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	<title>apparecchio installato esercizio pubblico | Commercialista.it</title>
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	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
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	<title>apparecchio installato esercizio pubblico | Commercialista.it</title>
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		<title>New Slot rapporti concessionario, gestore ed esercente per esenzione iva e calcolo del preu</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2016 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[assistenza contrattuale]]></category>
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					<description><![CDATA[Guida contabile e fiscale alle slot e vlt: Iva - Giochi e scommesse - Esenzione – Calcolo PREU<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/new-slot-rapporti-concessionario-gestore-ed-esercente-per-esenzione-iva-e-calcolo-del-preu/">New Slot rapporti concessionario, gestore ed esercente per esenzione iva e calcolo del preu</a> was first posted on Maggio 8, 2016 at 11:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Per la gestione degli apparecchi, viene normalmente prevista la sottoscrizione di due distinti contratti: il primo tra la concessionaria ed il gestore, che regola gli impegni assunti dal secondo nella installazione e gestione degli apparecchi in conformità.</p>
<h2>Utile sentenza per comprendere orientamento fiscale e contabile sia per gestori che esercenti newslot e vlt.</h2>
<p>Sent. N. 63 del 20 aprile 2009 (ud. Del 6 aprile 2009) della Comm. Trib. Prov. , Belluno, Sez. II &#8211; Pres. Coniglio, Rel. Fiori</p>
<h2>Iva &#8211; Giochi e scommesse &#8211; Esenzione – Calcolo PREU</h2>
<p>Massime &#8211; Le  New  Slot,  prima  di  essere  installate,  devono  essere provviste dei nulla osta di produzione e di messa  in  esercizio  rilasciati dall&#8217;Amministrazione;  le  stesse  vengono  successivamente  installate  nei pubblici esercizi e collegate mediante apposito strumento (P. D. A. ) alta rete telematica che funge da strumento di controllo informatizzato.</p>
<p>Per  la  gestione  degli  apparecchi,  viene  normalmente  prevista   la sottoscrizione di due distinti contratti: il primo tra la concessionaria  ed il gestore, che regola gli impegni assunti dal secondo nella installazione e gestione degli  apparecchi  in  conformità  con  la  disciplina  dettata  In materia; il secondo tra la concessionaria e l&#8217;esercente, il quale si obbliga ad escludere dal gioco i minori, ad attivare le procedure di blocco in  caso di mal funzionamento ecc.</p>
<p>L&#8217;intero sistema organizzato è finalizzato alla raccolta delle giocate e vede il concorso di  tre  soggetti: il concessionario, il gestore e l&#8217;esercente, che nella circolare dell&#8217;Agenzia  delle  Entrate 21/E del 13 maggio 2005, viene individuato quale terzo raccoglitore.</p>
<p>E&#8217; del tutto evidente che, in assenza di tale soggetto, non potrebbe farsi luogo alla raccolta delle scommesse, tanto più che il collegamento dell&#8217;apparecchio installato d&#8217;interno dell&#8217;esercizio pubblico con la rete telematica, è lo strumento attraverso il quale viene esercitato il controllo sulla gestione dello stesso.</p>
<p>Il contratto che intercorre tra gestore  ed  esercente, viene perciò a configurarsi  come  uno degli strumenti attraverso i quali si realizza la raccolta delle giocate e ciò a prescindere  dallo  specifico contenuto dei contratti in essere.</p>
<p>L&#8217;operazione di raccolta delle giocate rientra nel campo dell&#8217;esenzione oggettiva  dall&#8217;applicazione  dell&#8217;IVA, ai sensi del richiamato art. 10, comma 1, n. 6 del DPR 633/1972.</p>
<p>La  norma dì cui al comma 497 della L. 311/2004 ha inteso di esentare dall&#8217;IVA i proventi derivanti dada attività di raccolta  delle  giocate.   Pertanto,  l&#8217;attività svolta dall&#8217;esercente. Risultando collegata da un nesso funzionale a  quella del concessionario che agisce attraverso il gestore, non può  che  rientrare anche dal punto dl vista fiscale nella attività dì raccolta delle scommesse.</p>
<h2>Oggetto della domanda, svolgimento del processo e motivi della decisione</h2>
<p>Con ricorso depositato all&#8217;Agenzia delle Entrate di Pieve di  Cadore  in data  10. 07. 2008  la  Società  (.), titolare  di  esercizio  pubblico  di bar/rivendita  tabacchi e giornali  dotata  di n.14 apparecchi da intrattenimento (comunemente  detti  Videogiochi e Videopoker), impugna l&#8217;avviso di accertamento notificato in data  12. 02. 2008  con il quale l&#8217;Ufficio contesta l&#8217;omessa fatturazione di operazioni imponibili IVA per il periodo d&#8217;imposta 2005  afferenti le prestazioni di servizi rese dalla società in qualità di gestore degli  apparecchi  di intrattenimento i cui proventi sono assoggettabili ad IVA con aliquota ordinaria, trattandosi di corrispettivi acquisiti per l&#8217;esercizio della  attività  di  gestore,  sulla base dei contratti stipulati con il concessionario &#8221; ***** S. R. L. &#8220;.</p>
<p>L&#8217;Ufficio, muovendo dal p. V. Di constatazione della Guardia di Finanza di Pieve di Cadore redatto a conclusione di verifica parziale a carico della società e ad essa notificato in data 16. 05. 2007, contesta alla ricorrente l&#8217;omesso assoggettamento  ad  IVA ordinaria  del  20%  dei  corrispettivi percepiti nel corso del 2005 dalla &#8221; ***** S. R. L. &#8220;, società  gestrice degli apparecchi di  intrattenimento,  per  l&#8217;installazione degli stessi presso l&#8217;esercizio pubblico di proprietà della società ed i servizi accessori prestati  dalla stessa  per  complessivi Euro 20. 332,40 cui corrisponde un&#8217;imposta evasa di Euro 4. 066,48, che l&#8217;Ufficio procede a recuperare con gli interessi di mora, irrogando contestualmente sanzioni per Euro 1. 016,50.</p>
<p>La ricorrente impugna  l&#8217;avviso di accertamento  sostenendo  che  le operazioni poste  in  essere  nell&#8217;ambito  della  raccolta  delle  scommesse effettuate con apparecchi disciplinati  dall&#8217;art. 110 comma 6 del  TULPS 18. 06. 1931 n. 773, sono esenti da  Iva  in  ragione  della  norma  contenuta all&#8217;art. 1 comma 494 della  L.30. 12. 2004  n. 311,  anche  alla  luce  dei chiarimenti forniti con circolare  n.   21/E  dell&#8217;Agenzia  delle  Entrate. Secondo la ricorrente, i corrispettivi di cui trattasi attengono ad una delle diverse fasi attraverso cui si effettua la raccolta delle scommesse i cui proventi sono assoggettati a prelievo fiscale  alla  fonte  mediante  il PREU  (prelievo  unico  erariale) del 13,5% sull&#8217;intero ammontare delle giocate. Poiché il titolare dell&#8217;esercizio pubblico dove sono collocati gli apparecchi è titolare di un rapporto diretto con il concessionario della rete oltre che con il gestore degli apparecchi l&#8217;attività dallo stesso svolta ed i relativi compensi, pur rientrando nel campo di applicazione dell&#8217;Iva, sono tuttavia esenti alla luce della normativa soprarichiamata, che fa espresso riferimento, quanta al regime di esenzione, sia  al  gestore degli apparecchi, che al possessore ed ai  terzi attraverso i quali il gestore effettua la raccolta.</p>
<p>Chiede quindi che il provvedimento sia annullato, previa sospensione di esso, in ragione  del  pericolo  che  deriverebbe  all&#8217;azienda dall&#8217;inizio dell&#8217;azione esecutiva, con condanna dell&#8217;Ufficio alla rifusione delle  spese e del maggiori danni patiti per l&#8217;illegittima azione intrapresa  anche  alla luce delle direttive impartite dalla circolare dell&#8217;Agenzia richiamata.    L&#8217;Ufficio si costituisce in giudizio con memoria  depositata in data 07. 08. 2008, replicando che il rapporto tra  ***** S. R. L. E la società è di natura meramente commerciale ed è del tutto estraneo al rapporto che lega il concessionario della rete al gestore degli apparecchi per il quale vale la invocata esenzione.</p>
<p>Si oppone all&#8217;accoglimento del ricorso e alla  richiesta  sospensiva deducendo la mancanza del fumus e del periculum in mora in ragione della modesta entità della somma pretesa.  All&#8217;udienza di trattazione dell&#8217;istanza di  sospensione le parti insistevano sulle rispettive richieste ed il Collegio, con ordinanza  n. 148/02/2008  respingeva  l&#8217;istanza nel presupposto che l&#8217;avviso di accertamento non è atto per sua natura esecutivo e che  pertanto il patrimonio del ricorrente non è in attualità esposto a pericolo alcuno.    All&#8217;udienza discussione del merito le parti insistevano a loro volta per l&#8217;accoglimento delle rispettive conclusioni.</p>
<p>Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e meriti pertanto accoglimento.</p>
<p>Merita in proposito ricordare che fino al 30. 04. 2004 l&#8217;attività di noleggio e gestione di apparecchi da intrattenimento in Italia veniva esercitata  attraverso due soli soggetti di  riferimento: il gestore, proprietario degli apparecchi da intrattenimento, e l&#8217;esercente, cioè  il titolare dell&#8217;esercizio pubblico in cui gli apparecchi erano collocati.</p>
<p>Per la gestione dell&#8217;attività di noleggio, il rapporto tra gestore  ed esercente doveva inquadrarsi nell&#8217;ambito dei rapporti di natura commerciale concernenti la reciproca prestazione di servizi: quello di concessione in uso dell&#8217;apparecchio, manutenzione, funzionamento ed incasso delle giocate da parte del gestore e quello di fornitura della  locazione, custodia  ed allacciamento alla rete elettrica da parte dell&#8217;esercente.</p>
<p>Le prestazioni effettuate dall&#8217;esercente venivano compensate con una percentuale degli importi delle giocate su fattura emessa dall&#8217;esercente e imputata a costi dal gestore.</p>
<p>Il regime fiscale applicato dipendeva dai decreti ministeriali di volta in volta emanati, nella maggior parte dei casi soggetti ad imposta sugli intrattenimenti (ISI), mentre il regime   IVA  dipendeva dall&#8217;opzione effettuata o meno dal gestore per il regime ordinario o forfetario.</p>
<p>L&#8217;introduzione sul mercato delle nuove tipologie di apparecchi denominati  &#8220;videopoker&#8221;,  induceva l&#8217;Amministrazione ad intervenire per regolare  nuovamente la materia  mettendo al bando i videopoker ed introducendo una nuova tipologia di apparecchi definiti dall&#8217;Amministrazione dei Monopoli di Stato &#8220;New Slot&#8221;, soggetti alla disciplina dell&#8217;art. 110  c. 6  TULPS, che consentono agli utilizzatori vincite di denaro secondo percentuali prefissate per legge.</p>
<p>Secondo la normativa disciplinatrice della materia, detti apparecchi, per essere installati e gestiti, devono essere preventivamente collegati, via cavo, alla rete telematica del A. A. M. S. per il tramite di società concessionarie aggiudicatarie della concessione a seguito di gara.</p>
<p>Le New Slot, prima di essere installate, devono essere provviste dei nulla  osta   di   produzione e di messa in esercizio rilasciati dall&#8217;Amministrazione; le stesse vengono  successivamente  installate nei pubblici esercizi e collegate mediante apposito strumento (P. D. A. ) alla rete telematica che funge da strumento di controllo informatizzato.</p>
<p>Per la gestione degli apparecchi, viene normalmente prevista la sottoscrizione di due distinti contratti: il primo tra la concessionaria  ed il gestore, che regola gli impegni assunti dal secondo nella installazione e gestione degli  apparecchi in conformità con la disciplina  dettata  in materia; il secondo tra la concessionaria e l&#8217;esercente, il quale si obbliga ad escludere dal gioco i minori, ad attivare le procedure di blocco in caso di mal funzionamento ecc.</p>
<p>L&#8217;intero sistema organizzato è finalizzato alla raccolta  delle  giocate dagli apparecchi che comporta sul gioco di 100,00 Euro, l&#8217;erogazione del 75% per vincite, con un netto residuo di Euro 25,00 sul quale  viene  effettuato il prelievo unico erariale del 13,5% sull&#8217;intera  giocata  (poi  ridotto  al 12%), residuando quindi la somma di  Euro  11,50</p>
<p>&#8211; sul  quale  vengono  ad incidere Euro 1,30</p>
<p>&#8211; per canone di concessione e canone di rete, residuando quindi, a favore di gestore ed esercente,  Euro  10,20,  cosicché  la  somma residua della raccolta, al netto della PREU ammonta complessivamente ad Euro 11,50.</p>
<p>Alla luce di quanto esposto risulta  pertanto  evidente che l&#8217;intero sistema di raccolta vede il concorso di tre soggetti: il concessionario, il gestore e l&#8217;esercente, che nella circolare dell&#8217;Agenzia delle Entrate  21E del 13 maggio 2005 viene individuato quale terzo raccoglitore.</p>
<p>E&#8217; del tutto evidente che, in assenza di  tale  soggetto, non potrebbe farsi luogo alla raccolta delle scommesse, tanto più che il collegamento dell&#8217;apparecchio installato all&#8217;interno dell&#8217;esercizio pubblico con la rete telematica, è lo strumento attraverso il quale viene esercitato il controllo sulla gestione dello stesso.</p>
<p>Il contratto che intercorre tra gestore ed  esercente,  viene  perciò  a configurarsi come uno degli strumenti attraverso i quali si realizza la raccolta delle giocate e ciò a prescindere  dallo  specifico contenuto dei contratti in essere che molto spesso sono  stati  congegnati  secondo le procedure precedentemente in vigore ma che, in realtà, disciplinano la messa a disposizione dei giocatori degli strumenti per effettuare le scommesse.</p>
<p>Orbene, l&#8217;art. 1 c. 497 della L. 30.12.2004 n.311  (Legge  finanziaria 2005), ha disposto che &#8220;l&#8217;esenzione di cui all&#8217;art. 10,  1c. , n.6  del Decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972 n.633  si  applica  alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all&#8217;art. 110 c. 6 del T. U. Delle Leggi di Pubblica Sicurezza dio cui al Regio Decreto n. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni, anche relativamente  ai rapporti tra i concessionari della rete per  la gestione  telematica  ed  i terzi incaricati della raccolta stessa&#8221;.</p>
<p>Ne consegue che l&#8217;operazione di raccolta delle giocate rientra nel campo dell&#8217;esenzione oggetti va dall&#8217;applicazione dell&#8217;IVA ai sensi del richiamato art. 10, c. 1, n. 6 del D. P. R. 633/1972.</p>
<p>A tal proposito la circolare dell&#8217;Agenzia  delle Entrate  21/E  del 13. 05. 2005, all&#8217;art. 7, ha espressamente precisato che &#8220;l&#8217;esenzione  IVA di cui all&#8217;art. 10, primo comma, n. 6 del  D. P. R. 633/1972,  si applica  alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all&#8217;art. 110, comma  6  del  TULPS. , anche relativamente  ai  rapporti  tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa. Per  quanto  riguarda l&#8217;individuazione dei terzi incaricati della  raccolta, l&#8217;A. A. M. S. , ritiene che, dall&#8217;esame della normativa e della concreta situazione del comparto, è possibile  individuare due figure di soggetti (operatori del concessionario) che effettuano  per  i concessionari stessi, la raccolta delle giocate: l&#8217;esercente ed il possessore degli apparecchi&#8221;.</p>
<p>Alla luce della autorevole interpretazione dell&#8217;Agenzia delle Entrate, sembra dunque certo che la norma di cui al più volte citato art. 1, c.497 della L. 311/2004, abbia inteso di esentare dall&#8217;IVA i proventi  derivanti dalla attività di raccolta delle giocate che ammontano, secondo il riparto sopra illustrato, all&#8217;11,5% delle somme giocate, tant&#8217;è che la stessa circolare  ha  successivamente  a  precisare che &#8220;In tal modo viene sostanzialmente esentato ai fini IVA l&#8217;importo stabilito nella misura massima dell&#8217;11,5% delle giocate, che rappresenta la remunerazione per la prestazione dell&#8217;attività di gioco, comprensivo   del   compenso del concessionario e dei corrispettivi dallo  stesso  concessionario  pagati  ai soggetti incaricati della raccolta&#8221;.</p>
<p>Ne consegue che l&#8217;attività svolta dall&#8217;esercente, risultando collegata da un nesso funzionale a quella del concessionario che agisce attraverso il gestore, non può che rientrare anche  dal punto di vista fiscale nella attività di raccolta delle scommesse.</p>
<p>Cosicché del tutto correttamente sia il gestore che l&#8217;esercente provvedono ad iscrivere direttamente le proprie quote di spettanza derivanti dalla raccolta delle giocate tra i  propri  ricavi quali risultanti dalle distinte di incasso che non costituiscono  documenti fiscali in  senso proprio, ma rappresentano documenti riepilogativi che coinvolgono tutti i soggetti che intervengono nella raccolta.</p>
<p>Dello stesso avviso si sono pronunciate, a quanto consta, la Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro Sez. II, con sentenza n.319/07 in data 04.10.2007 e la I Sezione  della  Commissione Tributaria Provinciale di Belluno con sentenza n. 49708 in data 07.10.2008.</p>
<p>Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso merita accoglimento.</p>
<p>Giuste ragioni concernenti la non agevole interpretazione della normativa ed il non  univoco orientamento di  dottrina e giurisprudenza, inducono a compensare le spese tra le parti.       P. Q. M. &#8211; La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese.</p>
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