscatto finale del bene il cui prezzo può essere ammortizzato da parte della società utilizzatrice. </p>
<p> Imposte Indirette</p>
<p> Ricadono nel campo di applicazione dell’Imposta sul valore aggiunto (Iva) le seguenti operazioni in cui si articola il negozio complesso del Lease Back:</p>
<p> l’operazione di cessione nei confronti della società di leasing del bene oggetto del contratto: ricorrono sia il presupposto oggettivo che quello soggettivo, in quanto l’utilizzatore del bene è un soggetto esercente attività commerciale;</p>
<p> l’operazione di concessione in Leasing  integra anch&#8217;essa entrambi i requisiti, ponendosi come una prestazione di servizi resa contro corrispettivo: i canoni derivanti dalla concessione in leasing vengono addebitati all’utilizzatore con stessa aliquota che sarebbe applicabile alla cessione del bene oggetto del contratto;</p>
<p> l’esercizio del diritto di opzione si traduce in un’operazione di cessione imponibile: la fattura emessa dalla società di leasing, relativa alla quota di riscatto, dovrà recare l’indicazione dell’imposta applicata)</p>
<p> Vantaggi pratici per entrambe le parti della “locazione finanziaria di ritorno”  </p>
<p> Come anche confermato dalla Cassazione:</p>
<p> a) La società di leasing (Lessor) potrà detrarre l’Iva sul prezzo di acquisto del bene e ai fini dell’imposizione diretta, dedurre le relative quote di ammortamento nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario ex art 102 comma 7 TUIR ; </p>
<p> b) L’utilizzatore (Lessee) potrà  dedurre fiscalmente i canoni di leasing, e, al contempo, portare in detrazione l’Iva addebitata dal locatore sui canoni di leasing. Inoltre, in caso di esercizio del riscatto del bene da parte dell&#8217;utilizzatore locatario al termine del contratto, il relativo prezzo sarà ammortizzabile ai fini delle imposte sui redditi</p>
<p> L&#8217;Orientamento dell&#8217;Unione dei Giovani dottori commercialisti in armonia con i principi europei  </p>
<p> l&#8217;U. N. G. D. C. Giovani DottoriCommercialisti con la circolare n. 2 del 23 Gennaio 2007 ha sostenuto ai fini fiscali la rilevazione dei componenti di reddito alla data di maturazione ex art 109 comma 2 del Tuir, con l&#8217;obiettivo di evidenziare l’unitarietà dell’operazione di lease back come contratto d’impresa che rileva fiscalmente come un’ unica fattispecie impositiva in cui l’incasso del corrispettivo di vendita viene come “neutralizzato” dalla somma delle quote capitali dei canoni di leasing, rappresentando solo una manifestazione finanziaria priva di rilevanza nella determinazione del reddito d’impresa; il vero corrispettivo è rappresentato dagli interessi finanziari, da distribuire secondo un principio di competenza economica (quindi la maturazione del corrispettivo del contratto di lease back coinciderebbe con la maturazione dell’onere finanziario il quale si manifesta lungo tutta la durata del contratto di leasing finanziario). Questa impostazione risulta in linea con l&#8217; orientamento a livello europeo del &#8220;Substance over form”. </p>
<p> La tendenza commerciale del Lease Back dei marchi con le Banche</p>
<p> Le opportunità di finanziamento generate dalla  valorizzazione dei diritti di proprietà industriale che si prospettano per le imprese sono molteplici. In particolare sta prendendo sempre più piede nella prassi il lease-back sui marchi con gli istituti di credito che in pratica consiste nell&#8217;opportunità di finanziarsi cedendo alle Banche , a seguito di una valutazione specialistica del valore di pertinenza, il proprio Brand, stipulando con quest’ultima un contestuale contratto di leasing. </p>
<p> Per ricevere assistenza legale, contrattuale e tributaria in tutte le operazioni di cessione e concessione in licenza di marchi d&#8217;impresa e collettivi e attuare la vostra progettualità d&#8217;impresa conseguendo vantaggiosissimi bonus fiscali, </p>
<p> contattateci subito al numero verde 800192752 </p>
</p></p>
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