<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>appaltatore | Commercialista.it</title>
	<atom:link href="https://www.commercialista.it/tag/appaltatore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<description>Il Portale dei Commercialisti Italiani</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jul 2023 17:48:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.commercialista.it/wp-content/uploads/2023/02/cropped-favicon_commercialista_001-32x32.jpg</url>
	<title>appaltatore | Commercialista.it</title>
	<link>https://www.commercialista.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Guida Fiscale agli appalti privati e pubblici Studio commercialista esperto e specializzato</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/appalti-privati-e-pubblici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[appaltatore]]></category>
		<category><![CDATA[appalti privati]]></category>
		<category><![CDATA[appalti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista esperto]]></category>
		<category><![CDATA[committente]]></category>
		<category><![CDATA[documento unico regolarità contributiva]]></category>
		<category><![CDATA[durc]]></category>
		<category><![CDATA[irpef dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[iva appalti]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità in solido]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità solidale]]></category>
		<category><![CDATA[ritenute appalti]]></category>
		<category><![CDATA[sub appaltatore]]></category>
		<category><![CDATA[subappaltatore]]></category>
		<category><![CDATA[versamento ritenute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fiscoetributi/appaltiprivatiepubblici/</guid>

					<description><![CDATA[Appalti privati e pubblici consulenza fiscale e giuridica, in materia IVA, irpef per il versamento delle ritenute, esame della responsabilità fiscale e penale tra appaltatore, sub appaltatore e committente, esame della legge e delle circolari emesse dalla agenzia delle entrate. Studio commercialista esperto e specializzato chiamaci per un preventivo gratuito.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/appalti-privati-e-pubblici/">Guida Fiscale agli appalti privati e pubblici Studio commercialista esperto e specializzato</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Appalti privati e pubblici consulenza fiscale e giuridica, in materia IVA, irpef per il versamento delle ritenute, esame della responsabilità fiscale e penale tra appaltatore, sub appaltatore e committente, esame della legge e delle circolari emesse dalla agenzia delle entrate. Studio commercialista esperto e specializzato chiamaci per un preventivo gratuito.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/appalti-privati-e-pubblici/">Guida Fiscale agli appalti privati e pubblici Studio commercialista esperto e specializzato</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abrogata la responsabilità solidale negli appalti edili Studio commercialista e tributario esperto e specializzato</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/appalti-privati-e-pubblici/abrogata-responsabilita-iva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[abrogata responsabilità solidale iva]]></category>
		<category><![CDATA[appaltatore]]></category>
		<category><![CDATA[appalti]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista]]></category>
		<category><![CDATA[committente]]></category>
		<category><![CDATA[decreto legge]]></category>
		<category><![CDATA[eliminata]]></category>
		<category><![CDATA[esperto]]></category>
		<category><![CDATA[frode]]></category>
		<category><![CDATA[giugno 2013]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[letta]]></category>
		<category><![CDATA[no responsabilità iva]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni]]></category>
		<category><![CDATA[specializzato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fiscoetributi/appaltiprivatiepubblici/abrogataresponsabilitaiva/</guid>

					<description><![CDATA[Studio commercialista esperto e specializzato iva, appalti abrogata responsabilità solidale dell&#8217;iva appaltatore committente.<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/appalti-privati-e-pubblici/abrogata-responsabilita-iva/">Abrogata la responsabilità solidale negli appalti edili Studio commercialista e tributario esperto e specializzato</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Studio commercialista esperto e specializzato iva, appalti abrogata responsabilità solidale dell&#8217;iva appaltatore committente.</p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Fisco-e-Tributi/appalti-privati-e-pubblici/abrogata-responsabilita-iva/">Abrogata la responsabilità solidale negli appalti edili Studio commercialista e tributario esperto e specializzato</a> was first posted on Dicembre 30, 2022 at 6:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>APPALTI: ABROGATA LA SOLIDARIETÀ AI FINI IVA, RESTA ATTIVA QUELLA PREVIDENZIALE</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/appalti-abrogata-la-solidariet-192-ai-fini-iva-resta-attiva-quella-previdenziale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ABROGATA RESPONSABILITA' IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Appalti privati e pubblici consulenza fiscale e giuridica]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[abrogata responsabilità solidale iva]]></category>
		<category><![CDATA[appaltatore]]></category>
		<category><![CDATA[appalti]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista esperto edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[committente]]></category>
		<category><![CDATA[decreto legge]]></category>
		<category><![CDATA[eliminata]]></category>
		<category><![CDATA[frode]]></category>
		<category><![CDATA[giugno 2013]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[letta]]></category>
		<category><![CDATA[no responsabilità iva]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni]]></category>
		<category><![CDATA[specializzato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/appalti-abrogata-la-solidariet-192-ai-fini-iva-resta-attiva-quella-previdenziale/</guid>

					<description><![CDATA[Abrogata solidarietà ai fini IVA negli appalti<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/appalti-abrogata-la-solidariet-192-ai-fini-iva-resta-attiva-quella-previdenziale/">APPALTI: ABROGATA LA SOLIDARIETÀ AI FINI IVA, RESTA ATTIVA QUELLA PREVIDENZIALE</a> was first posted on Aprile 12, 2016 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il decreto legge approvato sabato 15 giugno 2013 dal Governo Letta ha abrogato la responsabilità solidale Iva nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore e la relativa &#8220;responsabilità sanzionatoria&#8221; prevista tra appaltatore e committente, resta in vigore quella previdenziale, contattaci per assistenza contabile e pareristica in edilizia…</p>
<p>
</p>
<p>Appalti: Abrogata la Solidarietà ai fini Iva, resta attiva quella previdenziale</p>
<p>Il decreto legge approvato sabato 15 giugno 2013 dal Governo Letta ha abrogato la responsabilità solidale Iva nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore e la relativa &#8220;responsabilità sanzionatoria&#8221; prevista tra appaltatore e committente, resta in vigore quella previdenziale. Contatta il nostro Studio Commercialista e Tributario per assistenza contabile e fiscale in edilizia. </p>
<p>
In altri termini, il decreto non ha modificato il regime di responsabilità solidale contributiva relativa alle ritenute d&#8217;imposta di lavoro dipendente. La norma finale lascia, infatti, inalterate le regole in materia di lavoro. Infatti,  il decreto ha calato la scure  sull&#8217;articolo 35 del Dl 223/2006 abrogando solo i riflessi Iva della normativa. </p>
<p>Indipendentemente dall&#8217;adempimento appena abrogato, le imprese oculate devono introdurre una procedura di controllo economico-amministrativo dei propri fornitori con la quale verificare, per esempio, l&#8217;esistenza di un reale potere di rappresentanza del venditore rispetto all&#8217;impresa fornitrice; l&#8217;esistenza e l&#8217;attività dell&#8217;impresa fornitrice (attraverso l&#8217;acquisizione della visura camerale); la corrispondenza degli indirizzi della sede amministrativa e legale e della localizzazione dei pagamenti rispetto ai dati camerali.  </p>
<p></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td> <img decoding="async" src="/alessio_banner.jpg? Ver=2016-04-13-004535-093" alt="Dottor Alessio Ferretti" /></td>
<td>
             </p>
<p>per richiedere la tenuta della contabilità 
            </p>
<p>
            </p>
<p>o la redazione di un parere</p>
<p>
            </p>
<p>chiama il numero verde</p>
<p>
            </p>
<p>800. 19. 27. 52</p>
<p> </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/appalti-abrogata-la-solidariet-192-ai-fini-iva-resta-attiva-quella-previdenziale/">APPALTI: ABROGATA LA SOLIDARIETÀ AI FINI IVA, RESTA ATTIVA QUELLA PREVIDENZIALE</a> was first posted on Aprile 12, 2016 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Responsabilità Solidale: a chi si riferisce, chi è escluso e le sanzioni previste in capo al committente</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/responsabilit-224-solidale-a-chi-si-riferisce-chi-232-escluso-e-le-sanzioni-previste-in-capo-al-committente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2016 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Appalti privati e pubblici consulenza fiscale e giuridica]]></category>
		<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Tributi]]></category>
		<category><![CDATA[IVA 2013 Responsabilità Solidale negli appalti tra Committente ed Appaltatori per il versamento dell]]></category>
		<category><![CDATA[IVA Assistenza Tributaria e Consulenza Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[ambito oggettivo]]></category>
		<category><![CDATA[ambito soggettivo]]></category>
		<category><![CDATA[appaltatore]]></category>
		<category><![CDATA[autocertificazione]]></category>
		<category><![CDATA[circolare]]></category>
		<category><![CDATA[commercialista esperto edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[committente]]></category>
		<category><![CDATA[contratto d'appalto]]></category>
		<category><![CDATA[contratto d'opera]]></category>
		<category><![CDATA[durc]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[imposte]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratore autonomo]]></category>
		<category><![CDATA[multa]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità solidale]]></category>
		<category><![CDATA[ritenute]]></category>
		<category><![CDATA[sanzione]]></category>
		<category><![CDATA[scadenza]]></category>
		<category><![CDATA[subappaltatore]]></category>
		<category><![CDATA[termine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/fisco-e-tributi/responsabilit-224-solidale-a-chi-si-riferisce-chi-232-escluso-e-le-sanzioni-previste-in-capo-al-committente/</guid>

					<description><![CDATA[Appalti ed Edilizia<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/responsabilit-224-solidale-a-chi-si-riferisce-chi-232-escluso-e-le-sanzioni-previste-in-capo-al-committente/">Responsabilità Solidale: a chi si riferisce, chi è escluso e le sanzioni previste in capo al committente</a> was first posted on Aprile 8, 2016 at 11:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In capo al committente, è stata introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria &#8211; da 5. 000,00 a 200. 000,00 euro &#8211; nel caso in cui lo stesso provveda ad effettuare il pagamento all’appaltatore senza che questi abbia esibito la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti, eventualmente anche dal subappaltatore.  </p>
<p>Sintesi della Circolare N. 2/E della Agenzia delle Entrate</p>
<p>Direzione Centrale Normativa Roma, 1 marzo 2013 </p>
<p>OGGETTO:    Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 &#8211; Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore &#8211; Circolare n. 40/E dell’8 ottobre 2012 &#8211; Problematiche interpretative</p>
<p>L’articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (cd. Decreto crescita) – convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – ha sostituito integralmente il comma 28 dell’articolo 35 del DL n. 223 del 2006 ed ha aggiunto i commi 28-bis e 28-ter. </p>
<p>In sostanza, la novella normativa ha introdotto la responsabilità dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali  sui  redditi  di  lavoro  dipendente e  dell’imposta sul  valore  aggiunto dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto. </p>
<p>In capo al committente, è stata introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria &#8211; da 5. 000,00 a 200. 000,00 euro &#8211; nel caso in cui lo stesso provveda ad effettuare il pagamento all’appaltatore senza che questi abbia esibito la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti, eventualmente anche dal subappaltatore. Tale responsabilità, comunque, è limitata all’ipotesi in cui, pur in assenza della presentazione della documentazione, tali versamenti non risultino eseguiti dall’appaltatore o dall’eventuale subappaltatore. La documentazione può consistere anche nella asseverazione rilasciata da CAF o da professionisti abilitati. </p>
<p>Con la circolare n. 40/E del 2012, questa Agenzia, nel fornire i primi chiarimenti, ha ritenuto valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF e dai professionisti abilitati, la presentazione di una dichiarazione sostitutiva &#8211; resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 &#8211; con cui l’appaltatore/subappaltatore attesti l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione. </p>
<p>La medesima circolare ha precisato, inoltre, che la norma si applica ai contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012. </p>
<p>Con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti in merito all’ambito applicativo delle disposizioni in commento. </p>
<p> </p>
<p>Ambito oggettivo di applicazione</p>
<p>è stato chiesto di chiarire se l’articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 trovi applicazione solo in relazione ai contratti stipulati dagli operatori economici del settore edilizio, ovvero se lo stesso abbia una portata generale. </p>
<p>Il dubbio sorge in quanto la richiamata disposizione è inserita nel Titolo I del DL n. 83 del 2012, concernente “Misure urgenti per le infrastrutture l’edilizia ed i trasporti”, e specificamente nel Capo III, riferito a “Misure per l’edilizia”.   La  valorizzazione  di  tale  contesto  normativo  potrebbe  quindi portare ad una interpretazione che limiti l’operatività della disposizione al solo settore edile. </p>
<p>Tuttavia, a favore di una più ampia applicazione delle misure introdotte dalla normativa in esame, si osserva che l’articolo 13-ter dispone la modifica dell’articolo 35 del DL n. 223 del 2006, rubricato “Misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale” ed inserito nel Titolo III, concernente “Misure in materia di contrasto all’evasione ed elusione fiscale, di recupero della base imponibile, di potenziamento dei poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria, di semplificazione degli adempimenti tributari e in materia di giochi”. </p>
<p>Lo scopo della norma va quindi ravvisato non nella finalità di introdurre specifiche misure di contrasto all’evasione nel settore edile, ma in quella di far emergere base imponibile in relazione alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di contratti di appalto e subappalto intesi nella loro generalità, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti. </p>
<p>Per quanto concerne la tipologia di contratti interessati dall’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28- ter in esame, si ritiene, sulla base della formulazione del dettato normativo, che la norma sia riferita alle sole fattispecie riconducibili al  contratto di  appalto  come  definito  dall’articolo 1655  del  codice  civile, secondo cui l’appalto è “… il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”. </p>
<p>La novella normativa in esame, infatti, ha l’obiettivo di individuare quelle fattispecie al ricorrere delle quali siano applicabili nuove sanzioni amministrativo-tributarie. Ciò rende indispensabile definire con chiarezza l’ambito di applicazione della norma in base al suo contenuto letterale al fine di evitarne interpretazioni di tipo estensivo. </p>
<p>Dall’esame dei commi 28, 28-bis e 28-ter dell’articolo 35 deriva che sono escluse dal loro campo di applicazione le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi quali, ad esempio:</p>
<p>a)     gli appalti di fornitura dei beni. Tale tipologia contrattuale sebbene richiamata dal comma 28-ter, non è prevista nelle disposizioni recate dagli  altri  commi  28  e  28-bis  che,  invece,  richiamano esclusivamente l’appalto di opere o servizi;</p>
<p> </p>
<p>b)    il contratto d’opera, disciplinato dall’articolo 2222 c. C. (sono pertanto esclusi tutti i lavoratori autonomi);</p>
<p> </p>
<p>c)     il contratto di trasporto di cui agli articoli 1678 e seguenti del c. C. ;</p>
<p> </p>
<p>d)    il contratto di subfornitura disciplinato dalla legge 18 giugno 1998, n. 192;</p>
<p> </p>
<p>e)     le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile (nel senso che il consorzio non risponde in solido per i debiti dei soci consorziati ai fini iva e delle ritenute erariali). </p>
<p> </p>
<p>La norma in esame, peraltro, trova applicazione sia nell’ipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto, che presuppone la coesistenza di almeno tre soggetti  economici distinti  (committente, appaltatore e  subappaltatore), sia nella ipotesi in cui l’appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell’opera affidatagli dal committente. </p>
<p>Si evidenzia, infatti, che la  stessa previsione del primo periodo del comma 28-bis, nel delineare gli adempimenti del committente circa l’acquisizione della documentazione che attesti il regolare adempimento degli obblighi fiscali da parte dell’appaltatore, indica il subappaltatore quale figura eventuale, con ciò confermando l’applicazione della disposizione anche nelle ipotesi in cui il subappalto non sia previsto. </p>
<p>Per quanto concerne la individuazione sotto il profilo temporale dei contratti interessati dalla disposizione in commento si ricorda che, come già chiarito con la circolare n. 40/E del 2012, rilevano i contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012, data di entrata in vigore dell’articolo 13-ter. </p>
<p>Al riguardo, si  chiarisce che  l’eventuale rinnovo del contratto deve ritenersi equivalente ad una nuova stipula e, pertanto, la disciplina in esame è applicabile, a partire dalla data di rinnovo, anche ai contratti rinnovati successivamente al 12 agosto 2012. </p>
<p> </p>
<p>Ambito soggettivo di applicazione</p>
<p>Risulta rilevante ai fini della delimitazione dell’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in esame il requisito stabilito dal comma 28-ter dello stesso articolo 35 del DL 223 del 2006, secondo cui i contratti di appalto e  subappalto  devono  essere  conclusi  da  soggetti  che  stipulano  i  predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. </p>
<p>Sono escluse dall’ambito applicativo della norma, per espressa previsione normativa, le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, per carenza del requisito soggettivo, le persone fisiche che ai sensi degli articoli 4 e 5 del DPR n. 633 del 1972 risultano prive di soggettività passiva ai fini IVA. Deve, inoltre, ritenersi escluso il “condominio” in quanto non riconducibile fra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del TUIR. </p>
<p>Attestazione della regolarità fiscale in ipotesi particolari</p>
<p>Al fine di agevolare l’adempimento normativo in esame, si è dell’avviso che, in caso di più contratti intercorrenti tra le medesime parti, la certificazione attestante la regolarità dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA relativi al contratto d’appalto, può essere rilasciata in modo unitario. La certificazione, inoltre, può essere fornita anche con cadenza periodica fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all’IVA scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione. </p>
<p>Con riferimento ai pagamenti effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti che non consentono al beneficiario l’immediata disponibilità della somma versata a suo favore, si è dell’avviso che occorra attestare la regolarità dei versamenti fiscali scaduti al momento in cui il committente o l’appaltatore effettuano la disposizione bancaria e non anche di quelli scaduti al momento del successivo accreditamento delle somme al beneficiario. </p>
<p>Diversamente, infatti, l’attestazione della regolarità degli adempimenti dovrebbe avere ad oggetto fatti successivi al suo rilascio. </p>
<p>Con riferimento, infine, alle ipotesi in cui l’appaltatore o il subappaltatore cedano il proprio credito a terzi, si ritiene che possano tornare utili le indicazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato con riferimento alle ipotesi di cessione del credito nell’ambito della disciplina sui pagamenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973, in forza del quale le Amministrazioni pubbliche, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di importi superiori a diecimila euro, verificano la regolarità fiscale del beneficiario potendo, in caso di irregolarità, sospendere il relativo pagamento. </p>
<p>In  particolare, in  linea  con  quanto chiarito  dalla  Ragioneria con  la circolare n. 29 del 2009, anche al fine di liberare il cessionario da futuri rischi connessi ad eventuali inadempimenti fiscali del cedente, si è dell’avviso che la regolarità fiscale relativa ai rapporti riferibili al credito oggetto di cessione possa   essere   attestata   nel   momento   in   cui   il   cedente   (appaltatore   o subappaltore) dà  notizia  della  cessione  al  debitore  ceduto  (committente o appaltatore). </p>
<p>
</p>
<p></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td> <img decoding="async" src="/alessio_banner.jpg? Ver=2016-04-13-004535-093" alt="Dottor Alessio Ferretti" /></td>
<td>
             </p>
<p>per richiedere la tenuta della contabilità 
            </p>
<p>
            </p>
<p>o la redazione di un parere</p>
<p>
            </p>
<p>chiama il numero verde</p>
<p>
            </p>
<p>800. 19. 27. 52</p>
<p> </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/responsabilit-224-solidale-a-chi-si-riferisce-chi-232-escluso-e-le-sanzioni-previste-in-capo-al-committente/">Responsabilità Solidale: a chi si riferisce, chi è escluso e le sanzioni previste in capo al committente</a> was first posted on Aprile 8, 2016 at 11:00 pm.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: IVA SUI  LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA  E STRAORDINARIA</title>
		<link>https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/ristrutturazioni-edilizie-iva-sui-lavori-di-manutenzione-ordinaria-e-straordinaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Alessio Ferretti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dettaglio-Articolo]]></category>
		<category><![CDATA[DOSSIER]]></category>
		<category><![CDATA[IVA SULLE RISTRUTTURAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE]]></category>
		<category><![CDATA[AGEVOLAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[appaltatore]]></category>
		<category><![CDATA[ASCENSORI E MONTACARICHI]]></category>
		<category><![CDATA[beni]]></category>
		<category><![CDATA[citofoni]]></category>
		<category><![CDATA[committente]]></category>
		<category><![CDATA[iva ristrutturazioni edilizie]]></category>
		<category><![CDATA[manutenzione ordinaria]]></category>
		<category><![CDATA[manutenzione straordinaria]]></category>
		<category><![CDATA[prestatore d'opera]]></category>
		<category><![CDATA[restauro]]></category>
		<category><![CDATA[RISANAMENTO CONSERVATIVO]]></category>
		<category><![CDATA[ristrutturazione]]></category>
		<category><![CDATA[videocitofoni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialista.it/ristrutturazioni-edilizie/ristrutturazioni-edilizie-iva-sui-lavori-di-manutenzione-ordinaria-e-straordinaria/</guid>

					<description><![CDATA[cosa-deve-fare-chi-ristruttura-per-fruire-della-detrazione<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/ristrutturazioni-edilizie-iva-sui-lavori-di-manutenzione-ordinaria-e-straordinaria/">RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: IVA SUI  LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA  E STRAORDINARIA</a> was first posted on Giugno 11, 2013 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%. </p>
<p>IVA SUI  LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA  E STRAORDINARIA NELLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE</p>
<p> </p>
<p>Sulle  prestazioni di  servizi  relativi  a  interventi  di  manutenzione, ordinaria  e straordinaria, realizzati  su immobili  residenziali, è previsto un  regime  agevolato,  che  consiste  nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%. </p>
<p> </p>
<p>Le cessioni di beni restano assoggettate alla aliquota  Iva ridotta invece solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito  del contratto  di appalto.   </p>
<p>Tuttavia, qualora  l’appaltatore fornisca beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica  ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore  della  prestazione considerato al netto  del valore  dei beni  stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo  complessivo della prestazione,  rappresentato dall’intero  corrispettivo  dovuto  dal committente, soltanto  il valore dei beni significativi. </p>
<p>I beni significativi sono stati espressamente  individuati  dal decreto  29 dicembre 1999. Si tratta di:</p>
<p>·        ascensori  e montacarichi</p>
<p>·        infissi esterni e interni</p>
<p>·        caldaie</p>
<p>·        video citofoni</p>
<p>·        apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria</p>
<p>·        sanitari e rubinetteria da bagni</p>
<p>·        impianti  di sicurezza</p>
<p>Su tali beni  l’aliquota  agevolata  del 10%  si applica  solo fino alla concorrenza della  differenza  tra il valore complessivo della prestazione e quello  dei beni significativi. </p>
<p>ESEMPIO</p>
<p>Costo totale dell’intervento 10. 000 euro, di cui:</p>
<p>·        per prestazione lavorativa 4. 000 euro</p>
<p>·        costo dei beni significativi (ad esempio rubinetteria e sanitari) 6. 000 euro</p>
<p>Su questi 6. 000 euro di beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo su 4. 000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi (10. 000 &#8211; 6. 000 = 4. 000). </p>
<p>Sul valore residuo (2. 000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 21%. </p>
<p>Per destinazione abitativa privata si intende  riferirsi alle abitazioni adibite a dimora  di privati. Non si può applicare l’Iva agevolata  al 10%:</p>
<p>·        ai materiali  o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello  che esegue  i lavori</p>
<p>·        ai materiali  o ai beni acquistati  direttamente dal committente</p>
<p>·        alle prestazioni professionali,  anche  se effettuate nell’ambito  degli interventi finalizzati al recupero edilizio</p>
<p>·        alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori</p>
<p>In tal caso la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 21% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono  i presupposti per farlo. </p>
<p> </p>
<p>L’IVA AGEVOLATA  PER I LAVORI DI RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE</p>
<p> </p>
<p>Per tutti gli altri interventi  di recupero edilizio  è sempre  prevista, senza  alcuna  data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%. </p>
<p>Si tratta, in particolare:</p>
<p>A. Delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti  di appalto  o d’opera  relativi alla realizzazione degli interventi  di</p>
<p>·        restauro</p>
<p>·        risanamento conservativo</p>
<p>·        ristrutturazione</p>
<p> </p>
<p>B. Dell’acquisto di beni, con esclusione di materie  prime e semilavorati,  forniti per la realizzazione degli stessi interventi  di restauro,  risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia,  individuate dall’articolo  3, lettere c) e d) del Testo Unico  delle disposizioni legislative e regolamentari in materia  edilizia,  approvato con Dpr 6 giugno 2001,  n. 380. </p>
<p> </p>
<p>L’aliquota Iva del 10% si applica,  inoltre, alle forniture dei cosiddetti  beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad esempio,  porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera). </p>
<p>L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore  d’opera  che li esegue. </p>
<hr style="border-top: black solid 1px" /><a href="https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/ristrutturazioni-edilizie-iva-sui-lavori-di-manutenzione-ordinaria-e-straordinaria/">RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: IVA SUI  LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA  E STRAORDINARIA</a> was first posted on Giugno 11, 2013 at 12:00 am.<br />&copy;2023 &quot;<a href="https://www.commercialista.it">Commercialista.it</a>&quot;. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at <!--email_off-->info@commercialista.it<!--/email_off--><br />]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
